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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/02/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1212 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2019
TRA
(p. iva , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, (c.f. Parte_2
), (c.f. CodiceFiscale_1 Parte_3 C.F._2
), (c.f. ), rappresentati e
[...] Parte_4 CodiceFiscale_3
difesi dagli Avv.ti Davide Lo Giudice e Gioacchino Mulè per mandato in calce all'atto di citazione in appello
Appellanti
1 (p. iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
procuratore, dottor (giusta procura conferita a rogito Notar Controparte_2
di Verona del 27/1/2017, Rep.18350/10075 Fasc.), rappresentato e difeso Persona_1
dall'Avv. Tito Monterosso per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
Appellato
con socio unico (p. iva , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, e, per essa, p. iva , Controparte_4 P.IVA_4
in persona del legale rappresentante pro tempore dottor quale CP_5
mandataria con rappresentanza in forza di procura autenticata nella firma per atto del
Notaio di Pordenone del 239/2016 di Persona_2 Controparte_6
(p. iva ), quest'ultima, a propria volta, mandataria
[...] P.IVA_5
con rappresentanza di giusta procura autenticata nella firma per Controparte_3
atto a rogito del Notaio di Pordenone del 21/09/2016, rappresentata Persona_2
e difesa dall'Avv. Tito Monterosso giusta procura generale alle liti autenticata in
Notar n.
1.562 Rep. e n.723 Racc., registrata a Roma 4 il 20/06/2018 Persona_3
al n.19797, serie 1T.
Appellata
Conclusioni di parte appellante:
riformare, per quanto di dovere, la sentenza n. 1452/18, emessa dal Tribunale di
Agrigento in data 30/112018 e depositata e pubblicata in data 3/12/2018, accogliendo tutte le domande formulate nell'atto introduttivo del giudizio di I^ grado:
2 -ritenere e dichiarare, in ordine al dedotto rapporto di conto corrente, la nullità, ai sensi degli artt. 1284, 1283 e 1419 e 1815 c.c., 644 c.p., comma 4 legge 108/1996,
delle clausole di determinazione ed applicazione degli interessi ultralegali e degli interessi composti, di determinazione ed applicazione degli interessi anatocistici, di determinazione e applicazione degli interessi per giorni-valuta, di determinazione d applicazione della commissione di massimo scoperto, nonché dell'indennità di sconfinamento, delle competenze, costi e commissioni a qualsiasi titolo addebitate,
anche per superare il tasso soglia antiusura.
- ritenere e dichiarare la nullità ed inefficacia dei detti addebiti per interessi, spese,
commissioni e competenze, per contrarietà al disposto della legge 7/3/1996 n.108 in quanto eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto ex artt. 1339 e 1419 e 1815 c.c. e 644 c.p. di non doversi applicare tasso di interesse alcuno nullo e, in subordine, il tasso legale senza capitalizzazione;
- ritenendo e dichiarando, in ogni caso, violati gli artt. 881, 882, 1815, 1283 e 1284
c.c. e altresì:
- che ai fini del calcolo dell'usura, ai sensi della legge 108/96, si deve considerare il
TAEG, effettivamente applicato e pattuito, ivi considerando tutti gli oneri a carico del debitore;
- che il tasso effettivamente applicato dall'Istituto appellato supera il tasso soglia di riferimento sia al momento della stipula del contratto, sia alla data dei pagamenti;
-che non risulta provata alcuna specifica e preventiva informazione e discussione circa l'applicazione delle clausole anatocistiche, che sono senz'altro vessatorie, così
3 come vessatorie sono le clausole che prevedono diversi giorni valuta e le commissioni di massimo scoperto, e, conseguentemente, dichiarare nulle ed inefficaci tali clausole ex artt. 1284, 1341, 1342, 1346, 1418 e 1419 C.C., e in applicazione degli artt. 30 e
31codice del Consumatore, e comunque non dovute le somme pretese dalla Banca
appellata.
- condannare l'appellata al pagamento delle somme accertate dal CTU di primo grado o a quelle che saranno determinate come non dovute in questo grado di giudizio, oltre al pagamento degli interessi legali creditori dalla domanda al soddisfo o dichiararle come non dovute;
con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Conclusioni dell'appellato : CP_1
preliminarmente, ritenere e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt.342, 348 bis e 348
ter c.p.c., l'inammissibilità dell'atto di appello proposto da Parte_1
nonché da e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
avverso la sentenza n.1452/2018 emessa dal Tribunale di Agrigento in data
3/12/2018;
subordinatamente, nel merito, rigettare, siccome infondato in fatto ed in diritto, l'atto di appello proposto da nonché da Parte_1 Parte_2
e avverso la predetta sentenza,
[...] Parte_3 Parte_4
confermandola integralmente;
4 rigettare ogni istanza istruttoria avanzata dagli appellanti, perché inammissibile, oltre che infondata anche nel merito, confermando, comunque, l'appellata sentenza n.1452/2018;
condannare gli appellanti alle spese e compensi del presente giudizio di appello.
Conclusioni dell'appellato : CP_3
preliminarmente, ritenere e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt.342, 348 bis e 348
ter c.p.c., l'inammissibilità dell'atto di appello proposto da Parte_1
nonché da e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
avverso la sentenza n.1452/2018 emessa dal Tribunale di Agrigento in data
3/12/2018;
subordinatamente, nel merito, rigettare, siccome infondato in fatto ed in diritto, l'atto di appello proposto da nonché da Parte_1 Parte_2
e avverso la predetta sentenza,
[...] Parte_3 Parte_4
confermandola integralmente;
rigettare ogni istanza istruttoria avanzata dagli appellanti, perché inammissibile, oltre che infondata anche nel merito, confermando, comunque, l'appellata sentenza n.1452/2018;
condannare gli appellanti alle spese e compensi del presente giudizio di appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
intestataria presso Parte_5 Controparte_7
5 - del rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 198 con apertura di credito stipulato il 20.5.2009 e chiuso il successivo 11.11.2010 con giroconto del saldo di €
49.992,15 (oltre € 631,99, a titolo di spese e competenze, per complessivi €
50.624,14) a debito per il correntista sul rapporto n. 407;
- del rapporto di conto corrente "Idea Azienda pay per use" n. 407 stipulato il
29.10.2010 e beneficiato dal 11.11.2010 di una linea di credito dell'importo inziale di
€ 50.000,00 nel tempo variato, chiuso per recesso della banca il 24.1.2013;
e i fideiussori di questa, e Parte_2 Parte_3 Parte_4
hanno proposto impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1452
del 3 dicembre 2018 che ne ha rigettato le domande di accertamento della nullità,
sotto diversi profili denunziata, del regolamento negoziale di entrambi i contratti e,
in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Controparte_8
(soggetto costituitosi per effetto della fusione tra
[...] Controparte_9
e , di seguito ridenominata
[...] Controparte_10 CP_11
e coltivata dalla cessionaria del credito per il tramite della
[...] Controparte_3
mandataria li ha condannati al pagamento di € 21.074,289, oltre Controparte_4
interessi di mora al saggio legale con decorrenza dal 24.1.2013 e al pagamento delle spese di lite in favore dell'istituto bancario.
Articolati sette motivi di impugnazione, gli appellanti:
i) censurano il rigetto della domanda della correntista di ripetizione delle somme indebitamente versate in conto identificandone il presupposto giuridico e fattuale nell'effettuazione di pagamenti non dovuti, "con l'ovvia conseguenza che è possibile
agire in giudizio nonostante il conto corrente sia ancora aperto" (pag. 6 dell'appello),
6 e segnalano che l'opposta conclusione avrebbe dovuto, per coerenza, condurre al rigetto della domanda riconvenzionale della banca, non potendo questa "richiedere il
saldo apparente del conto ancora non chiuso" (pag. 7 dell'appello);
ii) eccepiscono l'incompletezza del contratto di apertura del rapporto di conto corrente n. 198 del 20.5.2009, privo della pattuizione convenzionale del saggio degli interessi creditori e della data di imputazione contabile delle operazioni e neppure conforme alle prescrizioni di forma imposte ad substantiam dall'art. 117 T.U.B. in quanto carente della sottoscrizione del funzionario bancario;
iii) deducono che la banca, che pure ne era onerata, non ha offerto dimostrazione della preventiva comunicazione al correntista delle variazioni unilaterali peggiorative apportate al regolamento contrattuale, delle quali eccepiscono, pertanto, l'inefficacia;
iv) ripropongono l'eccezione di nullità della clausola in tema di capitalizzazione infrannuale degli interessi, carente, ancorché vessatoria, della specifica sottoscrizione del correntista;
v) insistono altresì nella domanda di nullità della commissione di massimo scoperto,
non adeguatamente determinata e, comunque, computata non sulle somme messe a disposizione del cliente, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo, ma sul saldo debitore, sì dal palesarsi quale indebita duplicazione degli interessi;
vi) denunziano l'usurarietà delle pattuizioni negoziali, confermata dalle indagini esperite dal consulente tecnico nominato nel primo grado di giudizio e chiedono applicarsi la sanzione di gratuità prevista dall'art. 1815 comma II c.c.,
7 vii) si dolgono, in conseguenza, dell'integrale accoglimento della domanda riconvenzionale dell'istituto di credito, anche in considerazione della mancata produzione in giudizio degli estratti conto illustrativi dell'andamento dei rapporti per l'intera loro durata.
Ricostituitosi il contraddittorio, e Controparte_12 Controparte_3
rappresentata dalla mandataria hanno chiesto il rigetto del gravame, Controparte_4
eccependo l'inammissibilità dell'eccezione di nullità dei contratti per difetto di sottoscrizione della banca, sollevata per la prima volta con l'impugnazione e,
comunque, nel merito, la sua infondatezza ed evidenziando l'irrilevanza, oltre che l'infondatezza, dell'eccezione di inefficacia delle modifiche unilaterali del contratto che il consulente tecnico in caricato nel primo grado di giudizio, aveva accertato non essere, in fatto, intervenute;
L'appello è meritevole di accoglimento limitatamente al secondo e, parzialmente, al settimo motivo di impugnazione, con assorbimento del primo.
Procedendo nella disamina dei motivi di gravame secondo la tecnica dei punti di motivazione, vale osservare:
II motivo di appello: la circostanza che i contratti depositati in atti dalla CP_7
risultino sottoscritti unicamente dalla società correntista non integra motivo di nullità.
Pronunziando ex art. 374 comma II c.p.c. su una questione di massima di particolare importanza, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno invero affermato che
“il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di
investimento, disposto dall'art. 23 del d.lg. n. 58 del 1998, è rispettato ove sia redatto
il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la
8 sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche
dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti
concludenti dallo stesso tenuto” (Cass. S.U. 16.1.2018 n. 898 e Cass. S.U. 23.1.2018
n. 1653, cui si sono conformate, Cass civ 16.7.2018 n. 18828, Cass. civ. 27.8.2019
n. 21750 nonché, più di recente, Cass. Civ. sez. I, ord.
2.4.2021 n. 9196 che espressamente ha esteso l'insegnamento ai contratti di conto corrente di corrispondenza sottolineando, in motivazione, l'unicità dell'intento che ha mosso il legislatore nell'imporre, con gli artt. 23 D.Lgs. n. 58 del 1998 e 117 T.U.B., la redazione per iscritto, sotto pena di nullità del contratto di accensione del rapporto
“la prescrizione della forma scritta, cui sono soggetti i contratti bancari a mente
dell'art. 117, comma 1, TUB, è posta a presidio del contraente debole in quanto mira
a soddisfare finalità di certezza dell'impegno giuridico assunto con la sottoscrizione
del contratto. La considerazione è alla radice della premura che ha condotto questa
Corte ad affermare da ultimo, risolvendo una querelle che da tempo si trascinava in
ordine alla validità in materia di intermediazione finanziaria del contratto
monofirma -ovvero del contratto recante la sola sottoscrizione del cliente e privo
della sottoscrizione dell'intermediario- che "il requisito della forma scritta del
contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dal D.Lgs. n.
58 del 1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo
alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito
deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata
una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non
anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di
comportamenti concludenti dallo stesso tenuti" (Cass., Sez. U., 16/01/2018, n. 898).
9 Le finalità sottese all'adozione della forma scritta prescritta a pena di nullità per i
Contr contratti regolati dal valorizzate nell'occasione - e volte, segnatamente ad
assicurare al cliente la piena cognizione degli specifici servizi forniti, della durata e
delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità
proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e
documentazione da fornire in sede di rendicontazione - si rinvengono anche in
relazione ai contratti bancari, sicché la medesima prescrizione che per essi trova
riconoscimento nell'art. 117, comma 3, TUB, secondo cui anche questi contratti
debbono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità, ha, non dissimilmente a
quella accordata dalle SS.UU. al contratto di intermediazione, natura funzionale e
non strutturale. Si riconosce così che la mancata sottoscrizione del documento
contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma
scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata
una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo. Corollario di questa
impostazione è che il consenso della banca può desumersi alla stregua di
comportamenti concludenti (Cass., Sez. I, 6/09/2019, n. 22385; Cass., Sez. I,
18/06/2018, n. 16070; Cass., Sez. I, 6/06/2018, n. 14646), quali … l'avvenuta
apertura del conto e l'invio dei relativi estratti".
Piuttosto, e in ciò il secondo motivo di impugnazione si rivela fondato, il testo negoziale depositato in atti per documentare l'accensione, in data 20.5.2009, del rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 198 contiene non il regolamento di un contratto di conto corrente ordinario di corrispondenza, ma quello della concessione di una linea di affidamento in conto. Il testo negoziale, proprio perché
10 non funzionale alla disciplina dell'intero rapporto di conto corrente, è carente della previsione del saggio degli interessi creditori e della variazione del giorno di imputazione contabile delle operazioni rispetto alla data di effettuazione.
Per tale ragione e considerato che il saldo negativo del rapporto n. 198 alla data della chiusura, intervenuta il 11.11.2010, è refluito, con operazione di giroconto, sul rapporto n. 408 aperto in pari data, con ordinanza del 28.9.2023 è stata disposta consulenza tecnica al fine di "I) rideterminare il saldo del conto corrente di
corrispondenza n. 198 alla data della sua estinzione: i) riconducendo ogni
operazione alla data di effettivo compimento così da escludere le differenze per valuta
coerentemente ricalcolando i numeri debitori;
ii) conteggiando gli interessi creditori
per il correntista nella misura del tasso massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali
emessi nell'anno anteriore a ogni chiusura trimestrale del conto;
II) inserire il saldo
così determinato come importo dell'operazione di giroconto annotata sul conto
corrente n. 407 il giorno 11.11.2010".
Il consulente tecnico, dato atto che il saldo sempre negativo del rapporto ha precluso la maturazione di interessi creditori, ha provveduto a ricondurre tutte le operazioni alla data di effettuazione rideterminando, in conseguenza, "il saldo passivo del conto
corrente n. 198 alla data di estinzione (11/11/2010)" in "euro 49.831,83, oltre
interessi passivi, commissioni e competenze maturati alla stessa data (11/11/2010)
euro 574,30, per complessivi euro 50.406,13; contro saldo passivo conto corrente n.
198 quantificato dalla e girocontato dalla stessa sul Controparte_7 CP_7
conto n. 407 alla data di estinzione (11/11/2010) euro 49.992,15, oltre interessi
passivi, commissioni, spese e competenze euro 631,99 quantificati e girocontati dalla
11 stessa sul conto n. 407 con valuta inizio anno 2011, per complessivi euro CP_7
50.624,14" (pag. 23 e 24 della relazione di c.t.u.).
Le doglianze compendiate dagli appellanti nel III, IV e V motivo di impugnazione, la cui trattazione può procedere congiuntamente, non impongono alcuna ulteriore rielaborazione del saldo dei due rapporti.
Giova invero evidenziare:
- con riguardo alla dedotta inefficacia delle variazioni in pejus del regolamento contrattuale, che non solo gli appellanti, sottraendosi al proprio onere di allegazione
-prima ancora che a quello probatorio- non hanno dedotto in quali occasioni l'istituto di credito avrebbe utilizzato il diritto potestativo riconosciutogli dai contratti in dissonanza rispetto alle disposizioni dell'art. 118 TUB, ma altresì che il consulente tecnico incaricato nel primo grado di giudizio ha accertato in positivo, per entrambi i rapporti, che "le condizioni pattuite sono state effettivamente applicate" (pag. 4 della relazione di c.t.u. a firma della dott.ssa , così che l'assunto del non Persona_4
corretto esercizio del jus varindi è radicalmente privo di riscontro fattuale;
- i contratti, stipulati tra il 2009 e il 2010 -ovvero dopo la modifica apportata all'art. 120 TUB dal D.Lgs. n. 342 del 1999 e dopo l'entrata in vigore della delibera CICR
del 9 febbraio 2000 alla quale la norma primaria aveva demandato il compito di dettare la disciplina di dettaglio- e conclusi entrambi prima dell'ulteriore novella apportata all'art. 120 TUB dall'art.1 comma 629 della L n. 147/2013 -il quale ha sancito il radicale divieto di anatocismo a far data dal 1.1.2014- prevedono espressamente la pari periodicità di liquidazione e attrazione al capitale degli interessi sia debitori, sia creditori. Non giova, quindi, agli appellanti il richiamo al consolidato
12 insegnamento giurisprudenziale (Cass. 21.10.2019, n. 26769, Cass. 21.10.2019, n.
26779, Cass. 19.5.2020 n. 9140, Cass. 24.7.2023 n. 22007) concernente gli adempimenti necessari ad adeguare alla prescrizioni della delibera CICR 9.2.2000 i rapporti di conto corrente in essere a quella data –se, cioè, sia sufficiente la pubblicazione sulla GURI dell'avviso di adeguamento al criterio della pari periodicità
e l'inoltro di una comunicazione al correntista mediante annotazione in calce all'estratto conto del 30.6.2000, ovvero se sia richiesta, come ritenuto dalla Suprema
Corte, una specifica pattuizione conforme all'art. 2 della delibera del CICR- giacché
nel concreto non si tratta di conformare un vecchio contratto al nuovo regime, essendo la pari periodizzazione della capitalizzazione degli interessi prevista sin dall'istituzione dei rapporti. Difetta, infine, l'esposizione delle ragioni per le quali tale clausola dovrebbe essere considerata vessatoria a termini dell'art. 1341 c.c. cosi che la relativa eccezione, sollevata -in termini del tutto generici- solo con l'impugnazione, deve essere respinta, non senza sottolineare, in punto di fatto, che nel contratto del 29.10.2010, istitutivo del rapporto n. 407, la clausola (n. 9, commi 1 e
2) che dispone la capitalizzazione trimestrale degli interessi forma oggetto di separata e specifica approvazione scritta ai sensi dell'art. 1341 comma II c.c.
- la compiuta enunciazione dei termini definitori della commissione di massimo scoperto -che il contratto relativo al conto n. 198 (la clausola non è invece contenuta nel contratto n. 407) disciplina sia con riguardo alla aliquota (distinta per utilizzi entro e oltre il fido), sia con riferimento alle modalità applicative, conformate per volontà
delle parti "alle disposizioni della legge 28 gennaio 2009, n. 2"- tale da fugare ogni
13 dubbio riguardo alla validità del contratto anche rispetto al canone della determinatezza dell'oggetto;
Infondato è del pari il VI motivo di impugnazione. Il consulente tecnico d'ufficio nominato nel primo grado di giudizio ha escluso che il carico economico correlato alla stipula dei contatti del 20.5.2009 e dei 29 ottobre e 11 novembre 2010 fosse afflitto da usura genetica (appurata cioè con riferimento alle soglie in vigore al momento della conclusione del contratto, essendo irrilevante, in vista dell'applicazione delle conseguenze sanzionatorie di cui dell'art. 1815 c.c. II comma,
come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 24675
del 19.10.2017, la c.d. usura sopravvenuta nell'accezione con la quale ci si riferisca a contratti successivi all'entrata in vigore della legge recanti tassi inferiori alla soglia dell'usura, superata poi nel corso del rapporto per effetto della caduta dei tassi medi di mercato che sono alla base del meccanismo legale di determinazione dei tassi usurari), ove adoperato il metodo di rilevazione del TEG del singolo rapporto conformato alle Istruzioni diramate dalla Banca d'Italia per la rilevazione del TEGM,
l'unico che le indicazioni chiaramente promananti dalle pronunzie delle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 16303 del 20.6.2018 in tema di rilevanza da attribuire alla commissione di massimo scoperto, Cass. S.U. n. 19597 del 18.9.2020
in tema di verifica di compatibilità degli interessi di mora con la disciplina antiusura),
segnalano come corretto.
Deve altresì essere superato il dubbio di usurarietà postosi nel presente grado di giudizio con riferimento alla variazione unilaterale disposta dalla banca e accettata dalla correntista a giugno 2012, allorché il saggio degli interessi debitori "in assenza
14 di fido" e il tasso di mora sono stati previsti nella misura del 19,50%. A quella data,
invero, la società correntista non godeva più di linee di credito essendo venuto a scadere il 31.12.2011 l'unico affidamento a quella data in essere per € 17.000,00.
Dalla comunicazione di "concessione/variazione di affidamento apertura di credito"
inoltrata dalla banca alla correntista il 30.9.2011 si evince infatti che le parti si accordarono per prorogare sino al 31 dicembre 2011 l'affidamento di € 17.000,00 in scadenza il 30 settembre. La leggenda allegata alla comunicazione attesta l'inesistenza di altre linee di credito (oltre al mutuo chirografario diretto,
espressamente escluso dall'accordo di variazione). Ebbene, incasellata l'operazione entro la categoria "scoperti senza affidamento", il saggio degli interessi pattuito
(19,50%) non deborda dalla soglia usuraria;
il d.m. 26.3.2012 emesso in attuazione della L n. 108/1996 indentifica invero il TEGM per gli scoperti senza affidamento di importo superiore a € 1.500,00 in 14,02 punti percentuali, così che la soglia limite resta fissata in 21,5250 punti percentuali.
Conclusivamente, dunque, apportata al saldo del rapporto la correzione imposta dall'accoglimento (parziale) del II motivo di impugnazione, il saldo finale alla chiusura del rapporto n. 407 (24.1.2013) deve essere rideterminato, in ossequio a quanto accertato dal consulente tecnico incaricato in questo grado di giudizio in €
20.788,85 a debito del correntista, in luogo del saldo risultante dalle scritture contabili della banca pari a € 21.074,29, sempre a debito del correntista.
L'accertamento di un saldo comunque negativo del rapporto, estinto il 24.1.2013,
implica, in uno all'assorbimento del I motivo di impugnazione, la rideterminazione in € 20.788,85 dell'importo per cui è condanna solidale a carico della società debitrice
15 e dei suoi garanti, importo al quale devono aggiungersi gli interessi al saggio e con la decorrenza indicati nella sentenza di primo grado con statuizione non gravata da appello e divenuta perciò definitiva.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, si ravvisano i presupposti per compensare in ragione di 1/5 tra le parti le spese del presente grado di giudizio, dovendo i rimanti
4/5, liquidati in favore di ciascuno degli appellati, in prossimità ai parametri medi previsti dal D.M. n. 1457/2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.201 e euro
26.000, in € 4.080,00 -di cui € 800,00 per la fase di studio, € 640,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria ed € 1.440,00 per la fase decisionale-,
oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, essere poste a carico solidale degli appellanti.
A carico delle parti in solido, con ripartizione interna pari a 4/5 in capo agli appellanti e il resto in capo alle società appellate, devono essere definitivamente poste, infine,
le spese relative alla consulenza tecnica disposta in questo grado di giudizio, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_5
e con atto di citazione Parte_2 Parte_3 Parte_4
notificato a e quale mandata con rappresentanza Controparte_11 Controparte_4
di a propria volta mandataria di avverso Controparte_14 Controparte_3
la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1452 del 3 dicembre 2018, ridetermina in €
16 20.788,85, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dal 24.1.2014 sino al dì
dell'effettiva corresponsione, l'importo per cui è condanna solidale a carico di
[...]
e ; Parte_5 Parte_2 Parte_3 Parte_4
compensa in ragione di 1/5 tra le parti le spese del presente grado di giudizio e condanna gli appellanti, sotto il vincolo della solidarietà, alla refusione in favore delle controparti, della restante porzione liquidata, in favore di ciascuno, in 4.080,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m.
n. 55/2014.
Pone definitivamente a carico delle parti in solido, con ripartizione interna pari a 4/5
in capo agli appellanti e il resto in capo alle società appellate, le spese relative alla consulenza tecnica disposta in questo grado di giudizio, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello il giorno 20 febbraio 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1212 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2019
TRA
(p. iva , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, (c.f. Parte_2
), (c.f. CodiceFiscale_1 Parte_3 C.F._2
), (c.f. ), rappresentati e
[...] Parte_4 CodiceFiscale_3
difesi dagli Avv.ti Davide Lo Giudice e Gioacchino Mulè per mandato in calce all'atto di citazione in appello
Appellanti
1 (p. iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
procuratore, dottor (giusta procura conferita a rogito Notar Controparte_2
di Verona del 27/1/2017, Rep.18350/10075 Fasc.), rappresentato e difeso Persona_1
dall'Avv. Tito Monterosso per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
Appellato
con socio unico (p. iva , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, e, per essa, p. iva , Controparte_4 P.IVA_4
in persona del legale rappresentante pro tempore dottor quale CP_5
mandataria con rappresentanza in forza di procura autenticata nella firma per atto del
Notaio di Pordenone del 239/2016 di Persona_2 Controparte_6
(p. iva ), quest'ultima, a propria volta, mandataria
[...] P.IVA_5
con rappresentanza di giusta procura autenticata nella firma per Controparte_3
atto a rogito del Notaio di Pordenone del 21/09/2016, rappresentata Persona_2
e difesa dall'Avv. Tito Monterosso giusta procura generale alle liti autenticata in
Notar n.
1.562 Rep. e n.723 Racc., registrata a Roma 4 il 20/06/2018 Persona_3
al n.19797, serie 1T.
Appellata
Conclusioni di parte appellante:
riformare, per quanto di dovere, la sentenza n. 1452/18, emessa dal Tribunale di
Agrigento in data 30/112018 e depositata e pubblicata in data 3/12/2018, accogliendo tutte le domande formulate nell'atto introduttivo del giudizio di I^ grado:
2 -ritenere e dichiarare, in ordine al dedotto rapporto di conto corrente, la nullità, ai sensi degli artt. 1284, 1283 e 1419 e 1815 c.c., 644 c.p., comma 4 legge 108/1996,
delle clausole di determinazione ed applicazione degli interessi ultralegali e degli interessi composti, di determinazione ed applicazione degli interessi anatocistici, di determinazione e applicazione degli interessi per giorni-valuta, di determinazione d applicazione della commissione di massimo scoperto, nonché dell'indennità di sconfinamento, delle competenze, costi e commissioni a qualsiasi titolo addebitate,
anche per superare il tasso soglia antiusura.
- ritenere e dichiarare la nullità ed inefficacia dei detti addebiti per interessi, spese,
commissioni e competenze, per contrarietà al disposto della legge 7/3/1996 n.108 in quanto eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto ex artt. 1339 e 1419 e 1815 c.c. e 644 c.p. di non doversi applicare tasso di interesse alcuno nullo e, in subordine, il tasso legale senza capitalizzazione;
- ritenendo e dichiarando, in ogni caso, violati gli artt. 881, 882, 1815, 1283 e 1284
c.c. e altresì:
- che ai fini del calcolo dell'usura, ai sensi della legge 108/96, si deve considerare il
TAEG, effettivamente applicato e pattuito, ivi considerando tutti gli oneri a carico del debitore;
- che il tasso effettivamente applicato dall'Istituto appellato supera il tasso soglia di riferimento sia al momento della stipula del contratto, sia alla data dei pagamenti;
-che non risulta provata alcuna specifica e preventiva informazione e discussione circa l'applicazione delle clausole anatocistiche, che sono senz'altro vessatorie, così
3 come vessatorie sono le clausole che prevedono diversi giorni valuta e le commissioni di massimo scoperto, e, conseguentemente, dichiarare nulle ed inefficaci tali clausole ex artt. 1284, 1341, 1342, 1346, 1418 e 1419 C.C., e in applicazione degli artt. 30 e
31codice del Consumatore, e comunque non dovute le somme pretese dalla Banca
appellata.
- condannare l'appellata al pagamento delle somme accertate dal CTU di primo grado o a quelle che saranno determinate come non dovute in questo grado di giudizio, oltre al pagamento degli interessi legali creditori dalla domanda al soddisfo o dichiararle come non dovute;
con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Conclusioni dell'appellato : CP_1
preliminarmente, ritenere e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt.342, 348 bis e 348
ter c.p.c., l'inammissibilità dell'atto di appello proposto da Parte_1
nonché da e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
avverso la sentenza n.1452/2018 emessa dal Tribunale di Agrigento in data
3/12/2018;
subordinatamente, nel merito, rigettare, siccome infondato in fatto ed in diritto, l'atto di appello proposto da nonché da Parte_1 Parte_2
e avverso la predetta sentenza,
[...] Parte_3 Parte_4
confermandola integralmente;
4 rigettare ogni istanza istruttoria avanzata dagli appellanti, perché inammissibile, oltre che infondata anche nel merito, confermando, comunque, l'appellata sentenza n.1452/2018;
condannare gli appellanti alle spese e compensi del presente giudizio di appello.
Conclusioni dell'appellato : CP_3
preliminarmente, ritenere e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt.342, 348 bis e 348
ter c.p.c., l'inammissibilità dell'atto di appello proposto da Parte_1
nonché da e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
avverso la sentenza n.1452/2018 emessa dal Tribunale di Agrigento in data
3/12/2018;
subordinatamente, nel merito, rigettare, siccome infondato in fatto ed in diritto, l'atto di appello proposto da nonché da Parte_1 Parte_2
e avverso la predetta sentenza,
[...] Parte_3 Parte_4
confermandola integralmente;
rigettare ogni istanza istruttoria avanzata dagli appellanti, perché inammissibile, oltre che infondata anche nel merito, confermando, comunque, l'appellata sentenza n.1452/2018;
condannare gli appellanti alle spese e compensi del presente giudizio di appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
intestataria presso Parte_5 Controparte_7
5 - del rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 198 con apertura di credito stipulato il 20.5.2009 e chiuso il successivo 11.11.2010 con giroconto del saldo di €
49.992,15 (oltre € 631,99, a titolo di spese e competenze, per complessivi €
50.624,14) a debito per il correntista sul rapporto n. 407;
- del rapporto di conto corrente "Idea Azienda pay per use" n. 407 stipulato il
29.10.2010 e beneficiato dal 11.11.2010 di una linea di credito dell'importo inziale di
€ 50.000,00 nel tempo variato, chiuso per recesso della banca il 24.1.2013;
e i fideiussori di questa, e Parte_2 Parte_3 Parte_4
hanno proposto impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1452
del 3 dicembre 2018 che ne ha rigettato le domande di accertamento della nullità,
sotto diversi profili denunziata, del regolamento negoziale di entrambi i contratti e,
in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Controparte_8
(soggetto costituitosi per effetto della fusione tra
[...] Controparte_9
e , di seguito ridenominata
[...] Controparte_10 CP_11
e coltivata dalla cessionaria del credito per il tramite della
[...] Controparte_3
mandataria li ha condannati al pagamento di € 21.074,289, oltre Controparte_4
interessi di mora al saggio legale con decorrenza dal 24.1.2013 e al pagamento delle spese di lite in favore dell'istituto bancario.
Articolati sette motivi di impugnazione, gli appellanti:
i) censurano il rigetto della domanda della correntista di ripetizione delle somme indebitamente versate in conto identificandone il presupposto giuridico e fattuale nell'effettuazione di pagamenti non dovuti, "con l'ovvia conseguenza che è possibile
agire in giudizio nonostante il conto corrente sia ancora aperto" (pag. 6 dell'appello),
6 e segnalano che l'opposta conclusione avrebbe dovuto, per coerenza, condurre al rigetto della domanda riconvenzionale della banca, non potendo questa "richiedere il
saldo apparente del conto ancora non chiuso" (pag. 7 dell'appello);
ii) eccepiscono l'incompletezza del contratto di apertura del rapporto di conto corrente n. 198 del 20.5.2009, privo della pattuizione convenzionale del saggio degli interessi creditori e della data di imputazione contabile delle operazioni e neppure conforme alle prescrizioni di forma imposte ad substantiam dall'art. 117 T.U.B. in quanto carente della sottoscrizione del funzionario bancario;
iii) deducono che la banca, che pure ne era onerata, non ha offerto dimostrazione della preventiva comunicazione al correntista delle variazioni unilaterali peggiorative apportate al regolamento contrattuale, delle quali eccepiscono, pertanto, l'inefficacia;
iv) ripropongono l'eccezione di nullità della clausola in tema di capitalizzazione infrannuale degli interessi, carente, ancorché vessatoria, della specifica sottoscrizione del correntista;
v) insistono altresì nella domanda di nullità della commissione di massimo scoperto,
non adeguatamente determinata e, comunque, computata non sulle somme messe a disposizione del cliente, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo, ma sul saldo debitore, sì dal palesarsi quale indebita duplicazione degli interessi;
vi) denunziano l'usurarietà delle pattuizioni negoziali, confermata dalle indagini esperite dal consulente tecnico nominato nel primo grado di giudizio e chiedono applicarsi la sanzione di gratuità prevista dall'art. 1815 comma II c.c.,
7 vii) si dolgono, in conseguenza, dell'integrale accoglimento della domanda riconvenzionale dell'istituto di credito, anche in considerazione della mancata produzione in giudizio degli estratti conto illustrativi dell'andamento dei rapporti per l'intera loro durata.
Ricostituitosi il contraddittorio, e Controparte_12 Controparte_3
rappresentata dalla mandataria hanno chiesto il rigetto del gravame, Controparte_4
eccependo l'inammissibilità dell'eccezione di nullità dei contratti per difetto di sottoscrizione della banca, sollevata per la prima volta con l'impugnazione e,
comunque, nel merito, la sua infondatezza ed evidenziando l'irrilevanza, oltre che l'infondatezza, dell'eccezione di inefficacia delle modifiche unilaterali del contratto che il consulente tecnico in caricato nel primo grado di giudizio, aveva accertato non essere, in fatto, intervenute;
L'appello è meritevole di accoglimento limitatamente al secondo e, parzialmente, al settimo motivo di impugnazione, con assorbimento del primo.
Procedendo nella disamina dei motivi di gravame secondo la tecnica dei punti di motivazione, vale osservare:
II motivo di appello: la circostanza che i contratti depositati in atti dalla CP_7
risultino sottoscritti unicamente dalla società correntista non integra motivo di nullità.
Pronunziando ex art. 374 comma II c.p.c. su una questione di massima di particolare importanza, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno invero affermato che
“il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di
investimento, disposto dall'art. 23 del d.lg. n. 58 del 1998, è rispettato ove sia redatto
il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la
8 sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche
dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti
concludenti dallo stesso tenuto” (Cass. S.U. 16.1.2018 n. 898 e Cass. S.U. 23.1.2018
n. 1653, cui si sono conformate, Cass civ 16.7.2018 n. 18828, Cass. civ. 27.8.2019
n. 21750 nonché, più di recente, Cass. Civ. sez. I, ord.
2.4.2021 n. 9196 che espressamente ha esteso l'insegnamento ai contratti di conto corrente di corrispondenza sottolineando, in motivazione, l'unicità dell'intento che ha mosso il legislatore nell'imporre, con gli artt. 23 D.Lgs. n. 58 del 1998 e 117 T.U.B., la redazione per iscritto, sotto pena di nullità del contratto di accensione del rapporto
“la prescrizione della forma scritta, cui sono soggetti i contratti bancari a mente
dell'art. 117, comma 1, TUB, è posta a presidio del contraente debole in quanto mira
a soddisfare finalità di certezza dell'impegno giuridico assunto con la sottoscrizione
del contratto. La considerazione è alla radice della premura che ha condotto questa
Corte ad affermare da ultimo, risolvendo una querelle che da tempo si trascinava in
ordine alla validità in materia di intermediazione finanziaria del contratto
monofirma -ovvero del contratto recante la sola sottoscrizione del cliente e privo
della sottoscrizione dell'intermediario- che "il requisito della forma scritta del
contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dal D.Lgs. n.
58 del 1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo
alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito
deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata
una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non
anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di
comportamenti concludenti dallo stesso tenuti" (Cass., Sez. U., 16/01/2018, n. 898).
9 Le finalità sottese all'adozione della forma scritta prescritta a pena di nullità per i
Contr contratti regolati dal valorizzate nell'occasione - e volte, segnatamente ad
assicurare al cliente la piena cognizione degli specifici servizi forniti, della durata e
delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità
proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e
documentazione da fornire in sede di rendicontazione - si rinvengono anche in
relazione ai contratti bancari, sicché la medesima prescrizione che per essi trova
riconoscimento nell'art. 117, comma 3, TUB, secondo cui anche questi contratti
debbono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità, ha, non dissimilmente a
quella accordata dalle SS.UU. al contratto di intermediazione, natura funzionale e
non strutturale. Si riconosce così che la mancata sottoscrizione del documento
contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma
scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata
una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo. Corollario di questa
impostazione è che il consenso della banca può desumersi alla stregua di
comportamenti concludenti (Cass., Sez. I, 6/09/2019, n. 22385; Cass., Sez. I,
18/06/2018, n. 16070; Cass., Sez. I, 6/06/2018, n. 14646), quali … l'avvenuta
apertura del conto e l'invio dei relativi estratti".
Piuttosto, e in ciò il secondo motivo di impugnazione si rivela fondato, il testo negoziale depositato in atti per documentare l'accensione, in data 20.5.2009, del rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 198 contiene non il regolamento di un contratto di conto corrente ordinario di corrispondenza, ma quello della concessione di una linea di affidamento in conto. Il testo negoziale, proprio perché
10 non funzionale alla disciplina dell'intero rapporto di conto corrente, è carente della previsione del saggio degli interessi creditori e della variazione del giorno di imputazione contabile delle operazioni rispetto alla data di effettuazione.
Per tale ragione e considerato che il saldo negativo del rapporto n. 198 alla data della chiusura, intervenuta il 11.11.2010, è refluito, con operazione di giroconto, sul rapporto n. 408 aperto in pari data, con ordinanza del 28.9.2023 è stata disposta consulenza tecnica al fine di "I) rideterminare il saldo del conto corrente di
corrispondenza n. 198 alla data della sua estinzione: i) riconducendo ogni
operazione alla data di effettivo compimento così da escludere le differenze per valuta
coerentemente ricalcolando i numeri debitori;
ii) conteggiando gli interessi creditori
per il correntista nella misura del tasso massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali
emessi nell'anno anteriore a ogni chiusura trimestrale del conto;
II) inserire il saldo
così determinato come importo dell'operazione di giroconto annotata sul conto
corrente n. 407 il giorno 11.11.2010".
Il consulente tecnico, dato atto che il saldo sempre negativo del rapporto ha precluso la maturazione di interessi creditori, ha provveduto a ricondurre tutte le operazioni alla data di effettuazione rideterminando, in conseguenza, "il saldo passivo del conto
corrente n. 198 alla data di estinzione (11/11/2010)" in "euro 49.831,83, oltre
interessi passivi, commissioni e competenze maturati alla stessa data (11/11/2010)
euro 574,30, per complessivi euro 50.406,13; contro saldo passivo conto corrente n.
198 quantificato dalla e girocontato dalla stessa sul Controparte_7 CP_7
conto n. 407 alla data di estinzione (11/11/2010) euro 49.992,15, oltre interessi
passivi, commissioni, spese e competenze euro 631,99 quantificati e girocontati dalla
11 stessa sul conto n. 407 con valuta inizio anno 2011, per complessivi euro CP_7
50.624,14" (pag. 23 e 24 della relazione di c.t.u.).
Le doglianze compendiate dagli appellanti nel III, IV e V motivo di impugnazione, la cui trattazione può procedere congiuntamente, non impongono alcuna ulteriore rielaborazione del saldo dei due rapporti.
Giova invero evidenziare:
- con riguardo alla dedotta inefficacia delle variazioni in pejus del regolamento contrattuale, che non solo gli appellanti, sottraendosi al proprio onere di allegazione
-prima ancora che a quello probatorio- non hanno dedotto in quali occasioni l'istituto di credito avrebbe utilizzato il diritto potestativo riconosciutogli dai contratti in dissonanza rispetto alle disposizioni dell'art. 118 TUB, ma altresì che il consulente tecnico incaricato nel primo grado di giudizio ha accertato in positivo, per entrambi i rapporti, che "le condizioni pattuite sono state effettivamente applicate" (pag. 4 della relazione di c.t.u. a firma della dott.ssa , così che l'assunto del non Persona_4
corretto esercizio del jus varindi è radicalmente privo di riscontro fattuale;
- i contratti, stipulati tra il 2009 e il 2010 -ovvero dopo la modifica apportata all'art. 120 TUB dal D.Lgs. n. 342 del 1999 e dopo l'entrata in vigore della delibera CICR
del 9 febbraio 2000 alla quale la norma primaria aveva demandato il compito di dettare la disciplina di dettaglio- e conclusi entrambi prima dell'ulteriore novella apportata all'art. 120 TUB dall'art.1 comma 629 della L n. 147/2013 -il quale ha sancito il radicale divieto di anatocismo a far data dal 1.1.2014- prevedono espressamente la pari periodicità di liquidazione e attrazione al capitale degli interessi sia debitori, sia creditori. Non giova, quindi, agli appellanti il richiamo al consolidato
12 insegnamento giurisprudenziale (Cass. 21.10.2019, n. 26769, Cass. 21.10.2019, n.
26779, Cass. 19.5.2020 n. 9140, Cass. 24.7.2023 n. 22007) concernente gli adempimenti necessari ad adeguare alla prescrizioni della delibera CICR 9.2.2000 i rapporti di conto corrente in essere a quella data –se, cioè, sia sufficiente la pubblicazione sulla GURI dell'avviso di adeguamento al criterio della pari periodicità
e l'inoltro di una comunicazione al correntista mediante annotazione in calce all'estratto conto del 30.6.2000, ovvero se sia richiesta, come ritenuto dalla Suprema
Corte, una specifica pattuizione conforme all'art. 2 della delibera del CICR- giacché
nel concreto non si tratta di conformare un vecchio contratto al nuovo regime, essendo la pari periodizzazione della capitalizzazione degli interessi prevista sin dall'istituzione dei rapporti. Difetta, infine, l'esposizione delle ragioni per le quali tale clausola dovrebbe essere considerata vessatoria a termini dell'art. 1341 c.c. cosi che la relativa eccezione, sollevata -in termini del tutto generici- solo con l'impugnazione, deve essere respinta, non senza sottolineare, in punto di fatto, che nel contratto del 29.10.2010, istitutivo del rapporto n. 407, la clausola (n. 9, commi 1 e
2) che dispone la capitalizzazione trimestrale degli interessi forma oggetto di separata e specifica approvazione scritta ai sensi dell'art. 1341 comma II c.c.
- la compiuta enunciazione dei termini definitori della commissione di massimo scoperto -che il contratto relativo al conto n. 198 (la clausola non è invece contenuta nel contratto n. 407) disciplina sia con riguardo alla aliquota (distinta per utilizzi entro e oltre il fido), sia con riferimento alle modalità applicative, conformate per volontà
delle parti "alle disposizioni della legge 28 gennaio 2009, n. 2"- tale da fugare ogni
13 dubbio riguardo alla validità del contratto anche rispetto al canone della determinatezza dell'oggetto;
Infondato è del pari il VI motivo di impugnazione. Il consulente tecnico d'ufficio nominato nel primo grado di giudizio ha escluso che il carico economico correlato alla stipula dei contatti del 20.5.2009 e dei 29 ottobre e 11 novembre 2010 fosse afflitto da usura genetica (appurata cioè con riferimento alle soglie in vigore al momento della conclusione del contratto, essendo irrilevante, in vista dell'applicazione delle conseguenze sanzionatorie di cui dell'art. 1815 c.c. II comma,
come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 24675
del 19.10.2017, la c.d. usura sopravvenuta nell'accezione con la quale ci si riferisca a contratti successivi all'entrata in vigore della legge recanti tassi inferiori alla soglia dell'usura, superata poi nel corso del rapporto per effetto della caduta dei tassi medi di mercato che sono alla base del meccanismo legale di determinazione dei tassi usurari), ove adoperato il metodo di rilevazione del TEG del singolo rapporto conformato alle Istruzioni diramate dalla Banca d'Italia per la rilevazione del TEGM,
l'unico che le indicazioni chiaramente promananti dalle pronunzie delle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 16303 del 20.6.2018 in tema di rilevanza da attribuire alla commissione di massimo scoperto, Cass. S.U. n. 19597 del 18.9.2020
in tema di verifica di compatibilità degli interessi di mora con la disciplina antiusura),
segnalano come corretto.
Deve altresì essere superato il dubbio di usurarietà postosi nel presente grado di giudizio con riferimento alla variazione unilaterale disposta dalla banca e accettata dalla correntista a giugno 2012, allorché il saggio degli interessi debitori "in assenza
14 di fido" e il tasso di mora sono stati previsti nella misura del 19,50%. A quella data,
invero, la società correntista non godeva più di linee di credito essendo venuto a scadere il 31.12.2011 l'unico affidamento a quella data in essere per € 17.000,00.
Dalla comunicazione di "concessione/variazione di affidamento apertura di credito"
inoltrata dalla banca alla correntista il 30.9.2011 si evince infatti che le parti si accordarono per prorogare sino al 31 dicembre 2011 l'affidamento di € 17.000,00 in scadenza il 30 settembre. La leggenda allegata alla comunicazione attesta l'inesistenza di altre linee di credito (oltre al mutuo chirografario diretto,
espressamente escluso dall'accordo di variazione). Ebbene, incasellata l'operazione entro la categoria "scoperti senza affidamento", il saggio degli interessi pattuito
(19,50%) non deborda dalla soglia usuraria;
il d.m. 26.3.2012 emesso in attuazione della L n. 108/1996 indentifica invero il TEGM per gli scoperti senza affidamento di importo superiore a € 1.500,00 in 14,02 punti percentuali, così che la soglia limite resta fissata in 21,5250 punti percentuali.
Conclusivamente, dunque, apportata al saldo del rapporto la correzione imposta dall'accoglimento (parziale) del II motivo di impugnazione, il saldo finale alla chiusura del rapporto n. 407 (24.1.2013) deve essere rideterminato, in ossequio a quanto accertato dal consulente tecnico incaricato in questo grado di giudizio in €
20.788,85 a debito del correntista, in luogo del saldo risultante dalle scritture contabili della banca pari a € 21.074,29, sempre a debito del correntista.
L'accertamento di un saldo comunque negativo del rapporto, estinto il 24.1.2013,
implica, in uno all'assorbimento del I motivo di impugnazione, la rideterminazione in € 20.788,85 dell'importo per cui è condanna solidale a carico della società debitrice
15 e dei suoi garanti, importo al quale devono aggiungersi gli interessi al saggio e con la decorrenza indicati nella sentenza di primo grado con statuizione non gravata da appello e divenuta perciò definitiva.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, si ravvisano i presupposti per compensare in ragione di 1/5 tra le parti le spese del presente grado di giudizio, dovendo i rimanti
4/5, liquidati in favore di ciascuno degli appellati, in prossimità ai parametri medi previsti dal D.M. n. 1457/2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.201 e euro
26.000, in € 4.080,00 -di cui € 800,00 per la fase di studio, € 640,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria ed € 1.440,00 per la fase decisionale-,
oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, essere poste a carico solidale degli appellanti.
A carico delle parti in solido, con ripartizione interna pari a 4/5 in capo agli appellanti e il resto in capo alle società appellate, devono essere definitivamente poste, infine,
le spese relative alla consulenza tecnica disposta in questo grado di giudizio, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_5
e con atto di citazione Parte_2 Parte_3 Parte_4
notificato a e quale mandata con rappresentanza Controparte_11 Controparte_4
di a propria volta mandataria di avverso Controparte_14 Controparte_3
la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1452 del 3 dicembre 2018, ridetermina in €
16 20.788,85, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dal 24.1.2014 sino al dì
dell'effettiva corresponsione, l'importo per cui è condanna solidale a carico di
[...]
e ; Parte_5 Parte_2 Parte_3 Parte_4
compensa in ragione di 1/5 tra le parti le spese del presente grado di giudizio e condanna gli appellanti, sotto il vincolo della solidarietà, alla refusione in favore delle controparti, della restante porzione liquidata, in favore di ciascuno, in 4.080,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m.
n. 55/2014.
Pone definitivamente a carico delle parti in solido, con ripartizione interna pari a 4/5
in capo agli appellanti e il resto in capo alle società appellate, le spese relative alla consulenza tecnica disposta in questo grado di giudizio, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello il giorno 20 febbraio 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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