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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/08/2025, n. 4087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4087 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1806/2022, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata il 14.02.2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Domenico Festa (C.F.
), presso il cui studio in Napoli, alla via C. Poerio n. 90, è C.F._2
elettivamente domiciliato.
-APPELLANTE
CONTRO
RGn°1806/2022-Sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
(C.F. ) in persona Parte_2 P.IVA_1
dell'Amministratore p.t., rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata all'atto di appello, dall'avvocato Giovanni De Paola (C.F. ) C.F._3
presso il cui studio in Napoli, al Corso Umberto I n.201, è elettivamente domiciliato
Parte_3
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, in data 21.02.2018, , in Parte_1 qualità di proprietario di un'unità immobiliare sita nel fabbricato condominiale in
Napoli alla , conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, Parte_2
l'odierno appellato, impugnando la delibera assembleare del 23.10.2017 con riferimento al punto 2 del relativo ordine del giorno, con cui erano stati approvati i bilanci degli anni 2013, 2014 e 2015 nonché la contabilità straordinaria.
Quanto ai presupposti in fatto ed in diritto posti a sostegno della domanda, l'attore esponeva di aver impugnato le delibere condominiali di approvazione dei rendiconti consuntivi relativi agli anni 2013 e 2014 e che era stato raggiunto un accordo transattivo in sede di procedura di mediazione obbligatoria, in virtù del quale egli aveva rinunciato ai giudizi di impugnazione con compensazione delle spese di lite, mentre il condominio aveva revocato le delibere del 18.12.2014 e del 18.03.2015 di approvazione dei suddetti rendiconti.
Esponeva, inoltre, che il , nonostante il predetto accordo, aveva deciso di Parte_2
approvare i rendiconti già presentati all'esame dell'assemblea dei condomini ed in precedenza approvati e revocati.
Protestava dunque la nullità o l'annullabilità della deliberazione assembleare del
23.10.2017, poiché dal relativo verbale non era possibile evincere nominativamente quali fossero stati i singoli condomini favorevoli e contrari, le quote millesimali, nonché l'indicazione della maggioranza.
Esponeva, ancora, che i bilanci approvati non erano conformi alla normativa vigente ed al disposto di cui all'art. 1130 bis c.c. risultando viziati e non veritieri.
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Si costituiva in giudizio, in data 28.09.2018, il convenuto contestando la Parte_2
fondatezza dei motivi di opposizione ed evidenziando come alcuna specifica irregolarità contabile fosse stata denunciata con riferimento ai rendiconti degli anni
2014 e 2015.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., la causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio contabile, ed infine rinviata, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 19.10.2021 per la discussione orale.
Con sentenza del 19.10.2021, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il
Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente l'impugnazione, annullando la delibera dell'assemblea condominiale del 23.10.2017 nella parte in cui veniva approvato il bilancio relativo all'annualità 2013; rigettava, per converso, la domanda di annullamento della medesima delibera, nella parte contenente l'approvazione dei consuntivi relativi alle annualità 2014 e 2015. Compensava per due terzi le spese di lite condannando il al pagamento in favore dell'attore del restante terzo. Parte_2
Segnatamente, il giudice di prime cure rigettava il primo motivo di opposizione osservando che, difformemente da quanto sostenuto dal condomino , Parte_1 il verbale di delibera assembleare riportava la presenza dei condomini presenti, di persona o per delega, con le rispettive quote millesimali;
tale verbale riportava infatti la presenza di dieci condomini su ventitré, presenti di persona o per delega, per un valore millesimale complessivo di 492 millesimi. Nel votare sul punto 2) all'ordine del giorno, inoltre, si era dato atto della votazione contraria dell'impugnante Pt_1
titolare di 122 millesimi, e dell'approvazione della delibera con 370
[...]
millesimi, ovvero con la votazione favorevole degli altri nove condomini presenti;
infatti, detratti i millesimi dell'opponente, gli altri nove condomini presenti in assemblea erano complessivamente titolari di tale valore millesimale. Dalla lettura del suddetto verbale, pertanto, potevano agevolmente desumersi la maggioranza sia per teste che per millesimi nonché i nominativi dei condomini presenti.
Nell'esaminare il secondo motivo di impugnazione, il Tribunale preliminarmente osservava come fra gli obblighi principali dell'amministratore di condominio vi sia quello del rendiconto, di cui all'art. 1713 c.c., integrante il fulcro della gestione condominiale, da redigersi nel rispetto di regole minime di chiarezza ed intelligibilità.
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
A tal fine, doveva ritenersi necessaria la presenza di una contabilità regolare, con registrazione cronologica delle operazioni riguardanti il e con possibilità Parte_2 di verifica dei documenti. In quest'ottica evidenziava come la mancata registrazione contabile cronologica delle operazioni così come la presenza di elementi inficianti la veridicità, quali l'omissione o l'alterazione dei dati, determinasse l'illegittimità del bilancio e della relativa delibera che l'aveva approvato. Per rendere intellegibile il rendiconto anche ai condomini doveva ritenersi necessaria, inoltre, la continuità nonché l'omogeneità dei criteri contabili utilizzati per la redazione del rendiconto.
Ricordava, ancora, come la giurisprudenza di legittimità, nell'interpretare l'art. 1130 bis c.c., fosse, quindi, giunta ad affermare che il conto consuntivo della gestione condominiale non dovesse essere strutturato in base al principio della competenza, ma in base a quello di cassa, quale criterio da utilizzare nella redazione del bilancio condominiale in quanto idoneo a consentire un immediato riscontro, nonché la comparazione fra la situazione di cassa e quella contabile, anche a soggetti privi di competenze contabili. Aggiungeva, nondimeno, che, in mancanza di un divieto espresso di utilizzazione del criterio di competenza, non era in linea di principio illegittima la sua utilizzazione per la redazione del rendiconto condominiale. In tale caso, non essendo immediatamente e facilmente verificabili le voci di entrata e uscita, occorreva, per rendere chiara ai condomini la conoscenza dell'esatta situazione patrimoniale del , che nella nota sintetica esplicativa fossero Parte_2 chiarite le apparenti 'discrasie' correlate all'utilizzo del principio di competenza. Ove tali chiarimenti non fossero stati resi, doveva ritenersi leso il diritto di informazione di ciascun condomino, ricorrendo un vizio di formazione della volontà assembleare, denunciabile da ciascun condomino, determinativo dell'annullabilità della delibera adottata.
Poste tali premesse, il Tribunale, nel recepire le risultanze dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, osservava che dall'esame del bilancio relativo all'anno 2013 non erano chiaramente evincibili le movimentazioni in entrata ed in uscita. Il rendiconto approvato, infatti, indicava un importo di spese di cassa, pagate in contanti, di €
1.715,34, non compatibile con piccole spese effettuate in contanti imputabili alla gestione corrente. Tale consuntivo non consentiva pertanto ai condomini un compiuto
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda esame dei movimenti in entrata ed in uscita, essendo frutto della violazione dell'obbligo, sussistente a carico dell'amministratore quantomeno a far data dal mese di giugno del 2013, di far transitare tutti i pagamenti ricevuti, anche in contanti, sul conto corrente condominiale, in modo tale da rendere tracciabili i flussi finanziari nella loro totalità, confrontando le movimentazioni del conto corrente condominiale con quelle del registro di contabilità.
Il primo giudice, alla luce degli elementi raccolti in corso di causa, annullava dunque la delibera di approvazione del rendiconto relativo all'anno 2013, poiché non erano chiaramente evincibili le movimentazioni in entrata ed in uscita. Viceversa, con riferimento ai rendiconti degli anni 2014 e 2015, evidenziava come le uniche censure mosse nell'atto di citazione si riferissero alla mancanza dei criteri di chiarezza ed intellegibilità, censure collegate prevalentemente ai vizi del rendiconto del 2013 che, secondo la tesi dell'opponente, erano tali da riverberarsi anche sui rendiconti successivi che, quindi, dovevano essere revisionati. Il Tribunale, inoltre, ritenendo di non poter prendere in considerazione le ulteriori irregolarità riscontrate dal c.t.u., reputava non tempestiva e pertanto inammissibile l'allegazione contenuta nella memoria ex art. 183 VI comma, n. 1) c.p.c. depositata dalla difesa di , Parte_1
secondo cui i bilanci risultavano viziati per l'assenza del registro di contabilità, assumendo che, nel termine perentorio di cui all'art. 1137 c.c. per proporre impugnativa, in alcun modo l'attore aveva lamentato detta carenza. A dire del primo
Giudice, nell'atto introduttivo del giudizio la violazione dell'art. 1130 bis c.c. non era stata ricollegata alla mancanza di un registro di contabilità, ma solo ai vizi del bilancio presentato dal precedente amministratore, inficianti la situazione amministrativo-contabile dei successivi bilanci approvati.
Con riferimento a tale doglianza, il Giudice di prime cure richiamava quindi il principio secondo cui i vizi riguardanti i precedenti bilanci non rendevano ex se i bilanci successivi a loro volta annullabili, dovendo l'amministratore rendere il conto della propria gestione con esclusivo riferimento a ciascun anno di esercizio contabile e riverberando gli originari errori contabili i loro effetti, in via esclusiva, sul bilancio nel quale gli stessi erano contenuti. Nella nota esplicativa relativa all'anno 2014,
l'amministratore aveva poi evidenziato di aver redatto il bilancio secondo un criterio
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda di competenza, indicando specificamente quelle sole voci portate in bilancio secondo criterio di cassa.
In quella relativa all'anno 2015, invece, non essendovi stata nelle more l'approvazione dei bilanci relativi alle precedenti annualità, l'amministratore aveva evidenziato di aver indicato secondo il criterio di cassa le uscite e secondo il criterio di competenza le entrate. Pertanto, con riferimento a tale motivo l'opposizione non poteva essere accolta, dovendo considerarsi nulla la consulenza tecnica d'ufficio, nella parte in cui esaminava i vizi di tali bilanci con riferimento a profili ulteriori, non specificamente allegati dalla parte attrice nell'atto di citazione.
2. Avverso tale pronuncia, , con citazione notificata in data Parte_1
19.04.2022, ha spiegato appello, deducendo a sostegno quattro motivi.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 26 novembre 2023, si è costituito in giudizio il , Parte_2 chiedendo il rigetto del gravame in quanto inammissibile nonché infondato in fatto ed in diritto con condanna dell'appellante al pagamento di spese.
4. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 19.04.2022, risultando rispettato il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza gravata, avvenuta in data 19.10.2021.
5. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione è parzialmente fondata e merita pertanto accoglimento, nei limiti esposti nella motivazione che segue.
5.1 Merita invero di essere disatteso il primo motivo di gravame, con cui l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per aver rigettato il primo motivo di opposizione, ritenendo che dalla lettura del verbale assembleare, e a differenza di quanto sostenuto dal si potesse evincere la maggioranza per teste, Parte_2 Pt_1 per quote millesimali nonché i nominativi dei presenti.
Infatti, a dire dell'impugnante, dalla lettura del verbale assembleare non sarebbe possibile individuare i condomini presenti in adunanza personalmente o per delega, difettando l'elenco dei presenti necessario ai fini della validità della deliberazione, con conseguente difficoltà di comprendere quali fossero stati effettivamente i soggetti che avevano adottato la deliberazione. Secondo quanto dedotto al riguardo,
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“prescindendo dal tenore letterale poco intellegibile del documento, emergeva che i condomini Parte_4 Parte_5 Parte_1 CP_1
e fossero stati rappresentati in adunanza dai rispettivi
[...] Persona_1
delegati, puntualmente indicati, ma assolutamente incomprensibile risultava ciò che era stato riportato accanto ai nomi dei condomini e Parte_6 Persona_2
per non parlare della completa omissione di qualunque necessaria
[...] indicazione per quanto attiene ai condomini e CP_2 Controparte_3
, accanto al cui nome nulla viene addirittura riportato”. CP_4
Gli argomenti svolti nel primo motivo non possono in alcun modo essere condivisi.
La sentenza gravata, infatti, nel ritenere, all'esito dello scrutinio del testo del verbale assembleare in contestazione, sufficientemente integrati i presupposti per una piena intellegibilità dell'esito della votazione, mediante l'indicazione dei condomini presenti di persona o per delega, l'indicazione dell'approvazione a maggioranza del punto due all'ordine del giorno e l'indicazione del voto contrario del rappresentante del integra piana e corretta applicazione della giurisprudenza di Parte_7
legittimità espressasi in argomento.
Come infatti in più occasioni precisato dalla Suprema Corte, “non è annullabile la delibera il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l'altro, l'elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l'indicazione, nominatim, dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, perché tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il quorum richiesto dall'art. 1136 cod. civ.” (cfr Cass. civ., sent. n. 18192 del 10.08.2009; in termini Cass. civ., sent. n. 24132 del 13.11.2009; Cass. civ., sent.
n. 6552 del 31.03.2015).
Nella fattispecie in esame, come correttamente osservato dal primo Giudice, il verbale di delibera assembleare riportava la presenza di dieci condomini su ventitré, presenti di persona o per delega, per un valore millesimale complessivo di 492 millesimi. Nel votare sul punto 2) all'ordine del giorno, inoltre, veniva dato atto della
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda votazione contraria dell'opponente per 122 millesimi, e Parte_1
dell'approvazione della delibera con 370 millesimi, ovvero con la votazione favorevole degli altri nove condomini presenti giacché, detratti i millesimi dell'opponente, gli altri nove condomini presenti in assemblea erano complessivamente titolari di tale valore millesimale;
da ciò la possibilità di evincere agevolmente, per differenza, la maggioranza, per teste e per millesimi, dei condomini i quali avevano votato a favore e i loro nominativi, risultanti dall'elenco dei presenti.
A fronte della perspicuità di tali rilievi, pienamente aderenti al testo del deliberato assembleare, si rivelano evidentemente infondati, in fatto, gli argomenti svolti dall'appellante in ordine alla non chiara indicazione della presenza dei condomini e o all'omissione di indicazioni per quanto Parte_6 Persona_2 attiene ai condomini e . CP_2 Controparte_3 CP_4
Infatti, mentre a margine dei nomi dei condomini e si rinviene Pt_6 Per_2
l'indicazione, sia pure in forma abbreviata, dell'espressione “intervenuto personalmente”, a margine degli altri nominativi si rinvengono segni grafici evidentemente denotanti la partecipazione mediante delega al condomino delegato indicato al rigo precedente.
Da ciò l'evidente infondatezza del primo motivo di impugnazione.
5.2 Appare per converso meritevole di accoglimento il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante ha denunciato l'errore in cui è incorso il giudice di primo grado nel disattendere l'impugnativa proposta, con riferimento all'approvazione dei bilanci relativi all'anno 2014 e all'anno 2015, ritenendo tardive le deduzioni al riguardo svolte nella memoria ex art. 183, 6° comma, 1° termine, c.p.c.
L'impugnante ha al riguardo dedotto che, difformemente da quanto affermato dal
Giudice di prime cure, sin dall'atto introduttivo del giudizio aveva lamentato non solo la mancanza di chiarezza ed intellegibilità dei bilanci presentati ed approvati in assemblea, ma anche la scarsa affidabilità e il difetto veridicità degli stessi, che risultavano redatti in violazione dell'art. 1130 bis c.p.c. e non rappresentavano la reale situazione amministrativo-contabile del . Secondo quanto protestato Parte_2
dall'appellante, pertanto, sarebbe errata l'affermazione del Tribunale secondo cui l'opponente sarebbe decaduto ex art. 1137 c.c. dal potere di impugnare la delibera di
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda approvazione dei bilanci per gli anni 2014 e 2015, non avendo allegato tempestivamente che i bilanci erano viziati anche per l'assenza del registro di contabilità, avendo indicato tale circostanza unicamente nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. e non anche nell'atto introduttivo. Invero, la difesa del aveva sin Pt_1 dall'inizio lamentato la scarsa affidabilità e veridicità di tutti e tre i bilanci oggetto di approvazione ritenendo che non rappresentassero la reale situazione amministrativo- contabile del condominio, oltre a non risultare conformi alle prescrizioni normative di cui all'art. 1130 bis c.c.
I rilievi che precedono appaiono in ampia misura condivisibili.
Non erra infatti l'impugnante nell'evidenziare che il Giudice di prime cure, nello scrutinare la domanda di annullamento del deliberato assembleare, con particolare riferimento ai rendiconti relativi agli anni 2014 e 2015, non abbia idoneamente apprezzato il tenore delle domande proposte dal come precisate e specificate Pt_1 nel primo termine di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., ingiustificatamente pervenendo ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione in parte qua.
Infatti, fin dall'atto introduttivo del giudizio, l'odierno impugnante aveva lamentato, anche con riferimento ai bilanci relativi agli anni 2014 e 2015, costituenti oggetto del presente gravame, la violazione dell'art. 1130 bis c.p.c., testualmente denunciando
“l'assoluta nullità e/o annullabilità della delibera condominiale del 23.10.2017 nella parte in cui approva i bilanci e relativi riparti per gli anni 2013, 2014 e 2015 di cui al capo 2) posto all'o.d.g. in quanto avente ad oggetto elaborati non conforme alla normativa vigente, in particolare l'art. 1130 bis c.c. e in ogni caso viziati e non veritieri” e deducendo che “per quanto attiene a quelli per gli anni 2014 e 2015 oggetto di approvazione dell'assemblea con la delibera impugnata, va rilevato che tali elaborati oltre a non risultare anch'essi conformi alle prescrizioni di cui all'art.
1130 bis c.c., prendendo le mosse dal precedente rendiconto presentato dall'amministratore risultano viziati ab origine e non rappresentano Pt_8 pertanto la reale situazione amministrativo-contabile del per gli anni in Parte_2 questione. La rendicontazione presentata per gli anni 2014 e 2015 risulta piena di lacune, contraddizioni ed errori metodologici, che ne determinano la poco affidabilità e veridicità. Di tali criticità ne era ben conscia l'assemblea dei
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condomini la quale ha dapprima revocato il deliberato di approvazione del bilancio
2014 presentato dallo stesso e successivamente non approvato la Pt_8 rendicontazione presentata per l'anno 2015 dall'amministratore CP_5
addirittura motivando con estrema precisione la propria scelta ed indicando le modifiche che si sarebbero dovute apportare all'elaborato in questione ai fini della sua ripresentazione ed approvazione in adunanza.
Pertanto la decisione assunta qui impugnata risulta incomprensibile e non giustificata alla luce delle censure addotte in precedenza dalla medesima assemblea condominiale che in maniera assolutamente irragionevole non ha voluto poi procedere alla revisione dell'intera contabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015, affidando tale incarico a professionista all'uopo deputato e sconfessando se stessa e quanto deliberato nelle precedenti adunanze. ( cfr. pagg. 11 e 12 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ).
Tale prospettazione era stata poi specificata nella memoria ex art. 183, 6° comma, 1° termine c.p.c., in cui, come incontestatamente osservato dal primo giudice, era stato dedotto che i bilanci erano viziati per l'assenza del registro di contabilità.
In particolare, alle pagg. 3 e 4 della predetta memoria, depositata in data 17 dicembre
2018, si trova espressamente affermato che “e' un dato certo ed incontestabile, per stessa ammissione di controparte, che i bilanci in questione, approvati dall'assemblea del 23.10.2017, risultano redatti in aperto contrasto con le prescrizioni normative di cui all'art. 1130 bis c.c., stante l'evidente carenza degli elementi costitutivi del rendiconto condominiale, in primis il registro di contabilità.
Va chiarito, che il cd. principio “della libertà di forma” affermato dalla
Giurisprudenza richiamata dal convenuto per quanto attiene alle Parte_2
modalità di redazione del rendiconto e del suo contenuto, risulta fondata sulla precedente legislazione vigente.
In Realtà la novella di cui alla Legge 220/2012 con cui è stato inserito all'interno delcodice civile la norma de qua, ossia l'art. 1130 bis c.c., manifesta l'evidente intenzione del Legislatore di disciplinare questa fattispecie in modo puntuale e scrupoloso, abbandonando la possibilità di una libera rendicontazione da parte dell'amministratore ai condomini e prevedendo di converso il preciso contenuto del
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documento, che risulta composto dai tre elementi essenziali quali il registro di contabilità, un riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione.
Inoltre, se ciò non bastasse, le censure mosse a tali bilanci non si fermano al mero aspetto formale, come invece controparte vorrebbe far credere, ma investono nel merito la rendicontazione operata dall'amministratore e la relativa contabilità dallo stesso tenuta e presentata ai condomini, risultata non corrispondente alla reale situazione amministrativo – contabile del .” Parte_2
Trattasi di allegazioni che erroneamente il Tribunale ha ritenuto tardive, in quanto pacificamente intervenute nel rispetto del termine preclusivo che la disciplina applicabile ratione temporis fissava per l'attività assertiva.
Invero, anche alla luce dell'orientamento espresso in tempi recenti da Cass., sez. un., n. 12310 del 2015 e dalla giurisprudenza successiva che ne ha ribadito e precisato la portata, la decisione del Tribunale partenopeo presta il fianco alle critiche mossele con l'appello.
Il principio enunciato da Cass., sez. un., n. 12310 del 2015 è quello (così massimato) secondo cui "la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali".
Più precisamente, le Sezioni Unite - muovendo dall'orientamento, definito
"tetragono" (per tutte, Cass., 27 luglio 2009, n. 17457), che distingue tra mutatio LI (quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo) ed emendatio LI (quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto,
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere) - hanno affermato che la vera differenza tra le domande "nuove", implicitamente vietate (ciò desumendosi dal fatto che sono vietate per l'attore tutte le domande nuove ad eccezione di quelle che rappresentano una reazione alle opzioni difensive del convenuto), e le domande "modificate", espressamente ammesse dall'art. 183 c.p.c., si rinviene non già "nel fatto che nelle seconde le modifiche non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate nuove (nel senso di ulteriori o aggiuntive), trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate, eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali, o se si vuole di domande diverse che non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono, ponendosi rispetto ad esse in un rapporto di alternatività".
In tale prospettiva, dunque, "con la modificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio".
Una tale consentita "modificazione della domanda ammissibile senza limiti (quindi anche eventualmente incidente sugli elementi oggettivi di identificazione della medesima)" è logicamente calibrata in un momento processuale, quello della fase iniziale del giudizio di primo grado, regolato dall' art. 183 c.p.c. - in cui la trattazione della causa non è ancora iniziata, per cui "una modifica anche incisiva della domanda non arrecherebbe pregiudizio all'ordinato svolgimento del processo" - là dove "la modifica - quale ne sia la portata - non potrebbe giammai comportare tempi superiori a quelli già preventivati dal medesimo art. 183".
Il principio è stato, quindi, recentemente ribadito anche con specifico riferimento ai diritti cd. eterodeterminati, ritenendosi ammessa la modifica in corso di causa della domanda originaria, mediante l'allegazione di un diverso fatto costitutivo, che ne comporti la sostituzione con una nuova domanda ad essa alternativa, purché abbia ad oggetto il medesimo bene della vita e siano rispettate le preclusioni processuali previste dall'art. 183 c.p.c. (Cass., 31 luglio 2017, n. 18956).
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Tornata in tempi recenti sull'argomento, la Corte di legittimità ha ad esempio precisato che “la domanda di risarcimento del danno alla salute cagionato da errore medico può - ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., nella formulazione vigente "ratio temporis" - essere modificata in domanda di risarcimento del danno da lesione degli obblighi informativi, posto che, rimanendo immutata la vicenda sostanziale, la diversità dei fatti costitutivi non altera, strutturalmente, il contradditorio, né determina la compromissione delle potenzialità difensive della controparte o
l'allungamento dei tempi processuali, essendo possibili, ai sensi della norma innanzi indicata, allegazioni in replica dopo l'esercizio della precisazione assertiva, così come alle istanze di prova in relazione alla domanda come precisata, sono contrapponibili, istanze in controprova. ( Cass. sez. 3 - , Sentenza n. 5631 del
23/02/2023).
In buona sostanza, la modificazione della domanda, operata dalla parte nel rispetto delle cc.dd. preclusioni assertive, è ammissibile ove la stessa, una volta modificata, risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, mentre non può essere effettuata dal giudice in sede di decisione, incorrendosi altrimenti nella violazione delle garanzie difensive delle parti ( Cass. sez. 3 - , Ordinanza n. 3920 del
13/02/2024).
Ne consegue che, scaduti i termini che lo stesso art. 183 c.p.c. detta per effettuare la
"modificazione" della domanda, la stessa non è più consentita e la "modificazione" tardiva costituisce domanda nuova inammissibile, giacché essa integra (alla luce dello stabile orientamento della Suprema Corte innanzi rammentato) una mutatio LI, andando ad incidere sugli elementi oggettivi identificativi dell'azione, e una tale mutatio non è più autorizzata dal legislatore.
Tale preclusione, peraltro, in quanto volta a tutelare anche l'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo
(Cass., 26 febbraio 2016, n. 3806; Cass., 31 maggio 2017, n. 13769).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, appare evidente che il Giudice di prime cure, alla luce del tenore della domanda formulata dalla parte attrice, come precisata, nel rispetto delle preclusioni assertive, nel primo termine di cui all'art. 183, 6°
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- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda comma, c.p.c., avrebbe dovuto tenere in considerazione le conclusioni rese dall'ausiliario giudiziale anche con riferimento alla contabilità relativa agli anni 2014
e 2015, pervenendo per questa via all'annullamento anche in parte qua del deliberato assembleare.
E' sufficiente osservare, al riguardo, che il nominato c.t.u., dott. Persona_3
all'esito di un accurato vaglio dei rendiconti impugnati e della documentazione contabile ebbe a riscontrare il mancato rispetto dell'art. 1130 bis codice civile nella redazione dei rendiconti relativi alle annualità in contestazione, confermando “il mancato rispetto di tale articolo con riferimento ai seguenti punti:
1) presenza nel bilancio 2013 di una significativa voce cassa (euro 1.715,34), che non avrebbe senso di esistere visto l'obbliga di far transitare tutti i movimenti sul c/c bancario;
2) per il solo bilancio 2015 la mancanza totale, nell'ambito del rendiconto condominiale, di una situazione patrimoniale che evidenzi da un lato i crediti vantati verso i condomini e dall'altro i debiti verso terzi, come lamentato nell'atto di citazione con riferimento al bilancio 2013 successivamente corretto;
la circostanza che l'amministratore pro-tempore non avesse una situazione ufficiale di partenza a cui riferirsi, non è, a parere del CTU, sufficiente a giustificarne la totale carenza.
3) mancanza della voce, e della relativa ripartizione, dei crediti verso condomini per morosità, essenziale per ottenere eventuali decreti ingiuntivi nei termini previsti dalla nuova normativa;
se tale carenza risulta sanata nel bilancio 2013 effettivamente approvato, tale dato non risulta in alcun modo nel bilancio 2014 e risulta unicamente in un allegato per il 2015 in cui, come sopra detto, non è stata redatta alcuna situazione patrimoniale.
4) l'approvazione dei bilanci 2014 e 2015 è sicuramente un dato da rielaborare in quanto basati su un bilancio 2013 la cui approvazione è stata successivamente revocata e, quindi, manca la continuità delle scritture contabili.
5) il rendiconto condominiale relativo all'esercizio 2013 non risulta, a parere del
CTU, esprimere tutti i dati inerenti le voci di entrata e di uscita e tutti i dati relativi al condominio “in modo da consentire l'immediata verifica” come prescritto dall'art. 1130 bis c.c.; per quel che riguarda i bilanci 2014 e 2015, i dati sono
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- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
espressi in maniera più puntuale ma, comunque, non sufficientemente chiara come previsto dal codice civile anche in considerazione della mancanza dei dati iniziali.” ( cfr. conclusioni rese dalle pagg. da 29 a 31 della relazione di consulenza tecnica).
In ragione dei rilievi che precedono, si impone pertanto l'accoglimento del secondo motivo di impugnazione dovendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, annullarsi la deliberazione assembleare del 23 ottobre 2017 anche nella parte in cui, nel deliberare in ordine al punto n. 2) all'ordine del giorno, sono stati approvati anche i bilanci relativi agli anni 2014 e 2015.
5.3. L'accoglimento del secondo motivo di gravame, e il riscontro di autonomi vizi dei bilanci relativi agli anni 2014 e 2015, implica poi l'assorbimento del terzo motivo di impugnazione, teso a contestare il ragionamento logico-giuridico seguito dal
Giudice di prime cure -nell'escludere un collegamento funzionale tra il bilancio del
2013 e quelli relativi agli anni successivi, tale da implicare la “trasmissione” a cascata dei relativi vizi - e a protestare che, come evidenziato dalle risultanze della stessa CTU, gli errori e le discrasie contabili emerse dall'analisi della contabilità dell'anno 2013 avevano comportato saldi integranti il punto di partenza per i successivi bilanci, inevitabilmente pregiudicandone l'attendibilità.
6. L'accoglimento del gravame impone una rivalutazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con conseguente assorbimento anche del quarto motivo di impugnazione, nella parte tesa a sollecitare una rivalutazione dei criteri di riparto delle spese di lite relative al giudizio di primo grado.
La soccombenza del appellato governa dunque le spese di lite – ivi Parte_2
comprese quelle di consulenza tecnica d'ufficio - relative al doppio grado di giudizio che, in applicazione dei parametri di cui al DM n.55/2014, come aggiornati dal DM
n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta e dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile
(fino ad € 52.000,00), così come incontestatamente determinato dal Giudice di prime cure, si liquidano come da dispositivo che segue, con attribuzione al procuratore della parte appellante, avv. Domenico Festa, dichiaratosi anticipatario.
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- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Appare per converso pienamente condivisibile- difformemente da quanto dedotto dalla parte impugnante- la conclusione a cui è pervenuto il Giudice di prime cure, nell'escludere il riconoscimento delle spese di consulenza tecnica di parte, in difetto di adeguata prova del relativo esborso, alla luce del principio, affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. 3, Ordinanza n. 21402 del 06/07/2022; Cass. sez. 1, Sentenza n. 2605 del 07/02/2006), secondo cui “in tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento”.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – II^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8581/2021, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata e ferme le altre statuizioni ivi contenute, annulla la deliberazione assembleare del
23 ottobre 2017 anche nella parte in cui, nel deliberare in ordine al punto n. 2) all'ordine del giorno, sono stati approvati i bilanci relativi agli anni 2014 e 2015;
2) Condanna il appellato alla refusione in favore dell'appellante Parte_2 Pt_1
delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, quanto al giudizio
[...] di primo grado, nell'importo di € 545,01 per esborsi ed € 7.254,00 per compenso professionale e, quanto al presente grado, nell'importo di € 804,00 per esborsi ed
€ 6.946,00 per compenso professionale, il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv.
Domenico Festa, dichiaratosi anticipatario;
3) Pone definitivamente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate nel corso del giudizio di primo grado, a carico del appellato. Parte_2
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Martorana Dott.ssa Alessandra Piscitiello
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- 16 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1806/2022, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata il 14.02.2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Domenico Festa (C.F.
), presso il cui studio in Napoli, alla via C. Poerio n. 90, è C.F._2
elettivamente domiciliato.
-APPELLANTE
CONTRO
RGn°1806/2022-Sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
(C.F. ) in persona Parte_2 P.IVA_1
dell'Amministratore p.t., rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata all'atto di appello, dall'avvocato Giovanni De Paola (C.F. ) C.F._3
presso il cui studio in Napoli, al Corso Umberto I n.201, è elettivamente domiciliato
Parte_3
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, in data 21.02.2018, , in Parte_1 qualità di proprietario di un'unità immobiliare sita nel fabbricato condominiale in
Napoli alla , conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, Parte_2
l'odierno appellato, impugnando la delibera assembleare del 23.10.2017 con riferimento al punto 2 del relativo ordine del giorno, con cui erano stati approvati i bilanci degli anni 2013, 2014 e 2015 nonché la contabilità straordinaria.
Quanto ai presupposti in fatto ed in diritto posti a sostegno della domanda, l'attore esponeva di aver impugnato le delibere condominiali di approvazione dei rendiconti consuntivi relativi agli anni 2013 e 2014 e che era stato raggiunto un accordo transattivo in sede di procedura di mediazione obbligatoria, in virtù del quale egli aveva rinunciato ai giudizi di impugnazione con compensazione delle spese di lite, mentre il condominio aveva revocato le delibere del 18.12.2014 e del 18.03.2015 di approvazione dei suddetti rendiconti.
Esponeva, inoltre, che il , nonostante il predetto accordo, aveva deciso di Parte_2
approvare i rendiconti già presentati all'esame dell'assemblea dei condomini ed in precedenza approvati e revocati.
Protestava dunque la nullità o l'annullabilità della deliberazione assembleare del
23.10.2017, poiché dal relativo verbale non era possibile evincere nominativamente quali fossero stati i singoli condomini favorevoli e contrari, le quote millesimali, nonché l'indicazione della maggioranza.
Esponeva, ancora, che i bilanci approvati non erano conformi alla normativa vigente ed al disposto di cui all'art. 1130 bis c.c. risultando viziati e non veritieri.
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Si costituiva in giudizio, in data 28.09.2018, il convenuto contestando la Parte_2
fondatezza dei motivi di opposizione ed evidenziando come alcuna specifica irregolarità contabile fosse stata denunciata con riferimento ai rendiconti degli anni
2014 e 2015.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., la causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio contabile, ed infine rinviata, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 19.10.2021 per la discussione orale.
Con sentenza del 19.10.2021, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il
Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente l'impugnazione, annullando la delibera dell'assemblea condominiale del 23.10.2017 nella parte in cui veniva approvato il bilancio relativo all'annualità 2013; rigettava, per converso, la domanda di annullamento della medesima delibera, nella parte contenente l'approvazione dei consuntivi relativi alle annualità 2014 e 2015. Compensava per due terzi le spese di lite condannando il al pagamento in favore dell'attore del restante terzo. Parte_2
Segnatamente, il giudice di prime cure rigettava il primo motivo di opposizione osservando che, difformemente da quanto sostenuto dal condomino , Parte_1 il verbale di delibera assembleare riportava la presenza dei condomini presenti, di persona o per delega, con le rispettive quote millesimali;
tale verbale riportava infatti la presenza di dieci condomini su ventitré, presenti di persona o per delega, per un valore millesimale complessivo di 492 millesimi. Nel votare sul punto 2) all'ordine del giorno, inoltre, si era dato atto della votazione contraria dell'impugnante Pt_1
titolare di 122 millesimi, e dell'approvazione della delibera con 370
[...]
millesimi, ovvero con la votazione favorevole degli altri nove condomini presenti;
infatti, detratti i millesimi dell'opponente, gli altri nove condomini presenti in assemblea erano complessivamente titolari di tale valore millesimale. Dalla lettura del suddetto verbale, pertanto, potevano agevolmente desumersi la maggioranza sia per teste che per millesimi nonché i nominativi dei condomini presenti.
Nell'esaminare il secondo motivo di impugnazione, il Tribunale preliminarmente osservava come fra gli obblighi principali dell'amministratore di condominio vi sia quello del rendiconto, di cui all'art. 1713 c.c., integrante il fulcro della gestione condominiale, da redigersi nel rispetto di regole minime di chiarezza ed intelligibilità.
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
A tal fine, doveva ritenersi necessaria la presenza di una contabilità regolare, con registrazione cronologica delle operazioni riguardanti il e con possibilità Parte_2 di verifica dei documenti. In quest'ottica evidenziava come la mancata registrazione contabile cronologica delle operazioni così come la presenza di elementi inficianti la veridicità, quali l'omissione o l'alterazione dei dati, determinasse l'illegittimità del bilancio e della relativa delibera che l'aveva approvato. Per rendere intellegibile il rendiconto anche ai condomini doveva ritenersi necessaria, inoltre, la continuità nonché l'omogeneità dei criteri contabili utilizzati per la redazione del rendiconto.
Ricordava, ancora, come la giurisprudenza di legittimità, nell'interpretare l'art. 1130 bis c.c., fosse, quindi, giunta ad affermare che il conto consuntivo della gestione condominiale non dovesse essere strutturato in base al principio della competenza, ma in base a quello di cassa, quale criterio da utilizzare nella redazione del bilancio condominiale in quanto idoneo a consentire un immediato riscontro, nonché la comparazione fra la situazione di cassa e quella contabile, anche a soggetti privi di competenze contabili. Aggiungeva, nondimeno, che, in mancanza di un divieto espresso di utilizzazione del criterio di competenza, non era in linea di principio illegittima la sua utilizzazione per la redazione del rendiconto condominiale. In tale caso, non essendo immediatamente e facilmente verificabili le voci di entrata e uscita, occorreva, per rendere chiara ai condomini la conoscenza dell'esatta situazione patrimoniale del , che nella nota sintetica esplicativa fossero Parte_2 chiarite le apparenti 'discrasie' correlate all'utilizzo del principio di competenza. Ove tali chiarimenti non fossero stati resi, doveva ritenersi leso il diritto di informazione di ciascun condomino, ricorrendo un vizio di formazione della volontà assembleare, denunciabile da ciascun condomino, determinativo dell'annullabilità della delibera adottata.
Poste tali premesse, il Tribunale, nel recepire le risultanze dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, osservava che dall'esame del bilancio relativo all'anno 2013 non erano chiaramente evincibili le movimentazioni in entrata ed in uscita. Il rendiconto approvato, infatti, indicava un importo di spese di cassa, pagate in contanti, di €
1.715,34, non compatibile con piccole spese effettuate in contanti imputabili alla gestione corrente. Tale consuntivo non consentiva pertanto ai condomini un compiuto
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda esame dei movimenti in entrata ed in uscita, essendo frutto della violazione dell'obbligo, sussistente a carico dell'amministratore quantomeno a far data dal mese di giugno del 2013, di far transitare tutti i pagamenti ricevuti, anche in contanti, sul conto corrente condominiale, in modo tale da rendere tracciabili i flussi finanziari nella loro totalità, confrontando le movimentazioni del conto corrente condominiale con quelle del registro di contabilità.
Il primo giudice, alla luce degli elementi raccolti in corso di causa, annullava dunque la delibera di approvazione del rendiconto relativo all'anno 2013, poiché non erano chiaramente evincibili le movimentazioni in entrata ed in uscita. Viceversa, con riferimento ai rendiconti degli anni 2014 e 2015, evidenziava come le uniche censure mosse nell'atto di citazione si riferissero alla mancanza dei criteri di chiarezza ed intellegibilità, censure collegate prevalentemente ai vizi del rendiconto del 2013 che, secondo la tesi dell'opponente, erano tali da riverberarsi anche sui rendiconti successivi che, quindi, dovevano essere revisionati. Il Tribunale, inoltre, ritenendo di non poter prendere in considerazione le ulteriori irregolarità riscontrate dal c.t.u., reputava non tempestiva e pertanto inammissibile l'allegazione contenuta nella memoria ex art. 183 VI comma, n. 1) c.p.c. depositata dalla difesa di , Parte_1
secondo cui i bilanci risultavano viziati per l'assenza del registro di contabilità, assumendo che, nel termine perentorio di cui all'art. 1137 c.c. per proporre impugnativa, in alcun modo l'attore aveva lamentato detta carenza. A dire del primo
Giudice, nell'atto introduttivo del giudizio la violazione dell'art. 1130 bis c.c. non era stata ricollegata alla mancanza di un registro di contabilità, ma solo ai vizi del bilancio presentato dal precedente amministratore, inficianti la situazione amministrativo-contabile dei successivi bilanci approvati.
Con riferimento a tale doglianza, il Giudice di prime cure richiamava quindi il principio secondo cui i vizi riguardanti i precedenti bilanci non rendevano ex se i bilanci successivi a loro volta annullabili, dovendo l'amministratore rendere il conto della propria gestione con esclusivo riferimento a ciascun anno di esercizio contabile e riverberando gli originari errori contabili i loro effetti, in via esclusiva, sul bilancio nel quale gli stessi erano contenuti. Nella nota esplicativa relativa all'anno 2014,
l'amministratore aveva poi evidenziato di aver redatto il bilancio secondo un criterio
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda di competenza, indicando specificamente quelle sole voci portate in bilancio secondo criterio di cassa.
In quella relativa all'anno 2015, invece, non essendovi stata nelle more l'approvazione dei bilanci relativi alle precedenti annualità, l'amministratore aveva evidenziato di aver indicato secondo il criterio di cassa le uscite e secondo il criterio di competenza le entrate. Pertanto, con riferimento a tale motivo l'opposizione non poteva essere accolta, dovendo considerarsi nulla la consulenza tecnica d'ufficio, nella parte in cui esaminava i vizi di tali bilanci con riferimento a profili ulteriori, non specificamente allegati dalla parte attrice nell'atto di citazione.
2. Avverso tale pronuncia, , con citazione notificata in data Parte_1
19.04.2022, ha spiegato appello, deducendo a sostegno quattro motivi.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 26 novembre 2023, si è costituito in giudizio il , Parte_2 chiedendo il rigetto del gravame in quanto inammissibile nonché infondato in fatto ed in diritto con condanna dell'appellante al pagamento di spese.
4. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 19.04.2022, risultando rispettato il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza gravata, avvenuta in data 19.10.2021.
5. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione è parzialmente fondata e merita pertanto accoglimento, nei limiti esposti nella motivazione che segue.
5.1 Merita invero di essere disatteso il primo motivo di gravame, con cui l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per aver rigettato il primo motivo di opposizione, ritenendo che dalla lettura del verbale assembleare, e a differenza di quanto sostenuto dal si potesse evincere la maggioranza per teste, Parte_2 Pt_1 per quote millesimali nonché i nominativi dei presenti.
Infatti, a dire dell'impugnante, dalla lettura del verbale assembleare non sarebbe possibile individuare i condomini presenti in adunanza personalmente o per delega, difettando l'elenco dei presenti necessario ai fini della validità della deliberazione, con conseguente difficoltà di comprendere quali fossero stati effettivamente i soggetti che avevano adottato la deliberazione. Secondo quanto dedotto al riguardo,
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
“prescindendo dal tenore letterale poco intellegibile del documento, emergeva che i condomini Parte_4 Parte_5 Parte_1 CP_1
e fossero stati rappresentati in adunanza dai rispettivi
[...] Persona_1
delegati, puntualmente indicati, ma assolutamente incomprensibile risultava ciò che era stato riportato accanto ai nomi dei condomini e Parte_6 Persona_2
per non parlare della completa omissione di qualunque necessaria
[...] indicazione per quanto attiene ai condomini e CP_2 Controparte_3
, accanto al cui nome nulla viene addirittura riportato”. CP_4
Gli argomenti svolti nel primo motivo non possono in alcun modo essere condivisi.
La sentenza gravata, infatti, nel ritenere, all'esito dello scrutinio del testo del verbale assembleare in contestazione, sufficientemente integrati i presupposti per una piena intellegibilità dell'esito della votazione, mediante l'indicazione dei condomini presenti di persona o per delega, l'indicazione dell'approvazione a maggioranza del punto due all'ordine del giorno e l'indicazione del voto contrario del rappresentante del integra piana e corretta applicazione della giurisprudenza di Parte_7
legittimità espressasi in argomento.
Come infatti in più occasioni precisato dalla Suprema Corte, “non è annullabile la delibera il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l'altro, l'elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l'indicazione, nominatim, dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, perché tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il quorum richiesto dall'art. 1136 cod. civ.” (cfr Cass. civ., sent. n. 18192 del 10.08.2009; in termini Cass. civ., sent. n. 24132 del 13.11.2009; Cass. civ., sent.
n. 6552 del 31.03.2015).
Nella fattispecie in esame, come correttamente osservato dal primo Giudice, il verbale di delibera assembleare riportava la presenza di dieci condomini su ventitré, presenti di persona o per delega, per un valore millesimale complessivo di 492 millesimi. Nel votare sul punto 2) all'ordine del giorno, inoltre, veniva dato atto della
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda votazione contraria dell'opponente per 122 millesimi, e Parte_1
dell'approvazione della delibera con 370 millesimi, ovvero con la votazione favorevole degli altri nove condomini presenti giacché, detratti i millesimi dell'opponente, gli altri nove condomini presenti in assemblea erano complessivamente titolari di tale valore millesimale;
da ciò la possibilità di evincere agevolmente, per differenza, la maggioranza, per teste e per millesimi, dei condomini i quali avevano votato a favore e i loro nominativi, risultanti dall'elenco dei presenti.
A fronte della perspicuità di tali rilievi, pienamente aderenti al testo del deliberato assembleare, si rivelano evidentemente infondati, in fatto, gli argomenti svolti dall'appellante in ordine alla non chiara indicazione della presenza dei condomini e o all'omissione di indicazioni per quanto Parte_6 Persona_2 attiene ai condomini e . CP_2 Controparte_3 CP_4
Infatti, mentre a margine dei nomi dei condomini e si rinviene Pt_6 Per_2
l'indicazione, sia pure in forma abbreviata, dell'espressione “intervenuto personalmente”, a margine degli altri nominativi si rinvengono segni grafici evidentemente denotanti la partecipazione mediante delega al condomino delegato indicato al rigo precedente.
Da ciò l'evidente infondatezza del primo motivo di impugnazione.
5.2 Appare per converso meritevole di accoglimento il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante ha denunciato l'errore in cui è incorso il giudice di primo grado nel disattendere l'impugnativa proposta, con riferimento all'approvazione dei bilanci relativi all'anno 2014 e all'anno 2015, ritenendo tardive le deduzioni al riguardo svolte nella memoria ex art. 183, 6° comma, 1° termine, c.p.c.
L'impugnante ha al riguardo dedotto che, difformemente da quanto affermato dal
Giudice di prime cure, sin dall'atto introduttivo del giudizio aveva lamentato non solo la mancanza di chiarezza ed intellegibilità dei bilanci presentati ed approvati in assemblea, ma anche la scarsa affidabilità e il difetto veridicità degli stessi, che risultavano redatti in violazione dell'art. 1130 bis c.p.c. e non rappresentavano la reale situazione amministrativo-contabile del . Secondo quanto protestato Parte_2
dall'appellante, pertanto, sarebbe errata l'affermazione del Tribunale secondo cui l'opponente sarebbe decaduto ex art. 1137 c.c. dal potere di impugnare la delibera di
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda approvazione dei bilanci per gli anni 2014 e 2015, non avendo allegato tempestivamente che i bilanci erano viziati anche per l'assenza del registro di contabilità, avendo indicato tale circostanza unicamente nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. e non anche nell'atto introduttivo. Invero, la difesa del aveva sin Pt_1 dall'inizio lamentato la scarsa affidabilità e veridicità di tutti e tre i bilanci oggetto di approvazione ritenendo che non rappresentassero la reale situazione amministrativo- contabile del condominio, oltre a non risultare conformi alle prescrizioni normative di cui all'art. 1130 bis c.c.
I rilievi che precedono appaiono in ampia misura condivisibili.
Non erra infatti l'impugnante nell'evidenziare che il Giudice di prime cure, nello scrutinare la domanda di annullamento del deliberato assembleare, con particolare riferimento ai rendiconti relativi agli anni 2014 e 2015, non abbia idoneamente apprezzato il tenore delle domande proposte dal come precisate e specificate Pt_1 nel primo termine di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., ingiustificatamente pervenendo ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione in parte qua.
Infatti, fin dall'atto introduttivo del giudizio, l'odierno impugnante aveva lamentato, anche con riferimento ai bilanci relativi agli anni 2014 e 2015, costituenti oggetto del presente gravame, la violazione dell'art. 1130 bis c.p.c., testualmente denunciando
“l'assoluta nullità e/o annullabilità della delibera condominiale del 23.10.2017 nella parte in cui approva i bilanci e relativi riparti per gli anni 2013, 2014 e 2015 di cui al capo 2) posto all'o.d.g. in quanto avente ad oggetto elaborati non conforme alla normativa vigente, in particolare l'art. 1130 bis c.c. e in ogni caso viziati e non veritieri” e deducendo che “per quanto attiene a quelli per gli anni 2014 e 2015 oggetto di approvazione dell'assemblea con la delibera impugnata, va rilevato che tali elaborati oltre a non risultare anch'essi conformi alle prescrizioni di cui all'art.
1130 bis c.c., prendendo le mosse dal precedente rendiconto presentato dall'amministratore risultano viziati ab origine e non rappresentano Pt_8 pertanto la reale situazione amministrativo-contabile del per gli anni in Parte_2 questione. La rendicontazione presentata per gli anni 2014 e 2015 risulta piena di lacune, contraddizioni ed errori metodologici, che ne determinano la poco affidabilità e veridicità. Di tali criticità ne era ben conscia l'assemblea dei
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
condomini la quale ha dapprima revocato il deliberato di approvazione del bilancio
2014 presentato dallo stesso e successivamente non approvato la Pt_8 rendicontazione presentata per l'anno 2015 dall'amministratore CP_5
addirittura motivando con estrema precisione la propria scelta ed indicando le modifiche che si sarebbero dovute apportare all'elaborato in questione ai fini della sua ripresentazione ed approvazione in adunanza.
Pertanto la decisione assunta qui impugnata risulta incomprensibile e non giustificata alla luce delle censure addotte in precedenza dalla medesima assemblea condominiale che in maniera assolutamente irragionevole non ha voluto poi procedere alla revisione dell'intera contabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015, affidando tale incarico a professionista all'uopo deputato e sconfessando se stessa e quanto deliberato nelle precedenti adunanze. ( cfr. pagg. 11 e 12 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ).
Tale prospettazione era stata poi specificata nella memoria ex art. 183, 6° comma, 1° termine c.p.c., in cui, come incontestatamente osservato dal primo giudice, era stato dedotto che i bilanci erano viziati per l'assenza del registro di contabilità.
In particolare, alle pagg. 3 e 4 della predetta memoria, depositata in data 17 dicembre
2018, si trova espressamente affermato che “e' un dato certo ed incontestabile, per stessa ammissione di controparte, che i bilanci in questione, approvati dall'assemblea del 23.10.2017, risultano redatti in aperto contrasto con le prescrizioni normative di cui all'art. 1130 bis c.c., stante l'evidente carenza degli elementi costitutivi del rendiconto condominiale, in primis il registro di contabilità.
Va chiarito, che il cd. principio “della libertà di forma” affermato dalla
Giurisprudenza richiamata dal convenuto per quanto attiene alle Parte_2
modalità di redazione del rendiconto e del suo contenuto, risulta fondata sulla precedente legislazione vigente.
In Realtà la novella di cui alla Legge 220/2012 con cui è stato inserito all'interno delcodice civile la norma de qua, ossia l'art. 1130 bis c.c., manifesta l'evidente intenzione del Legislatore di disciplinare questa fattispecie in modo puntuale e scrupoloso, abbandonando la possibilità di una libera rendicontazione da parte dell'amministratore ai condomini e prevedendo di converso il preciso contenuto del
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documento, che risulta composto dai tre elementi essenziali quali il registro di contabilità, un riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione.
Inoltre, se ciò non bastasse, le censure mosse a tali bilanci non si fermano al mero aspetto formale, come invece controparte vorrebbe far credere, ma investono nel merito la rendicontazione operata dall'amministratore e la relativa contabilità dallo stesso tenuta e presentata ai condomini, risultata non corrispondente alla reale situazione amministrativo – contabile del .” Parte_2
Trattasi di allegazioni che erroneamente il Tribunale ha ritenuto tardive, in quanto pacificamente intervenute nel rispetto del termine preclusivo che la disciplina applicabile ratione temporis fissava per l'attività assertiva.
Invero, anche alla luce dell'orientamento espresso in tempi recenti da Cass., sez. un., n. 12310 del 2015 e dalla giurisprudenza successiva che ne ha ribadito e precisato la portata, la decisione del Tribunale partenopeo presta il fianco alle critiche mossele con l'appello.
Il principio enunciato da Cass., sez. un., n. 12310 del 2015 è quello (così massimato) secondo cui "la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali".
Più precisamente, le Sezioni Unite - muovendo dall'orientamento, definito
"tetragono" (per tutte, Cass., 27 luglio 2009, n. 17457), che distingue tra mutatio LI (quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo) ed emendatio LI (quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto,
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere) - hanno affermato che la vera differenza tra le domande "nuove", implicitamente vietate (ciò desumendosi dal fatto che sono vietate per l'attore tutte le domande nuove ad eccezione di quelle che rappresentano una reazione alle opzioni difensive del convenuto), e le domande "modificate", espressamente ammesse dall'art. 183 c.p.c., si rinviene non già "nel fatto che nelle seconde le modifiche non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate nuove (nel senso di ulteriori o aggiuntive), trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate, eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali, o se si vuole di domande diverse che non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono, ponendosi rispetto ad esse in un rapporto di alternatività".
In tale prospettiva, dunque, "con la modificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio".
Una tale consentita "modificazione della domanda ammissibile senza limiti (quindi anche eventualmente incidente sugli elementi oggettivi di identificazione della medesima)" è logicamente calibrata in un momento processuale, quello della fase iniziale del giudizio di primo grado, regolato dall' art. 183 c.p.c. - in cui la trattazione della causa non è ancora iniziata, per cui "una modifica anche incisiva della domanda non arrecherebbe pregiudizio all'ordinato svolgimento del processo" - là dove "la modifica - quale ne sia la portata - non potrebbe giammai comportare tempi superiori a quelli già preventivati dal medesimo art. 183".
Il principio è stato, quindi, recentemente ribadito anche con specifico riferimento ai diritti cd. eterodeterminati, ritenendosi ammessa la modifica in corso di causa della domanda originaria, mediante l'allegazione di un diverso fatto costitutivo, che ne comporti la sostituzione con una nuova domanda ad essa alternativa, purché abbia ad oggetto il medesimo bene della vita e siano rispettate le preclusioni processuali previste dall'art. 183 c.p.c. (Cass., 31 luglio 2017, n. 18956).
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Tornata in tempi recenti sull'argomento, la Corte di legittimità ha ad esempio precisato che “la domanda di risarcimento del danno alla salute cagionato da errore medico può - ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., nella formulazione vigente "ratio temporis" - essere modificata in domanda di risarcimento del danno da lesione degli obblighi informativi, posto che, rimanendo immutata la vicenda sostanziale, la diversità dei fatti costitutivi non altera, strutturalmente, il contradditorio, né determina la compromissione delle potenzialità difensive della controparte o
l'allungamento dei tempi processuali, essendo possibili, ai sensi della norma innanzi indicata, allegazioni in replica dopo l'esercizio della precisazione assertiva, così come alle istanze di prova in relazione alla domanda come precisata, sono contrapponibili, istanze in controprova. ( Cass. sez. 3 - , Sentenza n. 5631 del
23/02/2023).
In buona sostanza, la modificazione della domanda, operata dalla parte nel rispetto delle cc.dd. preclusioni assertive, è ammissibile ove la stessa, una volta modificata, risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, mentre non può essere effettuata dal giudice in sede di decisione, incorrendosi altrimenti nella violazione delle garanzie difensive delle parti ( Cass. sez. 3 - , Ordinanza n. 3920 del
13/02/2024).
Ne consegue che, scaduti i termini che lo stesso art. 183 c.p.c. detta per effettuare la
"modificazione" della domanda, la stessa non è più consentita e la "modificazione" tardiva costituisce domanda nuova inammissibile, giacché essa integra (alla luce dello stabile orientamento della Suprema Corte innanzi rammentato) una mutatio LI, andando ad incidere sugli elementi oggettivi identificativi dell'azione, e una tale mutatio non è più autorizzata dal legislatore.
Tale preclusione, peraltro, in quanto volta a tutelare anche l'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo
(Cass., 26 febbraio 2016, n. 3806; Cass., 31 maggio 2017, n. 13769).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, appare evidente che il Giudice di prime cure, alla luce del tenore della domanda formulata dalla parte attrice, come precisata, nel rispetto delle preclusioni assertive, nel primo termine di cui all'art. 183, 6°
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- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda comma, c.p.c., avrebbe dovuto tenere in considerazione le conclusioni rese dall'ausiliario giudiziale anche con riferimento alla contabilità relativa agli anni 2014
e 2015, pervenendo per questa via all'annullamento anche in parte qua del deliberato assembleare.
E' sufficiente osservare, al riguardo, che il nominato c.t.u., dott. Persona_3
all'esito di un accurato vaglio dei rendiconti impugnati e della documentazione contabile ebbe a riscontrare il mancato rispetto dell'art. 1130 bis codice civile nella redazione dei rendiconti relativi alle annualità in contestazione, confermando “il mancato rispetto di tale articolo con riferimento ai seguenti punti:
1) presenza nel bilancio 2013 di una significativa voce cassa (euro 1.715,34), che non avrebbe senso di esistere visto l'obbliga di far transitare tutti i movimenti sul c/c bancario;
2) per il solo bilancio 2015 la mancanza totale, nell'ambito del rendiconto condominiale, di una situazione patrimoniale che evidenzi da un lato i crediti vantati verso i condomini e dall'altro i debiti verso terzi, come lamentato nell'atto di citazione con riferimento al bilancio 2013 successivamente corretto;
la circostanza che l'amministratore pro-tempore non avesse una situazione ufficiale di partenza a cui riferirsi, non è, a parere del CTU, sufficiente a giustificarne la totale carenza.
3) mancanza della voce, e della relativa ripartizione, dei crediti verso condomini per morosità, essenziale per ottenere eventuali decreti ingiuntivi nei termini previsti dalla nuova normativa;
se tale carenza risulta sanata nel bilancio 2013 effettivamente approvato, tale dato non risulta in alcun modo nel bilancio 2014 e risulta unicamente in un allegato per il 2015 in cui, come sopra detto, non è stata redatta alcuna situazione patrimoniale.
4) l'approvazione dei bilanci 2014 e 2015 è sicuramente un dato da rielaborare in quanto basati su un bilancio 2013 la cui approvazione è stata successivamente revocata e, quindi, manca la continuità delle scritture contabili.
5) il rendiconto condominiale relativo all'esercizio 2013 non risulta, a parere del
CTU, esprimere tutti i dati inerenti le voci di entrata e di uscita e tutti i dati relativi al condominio “in modo da consentire l'immediata verifica” come prescritto dall'art. 1130 bis c.c.; per quel che riguarda i bilanci 2014 e 2015, i dati sono
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espressi in maniera più puntuale ma, comunque, non sufficientemente chiara come previsto dal codice civile anche in considerazione della mancanza dei dati iniziali.” ( cfr. conclusioni rese dalle pagg. da 29 a 31 della relazione di consulenza tecnica).
In ragione dei rilievi che precedono, si impone pertanto l'accoglimento del secondo motivo di impugnazione dovendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, annullarsi la deliberazione assembleare del 23 ottobre 2017 anche nella parte in cui, nel deliberare in ordine al punto n. 2) all'ordine del giorno, sono stati approvati anche i bilanci relativi agli anni 2014 e 2015.
5.3. L'accoglimento del secondo motivo di gravame, e il riscontro di autonomi vizi dei bilanci relativi agli anni 2014 e 2015, implica poi l'assorbimento del terzo motivo di impugnazione, teso a contestare il ragionamento logico-giuridico seguito dal
Giudice di prime cure -nell'escludere un collegamento funzionale tra il bilancio del
2013 e quelli relativi agli anni successivi, tale da implicare la “trasmissione” a cascata dei relativi vizi - e a protestare che, come evidenziato dalle risultanze della stessa CTU, gli errori e le discrasie contabili emerse dall'analisi della contabilità dell'anno 2013 avevano comportato saldi integranti il punto di partenza per i successivi bilanci, inevitabilmente pregiudicandone l'attendibilità.
6. L'accoglimento del gravame impone una rivalutazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con conseguente assorbimento anche del quarto motivo di impugnazione, nella parte tesa a sollecitare una rivalutazione dei criteri di riparto delle spese di lite relative al giudizio di primo grado.
La soccombenza del appellato governa dunque le spese di lite – ivi Parte_2
comprese quelle di consulenza tecnica d'ufficio - relative al doppio grado di giudizio che, in applicazione dei parametri di cui al DM n.55/2014, come aggiornati dal DM
n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta e dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile
(fino ad € 52.000,00), così come incontestatamente determinato dal Giudice di prime cure, si liquidano come da dispositivo che segue, con attribuzione al procuratore della parte appellante, avv. Domenico Festa, dichiaratosi anticipatario.
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Appare per converso pienamente condivisibile- difformemente da quanto dedotto dalla parte impugnante- la conclusione a cui è pervenuto il Giudice di prime cure, nell'escludere il riconoscimento delle spese di consulenza tecnica di parte, in difetto di adeguata prova del relativo esborso, alla luce del principio, affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. 3, Ordinanza n. 21402 del 06/07/2022; Cass. sez. 1, Sentenza n. 2605 del 07/02/2006), secondo cui “in tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento”.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – II^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8581/2021, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata e ferme le altre statuizioni ivi contenute, annulla la deliberazione assembleare del
23 ottobre 2017 anche nella parte in cui, nel deliberare in ordine al punto n. 2) all'ordine del giorno, sono stati approvati i bilanci relativi agli anni 2014 e 2015;
2) Condanna il appellato alla refusione in favore dell'appellante Parte_2 Pt_1
delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, quanto al giudizio
[...] di primo grado, nell'importo di € 545,01 per esborsi ed € 7.254,00 per compenso professionale e, quanto al presente grado, nell'importo di € 804,00 per esborsi ed
€ 6.946,00 per compenso professionale, il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv.
Domenico Festa, dichiaratosi anticipatario;
3) Pone definitivamente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate nel corso del giudizio di primo grado, a carico del appellato. Parte_2
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Martorana Dott.ssa Alessandra Piscitiello
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