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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 30/06/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 244 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott. Stefano Bergonzi Giudice dott.ssa Francesca Di Donato Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 244 /2022 R.G. avente ad oggetto: ricorso per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Gorizia in Piazza Municipio n. 8 presso lo studio dell'avv. TAVELLA
ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Gorizia in Controparte_1 C.F._2
Corso Italia n. 51 presso lo studio dell'avv. RUSSO CHIARA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
Per entrambe le parti: “1) La già casa familiare sita in Gorizia, via Terza Armata n. 5/N, in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata ad . Controparte_1
2) si impegna e obbliga a corrispondere a , quale contributo Parte_1 Controparte_1 al mantenimento della stessa, l'importo mensile pari a €580,00, da versare a partire dal mese di luglio
2025 mediante RID bancario sul conto corrente intestato ad entro il giorno del 27 Controparte_1 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT a decorrere dall'anno 2027, fermo restando che fino al mese di giugno 2025 il sig. è obbligato nei confronti della sig.ra Parte_1 come da Decreto del Tribunale di Gorizia n. 2337/2022 dd. 25/07/2022; CP_1
3) , a fronte degli impegni assunti da dichiara di Controparte_1 Parte_1 rinunciare espressamente e definitivamente per il presente ed il futuro a ogni pretesa nei confronti del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) maturato e maturando dal . Parte_1
4) Le parti dichiarano che la figlia è economicamente autosufficiente. Persona_1
5) I coniugi dichiarano di essersi accordati in ordine alla divisione dei beni mobili.
6) Dichiarare compensate le spese legali.
7) Rinunciare all'impugnazione della Sentenza definitiva pronunciata sulla separazione personale tra coniugi.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/03/2022 , premettendo Parte_1 di aver contratto matrimonio con in data 14/02/1998 a Napoli (Reg. Atti Controparte_1
di Matrimonio, anno 1998, parte II, serie A, sez. I, atto n.8) e che dalla loro unione matrimoniale era nata la figlia , a Napoli il 13/06/1998, chiedeva al Persona_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi indicate.
Nello specifico, il ricorrente domandava di autorizzare i coniugi a vivere separati, di assegnare allo stesso la casa famigliare, di stabilire a suo carico ed in favore della la CP_1
corresponsione dell'assegno di mantenimento pari a € 100,00 mensili, nonché di disporre l'affidamento esclusivo in suo favore del cane RO con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio , aderendo alla domanda di separazione, Controparte_1
chiedendo l'addebito della stessa a carico del , nonché l'assegnazione della casa Parte_1
familiare in suo favore e la corresponsione dell'assegno di mantenimento pari a € 1.000,00 mensili, nonché un assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne nei termini Per_1
indicati in atti. All'udienza di prima comparizione il Presidente esperiva il tentativo di conciliazione che aveva esito negativo e autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnando la casa familiare a . Quantificava, altresì, l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente Controparte_1 ed in favore della resistente in € 700,00, nonché di € 200,00 mensili in favore della figlia unicamente nei periodi di disoccupazione della stessa. Rimetteva, infine, la causa Per_1
dinanzi al Giudice istruttore.
All'udienza dell'8/03/2023 il Giudice, preso atto della domanda di sentenza parziale sullo status, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Pronunciata la sentenza parziale sullo status in data 27/04/2023, la causa era rimessa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo dell'istruttoria relativamente alle domande accessorie, con concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.
Successivamente, con note scritte sostitutive dell'udienza del 15/11/2023, le parti riformulavano le istanze istruttorie depositate con le memorie istruttorie e domandavano il rigetto di quelle di controparte.
All'udienza del 12/06/2024, a seguito del loro interrogatorio libero, il Giudice, preso atto della volontà conciliativa delle parti, fissava i termini per il deposito della proposta conciliativa e per le repliche, conseguentemente disponendo la fissazione dell'udienza sostituita dal deposito delle note scritte.
Il Giudice istruttore, preso atto del fallimento della conciliazione stragiudiziale, disponeva il prosieguo dell'istruttoria e ammetteva le prove testimoniali richieste dalle parti, nonchè delegava l'attività di indagine alla Polizia Tributaria della Guardia di Finanza competente territorialmente al fine di accertare la situazione reddituale ed economica delle parti.
Venivano poi escussi i testi di parte ricorrente e all'udienza dell' 8/05/2025, calendarizzata per l'escussione dei testi di parte resistente, i procuratori delle parti davano atto del raggiungimento di un accordo tra le stesse, chiedendo la fissazione di un'udienza per la precisazione di conclusioni congiunte.
All'udienza del 22/05/2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, le parti precisavano conclusioni congiunte, depositando un accordo da loro personalmente sottoscritto, dichiarando inoltre di rinunciare all'impugnazione della sentenza e ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Giudice istruttore, pertanto, rimetteva la causa al collegio per la decisione, senza termini. Tanto premesso si evidenzia che sulle statuizioni accessorie alla separazione i coniugi hanno raggiunto l'accordo depositato in data 22/5/2025, da loro personalmente sottoscritto e riportato in epigrafe, e che qui si intende integralmente trascritto.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della pronuncia.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, atteso l'esito del giudizio, nonché l'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta così provvede:
1) Provvede come da condizioni concordate dalle parti;
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 26/06/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Dott. Riccardo Merluzzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott. Stefano Bergonzi Giudice dott.ssa Francesca Di Donato Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 244 /2022 R.G. avente ad oggetto: ricorso per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Gorizia in Piazza Municipio n. 8 presso lo studio dell'avv. TAVELLA
ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Gorizia in Controparte_1 C.F._2
Corso Italia n. 51 presso lo studio dell'avv. RUSSO CHIARA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
Per entrambe le parti: “1) La già casa familiare sita in Gorizia, via Terza Armata n. 5/N, in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata ad . Controparte_1
2) si impegna e obbliga a corrispondere a , quale contributo Parte_1 Controparte_1 al mantenimento della stessa, l'importo mensile pari a €580,00, da versare a partire dal mese di luglio
2025 mediante RID bancario sul conto corrente intestato ad entro il giorno del 27 Controparte_1 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT a decorrere dall'anno 2027, fermo restando che fino al mese di giugno 2025 il sig. è obbligato nei confronti della sig.ra Parte_1 come da Decreto del Tribunale di Gorizia n. 2337/2022 dd. 25/07/2022; CP_1
3) , a fronte degli impegni assunti da dichiara di Controparte_1 Parte_1 rinunciare espressamente e definitivamente per il presente ed il futuro a ogni pretesa nei confronti del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) maturato e maturando dal . Parte_1
4) Le parti dichiarano che la figlia è economicamente autosufficiente. Persona_1
5) I coniugi dichiarano di essersi accordati in ordine alla divisione dei beni mobili.
6) Dichiarare compensate le spese legali.
7) Rinunciare all'impugnazione della Sentenza definitiva pronunciata sulla separazione personale tra coniugi.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/03/2022 , premettendo Parte_1 di aver contratto matrimonio con in data 14/02/1998 a Napoli (Reg. Atti Controparte_1
di Matrimonio, anno 1998, parte II, serie A, sez. I, atto n.8) e che dalla loro unione matrimoniale era nata la figlia , a Napoli il 13/06/1998, chiedeva al Persona_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi indicate.
Nello specifico, il ricorrente domandava di autorizzare i coniugi a vivere separati, di assegnare allo stesso la casa famigliare, di stabilire a suo carico ed in favore della la CP_1
corresponsione dell'assegno di mantenimento pari a € 100,00 mensili, nonché di disporre l'affidamento esclusivo in suo favore del cane RO con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio , aderendo alla domanda di separazione, Controparte_1
chiedendo l'addebito della stessa a carico del , nonché l'assegnazione della casa Parte_1
familiare in suo favore e la corresponsione dell'assegno di mantenimento pari a € 1.000,00 mensili, nonché un assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne nei termini Per_1
indicati in atti. All'udienza di prima comparizione il Presidente esperiva il tentativo di conciliazione che aveva esito negativo e autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnando la casa familiare a . Quantificava, altresì, l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente Controparte_1 ed in favore della resistente in € 700,00, nonché di € 200,00 mensili in favore della figlia unicamente nei periodi di disoccupazione della stessa. Rimetteva, infine, la causa Per_1
dinanzi al Giudice istruttore.
All'udienza dell'8/03/2023 il Giudice, preso atto della domanda di sentenza parziale sullo status, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Pronunciata la sentenza parziale sullo status in data 27/04/2023, la causa era rimessa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo dell'istruttoria relativamente alle domande accessorie, con concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.
Successivamente, con note scritte sostitutive dell'udienza del 15/11/2023, le parti riformulavano le istanze istruttorie depositate con le memorie istruttorie e domandavano il rigetto di quelle di controparte.
All'udienza del 12/06/2024, a seguito del loro interrogatorio libero, il Giudice, preso atto della volontà conciliativa delle parti, fissava i termini per il deposito della proposta conciliativa e per le repliche, conseguentemente disponendo la fissazione dell'udienza sostituita dal deposito delle note scritte.
Il Giudice istruttore, preso atto del fallimento della conciliazione stragiudiziale, disponeva il prosieguo dell'istruttoria e ammetteva le prove testimoniali richieste dalle parti, nonchè delegava l'attività di indagine alla Polizia Tributaria della Guardia di Finanza competente territorialmente al fine di accertare la situazione reddituale ed economica delle parti.
Venivano poi escussi i testi di parte ricorrente e all'udienza dell' 8/05/2025, calendarizzata per l'escussione dei testi di parte resistente, i procuratori delle parti davano atto del raggiungimento di un accordo tra le stesse, chiedendo la fissazione di un'udienza per la precisazione di conclusioni congiunte.
All'udienza del 22/05/2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, le parti precisavano conclusioni congiunte, depositando un accordo da loro personalmente sottoscritto, dichiarando inoltre di rinunciare all'impugnazione della sentenza e ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Giudice istruttore, pertanto, rimetteva la causa al collegio per la decisione, senza termini. Tanto premesso si evidenzia che sulle statuizioni accessorie alla separazione i coniugi hanno raggiunto l'accordo depositato in data 22/5/2025, da loro personalmente sottoscritto e riportato in epigrafe, e che qui si intende integralmente trascritto.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della pronuncia.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, atteso l'esito del giudizio, nonché l'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta così provvede:
1) Provvede come da condizioni concordate dalle parti;
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 26/06/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Dott. Riccardo Merluzzi