Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/06/2025, n. 2052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2052 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1088/24 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello promossa con atto di citazione notificato il 15.06.24
DA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, (P.I. Parte_1
), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù delle procure P.IVA_1
rese nel primo grado di giudizio, dagli avv.ti Fernanda Lacopo del Foro di Locri (C.F.
) e Sebastian Romeo del Foro di Lamezia Terme (C.F. C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in Siderno alla C.F._2
Via Martiri della Libertà n. 8 (89048) RC;
Appellante principale
CONTRO
(C.F. e P. IVA n. Controparte_1
), difeso e rappresentato dagli avv.ti Alberto Parolin (C.F. ) P.IVA_2 C.F._3
San Martino di Lupari (PD), Via Rometta n. 13/M1, in virtù di procura in atti;
Appellata/appellante incidentale
Oggetto: Vendita di cose mobili-appello avverso la sentenza n. 2366 del 15.12.23 emessa dal
Tribunale di Treviso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 07/04/2025 previa precisazione delle seguenti conclusioni:
Per l'appellante principale:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
- In via preliminare, disporre la sospensione e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza gravata;
- Nel merito, accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, l'appello principale con integrale rigetto di quello incidentale;
- Per l'effetto, riformare la sentenza impugnata sia sulla sorte capitale dovuta che in punto di spese del primo grado di giudizio, come indicato in atti;
-Conseguentemente, condannare l'appellata alla refusione delle spese per entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Per l'appellata/appellante incidentale:
“IN VIA PREGIUDIZIALE: Qualora se ne dovessero ravvisare i presupposti, dichiararsi inammissibile e/o manifestamente infondata l'impugnazione proposta in via principale da parte appellante ex art. 348 bis c.p.c.
IN VIA PRELIMINARE: Per i motivi di cui in narrativa, rigettarsi integralmente la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 c.p.c., in quanto infondata in fatto ed in diritto;
pagina 2 di 11 IN VIA PRINCIPALE: Per i motivi di cui in narrativa, dichiararsi inammissibili, anche d'ufficio,
e/o rigettarsi integralmente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, le domande tutte proposte con atto di citazione in appello dalla nei confronti della Parte_2 [...]
e, per l'effetto, confermarsi integralmente la Controparte_2
sentenza civile di primo grado n. 2366/2023, pubblicata in data 15.12.2023, del Tribunale di
Treviso (causa di primo grado R.G. n. 6491/2021), eccezione fatta per l'eventuale accoglimento dell'appello incidentale proposto dall'appellata Controparte_2
[...]
IN VIA INCIDENTALE: Per i motivi di cui in narrativa - in parziale riforma della sentenza di prime cure n. 2366/2023, pubblicata in data 15.12.2023, del Tribunale di Treviso (causa di primo grado R.G. n. 6491/2021) e, in particolare, del capo 2.4 alle pagg. 12,13,14, e 15 di detta sentenza
- condannarsi la al pagamento in favore della Parte_2 [...]
anche dell'ulteriore importo per sorte capitale di € 13.936,79 Iva Controparte_2
compresa, ovvero della maggiore e/o minore e/o, comunque, diversa somma che risulterà di giustizia, oltre, in ogni caso, ad interessi di mora dalla data di scadenza delle singole fatture sino al saldo.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si ripropongono nel presente giudizio di appello le istanze istruttorie tutte dedotte e formulate nel giudizio di primo grado dalla Controparte_2
da intendersi integralmente richiamate.
[...]
IN OGNI CASO, IN PUNTO SPESE: Spese e competenze legali dei due gradi di giudizio integralmente rifuse, oltre a IVA, CPA e 15% per spese generali. Con ogni ulteriore e più ampia riserva di dedurre, produrre ed argomentare, sia nel merito che in via istruttoria.
Salvis Juribus”.
pagina 3 di 11 Ragioni della decisione
1-Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dell'08.10.21, (di Parte_2
seguito conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Treviso Pt_2 Controparte_2
(di seguito ), al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo
[...] CP_2
n. 2104/2021, con il quale le era stato ingiunto di pagare a quest'ultima la somma di € 44.574,29,
oltre interessi e spese, quale residuo non corrisposto di cui alle fatture indicate nel ricorso per ingiunzione ed emesse dall'opposta nell'ambito del rapporto di compravendita di carne intercorso tra le parti dall'anno 2016 all'anno 2020.
Eccepiva, in particolare, l'avvenuto pagamento delle fatture azionate con bonifici con causale “a saldo” senza contestazione da parte dell'opposta; la mancata corrispondenza della merce fornita agli standards qualitativi richiesti;
il mancato rispetto da parte dell'opposta dell'applicazione dei prezzi concordati;
l'inclusione di alcune frattaglie nelle voci da pagare malgrado si fosse concordato di non comprenderle in tali voci.
2-Si costituiva in primo grado chiedendo il rigetto dell'opposizione, in particolare CP_2
rilevando di aver chiesto l'esatto adempimento della prestazione all'attrice già nel 2017 e contestando l'esistenza di accordi utili alla riduzione dei prezzi, precisando di avere consegnato nel corso del rapporto commerciale pluriennale intercorso con l'opponente frattaglie a titolo gratuito per un controvalore complessivo di € 28.567,00. Parte_3
3-Con l'impugnata sentenza, il Giudice di prime cure accoglieva in parte l'opposizione,
revocando il decreto ingiuntivo e condannando l'attrice opponente a corrispondere all'opposta la somma di € 30.003,18, oltre interessi di mora dalla scadenza delle fatture al saldo, nonché a rifonderle le spese di lite sostenute, attesa la sua sostanziale soccombenza.
pagina 4 di 11 3.1-In particolare il Tribunale accoglieva l'eccezione sollevata dall'opponente in ordine alla pretesa errata fatturazione di “frattaglie commestibili” non richieste e comunque solitamente consegnate in omaggio dall'opposta, come da quest'ultima più volte dichiarato essere avvenuto nel corso dei rapporti commerciali intercorsi con la Rilevava che spettava all'opposta Pt_2
l'onere di provare, nella specie non assolto, che negli ordinativi di carne fossero abitualmente ricomprese frattaglie a carattere oneroso. Venivano così ridotti gli importi azionati monitoriamente delle sole somme non versate dalla al suddetto titolo, pari ad € 13.936,79 Pt_2
iva compresa. Era invece esclusa la riduzione di quanto già spontaneamente versato al medesimo titolo per € 10.381,78, essendo i relativi non oggetto di specifica domanda di ripetizione da parte dell'opponente e dunque non potevano concorrere a decurtarne il debito.
4- Avverso tale sentenza la proponeva appello sulla base dei seguenti motivi: Pt_2
4.1- violazione e/o errata interpretazione degli artt. 116 c.p.c.; 2033 c.c.; 111 Costituzione e 1
D.L. n. 109.2006 relativamente al capo della sentenza statuente l'impossibilità di scomputare dal totale del decreto ingiuntivo l'importo per sorte capitale di € 10.381,78 (Iva compresa) dalla Pt_2
spontaneamente pagato come corrispettivo per la fornitura di frattaglie commestibili (ivi inclusa,
in particolare, anche la ), benché dalla stessa non dovuto, in quanto riferibile a frattaglie di Pt_4
cui non sarebbe stata richiesta la consegna, ovvero, ove consegnate, da fornirsi a titolo gratuito da parte dell'appellata.
Rilevava sul punto che non poteva chiedere il rimborso di tale importo prima che fosse riconosciuto che esso non era dovuto e che dunque solo dopo tale accertamento giudiziale sarebbe stato suo diritto ottenerne la ripetizione e la conseguente ulteriore riduzione della somma azionata.
pagina 5 di 11 4.2- violazione degli artt. 24 della Costituzione e 91 c.p.c. poiché, in qualità di attrice risultata nella presente vertenza parzialmente vittoriosa, non poteva essere condannata neppure in parte alle spese di lite.
5-Si costituiva , eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc e CP_2
chiedendone il rigetto in quanto infondato.
Formulava altresì appello incidentale volto ad ottenere la condanna della al pagamento in Pt_2
suo favore dell'importo per sorte capitale di € 13.936,79 iva compresa, a titolo di forniture di frattaglie commestibili e in particolare della trippa che doveva essere pagata dall'opponente, in virtù dei rapporti di fornitura concordati tra le parti per il corrispettivo pattuito ed indicato nelle singole fatture emesse in corrispondenza della colonna “prezzo totale”. Evidenziava che l'onerosità era confermata anche dalla circostanza che in tali casi il corrispettivo risultava regolarmente versato da parte opponente, senza obiezione alcuna prima del presente grado di giudizio.
6-Rigettata l'istanza di inibitoria in data 04.11.24, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 07.04.25 tenutasi con modalità di trattazione scritta, previa assegnazione dei termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c.
* * * * * *
7-L'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis cpc, sulla quale ha insistito parte appellata, deve ritenersi preclusa dall'ulteriore svolgimento del processo di appello.
8- In ordine logico va dapprima esaminato l'appello incidentale, che è fondato.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che non fosse dovuto a l'importo fatturato per la CP_2
fornitura di frattaglie commestibili, sebbene l'opponente avesse dichiarato di mai avere richiesto questa fornitura e spettando all'attrice sostanziale provare che, negli ordinativi di carne, fossero pagina 6 di 11 abitualmente ricomprese frattaglie commestibili (trippa, coda, lingua, guancia, ecc.), nonché
l'onerosità per l'opponente di tale fornitura. Invece era stata la stessa convenuta opposta a riferire della fornitura gratuita delle frattaglie.
8.1-Occorre rilevare in primo luogo che non è in contestazione la fornitura delle frattaglie, ma che la stessa non fosse concordata.
Tanto precisato va considerato che se effettivamente non vi fosse stato accordo per la fornitura sarebbe stato onere di rifiutare la merce e restituirla, ciò che non è stato dedotto, né provato. Pt_2
D'altro canto è la stessa che ha affermato che “La modifica dei prezzi e la qualità della Pt_2
merce così come il calo peso e l'inclusione di alcune frattaglie nelle voci da pagare erano
conoscibili alla solo al momento dello scarico considerato che la Parte_2 CP_2
ha sede in Veneto e l'opponente ha sede in Calabria… La al momento dello Parte_2
scarico della merce ha sempre contestato e segnalato - telefonicamente e via mail - dette
circostanze accettando la merce solo dopo aver concordato con la l'applicazione dei CP_2
prezzi accordati al momento dell'acquisto” (pagine 5 e 6 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Pertanto sin dal momento della consegna della merce IO era in grado di verificare la fornitura di merce non ordinata con conseguente obbligo di restituirla, se non intendeva pagarla. Il fatto che ne abbia comunque accettato la consegna dimostra la conclusione dell'accordo per facta
concudentia.
D'altro canto che ordinasse a anche frattaglie trova riscontro nella mail del Pt_2 CP_2
20/07/2016 ore 19:02 (documento zip contestazione merce e richiesta note di credito), laddove si legge “…Inoltre, allo scarico la merce non arriva mai precisa perché di settimana in settimana
manca sempre parte delle frattaglie ed è capitato che siano mancate del tutto…”.
pagina 7 di 11 8.1.1.In ordine al preteso accordo di fornitura gratuita delle frattaglie, va rilevato che non risulta ammissione alcuna da parte di . CP_2
A pagina 10 della comparsa di costituzione e risposta di primo grado si legge che “ CP_2
nel corso del rapporto commerciale pluriennale intercorso, in aggiunta rispetto alle
[...]
forniture commissionate, aveva consegnato a titolo gratuito alla Parte_5
commestibili per un controvalore complessivo di € 28.567,00” e alle pagine 18-19 è scritto “nel
corso dei rapporti commerciali intercorsi tra le parti per 4 anni, ha, peraltro, Controparte_2
anche consegnato a titolo gratuito, pur non essendovi in alcun modo tenuta contrattualmente,
alla frattaglie commestibili (n.d.r.: quali, ad esempio, lingua coda, Parte_2
trippa, polmoni, cuore, fegato ecc…) per un controvalore di complessivi € 28.567,00 come si
evince dalle relative fatture di vendita oggetto del presente giudizio, in cui non è stato indicato
alcun prezzo per tali frattaglie, pur essendo le stesse regolarmente indicate nelle singole predette
fatture, fermo restando che, nella prassi del settore, le frattaglie vengono cedute non
gratuitamente, ma a fronte del versamento di un corrispettivo da parte dell'acquirente”.
Quindi non è ammesso che le frattaglie erano cedute gratuitamente, ma che, seppur non essendovi tenuta, alcune consegne di frattaglie erano avvenute senza addebito di prezzo.
D'altro canto nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo si dà atto che vi era l'accordo “di non ricomprendere alcune frattaglie nei capi venduti” (pag. 7) e quindi l'accordo avrebbe riguardato alcune frattaglie e non tutte.
Pertanto, anche a fronte del pagamento nelle forniture passate di frattaglie, indice sintomatico di accordo sul punto, e considerato che i contratti di compravendita sono onerosi e devono presumersi tali, perché presuppongono il corrispettivo del pagamento del prezzo, spettava a Pt_2
fornire la prova che fosse intervenuto un patto contrario e dunque la cessione gratuita di taluni pagina 8 di 11 prodotti.
Né la presunzione contraria può desumersi dalla circostanza che effettivamente alcune consegne di frattaglie siano state eseguite da senza richiesta di corrispettivo. CP_2
Quest'ultima ha invero sempre sostenuto – in modo plausibile proprio in ragione della sinallagmaticità del contratto di compravendita - di avere provveduto “ad inserire nelle fatture sia
frattaglie commestibili (ivi inclusa in alcuni casi anche trippa) da essa consegnate a titolo gratuito,
sia frattaglie commestibili (e, in particolare, trippa) che dovevano ad essa essere pagate in quanto ad
essa espressamente ordinate ed in quanto rientranti nei rapporti di fornitura concordati tra le parti
(n.d.r.: si evidenzia per mero dovere di completezza che, in particolare, in base agli accordi tra le
parti venivano fornite a titolo gratuito, e quale omaggio, le frattaglie commestibili inerenti alle
carcasse delle mezzene di bovino indicate nelle singole fatture che venivano compravendute tra le
parti, mentre venivano fornite dietro pagamento di corrispettivo le ulteriori frattaglie commestibili, e
nello specifico l'ulteriore trippa, di cui l'odierna appellante richiedeva espressamente la consegna e
la fornitura, in aggiunta rispetto alle predette frattaglie inerenti alle carcasse di bovino), visto anche
che queste ultime rappresentavano, peraltro, anche un costo aggiuntivo per l'odierna appellata,
come dedotto negli atti e scritti difensivi di quest'ultima (pag. 3 della memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c. e cfr. pag. 5 delle note scritte del 31.10.2023 di parte appellata)”.
8.1.2-Pertanto, il tribunale ha erroneamente statuito la decurtazione dall'importo azionato in via monitoria dall'odierna appellata della somma per sorte capitale di € 13.936,79 iva compresa,
vantando l'opposta legittimamente l'interesse a vedersi riconosciuta anche tale somma.
Conseguentemente, in accoglimento dell'appello incidentale, va condannata al pagamento Pt_2
in favore della dell'ulteriore importo per sorte capitale di € 13.936,79 Iva compresa, CP_2
oltre interessi di mora ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo.
pagina 9 di 11 9-Le ragioni dell'accoglimento dell'appello incidentale comportano il rigetto dell'appello principale.
Quanto al primo motivo va anche osservato che correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto che non fosse stata tempestivamente svolta domanda di ripetizione della somma di €
10.381,78 (Iva compresa), a nulla rilevando l'assunto di parte appellante secondo cui “come
poteva la parte attrice -opponente chiedere il rimborso di importi se prima non avesse ottenuto il
riconoscimento che essi non erano dovuti?”. La domanda ben avrebbe potuto essere avanzata se riteneva di avere indebitamente corrisposto somme a . Sarebbe poi spettato al Pt_2 CP_2
giudice decidere sulla fondatezza o meno della domanda.
9.1- Quanto al secondo motivo di appello principale in punto spese di lite, va rilevato che,
essendo state respinte le ragioni di cui all'opposizione a decreto ingiuntivo, con riconoscimento dell'intera pretesa creditoria di (salvo per l'importo di € 1.500,00 corrisposto però in CP_2
corso di causa e dunque senza incidenza alcuna sulle spese processuali), correttamente le spese di lite sono state poste a carico dell'opponente in forza del principio della soccombenza.
10-Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza di e sono liquidate come in Pt_2
dispositivo in base al valore della causa, secondo il DM n. 55/2014 e successive modifiche, valori medi, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede:
1-in accoglimento dell'appello incidentale proposto da Controparte_2
ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 2366 del 15.12.23 emessa dal Tribunale di
[...]
Treviso, condanna parte appellante principale al pagamento favore di parte Parte_2
pagina 10 di 11 appellata dell'ulteriore somma di € 13.936,79 iva Controparte_2
compresa, oltre interessi di mora ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo;
2-rigetta integralmente l'appello principale.
3-condanna l'appellante principale a rifondere all'appellata Parte_2 [...]
le spese di lite del presente grado, liquidate in € 3.966,00 per Controparte_2
compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale Parte_2
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l'atto di citazione in appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 28 aprile 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
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