Art. 31. (Istanze di reintegrazione) 1. Alle istanze di reintegrazione si applicano le disposizioni dell'articolo 173 del Codice in quanto compatibili.
Note all' art. 31 :
- Per l' art. 173 del decreto legislativo n. 30 del 2005 , si veda nelle note all'art. 4.
Note all' art. 31 :
- Per l' art. 173 del decreto legislativo n. 30 del 2005 , si veda nelle note all'art. 4.