Articolo 2 della Legge 9 gennaio 1973, n. 5
Articolo 1Articolo 3
Versione
14 febbraio 1973
Art. 2.
Alla costituzione dei diritti irrevocabili di uso si provvede con convenzioni soggette alla approvazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro.
In dette convenzioni devono essere indicate la quota parte del costo capitale del circuito e la quota degli oneri di manutenzione da porsi a carico del titolare del diritto. In ogni caso, le predette quote devono essere proporzionali al rapporto fra i circuiti oggetto del diritto irrevocabile di uso e il totale dei circuiti realizzati sul cavo.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1973