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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 22/09/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. AN LL - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza ed assistenza, in grado di appello, iscritta al N. 16 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza del 10.9.2025
T R A
in proprio e quale titolare della “Trattoria alla L'Ua” Parte_1
(p.iva: ), elettivamente domiciliato in Grottaglie a Viale Giuseppe Di Vittorio P.IVA_1
n. 22, presso lo studio dell'avv. Ciro De Angelis, dal quale è rappresentato e difeso, giusta mandato in atti
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
suo legale rappresentante pro-tempore dott. che lo rappresenta e Controparte_2
difende, congiuntamente e disgiuntamente al funzionario delegato dott. , in Controparte_3
virtù dell'art. 6, c. 9, D.Lgs. n. 150/2011 e dell'art. 9, c. 2 D.Lgs. n. 149/2015
- APPELLATO -
All'udienza del 10.9.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 1613/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro, rigettava l'opposizione proposta da nei confronti dell Parte_1 [...] , avverso l'ordinanza-ingiunzione n.167 dell'8.7.2019 con Controparte_4
cui, quale titolare dell'omonima impresa individuale, gli era stato ingiunto il pagamento delle sanzioni amministrative, per complessivi €. 7.507,20, per aver occupato i lavoratori
, , e il giorno 14.7.2019 e Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
la lavoratrice nei giorni 13 e 14.7.2019, senza la preventiva comunicazione Persona_5
di instaurazione del rapporto di lavoro al centro per l'impiego, in violazione dell'art. 3, comma 3, e 3 ter d.l. 22.2.2002 n. 12, conv. in l. 23.4.2002 n. 73, come sostituito dall'art. 22 comma 1 d,l.vo 14.9.2015 n. 151. Condannava l'opponente al pagamento delle spese di patrocinio.
Avverso tale decisione proponeva appello in proprio e quale titolare Parte_1
della “Trattoria alla L'Ua” lamentandone l'erroneità e chiedendone la riforma.
Resisteva l' , concludendo per la conferma. Controparte_1
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha ritenuto sufficientemente provata la sussistenza delle contestate violazioni, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, rilevando l'infondatezza delle eccezioni proposte dall'opponente di estinzione dell'obbligazione di pagamento per omessa notifica dell'opposta ordinanza nel termine di 90 giorni, decorrente dalla conclusione dell'accertamento, e di difetto di motivazione dell'opposta ordinanza ingiunzione, nonché di insussistenza delle contestate violazioni per aver assunto i 5 lavoratori alle proprie dipendenze in data 13.7.2019, e cioè il giorno prima dell'accertamento, e di insussistenza delle violazioni attesa la sua buona fede.
Si duole di tale decisione nella qualità in atti, insistendo sui motivi già Parte_1
proposti in primo grado ed evidenziando l'errore del primo giudice per non aver ascoltato quale testimone il dott. , professionista incaricato per lo svolgimento delle Tes_1
procedure di assunzione dei richiamati lavoratori, per la illegittima dichiarata decadenza.
2 Si duole, inoltre, l'appellante dell'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa oltre i termini di rito e priva di motivazione rilevando la regolarità dell'impiego dei dipendenti, la carente motivazione del verbale di contestazione e l'erroneo accertamento della violazione determinato dalle sole dichiarazioni dei lavoratori.
L'appello è infondato.
Preliminarmente, va ribadito che l'odierno appellante è decaduto dal diritto all'assunzione del teste irregolarmente intimato per l'udienza del 17.1.2020, presso un Tes_1
indirizzo (via Le Grazie –Torricella) da cui alla data 5.12.2019 risultava sloggiato, giusta attestazione dell'Ufficiale Giudiziario. Infatti, l'onere di citare i testimoni incombe sulla parte e il suo mancato adempimento non può essere privo di conseguenze, perché, altrimenti, si farebbe dipendere la celebrazione del processo da un impegno rimesso esclusivamente alla parte con attribuzione della facoltà di determinare i tempi del processo che, invece, devono essere regolati dal giudice.
Anche la censura sui termini di emissione dell'ordinanza ingiunzione è infondata.
Come correttamente rilevato dal primo giudice - premesso che nel caso di mancata contestazione immediata gli estremi della violazione devono essere notificati entro 90 giorni dalla fase finale di delibazione e valutazione di tutti gli elementi dell'infrazione - anche a non volersi tener conto del tempo necessario per esaminare tutti i dati acquisiti e, conseguentemente ritenere come data iniziale quella di accesso ispettivo del 14.7.2018, tempestiva è la notificazione dell'illecito eseguita in data 9.10.2018, ossia entro il termine di novanta giorni.
Il motivo di difetto di motivazione dell'opposta ordinanza-ingiunzione è infondato. Tale atto, infatti, contiene la puntuale indicazione degli illeciti contestati e delle norme violate, nonché
l'espresso riferimento al verbale di accertamento notificato il 9.10.2018.
La sussistenza degli illeciti contestati è, poi, sufficientemente provata dall' . CP_1
Invero, la circostanza di aver rinvenuto in sede di accesso ispettivo i lavoratori Per_1 Per_5
e svolgere le attività lavorative di cameriere, di aiuto cuoco e Campo di Per_4 Per_2
3 lavapiatti, e la circostanza che l'assunzione di detti lavoratori sia stata regolarizzata il
17.7.2018, ossia soltanto tre giorni dopo l'accertamento ispettivo, mediante la trasmissione dei modelli Uni-Lav, con l'indicazione della data di inizio lavoro 14.7.2018, al competente
Centro per l'impiego, legittimano le violazioni contestate al Pt_1
In proposito va ribadito, come correttamente rilevato dal primo giudice, che la circostanza relativa al tardivo adempimento da parte del consulente del lavoro dell'opponente,
[...]
– rimasto privo di riscontro per decadenza dall'audizione di quest'ultimo quale teste Tes_1
– è comunque smentita dalla prova documentale che tutti i contratti individuali di lavoro sono stati stipulati il 15.7.2018, e cioè soltanto il giorno dopo l'accesso ispettivo. D'altronde, come rilevato dal primo giudice, l'addebitabiltà al dei fatti illeciti contestatigli non Pt_1
viene meno per una dedotta buona fede o per un'inadempienza da ritardo del professionista incaricato alla comunicazione di assunzione al centro per l'impiego, nemmeno ove fosse stata dimostrata, poiché l'art. 3 L. n. 689/1981 pone una presunzione di colpa, a carico dell'autore del fatto vietato, riservando a questi l'onere – rimasto nella specie inosservato - di provare di aver agito senza colpa,
Smentita dalle dichiarazioni dei lavoratori rese agli Ispettori e confermate in giudizio, dagli
UniLav e dai contratti di lavoro attestanti la durata di tre mesi è pure la ricostruzione dello stato di necessità invocata dall'opponente e riferita soltanto alla serata del 14.7.2018.
In sintesi, anche ad avviso della Corte, la valutazione complessiva delle risultanze di causa e degli elementi emergenti dal verbale ispettivo ben consente di ritenere la fondatezza dell'accertamento e la conformità degli atti amministrativi alle norme vigenti.
Non si ravvisa, dunque, alcuna incompletezza o superficialità nell'iter che ha condotto al giudizio conclusivo del Tribunale, mentre tutti i rilievi formulati dall'appellante rappresentano forzature, attraverso una radicale smentita di quanto accertato e riferito dagli ispettori, comprensibilmente tese alla riforma della decisione di primo grado, ma che ignorano le regole che presiedono alla valutazione della prova come dettate dall'art. 116 comma 1 c.p.c.
4 La sentenza impugnata ha, al contrario, valutato con estremo scrupolo tutte le risultanze processuali riscontrando l'insufficienza ed inidoneità a contrastare le evidenze degli accertamenti degli ispettori Inps, innanzi richiamate, che, pertanto, non hanno ricevuto quella indebita valorizzazione di cui si duole l'appellante.
L'appello va dunque respinto.
Le spese di lite di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art.1, comma 17, se dovuto.
P. Q. M.
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €. 1.800,00;
3) Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228/2012, art.1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Taranto, 10.9.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. AN LL
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. AN LL - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza ed assistenza, in grado di appello, iscritta al N. 16 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza del 10.9.2025
T R A
in proprio e quale titolare della “Trattoria alla L'Ua” Parte_1
(p.iva: ), elettivamente domiciliato in Grottaglie a Viale Giuseppe Di Vittorio P.IVA_1
n. 22, presso lo studio dell'avv. Ciro De Angelis, dal quale è rappresentato e difeso, giusta mandato in atti
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
suo legale rappresentante pro-tempore dott. che lo rappresenta e Controparte_2
difende, congiuntamente e disgiuntamente al funzionario delegato dott. , in Controparte_3
virtù dell'art. 6, c. 9, D.Lgs. n. 150/2011 e dell'art. 9, c. 2 D.Lgs. n. 149/2015
- APPELLATO -
All'udienza del 10.9.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 1613/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro, rigettava l'opposizione proposta da nei confronti dell Parte_1 [...] , avverso l'ordinanza-ingiunzione n.167 dell'8.7.2019 con Controparte_4
cui, quale titolare dell'omonima impresa individuale, gli era stato ingiunto il pagamento delle sanzioni amministrative, per complessivi €. 7.507,20, per aver occupato i lavoratori
, , e il giorno 14.7.2019 e Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
la lavoratrice nei giorni 13 e 14.7.2019, senza la preventiva comunicazione Persona_5
di instaurazione del rapporto di lavoro al centro per l'impiego, in violazione dell'art. 3, comma 3, e 3 ter d.l. 22.2.2002 n. 12, conv. in l. 23.4.2002 n. 73, come sostituito dall'art. 22 comma 1 d,l.vo 14.9.2015 n. 151. Condannava l'opponente al pagamento delle spese di patrocinio.
Avverso tale decisione proponeva appello in proprio e quale titolare Parte_1
della “Trattoria alla L'Ua” lamentandone l'erroneità e chiedendone la riforma.
Resisteva l' , concludendo per la conferma. Controparte_1
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha ritenuto sufficientemente provata la sussistenza delle contestate violazioni, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, rilevando l'infondatezza delle eccezioni proposte dall'opponente di estinzione dell'obbligazione di pagamento per omessa notifica dell'opposta ordinanza nel termine di 90 giorni, decorrente dalla conclusione dell'accertamento, e di difetto di motivazione dell'opposta ordinanza ingiunzione, nonché di insussistenza delle contestate violazioni per aver assunto i 5 lavoratori alle proprie dipendenze in data 13.7.2019, e cioè il giorno prima dell'accertamento, e di insussistenza delle violazioni attesa la sua buona fede.
Si duole di tale decisione nella qualità in atti, insistendo sui motivi già Parte_1
proposti in primo grado ed evidenziando l'errore del primo giudice per non aver ascoltato quale testimone il dott. , professionista incaricato per lo svolgimento delle Tes_1
procedure di assunzione dei richiamati lavoratori, per la illegittima dichiarata decadenza.
2 Si duole, inoltre, l'appellante dell'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa oltre i termini di rito e priva di motivazione rilevando la regolarità dell'impiego dei dipendenti, la carente motivazione del verbale di contestazione e l'erroneo accertamento della violazione determinato dalle sole dichiarazioni dei lavoratori.
L'appello è infondato.
Preliminarmente, va ribadito che l'odierno appellante è decaduto dal diritto all'assunzione del teste irregolarmente intimato per l'udienza del 17.1.2020, presso un Tes_1
indirizzo (via Le Grazie –Torricella) da cui alla data 5.12.2019 risultava sloggiato, giusta attestazione dell'Ufficiale Giudiziario. Infatti, l'onere di citare i testimoni incombe sulla parte e il suo mancato adempimento non può essere privo di conseguenze, perché, altrimenti, si farebbe dipendere la celebrazione del processo da un impegno rimesso esclusivamente alla parte con attribuzione della facoltà di determinare i tempi del processo che, invece, devono essere regolati dal giudice.
Anche la censura sui termini di emissione dell'ordinanza ingiunzione è infondata.
Come correttamente rilevato dal primo giudice - premesso che nel caso di mancata contestazione immediata gli estremi della violazione devono essere notificati entro 90 giorni dalla fase finale di delibazione e valutazione di tutti gli elementi dell'infrazione - anche a non volersi tener conto del tempo necessario per esaminare tutti i dati acquisiti e, conseguentemente ritenere come data iniziale quella di accesso ispettivo del 14.7.2018, tempestiva è la notificazione dell'illecito eseguita in data 9.10.2018, ossia entro il termine di novanta giorni.
Il motivo di difetto di motivazione dell'opposta ordinanza-ingiunzione è infondato. Tale atto, infatti, contiene la puntuale indicazione degli illeciti contestati e delle norme violate, nonché
l'espresso riferimento al verbale di accertamento notificato il 9.10.2018.
La sussistenza degli illeciti contestati è, poi, sufficientemente provata dall' . CP_1
Invero, la circostanza di aver rinvenuto in sede di accesso ispettivo i lavoratori Per_1 Per_5
e svolgere le attività lavorative di cameriere, di aiuto cuoco e Campo di Per_4 Per_2
3 lavapiatti, e la circostanza che l'assunzione di detti lavoratori sia stata regolarizzata il
17.7.2018, ossia soltanto tre giorni dopo l'accertamento ispettivo, mediante la trasmissione dei modelli Uni-Lav, con l'indicazione della data di inizio lavoro 14.7.2018, al competente
Centro per l'impiego, legittimano le violazioni contestate al Pt_1
In proposito va ribadito, come correttamente rilevato dal primo giudice, che la circostanza relativa al tardivo adempimento da parte del consulente del lavoro dell'opponente,
[...]
– rimasto privo di riscontro per decadenza dall'audizione di quest'ultimo quale teste Tes_1
– è comunque smentita dalla prova documentale che tutti i contratti individuali di lavoro sono stati stipulati il 15.7.2018, e cioè soltanto il giorno dopo l'accesso ispettivo. D'altronde, come rilevato dal primo giudice, l'addebitabiltà al dei fatti illeciti contestatigli non Pt_1
viene meno per una dedotta buona fede o per un'inadempienza da ritardo del professionista incaricato alla comunicazione di assunzione al centro per l'impiego, nemmeno ove fosse stata dimostrata, poiché l'art. 3 L. n. 689/1981 pone una presunzione di colpa, a carico dell'autore del fatto vietato, riservando a questi l'onere – rimasto nella specie inosservato - di provare di aver agito senza colpa,
Smentita dalle dichiarazioni dei lavoratori rese agli Ispettori e confermate in giudizio, dagli
UniLav e dai contratti di lavoro attestanti la durata di tre mesi è pure la ricostruzione dello stato di necessità invocata dall'opponente e riferita soltanto alla serata del 14.7.2018.
In sintesi, anche ad avviso della Corte, la valutazione complessiva delle risultanze di causa e degli elementi emergenti dal verbale ispettivo ben consente di ritenere la fondatezza dell'accertamento e la conformità degli atti amministrativi alle norme vigenti.
Non si ravvisa, dunque, alcuna incompletezza o superficialità nell'iter che ha condotto al giudizio conclusivo del Tribunale, mentre tutti i rilievi formulati dall'appellante rappresentano forzature, attraverso una radicale smentita di quanto accertato e riferito dagli ispettori, comprensibilmente tese alla riforma della decisione di primo grado, ma che ignorano le regole che presiedono alla valutazione della prova come dettate dall'art. 116 comma 1 c.p.c.
4 La sentenza impugnata ha, al contrario, valutato con estremo scrupolo tutte le risultanze processuali riscontrando l'insufficienza ed inidoneità a contrastare le evidenze degli accertamenti degli ispettori Inps, innanzi richiamate, che, pertanto, non hanno ricevuto quella indebita valorizzazione di cui si duole l'appellante.
L'appello va dunque respinto.
Le spese di lite di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art.1, comma 17, se dovuto.
P. Q. M.
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €. 1.800,00;
3) Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228/2012, art.1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Taranto, 10.9.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. AN LL
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