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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/04/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 993/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 993/2024 R.G. promossa da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ZAMBONIN FRANCESCA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Binasco
(MI), Via Don Albertario n. 11/13;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), e Controparte_1 C.F._2 [...]
(C.F. ), entrambi con il patrocinio CP_2 C.F._3 dell'Avv. ZAFFARANA SEBASTIANO FILIPPO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia (PV), Via P. Diacono n. 3;
RESISTENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Voglia l'On.le Giudice del Tribunale adito, rigettata ogni diversa e contraria eccezione
e deduzione e previe tutte le più opportune declaratorie, disporre nei confronti dei signori
e , quali nonni paterni di Controparte_1 Controparte_2 Per_1
, di versare all'odierna ricorrente la somma di Euro 600,00, a titolo di
[...]
mantenimento della nipote.
pag. 1 di 7 Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge”.
Parte resistente:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- Accertata e dichiarata, per i motivi esposti in narrativa, l'insussistenza dei requisiti ex art. 316 bis c.c., respingere il ricorso avversario, nonché ogni domanda ad esso connessa, in quanto infondato ed inammissibile in fatto ed in diritto.
IN ESTREMO SUBORDINE
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'istanza formulata da controparte, valutata altresì l'obbligatorietà di estendere d'ufficio il contradditorio agli ascendenti materni, previa verifica e declaratoria di capienza patrimoniale in capo ai medesimi, disporre che tutti i nonni, compresi quelli materni, compartecipino in pari grado al mantenimento di , avuto conto delle rispettive sostanze e Persona_1 disponibilità reddituali, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della nipote.
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, Spese Generali (15%), I.V.A (22%) e
C.P.A. (4%) inclusi, e liquidazione secondo i parametri tabellari di cui al D.M. n.
55/2014, tenuto conto della complessità della causa e dell'attività effettivamente svolta dal difensore, il quale si dichiara antistatario e ne chiede la distrazione ai sensi dell'art.
93 c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Ammettersi, sin d'ora, interrogatorio formale delle Parti sui fatti per cui è causa, come esposti in narrativa;
- Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
Cap. 1) Vero che, a seguito della separazione dei genitori, e venivano Per_1 CP_3
interessati nelle relazioni sentimentali della madre con terzi estranei, liberi di accedere,
a qualsiasi ora del giorno e della notte, presso l'abitazione adibita a casa famigliare.
Cap. 2) Vero che , come il fratello, nei momenti di prolungata assenza della Per_1
madre, potevano contare esclusivamente sulla presenza e vicinanza dei nonni paterni.
pag. 2 di 7 Cap. 3) Vero che, a fronte delle richieste dei figli di acquistare cibo o altri beni di prima necessità, la sig.ra negava il proprio contributo asserendo di trovarsi in una Parte_1
condizione economica disagiata.
Cap. 4) Vero che, a seguito dell'intervenuta pronuncia di separazione, la sig.ra
iniziava a manifestare i primi segni di disinteressamento verso i figli, a non Parte_1
occuparsi delle faccende domestiche, tra cui acquistare la spesa alimentare settimanale.
Cap. 5) Vero che, nonostante la conclamata difficoltà economica, e Per_1 CP_3 appuravano nell'ultimo anno, tramite i profili social in uso alla madre, la frequentazione della medesima a centri benessere e locali da ballo, nonché la partecipazione a viaggi in barca a vela, come da documenti 4 e 5 che mi si rammostrano.
Cap. 6) Vero che, la sig.ra trascorreva le proprie vacanze in assenza dei figli, Parte_1 lasciati presso l'abitazione adibita a casa famigliare senza denaro per far fronte alle occorrenze quotidiane.
Cap. 7) Vero che, a seguito della separazione tra i coniugi, al manifestarsi dell'esigenza da parte di e , i nonni paterni si prodigavano ad acquistare quanto a Per_1 CP_3
loro necessario, tra cui biancheria intima e vestiario di base, ovvero medicine, materiale scolastico ed abbonamenti a mezzi pubblici.
Cap. 8) Vero che, a far tempo dal mese di aprile 2023, il sig. svolge Parte_2
in via continuativa la propria attività lavorativa in Trentino Alto Adige.
- Si indica quale teste (anche a prova contraria, nella denegata ipotesi di ammissione delle prove eventualmente articolate da parte ricorrente), su tutti i capitoli di prova,
, domiciliata presso l'abitazione materna in EL IN (27010 – Persona_1
PV), Via G. Perlasca n. 2”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 12.3.2024 la Sig.ra adiva l'intestato Tribunale Parte_1
al fine di vedere condannati i convenuti Sig.ri e Controparte_1
, quali nonni paterni della figlia (nata Controparte_2 Persona_1
a AT (MI) in data 11.5.2007), al versamento in suo favore della somma mensile di €
600,00 a titolo di contributo al mantenimento della nipote in luogo del padre, di cui asseriva l'inadempienza.
pag. 3 di 7 Invero, a fondamento delle proprie domande parte ricorrente esponeva che il Sig. Parte_2
, padre della minore non avesse regolarmente corrisposto gli assegni
[...] Per_1
periodici per il mantenimento della figlia stabiliti dal Tribunale di Pavia con sentenza di separazione del 17.7.2023, R.G. 527/2022; altresì, la Sig.ra Parte_1 rappresentava di versare in: “un'importante situazione di difficoltà economica”, derivante da: “scarsi profitti derivanti dall'attività lavorativa” e “gli oneri di un contratto di locazione” (Cfr. ricorso, pag. 1-2).
Con comparsa di costituzione e risposta del 23.4.2024 si costituivano in giudizio i Sig.ri e , eccependo - in via Controparte_1 Controparte_2
principale - l'inammissibilità della domanda avversaria per insussistenza dei requisiti ex art. 316 bis c.c., nonché – in via subordinata – chiedendo di valutarsi l'estensione del contraddittorio in capo agli ascendenti materni, onde stabilire l'eventuale compartecipazione in pari grado al mantenimento della nipote, avuto conto delle rispettive disponibilità reddituali.
Preliminarmente, va precisato che i resistenti, nelle conclusioni definitive rassegnate, hanno riproposto le medesime istanze istruttorie avanzate con la propria memoria costitutiva. A tal proposito, il Collegio ritiene di non dover rimettere la causa sul ruolo per l'espletamento della richiesta prova testimoniale, rilevata la superfluità della stessa, non necessitando la causa di un supplemento di istruttoria.
Orbene, venendo al merito della domanda attorea, è d'uopo precisare che l'obbligo di mantenimento dei figli spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui.
Pertanto, come anche graniticamente sostenuto dalla costante giurisprudenza di legittimità, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella,
pag. 4 di 7 primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli;
così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo (cfr. ex multis, Cass. ord.
10419/2018).
Da ciò, ne discende che il concorso degli ascendenti al mantenimento della prole possa domandarsi solo allorquando entrambi i genitori risultino inadempienti, posto che rispetto ai terzi l'obbligazione di mantenimento ha carattere indivisibile e che l'intervento dei nonni in qualità di ascendenti obbligati ex art. 316 bis c.c. è residuale e subordinato all'oggettiva ed accertata impossibilità o inerzia del/i genitore/i nel provvedere economicamente ai bisogni della prole.
Difatti, l'obbligazione degli ascendenti risulta essere sussidiaria rispetto a quella primaria dei genitori e non opera quando uno di essi è inadempiente e l'altro sia in grado di mantenerli (cfr. Cass. Civ, 02.05.2018, n. 104191 e, conforme, Cass. Civ., 30.05.2010, n.
20509).
Tuttavia, analizzando il caso di specie alla luce dei principi sopra evidenziati, deve osservarsi come parte ricorrente abbia dedotto di gestire una ditta individuale che si occupa di serramenti, producendo una dichiarazione dei redditi – riferita all'anno 2022 – con evidenza di redditi da lavoro dipendente per complessivi € 17.183,00 (cfr. doc. 3 parte ricorrente, pag. 8), nonché di un reddito d'impresa lordo negativo per la somma di € -
1.563,00 (cfr. doc. 3 parte ricorrente, pag. 16).
Al contempo, si osservi come la difesa attorea abbia riferito genericamente della sussistenza di: “molti debiti, pregressi e presenti” (cfr. ricorso, pag. 2) che graverebbero sulla propria impresa individuale, senza - tuttavia – fornire a riguardo un adeguato supporto probatorio;
altresì, pur avendo la ricorrente dedotto di aver svolto vari lavori, tra cui l'agente assicurativo “con guadagni esigui”, in atti non si rinviene alcuna prova dell'effettiva entità dei suddetti introiti.
Da ultimo, si sottolinea come l'attrice, in sede di comparsa conclusionale abbia dichiarato di essere attualmente impiegata: “con contratto a tempo determinato presso la Società
pag. 5 di 7 Comet Srl di Milano, nel settore dello smaltimento dei rifiuti” (Cfr. comparsa conclusionale, pag. 6), omettendo alcuna precisazione in ordine alla quantificazione delle proprie entrate mensili.
Ad ogni modo, non può omettersi di considerare come la ricorrente sia in piena età da lavoro e che non risultano incapacità della stessa a prestare attività lavorativa.
Dunque, a fronte di una complessiva analisi delle evidenze di giudizio, può ritenersi che la Sig.ra sia in grado di provvedere ai bisogni della figlia Parte_1
minore, anche sfruttando la propria capacità di integrare i suoi introiti (cfr. sul punto,
Cass. Civ. n. 10419).
Ancora, non risulta provato l'esperimento da parte della ricorrente di ogni tentativo utile al recupero del credito alimentare presso il diretto obbligato, rectius il padre della minore
Sig. . Parte_2
In merito, invero, l'unica documentazione prodotta dalla difesa di parte attrice – peraltro inammissibile, in quanto allegata solamente in sede di comparsa conclusionale e, quindi, oltre i limiti preclusivi imposti ex lege – si sostanza unicamente in un atto di precetto notificato al debitore in data 8.10.2022.
Tuttavia, come noto, l'atto di precetto di per sé non comporta l'inizio dell'esecuzione forzata, posto che quest'ultima vede quale atto propulsivo un tentativo di pignoramento, di cui non si ha riscontro, per quanto versato in atti.
Inoltre, rilevato che il suddetto atto di precetto risulta notificato al Sig. Parte_2 in data 8.10.2022, quindi in precedenza rispetto all'incardinamento del presente giudizio del 12.3.2024, si osserva come parte ricorrente non si sia premurata di fornire la prova di alcun tentativo di recupero fattivo del credito, anche a fronte dell'evidenza del positivo stato occupazionale del debitore, come riscontrato dalla documentazione allegata dai resistenti (cfr. doc. 1 parte resistente).
Invero, dall'esame di dette produzioni, risulta evidente come il figlio dei resistenti fosse impiegato, ancorché a tempo determinato dal 26.4.2023 al 30.9.2023 presso Trentino
Wild S.r.l., in AR LG (TN), e, successivamente, dal 04.12.2023 al 31.3.2024 alle dipendenze di in LG (TN), garantendosi la Controparte_4
percezione di un reddito da lavoro dipendente per l'intero anno solare.
pag. 6 di 7 Alla luce delle superiori evidenze, il Collegio rigetta ex art. 316 bis c.c. la domanda di mantenimento da parte dei nonni della figlia in quanto infondata in fatto e in Per_1
diritto, difettando i presupposti per il suo accoglimento, tenuto che la ricorrente: 1) non si è attivata per percepire quanto di competenza per il mantenimento della figlia dal padre, nonostante questi percepisse reddito da lavoro dipendente (in questo senso cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 28846/2023); 2) non ha sufficientemente fornito la prova di un'impossibilità di mezzi comune ad entrambi i genitori, come invece richiesto dal dettato normativo di cui all'art. 316 bis c.c., intendendosi – come visto ut supra – l'obbligazione degli ascendenti subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori (così, ex multis, Cass. 13345/2023, Cass. 10419/2018, Cass. 20509/2010, Cass. 3402/1995).
Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza della ricorrente nei confronti dei resistenti e sono liquidate, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività in concreto esperita dalla difesa della parte vittoriosa, con pagamento in favore dell'Avv.
ZAFFARANA SEBASTIANO FILIPPO, dichiaratosi procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, anche istruttoria, ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'inammissibilità della domanda esperita ex art. 316 bis c.c. dalla Sig.ra nei confronti dei Sig.ri e Parte_1 Controparte_1
; Controparte_2
- condanna la ricorrente a rifondere ai Sig.ri Parte_1 [...]
le spese legali del presente CP_1 Controparte_2 procedimento, che si liquidano in € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al
15% e C.P.A. al 4% ed IVA se e come dovuta per legge, con pagamento in favore dell'Avv. ZAFFARANA SEBASTIANO FILIPPO, procuratore dichiaratasi antistatario.
Pavia, così deciso nella Camera di Consiglio del 15.4.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 993/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 993/2024 R.G. promossa da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ZAMBONIN FRANCESCA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Binasco
(MI), Via Don Albertario n. 11/13;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), e Controparte_1 C.F._2 [...]
(C.F. ), entrambi con il patrocinio CP_2 C.F._3 dell'Avv. ZAFFARANA SEBASTIANO FILIPPO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia (PV), Via P. Diacono n. 3;
RESISTENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Voglia l'On.le Giudice del Tribunale adito, rigettata ogni diversa e contraria eccezione
e deduzione e previe tutte le più opportune declaratorie, disporre nei confronti dei signori
e , quali nonni paterni di Controparte_1 Controparte_2 Per_1
, di versare all'odierna ricorrente la somma di Euro 600,00, a titolo di
[...]
mantenimento della nipote.
pag. 1 di 7 Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge”.
Parte resistente:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- Accertata e dichiarata, per i motivi esposti in narrativa, l'insussistenza dei requisiti ex art. 316 bis c.c., respingere il ricorso avversario, nonché ogni domanda ad esso connessa, in quanto infondato ed inammissibile in fatto ed in diritto.
IN ESTREMO SUBORDINE
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'istanza formulata da controparte, valutata altresì l'obbligatorietà di estendere d'ufficio il contradditorio agli ascendenti materni, previa verifica e declaratoria di capienza patrimoniale in capo ai medesimi, disporre che tutti i nonni, compresi quelli materni, compartecipino in pari grado al mantenimento di , avuto conto delle rispettive sostanze e Persona_1 disponibilità reddituali, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della nipote.
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, Spese Generali (15%), I.V.A (22%) e
C.P.A. (4%) inclusi, e liquidazione secondo i parametri tabellari di cui al D.M. n.
55/2014, tenuto conto della complessità della causa e dell'attività effettivamente svolta dal difensore, il quale si dichiara antistatario e ne chiede la distrazione ai sensi dell'art.
93 c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Ammettersi, sin d'ora, interrogatorio formale delle Parti sui fatti per cui è causa, come esposti in narrativa;
- Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
Cap. 1) Vero che, a seguito della separazione dei genitori, e venivano Per_1 CP_3
interessati nelle relazioni sentimentali della madre con terzi estranei, liberi di accedere,
a qualsiasi ora del giorno e della notte, presso l'abitazione adibita a casa famigliare.
Cap. 2) Vero che , come il fratello, nei momenti di prolungata assenza della Per_1
madre, potevano contare esclusivamente sulla presenza e vicinanza dei nonni paterni.
pag. 2 di 7 Cap. 3) Vero che, a fronte delle richieste dei figli di acquistare cibo o altri beni di prima necessità, la sig.ra negava il proprio contributo asserendo di trovarsi in una Parte_1
condizione economica disagiata.
Cap. 4) Vero che, a seguito dell'intervenuta pronuncia di separazione, la sig.ra
iniziava a manifestare i primi segni di disinteressamento verso i figli, a non Parte_1
occuparsi delle faccende domestiche, tra cui acquistare la spesa alimentare settimanale.
Cap. 5) Vero che, nonostante la conclamata difficoltà economica, e Per_1 CP_3 appuravano nell'ultimo anno, tramite i profili social in uso alla madre, la frequentazione della medesima a centri benessere e locali da ballo, nonché la partecipazione a viaggi in barca a vela, come da documenti 4 e 5 che mi si rammostrano.
Cap. 6) Vero che, la sig.ra trascorreva le proprie vacanze in assenza dei figli, Parte_1 lasciati presso l'abitazione adibita a casa famigliare senza denaro per far fronte alle occorrenze quotidiane.
Cap. 7) Vero che, a seguito della separazione tra i coniugi, al manifestarsi dell'esigenza da parte di e , i nonni paterni si prodigavano ad acquistare quanto a Per_1 CP_3
loro necessario, tra cui biancheria intima e vestiario di base, ovvero medicine, materiale scolastico ed abbonamenti a mezzi pubblici.
Cap. 8) Vero che, a far tempo dal mese di aprile 2023, il sig. svolge Parte_2
in via continuativa la propria attività lavorativa in Trentino Alto Adige.
- Si indica quale teste (anche a prova contraria, nella denegata ipotesi di ammissione delle prove eventualmente articolate da parte ricorrente), su tutti i capitoli di prova,
, domiciliata presso l'abitazione materna in EL IN (27010 – Persona_1
PV), Via G. Perlasca n. 2”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 12.3.2024 la Sig.ra adiva l'intestato Tribunale Parte_1
al fine di vedere condannati i convenuti Sig.ri e Controparte_1
, quali nonni paterni della figlia (nata Controparte_2 Persona_1
a AT (MI) in data 11.5.2007), al versamento in suo favore della somma mensile di €
600,00 a titolo di contributo al mantenimento della nipote in luogo del padre, di cui asseriva l'inadempienza.
pag. 3 di 7 Invero, a fondamento delle proprie domande parte ricorrente esponeva che il Sig. Parte_2
, padre della minore non avesse regolarmente corrisposto gli assegni
[...] Per_1
periodici per il mantenimento della figlia stabiliti dal Tribunale di Pavia con sentenza di separazione del 17.7.2023, R.G. 527/2022; altresì, la Sig.ra Parte_1 rappresentava di versare in: “un'importante situazione di difficoltà economica”, derivante da: “scarsi profitti derivanti dall'attività lavorativa” e “gli oneri di un contratto di locazione” (Cfr. ricorso, pag. 1-2).
Con comparsa di costituzione e risposta del 23.4.2024 si costituivano in giudizio i Sig.ri e , eccependo - in via Controparte_1 Controparte_2
principale - l'inammissibilità della domanda avversaria per insussistenza dei requisiti ex art. 316 bis c.c., nonché – in via subordinata – chiedendo di valutarsi l'estensione del contraddittorio in capo agli ascendenti materni, onde stabilire l'eventuale compartecipazione in pari grado al mantenimento della nipote, avuto conto delle rispettive disponibilità reddituali.
Preliminarmente, va precisato che i resistenti, nelle conclusioni definitive rassegnate, hanno riproposto le medesime istanze istruttorie avanzate con la propria memoria costitutiva. A tal proposito, il Collegio ritiene di non dover rimettere la causa sul ruolo per l'espletamento della richiesta prova testimoniale, rilevata la superfluità della stessa, non necessitando la causa di un supplemento di istruttoria.
Orbene, venendo al merito della domanda attorea, è d'uopo precisare che l'obbligo di mantenimento dei figli spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui.
Pertanto, come anche graniticamente sostenuto dalla costante giurisprudenza di legittimità, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella,
pag. 4 di 7 primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli;
così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo (cfr. ex multis, Cass. ord.
10419/2018).
Da ciò, ne discende che il concorso degli ascendenti al mantenimento della prole possa domandarsi solo allorquando entrambi i genitori risultino inadempienti, posto che rispetto ai terzi l'obbligazione di mantenimento ha carattere indivisibile e che l'intervento dei nonni in qualità di ascendenti obbligati ex art. 316 bis c.c. è residuale e subordinato all'oggettiva ed accertata impossibilità o inerzia del/i genitore/i nel provvedere economicamente ai bisogni della prole.
Difatti, l'obbligazione degli ascendenti risulta essere sussidiaria rispetto a quella primaria dei genitori e non opera quando uno di essi è inadempiente e l'altro sia in grado di mantenerli (cfr. Cass. Civ, 02.05.2018, n. 104191 e, conforme, Cass. Civ., 30.05.2010, n.
20509).
Tuttavia, analizzando il caso di specie alla luce dei principi sopra evidenziati, deve osservarsi come parte ricorrente abbia dedotto di gestire una ditta individuale che si occupa di serramenti, producendo una dichiarazione dei redditi – riferita all'anno 2022 – con evidenza di redditi da lavoro dipendente per complessivi € 17.183,00 (cfr. doc. 3 parte ricorrente, pag. 8), nonché di un reddito d'impresa lordo negativo per la somma di € -
1.563,00 (cfr. doc. 3 parte ricorrente, pag. 16).
Al contempo, si osservi come la difesa attorea abbia riferito genericamente della sussistenza di: “molti debiti, pregressi e presenti” (cfr. ricorso, pag. 2) che graverebbero sulla propria impresa individuale, senza - tuttavia – fornire a riguardo un adeguato supporto probatorio;
altresì, pur avendo la ricorrente dedotto di aver svolto vari lavori, tra cui l'agente assicurativo “con guadagni esigui”, in atti non si rinviene alcuna prova dell'effettiva entità dei suddetti introiti.
Da ultimo, si sottolinea come l'attrice, in sede di comparsa conclusionale abbia dichiarato di essere attualmente impiegata: “con contratto a tempo determinato presso la Società
pag. 5 di 7 Comet Srl di Milano, nel settore dello smaltimento dei rifiuti” (Cfr. comparsa conclusionale, pag. 6), omettendo alcuna precisazione in ordine alla quantificazione delle proprie entrate mensili.
Ad ogni modo, non può omettersi di considerare come la ricorrente sia in piena età da lavoro e che non risultano incapacità della stessa a prestare attività lavorativa.
Dunque, a fronte di una complessiva analisi delle evidenze di giudizio, può ritenersi che la Sig.ra sia in grado di provvedere ai bisogni della figlia Parte_1
minore, anche sfruttando la propria capacità di integrare i suoi introiti (cfr. sul punto,
Cass. Civ. n. 10419).
Ancora, non risulta provato l'esperimento da parte della ricorrente di ogni tentativo utile al recupero del credito alimentare presso il diretto obbligato, rectius il padre della minore
Sig. . Parte_2
In merito, invero, l'unica documentazione prodotta dalla difesa di parte attrice – peraltro inammissibile, in quanto allegata solamente in sede di comparsa conclusionale e, quindi, oltre i limiti preclusivi imposti ex lege – si sostanza unicamente in un atto di precetto notificato al debitore in data 8.10.2022.
Tuttavia, come noto, l'atto di precetto di per sé non comporta l'inizio dell'esecuzione forzata, posto che quest'ultima vede quale atto propulsivo un tentativo di pignoramento, di cui non si ha riscontro, per quanto versato in atti.
Inoltre, rilevato che il suddetto atto di precetto risulta notificato al Sig. Parte_2 in data 8.10.2022, quindi in precedenza rispetto all'incardinamento del presente giudizio del 12.3.2024, si osserva come parte ricorrente non si sia premurata di fornire la prova di alcun tentativo di recupero fattivo del credito, anche a fronte dell'evidenza del positivo stato occupazionale del debitore, come riscontrato dalla documentazione allegata dai resistenti (cfr. doc. 1 parte resistente).
Invero, dall'esame di dette produzioni, risulta evidente come il figlio dei resistenti fosse impiegato, ancorché a tempo determinato dal 26.4.2023 al 30.9.2023 presso Trentino
Wild S.r.l., in AR LG (TN), e, successivamente, dal 04.12.2023 al 31.3.2024 alle dipendenze di in LG (TN), garantendosi la Controparte_4
percezione di un reddito da lavoro dipendente per l'intero anno solare.
pag. 6 di 7 Alla luce delle superiori evidenze, il Collegio rigetta ex art. 316 bis c.c. la domanda di mantenimento da parte dei nonni della figlia in quanto infondata in fatto e in Per_1
diritto, difettando i presupposti per il suo accoglimento, tenuto che la ricorrente: 1) non si è attivata per percepire quanto di competenza per il mantenimento della figlia dal padre, nonostante questi percepisse reddito da lavoro dipendente (in questo senso cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 28846/2023); 2) non ha sufficientemente fornito la prova di un'impossibilità di mezzi comune ad entrambi i genitori, come invece richiesto dal dettato normativo di cui all'art. 316 bis c.c., intendendosi – come visto ut supra – l'obbligazione degli ascendenti subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori (così, ex multis, Cass. 13345/2023, Cass. 10419/2018, Cass. 20509/2010, Cass. 3402/1995).
Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza della ricorrente nei confronti dei resistenti e sono liquidate, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività in concreto esperita dalla difesa della parte vittoriosa, con pagamento in favore dell'Avv.
ZAFFARANA SEBASTIANO FILIPPO, dichiaratosi procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, anche istruttoria, ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'inammissibilità della domanda esperita ex art. 316 bis c.c. dalla Sig.ra nei confronti dei Sig.ri e Parte_1 Controparte_1
; Controparte_2
- condanna la ricorrente a rifondere ai Sig.ri Parte_1 [...]
le spese legali del presente CP_1 Controparte_2 procedimento, che si liquidano in € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al
15% e C.P.A. al 4% ed IVA se e come dovuta per legge, con pagamento in favore dell'Avv. ZAFFARANA SEBASTIANO FILIPPO, procuratore dichiaratasi antistatario.
Pavia, così deciso nella Camera di Consiglio del 15.4.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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