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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 01/10/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1652/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore
Sciogliendo la riserva formulata all'udienza dell'8.07.2025 nel procedimento in grado di appello, iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. 1652/2024, promosso da
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] Parte_1
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Cardone e con domicilio eletto presso il C.F._1 suo studio in Adelfia alla Via Sabotino n.2, giusta mandato in calce al ricorso in appello.
Appellante
Contro
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] CP_1
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Lieggi e con domicilio eletto presso il C.F._2 suo studio in Bari alla Via Giorgio La Pira n.3, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in grado di appello.
Appellata
Con la partecipazione del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Bari.
Ha pronunziato la seguente pagina 1 di 12 SENTENZA
All'udienza dell'8.07.2025 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, con concessione alle prime di un termine di 20 giorni per il deposito di note conclusionali e di ulteriori 20 giorni per repliche.
Con sentenza n. 4754/2024 pubblicata il 21.11.2024, la Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari, all'esito del giudizio ivi iscritto con il n. di R.G.10971/2020, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 08.09.2020 dal nei confronti di e disattesa ogni altra Parte_1 CP_1 questione, rigettava la domanda di addebito della separazione alla moglie, così come formulata nel ricorso introduttivo del giudizio e, accogliendo quella riconvenzionale della donna, addebitava al ricorrente la responsabilità della crisi coniugale.
Lo onerava del versamento di un assegno di mantenimento muliebre di €.
1.300 mensili, da aggiornarsi annualmente in ossequio agli indici ISTAT-FOI, con decorrenza dal rateo di dicembre 2020, dichiarava inammissibile ogni altra domanda proposta dalla convenuta e condannava l'uomo al pagamento di 4/5 delle spese di lite, liquidate in €.7.616,00 per onorario, oltre R.S.F., IVA e CAP come per legge.
Il appellava tale sentenza e deduceva quanto segue: 1) nel 1983 aveva contratto Parte_1 matrimonio con la e da tale unione erano nati due figli, ormai maggiorenni ed autosufficienti dal CP_1 punto di vista economico;
2) egli lavorava come assistente tecnico mentre la moglie, affetta da sclerosi multipla, percettrice perciò dell'assegno di invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento e comunque –a suo dire- tuttora in grado di far fronte ai suoi bisogni, aveva sempre svolto le mansioni casalinghe;
3) aveva da alcuni anni fortuitamente appreso che il gruppo sanguigno del figlio fosse incompatibile con il proprio e con quello della moglie sicché, supposto che fosse stato generato da una relazione adulterina (circostanza asseritamente ammessa dall'appellata), si era allontanato dall'abitazione familiare per evitare ulteriori litigi con la stessa;
4) ne conseguiva la proposizione del ricorso per separazione con domanda di addebito a carico della la quale, di converso, deduceva di essere CP_1 stata aggredita dal marito nell'anno 2009 (allorquando la famiglia si era trasferita in Las Vegas, per cui il era stato arrestato e rimesso in libertà dopo aver pagato una cauzione), nonché di ulteriori agiti Pt_1 maltrattanti, il più grave dei quali si era verificato in data 29.07.2020, sicché chiedeva che la responsabilità della crisi coniugale fosse addebitata al ricorrente, di ottenere un assegno di mantenimento muliebre giacché la pensione d'invalidità e l'indennità di accompagnamento di cui beneficiava, pari a complessivi €.800 mensili, non erano sufficienti per essere debitamente assistita a causa di detta patologia pagina 2 di 12 gravemente invalidante;
chiedeva altresì che le venisse attribuito il 50% delle somme depositate sui conti correnti e di quelle derivanti dalla vendita di un appartamento acquistato dalla coppia in Belfast;
5) all'esito della fase sommaria il veniva onerato del versamento di €.
1.300 mensili a beneficio della Pt_1 moglie;
6) la causa proseguiva così nella fase di merito e, emessa la sentenza non definitiva sullo status, con successiva ordinanza del 13.12.2021 il G.I. ammetteva il chiesto interpello delle parti nonché la prova per testi sui soli capitoli ritenuti non generici e valutativi, rigettando ogni ulteriore richiesta istruttoria;
7) il giudizio esitava nella gravata sentenza, sebbene il Tribunale avesse immotivatamente glissato sulla richiesta di revoca della menzionata ordinanza.
E dunque, l'appellante chiedeva in primis che la Corte volesse ammettere la prova per testi parzialmente disattesa in prime cure, i cui capitoli erano volti a dimostrare che la crisi coniugale fosse scaturita dall'aver intuito che non fosse suo figlio, nonché quelle documentali elencate nel ricorso in CP_2 appello, anch'esse miranti ad ottenere la pronuncia di addebito della separazione a carico della e CP_1 la conseguente revoca del ridetto assegno di mantenimento.
A tal fine, stigmatizzava la condotta della moglie che -slealmente- non aveva collaborato per fugare ogni dubbio sulla paternità di detto figlio, determinando nell'appellante una condizione di grave prostrazione psicologica;
in secondo luogo, il era stato definitivamente assolto dalle accuse mossegli dalla Pt_1 moglie che, invece, era stata condannata per i delitti di cui agli artt. 610 e 595 c.p., entrambi commessi in danno del marito.
Parimenti sleale si era dimostrato il quale, resa in primo grado testimonianza per iscritto, aveva CP_2 stranamente dichiarato di non conoscere il proprio gruppo sanguigno, rifiutandosi, di fatto, di sottoporsi ai chiesti accertamenti emato-genetici.
Anche le prove documentali avrebbero supportato la domanda di addebito proposta dal ricorrente, a cui il
Tribunale avrebbe impedito di dimostrare le allegazioni in fatto formulate in parte qua, quantunque l'adulterio, risalente nel tempo, fosse stato scoperto poco prima di depositare il ricorso per separazione, costituendo tale fatto il nesso eziologico della cesura del rapporto coniugale.
Il pronunciato addebito della separazione era stato invece fondato su una presunta aggressione alla moglie risalente al 29.07.2020, allorquando le avrebbe stretto le mani al collo benché già allontanatosi dall'abitazione familiare da due settimane;
senza sottacere che tale condotta risultava di difficile attuazione perché il è affetto dal morbo di Parkinson e presenta un severo tremolio alle mani;
in Pt_1 secondo luogo, la non si era recata in ospedale per farsi refertare e, ad ogni buon fine, CP_1
l'appellante era stato definitivamente assolto dall'accusa di maltrattamenti in famiglia.
Tale presunta condotta era stata perciò ritenuta insussistente dal Tribunale penale e la relativa sentenza,
pagina 3 di 12 valevole quale prova sopravvenuta alla scadenza dei termini di cui all'art. 183 co.6 c.p.c., era stata stranamente ignorata dal Tribunale nell'ambito del giudizio separativo, benché versata in atti unitamente ad uno dei verbali redatti nel corso dell'istruttoria dibattimentale.
Sempre su tale aspetto controverso della vicenda separativa, l'appellante evidenziava come i testi escussi nel corso dell'udienza del 4.07.2022 (ossia la IG e suo marito , Persona_1 Persona_2 fossero del tutto inattendibili, atteso che avevano reso dichiarazioni in parte stridenti con il narrato della
CP_1
In particolare, era emerso che il tentativo di strangolamento sarebbe avvenuto nel mentre la moglie stesse supplicando il marito di non andare via di casa, a riprova dell'illogicità di quanto occorso.
L'appellante concludeva perciò per la revoca dell'addebito pronunciato nei suoi confronti e per l'elisione dell'assegno di mantenimento muliebre (ovvero la sua riduzione nell'importo ritenuto di giustizia) non sussistendo le condizioni oggettive e soggettive di cui all'art. 156 c.c.; ed invero, la aveva CP_1 esercitato la libera professione forense per alcuni anni, cancellandosi dall'Albo per sua esclusiva scelta e, benché affetta da sclerosi multipla, non era affatto impossibilitata a svolgere un'attività lavorativa di natura intellettuale.
Ella aveva poi recentemente ricevuto un'eredità, era titolare del 50% dell'abitazione familiare e si recava spesso in Belfast per trascorrere del tempo con la IG, ivi residente, dimostrando così di avere sufficienti disponibilità economiche.
Il , invece, aveva locato l'alloggio nel quale si era trasferito, sostenendo le relative spese, con la Pt_1 conseguenza che non avrebbe potuto far fronte alle proprie esigenze con le somme che gli sarebbero residuate a seguito del prefato assegno mensile.
Da ultimo, si doleva della sua parziale soccombenza in punto di spese di lite, non rispondente al principio di causalità, e chiedeva che le stesse fossero poste a totale carico della , ovvero compensate fra le CP_1 parti in tutto o in parte, con vittoria di quelle per il grado di appello.
Con comparsa depositata l'8.04.2025 la IG.ra si costituiva innanzi la Corte e osservava CP_1 quanto segue: 1) sebbene avesse conseguito la laurea in giurisprudenza, giammai aveva esercitato la libera professione forense, così come peraltro precisato nell'appellata sentenza;
2) a causa di detta sua patologia non può più deambulare, è assistita da due badanti ed è costretta a sottoporsi a continue visite specialistiche ed a fisioterapia al fine di tentare di conservare il più a lungo possibile accettabili condizioni di vita;
3) il aveva intentato innumerevoli cause nei suoi confronti, sicché ella era stata costretta a Pt_1 sostenere le gravose spese legali con ciò determinando un ulteriore depauperamento delle sue risorse;
4) contestava poi la circostanza dell'avvenuta locazione di un alloggio da parte del marito il quale, pertanto,
pagina 4 di 12 aveva mantenuto la propria residenza presso l'abitazione familiare;
egli, inoltre, sarebbe andato a breve in pensione, incamerando il corposo TFR maturato nel corso della sua lunga carriera lavorativa e, da ultimo, deduceva di essersi dedicata solo alle mansioni domestiche ed accuditive dei figli per decisione concordata con il di guisa che, a causa della sua totale invalidità e della sua età (65 anni) non Pt_1 avrebbe potuto espletare alcuna attività lavorativa.
Quanto alle doglianze formulate sull'ordinanza istruttoria emessa in prime cure, sosteneva che il Tribunale avesse correttamente scrutinato tutte le istanze delle parti, acquisendo solo quelle ritenute ammissibili e rilevanti;
si opponeva poi alla produzione dei documenti elencati nell'atto di appello ed evidenziava come alcuna azione per il disconoscimento della paternità fosse stata esperita dal , né poteva ritenersi Pt_1 rilevante la perizia con la quale l'uomo avrebbe voluto dimostrare di essere caduto in una condizione di prostrazione psicologica dopo aver appreso di non essere il padre biologico di il quale, oltretutto, CP_2 aveva reso testimonianza scritta smentendo così che la madre gli avesse confessato di averlo generato con altro uomo.
Per tutto quanto innanzi detto l'addebito della separazione al era stato giustamente pronunciato Pt_1 giacché costui non solo aveva abbandonato l'abitazione coniugale ma aveva aggredito la moglie
(circostanza dimostrata in virtù della testimonianza resa dalla IG e dal genero, intervenuto a sottrarre la dalla presa del marito); egli, oltretutto, si era reso indisponibile a prestare alla donna la necessaria CP_1 assistenza appena le di lei condizioni di salute si erano aggravate (circostanza fortemente avversata dal
, stante la dedotta autonomia nei movimenti della moglie, la falsità della circostanza per cui fosse Pt_1 assistita da due badanti e la possibilità che mettesse tuttora a frutto il suo titolo di studio).
Per tutte le esposte ragioni, la concludeva per il rigetto dell'appello; vinte le spese, da distrarsi in CP_1 favore dell'Avv. Lieggi, dichiaratasi antistataria.
Ove poi la Corte avesse voluto ammettere le avverse richieste istruttorie, chiedeva di essere abilitata a fornire la prova contraria.
L'udienza del 13.05.2025 veniva celebrata in modalità cartolare e l'appellante provvedeva al deposito di una memoria a cui allegava ulteriori documenti volti a smentire tutte le attività assertive esplicitate nella comparsa di costituzione e risposta della moglie;
la causa veniva poi rinviata al 22.05.2025 per l'omessa acquisizione del fascicolo di primo grado;
all'esito di tale ultima udienza veniva riservata e, con ordinanza resa il data 23.05.2025, la Corte rigettava la richiesta di revoca del provvedimento istruttorio emesso in primo grado in data 13.12.2021 e fissava l'udienza dell'8.07.2025 per la precisazione delle conclusioni, parimenti celebrata in absentia.
Acquisite le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, la causa veniva riservata per la decisione con pagina 5 di 12 concessione alle parti di un primo termine di 20 giorni per il deposito di note conclusionali ed ulteriori 20 giorni per repliche (memorie tempestivamente depositate, con le quali esse si riportavano a tutte le richieste e conclusioni già articolate nei precedenti scritti difensivi).
Infine, con nota del 30.12.2024, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede comunicava di non formulare alcun parere in merito all'appello, in mancanza di figli minori e/o di ragioni aventi carattere pubblicistico.
Riepilogate le principali attività assertive delle parti e richiamata l'ordinanza del 23.05.2025, da darsi qui per integralmente trascritta, in merito alle doglianze sul pronunciato addebito della separazione al Pt_1 ed alla speculare domanda da questi formulata nei confronti della moglie, in punto di diritto sostanziale giova evidenziare quanto segue: quando l'intollerabilità della convivenza o il pregiudizio per la prole sono la conseguenza diretta della violazione da parte di un coniuge dei doveri derivanti dal matrimonio (art. 151 co.2 c.c.), l'altro coniuge può chiedere la separazione con addebito e tale richiesta deve essere specifica e supportata da idonei compendi probatori sulla violazione dei doveri medesimi.
Corollario di ciò è che, per ottenere la pronuncia di addebito è necessario non solo che si dia prova della violazione di uno o più doveri nascenti dal matrimonio, dovendosi allegare in fatto –e adeguatamente dimostrare- l'esistenza del nesso causale fra tale violazione e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Ove poi i coniugi abbiano contribuito a rendere intollerabile la convivenza con comportamenti contestuali e non causalmente connessi, il giudice potrà addebitare la separazione ad entrambi.
Anche in tal caso, tuttavia, grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di dimostrare la relativa condotta e l'efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi deduce l'inefficacia causale dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione di uno o più doveri nascenti dal matrimonio (cfr. Cass. Civ. Sez. I,
Ordinanza 08.06.2023 n. 16251, Cass. Civ. Sez. I Ordinanza 12.05.2023 n. 13121).
Orbene, nel caso di specie il ha introdotto il giudizio separativo sostenendo di aver Parte_1 casualmente dedotto che fosse nato da una relazione intessuta dalla nel mentre CP_2 CP_1 frequentava la scuola-guida; e tale circostanza sarebbe stata ammessa dalla donna sebbene né costei né detto giovane avessero voluto sottoporsi agli accertamenti scientifici del caso per fugare ogni dubbio a tal proposito.
Il 22 luglio 2020 il si era così allontanato dall'abitazione familiare e in quello stesso giorno alla Pt_1
Palermo era stata recapitata una nota di un avvocato con cui le veniva comunicata l'intenzione del pagina 6 di 12 predetto di separarsi, sebbene fosse stato poi convinto dai figli a rientrare in casa per concordare il da farsi.
Sta di fatto però che, con l'acuirsi dei litigi familiari, egli decideva di recidere ogni rapporto con la moglie e di incardinare il procedimento separativo con cui, fra l'altro, aveva chiesto al Tribunale di voler disporre l'esame del DNA per definitivamente accertare se fosse o meno suo figlio. CP_2
In prime cure si costituiva la che, contestando di aver tradito il marito, evidenziava di essere stata CP_1 reiteratamente attinta da agiti maltrattanti di questi;
inoltre, con l'aggravarsi delle di lei condizioni di salute, il si era dimostrato indisponibile a continuare ad assisterla, assumendo nei suoi confronti Pt_1 atteggiamenti sprezzanti.
All'esito della fase sommaria e per quanto di rilievo in questa sede, il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati ed onerava l'uomo del versamento di €.
1.300 mensili a titolo di assegno di mantenimento muliebre a cagione dell'ammontare dei suoi redditi netti e della percezione, da parte della donna, dell'assegno per l'invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento.
Il procedimento proseguiva con il deposito delle memorie integrative e di costituzione e di quelle autorizzate ai sensi dell'art. 183 co. 6 c.p.c., con le quali le parti cristallizzavano il thema decidendum ed il thema probandum e, con l'ordinanza innanzi richiamata, il G.I. ammetteva le sole prove ritenute ammissibili e rilevanti.
E ad ogni buon fine l'interpello, peraltro inammissibile riguardo alla richiesta di addebito, sottratta alla disponibilità delle parti, non aveva fornito alcun elemento dalla valenza confessoria e dunque pregiudizievole per l'una e/o per l'altra parte;
entrambi i coniugi avevano infatti negato che le circostanze sulle quali erano stati chiamati a rispondere corrispondessero al vero, con la conseguenza che tale mezzo di prova era risultato del tutto neutro.
Le prove testimoniali, invece, venivano limitate ai soli capitoli ritenuti ammissibili, posto che
(condivisibilmente, con ciò dovendosi rigettare le censure formulate dall'appellante) taluni di essi erano stati reputati generici e valutativi ed altri irrilevanti;
la chiesta CTU, infine, era stata dichiarata irrilevante tenuto conto che il disconoscimento giudiziale della paternità, anche ove fosse stato tempestivo, avrebbe richiesto l'esperimento di un'azione ad hoc, con la conseguenza che la verifica della compatibilità tra il corredo ematologico e cromosomico del figlio e quello del padre era del tutto avulsa dalla precipuità del giudizio separativo.
Giova oltretutto evidenziare che la teste IG delle parti, escussa nel corso Persona_1 dell'udienza del 4.07.2022, aveva precisato che fin dall'anno 2014 erano sorti dubbi sulla sussistenza del rapporto di filiazione tra il padre e il fratello;
ciononostante, la convivenza fra i coniugi si era protratta per pagina 7 di 12 anni finché il aveva prima deciso di allontanarsi dall'abitazione familiare, comunicando alla Pt_1 consorte di volersi separare, e poi vi aveva fatto ritorno al fine -a suo dire- di tentare di definire consensualmente la vicenda.
Vi era poi stata la rinuncia all'escussione della teste , affetta da gravi condizioni di salute, Testimone_1
e il G.I., ai sensi dell'art. 257 bis c.p.c., aveva autorizzato il deposito della testimonianza scritta del
, trasferitosi da tempo in Polonia. Testimone_2
Costui, in particolare, dichiarava di non conoscere il proprio gruppo sanguigno, non avendo mai avuto la necessità di fare un accertamento a tal riguardo, e negava di aver ricevuto dalla madre la confessione di essere stato generato nel corso di una fugace relazione adulterina.
Ed allora, ponderando il senso circolare tutte le prove acquisite nel corso del giudizio di primo grado risultano irricevibili le censure formulate dal sul deciso rigetto della domanda di addebito della Pt_1 separazione alla moglie giacché il Tribunale di Bari ha sul punto fatto buon governo dei principi inerenti la ripartizione dell'onere probatorio, considerato che la parte richiedente l'addebito era tenuta a dimostrare la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale e la sua incidenza causale sulla fine del rapporto.
In altri termini, al netto dell'inammissibilità dei chiesti accertamenti volti a dimostrare l'incompatibilità emato-genetica fra il ed il , il ricorrente non ha affatto fornito la prova Parte_1 Testimone_2 della sussistenza dell'adulterio della moglie, dovendosi peraltro respingere le sue deduzioni per cui la condotta non collaborativa della e di (definita sleale e quindi –di fatto- oppositiva in CP_1 CP_2 vista della cristallizzazione della verità), dovrebbe essere valutata dalla Corte ai sensi dell'art. 116 c.p.c.; e ciò, proprio in conseguenza della mancanza di prova sull'elemento presupposto, ovverossia l'adulterio.
Senza sottacere in ogni caso che tale approfondimento dovrebbe astrattamente essere disposto nei confronti del teste il quale, evidentemente, non è parte nel giudizio separativo sicché in Testimone_2 esso non può esercitare alcuna garanzia difensiva né subire in maniera riflessa una decisione emessa nei confronti di terzi;
la decisione adottata in parte qua merita pertanto di essere confermata.
Quanto invece alle censure sollevate sulla riconosciuta responsabilità per la crisi familiare in capo all'appellante, appare opportuno osservare quanto segue: il Tribunale ha dato per accertato un episodio occorso in data 29.07.2020 allorquando, dopo aver fatto rientro nell'abitazione familiare su invito della IG e del genero, si era verificato un alterco fra i coniugi ed il , alla presenza di costoro, escussi Pt_1 su tale circostanza dal G.I., avrebbe messo le mani al collo della moglie tentando di soffocarla.
E tuttavia, i presenti non erano riusciti ad allertare le forze dell'ordine né il servizio 118, giacché
l'aggressore avrebbe semplicemente messo a posto la cornetta del telefono;
in secondo luogo, durante tale azione violenta la , la quale non aveva riportato alcuna lesione refertata, avrebbe chiesto al marito CP_1
pagina 8 di 12 di non allontanarsi più dall'abitazione familiare, sebbene egli le avesse già formalmente partecipato l'intenzione di separarsi.
Sul punto il allegava in fatto di essere stato assolto da ogni accusa dal Tribunale di Bari;
di contro, Pt_1 la era stata condannata dal locale Giudice di Pace per aver diffamato il marito e, inoltre, le era CP_1 stato notificato un decreto penale di condanna emesso dal GIP di Bari per il delitto di cui all'art. 661
c.p.c., a riprova della fondatezza della di lui domanda di addebito, ingiustamente respinta.
Trattasi di attività assertive non convincenti per le seguenti ragioni: 1) l'episodio verificatosi il 29.07.2020
è escluso dall'editto accusatorio di cui alla sentenza assolutoria n. 3306/2023 emessa dal Tribunale di Bari all'esito del procedimento penale n. 9932/2020 RGPM;
2) il fatto di cui al decreto penale di condanna si sarebbe verificato allorquando era già pendente il giudizio separativo, con la conseguenza che, ove anche tale provvedimento non fosse stato opposto dalla (dato non evincibile dalla disamina degli atti CP_1 difensivi delle parti), l'illecito non avrebbe avuto alcuna incidenza causale ai fini dell'intollerabilità della convivenza (i coniugi erano infatti già separati da tempo); 3) anche la sentenza penale di condanna per il delitto di cui all'art. 595 c.p., pronunciata dal Giudice di Pace di Bari, si riferisce a fatti occorsi a seguito della cessazione della convivenza fra i coniugi e, parimenti, non è dato comprendere se sia o meno divenuta irrevocabile.
Ciononostante, anche tali provvedimenti possono essere valutati in questa sede perché sopravvenuti alla scadenza dei termini per la formulazione delle istanze di prova, sebbene –in linea meramente astratta, per quanto di seguito si chiarirà- sembrerebbero da non ricomprendersi nell'ambito fattuale sotteso al pronunciato addebito della separazione al , circoscritto dal Tribunale di Bari -si badi bene- al solo Pt_1 episodio che si sarebbe verificato il 29.07.2020 così come innanzi più volte specificato.
Chiarito ciò, in punto di diritto sostanziale è principio consolidato quello per cui la violenza perpetrata da un coniuge nei confronti dell'altro costituisca una violazione dei doveri matrimoniali talmente grave da giustificare l'addebito della separazione, anche se concretatasi in un unico episodio (cfr. Cass. Civ. Sez. I, ordinanze nn. 14465 del 30.05.2025, n. 10021 del 16.04.2025. n. 30721 del 29.11.2024, n. 12.662 del
9.05.2024).
E proprio in applicazione di tale pacifico principio giurisprudenziale il Tribunale di Bari ha attribuito al la responsabilità della cesura del rapporto coniugale, dando per provato che detto episodio Parte_1 si fosse verificato sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla IG e dal genero delle parti, trasfuse nel verbale di udienza del 4.07.2022.
Tali testi sono stati infatti reputati attendibili, non potendosi peraltro escludere a priori la valenza delle loro dichiarazioni a motivo del vincolo di parentela e/o di affinità.
pagina 9 di 12 E tuttavia, è principio parimenti granitico quello per cui la valutazione della testimonianza resa dai soggetti legati alle parti da tali vincoli debba essere eseguita con maggiore rigore, specie ove essi siano portatori di interessi.
Ordunque, nel caso di specie le testimonianze dei coniugi e Persona_1 Persona_2 benché astrattamente sovrapponibili, non risultano pienamente convincenti per il seguente ordine di ragioni: 1) l'aggressione della IG.ra sarebbe avvenuta all'apice di una discussione con il
CP_1 marito, allorquando il le avrebbe stretto le mani al collo;
2) il genero sarebbe prontamente Pt_1 intervenuto a liberare la suocera da tale morsa;
3) la IG e il marito avrebbero tentato di allertare le forze dell'ordine ed il servizio 118 per prestare soccorso alla IG.ra , sebbene ciò fosse stato loro
CP_1 impedito dal , il quale –secondo quanto riferito da costoro- si sarebbe limitato a “mettere a posto la Pt_1 cornetta”; 4) nel mentre subiva tale aggressione, la IG.ra avrebbe supplicato il marito di non
CP_1 andare più via di casa;
5) la IG.ra sarebbe stata colta da crisi di panico;
6) è indiscusso Persona_1 che, a seguito di tale fatto, la IG.ra non si era recata dai sanitari nè aveva allertato le Forze
CP_1 dell'Ordine e/o denunciato il marito.
La ricostruzione dei testi, pertanto, appare alla Corte affetta da illogicità giacché è del tutto non corrispondente al comune agire che essi, sebbene turbati da cotale violenza, abbiano omesso di allertare le autorità preposte soltanto perché il presunto aggressore avrebbe posato la cornetta del telefono.
Essi, infatti, avrebbero potuto utilizzare i loro cellulari o comunque aspettare la fine dell'alterco per accompagnare la IG.ra nel più vicino presidio ospedaliero e/o dalle Forze dell'Ordine; in CP_1 secondo luogo, non è credibile che la vittima, nel mentre subiva l'azione violenta del marito, lo supplicasse di non allontanarsi dall'abitazione familiare.
Giova rilevare, peraltro, come sia la IG.ra sia la IG fossero state lungamente CP_1 Per_1 ascoltate nell'ambito del procedimento penale n. 9932/2020 RGNR a carico del , imputato Parte_1 del delitto p. e p. dall'art. 572 c.p. commesso in danno della moglie ed incardinato innanzi al Tribunale di
Bari con il n. 1962/2021 RG Trib.
In tale contesto, ambedue avevano dettagliato su innumerevoli episodi violenti asseritamente commessi dal prevenuto, anche più risalenti nel tempo (compreso l'arresto subito dal in Los Angeles Pt_1 nell'anno 2009, a seguito del quale la convivenza coniugale era comunque ripresa) senza stranamente fare neanche un larvato accenno a quello posto a fondamento del pronunciato addebito, la cui gravità era tale da non poter entrare nell'oblio, specie perché già allegato in fatto ai fini della formulata domanda di addebito della separazione.
E, comunque, all'esito di detto procedimento penale il veniva assolto con formula piena Parte_1
pagina 10 di 12 da detta accusa, stante la ritenuta insussistenza del fatto.
La pronuncia di addebito della separazione all'appellante non è pertanto condivisa dalla Corte, atteso che vi sono seri dubbi che l'episodio occorso il 29.07.2020 si sia effettivamente verificato secondo la ricostruzione operata dal Tribunale;
ne consegue che la gravata sentenza deve essere revocata in parte qua.
Quanto invece all'assegno di mantenimento muliebre, appare opportuno un rimando ai principi n subjecta materia: tale istituto, disciplinato dall'art. 156 c.c., prevede che l'A.G., previa valutazione delle consistenze economiche e patrimoniali di ciascuno dei coniugi ed ove al richiedente non venga addebitata la responsabilità per la crisi familiare, possa porre a carico dell'altro un assegno mensile allo scopo - meramente tendenziale- di consentirgli di mantenere lo stesso tenore di vita goduto nel corso della convivenza, tenuto conto anche della durata del matrimonio e del contributo che ciascuno di essi ha fornito per il ménage familiare.
Nel caso di specie l'unione fra le pari è durata circa 27 anni durante i quali la IG.ra CP_1 sebbene fosse laureata in giurisprudenza, ha assolto alle sole mansioni domestiche ed accuditive dei due figli, ormai divenuti adulti, mentre il IG. ha sempre svolto l'attività di assistente tecnico di Pt_1 apparecchi per la diagnostica per immagini ed è prossimo alla pensione.
Egli, peraltro, in maniera distonica ha dapprima sostenuto che la moglie avesse svolto solo dette mansioni
(cfr. ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) e poi, nel censurare l'an ed il quantum dell'assegno in parola, ha dedotto che la moglie avesse esercitato la professione di avvocato e che comunque nulla le avrebbe impedito di mettere tuttora a frutto detto titolo di studio.
Tali attività assertive si appalesano irricevibili giacché l'appellata ha 65 anni e mezzo ed è perciò del tutto inverosimile che possa ora reperire una sistemazione lavorativa, viepiù a causa della patologia gravemente invalidante di cui soffre, così come certificata dall'apposita commissione INPS che, invero, le ha riconosciuto il diritto di percepire persino l'indennità di accompagnamento, a riprova della conclamata sua assoluta impossibilità di attendere autonomamente alle necessarie attività della vita quotidiana.
A cagione dei principi innanzi detti, la ha pertanto il diritto di percepire l'assegno di CP_1 mantenimento dal marito, tenuto conto che i trattamenti economici a lei erogati dall'INPS hanno natura assistenziale e non già reddituale (non vanno neanche indicati nelle dichiarazioni annuali da presentarsi al fisco) e che, pertanto, non possono influire negativamente sulla quantificazione di quello disciplinato dall'art. 156 c.c..
In secondo luogo, i redditi del , riferibili al triennio 2018/2020 e provati con le dichiarazioni fiscali Pt_1 prodotte, nell'ambito delle quali la IG.ra veniva indicata a totale carico del consorte, ammontano CP_1 ad €.63.155 per l'anno 2018, ad €.64.152 per il 2019 e ad €.68.847 per il 2020, (importi al lordo delle pagina 11 di 12 ritenute IRPEF e delle addizionali regionali e comunali), sicché l'assegno già fissato con l'ordinanza ex art. 708 c.p.c. e confermato con l'appellata sentenza è da ritenersi congruamente determinato.
Da ultimo, in mancanza di prove sull'espletamento della professione forense da parte della , CP_1 quantunque risalente nel tempo, è evidente che l'unica fonte di reddito del nucleo familiare sia stata procacciata dal il quale ha così contribuito ad assicurare al suo nucleo familiare un buon tenore di Pt_1 vita (diversamente ragionando, non si comprenderebbe l'acquisto di immobili, anche all'estero).
Ed allora, tenuto conto della parziale riforma della sentenza di primo grado per quanto innanzi spiegato, del rigetto di parte delle domande formulate al Tribunale dalla Palermo, aventi carattere prettamente economico e non scrutinabili in quella sede per la precipuità del rito, e dell'applicazione del giudizio di causalità, sempre a parziale riforma della sentenza appellata, appare conforme a giustizia disporre la totale compensazione delle spese del giudizio di primo grado;
idem per quelle per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando all'esito del procedimento di secondo grado quivi iscritto con il n. di R.G. 1652/2024, promosso da Parte_1 nei confronti di così provvede. CP_3
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, parzialmente riformando la sentenza n. 4754/2024 pubblicata il 21.11.2024, emessa dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari all'esito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G. 10971/2020, revoca la dichiarazione di addebito della separazione pronunciata in danno del IG. . Parte_1
2) Sempre a parziale riforma della sentenza di primo grado, compensa in toto fra le parti le relative spese.
3) Conferma, nel resto, l'appellata sentenza.
4) Compensa fra le parti le intere spese del giudizio di appello.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22.09.2025
Il Presidente
Il G.A. estensore Dott.ssa Maria Mitola
Dott.ssa Giuseppina Dinisi
pagina 12 di 12
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore
Sciogliendo la riserva formulata all'udienza dell'8.07.2025 nel procedimento in grado di appello, iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. 1652/2024, promosso da
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] Parte_1
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Cardone e con domicilio eletto presso il C.F._1 suo studio in Adelfia alla Via Sabotino n.2, giusta mandato in calce al ricorso in appello.
Appellante
Contro
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] CP_1
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Lieggi e con domicilio eletto presso il C.F._2 suo studio in Bari alla Via Giorgio La Pira n.3, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in grado di appello.
Appellata
Con la partecipazione del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Bari.
Ha pronunziato la seguente pagina 1 di 12 SENTENZA
All'udienza dell'8.07.2025 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, con concessione alle prime di un termine di 20 giorni per il deposito di note conclusionali e di ulteriori 20 giorni per repliche.
Con sentenza n. 4754/2024 pubblicata il 21.11.2024, la Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari, all'esito del giudizio ivi iscritto con il n. di R.G.10971/2020, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 08.09.2020 dal nei confronti di e disattesa ogni altra Parte_1 CP_1 questione, rigettava la domanda di addebito della separazione alla moglie, così come formulata nel ricorso introduttivo del giudizio e, accogliendo quella riconvenzionale della donna, addebitava al ricorrente la responsabilità della crisi coniugale.
Lo onerava del versamento di un assegno di mantenimento muliebre di €.
1.300 mensili, da aggiornarsi annualmente in ossequio agli indici ISTAT-FOI, con decorrenza dal rateo di dicembre 2020, dichiarava inammissibile ogni altra domanda proposta dalla convenuta e condannava l'uomo al pagamento di 4/5 delle spese di lite, liquidate in €.7.616,00 per onorario, oltre R.S.F., IVA e CAP come per legge.
Il appellava tale sentenza e deduceva quanto segue: 1) nel 1983 aveva contratto Parte_1 matrimonio con la e da tale unione erano nati due figli, ormai maggiorenni ed autosufficienti dal CP_1 punto di vista economico;
2) egli lavorava come assistente tecnico mentre la moglie, affetta da sclerosi multipla, percettrice perciò dell'assegno di invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento e comunque –a suo dire- tuttora in grado di far fronte ai suoi bisogni, aveva sempre svolto le mansioni casalinghe;
3) aveva da alcuni anni fortuitamente appreso che il gruppo sanguigno del figlio fosse incompatibile con il proprio e con quello della moglie sicché, supposto che fosse stato generato da una relazione adulterina (circostanza asseritamente ammessa dall'appellata), si era allontanato dall'abitazione familiare per evitare ulteriori litigi con la stessa;
4) ne conseguiva la proposizione del ricorso per separazione con domanda di addebito a carico della la quale, di converso, deduceva di essere CP_1 stata aggredita dal marito nell'anno 2009 (allorquando la famiglia si era trasferita in Las Vegas, per cui il era stato arrestato e rimesso in libertà dopo aver pagato una cauzione), nonché di ulteriori agiti Pt_1 maltrattanti, il più grave dei quali si era verificato in data 29.07.2020, sicché chiedeva che la responsabilità della crisi coniugale fosse addebitata al ricorrente, di ottenere un assegno di mantenimento muliebre giacché la pensione d'invalidità e l'indennità di accompagnamento di cui beneficiava, pari a complessivi €.800 mensili, non erano sufficienti per essere debitamente assistita a causa di detta patologia pagina 2 di 12 gravemente invalidante;
chiedeva altresì che le venisse attribuito il 50% delle somme depositate sui conti correnti e di quelle derivanti dalla vendita di un appartamento acquistato dalla coppia in Belfast;
5) all'esito della fase sommaria il veniva onerato del versamento di €.
1.300 mensili a beneficio della Pt_1 moglie;
6) la causa proseguiva così nella fase di merito e, emessa la sentenza non definitiva sullo status, con successiva ordinanza del 13.12.2021 il G.I. ammetteva il chiesto interpello delle parti nonché la prova per testi sui soli capitoli ritenuti non generici e valutativi, rigettando ogni ulteriore richiesta istruttoria;
7) il giudizio esitava nella gravata sentenza, sebbene il Tribunale avesse immotivatamente glissato sulla richiesta di revoca della menzionata ordinanza.
E dunque, l'appellante chiedeva in primis che la Corte volesse ammettere la prova per testi parzialmente disattesa in prime cure, i cui capitoli erano volti a dimostrare che la crisi coniugale fosse scaturita dall'aver intuito che non fosse suo figlio, nonché quelle documentali elencate nel ricorso in CP_2 appello, anch'esse miranti ad ottenere la pronuncia di addebito della separazione a carico della e CP_1 la conseguente revoca del ridetto assegno di mantenimento.
A tal fine, stigmatizzava la condotta della moglie che -slealmente- non aveva collaborato per fugare ogni dubbio sulla paternità di detto figlio, determinando nell'appellante una condizione di grave prostrazione psicologica;
in secondo luogo, il era stato definitivamente assolto dalle accuse mossegli dalla Pt_1 moglie che, invece, era stata condannata per i delitti di cui agli artt. 610 e 595 c.p., entrambi commessi in danno del marito.
Parimenti sleale si era dimostrato il quale, resa in primo grado testimonianza per iscritto, aveva CP_2 stranamente dichiarato di non conoscere il proprio gruppo sanguigno, rifiutandosi, di fatto, di sottoporsi ai chiesti accertamenti emato-genetici.
Anche le prove documentali avrebbero supportato la domanda di addebito proposta dal ricorrente, a cui il
Tribunale avrebbe impedito di dimostrare le allegazioni in fatto formulate in parte qua, quantunque l'adulterio, risalente nel tempo, fosse stato scoperto poco prima di depositare il ricorso per separazione, costituendo tale fatto il nesso eziologico della cesura del rapporto coniugale.
Il pronunciato addebito della separazione era stato invece fondato su una presunta aggressione alla moglie risalente al 29.07.2020, allorquando le avrebbe stretto le mani al collo benché già allontanatosi dall'abitazione familiare da due settimane;
senza sottacere che tale condotta risultava di difficile attuazione perché il è affetto dal morbo di Parkinson e presenta un severo tremolio alle mani;
in Pt_1 secondo luogo, la non si era recata in ospedale per farsi refertare e, ad ogni buon fine, CP_1
l'appellante era stato definitivamente assolto dall'accusa di maltrattamenti in famiglia.
Tale presunta condotta era stata perciò ritenuta insussistente dal Tribunale penale e la relativa sentenza,
pagina 3 di 12 valevole quale prova sopravvenuta alla scadenza dei termini di cui all'art. 183 co.6 c.p.c., era stata stranamente ignorata dal Tribunale nell'ambito del giudizio separativo, benché versata in atti unitamente ad uno dei verbali redatti nel corso dell'istruttoria dibattimentale.
Sempre su tale aspetto controverso della vicenda separativa, l'appellante evidenziava come i testi escussi nel corso dell'udienza del 4.07.2022 (ossia la IG e suo marito , Persona_1 Persona_2 fossero del tutto inattendibili, atteso che avevano reso dichiarazioni in parte stridenti con il narrato della
CP_1
In particolare, era emerso che il tentativo di strangolamento sarebbe avvenuto nel mentre la moglie stesse supplicando il marito di non andare via di casa, a riprova dell'illogicità di quanto occorso.
L'appellante concludeva perciò per la revoca dell'addebito pronunciato nei suoi confronti e per l'elisione dell'assegno di mantenimento muliebre (ovvero la sua riduzione nell'importo ritenuto di giustizia) non sussistendo le condizioni oggettive e soggettive di cui all'art. 156 c.c.; ed invero, la aveva CP_1 esercitato la libera professione forense per alcuni anni, cancellandosi dall'Albo per sua esclusiva scelta e, benché affetta da sclerosi multipla, non era affatto impossibilitata a svolgere un'attività lavorativa di natura intellettuale.
Ella aveva poi recentemente ricevuto un'eredità, era titolare del 50% dell'abitazione familiare e si recava spesso in Belfast per trascorrere del tempo con la IG, ivi residente, dimostrando così di avere sufficienti disponibilità economiche.
Il , invece, aveva locato l'alloggio nel quale si era trasferito, sostenendo le relative spese, con la Pt_1 conseguenza che non avrebbe potuto far fronte alle proprie esigenze con le somme che gli sarebbero residuate a seguito del prefato assegno mensile.
Da ultimo, si doleva della sua parziale soccombenza in punto di spese di lite, non rispondente al principio di causalità, e chiedeva che le stesse fossero poste a totale carico della , ovvero compensate fra le CP_1 parti in tutto o in parte, con vittoria di quelle per il grado di appello.
Con comparsa depositata l'8.04.2025 la IG.ra si costituiva innanzi la Corte e osservava CP_1 quanto segue: 1) sebbene avesse conseguito la laurea in giurisprudenza, giammai aveva esercitato la libera professione forense, così come peraltro precisato nell'appellata sentenza;
2) a causa di detta sua patologia non può più deambulare, è assistita da due badanti ed è costretta a sottoporsi a continue visite specialistiche ed a fisioterapia al fine di tentare di conservare il più a lungo possibile accettabili condizioni di vita;
3) il aveva intentato innumerevoli cause nei suoi confronti, sicché ella era stata costretta a Pt_1 sostenere le gravose spese legali con ciò determinando un ulteriore depauperamento delle sue risorse;
4) contestava poi la circostanza dell'avvenuta locazione di un alloggio da parte del marito il quale, pertanto,
pagina 4 di 12 aveva mantenuto la propria residenza presso l'abitazione familiare;
egli, inoltre, sarebbe andato a breve in pensione, incamerando il corposo TFR maturato nel corso della sua lunga carriera lavorativa e, da ultimo, deduceva di essersi dedicata solo alle mansioni domestiche ed accuditive dei figli per decisione concordata con il di guisa che, a causa della sua totale invalidità e della sua età (65 anni) non Pt_1 avrebbe potuto espletare alcuna attività lavorativa.
Quanto alle doglianze formulate sull'ordinanza istruttoria emessa in prime cure, sosteneva che il Tribunale avesse correttamente scrutinato tutte le istanze delle parti, acquisendo solo quelle ritenute ammissibili e rilevanti;
si opponeva poi alla produzione dei documenti elencati nell'atto di appello ed evidenziava come alcuna azione per il disconoscimento della paternità fosse stata esperita dal , né poteva ritenersi Pt_1 rilevante la perizia con la quale l'uomo avrebbe voluto dimostrare di essere caduto in una condizione di prostrazione psicologica dopo aver appreso di non essere il padre biologico di il quale, oltretutto, CP_2 aveva reso testimonianza scritta smentendo così che la madre gli avesse confessato di averlo generato con altro uomo.
Per tutto quanto innanzi detto l'addebito della separazione al era stato giustamente pronunciato Pt_1 giacché costui non solo aveva abbandonato l'abitazione coniugale ma aveva aggredito la moglie
(circostanza dimostrata in virtù della testimonianza resa dalla IG e dal genero, intervenuto a sottrarre la dalla presa del marito); egli, oltretutto, si era reso indisponibile a prestare alla donna la necessaria CP_1 assistenza appena le di lei condizioni di salute si erano aggravate (circostanza fortemente avversata dal
, stante la dedotta autonomia nei movimenti della moglie, la falsità della circostanza per cui fosse Pt_1 assistita da due badanti e la possibilità che mettesse tuttora a frutto il suo titolo di studio).
Per tutte le esposte ragioni, la concludeva per il rigetto dell'appello; vinte le spese, da distrarsi in CP_1 favore dell'Avv. Lieggi, dichiaratasi antistataria.
Ove poi la Corte avesse voluto ammettere le avverse richieste istruttorie, chiedeva di essere abilitata a fornire la prova contraria.
L'udienza del 13.05.2025 veniva celebrata in modalità cartolare e l'appellante provvedeva al deposito di una memoria a cui allegava ulteriori documenti volti a smentire tutte le attività assertive esplicitate nella comparsa di costituzione e risposta della moglie;
la causa veniva poi rinviata al 22.05.2025 per l'omessa acquisizione del fascicolo di primo grado;
all'esito di tale ultima udienza veniva riservata e, con ordinanza resa il data 23.05.2025, la Corte rigettava la richiesta di revoca del provvedimento istruttorio emesso in primo grado in data 13.12.2021 e fissava l'udienza dell'8.07.2025 per la precisazione delle conclusioni, parimenti celebrata in absentia.
Acquisite le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, la causa veniva riservata per la decisione con pagina 5 di 12 concessione alle parti di un primo termine di 20 giorni per il deposito di note conclusionali ed ulteriori 20 giorni per repliche (memorie tempestivamente depositate, con le quali esse si riportavano a tutte le richieste e conclusioni già articolate nei precedenti scritti difensivi).
Infine, con nota del 30.12.2024, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede comunicava di non formulare alcun parere in merito all'appello, in mancanza di figli minori e/o di ragioni aventi carattere pubblicistico.
Riepilogate le principali attività assertive delle parti e richiamata l'ordinanza del 23.05.2025, da darsi qui per integralmente trascritta, in merito alle doglianze sul pronunciato addebito della separazione al Pt_1 ed alla speculare domanda da questi formulata nei confronti della moglie, in punto di diritto sostanziale giova evidenziare quanto segue: quando l'intollerabilità della convivenza o il pregiudizio per la prole sono la conseguenza diretta della violazione da parte di un coniuge dei doveri derivanti dal matrimonio (art. 151 co.2 c.c.), l'altro coniuge può chiedere la separazione con addebito e tale richiesta deve essere specifica e supportata da idonei compendi probatori sulla violazione dei doveri medesimi.
Corollario di ciò è che, per ottenere la pronuncia di addebito è necessario non solo che si dia prova della violazione di uno o più doveri nascenti dal matrimonio, dovendosi allegare in fatto –e adeguatamente dimostrare- l'esistenza del nesso causale fra tale violazione e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Ove poi i coniugi abbiano contribuito a rendere intollerabile la convivenza con comportamenti contestuali e non causalmente connessi, il giudice potrà addebitare la separazione ad entrambi.
Anche in tal caso, tuttavia, grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di dimostrare la relativa condotta e l'efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi deduce l'inefficacia causale dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione di uno o più doveri nascenti dal matrimonio (cfr. Cass. Civ. Sez. I,
Ordinanza 08.06.2023 n. 16251, Cass. Civ. Sez. I Ordinanza 12.05.2023 n. 13121).
Orbene, nel caso di specie il ha introdotto il giudizio separativo sostenendo di aver Parte_1 casualmente dedotto che fosse nato da una relazione intessuta dalla nel mentre CP_2 CP_1 frequentava la scuola-guida; e tale circostanza sarebbe stata ammessa dalla donna sebbene né costei né detto giovane avessero voluto sottoporsi agli accertamenti scientifici del caso per fugare ogni dubbio a tal proposito.
Il 22 luglio 2020 il si era così allontanato dall'abitazione familiare e in quello stesso giorno alla Pt_1
Palermo era stata recapitata una nota di un avvocato con cui le veniva comunicata l'intenzione del pagina 6 di 12 predetto di separarsi, sebbene fosse stato poi convinto dai figli a rientrare in casa per concordare il da farsi.
Sta di fatto però che, con l'acuirsi dei litigi familiari, egli decideva di recidere ogni rapporto con la moglie e di incardinare il procedimento separativo con cui, fra l'altro, aveva chiesto al Tribunale di voler disporre l'esame del DNA per definitivamente accertare se fosse o meno suo figlio. CP_2
In prime cure si costituiva la che, contestando di aver tradito il marito, evidenziava di essere stata CP_1 reiteratamente attinta da agiti maltrattanti di questi;
inoltre, con l'aggravarsi delle di lei condizioni di salute, il si era dimostrato indisponibile a continuare ad assisterla, assumendo nei suoi confronti Pt_1 atteggiamenti sprezzanti.
All'esito della fase sommaria e per quanto di rilievo in questa sede, il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati ed onerava l'uomo del versamento di €.
1.300 mensili a titolo di assegno di mantenimento muliebre a cagione dell'ammontare dei suoi redditi netti e della percezione, da parte della donna, dell'assegno per l'invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento.
Il procedimento proseguiva con il deposito delle memorie integrative e di costituzione e di quelle autorizzate ai sensi dell'art. 183 co. 6 c.p.c., con le quali le parti cristallizzavano il thema decidendum ed il thema probandum e, con l'ordinanza innanzi richiamata, il G.I. ammetteva le sole prove ritenute ammissibili e rilevanti.
E ad ogni buon fine l'interpello, peraltro inammissibile riguardo alla richiesta di addebito, sottratta alla disponibilità delle parti, non aveva fornito alcun elemento dalla valenza confessoria e dunque pregiudizievole per l'una e/o per l'altra parte;
entrambi i coniugi avevano infatti negato che le circostanze sulle quali erano stati chiamati a rispondere corrispondessero al vero, con la conseguenza che tale mezzo di prova era risultato del tutto neutro.
Le prove testimoniali, invece, venivano limitate ai soli capitoli ritenuti ammissibili, posto che
(condivisibilmente, con ciò dovendosi rigettare le censure formulate dall'appellante) taluni di essi erano stati reputati generici e valutativi ed altri irrilevanti;
la chiesta CTU, infine, era stata dichiarata irrilevante tenuto conto che il disconoscimento giudiziale della paternità, anche ove fosse stato tempestivo, avrebbe richiesto l'esperimento di un'azione ad hoc, con la conseguenza che la verifica della compatibilità tra il corredo ematologico e cromosomico del figlio e quello del padre era del tutto avulsa dalla precipuità del giudizio separativo.
Giova oltretutto evidenziare che la teste IG delle parti, escussa nel corso Persona_1 dell'udienza del 4.07.2022, aveva precisato che fin dall'anno 2014 erano sorti dubbi sulla sussistenza del rapporto di filiazione tra il padre e il fratello;
ciononostante, la convivenza fra i coniugi si era protratta per pagina 7 di 12 anni finché il aveva prima deciso di allontanarsi dall'abitazione familiare, comunicando alla Pt_1 consorte di volersi separare, e poi vi aveva fatto ritorno al fine -a suo dire- di tentare di definire consensualmente la vicenda.
Vi era poi stata la rinuncia all'escussione della teste , affetta da gravi condizioni di salute, Testimone_1
e il G.I., ai sensi dell'art. 257 bis c.p.c., aveva autorizzato il deposito della testimonianza scritta del
, trasferitosi da tempo in Polonia. Testimone_2
Costui, in particolare, dichiarava di non conoscere il proprio gruppo sanguigno, non avendo mai avuto la necessità di fare un accertamento a tal riguardo, e negava di aver ricevuto dalla madre la confessione di essere stato generato nel corso di una fugace relazione adulterina.
Ed allora, ponderando il senso circolare tutte le prove acquisite nel corso del giudizio di primo grado risultano irricevibili le censure formulate dal sul deciso rigetto della domanda di addebito della Pt_1 separazione alla moglie giacché il Tribunale di Bari ha sul punto fatto buon governo dei principi inerenti la ripartizione dell'onere probatorio, considerato che la parte richiedente l'addebito era tenuta a dimostrare la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale e la sua incidenza causale sulla fine del rapporto.
In altri termini, al netto dell'inammissibilità dei chiesti accertamenti volti a dimostrare l'incompatibilità emato-genetica fra il ed il , il ricorrente non ha affatto fornito la prova Parte_1 Testimone_2 della sussistenza dell'adulterio della moglie, dovendosi peraltro respingere le sue deduzioni per cui la condotta non collaborativa della e di (definita sleale e quindi –di fatto- oppositiva in CP_1 CP_2 vista della cristallizzazione della verità), dovrebbe essere valutata dalla Corte ai sensi dell'art. 116 c.p.c.; e ciò, proprio in conseguenza della mancanza di prova sull'elemento presupposto, ovverossia l'adulterio.
Senza sottacere in ogni caso che tale approfondimento dovrebbe astrattamente essere disposto nei confronti del teste il quale, evidentemente, non è parte nel giudizio separativo sicché in Testimone_2 esso non può esercitare alcuna garanzia difensiva né subire in maniera riflessa una decisione emessa nei confronti di terzi;
la decisione adottata in parte qua merita pertanto di essere confermata.
Quanto invece alle censure sollevate sulla riconosciuta responsabilità per la crisi familiare in capo all'appellante, appare opportuno osservare quanto segue: il Tribunale ha dato per accertato un episodio occorso in data 29.07.2020 allorquando, dopo aver fatto rientro nell'abitazione familiare su invito della IG e del genero, si era verificato un alterco fra i coniugi ed il , alla presenza di costoro, escussi Pt_1 su tale circostanza dal G.I., avrebbe messo le mani al collo della moglie tentando di soffocarla.
E tuttavia, i presenti non erano riusciti ad allertare le forze dell'ordine né il servizio 118, giacché
l'aggressore avrebbe semplicemente messo a posto la cornetta del telefono;
in secondo luogo, durante tale azione violenta la , la quale non aveva riportato alcuna lesione refertata, avrebbe chiesto al marito CP_1
pagina 8 di 12 di non allontanarsi più dall'abitazione familiare, sebbene egli le avesse già formalmente partecipato l'intenzione di separarsi.
Sul punto il allegava in fatto di essere stato assolto da ogni accusa dal Tribunale di Bari;
di contro, Pt_1 la era stata condannata dal locale Giudice di Pace per aver diffamato il marito e, inoltre, le era CP_1 stato notificato un decreto penale di condanna emesso dal GIP di Bari per il delitto di cui all'art. 661
c.p.c., a riprova della fondatezza della di lui domanda di addebito, ingiustamente respinta.
Trattasi di attività assertive non convincenti per le seguenti ragioni: 1) l'episodio verificatosi il 29.07.2020
è escluso dall'editto accusatorio di cui alla sentenza assolutoria n. 3306/2023 emessa dal Tribunale di Bari all'esito del procedimento penale n. 9932/2020 RGPM;
2) il fatto di cui al decreto penale di condanna si sarebbe verificato allorquando era già pendente il giudizio separativo, con la conseguenza che, ove anche tale provvedimento non fosse stato opposto dalla (dato non evincibile dalla disamina degli atti CP_1 difensivi delle parti), l'illecito non avrebbe avuto alcuna incidenza causale ai fini dell'intollerabilità della convivenza (i coniugi erano infatti già separati da tempo); 3) anche la sentenza penale di condanna per il delitto di cui all'art. 595 c.p., pronunciata dal Giudice di Pace di Bari, si riferisce a fatti occorsi a seguito della cessazione della convivenza fra i coniugi e, parimenti, non è dato comprendere se sia o meno divenuta irrevocabile.
Ciononostante, anche tali provvedimenti possono essere valutati in questa sede perché sopravvenuti alla scadenza dei termini per la formulazione delle istanze di prova, sebbene –in linea meramente astratta, per quanto di seguito si chiarirà- sembrerebbero da non ricomprendersi nell'ambito fattuale sotteso al pronunciato addebito della separazione al , circoscritto dal Tribunale di Bari -si badi bene- al solo Pt_1 episodio che si sarebbe verificato il 29.07.2020 così come innanzi più volte specificato.
Chiarito ciò, in punto di diritto sostanziale è principio consolidato quello per cui la violenza perpetrata da un coniuge nei confronti dell'altro costituisca una violazione dei doveri matrimoniali talmente grave da giustificare l'addebito della separazione, anche se concretatasi in un unico episodio (cfr. Cass. Civ. Sez. I, ordinanze nn. 14465 del 30.05.2025, n. 10021 del 16.04.2025. n. 30721 del 29.11.2024, n. 12.662 del
9.05.2024).
E proprio in applicazione di tale pacifico principio giurisprudenziale il Tribunale di Bari ha attribuito al la responsabilità della cesura del rapporto coniugale, dando per provato che detto episodio Parte_1 si fosse verificato sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla IG e dal genero delle parti, trasfuse nel verbale di udienza del 4.07.2022.
Tali testi sono stati infatti reputati attendibili, non potendosi peraltro escludere a priori la valenza delle loro dichiarazioni a motivo del vincolo di parentela e/o di affinità.
pagina 9 di 12 E tuttavia, è principio parimenti granitico quello per cui la valutazione della testimonianza resa dai soggetti legati alle parti da tali vincoli debba essere eseguita con maggiore rigore, specie ove essi siano portatori di interessi.
Ordunque, nel caso di specie le testimonianze dei coniugi e Persona_1 Persona_2 benché astrattamente sovrapponibili, non risultano pienamente convincenti per il seguente ordine di ragioni: 1) l'aggressione della IG.ra sarebbe avvenuta all'apice di una discussione con il
CP_1 marito, allorquando il le avrebbe stretto le mani al collo;
2) il genero sarebbe prontamente Pt_1 intervenuto a liberare la suocera da tale morsa;
3) la IG e il marito avrebbero tentato di allertare le forze dell'ordine ed il servizio 118 per prestare soccorso alla IG.ra , sebbene ciò fosse stato loro
CP_1 impedito dal , il quale –secondo quanto riferito da costoro- si sarebbe limitato a “mettere a posto la Pt_1 cornetta”; 4) nel mentre subiva tale aggressione, la IG.ra avrebbe supplicato il marito di non
CP_1 andare più via di casa;
5) la IG.ra sarebbe stata colta da crisi di panico;
6) è indiscusso Persona_1 che, a seguito di tale fatto, la IG.ra non si era recata dai sanitari nè aveva allertato le Forze
CP_1 dell'Ordine e/o denunciato il marito.
La ricostruzione dei testi, pertanto, appare alla Corte affetta da illogicità giacché è del tutto non corrispondente al comune agire che essi, sebbene turbati da cotale violenza, abbiano omesso di allertare le autorità preposte soltanto perché il presunto aggressore avrebbe posato la cornetta del telefono.
Essi, infatti, avrebbero potuto utilizzare i loro cellulari o comunque aspettare la fine dell'alterco per accompagnare la IG.ra nel più vicino presidio ospedaliero e/o dalle Forze dell'Ordine; in CP_1 secondo luogo, non è credibile che la vittima, nel mentre subiva l'azione violenta del marito, lo supplicasse di non allontanarsi dall'abitazione familiare.
Giova rilevare, peraltro, come sia la IG.ra sia la IG fossero state lungamente CP_1 Per_1 ascoltate nell'ambito del procedimento penale n. 9932/2020 RGNR a carico del , imputato Parte_1 del delitto p. e p. dall'art. 572 c.p. commesso in danno della moglie ed incardinato innanzi al Tribunale di
Bari con il n. 1962/2021 RG Trib.
In tale contesto, ambedue avevano dettagliato su innumerevoli episodi violenti asseritamente commessi dal prevenuto, anche più risalenti nel tempo (compreso l'arresto subito dal in Los Angeles Pt_1 nell'anno 2009, a seguito del quale la convivenza coniugale era comunque ripresa) senza stranamente fare neanche un larvato accenno a quello posto a fondamento del pronunciato addebito, la cui gravità era tale da non poter entrare nell'oblio, specie perché già allegato in fatto ai fini della formulata domanda di addebito della separazione.
E, comunque, all'esito di detto procedimento penale il veniva assolto con formula piena Parte_1
pagina 10 di 12 da detta accusa, stante la ritenuta insussistenza del fatto.
La pronuncia di addebito della separazione all'appellante non è pertanto condivisa dalla Corte, atteso che vi sono seri dubbi che l'episodio occorso il 29.07.2020 si sia effettivamente verificato secondo la ricostruzione operata dal Tribunale;
ne consegue che la gravata sentenza deve essere revocata in parte qua.
Quanto invece all'assegno di mantenimento muliebre, appare opportuno un rimando ai principi n subjecta materia: tale istituto, disciplinato dall'art. 156 c.c., prevede che l'A.G., previa valutazione delle consistenze economiche e patrimoniali di ciascuno dei coniugi ed ove al richiedente non venga addebitata la responsabilità per la crisi familiare, possa porre a carico dell'altro un assegno mensile allo scopo - meramente tendenziale- di consentirgli di mantenere lo stesso tenore di vita goduto nel corso della convivenza, tenuto conto anche della durata del matrimonio e del contributo che ciascuno di essi ha fornito per il ménage familiare.
Nel caso di specie l'unione fra le pari è durata circa 27 anni durante i quali la IG.ra CP_1 sebbene fosse laureata in giurisprudenza, ha assolto alle sole mansioni domestiche ed accuditive dei due figli, ormai divenuti adulti, mentre il IG. ha sempre svolto l'attività di assistente tecnico di Pt_1 apparecchi per la diagnostica per immagini ed è prossimo alla pensione.
Egli, peraltro, in maniera distonica ha dapprima sostenuto che la moglie avesse svolto solo dette mansioni
(cfr. ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) e poi, nel censurare l'an ed il quantum dell'assegno in parola, ha dedotto che la moglie avesse esercitato la professione di avvocato e che comunque nulla le avrebbe impedito di mettere tuttora a frutto detto titolo di studio.
Tali attività assertive si appalesano irricevibili giacché l'appellata ha 65 anni e mezzo ed è perciò del tutto inverosimile che possa ora reperire una sistemazione lavorativa, viepiù a causa della patologia gravemente invalidante di cui soffre, così come certificata dall'apposita commissione INPS che, invero, le ha riconosciuto il diritto di percepire persino l'indennità di accompagnamento, a riprova della conclamata sua assoluta impossibilità di attendere autonomamente alle necessarie attività della vita quotidiana.
A cagione dei principi innanzi detti, la ha pertanto il diritto di percepire l'assegno di CP_1 mantenimento dal marito, tenuto conto che i trattamenti economici a lei erogati dall'INPS hanno natura assistenziale e non già reddituale (non vanno neanche indicati nelle dichiarazioni annuali da presentarsi al fisco) e che, pertanto, non possono influire negativamente sulla quantificazione di quello disciplinato dall'art. 156 c.c..
In secondo luogo, i redditi del , riferibili al triennio 2018/2020 e provati con le dichiarazioni fiscali Pt_1 prodotte, nell'ambito delle quali la IG.ra veniva indicata a totale carico del consorte, ammontano CP_1 ad €.63.155 per l'anno 2018, ad €.64.152 per il 2019 e ad €.68.847 per il 2020, (importi al lordo delle pagina 11 di 12 ritenute IRPEF e delle addizionali regionali e comunali), sicché l'assegno già fissato con l'ordinanza ex art. 708 c.p.c. e confermato con l'appellata sentenza è da ritenersi congruamente determinato.
Da ultimo, in mancanza di prove sull'espletamento della professione forense da parte della , CP_1 quantunque risalente nel tempo, è evidente che l'unica fonte di reddito del nucleo familiare sia stata procacciata dal il quale ha così contribuito ad assicurare al suo nucleo familiare un buon tenore di Pt_1 vita (diversamente ragionando, non si comprenderebbe l'acquisto di immobili, anche all'estero).
Ed allora, tenuto conto della parziale riforma della sentenza di primo grado per quanto innanzi spiegato, del rigetto di parte delle domande formulate al Tribunale dalla Palermo, aventi carattere prettamente economico e non scrutinabili in quella sede per la precipuità del rito, e dell'applicazione del giudizio di causalità, sempre a parziale riforma della sentenza appellata, appare conforme a giustizia disporre la totale compensazione delle spese del giudizio di primo grado;
idem per quelle per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando all'esito del procedimento di secondo grado quivi iscritto con il n. di R.G. 1652/2024, promosso da Parte_1 nei confronti di così provvede. CP_3
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, parzialmente riformando la sentenza n. 4754/2024 pubblicata il 21.11.2024, emessa dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari all'esito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G. 10971/2020, revoca la dichiarazione di addebito della separazione pronunciata in danno del IG. . Parte_1
2) Sempre a parziale riforma della sentenza di primo grado, compensa in toto fra le parti le relative spese.
3) Conferma, nel resto, l'appellata sentenza.
4) Compensa fra le parti le intere spese del giudizio di appello.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22.09.2025
Il Presidente
Il G.A. estensore Dott.ssa Maria Mitola
Dott.ssa Giuseppina Dinisi
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