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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/03/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11682/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11682/2023 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 27 marzo 2025 innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero sono comparsi:
Per 'avv.to PIERMARINI ALESSANDRO Parte_1
Per l'avv.to SCOPETANI NICCOLO' CP_1
Al fine della pratica forense è presente la dott.ssa Irene Balasco
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Piermarini insiste per l'accoglimento dell'opposizione per tutti i motivi dedotti nel libello introduttivo e nella memoria di discussione depositata per l'odierna udienza.
L'avv. Scopetani si riporta alla memoria di discussione e chiede il rigetto dell'opposizione.
Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
pagina 1 di 11 Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
I difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza e abbandonano l'aula virtuale.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Vincenza Ruggiero
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11682/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIERMARINI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PIERMARINI ALESSANDRO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCOPETANI NICCOLO' e CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA TREBBIA 57 58100 GROSSETO presso il difensore avv. SCOPETANI NICCOLO'
PARTE CONVENUTA
Oggetto: somministrazione
Conclusioni:
parte opponente ha così concluso: “piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare: in via immediata ed urgente accogliere le sollevate eccezioni preliminari e non concedere la provvisoria esecuzione dell'impugnato decreto ingiuntivo, essendo - inoltre - l'opposizione fondata su prova scritta per tutte le ragioni ed i motivi esposti in atti ed atteso il gravissimo pregiudizio subito dall'odierno opponente dall'eventuale azione esecutiva intrapresa dall'opposta attesa la rilevante somma richiesta e non certa, liquida ed esigibile;
nel merito accogliere la presente opposizione e revocare e/o dichiarare nullo, invalido, illegittimo inefficace, l'impugnato decreto ingiuntivo e pagina 3 di 11 dichiarare non dovuta la somma richiesta in via monitoria poiché infondata in fatto e diritto e non rispondente all'entità delle somme realmente dovute dal sig. alla attesa Parte_1 CP_1
la maturata prescrizione e/o decadenza per quanto esposto in premessa ed, in ogni caso, per carenza di prova circa l'entità del credito ingiunto ex art. 634 c.p.c. per tutti i motivi esposti in atti e da intendersi qui integralmente trascritti. Con vittoria dei compensi e delle spese di lite oltre rimborso spese generali, contributo Cassa Forense ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
parte opposta ha così concluso: “voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza: nel merito, in via principale: rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
3022/2023 del 6 settembre 2023 emesso dal Tribunale di Firenze nel giudizio R.G. n. 8611/2023; nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare l'attrice opponente debitrice dell'importo di €
12.159,73 per capitale oltre interessi di mora dal giorno del dovuto al saldo effettivo, ovvero del diverso importo che questo Giudice accertasse come dovuto ad per le causali di cui al CP_1
presente giudizio. Vinte, in ogni caso, le spese”.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.. Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare comunque opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra l'opposto e l'opponente.
Ciò premesso, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo pagina 4 di 11 grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento cioè antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: cfr. ex plurimis Cass. n.
24815/05; n. 25857/11
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Tanto premesso, è altresì opportuno esaminare in modo analitico come va ripartito il citato onere probatorio tra le parti.
Punto di partenza è il principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., secondo cui coloro i quali intendono far valere un diritto in giudizio, devono pagina 5 di 11 provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Tale principio costituendo “l'architrave” dell'intero sistema processuale, non può soffrire deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che il Giudice non può porre a fondamento della propria decisione circostanze che non siano state provate da chi intenda avvalersene. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 ha puntualizzato che il creditore che agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa. Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, e cioè la vicinanza della prova, per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più “agevole”, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione nonché la persistenza presuntiva del diritto, per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento.
Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto, nel caso in esame, ad esito della svolta istruttoria, è emersa la fondatezza dell'opposizione sia pure nei limiti di quanto di seguito si va ad esplicitare in punto quantum.
Invero la società Caffettiamo stipulava con per mezzo Parte_2 CP_1
del servizio teleselling un contratto per la fornitura di energia elettrica in forza del quale CP_1
sosteneva di avere diritto ad un importo complessivo residuo in linea capitale di € 12.159,73, per il prezzo di fornitura di energia elettrica, come risulta dall'estratto conto, dall'elenco delle fatture insolute
(all. 1 e 2) nonché dalla fattura n. 0468634 del 08/06/2021. Sostenendo che il cliente non avesse provveduto alla corresponsione dell'importo dovuto, ricorreva dinanzi a questo Tribunale, in CP_1
data 14.7.2023, il quale emetteva decreto ingiuntivo n. 3022/2023 notificato al sig. legale Parte_1
rapp.te della società che proponeva opposizione depositando atto di citazione in data Parte_3
17.10.2023. Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto poiché CP_1
infondato in fatto e in diritto.
Ciò premesso la suddetta ingiunzione di pagamento è fondata sul contratto di somministrazione di energia elettrica in essere dal 01.04.2017 tra e la ditta CP_1 Controparte_2
relativa al periodo di fatturazione iniziato in data 01.05.2017 e conclusosi in data
[...]
28.06.2021. In via preliminare parte opponente sosteneva di non aver ricevuto nessuna fattura da e che i relativi crediti erano comunque da ritenersi prescritti. CP_1
pagina 6 di 11 Orbene, quanto alla natura delle fatture è a dirsi che le stesse - in quanto di provenienza unilaterale e ancorché annotate nei libri contabili - non possono costituire prova del credito, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione del contratto e dell'esecuzione della prestazione. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “la società che eroga il servizio di fornitura non può richiedere il pagamento delle fatture senza assolvere all'onere della prova” (Cass. n. 34701/2021).
Tuttavia, nel caso di specie in ordine al proprio credito ha assolto all'onere probatorio CP_1
sulla stessa incombente depositando i flussi di consumo inerenti al POD IT002E3568412A intestato all'opponente (allegato 4) e ciò sulla base della documentazione fornita da Areti S.p.a. quale
Distributore territorialmente competente. Dalla stessa emerge la corrispondenza tra consumi effettivi e importi fatturati. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Sez. 3, Ordinanza n. 19154 del 19/07/2018, Rv.
649731-02; Sez. 6-3, Ordinanza n. 30290 del 15/12/2017, Rv. 646832-01; Sez. 3, Sentenza n. 23699 del
22/11/2016, Rv. 642982-01).
Va esaminata l'eccezione di prescrizione.
Con la legge 205 del 2017 (c.d. legge bilancio 2018), all'art.1, comma 4, e s.m.1 per i contratti di fornitura di elettricità, gas ed acqua è stata introdotta la prescrizione biennale del diritto al corrispettivo
(nel caso dell'energia elettrica a decorrere dalle fatture emesse dopo il 01.03.2018). Ebbene come si evince dalla delibera ARERA 97/2018/R/com - attuando nella regolazione quanto previsto dalla legge di bilancio 2018 - nel caso di fatture di energia elettrica con scadenza successiva al 1° marzo, in presenza di rilevanti ritardi nella fatturazione da parte dei venditori o nella fatturazione di conguagli per la mancata disponibilità di dati effettivi per un periodo particolarmente rilevante, il cliente potrà eccepire la prescrizione (passata da 5 a 2 anni) cosiddetta “breve” e pagare soltanto gli ultimi 24 mesi fatturati. Il venditore sarà tenuto a informare il cliente della possibilità di farlo contestualmente all'emissione della fattura con queste caratteristiche e comunque almeno dieci giorni prima rispetto alla scadenza dei termini di pagamento. Inoltre, nel caso di ritardo del venditore nel fatturare i conguagli per consumi riferiti a periodi maggiori di due anni, il cliente è legittimato a sospendere il pagamento,
pagina 7 di 11 previo reclamo al venditore e - qualora l'Antitrust (Agcm) abbia aperto un procedimento nei confronti di quest'ultimo conclusosi con l'accertamento di una violazione - avrà diritto a ricevere il rimborso dei pagamenti effettuati. Nel caso di specie la fattura il cui pagamento in applicazione della legge di bilancio del 2018 risulta prescritto è la n. 2021/20005.0468634 del 08/06/2021 “bolletta contenente ricalcoli” di importo pari ad euro 445,45. Si legge tra l'altro nel testo della stessa fattura: “Gentile
Cliente, la presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla
Legge di bilancio 2020 (Legge n.160/2019). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi”.
Con riferimento alle altre fatture invece continuerà ad applicarsi il termine di prescrizione quinquennale non rientrando le stesse nel campo di applicazione della legge n. 205 del 2017. Si ricordi che il fondamento della prescrizione è individuato sia nella tutela dell'interesse pubblico alla certezza di trattamento delle situazioni giuridiche, sia nella tutela degli interessi privati coinvolti nel rapporto giuridico. La prescrizione dovrà essere eccepita dalla parte che vi ha interesse, non operando automaticamente, ma solo in quanto opposta. Essendo la prescrizione estintiva un istituto di ordine pubblico, le norme che definiscono il tempo necessario affinché si verifichi sono inderogabili e, pertanto, ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione è da ritenersi nullo ex art. 2936 c.c..
Ebbene dall'analisi delle fatture insolute - allegate da al fascicolo monitorio - è emerso che CP_1
tutte le fatture di seguito elencate sono da ritenersi prescritte essendo per le stesse decorso il termine quinquennale: fattura n. 2017/20005.0395392 del 10/06/2017 (euro 671,68); fattura n.
2017/20005.0458158 del 10/07/2017 (euro 630,50); fattura n. 2017/20005.0520166 del 10/08/2017
(euro 755,66); fattura n. 2017/20005.0584471 del 10/09/2017 (euro 430,92); fattura n.
2017/20005.0713144 del 10/11/2017 (euro 329,12); fattura n. 2017/20005.0778664 del 08/12/2017
(euro 320,05); fattura n. 2018/20005.0039068 del 10/01/2018 (euro 65,08); fattura n.
2018/20005.0105896 del 08/02/2018 (euro 209,05).
In data 4 aprile 2023 poi inviava una lettera - allegata al fascicolo monitorio e valvole a tutti gli CP_1
effetti quale messa in mora ex art. 1219 c.c. - con la quale intimava il sig. al pagamento Parte_1
della somma di euro 11.714,28 entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della missiva. Avendo la stessa interrotto i termini di prescrizione gli importi indicati nelle fatture n. 2018/20005.0243011 del
10/04/2018 (euro 238,87) e n. 2018/20005.0311992 del 10/05/2018 (euro 101,17) risultano dovuti non essendo per le stesse intervenuta alcuna prescrizione. pagina 8 di 11 Per quanto riguarda infine, la fattura del 10 marzo 2018 n. 20182018/20005.0174622 avente ad oggetto il cosiddetto CMOR, va evidenziato che il CMOR (acronimo di Corrispettivo MORosità) è
l'indennizzo previsto dalla delibera ARG/elt 191/09 (e successive modifiche) dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AAEG). Esso trova applicazione nel caso in cui un utente, moroso verso il suo fornitore di energia elettrica, “abbandoni” questo fornitore e stipuli un nuovo contratto con altro fornitore. L'istituto assolve una funzione di tutela del fornitore uscente, che non può più usare lo strumento della sospensione della fornitura per “compulsare” l'utente al pagamento. Trattasi di: “uno strumento volto a prevenire e combattere fenomeni di “turismo energetico”, con tale espressione intendendosi il comportamento opportunistico dei clienti finali che intenzionalmente omettano, in vista del passaggio ad altro fornitore (c.d. “switching”), il pagamento delle ultime bollette, confidando sul fatto che, una volta passati al nuovo esercente, il precedente operatore non disponga più di strumenti compulsori efficaci per tutelare il proprio credito” (Tribunale di Crotone, ordinanza 2/11/17).
La procedura istituita dalle delibere dell'EG prevede che in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale, l'esercente la vendita uscente può presentare richiesta di indennizzo al GE del
Sistema Indennitario. Quest'ultimo comunica all'impresa di distribuzione alla quale è connesso il punto di prelievo di cui è titolare il cliente finale moroso, di applicare il corrispettivo CMOR. Il distributore territoriale opera il versamento alla del sistema, alimentandone così il gettito. Il corrispettivo CP_3
CMOR viene quindi fatturato dal distributore territoriale competente (nell'ambito della fatturazione del servizio di trasporto) al fornitore entrante, che a sua volta lo fattura all'utente finale moroso. Quindi, mentre l'attivazione della procedura di indennizzo compete all'esercente la vendita uscente (il quale riceve il pagamento del corrispettivo dagli organi del Sistema Indennitario), il viene addebitato CP_4
direttamente in bolletta dal nuovo fornitore di energia, il quale diviene creditore per tale importo nei confronti del suo cliente, e potrà eventualmente sospendere la fornitura (o recedere dal contratto) in caso di mancato pagamento degli importi indicati in bolletta. Il sistema indennitario prevede dunque una gestione centralizzata in cui il GE (identificato nella società Acquirente Unico SpA con la deliberazione ARG/elt 219/10) riceve la richiesta di indennizzo e provvede alla gestione dei flussi nei confronti di tutti i partecipanti al sistema indennitario: il c.d. esercente la vendita uscente, il c.d. esercente la vendita entrante, l'impresa di distribuzione e la Il sistema indennitario disciplinato CP_3
dalle delibere EG (per quanto applicabile alla fattispecie, l'Allegato 1 alla delibera ERG/elt 219/10) non prevede la partecipazione dell'utente finale all'articolato procedimento che conduce all'accredito del CMOR in favore del fornitore uscente e al suo addebito al fornitore entrante. Non solo. Il valore dell'indennizzo è determinato in modo sostanzialmente unilaterale dal fornitore uscente. Il GE del
Sistema si limita a una formale verifica di completezza della richiesta e, in caso di esito positivo,
pagina 9 di 11 informa l'esercente entrante, l'impresa distributrice e la In queste comunicazioni il GE CP_3 indica “il valore del corrispettivo CMOR da applicare al cliente finale, pari al valore dell'indennizzo indicato nella richiesta” (art. 4.5, 4.6, 4.7). E in questa misura il CMOR viene applicato dai vari soggetti del sistema. In altri termini: nessun controllo sulla correttezza sostanziale del CMOR chiesto dal fornitore uscente avviene in questa fase;
nessuna verifica circa la sua rispondenza alle condizioni di cui all'art.
2.2 e all'entità di cui all'art. 3.1.
Certamente, l'obbligo di pagare il CMOR deriva da un precedente contratto inadempiuto: quello col fornitore uscente. Ma la fondatezza della richiesta di pagamento del fornitore attuale è legittima nella misura in cui siano rispettati i criteri e i presupposti previsti dalla legge per il funzionamento del sistema indennitario sopra descritto. E il rispetto di questi presupposti può essere sindacato dall'utente finale in sede giurisdizionale. Rispetto a questo sindacato, il fornitore entrante (quello che chiede il
CMOR) non può limitarsi a opporre di aver dovuto versare analoga somma in applicazione del sistema indennitario sopra descritto, producendo la fattura del fornitore uscente come nel caso di specie, documentazione tra l'altro espressamente contestata dall'opponente.
Dal dettato della delibera EG n.191/09, emerge che, trascorsi almeno sei mesi dalla data di passaggio ad altro fornitore (cd. switch passivo) senza che sia pervenuto il pagamento della morosità accumulata con il precedente esercente, viene garantito un indennizzo relativo alle fatture degli ultimi due mesi precedenti allo switch. Infatti, nel sistema disegnato dall'Autorità per l'Energia, il venditore entrante addebita in fattura il contributo CMOR da destinare al venditore uscente, nei confronti del quale era maturata la morosità del cliente frattanto passato ad altro fornitore.
Alla luce di tali considerazioni, occorre dunque verificare se nel caso di specie ricorrano i presupposti previsti dalla legge perché possa sorgere, in capo all'utente finale (signor l'obbligazione di Parte_1
pagamento del CMOR in favore del fornitore . CP_1
La risposta è negativa. Il CMOR, infatti, come già detto trova applicazione nei confronti di clienti che abbiano pregresse situazioni di morosità nei confronti del precedente fornitore di energia elettrica e non di quello attuale. Ebbene nel caso di specie non ha fornito la prova dell'avvenuto pagamento CP_1
delle somme - sulla stessa incombente – risultando in ogni caso prescritto il diritto a ricevere le somme indicate nella fattura essendo decorso il termine quinquennale.
Dunque, per tutto quanto sopra esposto l'opposizione è risultata fondata e pertanto è da revocarsi il decreto ingiuntivo opposto. La parte opponente va tuttavia condannata al pagamento della somma di euro 340,04, quale credito residuo non prescritto oltre interessi legali dalla domanda.
pagina 10 di 11 Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4
c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico di CP_1
risultata maggiormente soccombente nel presente giudizio e con applicazione dei minimi tenuto conto del limitato thema decidendum ed in assenza di attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
-accoglie l'opposizione e pertanto revoca il decreto ingiuntivo n. 3022/2023 emesso dal Tribunale di
Firenze;
-condanna il sig. al pagamento di Euro 340,04 oltre interessi legali dalla domanda Parte_1
al saldo effettivo in favore di CP_1
-condanna in persona del legale rapp.te pt al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
che liquida in Euro 2.000,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso del contributo Parte_1
unificato, al rimborso spese generali, IVA se dovuta e Cassa Previdenza Avvocati come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario avv. Alessandro Piermarini.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata alle ore 16,50 mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 27 marzo 2025 Il Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11682/2023 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 27 marzo 2025 innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero sono comparsi:
Per 'avv.to PIERMARINI ALESSANDRO Parte_1
Per l'avv.to SCOPETANI NICCOLO' CP_1
Al fine della pratica forense è presente la dott.ssa Irene Balasco
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Piermarini insiste per l'accoglimento dell'opposizione per tutti i motivi dedotti nel libello introduttivo e nella memoria di discussione depositata per l'odierna udienza.
L'avv. Scopetani si riporta alla memoria di discussione e chiede il rigetto dell'opposizione.
Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
pagina 1 di 11 Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
I difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza e abbandonano l'aula virtuale.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Vincenza Ruggiero
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11682/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIERMARINI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PIERMARINI ALESSANDRO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCOPETANI NICCOLO' e CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA TREBBIA 57 58100 GROSSETO presso il difensore avv. SCOPETANI NICCOLO'
PARTE CONVENUTA
Oggetto: somministrazione
Conclusioni:
parte opponente ha così concluso: “piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare: in via immediata ed urgente accogliere le sollevate eccezioni preliminari e non concedere la provvisoria esecuzione dell'impugnato decreto ingiuntivo, essendo - inoltre - l'opposizione fondata su prova scritta per tutte le ragioni ed i motivi esposti in atti ed atteso il gravissimo pregiudizio subito dall'odierno opponente dall'eventuale azione esecutiva intrapresa dall'opposta attesa la rilevante somma richiesta e non certa, liquida ed esigibile;
nel merito accogliere la presente opposizione e revocare e/o dichiarare nullo, invalido, illegittimo inefficace, l'impugnato decreto ingiuntivo e pagina 3 di 11 dichiarare non dovuta la somma richiesta in via monitoria poiché infondata in fatto e diritto e non rispondente all'entità delle somme realmente dovute dal sig. alla attesa Parte_1 CP_1
la maturata prescrizione e/o decadenza per quanto esposto in premessa ed, in ogni caso, per carenza di prova circa l'entità del credito ingiunto ex art. 634 c.p.c. per tutti i motivi esposti in atti e da intendersi qui integralmente trascritti. Con vittoria dei compensi e delle spese di lite oltre rimborso spese generali, contributo Cassa Forense ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
parte opposta ha così concluso: “voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza: nel merito, in via principale: rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
3022/2023 del 6 settembre 2023 emesso dal Tribunale di Firenze nel giudizio R.G. n. 8611/2023; nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare l'attrice opponente debitrice dell'importo di €
12.159,73 per capitale oltre interessi di mora dal giorno del dovuto al saldo effettivo, ovvero del diverso importo che questo Giudice accertasse come dovuto ad per le causali di cui al CP_1
presente giudizio. Vinte, in ogni caso, le spese”.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.. Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare comunque opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra l'opposto e l'opponente.
Ciò premesso, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo pagina 4 di 11 grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento cioè antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: cfr. ex plurimis Cass. n.
24815/05; n. 25857/11
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Tanto premesso, è altresì opportuno esaminare in modo analitico come va ripartito il citato onere probatorio tra le parti.
Punto di partenza è il principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., secondo cui coloro i quali intendono far valere un diritto in giudizio, devono pagina 5 di 11 provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Tale principio costituendo “l'architrave” dell'intero sistema processuale, non può soffrire deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che il Giudice non può porre a fondamento della propria decisione circostanze che non siano state provate da chi intenda avvalersene. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 ha puntualizzato che il creditore che agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa. Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, e cioè la vicinanza della prova, per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più “agevole”, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione nonché la persistenza presuntiva del diritto, per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento.
Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto, nel caso in esame, ad esito della svolta istruttoria, è emersa la fondatezza dell'opposizione sia pure nei limiti di quanto di seguito si va ad esplicitare in punto quantum.
Invero la società Caffettiamo stipulava con per mezzo Parte_2 CP_1
del servizio teleselling un contratto per la fornitura di energia elettrica in forza del quale CP_1
sosteneva di avere diritto ad un importo complessivo residuo in linea capitale di € 12.159,73, per il prezzo di fornitura di energia elettrica, come risulta dall'estratto conto, dall'elenco delle fatture insolute
(all. 1 e 2) nonché dalla fattura n. 0468634 del 08/06/2021. Sostenendo che il cliente non avesse provveduto alla corresponsione dell'importo dovuto, ricorreva dinanzi a questo Tribunale, in CP_1
data 14.7.2023, il quale emetteva decreto ingiuntivo n. 3022/2023 notificato al sig. legale Parte_1
rapp.te della società che proponeva opposizione depositando atto di citazione in data Parte_3
17.10.2023. Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto poiché CP_1
infondato in fatto e in diritto.
Ciò premesso la suddetta ingiunzione di pagamento è fondata sul contratto di somministrazione di energia elettrica in essere dal 01.04.2017 tra e la ditta CP_1 Controparte_2
relativa al periodo di fatturazione iniziato in data 01.05.2017 e conclusosi in data
[...]
28.06.2021. In via preliminare parte opponente sosteneva di non aver ricevuto nessuna fattura da e che i relativi crediti erano comunque da ritenersi prescritti. CP_1
pagina 6 di 11 Orbene, quanto alla natura delle fatture è a dirsi che le stesse - in quanto di provenienza unilaterale e ancorché annotate nei libri contabili - non possono costituire prova del credito, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione del contratto e dell'esecuzione della prestazione. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “la società che eroga il servizio di fornitura non può richiedere il pagamento delle fatture senza assolvere all'onere della prova” (Cass. n. 34701/2021).
Tuttavia, nel caso di specie in ordine al proprio credito ha assolto all'onere probatorio CP_1
sulla stessa incombente depositando i flussi di consumo inerenti al POD IT002E3568412A intestato all'opponente (allegato 4) e ciò sulla base della documentazione fornita da Areti S.p.a. quale
Distributore territorialmente competente. Dalla stessa emerge la corrispondenza tra consumi effettivi e importi fatturati. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Sez. 3, Ordinanza n. 19154 del 19/07/2018, Rv.
649731-02; Sez. 6-3, Ordinanza n. 30290 del 15/12/2017, Rv. 646832-01; Sez. 3, Sentenza n. 23699 del
22/11/2016, Rv. 642982-01).
Va esaminata l'eccezione di prescrizione.
Con la legge 205 del 2017 (c.d. legge bilancio 2018), all'art.1, comma 4, e s.m.1 per i contratti di fornitura di elettricità, gas ed acqua è stata introdotta la prescrizione biennale del diritto al corrispettivo
(nel caso dell'energia elettrica a decorrere dalle fatture emesse dopo il 01.03.2018). Ebbene come si evince dalla delibera ARERA 97/2018/R/com - attuando nella regolazione quanto previsto dalla legge di bilancio 2018 - nel caso di fatture di energia elettrica con scadenza successiva al 1° marzo, in presenza di rilevanti ritardi nella fatturazione da parte dei venditori o nella fatturazione di conguagli per la mancata disponibilità di dati effettivi per un periodo particolarmente rilevante, il cliente potrà eccepire la prescrizione (passata da 5 a 2 anni) cosiddetta “breve” e pagare soltanto gli ultimi 24 mesi fatturati. Il venditore sarà tenuto a informare il cliente della possibilità di farlo contestualmente all'emissione della fattura con queste caratteristiche e comunque almeno dieci giorni prima rispetto alla scadenza dei termini di pagamento. Inoltre, nel caso di ritardo del venditore nel fatturare i conguagli per consumi riferiti a periodi maggiori di due anni, il cliente è legittimato a sospendere il pagamento,
pagina 7 di 11 previo reclamo al venditore e - qualora l'Antitrust (Agcm) abbia aperto un procedimento nei confronti di quest'ultimo conclusosi con l'accertamento di una violazione - avrà diritto a ricevere il rimborso dei pagamenti effettuati. Nel caso di specie la fattura il cui pagamento in applicazione della legge di bilancio del 2018 risulta prescritto è la n. 2021/20005.0468634 del 08/06/2021 “bolletta contenente ricalcoli” di importo pari ad euro 445,45. Si legge tra l'altro nel testo della stessa fattura: “Gentile
Cliente, la presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla
Legge di bilancio 2020 (Legge n.160/2019). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi”.
Con riferimento alle altre fatture invece continuerà ad applicarsi il termine di prescrizione quinquennale non rientrando le stesse nel campo di applicazione della legge n. 205 del 2017. Si ricordi che il fondamento della prescrizione è individuato sia nella tutela dell'interesse pubblico alla certezza di trattamento delle situazioni giuridiche, sia nella tutela degli interessi privati coinvolti nel rapporto giuridico. La prescrizione dovrà essere eccepita dalla parte che vi ha interesse, non operando automaticamente, ma solo in quanto opposta. Essendo la prescrizione estintiva un istituto di ordine pubblico, le norme che definiscono il tempo necessario affinché si verifichi sono inderogabili e, pertanto, ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione è da ritenersi nullo ex art. 2936 c.c..
Ebbene dall'analisi delle fatture insolute - allegate da al fascicolo monitorio - è emerso che CP_1
tutte le fatture di seguito elencate sono da ritenersi prescritte essendo per le stesse decorso il termine quinquennale: fattura n. 2017/20005.0395392 del 10/06/2017 (euro 671,68); fattura n.
2017/20005.0458158 del 10/07/2017 (euro 630,50); fattura n. 2017/20005.0520166 del 10/08/2017
(euro 755,66); fattura n. 2017/20005.0584471 del 10/09/2017 (euro 430,92); fattura n.
2017/20005.0713144 del 10/11/2017 (euro 329,12); fattura n. 2017/20005.0778664 del 08/12/2017
(euro 320,05); fattura n. 2018/20005.0039068 del 10/01/2018 (euro 65,08); fattura n.
2018/20005.0105896 del 08/02/2018 (euro 209,05).
In data 4 aprile 2023 poi inviava una lettera - allegata al fascicolo monitorio e valvole a tutti gli CP_1
effetti quale messa in mora ex art. 1219 c.c. - con la quale intimava il sig. al pagamento Parte_1
della somma di euro 11.714,28 entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della missiva. Avendo la stessa interrotto i termini di prescrizione gli importi indicati nelle fatture n. 2018/20005.0243011 del
10/04/2018 (euro 238,87) e n. 2018/20005.0311992 del 10/05/2018 (euro 101,17) risultano dovuti non essendo per le stesse intervenuta alcuna prescrizione. pagina 8 di 11 Per quanto riguarda infine, la fattura del 10 marzo 2018 n. 20182018/20005.0174622 avente ad oggetto il cosiddetto CMOR, va evidenziato che il CMOR (acronimo di Corrispettivo MORosità) è
l'indennizzo previsto dalla delibera ARG/elt 191/09 (e successive modifiche) dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AAEG). Esso trova applicazione nel caso in cui un utente, moroso verso il suo fornitore di energia elettrica, “abbandoni” questo fornitore e stipuli un nuovo contratto con altro fornitore. L'istituto assolve una funzione di tutela del fornitore uscente, che non può più usare lo strumento della sospensione della fornitura per “compulsare” l'utente al pagamento. Trattasi di: “uno strumento volto a prevenire e combattere fenomeni di “turismo energetico”, con tale espressione intendendosi il comportamento opportunistico dei clienti finali che intenzionalmente omettano, in vista del passaggio ad altro fornitore (c.d. “switching”), il pagamento delle ultime bollette, confidando sul fatto che, una volta passati al nuovo esercente, il precedente operatore non disponga più di strumenti compulsori efficaci per tutelare il proprio credito” (Tribunale di Crotone, ordinanza 2/11/17).
La procedura istituita dalle delibere dell'EG prevede che in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale, l'esercente la vendita uscente può presentare richiesta di indennizzo al GE del
Sistema Indennitario. Quest'ultimo comunica all'impresa di distribuzione alla quale è connesso il punto di prelievo di cui è titolare il cliente finale moroso, di applicare il corrispettivo CMOR. Il distributore territoriale opera il versamento alla del sistema, alimentandone così il gettito. Il corrispettivo CP_3
CMOR viene quindi fatturato dal distributore territoriale competente (nell'ambito della fatturazione del servizio di trasporto) al fornitore entrante, che a sua volta lo fattura all'utente finale moroso. Quindi, mentre l'attivazione della procedura di indennizzo compete all'esercente la vendita uscente (il quale riceve il pagamento del corrispettivo dagli organi del Sistema Indennitario), il viene addebitato CP_4
direttamente in bolletta dal nuovo fornitore di energia, il quale diviene creditore per tale importo nei confronti del suo cliente, e potrà eventualmente sospendere la fornitura (o recedere dal contratto) in caso di mancato pagamento degli importi indicati in bolletta. Il sistema indennitario prevede dunque una gestione centralizzata in cui il GE (identificato nella società Acquirente Unico SpA con la deliberazione ARG/elt 219/10) riceve la richiesta di indennizzo e provvede alla gestione dei flussi nei confronti di tutti i partecipanti al sistema indennitario: il c.d. esercente la vendita uscente, il c.d. esercente la vendita entrante, l'impresa di distribuzione e la Il sistema indennitario disciplinato CP_3
dalle delibere EG (per quanto applicabile alla fattispecie, l'Allegato 1 alla delibera ERG/elt 219/10) non prevede la partecipazione dell'utente finale all'articolato procedimento che conduce all'accredito del CMOR in favore del fornitore uscente e al suo addebito al fornitore entrante. Non solo. Il valore dell'indennizzo è determinato in modo sostanzialmente unilaterale dal fornitore uscente. Il GE del
Sistema si limita a una formale verifica di completezza della richiesta e, in caso di esito positivo,
pagina 9 di 11 informa l'esercente entrante, l'impresa distributrice e la In queste comunicazioni il GE CP_3 indica “il valore del corrispettivo CMOR da applicare al cliente finale, pari al valore dell'indennizzo indicato nella richiesta” (art. 4.5, 4.6, 4.7). E in questa misura il CMOR viene applicato dai vari soggetti del sistema. In altri termini: nessun controllo sulla correttezza sostanziale del CMOR chiesto dal fornitore uscente avviene in questa fase;
nessuna verifica circa la sua rispondenza alle condizioni di cui all'art.
2.2 e all'entità di cui all'art. 3.1.
Certamente, l'obbligo di pagare il CMOR deriva da un precedente contratto inadempiuto: quello col fornitore uscente. Ma la fondatezza della richiesta di pagamento del fornitore attuale è legittima nella misura in cui siano rispettati i criteri e i presupposti previsti dalla legge per il funzionamento del sistema indennitario sopra descritto. E il rispetto di questi presupposti può essere sindacato dall'utente finale in sede giurisdizionale. Rispetto a questo sindacato, il fornitore entrante (quello che chiede il
CMOR) non può limitarsi a opporre di aver dovuto versare analoga somma in applicazione del sistema indennitario sopra descritto, producendo la fattura del fornitore uscente come nel caso di specie, documentazione tra l'altro espressamente contestata dall'opponente.
Dal dettato della delibera EG n.191/09, emerge che, trascorsi almeno sei mesi dalla data di passaggio ad altro fornitore (cd. switch passivo) senza che sia pervenuto il pagamento della morosità accumulata con il precedente esercente, viene garantito un indennizzo relativo alle fatture degli ultimi due mesi precedenti allo switch. Infatti, nel sistema disegnato dall'Autorità per l'Energia, il venditore entrante addebita in fattura il contributo CMOR da destinare al venditore uscente, nei confronti del quale era maturata la morosità del cliente frattanto passato ad altro fornitore.
Alla luce di tali considerazioni, occorre dunque verificare se nel caso di specie ricorrano i presupposti previsti dalla legge perché possa sorgere, in capo all'utente finale (signor l'obbligazione di Parte_1
pagamento del CMOR in favore del fornitore . CP_1
La risposta è negativa. Il CMOR, infatti, come già detto trova applicazione nei confronti di clienti che abbiano pregresse situazioni di morosità nei confronti del precedente fornitore di energia elettrica e non di quello attuale. Ebbene nel caso di specie non ha fornito la prova dell'avvenuto pagamento CP_1
delle somme - sulla stessa incombente – risultando in ogni caso prescritto il diritto a ricevere le somme indicate nella fattura essendo decorso il termine quinquennale.
Dunque, per tutto quanto sopra esposto l'opposizione è risultata fondata e pertanto è da revocarsi il decreto ingiuntivo opposto. La parte opponente va tuttavia condannata al pagamento della somma di euro 340,04, quale credito residuo non prescritto oltre interessi legali dalla domanda.
pagina 10 di 11 Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4
c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico di CP_1
risultata maggiormente soccombente nel presente giudizio e con applicazione dei minimi tenuto conto del limitato thema decidendum ed in assenza di attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
-accoglie l'opposizione e pertanto revoca il decreto ingiuntivo n. 3022/2023 emesso dal Tribunale di
Firenze;
-condanna il sig. al pagamento di Euro 340,04 oltre interessi legali dalla domanda Parte_1
al saldo effettivo in favore di CP_1
-condanna in persona del legale rapp.te pt al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
che liquida in Euro 2.000,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso del contributo Parte_1
unificato, al rimborso spese generali, IVA se dovuta e Cassa Previdenza Avvocati come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario avv. Alessandro Piermarini.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata alle ore 16,50 mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 27 marzo 2025 Il Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero
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