Sentenza 1 febbraio 1999
Massime • 1
Il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sancito in via generale dall'art. 112 cod. proc. civ., trova applicazione anche nei procedimenti in materia disciplinare innanzi al Consiglio Nazionale Forense. Sicché, la decisione del menzionato Consiglio che si fondi, sia pure in misura non prevalente, su un comportamento del professionista neppure implicitamente contenuto nel capo di incolpazione (dando così rilievo, per la prima volta, a fatti mai contestati) comporta la violazione delle norme del procedimento che, intese a tutelare il diritto della difesa, attengono all'essenza del giudizio disciplinare e, come tali, devono ritenersi prescritte a pena di nullità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/02/1999, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - rel. Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA PI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TRITONE 169, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO D'AVACK, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la decisione n. 68/97 del Consigliere nazionale forense di ROMA, depositata il 27705/97;
udito l'Avvocato Alessandro D'AVACK, per il ricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/98 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI.
Svolgimento del processo
A seguito di un esposto presentato il giorno 11 luglio 1990 dalle sorelle LI e IA ON CC, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma apriva un procedimento disciplinare nei confronti dell'avvocato Giampiero Colla e del collega di studio avv. Stefano De Carolis Villars, ma, ravvisando nella specie non questioni di deontologia bensì di compensi e di onorari dei professionisti, lo concludeva il 27 gennaio 1994 con provvedimento di archiviazione.
A seguito di un nuovo esposto presentato dalle sorelle CC, venute a conoscenza di fatti nuovi e rilevanti, il medesimo Consiglio riapriva il procedimento a carico dell'avv. De Carolis Villars, al quale infliggeva la sanzione disciplinare della cancellazione dagli albi professionali. Apriva inoltre d'ufficio procedimento disciplinare a carico dell'avv. Colla, sulla base del seguente capo di imputazione: "quale legale da molti anni delle signore IA ON e LI CC, unitamente al collega di studio avv. Stefano De Carolis Villars, insieme col quale aveva ricevuto anche procura ad amministrare le quote della società di cui le clienti erano titolari, pur essendo venuto a conoscenza che l'avv. De Carolis era socio della società Chili Immobiliare, che il medesimo assisteva la signora IA OS, anch'essa con interessi in detta società; avendo inoltre appreso che l'avv. De Carolis aveva indotto le clienti a sottoscrivere un contratto di mutuo per L. 300.000.000.= a favore di detta società, senza richiedere alcuna idonea garanzia anche in considerazione dell'entità del mutuo;
che aveva inoltre indotto la signora IA ON CC, nel medesimo contesto contrattuale, ad accollarsi un mutuo di L. 150.000.000.= concesso da terzi con interessi passivi più sfavorevoli rispetto a quelli attivi previsti a carico della società Chili Immobiliare, non interveniva in alcun modo, ne' presso il collega, ne' presso le clienti, per tutelare i loro interessi, in particolare quelli della signora IA ON CC, concorrendo a determinare così, con tale comportamento omissivo, un ingente danno alla propria assistita, in Roma, dal 3 ottobre 1989;
venendo così meno ai doveri di lealtà e correttezza, compromettendo la dignità professionale propria e dell'intera categoria forense". In esito alla compiuta istruttoria il Consiglio dell'Ordine infliggeva all'avv. Colla la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per mesi sei.
Avverso la decisione di detto Consiglio egli proponeva appello. Il Consiglio Nazionale Forense, in parziale accoglimento del gravame per non essere risultato l'avv. Colla il regista delle operazioni risoltesi in danno delle clienti, riduceva il periodo di sospensione dall'esercizio dell'attività professionale a mesi due, ma confermava la dichiarazione di responsabilità dell'incolpato, ritenendo che le infrazioni alle regole deontologiche fossero ravvisabili nell'assistenza alle sorelle CC portatrici di interessi divergenti, e nell'omessa informazione alla signora IA ON CC in ordine alla inopportunità di stipulare il contratto di mutuo, tanto più che ella versava in uno stato di fragilità dovuta a luttuose vicende familiari. Il comportamento dell'avv. Colla doveva quindi essere qualificato incompatibile con la dignità ed il decoro dovuti nell'esercizio della propria attività e lesivo dell'intera categoria professionale.
Avverso questa decisione l'incolpato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente assume che il Consiglio dell'Ordine abbia commesso eccesso di potere nell'instaurare d'ufficio un procedimento disciplinare, pur essendo emersi solo problemi di responsabilità civile, di competenza degli ordinari organi giurisdizionali, a carico delle persone che hanno consentito che la signora IA ON stipulasse il "disastroso" contratto di mutuo, al quale però egli rimase estraneo. Assume poi che anche il Consiglio Nazionale Forense abbia commesso eccesso di potere, per aver cambiato la decisione di primo grado, infliggendo una sanzione basata su circostanze non dedotte, quale l'assistenza a parti portatrici di interessi divergenti. Il motivo è solo parzialmente fondato.
Il vizio di eccesso di potere, per il quale le decisioni del Consiglio Nazionale Forense - allorché provvede in materia disciplinare, pronunciandosi sui ricorsi contro le pronunce adottate in tale materia dai Consigli locali degli avvocati - sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, è solo quello giurisdizionale, che si concreta nella esplicazione di una potestà riservata dalla legge ad altra autorità, sia essa legislativa o amministrativa, e non quello inerente all'esercizio della potestà ad esso spettante (Cass. S.U. 10 marzo 1971 nn. 678 e 677; 10 gennaio 1969 n. 23). Ora, nella specie, mentre la deduzione di detto vizio con riferimento alla decisione del Consiglio locale è inammissibile, non risultando contenuta anche nel ricorso al Consiglio Nazionale, la medesima deduzione con riferimento alla decisione di quest'ultimo sebbene non sia pertinente, alla stregua delle affermazioni di cui alle citate sentenze di questa Corte, appare tuttavia fondata sotto il profilo della violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato che, sancito in via generale dall'art. 112 cod. proc. civ., trova applicazione anche nei procedimenti in materia disciplinare innanzi al Consiglio Nazionale Forense (v. Cass. S.U. 5 dicembre 1977 n. 5262). È invero del tutto evidente che la decisione impugnata si fondi, sia pure non in misura prevalente, sulla infrazione alle regole deontologiche costituita dall'assistenza a parti portatrici di interessi divergenti e, quindi, su un comportamento del professionista neppure implicitamente contenuto nel capo di incolpazione, dando così rilievo per la prima volta a fatti mai contestati, con conseguente ulteriore violazione di quelle norme in procedendo che, intese a tutelare il diritto della difesa, attengono all'essenza del giudizio disciplinare e, come tali, devono ritenersi prescritte a pena di nullità (v. Cass. S.U. 8 ottobre 1953 n. 3203). Con il secondo motivo, deducendo violazione dell'art. 38 RDL 27 novembre 1933 n. 1578, assume il ricorrente che non sussistano gli estremi della responsabilità disciplinare previsti da tale articolo, consistenti in un abuso o in un'omissione, essendo risultato che la stessa signora IA ON CC ha considerato l'avv. Colla estraneo ai fatti, così come confermato da una teste. D'altra parte, successivamente al provvedimento di archiviazione le sorelle CC non avrebbero imputato più nulla all'avv. Colla, e quindi avrebbero fatto acquiescenza alla decisione del Consiglio, il quale, poi, procedendo d'ufficio, avrebbe commesso ulteriore falsa applicazione delle norme di diritto. Con il terzo motivo l'incolpato denuncia vizi della motivazione, lamentando in sostanza la mancanza di ogni fondamento di fatto nella decisione adottata.
Questi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione logica e giuridica, sono sostanzialmente fondati.
Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, ricorribili per cassazione a norma dell'art. 56 del RDL 27 novembre 1933 n. 1578 per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, quante volte il motivo di ricorso prospetti, nella sostanza o anche espressamente, non un vizio di applicazione di norme di diritto sostanziale o processuale, ma un vizio di difetto di motivazione, sono suscettibili di sindacato da parte della Corte di Cassazione, in base all'art. 111 Cost., solo in quanto la motivazione manchi affatto, o sia soltanto apparente, o non si presenti logicamente ricostruibile, o sia priva di congruenza logica rispetto ai fatti accertati dal giudice quali risultano dalla decisione impugnata (v., da ultimo, Cass. S.U. 26 gennaio 1998 n. 764; 5 settembre 1997 n. 8589). Orbene, nella specie, ritiene la Corte che effettivamente la motivazione della impugnata decisione sia soltanto apparente, non trovando alcun conforto nelle risultanze di fatto ivi indicate. Invero, il comportamento del professionista ritenuto più grave, e, insieme con l'altro comportamento non contestato, posto a fondamento della sanzione applicata, sarebbe consistito nella "omessa informazione al cliente nell'attività stragiudiziale su circostanze pregiudizievoli".
Tale rilievo, peraltro, concerne una omissione o una serie di omissioni che lo stesso Consiglio afferma essere avvenute successivamente alla dismissione del mandato. Emerge dunque palese e decisivo come l'affermazione della responsabilità del professionista in mancanza di un rapporto professionale sia del tutto privo di una motivazione appagante sotto il profilo logico giuridico. Il Consiglio, invero, anzitutto, non ha spiegato su quali elementi abbia fondato il rilievo secondo cui l'avvocato Colla non poteva ignorare quanto stesse progettando il collega di studio, posto che, in mancanza di indicazioni - che, pure, dovrebbero risultare dalla impugnata decisione - in ordine alla conoscenza dei rapporti ancora in atto tra la CC e l'avv. De Carolis Villars, detto rilievo sembra piuttosto basato su una mera supposizione e non su elementi valutati dal Consiglio siccome idonei a configurare una qualche responsabilità pur in mancanza di un mandato in atto. Nè, d'altra parte, emerge dalla impugnata decisione alcuna circostanza o condizione ritenuta dal Consiglio idonea a rendere legittimo o addirittura doveroso un intervento dell'avvocato in favore della ex cliente successivamente alla dismissione del mandato in questione.
Lo stesso Consiglio, inoltre, afferma che l'incolpato non fu il regista dell'operazione, avendovi preso parte quanto meno nel suo avvio, ma, senza specificare la portata di tale avvio, non dà indicazione alcuna di fatti commissivi od omissivi idonei a giustificare l'affermazione della responsabilità in epoca anteriore alla cessazione del rapporto professionale.
D'altra parte, in relazione alla censura del ricorrente in ordine all'apertura d'ufficio del secondo procedimento disciplinare, deve ulteriormente rilevarsi che dalla stessa decisione impugnata, invero, emerge che ogni addebito disciplinare ascritto all'avv. Colla a seguito del primo esposto era venuto meno con l'archiviazione pronunciata dal Consiglio dell'Ordine successivamente all'archiviazione in sede penale, e che il secondo procedimento fu aperto a seguito di un nuovo esposto concernente fatti nuovi e rilevanti. Ma questi ultimi, specificamente indicati nella motivazione, risultano concretati solo da circostanze relative all'avvocato De Carolis, alla mancata restituzione della somma di L. 300.000.000 ed alla perdita dell'unica garanzia immobiliare posseduta dalla signora IA ON CC, mentre manca l'indicazione di fatti veramente nuovi relativamente alla persona dell'avvocato Colla ed al rapporto professionale con costei, così risultando anche in proposito mancante una logica, coerente e, quindi, effettiva motivazione.
In ordine, infine, alla circostanza sottolineata dal ricorrente, e cioè all'affermazione, fatta dalla stessa CC, della estraneità dell'avvocato Colla alla disastrosa operazione di mutuo, devesi ancora rilevare che tale circostanza risulta bensì riferita nella decisione impugnata, ma che, mancando la relativa confutazione da parte del Consiglio Nazionale mediante contrapposizione di elementi contrari, essa pone in evidenza la contraddittorietà della motivazione che dovrebbe giustificare la affermazione di responsabilità dell'incolpato.
Appare dunque evidente che la motivazione della decisione, così come sopra riferita, si ascrive al tipo della motivazione apparente per il mancato riscontro delle argomentazioni, delle valutazioni e delle conclusioni con quelli che ne dovrebbero essere i presupposti di fatto e di diritto.
Si impone di conseguenza, con l'accoglimento del ricorso, la cassazione di detta decisione con rinvio della causa al Consiglio Nazionale Forense.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata, rinvia la causa al Consiglio Nazionale Forense, e compensa per l'intero le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il giorno 8 ottobre 1998.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA, IL 1 FEBBRAIO 1999.