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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 10/03/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N.187/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Sigg. Magistrati:
Dott. Marina Caparelli Presidente rel.
Dott. Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 187/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 27/05/2024
DA
P.I. ), iscritta nell'Elenco delle Società Parte_1 P.IVA_1
SPV al n. 35644.4 tenuto dalla Banca d'Italia, rappresentata dalla mandataria giusta procura del 11.5.2021 per Controparte_1
Notaio Dott. (Rep 144302 e Racc. 37203), registrata a Persona_1
Milano – DP II il 12.5.2021 al n. 47618 Serie 1T, società a sua volta rappresentata dalla mandataria in persona Controparte_2
del procuratore Dott. in virtù di procura conferita con Controparte_3
1 atto del 25.5.2020 per Notaio Dott. di Milano (Rep Persona_1
142719 - Racc. 36506), registrata a Milano – DP II il 27.5.2020 al n. 35001
Serie 1T, proc. dom. avv. MARTELLA DARIO per mandato allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: , proc. dom. avv. Controparte_4 CodiceFiscale_1
FABBRO LORENZO per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata in grado di appello
- APPELLATO -
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria. Appello avverso la
sentenza n. 382 del Tribunale di Udine depositata il 19/03/2024,
comunicata in pari data e non notificata
Causa iscritta a ruolo il 31/05/2024 e decisa nella camera di consiglio del
26/02/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, per tutti i motivi di appello,
revocare e riformare integralmente la Sentenza n. 382/2024 del Tribunale
Ordinario di Udine, Sezione Civile, depositata il 19.3.2024, comunicata in pari data e non notificata, resa a definizione del giudizio R.G. n. 4399/2022.
2 Per l'effetto: in via principale, confermare il D.I. n. 1207/2022 (R.G. n.
3093/2022), emesso dal Tribunale di Udine il 27.10.2022 ed oggetto di opposizione;
inoltre, condannare il sig. a restituire a Controparte_4
quanto da quest'ultima corrisposto in esecuzione della Parte_1
sentenza di primo grado, e quindi Euro 10.557,60 con la maggiorazione degli interessi di mora o in subordine legali, dalla data del pagamento, o in subordine dalla domanda, fino all'effettivo soddisfo;
in subordine e nel merito, salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa opposizione, condannare il sig. al pagamento della diversa, maggiore o minore Controparte_4
somma, che dovesse essere accertata come dovuta da codesta Ecc.ma Corte
di appello, maggiorata degli interessi come indicati in D.I. e delle spese ivi liquidate.”.
Per l'appellata:
“In istruttoria: Voglia la Corte d'Appello di Trieste, ai sensi dell'art. 210
cpc, ordinare ad almeno dieci istituti bancari distribuiti sul territorio nazionale, l'esibizione nel presente giudizio dei modelli standard di fideiussione omnibus utilizzati da ciascun Istituto nei periodi comprendenti ottobre 2012 e dicembre 2016.
3 Nel merito: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste rigettare la domanda di parte appellante e confermare integralmente la sentenza n.
382/2024 del Tribunale di Udine.
Spese di lite rifuse.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1207/2022 del 27/10/2022, il Tribunale di Udine
intimava ad quale fideiussore della società Controparte_4 [...]
(società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Controparte_5
Udine n.8 del 11/03/2022), di pagare alla società (d'ora in Parte_1
avanti l'importo di € 521.402,28, oltre interessi al tasso Pt_1
convenzionale – comunque nei limiti della L. 108/96 – ed oltre alle spese di procedura.
Con atto di citazione notificato in data 23/12/2022 proponeva tempestiva e rituale opposizione il esponendo che il credito vantato CP_4
dall'ingiungente derivava da due fideiussioni omnibus prestate in favore della società poi fallita, la prima in data 10/10/2012 per l'importo di €
450.000,00 ed una successiva del 20/12/2016 - del tutto identica alla precedente - con la quale l'importo garantito era stato aumentato ad €
600.000,00; che tali fideiussioni erano state prestate a favore di Intesa
LO s.p.a., che aveva poi ceduto il credito a nell'ambito di una Pt_1
operazione di cartolarizzazione;
che le clausole delle fideiussioni sottoscritte
4 erano nulle perché di contenuto conforme a quello delle clausole dello schema contrattuale predisposto dall' che la Banca d'Italia aveva CP_6
ritenuto in contrasto con l'art. 2, comma 2 lett. a) della legge n. 287/90, in quanto la loro uniforme applicazione da parte degli istituti bancari era lesiva della libera concorrenza;
che pertanto esso opponente nulla doveva stante la decadenza della garanzia per mancato rispetto dell'art. 1957 c.c.; che, in ogni caso, l'estratto conto certificato prodotto con il ricorso per decreto ingiuntivo non aveva valenza probatoria nel giudizio di opposizione;
che,
infine, non aveva provato l'acquisto del credito e, di conseguenza, la Pt_1
sua legittimazione attiva.
Tutto ciò premesso l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva l'opposta producendo i documenti diretti a provare l'acquisto del credito, il suo importo e le condizioni contrattuali.
Nel merito l'opposta negava che le fideiussioni richieste all'opponente nel
2012 e nel 2016 fossero state predisposte in attuazione dell'accordo anticoncorrenziale censurato dalla Banca d'Italia nel 2005 e chiedeva quindi la reiezione della opposizione.
In ogni caso l'opposta deduceva che le garanzie prestate dall'opponente non avevano natura di fideiussioni, ma di contratti autonomi di garanzia a prima
5 richiesta, circostanza che le rendeva immuni dai profili di nullità eccepiti dall'opponente.
Ciò premesso l'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Sospesa la provvisoria esecuzione del decreto opposto e istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Udine, in accoglimento dell'opposizione,
revocava il decreto ingiuntivo n.1207/2022 e respingeva le domande proposte da con comparsa di costituzione e risposta depositata in Pt_1
data 07/06/2023, condannandola alle spese.
Affermava il primo Giudice che le clausole contenute nei contratti conclusi dal palesavano il carattere di accessorietà delle obbligazioni assunte CP_4
rispetto alle obbligazioni del debitore garantito e non ponevano a carico del garante un'obbligazione autonoma e diversa;
che l'opponente aveva fornito ampia prova documentale della perdurante adozione da parte di un numero consistente di istituti di credito dello schema contrattuale di fideiussione contenente le clausole lesive della libera concorrenza anche negli anni successivi alla decisione della Banca d'Italia e in particolare nel periodo al quale risalivano i contratti sottoscritti dall'opponente; che, pertanto, doveva ritenersi nulla la deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. prevista dall'art. 6
delle condizioni contrattuali;
che, quindi, trovava applicazione la disposizione di cui all'art. 1957 c.c.; che Intesa LO s.p.a. non aveva proposto le sue istanze contro il debitore;
che la circostanza che in CP_4
6 quanto amministratore della società da lui garantita, fosse a conoscenza delle difficoltà economiche in cui il debitore principale versava, non era rilevante, in quanto non risultava che le fideiussioni fossero state prestate quando era in condizioni di difficoltà. Controparte_5
Avverso la predetta sentenza proponeva appello fondandolo su sei motivi e lamentando:
1) che il Giudice di primo grado, in violazione degli artt. 112, 115 e 116
c.p.c., 2 L. 287/90 e 2697 c.c., aveva ritenuto che la documentazione prodotta dall'opponente in primo grado fosse idonea a documentare l'esistenza di una perdurante intesa tra le banche, senza considerare che i contratti prodotti erano riferibili al periodo dal 2006 al 2011 nonché al 2013
al 2015 e al periodo dal 2017 al 2019, mentre i contratti di fideiussione
omnibus di cui si discuteva erano del 2012 e del 2016 ed in ogni caso non erano tutti conformi;
2) che il Giudice di primo grado, in violazione degli artt. 112, 115 e 116
c.p.c., 2 L. 287/90 e 2697 c.c., aveva erroneamente ritenuto che il contratto stipulato dalle parti fosse frutto di un'intesa rilevante sul piano antitrust,
mentre secondo la giurisprudenza di legittimità la deroga all'art. 1957 c.c.
era sempre valida ed il suo inserimento non poteva essere sempre inteso come espressione di una intesa anticoncorrenziale;
7 3) che il Tribunale di Udine, in violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.,
1419 c.c. e art. 2 L. 287/90 e 2697 c.c., pur a fronte della specifica eccezione dell'appellante, non aveva considerato che parte opponente non aveva neppure allegato che al tempo della conclusione del contratto di garanzia non aveva rinvenuto fideiussioni più favorevoli, con effetto anticoncorrenziale in suo danno;
4) che, in violazione artt. 115 e 116 c.p.c., nonché agli art. 1936, 1939, 1945
e 1957 c.c., il primo Giudice aveva erroneamente ritenuto che i contratti in contestazione non fossero autonomi senza considerare la disposizione di cui all'art. 6 (che prevedeva che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione
restano integri fino a totale estinzione del suo credito verso il debitore,
senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore o qualsiasi
altro obbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cc, che si
intende derogato”) e la disposizione di cui all'art. 7 (che prevedeva che “…
il fideiussore è obbligato a pagare immediatamente alla Banca, a semplice
richiesta scritta, quanto dovuta alla stessa per capitale, interessi spese,
tasse e ogni altro accessorio …”) militavano per la qualificazione dei contratti come contratti autonomi di garanzia, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1957 c.c., per l'assenza dell'elemento dell'accessorietà;
8 5) che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Udine, il garante che rivestiva la qualifica di legale rappresentante e/o socio della società
debitrice non aveva titolo per invocare la violazione degli artt. 1956 e 1957
c.c. in relazione al debitore principale;
6) che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, era onere del fideiussore (e non certo del creditore) dimostrare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1956 c.c. per la sua liberazione, mentre nella specie l'opponente non aveva documentato (né dedotto) che la banca avesse contribuito al peggioramento delle condizioni economiche della società
debitrice, mediante l'erogazione di ulteriore credito.
Si costituiva l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 27/11/2024 le parti insistevano nelle loro rispettive difese e chiedevano fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il P.I., dato del fallimento del tentativo di conciliazione, disponeva la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni richiesta dalle parti con note scritte (21/02/2025) ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Indi, la causa veniva decisa nella camera di consiglio del 26/02/2025,
scaduti i termini di cui all'art.352 c.p.c.
Ciò premesso va esaminato per primo, in ordine logico, il quarto motivo di appello inerente alla natura dei contratti stipulati dal CP_4
9 E' evidente infatti che, nel caso in cui i contratti in questione fossero effettivamente contratti autonomi di garanzia, i primi tre motivi sarebbero assorbiti.
Sul punto, tuttavia, va ritenuto che non meriti censura la sentenza di primo grado laddove il Tribunale di Udine ha escluso che i contratti in esame siano contratti autonomi di garanzia.
Nella specie, infatti, come ricordato dalla stessa appellante, i predetti contratti si limitano a prevedere all'art. 7 che “…il fideiussore è tenuto a
pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta anche in
caso di opposizione del debitore……”., mentre non contengono clausole di pagamento “senza eccezioni” o addirittura “a prima richiesta e senza
eccezioni” di fronte alle quali la giurisprudenza di legittimità a Sezioni
Unite ha riconosciuto integrati gli elementi necessari e sufficienti per qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (Cass. SS.UU.
18/02/2010 n.3947; nello stesso senso più di recente Cass. 3/12/2020 n.
27619).
Non solo: le altre clausole contenute nei contratti prodotti palesano che essi mantengono il carattere di accessorietà rispetto alle obbligazioni della debitrice garantita e non pongono a carico del garante, come avviene nei contratti autonomi di garanzia, “un'obbligazione autonoma e diversa,
proprio perché non rivolta al pagamento del debito principale, quanto a
10 indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di
una somma di denaro predeterminata” (cfr. in tal senso Cass. 03/11/2021 n.
31313).
La natura di contratti di fideiussione, infatti, emerge innanzitutto dal tenore dell'art. 1 che prevede espressamente che “…..la fideiussione garantisce
tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed
ogni altro accessorio….”.
Depongono poi in tal senso i ripetuti riferimenti al contenuto delle obbligazioni maturate dalla debitrice garantita (ad esempio lo stesso art. 7
prevede l'obbligo del fideiussore di corrispondere alla banca gli interessi moratori “nella stessa misura e alle stesse condizioni previste a carico del
debitore”), la clausola che onera i garanti di “tenersi al corrente delle
condizioni patrimoniali del debitore” e dei suoi rapporti con la banca (art. 5)
ed, infine, lo stesso art. 6 ove viene pattuita espressamente la deroga ai termini fissati dall'art 1957 c.c., deroga che non sarebbe stato necessario prevedere espressamente, laddove si fosse trattato di contratto autonomo di garanzia.
Accertato che i contratti di cui è causa non sono contratti autonomi di garanzia, con riguardo ai primi due motivi – che possono essere trattati congiuntamente per la loro intima connessione – va evidenziato,
innanzitutto, che questa Corte ha già affermato, in casi del tutto analoghi a
11 quello che ci occupa, che la produzione del provvedimento dell'Autorità
Garante costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale esclusivamente con riferimento alle coordinate fattuali e temporali della specifica vicenda esaminata dalla Banca d'Italia - al tempo Autorità Garante
della Concorrenza tra gli istituti di credito - sussistendo un rapporto inverso tra l'attitudine del predetto provvedimento a provare la sussistenza della condotta anticoncorrenziale e il decorso del tempo dalla sua adozione,
risultando, in altri termini, l'anzidetta efficacia via via decrescente quanto più la fattispecie negoziale oggetto di disamina si collochi in epoca cronologicamente distante dal tempo dell'accertamento (cfr. sul punto Corte
di Appello di Trieste, sent. n. 474/24; Corte d'Appello di Trieste sent.
485/24), aderendo così a quell'orientamento di merito secondo cui il provvedimento Bankitalia n. 5/2005 vale per le sole garanzie stipulate tra il
2002 e il 2005, e non per le garanzie fideiussorie stipulate in epoca successiva, sicuramente non per quelle stipulate a distanza rispettivamente di quasi sette anni e di undici anni dal dicembre 2005, come nel caso di specie (il primo contratto di fideiussione stipulato dal è, infatti, datato CP_4
10/10/2012, mentre il secondo è del 20/12/2016).
Giova puntualizzare, a questo proposito, che le norme del modello ABI
“censurate” ai sensi della normativa antitrust non sono nulle in sé perché
contrarie a norme imperative, ma solo in quanto risultano essere una
12 manifestazione dell'intesa vietata, riconducibile in via esclusiva alla pronuncia della predetta Autorità amministrativa.
Va poi considerato che, per il periodo successivo all'istruttoria del 2005,
non esistono indizi oggettivi utili a ritenere che sia riscontrabile come ancora sussistente una condotta collettiva e concordata da parte degli istituti bancari del tipo di quella a suo tempo sanzionata come anticoncorrenziale,
non essendovi stato alcun altro formale accertamento da parte dell'Autorità
competente.
Pertanto, la parte che intenda far valere la nullità di fideiussioni conformi al predetto schema ABI, ma sottoscritte a distanza di anni dall'istruttoria condotta dall'Autorità antitrust, è onerata di provare, secondo i principi generali, tutti i fatti costitutivi della propria domanda, compresa la persistenza di un'eventuale intesa restrittiva della concorrenza di cui la singola fideiussione sia considerata l'effetto, non potendo giovarsi, all'uopo,
del valore probatorio “privilegiato” del citato provvedimento amministrativo in quanto relativo ad una fascia temporale conclusasi nel maggio 2005 (cfr.
in particolare Tribunale di Milano del 20/12/2023 n. 10296).
Tale orientamento risulta essere stato condiviso anche dalla Prima Sezione
del S.C. che, in un caso parzialmente analogo a quello che ci occupa, nella parte motiva dell'ordinanza n. 30383/24 del 13/11/2024 così si è espressa:
“….Passando alla questione della rilevazione officiosa della nullità
13 parziale del contratto «a valle» dell'intesa anticoncorrenziale, nullità che,
nell'ottica della pronuncia delle Sezioni Unite, si produce di default, è
agevole osservare che essa rilevazione richiede che risultino dagli atti tutte
le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza
del provvedimento della Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione,
giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed
esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare
particolare….; iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve
essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito
l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto
accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare
esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo
anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole
successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che
l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento
precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle
clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta
corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia
nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da
riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva
14 seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere
lesiva della concorrenza……”.
Chiarito, quindi, che era onere dell'opponente odierno appellato offrire la prova di tutti gli elementi costitutivi della propria domanda tra cui, in
primis, l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale “a monte”, va stabilito se la documentazione offerta in primo grado sia sufficiente a dimostrare tale elemento costitutivo essenziale ed imprescindibile per poter configurare la violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) L. n.287/1990.
Sostiene, infatti, l'appellante che, diversamente da quanto affermato dal
Giudice di primo grado, la copiosa documentazione dimessa non sarebbe idonea a dimostrare che le fideiussioni rilasciate nel 2012 e nel 2016 siano il risultato della perdurante intesa tra le banche di applicare lo schema contrattuale ritenuto illecito dalla Banca d'Italia in quanto il non CP_4
avrebbe dimostrato che tale intesa sussistesse e che in particolare fosse ancora esistente relativamente agli anni 2012 e 2016.
Ora, innanzitutto, va rilevato che pacificamente le due fideiussioni prodotte
(cfr. docc. 6 e 7 allegati al decreto ingiuntivo) riproducono pedissequamente lo schema ABI (cfr. doc. 5 opponente).
In secondo luogo, va rilevato che, in uno con l'atto di opposizione, la difesa del ha prodotto 101 documenti sostenendo che dall'esame degli stessi CP_4
poteva ricavarsi che lo schema contrattuale predisposto dall'ABI era stato
15 costantemente utilizzato in modo uniforme, in violazione pertanto dell'art.2
della legge 287/90, dal 2005 e quantomeno sino al 2019 (e dunque anche negli anni 2012 e 2016).
In terzo luogo, va rilevato che la parte opposta, costituendosi in primo grado, si è limitata a contestare genericamente la produzione documentale di parte opponente affermando che non sarebbe idonea a documentare l'esistenza di una perdurante intesa tra le banche, senza addentrarsi sull'analisi dei singoli documenti depositati ed astenendosi dall'allegare elementi idonei a smentire la rilevanza dei predetti documenti (cfr. pag. 7
della comparsa di risposta).
A fronte di tali generiche difese, il Giudice di primo grado ha ritenuto che l'opponente avesse fornito ampia prova documentale della perdurante adozione da parte di un numero consistente di istituti di credito dello schema contrattuale di fideiussione contenente le clausole lesive della libera concorrenza anche negli anni successivi alla decisione della Banca d'Italia e in particolare nel periodo al quale risalivano i contratti sottoscritti dall'opponente.
Avendo l'appellante, in questo grado, svolto contestazioni più specifiche relativamente, in particolare, ai documenti depositati dall'appellato per gli anni 2012 e 2016, si rende, pertanto, necessario procedere partitamente all'esame degli stessi, precisando peraltro che la fideiussione rilasciata nel
16 dicembre 2016 si limita a variare quantitativamente l'importo garantito,
sostituendo quella rilasciata nel 2012 senza soluzione di continuità ed escludendo ogni novazione, di tal che è cruciale stabilire se relativamente al predetto anno sia stata sufficientemente dimostrata l'esistenza di una perdurante intesa tra le banche (cfr. doc. 7 citato).
I documenti prodotti in primo grado dall'opponente sono i seguenti:
Fidejussione LO IMI S.p.A 06/09/2005 (doc.6)
Fidejussione SA RD S.p.A 17/10/2005 (doc.7)
Fidejussione BANCA AGRICOLA MANTOVANA 18/04/2005 (doc.8)
Fidejussione LO IMI S.p.A (doc.9)
Fidejussione LO IMI S.p.A (doc.10)
Fidejussione CREDITO ARTIGIANO 12/2005 (doc.11)
Fidejussione BANCA DI ROMA 29/11/2005 (doc.12)
Fidejussione BANCA DI ROMA 31/07/2006 (doc.13)
Fidejussione UniCredit Banca 31/03/2006 (doc.14)
Fidejussione BANCA DI ROMA 09/02/2006 (doc.15)
Fidejussione Banca Intesa Spa 26/01/2006 (doc. 16)
Fidejussione UBI Banca Carime 20/12/2006 (doc.17)
Fidejussione UniCredit Banca d'Impresa S.p.A 28/09/2006 (doc.18)
Fidejussione BANCA POPOLARE DI SONDRIO 2006 (doc.19)
Fidejussione BANCA AGRICOLA MANTOVANA 06/12/2007 (doc.20)
17 Fidejussione Banca della Marca CREDITO COOPERATIVO 30/07/2007
(doc.21)
Fidejussione Banca della Marca CREDITO COOPERATIVO 31/07/2007
(doc.22)
Fidejussione 26/06/2007 Controparte_7
(doc.23)
Fidejussione 3/02/2007 Controparte_8
(doc.24)
Fidejussione TO Gruppo Banca Popolare di Vicenza 06/2007
(doc.25)
Fidejussione BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VICENTINO
01/10/2007 (doc.26)
Fidejussione 21/11/2007 (doc.27) Controparte_9
Fidejussione 19/12/2007 (doc.28) Controparte_10
Fidejussione 18/12/2007 Controparte_8
(doc.29)
Fidejussione Intesa LO Spa 30/05/2008 (doc.30)
Fidejussione BANCA POPOLARE DI VERONA 06/05/2008 (doc.31)
Fidejussione Banca di Credito Cooperativo di Sorisole e Lepreno
15/02/2008 (doc.32)
Fidejussione Banca Popolare di Milano 10/07/2008 (doc.33)
18 Fidejussione 4/04/2008 Controparte_8
(doc.34)
Fidejussione Banca dell'Adriatico Spa 24/07/2008 (doc.35)
Fidejussione CREDITO BERGAMASCO 11/04/2008 (doc.36)
Fidejussione Intesa LO Spa 09/06/2008 (doc.37)
Fidejussione BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
17/11/2008 (doc.38)
Fidejussione SA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTÙ 02/11/2009
(doc.39)
Fidejussione BANCA POPOLARE DI SONDRIO 12/05/2009 (doc.40)
Fidejussione SA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA
GROTTE-CREDITO COOPERATIVO 15/10/2009 (doc.41)
Fidejussione 1/10/2009 Controparte_8
(doc.42)
Fidejussione UGF BANCA S.P.A 15/12/2009 (doc.43)
Fidejussione CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA
06/05/2009 (doc.44)
Fidejussione Cassa di Risparmio di Foligno S.p.A 30/01/2009 (doc.45)
Fidejussione Banca di Mantignana Credito Cooperativo Umbro Soc.Coop.
30/07/2009 (doc.46)
Fidejussione Banca popolare di Spoleto spa 22/09/2009 (doc.47)
19 Fidejussione UBI Banca Carime 15/07/2009 (doc.48)
Fidejussione BANCA POPOLARE DI SONDRIO 30/07/2009 (doc.49)
Fidejussione Banca di Legnano 03/07/2009 (doc.50)
Fidejussione SA DI RISPARMIO DI CESENA 16/07/2010 (doc.51)
Fidejussione BANCA DI PERUGIA CREDITO COOPERATIVO
30/04/2010 (doc.52)
Fidejussione BANCA ROMAGNA COOPERATIVA 14/04/2009 (doc.53)
Fidejussione BANCA DI CREDITO COOPERATIVO della Costa Etrusca
03/02/2010 (doc.54)
Fidejussione BANCA POPOLARE DI SONDRIO 14/12/2010 (doc.55)
Fidejussione 21/10/2010 Controparte_8
(doc.56)
Fidejussione Controparte_11
30/04/2010 (doc.57)
Fidejussione Cassa Rurale – Banca di Credito Cooperativo di Treviglio –
Società Cooperativa
20/04/2011 (doc.58)
Fidejussione SA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO
10/10/2011 (doc.59)
Fidejussione 31/01/2011 Controparte_8
(doc.60)
20 Fidejussione Banca popolare di Spoleto spa 12/08/2011 (doc.61)
Fidejussione BANCA DI PERUGIA CREDITO COOPERATIVO
31/01/2011 (doc.62)
Fidejussione CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA
14/10/2011 (doc.63)
Fidejussione UBI Banca Carime 27/10/2011 (doc.64)
Fidejussione Controparte_12
[...
2011 (doc.65)
Fidejussione Banco di Napoli Spa 21/06/2011 (doc.66)
Fidejussione 2011 (doc.67) Controparte_13
Fidejussione BANCA POPOLARE DI SONDRIO 09/12/2011 (doc.68)
Fidejussione 22/09/2011 Controparte_14
(doc.69)
Fidejussione Cassa di Risparmio di Foligno Spa 13/10/2011 (doc.70)
Fidejussione Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A 26/05/2011 (doc.71)
Fidejussione 20/12/2011 Controparte_8
(doc.72)
Fidejussione 17/01/2012 Controparte_8
(doc.73)
Fidejussione Controparte_15
21/08/2012 (doc.74)
[...]
21 Fidejussione Controparte_16
012 (doc.75)
[...]
Fidejussione Controparte_17
19/06/2012 (doc.76)
[...]
Fidejussione Controparte_18
16/01/2012 (doc.77)
[...]
Fidejussione 07/09/2012 (doc.78) CP_7
Fidejussione Cassa Rurale – Banca di Credito Cooperativo di Treviglio
01/03/2012 (doc.79)
Fidejussione Banco di Napoli Spa 04/01/2012 (doc.80)
Fidejussione BANCA VALSABBINA S.C.p.A. 10/12/2012 (doc.81)
Fidejussione BANCO POPOLARE LOANO 26/04/2012 (doc.82)
Fidejussione 30/05/2012 Controparte_14
(doc.83)
Fidejussione 01/02/2012 Controparte_8
(doc.84)
Fidejussione BCC DI SPELLO E BETTONA 09/03/2012 (doc.85)
Fidejussione BANCO DI CREDITO COOP. DELLE PREALPI Soc. Coop.
2012 (doc.86)
Fidejussione BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA
03/01/2012 (doc.87)
22 Fidejussione BANCO POPOLARE SCANDICCI 10/07/2013 (doc.88)
Fidejussione Banca Popolare di Vicenza 07/2013 (doc.89)
Fidejussione Banca Popolare di Vicenza 23/01/2013 (doc.90)
Fidejussione 17/05/2013 Controparte_14
(doc.91)
Fidejussione Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti spa (doc.92)
Fidejussione BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI Battipaglia e
Montecorvino Rovella 16/02/2015 (doc.93)
Fidejussione BANCO POPOLARE CREMONA 23/11/2015 (doc.94)
Fidejussione BANCO POPOLARE GRUMELLO DEL MONTE 2015
(doc.95)
Fidejussione BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA
30/11/2015 (doc.96)
Fidejussione BPER BANCA 06/08/2015 (doc.97)
Fidejussione BPER BANCA 20/11/2015 (doc.98)
Fidejussione BPER BANCA 04/2016 (doc.99)
Fidejussione Intesa LO Spa 23/03/2016 (doc.100)
Fidejussione BCC Barlassina 2017 (doc.101)
Fidejussione BANCA POPOLARE DI SONDRIO 2017 (doc.102)
Fidejussione Intesa LO Spa 18/01/2018 (doc. 103)
Fidejussione BANCO BPM 18/10/2018 (doc.104)
23 Fidejussione SA DI RISPRAMIO DI VOLTERRA 25/05/2018
(doc.105)
Fidejussione BANCA POPOLARE DI SONDRIO 05/05/2019 (doc.106).
Va precisato che non verranno invece esaminati i documenti prodotti in questo grado dall'appellato in quanto, all'evidenza, il fatto che il difensore abbia potuto procurarseli solo successivamente “…in quanto pubblicati in
un aggiornamento del gennaio 2024 da parte di professionisti che si
occupano della materia trattata…” non è motivo sufficiente per ritenere che si tratti di documenti “sopravvenuti” ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Ciò premesso, ai fini che ci occupano, vanno senz'altro esclusi i primi sette documenti, trattandosi per lo più di contratti risalenti al 2005 e, quindi, tutti precedenti al provvedimento di Bankitalia n. 5/2005 (cfr. docc. 6,7,8, 11,12)
ovvero privi di data (cfr. docc. 9 e 10).
Con riguardo all'anno 2006 sono stati prodotti sette documenti: cinque sicuramente corrispondenti allo schema ABI (cfr. docc. 15,16,17,18 e 19) e due non conformi (il documento 13 risulta del tutto privo di clausole, il documento 14 contiene solo una sintesi delle clausole di tal che non è
possibile confrontarlo con lo schema ABI).
Con riguardo all'anno 2007 sono stati prodotti dieci documenti: tre esattamente corrispondenti allo schema ABI (cfr. docc. 24, 25 e 29); due non corrispondenti allo schema ABI ma contenenti tutte e tre le clausole
24 “incriminate” (cfr. docc. 23 e 28); due non corrispondenti allo schema ABI
(il doc. 22 - parzialmente illeggibile - e il doc. 26 non contengono le clausole n. 6 e n.8); tre inutilizzabili perché illeggibili sia in consolle che stampati (cfr. docc. 20, 21 e 27)
Con riguardo all'anno 2008 sono stati prodotti nove documenti tutti corrispondenti allo schema ABI (cfr. docc. da 30 a 38).
Con riguardo al 2009 sono stati depositati tredici documenti: undici corrispondenti allo schema ABI (cfr. docc. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49,
50 e 53); uno non corrispondente allo schema ABI ma contenente tutte le clausole “incriminate” (cfr. doc. 48); uno non corrispondente allo schema
ABI (cfr. doc. 47 che non contiene la clausola n.6).
Con riguardo al 2010 sono stati depositati sei documenti: cinque corrispondenti allo schema ABI (cfr. docc. 51, 54, 55, 56 e 57); uno illeggibile sia in consolle che stampato (cfr. doc. 52).
Con riguardo al 2011 sono stati depositati quindici documenti: undici corrispondenti allo schema ABI (cfr. docc. 58, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70 e 71); due non corrispondenti allo schema ABI ma contenenti tutte le clausole “incriminate” (cfr. docc. 59 e 72); uno non conforme allo schema
ABI (cfr. doc. 61 che, in particolare, non contiene la clausola n. 6); uno illeggibile sia in consolle che stampato (cfr. doc. 62).
25 Passando all'anno 2012 (anno in cui è stata stipulata la prima fideiussione),
va rilevato che la difesa dell'odierno appellato ha prodotto, in primo grado,
quindici documenti: otto corrispondenti allo schema ABI (cfr. docc. 73, 75,
76, 77, 80, 83, 84, 87); tre non conformi allo schema ABI ma contenenti tutte le clausole “incriminate” (cfr. docc. 78, 81 e 82); tre non corrispondenti allo schema ABI (cfr. docc. 79, 85 e 86 che, come del resto riconosciuto anche dall'appellato, non contengono le clausole 2 e 6 del modello ABI);
uno assolutamente illeggibile sia in consolle che stampato (cfr. doc. 74).
Quanto all'anno 2013 sono stati depositati cinque documenti: quattro corrispondenti allo schema ABI (cfr. docc. 88, 90, 91 e 92); uno non corrispondente allo schema ABI ma contenente tutte le clausole
“incriminate” (cfr. doc. 89).
Relativamente all'anno 2014 la difesa dell'opponente non ha prodotto alcun documento.
Con riguardo al 2015 sono stati prodotti sei documenti: cinque corrispondenti allo schema ABI (cfr. i docc. 93, 95, 96, 97 e 98); uno non conforme allo schema ABI, ma contenente tutte le clausole “incriminate”
(cfr. doc. 94).
Passando al 2016 (anno della seconda fideiussione che – come si è detto –
riproduce pedissequamente la prima senza novarla) sono stati depositati due documenti corrispondenti allo schema ABI (cfr. docc. 99 e 100).
26 Gli altri documenti relativi al 2017 e 2018 ed al 2019 (in tutto sei da docc.
101 a doc. 106) non sono rilevanti ai fini che ci occupano.
Ora ciò che emerge dalla predetta documentazione è che certamente fino al
2013 esisteva un uso generalizzato ed uniforme da parte di banche di dimensioni diverse e distribuite su tutto il territorio nazionale di uno schema di fideiussione specifica che comprendeva tutte e tre le clausole di cui allo schema ABI, con pochissime eccezioni.
Per quanto riguarda il periodo successivo (dal 2014 al 2016) la documentazione prodotta è meno completa.
Tuttavia, da un lato, va ribadito che il contratto stipulato nel 2016 si limita semplicemente ad aumentare l'importo garantito;
dall'altro, va evidenziato che i due contratti prodotti a dimostrazione dell'intesa relativamente per l'anno 2016 riguardano due istituti di credito di rilevanza nazionale (BPER
Banca e Intesa SanPaolo).
Di tal che va ritenuto, diversamente da quanto asserito dall'appellante, che la difesa del abbia sufficientemente dimostrato la persistenza CP_4
dell'intesa restrittiva della concorrenza anche per il periodo 2012-2016.
Quanto al terzo motivo di appello è appena il caso di rilevare che, come emerge chiaramente dall'atto di citazione in opposizione, il non ha CP_4
mai eccepito la nullità integrale delle fideiussioni, ma si è limitato ad
27 eccepire la nullità della sola clausola in deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6 dei contratti di fideiussione allegati).
Ciò premesso è evidente che, una volta accertata la nullità della deroga al disposto dell'art. 1957 c.c., il non doveva provare null'altro, CP_4
ricadendo sull'opposta odierna appellante l'onere di dimostrare di non essere incorsa nella decadenza prevista da tale disposizione avendo
“proposto le sue istanze contro il debitore” e avendole “con diligenza
continuate”.
Vanno infine ritenuti infondati anche il quinto ed il sesto motivo di appello.
Invero, come correttamente rilevato dall'appellata, l'affermazione secondo cui “…il rappresentante p.t. e/o socio della società debitrice non ha titolo
per invocare la violazione degli art. 1956 e 1957 c.c. in relazione al
debitore principale…”, è priva di fondamento perché riguarda esclusivamente la disposizione di cui l'art. 1956 c.c. ma non quella di cui all'art. 1957 c.c., come del resto emerge anche dai due precedenti giurisprudenziali citati dalla stessa appellante (cfr. Cass. ord. 2018/8484 e
Cass. ord. 2023/20713, non massimate): invero nella prima ordinanza la
Corte si è limitata a ribadire il principio secondo cui “..la conoscenza delle
difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è infatti comune al
creditore e al fideiussore, o dev'essere presunta tale, nell'ipotesi in cui
debitrice principale sia una società in cui il fideiussore ricopre la carica di
28 amministratore; onde non è configurabile la violazione di doveri di
correttezza del creditore nei suoi confronti…..”; nella seconda la Corte,
dopo aver confermato la sentenza di secondo grado laddove aveva dichiarato l'inammissibilità dell'eccezione relativa alla presunta nullità della garanzia per violazione della normativa antitrust, si è occupata esclusivamente della eccezione ex art. 1956 c.c. formulata dal fideiussore ribadendo che “…il fideiussore il quale intenda far valere l'esclusione della
propria responsabilità ai sensi dell'art. 1956 cit. deve provare la
sussistenza delle condizioni ivi indicate….deve dimostrare che,
successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future,
il creditore abbia fatto credito al terzo, senza la sua autorizzazione, pur
essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni
economiche….”.
E', peraltro, del tutto evidente che le disposizioni di cui agli artt. 1956 e
1957 c.c. si pongono su due piani diversi riguardando la prima la liberazione del fideiussore per obbligazioni future, la seconda la persistenza dell'obbligazione del fideiussore in caso di scadenza dell'obbligazione principale.
Nella specie parte opponente odierna appellata non ha mai proposto l'eccezione di cui all'art. 1956 c.c., ma si è limitata ad eccepire la nullità
della clausola che prevede la deroga alla disposizione di cui all'art. 1957 c.c.
29 e la conseguente decadenza della creditrice non avendo la stessa agito nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi (circostanza questa incontestata).
Del tutto correttamente quindi il Giudice di prime cure ha affermato che la circostanza che il fosse amministratore della società debitrice non CP_4
rileva ai fini della dichiarazione di inefficacia della clausola di cui all'art. 6
dei contratti di fideiussione, aggiungendo, per completezza, che semmai sarebbe stato onere della opposta odierna appellante dimostrare che il legale rappresentante, al momento della stipula dei contratti, sarebbe stato a conoscenza delle difficoltà in cui versava la società debitrice e che, quindi,
non poteva configurarsi alcuna violazione dei doveri di correttezza nei suoi confronti.
Viceversa, non solo tale prova non è stata fornita, ma dagli atti risulta che l'ultima fideiussione è stata stipulata nel dicembre 2016, mentre la società è
fallita oltre cinque anni dopo (dicembre 2022).
Per le svolte considerazioni l'impugnata sentenza va integralmente confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i valori medi delle cause ricomprese tra € 500.001 ed € 1.000.000, fatta eccezione per la fase di trattazione ed istruttoria risoltasi in una sola udienza che va liquidata nel minimo.
30 Va dato atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17,
L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da ei confronti di Parte_1 Controparte_4
così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza n. 382/24
pubblicata il 19/0372024 del Tribunale di Udine;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore dell'appellato in complessivi € 22.333,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e
CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17,
L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 26/02/2025
Il Presidente est.
Marina Caparelli
31
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Sigg. Magistrati:
Dott. Marina Caparelli Presidente rel.
Dott. Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 187/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 27/05/2024
DA
P.I. ), iscritta nell'Elenco delle Società Parte_1 P.IVA_1
SPV al n. 35644.4 tenuto dalla Banca d'Italia, rappresentata dalla mandataria giusta procura del 11.5.2021 per Controparte_1
Notaio Dott. (Rep 144302 e Racc. 37203), registrata a Persona_1
Milano – DP II il 12.5.2021 al n. 47618 Serie 1T, società a sua volta rappresentata dalla mandataria in persona Controparte_2
del procuratore Dott. in virtù di procura conferita con Controparte_3
1 atto del 25.5.2020 per Notaio Dott. di Milano (Rep Persona_1
142719 - Racc. 36506), registrata a Milano – DP II il 27.5.2020 al n. 35001
Serie 1T, proc. dom. avv. MARTELLA DARIO per mandato allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: , proc. dom. avv. Controparte_4 CodiceFiscale_1
FABBRO LORENZO per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata in grado di appello
- APPELLATO -
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria. Appello avverso la
sentenza n. 382 del Tribunale di Udine depositata il 19/03/2024,
comunicata in pari data e non notificata
Causa iscritta a ruolo il 31/05/2024 e decisa nella camera di consiglio del
26/02/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, per tutti i motivi di appello,
revocare e riformare integralmente la Sentenza n. 382/2024 del Tribunale
Ordinario di Udine, Sezione Civile, depositata il 19.3.2024, comunicata in pari data e non notificata, resa a definizione del giudizio R.G. n. 4399/2022.
2 Per l'effetto: in via principale, confermare il D.I. n. 1207/2022 (R.G. n.
3093/2022), emesso dal Tribunale di Udine il 27.10.2022 ed oggetto di opposizione;
inoltre, condannare il sig. a restituire a Controparte_4
quanto da quest'ultima corrisposto in esecuzione della Parte_1
sentenza di primo grado, e quindi Euro 10.557,60 con la maggiorazione degli interessi di mora o in subordine legali, dalla data del pagamento, o in subordine dalla domanda, fino all'effettivo soddisfo;
in subordine e nel merito, salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa opposizione, condannare il sig. al pagamento della diversa, maggiore o minore Controparte_4
somma, che dovesse essere accertata come dovuta da codesta Ecc.ma Corte
di appello, maggiorata degli interessi come indicati in D.I. e delle spese ivi liquidate.”.
Per l'appellata:
“In istruttoria: Voglia la Corte d'Appello di Trieste, ai sensi dell'art. 210
cpc, ordinare ad almeno dieci istituti bancari distribuiti sul territorio nazionale, l'esibizione nel presente giudizio dei modelli standard di fideiussione omnibus utilizzati da ciascun Istituto nei periodi comprendenti ottobre 2012 e dicembre 2016.
3 Nel merito: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste rigettare la domanda di parte appellante e confermare integralmente la sentenza n.
382/2024 del Tribunale di Udine.
Spese di lite rifuse.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1207/2022 del 27/10/2022, il Tribunale di Udine
intimava ad quale fideiussore della società Controparte_4 [...]
(società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Controparte_5
Udine n.8 del 11/03/2022), di pagare alla società (d'ora in Parte_1
avanti l'importo di € 521.402,28, oltre interessi al tasso Pt_1
convenzionale – comunque nei limiti della L. 108/96 – ed oltre alle spese di procedura.
Con atto di citazione notificato in data 23/12/2022 proponeva tempestiva e rituale opposizione il esponendo che il credito vantato CP_4
dall'ingiungente derivava da due fideiussioni omnibus prestate in favore della società poi fallita, la prima in data 10/10/2012 per l'importo di €
450.000,00 ed una successiva del 20/12/2016 - del tutto identica alla precedente - con la quale l'importo garantito era stato aumentato ad €
600.000,00; che tali fideiussioni erano state prestate a favore di Intesa
LO s.p.a., che aveva poi ceduto il credito a nell'ambito di una Pt_1
operazione di cartolarizzazione;
che le clausole delle fideiussioni sottoscritte
4 erano nulle perché di contenuto conforme a quello delle clausole dello schema contrattuale predisposto dall' che la Banca d'Italia aveva CP_6
ritenuto in contrasto con l'art. 2, comma 2 lett. a) della legge n. 287/90, in quanto la loro uniforme applicazione da parte degli istituti bancari era lesiva della libera concorrenza;
che pertanto esso opponente nulla doveva stante la decadenza della garanzia per mancato rispetto dell'art. 1957 c.c.; che, in ogni caso, l'estratto conto certificato prodotto con il ricorso per decreto ingiuntivo non aveva valenza probatoria nel giudizio di opposizione;
che,
infine, non aveva provato l'acquisto del credito e, di conseguenza, la Pt_1
sua legittimazione attiva.
Tutto ciò premesso l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva l'opposta producendo i documenti diretti a provare l'acquisto del credito, il suo importo e le condizioni contrattuali.
Nel merito l'opposta negava che le fideiussioni richieste all'opponente nel
2012 e nel 2016 fossero state predisposte in attuazione dell'accordo anticoncorrenziale censurato dalla Banca d'Italia nel 2005 e chiedeva quindi la reiezione della opposizione.
In ogni caso l'opposta deduceva che le garanzie prestate dall'opponente non avevano natura di fideiussioni, ma di contratti autonomi di garanzia a prima
5 richiesta, circostanza che le rendeva immuni dai profili di nullità eccepiti dall'opponente.
Ciò premesso l'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Sospesa la provvisoria esecuzione del decreto opposto e istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Udine, in accoglimento dell'opposizione,
revocava il decreto ingiuntivo n.1207/2022 e respingeva le domande proposte da con comparsa di costituzione e risposta depositata in Pt_1
data 07/06/2023, condannandola alle spese.
Affermava il primo Giudice che le clausole contenute nei contratti conclusi dal palesavano il carattere di accessorietà delle obbligazioni assunte CP_4
rispetto alle obbligazioni del debitore garantito e non ponevano a carico del garante un'obbligazione autonoma e diversa;
che l'opponente aveva fornito ampia prova documentale della perdurante adozione da parte di un numero consistente di istituti di credito dello schema contrattuale di fideiussione contenente le clausole lesive della libera concorrenza anche negli anni successivi alla decisione della Banca d'Italia e in particolare nel periodo al quale risalivano i contratti sottoscritti dall'opponente; che, pertanto, doveva ritenersi nulla la deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. prevista dall'art. 6
delle condizioni contrattuali;
che, quindi, trovava applicazione la disposizione di cui all'art. 1957 c.c.; che Intesa LO s.p.a. non aveva proposto le sue istanze contro il debitore;
che la circostanza che in CP_4
6 quanto amministratore della società da lui garantita, fosse a conoscenza delle difficoltà economiche in cui il debitore principale versava, non era rilevante, in quanto non risultava che le fideiussioni fossero state prestate quando era in condizioni di difficoltà. Controparte_5
Avverso la predetta sentenza proponeva appello fondandolo su sei motivi e lamentando:
1) che il Giudice di primo grado, in violazione degli artt. 112, 115 e 116
c.p.c., 2 L. 287/90 e 2697 c.c., aveva ritenuto che la documentazione prodotta dall'opponente in primo grado fosse idonea a documentare l'esistenza di una perdurante intesa tra le banche, senza considerare che i contratti prodotti erano riferibili al periodo dal 2006 al 2011 nonché al 2013
al 2015 e al periodo dal 2017 al 2019, mentre i contratti di fideiussione
omnibus di cui si discuteva erano del 2012 e del 2016 ed in ogni caso non erano tutti conformi;
2) che il Giudice di primo grado, in violazione degli artt. 112, 115 e 116
c.p.c., 2 L. 287/90 e 2697 c.c., aveva erroneamente ritenuto che il contratto stipulato dalle parti fosse frutto di un'intesa rilevante sul piano antitrust,
mentre secondo la giurisprudenza di legittimità la deroga all'art. 1957 c.c.
era sempre valida ed il suo inserimento non poteva essere sempre inteso come espressione di una intesa anticoncorrenziale;
7 3) che il Tribunale di Udine, in violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.,
1419 c.c. e art. 2 L. 287/90 e 2697 c.c., pur a fronte della specifica eccezione dell'appellante, non aveva considerato che parte opponente non aveva neppure allegato che al tempo della conclusione del contratto di garanzia non aveva rinvenuto fideiussioni più favorevoli, con effetto anticoncorrenziale in suo danno;
4) che, in violazione artt. 115 e 116 c.p.c., nonché agli art. 1936, 1939, 1945
e 1957 c.c., il primo Giudice aveva erroneamente ritenuto che i contratti in contestazione non fossero autonomi senza considerare la disposizione di cui all'art. 6 (che prevedeva che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione
restano integri fino a totale estinzione del suo credito verso il debitore,
senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore o qualsiasi
altro obbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cc, che si
intende derogato”) e la disposizione di cui all'art. 7 (che prevedeva che “…
il fideiussore è obbligato a pagare immediatamente alla Banca, a semplice
richiesta scritta, quanto dovuta alla stessa per capitale, interessi spese,
tasse e ogni altro accessorio …”) militavano per la qualificazione dei contratti come contratti autonomi di garanzia, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1957 c.c., per l'assenza dell'elemento dell'accessorietà;
8 5) che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Udine, il garante che rivestiva la qualifica di legale rappresentante e/o socio della società
debitrice non aveva titolo per invocare la violazione degli artt. 1956 e 1957
c.c. in relazione al debitore principale;
6) che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, era onere del fideiussore (e non certo del creditore) dimostrare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1956 c.c. per la sua liberazione, mentre nella specie l'opponente non aveva documentato (né dedotto) che la banca avesse contribuito al peggioramento delle condizioni economiche della società
debitrice, mediante l'erogazione di ulteriore credito.
Si costituiva l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 27/11/2024 le parti insistevano nelle loro rispettive difese e chiedevano fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il P.I., dato del fallimento del tentativo di conciliazione, disponeva la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni richiesta dalle parti con note scritte (21/02/2025) ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Indi, la causa veniva decisa nella camera di consiglio del 26/02/2025,
scaduti i termini di cui all'art.352 c.p.c.
Ciò premesso va esaminato per primo, in ordine logico, il quarto motivo di appello inerente alla natura dei contratti stipulati dal CP_4
9 E' evidente infatti che, nel caso in cui i contratti in questione fossero effettivamente contratti autonomi di garanzia, i primi tre motivi sarebbero assorbiti.
Sul punto, tuttavia, va ritenuto che non meriti censura la sentenza di primo grado laddove il Tribunale di Udine ha escluso che i contratti in esame siano contratti autonomi di garanzia.
Nella specie, infatti, come ricordato dalla stessa appellante, i predetti contratti si limitano a prevedere all'art. 7 che “…il fideiussore è tenuto a
pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta anche in
caso di opposizione del debitore……”., mentre non contengono clausole di pagamento “senza eccezioni” o addirittura “a prima richiesta e senza
eccezioni” di fronte alle quali la giurisprudenza di legittimità a Sezioni
Unite ha riconosciuto integrati gli elementi necessari e sufficienti per qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (Cass. SS.UU.
18/02/2010 n.3947; nello stesso senso più di recente Cass. 3/12/2020 n.
27619).
Non solo: le altre clausole contenute nei contratti prodotti palesano che essi mantengono il carattere di accessorietà rispetto alle obbligazioni della debitrice garantita e non pongono a carico del garante, come avviene nei contratti autonomi di garanzia, “un'obbligazione autonoma e diversa,
proprio perché non rivolta al pagamento del debito principale, quanto a
10 indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di
una somma di denaro predeterminata” (cfr. in tal senso Cass. 03/11/2021 n.
31313).
La natura di contratti di fideiussione, infatti, emerge innanzitutto dal tenore dell'art. 1 che prevede espressamente che “…..la fideiussione garantisce
tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed
ogni altro accessorio….”.
Depongono poi in tal senso i ripetuti riferimenti al contenuto delle obbligazioni maturate dalla debitrice garantita (ad esempio lo stesso art. 7
prevede l'obbligo del fideiussore di corrispondere alla banca gli interessi moratori “nella stessa misura e alle stesse condizioni previste a carico del
debitore”), la clausola che onera i garanti di “tenersi al corrente delle
condizioni patrimoniali del debitore” e dei suoi rapporti con la banca (art. 5)
ed, infine, lo stesso art. 6 ove viene pattuita espressamente la deroga ai termini fissati dall'art 1957 c.c., deroga che non sarebbe stato necessario prevedere espressamente, laddove si fosse trattato di contratto autonomo di garanzia.
Accertato che i contratti di cui è causa non sono contratti autonomi di garanzia, con riguardo ai primi due motivi – che possono essere trattati congiuntamente per la loro intima connessione – va evidenziato,
innanzitutto, che questa Corte ha già affermato, in casi del tutto analoghi a
11 quello che ci occupa, che la produzione del provvedimento dell'Autorità
Garante costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale esclusivamente con riferimento alle coordinate fattuali e temporali della specifica vicenda esaminata dalla Banca d'Italia - al tempo Autorità Garante
della Concorrenza tra gli istituti di credito - sussistendo un rapporto inverso tra l'attitudine del predetto provvedimento a provare la sussistenza della condotta anticoncorrenziale e il decorso del tempo dalla sua adozione,
risultando, in altri termini, l'anzidetta efficacia via via decrescente quanto più la fattispecie negoziale oggetto di disamina si collochi in epoca cronologicamente distante dal tempo dell'accertamento (cfr. sul punto Corte
di Appello di Trieste, sent. n. 474/24; Corte d'Appello di Trieste sent.
485/24), aderendo così a quell'orientamento di merito secondo cui il provvedimento Bankitalia n. 5/2005 vale per le sole garanzie stipulate tra il
2002 e il 2005, e non per le garanzie fideiussorie stipulate in epoca successiva, sicuramente non per quelle stipulate a distanza rispettivamente di quasi sette anni e di undici anni dal dicembre 2005, come nel caso di specie (il primo contratto di fideiussione stipulato dal è, infatti, datato CP_4
10/10/2012, mentre il secondo è del 20/12/2016).
Giova puntualizzare, a questo proposito, che le norme del modello ABI
“censurate” ai sensi della normativa antitrust non sono nulle in sé perché
contrarie a norme imperative, ma solo in quanto risultano essere una
12 manifestazione dell'intesa vietata, riconducibile in via esclusiva alla pronuncia della predetta Autorità amministrativa.
Va poi considerato che, per il periodo successivo all'istruttoria del 2005,
non esistono indizi oggettivi utili a ritenere che sia riscontrabile come ancora sussistente una condotta collettiva e concordata da parte degli istituti bancari del tipo di quella a suo tempo sanzionata come anticoncorrenziale,
non essendovi stato alcun altro formale accertamento da parte dell'Autorità
competente.
Pertanto, la parte che intenda far valere la nullità di fideiussioni conformi al predetto schema ABI, ma sottoscritte a distanza di anni dall'istruttoria condotta dall'Autorità antitrust, è onerata di provare, secondo i principi generali, tutti i fatti costitutivi della propria domanda, compresa la persistenza di un'eventuale intesa restrittiva della concorrenza di cui la singola fideiussione sia considerata l'effetto, non potendo giovarsi, all'uopo,
del valore probatorio “privilegiato” del citato provvedimento amministrativo in quanto relativo ad una fascia temporale conclusasi nel maggio 2005 (cfr.
in particolare Tribunale di Milano del 20/12/2023 n. 10296).
Tale orientamento risulta essere stato condiviso anche dalla Prima Sezione
del S.C. che, in un caso parzialmente analogo a quello che ci occupa, nella parte motiva dell'ordinanza n. 30383/24 del 13/11/2024 così si è espressa:
“….Passando alla questione della rilevazione officiosa della nullità
13 parziale del contratto «a valle» dell'intesa anticoncorrenziale, nullità che,
nell'ottica della pronuncia delle Sezioni Unite, si produce di default, è
agevole osservare che essa rilevazione richiede che risultino dagli atti tutte
le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza
del provvedimento della Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione,
giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed
esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare
particolare….; iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve
essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito
l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto
accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare
esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo
anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole
successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che
l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento
precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle
clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta
corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia
nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da
riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva
14 seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere
lesiva della concorrenza……”.
Chiarito, quindi, che era onere dell'opponente odierno appellato offrire la prova di tutti gli elementi costitutivi della propria domanda tra cui, in
primis, l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale “a monte”, va stabilito se la documentazione offerta in primo grado sia sufficiente a dimostrare tale elemento costitutivo essenziale ed imprescindibile per poter configurare la violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) L. n.287/1990.
Sostiene, infatti, l'appellante che, diversamente da quanto affermato dal
Giudice di primo grado, la copiosa documentazione dimessa non sarebbe idonea a dimostrare che le fideiussioni rilasciate nel 2012 e nel 2016 siano il risultato della perdurante intesa tra le banche di applicare lo schema contrattuale ritenuto illecito dalla Banca d'Italia in quanto il non CP_4
avrebbe dimostrato che tale intesa sussistesse e che in particolare fosse ancora esistente relativamente agli anni 2012 e 2016.
Ora, innanzitutto, va rilevato che pacificamente le due fideiussioni prodotte
(cfr. docc. 6 e 7 allegati al decreto ingiuntivo) riproducono pedissequamente lo schema ABI (cfr. doc. 5 opponente).
In secondo luogo, va rilevato che, in uno con l'atto di opposizione, la difesa del ha prodotto 101 documenti sostenendo che dall'esame degli stessi CP_4
poteva ricavarsi che lo schema contrattuale predisposto dall'ABI era stato
15 costantemente utilizzato in modo uniforme, in violazione pertanto dell'art.2
della legge 287/90, dal 2005 e quantomeno sino al 2019 (e dunque anche negli anni 2012 e 2016).
In terzo luogo, va rilevato che la parte opposta, costituendosi in primo grado, si è limitata a contestare genericamente la produzione documentale di parte opponente affermando che non sarebbe idonea a documentare l'esistenza di una perdurante intesa tra le banche, senza addentrarsi sull'analisi dei singoli documenti depositati ed astenendosi dall'allegare elementi idonei a smentire la rilevanza dei predetti documenti (cfr. pag. 7
della comparsa di risposta).
A fronte di tali generiche difese, il Giudice di primo grado ha ritenuto che l'opponente avesse fornito ampia prova documentale della perdurante adozione da parte di un numero consistente di istituti di credito dello schema contrattuale di fideiussione contenente le clausole lesive della libera concorrenza anche negli anni successivi alla decisione della Banca d'Italia e in particolare nel periodo al quale risalivano i contratti sottoscritti dall'opponente.
Avendo l'appellante, in questo grado, svolto contestazioni più specifiche relativamente, in particolare, ai documenti depositati dall'appellato per gli anni 2012 e 2016, si rende, pertanto, necessario procedere partitamente all'esame degli stessi, precisando peraltro che la fideiussione rilasciata nel
16 dicembre 2016 si limita a variare quantitativamente l'importo garantito,
sostituendo quella rilasciata nel 2012 senza soluzione di continuità ed escludendo ogni novazione, di tal che è cruciale stabilire se relativamente al predetto anno sia stata sufficientemente dimostrata l'esistenza di una perdurante intesa tra le banche (cfr. doc. 7 citato).
I documenti prodotti in primo grado dall'opponente sono i seguenti:
Fidejussione LO IMI S.p.A 06/09/2005 (doc.6)
Fidejussione SA RD S.p.A 17/10/2005 (doc.7)
Fidejussione BANCA AGRICOLA MANTOVANA 18/04/2005 (doc.8)
Fidejussione LO IMI S.p.A (doc.9)
Fidejussione LO IMI S.p.A (doc.10)
Fidejussione CREDITO ARTIGIANO 12/2005 (doc.11)
Fidejussione BANCA DI ROMA 29/11/2005 (doc.12)
Fidejussione BANCA DI ROMA 31/07/2006 (doc.13)
Fidejussione UniCredit Banca 31/03/2006 (doc.14)
Fidejussione BANCA DI ROMA 09/02/2006 (doc.15)
Fidejussione Banca Intesa Spa 26/01/2006 (doc. 16)
Fidejussione UBI Banca Carime 20/12/2006 (doc.17)
Fidejussione UniCredit Banca d'Impresa S.p.A 28/09/2006 (doc.18)
Fidejussione BANCA POPOLARE DI SONDRIO 2006 (doc.19)
Fidejussione BANCA AGRICOLA MANTOVANA 06/12/2007 (doc.20)
17 Fidejussione Banca della Marca CREDITO COOPERATIVO 30/07/2007
(doc.21)
Fidejussione Banca della Marca CREDITO COOPERATIVO 31/07/2007
(doc.22)
Fidejussione 26/06/2007 Controparte_7
(doc.23)
Fidejussione 3/02/2007 Controparte_8
(doc.24)
Fidejussione TO Gruppo Banca Popolare di Vicenza 06/2007
(doc.25)
Fidejussione BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VICENTINO
01/10/2007 (doc.26)
Fidejussione 21/11/2007 (doc.27) Controparte_9
Fidejussione 19/12/2007 (doc.28) Controparte_10
Fidejussione 18/12/2007 Controparte_8
(doc.29)
Fidejussione Intesa LO Spa 30/05/2008 (doc.30)
Fidejussione BANCA POPOLARE DI VERONA 06/05/2008 (doc.31)
Fidejussione Banca di Credito Cooperativo di Sorisole e Lepreno
15/02/2008 (doc.32)
Fidejussione Banca Popolare di Milano 10/07/2008 (doc.33)
18 Fidejussione 4/04/2008 Controparte_8
(doc.34)
Fidejussione Banca dell'Adriatico Spa 24/07/2008 (doc.35)
Fidejussione CREDITO BERGAMASCO 11/04/2008 (doc.36)
Fidejussione Intesa LO Spa 09/06/2008 (doc.37)
Fidejussione BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
17/11/2008 (doc.38)
Fidejussione SA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTÙ 02/11/2009
(doc.39)
Fidejussione BANCA POPOLARE DI SONDRIO 12/05/2009 (doc.40)
Fidejussione SA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA
GROTTE-CREDITO COOPERATIVO 15/10/2009 (doc.41)
Fidejussione 1/10/2009 Controparte_8
(doc.42)
Fidejussione UGF BANCA S.P.A 15/12/2009 (doc.43)
Fidejussione CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA
06/05/2009 (doc.44)
Fidejussione Cassa di Risparmio di Foligno S.p.A 30/01/2009 (doc.45)
Fidejussione Banca di Mantignana Credito Cooperativo Umbro Soc.Coop.
30/07/2009 (doc.46)
Fidejussione Banca popolare di Spoleto spa 22/09/2009 (doc.47)
19 Fidejussione UBI Banca Carime 15/07/2009 (doc.48)
Fidejussione BANCA POPOLARE DI SONDRIO 30/07/2009 (doc.49)
Fidejussione Banca di Legnano 03/07/2009 (doc.50)
Fidejussione SA DI RISPARMIO DI CESENA 16/07/2010 (doc.51)
Fidejussione BANCA DI PERUGIA CREDITO COOPERATIVO
30/04/2010 (doc.52)
Fidejussione BANCA ROMAGNA COOPERATIVA 14/04/2009 (doc.53)
Fidejussione BANCA DI CREDITO COOPERATIVO della Costa Etrusca
03/02/2010 (doc.54)
Fidejussione BANCA POPOLARE DI SONDRIO 14/12/2010 (doc.55)
Fidejussione 21/10/2010 Controparte_8
(doc.56)
Fidejussione Controparte_11
30/04/2010 (doc.57)
Fidejussione Cassa Rurale – Banca di Credito Cooperativo di Treviglio –
Società Cooperativa
20/04/2011 (doc.58)
Fidejussione SA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO
10/10/2011 (doc.59)
Fidejussione 31/01/2011 Controparte_8
(doc.60)
20 Fidejussione Banca popolare di Spoleto spa 12/08/2011 (doc.61)
Fidejussione BANCA DI PERUGIA CREDITO COOPERATIVO
31/01/2011 (doc.62)
Fidejussione CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA
14/10/2011 (doc.63)
Fidejussione UBI Banca Carime 27/10/2011 (doc.64)
Fidejussione Controparte_12
[...
2011 (doc.65)
Fidejussione Banco di Napoli Spa 21/06/2011 (doc.66)
Fidejussione 2011 (doc.67) Controparte_13
Fidejussione BANCA POPOLARE DI SONDRIO 09/12/2011 (doc.68)
Fidejussione 22/09/2011 Controparte_14
(doc.69)
Fidejussione Cassa di Risparmio di Foligno Spa 13/10/2011 (doc.70)
Fidejussione Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A 26/05/2011 (doc.71)
Fidejussione 20/12/2011 Controparte_8
(doc.72)
Fidejussione 17/01/2012 Controparte_8
(doc.73)
Fidejussione Controparte_15
21/08/2012 (doc.74)
[...]
21 Fidejussione Controparte_16
012 (doc.75)
[...]
Fidejussione Controparte_17
19/06/2012 (doc.76)
[...]
Fidejussione Controparte_18
16/01/2012 (doc.77)
[...]
Fidejussione 07/09/2012 (doc.78) CP_7
Fidejussione Cassa Rurale – Banca di Credito Cooperativo di Treviglio
01/03/2012 (doc.79)
Fidejussione Banco di Napoli Spa 04/01/2012 (doc.80)
Fidejussione BANCA VALSABBINA S.C.p.A. 10/12/2012 (doc.81)
Fidejussione BANCO POPOLARE LOANO 26/04/2012 (doc.82)
Fidejussione 30/05/2012 Controparte_14
(doc.83)
Fidejussione 01/02/2012 Controparte_8
(doc.84)
Fidejussione BCC DI SPELLO E BETTONA 09/03/2012 (doc.85)
Fidejussione BANCO DI CREDITO COOP. DELLE PREALPI Soc. Coop.
2012 (doc.86)
Fidejussione BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA
03/01/2012 (doc.87)
22 Fidejussione BANCO POPOLARE SCANDICCI 10/07/2013 (doc.88)
Fidejussione Banca Popolare di Vicenza 07/2013 (doc.89)
Fidejussione Banca Popolare di Vicenza 23/01/2013 (doc.90)
Fidejussione 17/05/2013 Controparte_14
(doc.91)
Fidejussione Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti spa (doc.92)
Fidejussione BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI Battipaglia e
Montecorvino Rovella 16/02/2015 (doc.93)
Fidejussione BANCO POPOLARE CREMONA 23/11/2015 (doc.94)
Fidejussione BANCO POPOLARE GRUMELLO DEL MONTE 2015
(doc.95)
Fidejussione BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA
30/11/2015 (doc.96)
Fidejussione BPER BANCA 06/08/2015 (doc.97)
Fidejussione BPER BANCA 20/11/2015 (doc.98)
Fidejussione BPER BANCA 04/2016 (doc.99)
Fidejussione Intesa LO Spa 23/03/2016 (doc.100)
Fidejussione BCC Barlassina 2017 (doc.101)
Fidejussione BANCA POPOLARE DI SONDRIO 2017 (doc.102)
Fidejussione Intesa LO Spa 18/01/2018 (doc. 103)
Fidejussione BANCO BPM 18/10/2018 (doc.104)
23 Fidejussione SA DI RISPRAMIO DI VOLTERRA 25/05/2018
(doc.105)
Fidejussione BANCA POPOLARE DI SONDRIO 05/05/2019 (doc.106).
Va precisato che non verranno invece esaminati i documenti prodotti in questo grado dall'appellato in quanto, all'evidenza, il fatto che il difensore abbia potuto procurarseli solo successivamente “…in quanto pubblicati in
un aggiornamento del gennaio 2024 da parte di professionisti che si
occupano della materia trattata…” non è motivo sufficiente per ritenere che si tratti di documenti “sopravvenuti” ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Ciò premesso, ai fini che ci occupano, vanno senz'altro esclusi i primi sette documenti, trattandosi per lo più di contratti risalenti al 2005 e, quindi, tutti precedenti al provvedimento di Bankitalia n. 5/2005 (cfr. docc. 6,7,8, 11,12)
ovvero privi di data (cfr. docc. 9 e 10).
Con riguardo all'anno 2006 sono stati prodotti sette documenti: cinque sicuramente corrispondenti allo schema ABI (cfr. docc. 15,16,17,18 e 19) e due non conformi (il documento 13 risulta del tutto privo di clausole, il documento 14 contiene solo una sintesi delle clausole di tal che non è
possibile confrontarlo con lo schema ABI).
Con riguardo all'anno 2007 sono stati prodotti dieci documenti: tre esattamente corrispondenti allo schema ABI (cfr. docc. 24, 25 e 29); due non corrispondenti allo schema ABI ma contenenti tutte e tre le clausole
24 “incriminate” (cfr. docc. 23 e 28); due non corrispondenti allo schema ABI
(il doc. 22 - parzialmente illeggibile - e il doc. 26 non contengono le clausole n. 6 e n.8); tre inutilizzabili perché illeggibili sia in consolle che stampati (cfr. docc. 20, 21 e 27)
Con riguardo all'anno 2008 sono stati prodotti nove documenti tutti corrispondenti allo schema ABI (cfr. docc. da 30 a 38).
Con riguardo al 2009 sono stati depositati tredici documenti: undici corrispondenti allo schema ABI (cfr. docc. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49,
50 e 53); uno non corrispondente allo schema ABI ma contenente tutte le clausole “incriminate” (cfr. doc. 48); uno non corrispondente allo schema
ABI (cfr. doc. 47 che non contiene la clausola n.6).
Con riguardo al 2010 sono stati depositati sei documenti: cinque corrispondenti allo schema ABI (cfr. docc. 51, 54, 55, 56 e 57); uno illeggibile sia in consolle che stampato (cfr. doc. 52).
Con riguardo al 2011 sono stati depositati quindici documenti: undici corrispondenti allo schema ABI (cfr. docc. 58, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70 e 71); due non corrispondenti allo schema ABI ma contenenti tutte le clausole “incriminate” (cfr. docc. 59 e 72); uno non conforme allo schema
ABI (cfr. doc. 61 che, in particolare, non contiene la clausola n. 6); uno illeggibile sia in consolle che stampato (cfr. doc. 62).
25 Passando all'anno 2012 (anno in cui è stata stipulata la prima fideiussione),
va rilevato che la difesa dell'odierno appellato ha prodotto, in primo grado,
quindici documenti: otto corrispondenti allo schema ABI (cfr. docc. 73, 75,
76, 77, 80, 83, 84, 87); tre non conformi allo schema ABI ma contenenti tutte le clausole “incriminate” (cfr. docc. 78, 81 e 82); tre non corrispondenti allo schema ABI (cfr. docc. 79, 85 e 86 che, come del resto riconosciuto anche dall'appellato, non contengono le clausole 2 e 6 del modello ABI);
uno assolutamente illeggibile sia in consolle che stampato (cfr. doc. 74).
Quanto all'anno 2013 sono stati depositati cinque documenti: quattro corrispondenti allo schema ABI (cfr. docc. 88, 90, 91 e 92); uno non corrispondente allo schema ABI ma contenente tutte le clausole
“incriminate” (cfr. doc. 89).
Relativamente all'anno 2014 la difesa dell'opponente non ha prodotto alcun documento.
Con riguardo al 2015 sono stati prodotti sei documenti: cinque corrispondenti allo schema ABI (cfr. i docc. 93, 95, 96, 97 e 98); uno non conforme allo schema ABI, ma contenente tutte le clausole “incriminate”
(cfr. doc. 94).
Passando al 2016 (anno della seconda fideiussione che – come si è detto –
riproduce pedissequamente la prima senza novarla) sono stati depositati due documenti corrispondenti allo schema ABI (cfr. docc. 99 e 100).
26 Gli altri documenti relativi al 2017 e 2018 ed al 2019 (in tutto sei da docc.
101 a doc. 106) non sono rilevanti ai fini che ci occupano.
Ora ciò che emerge dalla predetta documentazione è che certamente fino al
2013 esisteva un uso generalizzato ed uniforme da parte di banche di dimensioni diverse e distribuite su tutto il territorio nazionale di uno schema di fideiussione specifica che comprendeva tutte e tre le clausole di cui allo schema ABI, con pochissime eccezioni.
Per quanto riguarda il periodo successivo (dal 2014 al 2016) la documentazione prodotta è meno completa.
Tuttavia, da un lato, va ribadito che il contratto stipulato nel 2016 si limita semplicemente ad aumentare l'importo garantito;
dall'altro, va evidenziato che i due contratti prodotti a dimostrazione dell'intesa relativamente per l'anno 2016 riguardano due istituti di credito di rilevanza nazionale (BPER
Banca e Intesa SanPaolo).
Di tal che va ritenuto, diversamente da quanto asserito dall'appellante, che la difesa del abbia sufficientemente dimostrato la persistenza CP_4
dell'intesa restrittiva della concorrenza anche per il periodo 2012-2016.
Quanto al terzo motivo di appello è appena il caso di rilevare che, come emerge chiaramente dall'atto di citazione in opposizione, il non ha CP_4
mai eccepito la nullità integrale delle fideiussioni, ma si è limitato ad
27 eccepire la nullità della sola clausola in deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6 dei contratti di fideiussione allegati).
Ciò premesso è evidente che, una volta accertata la nullità della deroga al disposto dell'art. 1957 c.c., il non doveva provare null'altro, CP_4
ricadendo sull'opposta odierna appellante l'onere di dimostrare di non essere incorsa nella decadenza prevista da tale disposizione avendo
“proposto le sue istanze contro il debitore” e avendole “con diligenza
continuate”.
Vanno infine ritenuti infondati anche il quinto ed il sesto motivo di appello.
Invero, come correttamente rilevato dall'appellata, l'affermazione secondo cui “…il rappresentante p.t. e/o socio della società debitrice non ha titolo
per invocare la violazione degli art. 1956 e 1957 c.c. in relazione al
debitore principale…”, è priva di fondamento perché riguarda esclusivamente la disposizione di cui l'art. 1956 c.c. ma non quella di cui all'art. 1957 c.c., come del resto emerge anche dai due precedenti giurisprudenziali citati dalla stessa appellante (cfr. Cass. ord. 2018/8484 e
Cass. ord. 2023/20713, non massimate): invero nella prima ordinanza la
Corte si è limitata a ribadire il principio secondo cui “..la conoscenza delle
difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è infatti comune al
creditore e al fideiussore, o dev'essere presunta tale, nell'ipotesi in cui
debitrice principale sia una società in cui il fideiussore ricopre la carica di
28 amministratore; onde non è configurabile la violazione di doveri di
correttezza del creditore nei suoi confronti…..”; nella seconda la Corte,
dopo aver confermato la sentenza di secondo grado laddove aveva dichiarato l'inammissibilità dell'eccezione relativa alla presunta nullità della garanzia per violazione della normativa antitrust, si è occupata esclusivamente della eccezione ex art. 1956 c.c. formulata dal fideiussore ribadendo che “…il fideiussore il quale intenda far valere l'esclusione della
propria responsabilità ai sensi dell'art. 1956 cit. deve provare la
sussistenza delle condizioni ivi indicate….deve dimostrare che,
successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future,
il creditore abbia fatto credito al terzo, senza la sua autorizzazione, pur
essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni
economiche….”.
E', peraltro, del tutto evidente che le disposizioni di cui agli artt. 1956 e
1957 c.c. si pongono su due piani diversi riguardando la prima la liberazione del fideiussore per obbligazioni future, la seconda la persistenza dell'obbligazione del fideiussore in caso di scadenza dell'obbligazione principale.
Nella specie parte opponente odierna appellata non ha mai proposto l'eccezione di cui all'art. 1956 c.c., ma si è limitata ad eccepire la nullità
della clausola che prevede la deroga alla disposizione di cui all'art. 1957 c.c.
29 e la conseguente decadenza della creditrice non avendo la stessa agito nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi (circostanza questa incontestata).
Del tutto correttamente quindi il Giudice di prime cure ha affermato che la circostanza che il fosse amministratore della società debitrice non CP_4
rileva ai fini della dichiarazione di inefficacia della clausola di cui all'art. 6
dei contratti di fideiussione, aggiungendo, per completezza, che semmai sarebbe stato onere della opposta odierna appellante dimostrare che il legale rappresentante, al momento della stipula dei contratti, sarebbe stato a conoscenza delle difficoltà in cui versava la società debitrice e che, quindi,
non poteva configurarsi alcuna violazione dei doveri di correttezza nei suoi confronti.
Viceversa, non solo tale prova non è stata fornita, ma dagli atti risulta che l'ultima fideiussione è stata stipulata nel dicembre 2016, mentre la società è
fallita oltre cinque anni dopo (dicembre 2022).
Per le svolte considerazioni l'impugnata sentenza va integralmente confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i valori medi delle cause ricomprese tra € 500.001 ed € 1.000.000, fatta eccezione per la fase di trattazione ed istruttoria risoltasi in una sola udienza che va liquidata nel minimo.
30 Va dato atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17,
L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da ei confronti di Parte_1 Controparte_4
così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza n. 382/24
pubblicata il 19/0372024 del Tribunale di Udine;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore dell'appellato in complessivi € 22.333,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e
CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17,
L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 26/02/2025
Il Presidente est.
Marina Caparelli
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