TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 21/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P., Carmela Rita D'Aleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 774/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Canicattì in Via Regina Elena n.60 C.F._1
presso lo studio legale del Sig. Avv. Davide Lo Giudice Caltanissetta dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in cale al ricorso in opposizione,
opponente
CONTRO
c.f. e , c.f. Controparte_1 C.F._2 CP_2 [...]
il primo rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. e la seconda CodiceFiscale_3 difesa dall'Avv. giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, Controparte_1
entrambi elettivamente domiciliati in Agrigento, via Eraclito n. 28 presso lo Studio Legale dell'Avv. Controparte_1
Opposti
Oggetto: opposizione atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Conclusioni: le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 18.09.2024 celebratasi in modalità cartolare ai sensi di legge. Tali conclusioni sono da ritenersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione agli atti esecutivi, assumendo la nullità, illegittimità Parte_1
ed inefficacia, dell'opposto pignoramento presso terzi, del precedente precetto, e della relativa ordinanza di assegnazione.
L'attore, parte opponete in questo giudizio, lamenta di non aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo, del precetto e dell'atto di pignoramento, e che tali atti sarebbero stati notificati ad un indirizzo errato, cioè in Serradifalco, via Giuseppe TE n. 2, dove egli non
1 avrebbe mai avuto residenza o domicilio, come provato dal certificato di residenza prodotto che, a suo dire, dimostrerebbe l'irregolarità della notifica in quanto risultante ad un indirizzo diverso.
Ha chiesto pertanto la nullità e l'illegittimità dell'intera procedura esecutiva, compreso il pignoramento, il precetto e l'ordinanza di assegnazione somme, nonché la restituzione della somma €. 414,41 già incassata a seguito di pignoramento, ritenendo che l'intera procedura esecutiva fosse nulla e illegittima per vizi di notifica.
Si sono costituiti i resistenti, che hanno contestato le pretese dell'opponente, sostenendo che tutti gli atti della procedura esecutiva sono stati regolarmente notificati, e che il decreto ingiuntivo a fondamento dell'esecuzione non è mai stato oggetto di opposizione. In particolare hanno dedotto che il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Agrigento, dichiarato esecutivo e munito di formula esecutiva, risulta assolutamente valido, non essendo mai stato oggetto di opposizione, neppure tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c.
Hanno quindi ribadito la validità della notifica e la sua ritualità, sostenendo che il certificato di residenza prodotto dall'opponente, non abbia valore ai fini dell'effettiva residenza al momento della notifica, essendo lo stesso un certificato di residenza ordinario e non storico, che non può escludere la possibilità che, al momento dell'atto di notifica, l'opponente fosse effettivamente residente presso l'indirizzo indicato dall'Ufficiale Giudiziario.
Quanto alla notifica del precetto e del pignoramento, i resistenti hanno prodotto la documentazione al fine di dimostrare che entrambe le notifiche sono state effettuate correttamente ai sensi dell'art. 140 c.p.c., attraverso l'Ufficiale Giudiziario, che ha proceduto alla notifica dei suddetti atti, dopo aver verificato la temporanea assenza del destinatario, al fine di effettuare la notifica nelle forme prescritte dalla legge.
Posto ciò deve preliminarmente darsi atto che l'opposizione è stata proposta tempestivamente, entro il termine di venti giorni decorrente dalla data dell'ordinanza di assegnazione, avvenuta il 5 maggio 2022. Pertanto la proposta opposizione risulta essere in termini, come da consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. civ. n. 17663/2019; Cass. civ. n.
20310/2012), che stabilisce che il termine per l'opposizione agli atti esecutivi decorre dalla data dell'ordinanza di assegnazione, come atto esecutivo compiuto.
Il punto cruciale della controversia riguarda la validità delle notifiche degli atti esecutivi.
Assume parte resistente, che il decreto ingiuntivo che aveva dato avvio alla procedura esecutiva era stato dichiarato esecutivo e mai opposto dal . Ha poi ribadito la Pt_1
regolarità della notifica degli atti esecutivi, compreso il precetto e il pignoramento, eseguiti con le modalità previste dalla legge, avendo l'Ufficiale Giudiziario proceduto a tutti i controlli previsti, tra cui la verifica del nominativo sul citofono e l'assenza di familiari, concludendo che il domicilio in via Giuseppe TE n. 2, Serradifalco, fosse corretto.
2 Sostiene pertanto che non sussistono vizi nella procedura notificatoria che possano inficiare la validità degli atti esecutivi.
Invero giova premettere che l'art. 140 c.p.c. disciplina una delle modalità di notifica degli atti processuali che, per la sua natura speciale, si applica quando non sia possibile eseguire la notifica a persona presente presso il domicilio indicato. In particolare, tale disposizione prevede che, quando la notifica non possa essere effettuata personalmente, l'ufficiale giudiziario proceda con l'affissione dell'atto presso la casa comunale e l'invio per posta del medesimo. In sintesi, la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. è garantita se l'ufficiale giudiziario ha seguito scrupolosamente le modalità previste dalla legge, con l'obbligo di certificare l'impossibilità di eseguire la notifica personale e di compiere la notifica tramite affissione all'albo comunale e invio postale. L'ufficiale giudiziario deve dare atto dei suddetti adempimenti nella relata di notifica, a pena di nullità.
La sua validità è, dunque, presunta e può essere contestata solo mediante querela di falso, a meno che non emergano vizi procedurali manifesti. Va precisato che l'avviso di ricevimento
è parte integrante della relazione di notifica e costituisce l'unico strumento probatorio dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, con conseguente riflesso sulla validità dello stesso Infatti, se manca l'avviso di ricevimento ovvero dallo stesso si evince che il destinatario non l'abbia ricevuto la notifica è nulla, salvo sanatoria dell'intimato o rinnovo della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
Fatta questa premessa, deve ritenersi che l'opposizione è fondata e va accolta in quanto la documentazione versata in atti dai resistenti non consente di ritenere raggiunta la prova della notifica effettuata con la modalità prevista per il caso dell'irreperibilità relativa ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Manca, infatti, la prova della raccomandata informativa successiva al deposito dell'atto presso la Casa Comunale. E', dunque, necessario che sia documentato, attraverso la produzione del relativo avviso di ricevimento, che la predetta raccomandata informativa, a pena di nullità della notificazione, sia stata effettivamente ricevuta dal destinatario (Cass. n. 25079 del 2014; Cass. n. 9782 del 2018) o, quanto meno, pervenuta nella sfera (non di conoscenza, ma) di conoscibilità dello stesso, presso il suo indirizzo (Cass.
n. 9111 del 2012; Cass. n. 2683 del 2019), salvo che lo stesso (o i suoi eredi) non dimostri(no) un fatto impeditivo, quale il trasferimento, il decesso, ecc. (Cass. n. 2959 del
2012) ovvero che tale fatto impeditivo emerga dalle annotazioni dell'agente postale (es., morte, ecc.). Nel procedimento disciplinato dall'art. 140 c.p.c., quindi, la notificazione si compie con la spedizione della raccomandata, che, come atto della sequenza del processo, perfeziona l'effetto di conoscibilità legale nei confronti del destinatario. Tuttavia, non diversamente da quanto avviene per il perfezionamento della notificazione nei confronti del notificante, anche per il destinatario si tratta di un effetto provvisorio o anticipato, destinato a
3 consolidarsi con l'allegazione – all'originale dell'atto – dell'avviso di ricevimento, le cui risultanze possono confermare o smentire che la notifica abbia raggiunto lo scopo cui era destinata. Dall'avviso di ricevimento e dalle annotazioni che l'agente postale appone su di esso quando lo restituisce al mittente, può, in effetti, emergere che la raccomandata non è stata consegnata perché il destinatario risulta trasferito oppure deceduto o, ancora, per altre ragioni le quali comunque rivelano che l'atto in realtà non è pervenuto nella sfera di conoscibilità dell'interessato e che, dunque, l'effetto legale tipico, a tale evento ancorato, non si è prodotto. In tali ipotesi, dunque, appare evidente che la notifica dev'essere considerata nulla (non inesistente, a meno che l'atto non sia stato indirizzato verso un luogo privo di qualsiasi collegamento con il destinatario) e che, quindi, debba essere rinnovata ai sensi dell'art. 291 c.p.c. Infatti, le suddette risultanze rendono quanto meno incerto, e possono addirittura escludere, che il luogo in cui l'ufficiale giudiziario ha svolto l'attività prevista dall'art. 140 c.p.c., sia quello di effettiva ed attuale residenza, dimora o domicilio del destinatario, con i conseguenti riflessi sulla validità della notifica effettuata (Cass. n. 3552 del
2014, in motiv.). La Corte di Cassazione ha ribadito che la notificazione ex art. 140 c.p.c., si perfeziona per il destinatario nel giorno del ricevimento della raccomandata informativa.
Infatti, tali risultanze rendono quanto meno incerto e possono addirittura escludere che il luogo in cui l'ufficiale giudiziario ha svolto l'attività prevista dall'art. 140 c.p.c., sia quello di effettiva ed attuale residenza, dimora o domicilio del destinatario, con i conseguenti riflessi sulla validità della notifica effettuata ( Ord. Cass. Civ. 5 giugno 2020).
Nel caso in esame, dagli atti del giudizio è emerso che il titolo esecutivo, il precetto ed il pignoramento sono stati notificati al destinatario nelle forme previste dall'art. 140 c.p.c.
Dal relativo avviso, però, in difetto di qualsivoglia annotazione, non risulta che la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto presso la Casa Comunale sia stata ricevuta dalla destinataria o, quanto meno, pervenuta nella sfera di conoscibilità della stessa.
In altre parole manca la prova dell'avvenuta ricezione dei detti atti da parte del . Il Pt_1
Giudice dell'Esecuzione, nell'esaminare la documentazione prodotta, ha rilevato che la notifica dell'atto di pignoramento non si è perfezionata, come risulta dalla busta di spedizione in atti, che evidenzia la "mancata notifica". In tale contesto, la procedura esecutiva risulta affetta da un vizio sostanziale che ne compromette la legittimità, come affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. Un. 15 aprile 2021, n. 10012). La mancata notifica del precetto e del pignoramento comporta la nullità della procedura esecutiva nel suo complesso. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24291/2017, ha affermato che "se lo scopo cui è preordinato l'atto di precetto è di consentire all'intimato di prevenire l'attuazione del pignoramento, non potrà aversi sanatoria del vizio di notifica dell'atto se nel frattempo il pignoramento è stato già eseguito". In simili circostanze, la Corte ha sottolineato che "la nullità della notifica
4 dell'atto di precetto non può essere sanata dal raggiungimento dello scopo, atteso che la sanatoria potrebbe intervenire solo qualora sia provato che l'opponente abbia avuto comunque conoscenza dell'avvenuta notifica del precetto prima della esecuzione del pignoramento, ovvero in tempo utile per adempiere spontaneamente evitando il pignoramento stesso" (Cass. civ. n. 24291/2017).
Questo principio si applica al caso in esame, dove l'opponente non ha avuto modo di adempiere spontaneamente al debito, né di proporre opposizione prima che il pignoramento venisse eseguito.
Considerata la peculiarità e la novità della questione trattata, le spese del giudizio vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, in accoglimento dell'opposizione proposta dal Sig. , dichiara nulla e illegittima Parte_1
l'intera procedura esecutiva, compreso il pignoramento e l'ordinanza di assegnazione somme,
in quanto viziata da un errore nella notifica degli atti esecutivi, come sopra esposto.
Spese compensate.
Caltanissetta, lì 20 gennaio 2025
Il Giudice
Carmela Rita D'ALEO
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P., Carmela Rita D'Aleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 774/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Canicattì in Via Regina Elena n.60 C.F._1
presso lo studio legale del Sig. Avv. Davide Lo Giudice Caltanissetta dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in cale al ricorso in opposizione,
opponente
CONTRO
c.f. e , c.f. Controparte_1 C.F._2 CP_2 [...]
il primo rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. e la seconda CodiceFiscale_3 difesa dall'Avv. giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, Controparte_1
entrambi elettivamente domiciliati in Agrigento, via Eraclito n. 28 presso lo Studio Legale dell'Avv. Controparte_1
Opposti
Oggetto: opposizione atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Conclusioni: le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 18.09.2024 celebratasi in modalità cartolare ai sensi di legge. Tali conclusioni sono da ritenersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione agli atti esecutivi, assumendo la nullità, illegittimità Parte_1
ed inefficacia, dell'opposto pignoramento presso terzi, del precedente precetto, e della relativa ordinanza di assegnazione.
L'attore, parte opponete in questo giudizio, lamenta di non aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo, del precetto e dell'atto di pignoramento, e che tali atti sarebbero stati notificati ad un indirizzo errato, cioè in Serradifalco, via Giuseppe TE n. 2, dove egli non
1 avrebbe mai avuto residenza o domicilio, come provato dal certificato di residenza prodotto che, a suo dire, dimostrerebbe l'irregolarità della notifica in quanto risultante ad un indirizzo diverso.
Ha chiesto pertanto la nullità e l'illegittimità dell'intera procedura esecutiva, compreso il pignoramento, il precetto e l'ordinanza di assegnazione somme, nonché la restituzione della somma €. 414,41 già incassata a seguito di pignoramento, ritenendo che l'intera procedura esecutiva fosse nulla e illegittima per vizi di notifica.
Si sono costituiti i resistenti, che hanno contestato le pretese dell'opponente, sostenendo che tutti gli atti della procedura esecutiva sono stati regolarmente notificati, e che il decreto ingiuntivo a fondamento dell'esecuzione non è mai stato oggetto di opposizione. In particolare hanno dedotto che il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Agrigento, dichiarato esecutivo e munito di formula esecutiva, risulta assolutamente valido, non essendo mai stato oggetto di opposizione, neppure tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c.
Hanno quindi ribadito la validità della notifica e la sua ritualità, sostenendo che il certificato di residenza prodotto dall'opponente, non abbia valore ai fini dell'effettiva residenza al momento della notifica, essendo lo stesso un certificato di residenza ordinario e non storico, che non può escludere la possibilità che, al momento dell'atto di notifica, l'opponente fosse effettivamente residente presso l'indirizzo indicato dall'Ufficiale Giudiziario.
Quanto alla notifica del precetto e del pignoramento, i resistenti hanno prodotto la documentazione al fine di dimostrare che entrambe le notifiche sono state effettuate correttamente ai sensi dell'art. 140 c.p.c., attraverso l'Ufficiale Giudiziario, che ha proceduto alla notifica dei suddetti atti, dopo aver verificato la temporanea assenza del destinatario, al fine di effettuare la notifica nelle forme prescritte dalla legge.
Posto ciò deve preliminarmente darsi atto che l'opposizione è stata proposta tempestivamente, entro il termine di venti giorni decorrente dalla data dell'ordinanza di assegnazione, avvenuta il 5 maggio 2022. Pertanto la proposta opposizione risulta essere in termini, come da consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. civ. n. 17663/2019; Cass. civ. n.
20310/2012), che stabilisce che il termine per l'opposizione agli atti esecutivi decorre dalla data dell'ordinanza di assegnazione, come atto esecutivo compiuto.
Il punto cruciale della controversia riguarda la validità delle notifiche degli atti esecutivi.
Assume parte resistente, che il decreto ingiuntivo che aveva dato avvio alla procedura esecutiva era stato dichiarato esecutivo e mai opposto dal . Ha poi ribadito la Pt_1
regolarità della notifica degli atti esecutivi, compreso il precetto e il pignoramento, eseguiti con le modalità previste dalla legge, avendo l'Ufficiale Giudiziario proceduto a tutti i controlli previsti, tra cui la verifica del nominativo sul citofono e l'assenza di familiari, concludendo che il domicilio in via Giuseppe TE n. 2, Serradifalco, fosse corretto.
2 Sostiene pertanto che non sussistono vizi nella procedura notificatoria che possano inficiare la validità degli atti esecutivi.
Invero giova premettere che l'art. 140 c.p.c. disciplina una delle modalità di notifica degli atti processuali che, per la sua natura speciale, si applica quando non sia possibile eseguire la notifica a persona presente presso il domicilio indicato. In particolare, tale disposizione prevede che, quando la notifica non possa essere effettuata personalmente, l'ufficiale giudiziario proceda con l'affissione dell'atto presso la casa comunale e l'invio per posta del medesimo. In sintesi, la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. è garantita se l'ufficiale giudiziario ha seguito scrupolosamente le modalità previste dalla legge, con l'obbligo di certificare l'impossibilità di eseguire la notifica personale e di compiere la notifica tramite affissione all'albo comunale e invio postale. L'ufficiale giudiziario deve dare atto dei suddetti adempimenti nella relata di notifica, a pena di nullità.
La sua validità è, dunque, presunta e può essere contestata solo mediante querela di falso, a meno che non emergano vizi procedurali manifesti. Va precisato che l'avviso di ricevimento
è parte integrante della relazione di notifica e costituisce l'unico strumento probatorio dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, con conseguente riflesso sulla validità dello stesso Infatti, se manca l'avviso di ricevimento ovvero dallo stesso si evince che il destinatario non l'abbia ricevuto la notifica è nulla, salvo sanatoria dell'intimato o rinnovo della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
Fatta questa premessa, deve ritenersi che l'opposizione è fondata e va accolta in quanto la documentazione versata in atti dai resistenti non consente di ritenere raggiunta la prova della notifica effettuata con la modalità prevista per il caso dell'irreperibilità relativa ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Manca, infatti, la prova della raccomandata informativa successiva al deposito dell'atto presso la Casa Comunale. E', dunque, necessario che sia documentato, attraverso la produzione del relativo avviso di ricevimento, che la predetta raccomandata informativa, a pena di nullità della notificazione, sia stata effettivamente ricevuta dal destinatario (Cass. n. 25079 del 2014; Cass. n. 9782 del 2018) o, quanto meno, pervenuta nella sfera (non di conoscenza, ma) di conoscibilità dello stesso, presso il suo indirizzo (Cass.
n. 9111 del 2012; Cass. n. 2683 del 2019), salvo che lo stesso (o i suoi eredi) non dimostri(no) un fatto impeditivo, quale il trasferimento, il decesso, ecc. (Cass. n. 2959 del
2012) ovvero che tale fatto impeditivo emerga dalle annotazioni dell'agente postale (es., morte, ecc.). Nel procedimento disciplinato dall'art. 140 c.p.c., quindi, la notificazione si compie con la spedizione della raccomandata, che, come atto della sequenza del processo, perfeziona l'effetto di conoscibilità legale nei confronti del destinatario. Tuttavia, non diversamente da quanto avviene per il perfezionamento della notificazione nei confronti del notificante, anche per il destinatario si tratta di un effetto provvisorio o anticipato, destinato a
3 consolidarsi con l'allegazione – all'originale dell'atto – dell'avviso di ricevimento, le cui risultanze possono confermare o smentire che la notifica abbia raggiunto lo scopo cui era destinata. Dall'avviso di ricevimento e dalle annotazioni che l'agente postale appone su di esso quando lo restituisce al mittente, può, in effetti, emergere che la raccomandata non è stata consegnata perché il destinatario risulta trasferito oppure deceduto o, ancora, per altre ragioni le quali comunque rivelano che l'atto in realtà non è pervenuto nella sfera di conoscibilità dell'interessato e che, dunque, l'effetto legale tipico, a tale evento ancorato, non si è prodotto. In tali ipotesi, dunque, appare evidente che la notifica dev'essere considerata nulla (non inesistente, a meno che l'atto non sia stato indirizzato verso un luogo privo di qualsiasi collegamento con il destinatario) e che, quindi, debba essere rinnovata ai sensi dell'art. 291 c.p.c. Infatti, le suddette risultanze rendono quanto meno incerto, e possono addirittura escludere, che il luogo in cui l'ufficiale giudiziario ha svolto l'attività prevista dall'art. 140 c.p.c., sia quello di effettiva ed attuale residenza, dimora o domicilio del destinatario, con i conseguenti riflessi sulla validità della notifica effettuata (Cass. n. 3552 del
2014, in motiv.). La Corte di Cassazione ha ribadito che la notificazione ex art. 140 c.p.c., si perfeziona per il destinatario nel giorno del ricevimento della raccomandata informativa.
Infatti, tali risultanze rendono quanto meno incerto e possono addirittura escludere che il luogo in cui l'ufficiale giudiziario ha svolto l'attività prevista dall'art. 140 c.p.c., sia quello di effettiva ed attuale residenza, dimora o domicilio del destinatario, con i conseguenti riflessi sulla validità della notifica effettuata ( Ord. Cass. Civ. 5 giugno 2020).
Nel caso in esame, dagli atti del giudizio è emerso che il titolo esecutivo, il precetto ed il pignoramento sono stati notificati al destinatario nelle forme previste dall'art. 140 c.p.c.
Dal relativo avviso, però, in difetto di qualsivoglia annotazione, non risulta che la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto presso la Casa Comunale sia stata ricevuta dalla destinataria o, quanto meno, pervenuta nella sfera di conoscibilità della stessa.
In altre parole manca la prova dell'avvenuta ricezione dei detti atti da parte del . Il Pt_1
Giudice dell'Esecuzione, nell'esaminare la documentazione prodotta, ha rilevato che la notifica dell'atto di pignoramento non si è perfezionata, come risulta dalla busta di spedizione in atti, che evidenzia la "mancata notifica". In tale contesto, la procedura esecutiva risulta affetta da un vizio sostanziale che ne compromette la legittimità, come affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. Un. 15 aprile 2021, n. 10012). La mancata notifica del precetto e del pignoramento comporta la nullità della procedura esecutiva nel suo complesso. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24291/2017, ha affermato che "se lo scopo cui è preordinato l'atto di precetto è di consentire all'intimato di prevenire l'attuazione del pignoramento, non potrà aversi sanatoria del vizio di notifica dell'atto se nel frattempo il pignoramento è stato già eseguito". In simili circostanze, la Corte ha sottolineato che "la nullità della notifica
4 dell'atto di precetto non può essere sanata dal raggiungimento dello scopo, atteso che la sanatoria potrebbe intervenire solo qualora sia provato che l'opponente abbia avuto comunque conoscenza dell'avvenuta notifica del precetto prima della esecuzione del pignoramento, ovvero in tempo utile per adempiere spontaneamente evitando il pignoramento stesso" (Cass. civ. n. 24291/2017).
Questo principio si applica al caso in esame, dove l'opponente non ha avuto modo di adempiere spontaneamente al debito, né di proporre opposizione prima che il pignoramento venisse eseguito.
Considerata la peculiarità e la novità della questione trattata, le spese del giudizio vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, in accoglimento dell'opposizione proposta dal Sig. , dichiara nulla e illegittima Parte_1
l'intera procedura esecutiva, compreso il pignoramento e l'ordinanza di assegnazione somme,
in quanto viziata da un errore nella notifica degli atti esecutivi, come sopra esposto.
Spese compensate.
Caltanissetta, lì 20 gennaio 2025
Il Giudice
Carmela Rita D'ALEO
5