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Sentenza 28 febbraio 2024
Sentenza 28 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/02/2024, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione civile
Settore lavoro / previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc.n. 5736/22 rg , sul ricorso depositato il 27/12/2022 da (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Violante
Contro
, ( difesa da avv. Gabriella Morgillo) Controparte_1
E
( difeso da avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio) Controparte_2
dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; CP_ che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente e CP_4
così definitivamente provvede :
“Dichiara annullati ex lege i debiti di cui agli avvisi di addebito 39420140000736491000 , 39420140002281006000 ( per contributi anni 2012 e 2013), 39420140004100465000, 39420150001332482000 e annulla l'intimazione di pagamento nella parte ad essi relativa.
Accoglie parzialmente la domanda dichiara prescritta la contribuzione di cui agli avvisi di addebito contestati n. 39420130002285063000, 39420140002281006000 ( per contributo anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011) e annulla l'intimazione di pagamento nella parte ad essi relativa.
Rigetta nel resto la domanda .
Spese compensate per intero .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva: 1) riconoscere il difetto di motivazione insito nell'intimazione di pagamento n. 09420229005648568000 ed avvisi di addebito ivi contenuti e per l'effetto dichiarare la nullità, anche solo parziale degli stessi;
nel merito 2) accertare e riconoscere l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 09420229005648568000 in quanto gli avvisi di addebito ivi contenuti non risultano essere mai stati notificati, viziando l'intera procedura esecutiva;
3) formulare una pronuncia di non debenza delle somme opposte a seguito di accertamento negativo del credito contributivo poiché i crediti contenuti negli atti impugnati non sono dovuti per intervenuta prescrizione / decadenza oltre che inesistenti.
1 Parte ricorrente deduceva che:
-In data 5 dicembre 2022 riceveva notifica di intimazione di pagamento n.09420229005648568000 emessa da in data 08.07.2022 per la somma di € 66.609,62; Controparte_1
-Parte del carico tributario ha ad oggetto omesso versamento contributi per la somma di € CP_3
43.623,73.
Nella specie i seguenti avvisi di addebito:
1.Avviso di addebito n. 39420130001209806000 della somma complessiva di € 8.682,26 avente ad oggetto omesso versamento di contributi I.V.S. e somme aggiuntive per gli anni dal 2007 al 2011 presumibilmente comunicato in data 24.04.2013;
2.Avviso di addebito n. 39420130002285063000 della somma complessiva di € 17.357,63 avente ad oggetto omesso versamento di contributi I.V.S. e somme aggiuntive per gli anni dal 2007 al 2012 presumibilmente comunicato in data 17.12.2013;
3.Avviso di addebito n. 39420140000736491000 della somma complessiva di € 2.562,91 avente ad oggetto omesso versamento di contributi I.V.S. e somme aggiuntive per l'anno 2013 presumibilmente comunicato in data 09.06.2014;
4.Avviso di addebito n. 39420140002281006000 della somma complessiva di € 9.962,94 avente ad oggetto omesso versamento di contributi I.V.S. e somme aggiuntive per gli anni dal 2007 al
2013 presumibilmente comunicato in data 28.10.2014;
5.Avviso di addebito n. 39420140004100465000 della somma complessiva di € 2.554,67 avente ad oggetto omesso versamento di contributi I.V.S. e somme aggiuntive per l'anno 2014 presumibilmente comunicato in data 27.01.2015;
6.Avviso di addebito n. 39420150001332482000 della somma complessiva di € 2.503,32 avente ad oggetto omesso versamento di contributi I.V.S. e somme aggiuntive per l'anno 2014 presumibilmente comunicato in data 09.11.2015.
L' come in epigrafe si costituiva e contestava la domanda . CP_3
Evidenziava che: La sig.ra impugna l'intimazione di pagamento n. Pt_1
09420229005648568000, notificata in data 05.12.2022, cui sono sottesi alcuni avvisi di addebito aventi ad oggetto l'omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione commercianti;
I crediti oggetto dell'opposta intimazione di pagamento sono quelli portati dai seguenti avvisi di addebito: 1. 39420130001209806000 – periodi 1/2007, 1/2008, 1/2009, 1/2010, 1/2011, 1/2012 – iscrizione avvenuta con provvedimento notificato il 10.05.2012 (operazione “Poseidone”) - avviso notificato il 24.04.2013 – credito non ceduto
2 2. 39420130002285063000 – periodi 2-3/2007, 2-3/2008, 2-3/2009, 2-3/2010, 2-3/2011, 2-
3/2012 - iscrizione avvenuta con provvedimento notificato il 10.05.2012 (operazione
“ ) - avviso notificato il 17.12.2013 – credito non ceduto Org_1
3. 39420140000736491000 – periodi 1-2/2013 (crediti oggetto di stralcio) – avviso notificato il 09.06.2014 – credito non ceduto
4. 39420140002281006000 – periodi 4/2007, 4/2008, 4/2009, 4/2010, 4/2011; 4/2012, 3- 4/2013 (crediti oggetto di stralcio parziale) - iscrizione avvenuta con provvedimento notificato il 10.05.2012 (operazione “Poseidone”) - avviso notificato il 28.10.2014 – credito non ceduto
5. 39420140004100465000 - periodi 1-2/2014 (crediti oggetto di stralcio) – avviso notificato il 27.01.2015 – credito non ceduto
6. 39420150001332482000 - periodi 3-4/2014 (crediti oggetto di stralcio) – avviso notificato il 09.11.2015 – credito non ceduto.
L' si costituiva e contestava la domanda. Controparte_5
Rimessa la causa in decisione , il ricorso è parzialmente accolto.
La presente azione giudiziale è svolta avverso una intimazione di pagamento da cui emergono debiti contributivi di cui agli avvisi di addebito indicati nel ricorso.
STRALCIO -ANNULLAMENTO art 1 co. 222 legge 197/2022
In ordine alla operatività dello stralcio di cui alla legge n.197/2022 si rileva per alcuni avvisi di addebito che :
CP_
Avviso di addebito n. 39420140000736491000 l' ammette lo stralcio totale :
CP_
Avviso di addebito n. 39420140002281006000 l' ammette lo stralcio parziale e l'estratto di ruolo conferma residuo zero solo per il 2012 e 2013 .
CP_
Avviso di addebito n. 39420140004100465000 l' ammette lo stralcio totale;
CP_
Avviso di addebito n. 39420150001332482000 l' ammette lo stralcio totale.
Le ammissioni di stralcio totale da parte dell'ente creditore sono dunque atto di rinuncia a insistere nella pretesa e sono confortate anche dal residuo zero degli estratti di ruolo. Anche per quello parziale gli anni 2012 e 2013 hanno residuo corrente zero.
Omessa notifica degli avvisi.
CP_ In ordine alla omessa notifica degli avvisi di addebito il motivo è infondato poiché l' prova la notifica di tutti gli avvisi di addebito , in un periodo tra il 2013 e il 9.11.2015.
Le contestazioni di illeggibilità e non corrispondenza della firma non hanno effetto perché in questo caso l'avviso di ricevimento è atto pubblico e fa prova fino a querela di falso della consegna quantomeno al domicilio .
3 In tema la giurisprudenza ha affermato < Secondo l'orientamento espresso da questa Corte, la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento
(come avvenuto nella fattispecie in esame), nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma,
e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 11708 del 2011; nello stesso senso, Cass. n. 6395 del 2014 e Cass. n. 4567 del 2015). Si è inoltre osservato che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla «firma del destinatario o di persona delegata», e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui alli art. 160 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., n. 9962 del 2010; in senso conforme, Cass. n. 24283 del 2015)> cosi cass 4556 /2020.
La data non leggibile deve far presumere – atteso che normalmente la posta è consegnata nell'ordine di alcuni giorni e poiché spedita il 4.6.2014 - verosimile e la data del 9.6.2014 indicata CP_ dall' .
Parte ricorrente non propone una querela di falso .
Analogamente per l'avviso n. 39420140002281006000 la data riportata a mano sulla relata di notifica è 28.10.2014 per cui non rileva una data timbrata del 17.10.2014
Per gli altri avvisi vale analogo discorso e la firma non del destinatario non è fatto rilevante perché fa fede della consegna al domicilio e fino a querela di falso . PRESCRIZIONE
Il motivo ha legittimato passivo solo l'ente impositore come stabilito da Cass. S.U. n. 7514/2022.
4 In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale»-( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658 , nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate ( in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20 ).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione .
. non produce prova di atti interruttivi successivi alla notifica degli avvisi CP_6
Per il resto produce : CP_4
Intimazione di pagamento n.09420179006055336000, notificata in data 21/12/2017 relativa solo all'avviso 39420130001209806000
- Intimazione di pagamento n.09420199010110910000, notificata in data 02/03/2020 a soggetto qualificatosi come familiare convivente che firmava e ritirava l'atto (v. intimazione di pagamento e relata di notifica intimazione di pagamento); che è riferita agli Avvisi di addebito n. 39420130001209806000 39420130002285063000 , n. 39420140000736491000 e n.
39420140004100465000 , 39420150001332482000.
Quanto alla Intimazione di pagamento n.09420209002804325000( all. sub 3) non risulta alcuna prova della notifica
La pretesa contributiva risulta dunque prescritta solo per gli avvisi 39420130002285063000, 39420140000736491000( annullato), 39420140002281006000(per la parte non annullata .
SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese del giudizio per la parziale fondatezza dei motivi e per la sopravvenuta normativa di annullamento dei titoli vanno compensate per intero tra le parti.
Si comunichi.
Reggio di Calabria, 27.2.2024
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione civile
Settore lavoro / previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc.n. 5736/22 rg , sul ricorso depositato il 27/12/2022 da (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Violante
Contro
, ( difesa da avv. Gabriella Morgillo) Controparte_1
E
( difeso da avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio) Controparte_2
dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; CP_ che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente e CP_4
così definitivamente provvede :
“Dichiara annullati ex lege i debiti di cui agli avvisi di addebito 39420140000736491000 , 39420140002281006000 ( per contributi anni 2012 e 2013), 39420140004100465000, 39420150001332482000 e annulla l'intimazione di pagamento nella parte ad essi relativa.
Accoglie parzialmente la domanda dichiara prescritta la contribuzione di cui agli avvisi di addebito contestati n. 39420130002285063000, 39420140002281006000 ( per contributo anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011) e annulla l'intimazione di pagamento nella parte ad essi relativa.
Rigetta nel resto la domanda .
Spese compensate per intero .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva: 1) riconoscere il difetto di motivazione insito nell'intimazione di pagamento n. 09420229005648568000 ed avvisi di addebito ivi contenuti e per l'effetto dichiarare la nullità, anche solo parziale degli stessi;
nel merito 2) accertare e riconoscere l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 09420229005648568000 in quanto gli avvisi di addebito ivi contenuti non risultano essere mai stati notificati, viziando l'intera procedura esecutiva;
3) formulare una pronuncia di non debenza delle somme opposte a seguito di accertamento negativo del credito contributivo poiché i crediti contenuti negli atti impugnati non sono dovuti per intervenuta prescrizione / decadenza oltre che inesistenti.
1 Parte ricorrente deduceva che:
-In data 5 dicembre 2022 riceveva notifica di intimazione di pagamento n.09420229005648568000 emessa da in data 08.07.2022 per la somma di € 66.609,62; Controparte_1
-Parte del carico tributario ha ad oggetto omesso versamento contributi per la somma di € CP_3
43.623,73.
Nella specie i seguenti avvisi di addebito:
1.Avviso di addebito n. 39420130001209806000 della somma complessiva di € 8.682,26 avente ad oggetto omesso versamento di contributi I.V.S. e somme aggiuntive per gli anni dal 2007 al 2011 presumibilmente comunicato in data 24.04.2013;
2.Avviso di addebito n. 39420130002285063000 della somma complessiva di € 17.357,63 avente ad oggetto omesso versamento di contributi I.V.S. e somme aggiuntive per gli anni dal 2007 al 2012 presumibilmente comunicato in data 17.12.2013;
3.Avviso di addebito n. 39420140000736491000 della somma complessiva di € 2.562,91 avente ad oggetto omesso versamento di contributi I.V.S. e somme aggiuntive per l'anno 2013 presumibilmente comunicato in data 09.06.2014;
4.Avviso di addebito n. 39420140002281006000 della somma complessiva di € 9.962,94 avente ad oggetto omesso versamento di contributi I.V.S. e somme aggiuntive per gli anni dal 2007 al
2013 presumibilmente comunicato in data 28.10.2014;
5.Avviso di addebito n. 39420140004100465000 della somma complessiva di € 2.554,67 avente ad oggetto omesso versamento di contributi I.V.S. e somme aggiuntive per l'anno 2014 presumibilmente comunicato in data 27.01.2015;
6.Avviso di addebito n. 39420150001332482000 della somma complessiva di € 2.503,32 avente ad oggetto omesso versamento di contributi I.V.S. e somme aggiuntive per l'anno 2014 presumibilmente comunicato in data 09.11.2015.
L' come in epigrafe si costituiva e contestava la domanda . CP_3
Evidenziava che: La sig.ra impugna l'intimazione di pagamento n. Pt_1
09420229005648568000, notificata in data 05.12.2022, cui sono sottesi alcuni avvisi di addebito aventi ad oggetto l'omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione commercianti;
I crediti oggetto dell'opposta intimazione di pagamento sono quelli portati dai seguenti avvisi di addebito: 1. 39420130001209806000 – periodi 1/2007, 1/2008, 1/2009, 1/2010, 1/2011, 1/2012 – iscrizione avvenuta con provvedimento notificato il 10.05.2012 (operazione “Poseidone”) - avviso notificato il 24.04.2013 – credito non ceduto
2 2. 39420130002285063000 – periodi 2-3/2007, 2-3/2008, 2-3/2009, 2-3/2010, 2-3/2011, 2-
3/2012 - iscrizione avvenuta con provvedimento notificato il 10.05.2012 (operazione
“ ) - avviso notificato il 17.12.2013 – credito non ceduto Org_1
3. 39420140000736491000 – periodi 1-2/2013 (crediti oggetto di stralcio) – avviso notificato il 09.06.2014 – credito non ceduto
4. 39420140002281006000 – periodi 4/2007, 4/2008, 4/2009, 4/2010, 4/2011; 4/2012, 3- 4/2013 (crediti oggetto di stralcio parziale) - iscrizione avvenuta con provvedimento notificato il 10.05.2012 (operazione “Poseidone”) - avviso notificato il 28.10.2014 – credito non ceduto
5. 39420140004100465000 - periodi 1-2/2014 (crediti oggetto di stralcio) – avviso notificato il 27.01.2015 – credito non ceduto
6. 39420150001332482000 - periodi 3-4/2014 (crediti oggetto di stralcio) – avviso notificato il 09.11.2015 – credito non ceduto.
L' si costituiva e contestava la domanda. Controparte_5
Rimessa la causa in decisione , il ricorso è parzialmente accolto.
La presente azione giudiziale è svolta avverso una intimazione di pagamento da cui emergono debiti contributivi di cui agli avvisi di addebito indicati nel ricorso.
STRALCIO -ANNULLAMENTO art 1 co. 222 legge 197/2022
In ordine alla operatività dello stralcio di cui alla legge n.197/2022 si rileva per alcuni avvisi di addebito che :
CP_
Avviso di addebito n. 39420140000736491000 l' ammette lo stralcio totale :
CP_
Avviso di addebito n. 39420140002281006000 l' ammette lo stralcio parziale e l'estratto di ruolo conferma residuo zero solo per il 2012 e 2013 .
CP_
Avviso di addebito n. 39420140004100465000 l' ammette lo stralcio totale;
CP_
Avviso di addebito n. 39420150001332482000 l' ammette lo stralcio totale.
Le ammissioni di stralcio totale da parte dell'ente creditore sono dunque atto di rinuncia a insistere nella pretesa e sono confortate anche dal residuo zero degli estratti di ruolo. Anche per quello parziale gli anni 2012 e 2013 hanno residuo corrente zero.
Omessa notifica degli avvisi.
CP_ In ordine alla omessa notifica degli avvisi di addebito il motivo è infondato poiché l' prova la notifica di tutti gli avvisi di addebito , in un periodo tra il 2013 e il 9.11.2015.
Le contestazioni di illeggibilità e non corrispondenza della firma non hanno effetto perché in questo caso l'avviso di ricevimento è atto pubblico e fa prova fino a querela di falso della consegna quantomeno al domicilio .
3 In tema la giurisprudenza ha affermato < Secondo l'orientamento espresso da questa Corte, la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento
(come avvenuto nella fattispecie in esame), nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma,
e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 11708 del 2011; nello stesso senso, Cass. n. 6395 del 2014 e Cass. n. 4567 del 2015). Si è inoltre osservato che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla «firma del destinatario o di persona delegata», e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui alli art. 160 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., n. 9962 del 2010; in senso conforme, Cass. n. 24283 del 2015)> cosi cass 4556 /2020.
La data non leggibile deve far presumere – atteso che normalmente la posta è consegnata nell'ordine di alcuni giorni e poiché spedita il 4.6.2014 - verosimile e la data del 9.6.2014 indicata CP_ dall' .
Parte ricorrente non propone una querela di falso .
Analogamente per l'avviso n. 39420140002281006000 la data riportata a mano sulla relata di notifica è 28.10.2014 per cui non rileva una data timbrata del 17.10.2014
Per gli altri avvisi vale analogo discorso e la firma non del destinatario non è fatto rilevante perché fa fede della consegna al domicilio e fino a querela di falso . PRESCRIZIONE
Il motivo ha legittimato passivo solo l'ente impositore come stabilito da Cass. S.U. n. 7514/2022.
4 In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale»-( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658 , nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate ( in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20 ).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione .
. non produce prova di atti interruttivi successivi alla notifica degli avvisi CP_6
Per il resto produce : CP_4
Intimazione di pagamento n.09420179006055336000, notificata in data 21/12/2017 relativa solo all'avviso 39420130001209806000
- Intimazione di pagamento n.09420199010110910000, notificata in data 02/03/2020 a soggetto qualificatosi come familiare convivente che firmava e ritirava l'atto (v. intimazione di pagamento e relata di notifica intimazione di pagamento); che è riferita agli Avvisi di addebito n. 39420130001209806000 39420130002285063000 , n. 39420140000736491000 e n.
39420140004100465000 , 39420150001332482000.
Quanto alla Intimazione di pagamento n.09420209002804325000( all. sub 3) non risulta alcuna prova della notifica
La pretesa contributiva risulta dunque prescritta solo per gli avvisi 39420130002285063000, 39420140000736491000( annullato), 39420140002281006000(per la parte non annullata .
SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese del giudizio per la parziale fondatezza dei motivi e per la sopravvenuta normativa di annullamento dei titoli vanno compensate per intero tra le parti.
Si comunichi.
Reggio di Calabria, 27.2.2024
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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