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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 15/04/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 887 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 15/04/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25.10.1968 ed ivi residente, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Andrea
STROZZIERI ( ) fax 0861.89789 pec C.F._2 Emai_1 [...]
in Teramo (TE) Corso Cerulli n. 28 dal quale è rappresentato e difeso giusta Email_2
procura in atti
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
( c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2
alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
FAX. ) e (cf. Email_3 P.IVA_2 Parte_2
– – fax 0862/666470) elettivamente C.F._4 Email_4 domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Dichiarare che il Sig. , è affetto da Malattia di origine Parte_3 professionale, per come richiesta nelle domande n. 517873802 del 18.02.2021 e n.
519334403 del14.04.2023 nella percentuale del 15% oppure in quella maggiore e/o minore che risulterà dovuta e di giustizia spettante ed a seguito di consulenza medica che si richiede sin d'ora; Conseguentemente condannare l' a costituire la rendita nella misura che CP_1 risulterà dovuta, ovvero all'indennizzo da capitale, ed al pagamento dei ratei maturati e maturandi con accessori di legge;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Parte resistente: “Nel merito: rigettare la domanda proposta dal ricorrente perché' infondata per le suesposte ragioni. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio ex art. 42 L.326/2003 c.11.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, Parte_1
con ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 24/04/2024, ha convenuto in giudizio l' al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla liquidazione delle prestazioni dovute per CP_1 due diverse malattie professionali (“Meniscopatia del ginocchio destro” e “Tendinopatia spalla dx con lesione del sovraspinoso”) presentate in via amministrativa rispettivamente in data 18/02/2021 e in data 14/04/2023 e non accolte dall' . CP_1
A sostegno della domanda ha dedotto di lavorare come piastrellista dal 1982 e, in proprio, come titolare di impresa artigiana dal 1992 e di essere addetto quotidianamente, per otto ore al giorno, al montaggio di mattonelle e piastrelle, alla posa in opera di pavimenti, di rivestimenti per bagni e di battiscopa, compreso lo svolgimento delle attività prodromiche alla realizzazione dei massetti, nonché al montaggio dei gradini delle scalinate in marmo e/o piastrelle.
Ha specificato che, con riferimento alla posa in opera di rivestimenti per i bagni, le attività svolte consistono nell'applicazione di adesivo sulla parete in lavorazione mediante utilizzo di cazzuola e spatola dentata e nella successiva posa in opera delle piastrelle su rivestimenti alti sino a 2,70 mt.
He dedotto di occuparsi, altresì, della miscelazione della malta e del taglio delle piastrelle mediante l'uso di smerigliatrice e che, una volta preparato il composto, quest'ultimo deve essere prelevato manualmente dal secchio con la cazzuola al fine di riporlo sulla spatola dentata e di applicarlo sulla parete in lavorazione, dell'altezza massima di 2,70 mt.
Ha riferito che, una volta applicata manualmente la malta, deve occuparsi della posa in opera delle piastrelle che viene eseguita esercitando una pressione con le dita delle mani al
2 fine di farle aderire perfettamente alla parete, con effettuazione di una doppia spalmatura di colla laddove le mattonelle da posare sono di un formato superiore a 60 cm.
Ha evidenziato che, per quanto attiene alla posa in opera dei pavimenti, le attività consistono nella realizzazione preliminare dei massetti mediante l'impiego della betoniera e della pompa con compressore che provvede a caricare manualmente di cemento e sabbia attraverso l'utilizzo della pala, ai fini della impastatura.
Ha precisato di procedere poi con la posatura del massetto sulla superficie, il quale una volta posato deve essere “tirato” manualmente, ossia reso omogeneo mediante l'utilizzo di
“staggie” in alluminio e con adozione di posizione genuflessa.
Ha riferito che, una volta preparato il massetto, provvede alla posa in opera dei pavimenti e che tale attività viene compiuta stando in ginocchio. In particolare, preleva dell'adesivo dal secchio con la cazzuola, per trasferirlo sul massetto, successivamente provvede alla distribuzione uniforme manuale dell'adesivo con uso di una spatola dentata. Nel caso di mattonelle di un formato superiore ai 60 cm, deve essere effettuata una doppia spalmatura.
Infine, provvede alla posa in opera degli elementi del pavimento, operando una pressione con le mani per una completa adesione.
Ha dedotto di occuparsi, altresì, della movimentazione delle mattonelle dal diametro massimo di 1,20 mt X 1,20 mt, nonché del taglio delle stesse con l'ausilio della smerigliatrice e/o delle mole elettriche.
Ha riferito di provvedere, con le medesime modalità, anche alla posa in opera di battiscopa e di svolgere tale attività prevalentemente in posizione inginocchiata.
Per quanto attiene, invece, al montaggio degli scalini in marmo, egli provvede manualmente alla posa in opera della malta e al posizionamento dei gradini in marmo del peso variabile tra i 20 kg e i 50 kg, in posizione inginocchiata.
Ha riferito, infine, che una volta posizionati i pavimenti e/o le mattonelle, egli provvede alla stuccatura manuale delle fughe, mediante l'utilizzo di una spatola di gomma, e alla pulizia finale dei pavimenti con utilizzo di spugne, vaschetta e rulli.
Ha dedotto che il rischio lavorativo comportava la comparsa di una grave affezione morbosa a carico degli arti superiori e di quelli inferiori, e in particolare a carico della spalla destra e delle ginocchia, ledendo in modo permanente l'integrità psicofisica del medesimo, come accertata dalle indagini diagnostiche ecografiche e dagli esami clinici in atti.
1.2. Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
ed ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto, per mancanza dell'effettiva
[...] esposizione a rischio professionale e del conseguente nesso causale tra l'attività lavorativa
3 svolta e le denunciate patologie, anche in considerazione della insufficiente documentazione acquisita in sede amministrativa che non consentiva all'Istituto di esprimere un giudizio medico legale.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, ed all'esito della CTU, è stata rinviata all'udienza del 15/04/2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, solo la parte ricorrente ha depositato le proprie insistendo nell'accoglimento della domanda alla luce delle risultanze favorevoli della consulenza espletata.
2. Il ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità derivante da due diverse malattie di origine professionale - “Meniscopatia del ginocchio destro” e
“Tendinopatia spalla dx con lesione del sovraspinoso”- nella misura complessiva del 15%, presentate in via amministrativa rispettivamente in data 18/02/2021 e in data 14/04/2023 e non accolte dall'Istituto, deducendo di lavorare da oltre quarant'anni come piastrellista e di occuparsi, quotidianamente e in via prevalentemente esclusiva, del montaggio di mattonelle e piastrelle, della posa in opera di pavimenti, di rivestimenti per bagni e di battiscopa, compreso lo svolgimento delle attività prodromiche alla realizzazione dei massetti, nonché del montaggio dei gradini delle scalinate in marmo e/o piastrelle, tutte lavorazioni implicanti il sovraccarico degli arti superiori (mani e spalle) e inferiori e con assunzione di posture incongrue, soprattutto a carico delle ginocchia, a causa della posizione genuflessa spesso assunta nell'espletamento delle mansioni.
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1
specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio
4 (Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
Ciò premesso, nel caso di specie, lo svolgimento delle mansioni così come indicate in ricorso risulta adeguatamente e sufficientemente dimostrato dall'escussione testimoniale espletata (cfr. testi e ), da cui è emerso che Testimone_1 Testimone_2 il ricorrente, piastrellista da oltre quarant'anni, si occupa quotidianamente e per circa otto ore al giorno, del montaggio di mattonelle e piastrelle, della posa in opera di pavimenti, di rivestimenti per bagni e di battiscopa, compreso lo svolgimento delle attività prodromiche alla realizzazione dei massetti, nonché del montaggio dei gradini delle scalinate in marmo e/o piastrelle.
I testi escussi hanno altresì confermato le modalità di espletamento delle attività svolte, con particolare riferimento alla posa in opera dei pavimenti, delle piastrelle sulle pareti di lavorazione e dei battiscopa oltre che della realizzazione dei massetti, sottolineando trattarsi di lavorazioni eseguite prevalentemente a mano, con sollevamento degli arti superiori al di sopra del piano delle spalle (come appare evidente nell'attività di posa in opera delle mattonelle sulle pareti di lavorazione) seppur con l'aiuto di macchinari da lavoro (come smerigliatrici e betoniere) e in posizione prevalentemente genuflessa, con conseguente aggravio delle mani, delle spalle e delle ginocchia.
Sotto il profilo medico legale, invece, in ordine all'origine professionale della patologia denunciata e all'esposizione a rischio del ricorrente, il CTU dott. , al quale è Persona_2
stata affidata la consulenza tecnica, ha riconosciuto la presenza delle patologie denunciate ritenendo che le stesse possano essere individuate quali “tecnopatie” in ragione della sufficiente esposizione al rischio lavorativo, per come emerso in corso di causa, riconoscendo in favore del ricorrente un danno biologico complessivamente quantificato nella misura del
6%.
5 Il CTU, infatti, ha accertato quanto segue: “Dalla documentazione sanitaria agli atti e dalla visita obiettiva, emerge che il Sig. è affetto da: Parte_1
-"meniscopatia ginocchio dx”.
- “tendinopatia spalla dx con lesione completa SVSP.
La predetta patologia risulta essere presente nella tabella delle malattie professionali siccome espresso dal D.M. 09/04/2008 (pubblicata sulla G.U. 21/07/2008 Serie Generali
n.169) - Nuova Tabella delle Malattie Professionali nell'Industria e nell'Agricoltura – nn. 78
e 79.
Allo stato attuale le patologie denunciate si ritengono essere causa da attività lavorativa.
Il piastrellista deve svolgere, gran parte della propria attività in ginocchio e quindi è indiscutibile un appoggio prolungato sulle ginocchia;
quindi, lo stato di meniscosi è una malattia lavorativa. L'attività del piastrellista, inoltre, comporta un sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, come dimostra la foto presentata, dovendo apporre piastroni sulle pareti delle cucine e nei bagni.
Per quanto riguarda la malattia professionale dell'articolazione della spalla, la lesione del sovraspinato veniva trattata chirurgicamente in data 09/05/2023, mentre la denuncia di malattia veniva presentata in data 14/04/2023, quindi sono valutabili solo gli esiti di tale patologia.”
Il consulente ha, pertanto, concluso come segue:
“Alla luce degli accertamenti diagnostici eseguiti è possibile affermare che il sig.
, in esito alle asserite malattie professionali denunziata al Parte_1
n.517873802 del 18/02/2021 e n. 519334403 del 14/04/2023:
- 517873802 del 18/022021 è affetto da
"meniscopatia ginocchio dx”;
-519334403 del 14/04/2023 è affetto da “
“esiti di intervento chirurgico di tendinopatia spalla dx con lesione completa SVSP
Pertanto, si ritiene che il danno del sig. sia valutabile come segue: Parte_1
- "meniscopatia ginocchio dx” nella misura del 3% (tre percento): la malattia è presente nella Tabella delle menomazioni di cui al D.M. 12/07/2000, al punto 281.
- “esiti chirurgici di tendinopatia spalla dx con lesione completa SVSP” nella misura del
4% (quattro percento) la malattia è presente nella Tabella delle menomazioni di cui al D.M.
12/07/2000, al punto 227.”
La malattia professionale determina un danno complessivo nella misura del 6% (sei percento) a partite dalla data di presentazione della denuncia.”
6 In altri termini il CTU, basando la propria valutazione medico legale sulle risultanze istruttorie e sulla documentazione medica in atti, ha ritenuto sufficientemente dimostrata l'esposizione a rischio necessaria per determinare le patologie denunciate, riconoscendo in capo al ricorrente un danno biologico valutabile nella misura complessiva del 6% a far data dalla presentazione della domanda amministrativa.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretto da precisa, approfondita e convincente motivazione.
Ed infatti, stando alla tipologia e alla durata dall'attività lavorativa svolta dal ricorrente in qualità di piastrellista addetto, per oltre quarant'anni, alla realizzazione di massetti e alla posa in opera di pavimenti e piastrelle, anche in considerazione della sistematicità e abitualità delle lavorazioni svolte dal ricorrente tutte comportanti il sovraccarico delle spalle e l'assunzione di posture incongrue con appoggio prolungato sulle ginocchia, si ritiene sia stato dimostrato in giudizio che nel corso degli anni lo stesso è stato esposto a quel rischio professionale specifico che deve necessariamente sussistere ai fini dell'accertamento della derivazione tecnopatica delle patologie denunciate.
Non risultano, peraltro, pervenute osservazioni critiche all'elaborato peritale da parte del ricorrente nel termine all'uopo assegnato dal giudice, mentre, l' ha ritenuto di aderire alle CP_1
conclusioni del Ctu alla luce della consulenza espletata.
A parere del giudicante, in definitiva, le conclusioni del CTU appaiono corrette e la domanda avente ad oggetto il riconoscimento di postumi permanenti di grado indennizzabile derivanti da malattie professionali (“Meniscopatia del ginocchio destro” e “Tendinopatia spalla dx con lesione del sovraspinoso”) va pertanto accolta, in quanto è stata riconosciuta l'origine professionale delle infermità denunciate siccome casualmente derivate dall'attività lavorativa espletata.
L' va quindi condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado di inabilità del
6% dalla data della domanda amministrativa secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa,
7 ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
3. Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente secondo i criteri di cui al DM n.
147/2022 come da dispositivo.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 887/2024 così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da malattie professionali (Meniscopatia del ginocchio destro” e “Tendinopatia spalla dx con lesione del sovraspinoso”) che comportano una menomazione della integrità psico- fisica della persona (c.d. danno biologico) sulla base di quanto previsto nella
«tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella complessiva misura del 6% a partire dalla data della domanda amministrativa;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte CP_1
ricorrente, delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità del 6% dalla data della domanda amministrativa, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al
D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di CP_1
€ 3.000,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1
decreto.
Teramo, 15/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 15/04/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25.10.1968 ed ivi residente, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Andrea
STROZZIERI ( ) fax 0861.89789 pec C.F._2 Emai_1 [...]
in Teramo (TE) Corso Cerulli n. 28 dal quale è rappresentato e difeso giusta Email_2
procura in atti
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
( c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2
alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
FAX. ) e (cf. Email_3 P.IVA_2 Parte_2
– – fax 0862/666470) elettivamente C.F._4 Email_4 domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Dichiarare che il Sig. , è affetto da Malattia di origine Parte_3 professionale, per come richiesta nelle domande n. 517873802 del 18.02.2021 e n.
519334403 del14.04.2023 nella percentuale del 15% oppure in quella maggiore e/o minore che risulterà dovuta e di giustizia spettante ed a seguito di consulenza medica che si richiede sin d'ora; Conseguentemente condannare l' a costituire la rendita nella misura che CP_1 risulterà dovuta, ovvero all'indennizzo da capitale, ed al pagamento dei ratei maturati e maturandi con accessori di legge;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Parte resistente: “Nel merito: rigettare la domanda proposta dal ricorrente perché' infondata per le suesposte ragioni. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio ex art. 42 L.326/2003 c.11.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, Parte_1
con ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 24/04/2024, ha convenuto in giudizio l' al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla liquidazione delle prestazioni dovute per CP_1 due diverse malattie professionali (“Meniscopatia del ginocchio destro” e “Tendinopatia spalla dx con lesione del sovraspinoso”) presentate in via amministrativa rispettivamente in data 18/02/2021 e in data 14/04/2023 e non accolte dall' . CP_1
A sostegno della domanda ha dedotto di lavorare come piastrellista dal 1982 e, in proprio, come titolare di impresa artigiana dal 1992 e di essere addetto quotidianamente, per otto ore al giorno, al montaggio di mattonelle e piastrelle, alla posa in opera di pavimenti, di rivestimenti per bagni e di battiscopa, compreso lo svolgimento delle attività prodromiche alla realizzazione dei massetti, nonché al montaggio dei gradini delle scalinate in marmo e/o piastrelle.
Ha specificato che, con riferimento alla posa in opera di rivestimenti per i bagni, le attività svolte consistono nell'applicazione di adesivo sulla parete in lavorazione mediante utilizzo di cazzuola e spatola dentata e nella successiva posa in opera delle piastrelle su rivestimenti alti sino a 2,70 mt.
He dedotto di occuparsi, altresì, della miscelazione della malta e del taglio delle piastrelle mediante l'uso di smerigliatrice e che, una volta preparato il composto, quest'ultimo deve essere prelevato manualmente dal secchio con la cazzuola al fine di riporlo sulla spatola dentata e di applicarlo sulla parete in lavorazione, dell'altezza massima di 2,70 mt.
Ha riferito che, una volta applicata manualmente la malta, deve occuparsi della posa in opera delle piastrelle che viene eseguita esercitando una pressione con le dita delle mani al
2 fine di farle aderire perfettamente alla parete, con effettuazione di una doppia spalmatura di colla laddove le mattonelle da posare sono di un formato superiore a 60 cm.
Ha evidenziato che, per quanto attiene alla posa in opera dei pavimenti, le attività consistono nella realizzazione preliminare dei massetti mediante l'impiego della betoniera e della pompa con compressore che provvede a caricare manualmente di cemento e sabbia attraverso l'utilizzo della pala, ai fini della impastatura.
Ha precisato di procedere poi con la posatura del massetto sulla superficie, il quale una volta posato deve essere “tirato” manualmente, ossia reso omogeneo mediante l'utilizzo di
“staggie” in alluminio e con adozione di posizione genuflessa.
Ha riferito che, una volta preparato il massetto, provvede alla posa in opera dei pavimenti e che tale attività viene compiuta stando in ginocchio. In particolare, preleva dell'adesivo dal secchio con la cazzuola, per trasferirlo sul massetto, successivamente provvede alla distribuzione uniforme manuale dell'adesivo con uso di una spatola dentata. Nel caso di mattonelle di un formato superiore ai 60 cm, deve essere effettuata una doppia spalmatura.
Infine, provvede alla posa in opera degli elementi del pavimento, operando una pressione con le mani per una completa adesione.
Ha dedotto di occuparsi, altresì, della movimentazione delle mattonelle dal diametro massimo di 1,20 mt X 1,20 mt, nonché del taglio delle stesse con l'ausilio della smerigliatrice e/o delle mole elettriche.
Ha riferito di provvedere, con le medesime modalità, anche alla posa in opera di battiscopa e di svolgere tale attività prevalentemente in posizione inginocchiata.
Per quanto attiene, invece, al montaggio degli scalini in marmo, egli provvede manualmente alla posa in opera della malta e al posizionamento dei gradini in marmo del peso variabile tra i 20 kg e i 50 kg, in posizione inginocchiata.
Ha riferito, infine, che una volta posizionati i pavimenti e/o le mattonelle, egli provvede alla stuccatura manuale delle fughe, mediante l'utilizzo di una spatola di gomma, e alla pulizia finale dei pavimenti con utilizzo di spugne, vaschetta e rulli.
Ha dedotto che il rischio lavorativo comportava la comparsa di una grave affezione morbosa a carico degli arti superiori e di quelli inferiori, e in particolare a carico della spalla destra e delle ginocchia, ledendo in modo permanente l'integrità psicofisica del medesimo, come accertata dalle indagini diagnostiche ecografiche e dagli esami clinici in atti.
1.2. Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
ed ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto, per mancanza dell'effettiva
[...] esposizione a rischio professionale e del conseguente nesso causale tra l'attività lavorativa
3 svolta e le denunciate patologie, anche in considerazione della insufficiente documentazione acquisita in sede amministrativa che non consentiva all'Istituto di esprimere un giudizio medico legale.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, ed all'esito della CTU, è stata rinviata all'udienza del 15/04/2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, solo la parte ricorrente ha depositato le proprie insistendo nell'accoglimento della domanda alla luce delle risultanze favorevoli della consulenza espletata.
2. Il ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità derivante da due diverse malattie di origine professionale - “Meniscopatia del ginocchio destro” e
“Tendinopatia spalla dx con lesione del sovraspinoso”- nella misura complessiva del 15%, presentate in via amministrativa rispettivamente in data 18/02/2021 e in data 14/04/2023 e non accolte dall'Istituto, deducendo di lavorare da oltre quarant'anni come piastrellista e di occuparsi, quotidianamente e in via prevalentemente esclusiva, del montaggio di mattonelle e piastrelle, della posa in opera di pavimenti, di rivestimenti per bagni e di battiscopa, compreso lo svolgimento delle attività prodromiche alla realizzazione dei massetti, nonché del montaggio dei gradini delle scalinate in marmo e/o piastrelle, tutte lavorazioni implicanti il sovraccarico degli arti superiori (mani e spalle) e inferiori e con assunzione di posture incongrue, soprattutto a carico delle ginocchia, a causa della posizione genuflessa spesso assunta nell'espletamento delle mansioni.
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1
specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio
4 (Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
Ciò premesso, nel caso di specie, lo svolgimento delle mansioni così come indicate in ricorso risulta adeguatamente e sufficientemente dimostrato dall'escussione testimoniale espletata (cfr. testi e ), da cui è emerso che Testimone_1 Testimone_2 il ricorrente, piastrellista da oltre quarant'anni, si occupa quotidianamente e per circa otto ore al giorno, del montaggio di mattonelle e piastrelle, della posa in opera di pavimenti, di rivestimenti per bagni e di battiscopa, compreso lo svolgimento delle attività prodromiche alla realizzazione dei massetti, nonché del montaggio dei gradini delle scalinate in marmo e/o piastrelle.
I testi escussi hanno altresì confermato le modalità di espletamento delle attività svolte, con particolare riferimento alla posa in opera dei pavimenti, delle piastrelle sulle pareti di lavorazione e dei battiscopa oltre che della realizzazione dei massetti, sottolineando trattarsi di lavorazioni eseguite prevalentemente a mano, con sollevamento degli arti superiori al di sopra del piano delle spalle (come appare evidente nell'attività di posa in opera delle mattonelle sulle pareti di lavorazione) seppur con l'aiuto di macchinari da lavoro (come smerigliatrici e betoniere) e in posizione prevalentemente genuflessa, con conseguente aggravio delle mani, delle spalle e delle ginocchia.
Sotto il profilo medico legale, invece, in ordine all'origine professionale della patologia denunciata e all'esposizione a rischio del ricorrente, il CTU dott. , al quale è Persona_2
stata affidata la consulenza tecnica, ha riconosciuto la presenza delle patologie denunciate ritenendo che le stesse possano essere individuate quali “tecnopatie” in ragione della sufficiente esposizione al rischio lavorativo, per come emerso in corso di causa, riconoscendo in favore del ricorrente un danno biologico complessivamente quantificato nella misura del
6%.
5 Il CTU, infatti, ha accertato quanto segue: “Dalla documentazione sanitaria agli atti e dalla visita obiettiva, emerge che il Sig. è affetto da: Parte_1
-"meniscopatia ginocchio dx”.
- “tendinopatia spalla dx con lesione completa SVSP.
La predetta patologia risulta essere presente nella tabella delle malattie professionali siccome espresso dal D.M. 09/04/2008 (pubblicata sulla G.U. 21/07/2008 Serie Generali
n.169) - Nuova Tabella delle Malattie Professionali nell'Industria e nell'Agricoltura – nn. 78
e 79.
Allo stato attuale le patologie denunciate si ritengono essere causa da attività lavorativa.
Il piastrellista deve svolgere, gran parte della propria attività in ginocchio e quindi è indiscutibile un appoggio prolungato sulle ginocchia;
quindi, lo stato di meniscosi è una malattia lavorativa. L'attività del piastrellista, inoltre, comporta un sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, come dimostra la foto presentata, dovendo apporre piastroni sulle pareti delle cucine e nei bagni.
Per quanto riguarda la malattia professionale dell'articolazione della spalla, la lesione del sovraspinato veniva trattata chirurgicamente in data 09/05/2023, mentre la denuncia di malattia veniva presentata in data 14/04/2023, quindi sono valutabili solo gli esiti di tale patologia.”
Il consulente ha, pertanto, concluso come segue:
“Alla luce degli accertamenti diagnostici eseguiti è possibile affermare che il sig.
, in esito alle asserite malattie professionali denunziata al Parte_1
n.517873802 del 18/02/2021 e n. 519334403 del 14/04/2023:
- 517873802 del 18/022021 è affetto da
"meniscopatia ginocchio dx”;
-519334403 del 14/04/2023 è affetto da “
“esiti di intervento chirurgico di tendinopatia spalla dx con lesione completa SVSP
Pertanto, si ritiene che il danno del sig. sia valutabile come segue: Parte_1
- "meniscopatia ginocchio dx” nella misura del 3% (tre percento): la malattia è presente nella Tabella delle menomazioni di cui al D.M. 12/07/2000, al punto 281.
- “esiti chirurgici di tendinopatia spalla dx con lesione completa SVSP” nella misura del
4% (quattro percento) la malattia è presente nella Tabella delle menomazioni di cui al D.M.
12/07/2000, al punto 227.”
La malattia professionale determina un danno complessivo nella misura del 6% (sei percento) a partite dalla data di presentazione della denuncia.”
6 In altri termini il CTU, basando la propria valutazione medico legale sulle risultanze istruttorie e sulla documentazione medica in atti, ha ritenuto sufficientemente dimostrata l'esposizione a rischio necessaria per determinare le patologie denunciate, riconoscendo in capo al ricorrente un danno biologico valutabile nella misura complessiva del 6% a far data dalla presentazione della domanda amministrativa.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretto da precisa, approfondita e convincente motivazione.
Ed infatti, stando alla tipologia e alla durata dall'attività lavorativa svolta dal ricorrente in qualità di piastrellista addetto, per oltre quarant'anni, alla realizzazione di massetti e alla posa in opera di pavimenti e piastrelle, anche in considerazione della sistematicità e abitualità delle lavorazioni svolte dal ricorrente tutte comportanti il sovraccarico delle spalle e l'assunzione di posture incongrue con appoggio prolungato sulle ginocchia, si ritiene sia stato dimostrato in giudizio che nel corso degli anni lo stesso è stato esposto a quel rischio professionale specifico che deve necessariamente sussistere ai fini dell'accertamento della derivazione tecnopatica delle patologie denunciate.
Non risultano, peraltro, pervenute osservazioni critiche all'elaborato peritale da parte del ricorrente nel termine all'uopo assegnato dal giudice, mentre, l' ha ritenuto di aderire alle CP_1
conclusioni del Ctu alla luce della consulenza espletata.
A parere del giudicante, in definitiva, le conclusioni del CTU appaiono corrette e la domanda avente ad oggetto il riconoscimento di postumi permanenti di grado indennizzabile derivanti da malattie professionali (“Meniscopatia del ginocchio destro” e “Tendinopatia spalla dx con lesione del sovraspinoso”) va pertanto accolta, in quanto è stata riconosciuta l'origine professionale delle infermità denunciate siccome casualmente derivate dall'attività lavorativa espletata.
L' va quindi condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado di inabilità del
6% dalla data della domanda amministrativa secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa,
7 ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
3. Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente secondo i criteri di cui al DM n.
147/2022 come da dispositivo.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 887/2024 così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da malattie professionali (Meniscopatia del ginocchio destro” e “Tendinopatia spalla dx con lesione del sovraspinoso”) che comportano una menomazione della integrità psico- fisica della persona (c.d. danno biologico) sulla base di quanto previsto nella
«tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella complessiva misura del 6% a partire dalla data della domanda amministrativa;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte CP_1
ricorrente, delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità del 6% dalla data della domanda amministrativa, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al
D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di CP_1
€ 3.000,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1
decreto.
Teramo, 15/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
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