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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G.1034/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel.
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1034/2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. GUGLIELMINO ELENA GRAZIA giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 7 (C.F. Controparte_1
), domiciliato in VIALE TUNISI, 53 96100 SIRACUSA;
rappresentato e C.F._2
difeso dall'avv. GUASTELLA ROSARIO giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 18.12.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado esponeva: Parte_1
- che con sentenza del 22 gennaio 2014, n. 99, il Tribunale di Marsala aveva condannato la società
della quale era socio unico e amministratore unico e, Controparte_2 Controparte_1
successivamente, liquidatore, al pagamento nei suoi confronti della somma di euro 18.515,30 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e spese;
Cont
- che in data 26 settembre 2014 la era stata messa in liquidazione e dal bilancio finale CP_4
di liquidazione, redatto in contabilità semplificata, emergeva che, al 23 ottobre 2014, la società presentava crediti per euro 1.253.891,00 e debiti per euro 4.410.171,00;
- che dopo un mese di liquidazione, in data 28 ottobre 2014, la società veniva cancellata dal registro delle imprese;
- che nel mese di giugno 2015 il , mediante il proprio legale, celando l'avvenuta estinzione CP_1
della società debitrice, gli proponeva un accordo transattivo con il quale si impegnava a corrispondergli una somma pari ad euro 18.700,00 in otto rate mensili da Luglio 2015 a Febbraio 2016;
- di avere accettato la proposta;
- che Il aveva corrisposto solo le prime due rate (luglio e agosto 2015) per un totale di euro CP_1
4.000,00, mediante bonifici effettuati dal proprio conto personale, ma specificando nella causale che si trattava di debiti della (ormai estinta) RE. CP_4
- che, insospettito dall'inadempimento del e dalla mancata risposta alle varie diffide CP_1
inviate, aveva scoperto che la società era stata estinta 8 mesi prima dell'accordo transattivo.
pagina 2 di 7 Pertanto, il chiedeva al Tribunale di Siracusa la condanna del al pagamento di Pt_1 CP_1
euro 18.182,00, oltre il risarcimento del danno derivante da omesso pagamento dei debiti sociali.
si costituiva ed, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza del Tribunale adito;
Controparte_1
nel merito contestava in fatto e in diritto l'avversa pretesa, deducendo la correttezza del proprio operato di liquidatore, per avere inserito tra le poste passive del bilancio finale il debito nei confronti del
[...]
tuttavia, non soddisfatto per incapienza. Parte convenuta, inoltre, contestava la responsabilità in Pt_1
proprio non avendo sottoscritto alcun accordo transattivo con l'attore.
Il giudizio veniva interrotto per il decesso del convenuto e tempestivamente riassunto nei confronti dell'erede.
Con sentenza n.6632/18 il Tribunale di Siracusa rigettava le domanda proposte da , Parte_1
che condannava al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto rituale appello per chiederne Parte_1
l'integrale riforma e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di
Catania - riformare la sentenza n. 80/2023, resa sul giudizio iscritto al r.g.n. 6632/2018 dal Tribunale di
Siracusa, in persona del Giudice unico Dott.ssa Alessia Romeo, in data 17 gennaio 2023, ed in pari data pubblicata, mai notificata, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- quindi, decidendo nel merito della controversia, accogliere la domanda già avanzata in primo grado dall'odierno appellante e, per l'effetto, condannare il sig. , nella qualità di erede del defunto sig. (C.F. Controparte_1 Controparte_1
), a corrispondere al sig. la somma di euro 18.182,00, oltre C.F._3 Parte_1
interessi e rivalutazione a far data dalla domanda;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Si è costituito , quale erede di , per chiedere il rigetto del Controparte_1 Controparte_1
proposto gravame.
All'udienza del 18.12.2024 la causa, introdotta dopo l'entrata in vigore del D. L.vo 149/22, dopo la discussione orale delle parti, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies cpc richiamato dall'art.350 bis cpc.
-----------------
Il ha fondato il proposto appello su tre distinti motivi. Pt_1
Con il primo di essi ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto la ContC responsabilita' di , nella qualita' di liquidatore della ai sensi dell'art. Controparte_1 CP_4
2495 c.c..
pagina 3 di 7 Secondo l'appellante il primo Giudice non avrebbe tenuto in considerazione le seguenti circostanze, tutte univocamente idonee a provare la responsabilità di ex art.2495 cc: Controparte_1
a) la titolarità in capo ad esso appellante di un credito liquido ed esigibile, rappresentato dalla sentenza n. 99/2014 del Tribunale di Marsala e della successiva transazione del giugno 2015;
b) l'esistenza, al momento della cancellazione della società, avvenuta in data 28 ottobre 2014, di un attivo patrimoniale pari ad euro 1.253.891,00 euro;
c) l'omesso svolgimento da parte del liquidatore di qualunque attività liquidatoria, avendo scelto di cancellare la società senza provare a riscuotere gli ingenti crediti dichiarati nell'attivo patrimoniale, così rinunciandovi;
d) la prova del danno, pari ad euro 18.182,00 oltre interessi, pari al credito insoddisfatto;
e) la prova del nesso di causalità tra il mancato soddisfacimento del proprio credito e l'omesso svolgimento dell'attività liquidatoria da parte del . CP_1
Il motivo in esame non è fondato e va respinto.
Per pacifica e costante giurisprudenza in tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società ex art. 2495, co. 2, c.c., il conseguimento, nel bilancio finale di liquidazione, di un azzeramento della massa attiva non in grado di soddisfare un credito non appostato nel bilancio finale di liquidazione, ma, comunque, provato nella sua sussistenza già nella fase di liquidazione, è fonte di responsabilità illimitata del liquidatore verso il creditore pretermesso, qualora sia allegato e dimostrato che la gestione operata dal liquidatore evidenzi l'esecuzione di pagamenti in spregio del principio della par condicio creditorum, applicato nel rispetto delle cause legittime di prelazione ex art. 2741, co. 2, c.c.
L'individuazione della tipologia di responsabilità in capo al liquidatore ha importanti implicazioni sull'onere probatorio che grava in capo ai creditori che intendono esercitare l'azione di responsabilità.
Trattandosi di responsabilità aquiliana il detto onere sarà maggiormente gravoso, di conseguenza il creditore pregiudicato non dovrà limitarsi a dimostrare l'esistenza di presupposti oggettivi quali la condotta illecita, il danno e il nesso di causalità, ma dovrà provare anche l'esistenza del presupposto soggettivo del dolo o della colpa del liquidatore. Più nello specifico, dovrà dimostrare che il suo credito era liquido ed esigibile, ossia che nel bilancio di liquidazione vi fosse una massa attiva sufficiente e bastevole al suo soddisfacimento e che la stessa sia stata illecitamente utilizzata per il pagamento dei soci. In ultimo, il creditore dovrà provare la condotta colposa o dolosa del liquidatore, dovrà dimostrare che la mancanza dell'attivo patrimoniale sia stata cagionata dall'imperizia del liquidatore, che ha pagina 4 di 7 esercitato in malo modo le proprie funzioni. Sul liquidatore grava invece la cosiddetta prova liberatoria: invero, per potersi esonerare da profili di responsabilità ha l'onere di allegare e dimostrare che l'intervenuto azzeramento della massa attiva tramite il soddisfacimento dei debiti sociali non è riferibile a una condotta assunta in danno del diritto del singolo creditore di ricevere uguale trattamento rispetto ad altri creditori, salve le cause legittime di prelazione (v. Trib. Napoli, sent. 919/23; v. anche
Cass., ordinanza del 14/12/2020, n. 28401, secondo cui “in tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società ex art. 2495, comma 2, c.c., il conseguimento, nel bilancio finale di liquidazione, di un azzeramento della massa attiva non in grado di soddisfare un credito non appostato nel bilancio finale di liquidazione, ma, comunque, provato, quanto alla sua sussistenza, già nella fase di liquidazione, è fonte di responsabilità illimitata del liquidatore verso il creditore pretermesso, qualora sia allegato e dimostrato che la gestione operata dal liquidatore evidenzi l'esecuzione di pagamenti in spregio del principio della “par condicio creditorum”, applicato nel rispetto delle cause legittime di prelazione ex art. 2741, comma 2, c.c.”.
Nel caso a mano, per come correttamente rilevato dal Giudice a quo, il “ha ritenuto Pt_1
sussistente la responsabilità del liquidatore sul solo presupposto del mancato pagamento del credito vantato nei confronti della società, senza tuttavia dedurre e provare l'inadempimento del liquidatore con riferimento alla natura del credito e al suo grado di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti, senza che tale profilo risulti neppure dedotto da parte attrice nell'atto introduttivo , né approfondito in alcun modo nel corso del giudizio. In particolare, parte attrice ha omesso di indicare lo specifico danno subito, in rapporto ad altri crediti andati soddisfatti, discendente da specifiche condotte poste in essere in violazione degli obblighi connaturati all'incarico ricevuto”.
Né appare configurabile una responsabilità del quale socio unico della società cancellata, CP_1
atteso che risulta documentato (v. bilancio finale di liquidazione), oltre che non contestato dall'appellante, che il non ha percepito alcun attivo patrimoniale. CP_1
Per tali ragioni il primo motivo di appello deve essere rigettato.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto la responsabilita' di in proprio e ciò in forza della transazione Controparte_1
sottoscritta nel giugno del 2015.
Nel rigettare il capo di domanda in esame il Tribunale di Siracusa ha così motivato: “Parte attrice infine ha agito nei confronti del in proprio, deducendo l'assunzione da parte del CP_1
del debito della società. Invero, dalla documentazione in atti non emerge alcuna CP_1
pagina 5 di 7 transazione sottoscritta dal , al più dallo scambio epistolare in atti emerge la volontà di CP_1 addivenire ad un accordo transattivo tra l'attore e la Nè la circostanza che parte dei Controparte_2
pagamenti provengano dal conto del convenuto può essere considerato elemento di per sé sufficiente a ritenere che il abbia assunto in proprio l'obbligazione nei confronti del , giacché CP_1 Pt_1
il pagamento del debito non Ed infatti, i pagamenti sono stati eseguiti per conto della società e quindi
Con con l'intento di soddisfare, sebbene parzialmente, il debito della . CP_4
Ritiene questa Corte di non potere condividere il superiore punto di motivazione.
Ed invero, risulta documentato e non contestato che:
a) l'avv. Puleo, che all'epoca assisteva il , ha inviato il 15.6.2015 una mail all'avv. CP_1 CP_5 che assisteva il , del seguente tenore letterale: «per conto della “ da me Pt_1 Controparte_2
assistita, Le inoltro la seguente proposta di rateazione, per la definizione della pratica in oggetto...»;
b) la proposta è stata accettata dal;
Pt_1
c) in parziale adempimento della proposta di rateizzazione, il ha effettuato a favore del CP_1 [...]
due bonifici di euro 2.000,00 ciascuno provenienti dal proprio conto corrente personale, Pt_1
specificando nella causale che si trattava di debiti della RE. CP_4
A parere di questa Corte la condotta di ed, in particolare, i pagamenti dallo stesso Controparte_1
eseguiti comprovano, per un verso, l'avvenuta ratifica, ex art.1399 cc, della proposta avanzata dal proprio legale con mail del 15.6.2015 di pagamento rateizzato del credito vantato dal e, per Pt_1
altro, l'accollo da parte del , in proprio, del debito già gravante sulla società, per come CP_1
evincibile dalla causale dei bonifici. Trattasi, nella specie, di accollo esterno ex art.1273 cc, in quanto espressamente accettato dal , per come ammesso dallo stesso appellato. Pt_1
Per le esposte motivazioni, difettando ogni contestazione in ordine al “quantum”, , Controparte_1
n.q. di erede di , deve essere condannato al pagamento in favore dell'appellante Controparte_1
della somma di €.18.182,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Merita di essere accolto, di conseguenza, anche il terzo motivo di appello, concernente il riparto delle spese processuali, che vanno poste, per entrambi i gradi di giudizio, a carico di Controparte_1
secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto da e, in riforma della sentenza n.80/23 del Tribunale di Siracusa, condanna Parte_1
pagina 6 di 7 , n.q. di erede di , al pagamento in favore dell'appellante della Controparte_1 Controparte_1
somma di €.18.182,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Condanna al pagamento in favore dell'appellante delle spese processuali del primo Controparte_1
grado di giudizio liquidate in €.264,00 per esborsi ed €.3.397,00 per compensi, oltre spese generali,
IVA e CPA.
Condanna al pagamento in favore dell'appellante delle spese processuali del Controparte_1
presente grado di giudizio liquidate in €.382,50 per esborsi ed €.3.900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Catania, 8.1.2025
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel.
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1034/2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. GUGLIELMINO ELENA GRAZIA giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 7 (C.F. Controparte_1
), domiciliato in VIALE TUNISI, 53 96100 SIRACUSA;
rappresentato e C.F._2
difeso dall'avv. GUASTELLA ROSARIO giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 18.12.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado esponeva: Parte_1
- che con sentenza del 22 gennaio 2014, n. 99, il Tribunale di Marsala aveva condannato la società
della quale era socio unico e amministratore unico e, Controparte_2 Controparte_1
successivamente, liquidatore, al pagamento nei suoi confronti della somma di euro 18.515,30 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e spese;
Cont
- che in data 26 settembre 2014 la era stata messa in liquidazione e dal bilancio finale CP_4
di liquidazione, redatto in contabilità semplificata, emergeva che, al 23 ottobre 2014, la società presentava crediti per euro 1.253.891,00 e debiti per euro 4.410.171,00;
- che dopo un mese di liquidazione, in data 28 ottobre 2014, la società veniva cancellata dal registro delle imprese;
- che nel mese di giugno 2015 il , mediante il proprio legale, celando l'avvenuta estinzione CP_1
della società debitrice, gli proponeva un accordo transattivo con il quale si impegnava a corrispondergli una somma pari ad euro 18.700,00 in otto rate mensili da Luglio 2015 a Febbraio 2016;
- di avere accettato la proposta;
- che Il aveva corrisposto solo le prime due rate (luglio e agosto 2015) per un totale di euro CP_1
4.000,00, mediante bonifici effettuati dal proprio conto personale, ma specificando nella causale che si trattava di debiti della (ormai estinta) RE. CP_4
- che, insospettito dall'inadempimento del e dalla mancata risposta alle varie diffide CP_1
inviate, aveva scoperto che la società era stata estinta 8 mesi prima dell'accordo transattivo.
pagina 2 di 7 Pertanto, il chiedeva al Tribunale di Siracusa la condanna del al pagamento di Pt_1 CP_1
euro 18.182,00, oltre il risarcimento del danno derivante da omesso pagamento dei debiti sociali.
si costituiva ed, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza del Tribunale adito;
Controparte_1
nel merito contestava in fatto e in diritto l'avversa pretesa, deducendo la correttezza del proprio operato di liquidatore, per avere inserito tra le poste passive del bilancio finale il debito nei confronti del
[...]
tuttavia, non soddisfatto per incapienza. Parte convenuta, inoltre, contestava la responsabilità in Pt_1
proprio non avendo sottoscritto alcun accordo transattivo con l'attore.
Il giudizio veniva interrotto per il decesso del convenuto e tempestivamente riassunto nei confronti dell'erede.
Con sentenza n.6632/18 il Tribunale di Siracusa rigettava le domanda proposte da , Parte_1
che condannava al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto rituale appello per chiederne Parte_1
l'integrale riforma e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di
Catania - riformare la sentenza n. 80/2023, resa sul giudizio iscritto al r.g.n. 6632/2018 dal Tribunale di
Siracusa, in persona del Giudice unico Dott.ssa Alessia Romeo, in data 17 gennaio 2023, ed in pari data pubblicata, mai notificata, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- quindi, decidendo nel merito della controversia, accogliere la domanda già avanzata in primo grado dall'odierno appellante e, per l'effetto, condannare il sig. , nella qualità di erede del defunto sig. (C.F. Controparte_1 Controparte_1
), a corrispondere al sig. la somma di euro 18.182,00, oltre C.F._3 Parte_1
interessi e rivalutazione a far data dalla domanda;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Si è costituito , quale erede di , per chiedere il rigetto del Controparte_1 Controparte_1
proposto gravame.
All'udienza del 18.12.2024 la causa, introdotta dopo l'entrata in vigore del D. L.vo 149/22, dopo la discussione orale delle parti, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies cpc richiamato dall'art.350 bis cpc.
-----------------
Il ha fondato il proposto appello su tre distinti motivi. Pt_1
Con il primo di essi ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto la ContC responsabilita' di , nella qualita' di liquidatore della ai sensi dell'art. Controparte_1 CP_4
2495 c.c..
pagina 3 di 7 Secondo l'appellante il primo Giudice non avrebbe tenuto in considerazione le seguenti circostanze, tutte univocamente idonee a provare la responsabilità di ex art.2495 cc: Controparte_1
a) la titolarità in capo ad esso appellante di un credito liquido ed esigibile, rappresentato dalla sentenza n. 99/2014 del Tribunale di Marsala e della successiva transazione del giugno 2015;
b) l'esistenza, al momento della cancellazione della società, avvenuta in data 28 ottobre 2014, di un attivo patrimoniale pari ad euro 1.253.891,00 euro;
c) l'omesso svolgimento da parte del liquidatore di qualunque attività liquidatoria, avendo scelto di cancellare la società senza provare a riscuotere gli ingenti crediti dichiarati nell'attivo patrimoniale, così rinunciandovi;
d) la prova del danno, pari ad euro 18.182,00 oltre interessi, pari al credito insoddisfatto;
e) la prova del nesso di causalità tra il mancato soddisfacimento del proprio credito e l'omesso svolgimento dell'attività liquidatoria da parte del . CP_1
Il motivo in esame non è fondato e va respinto.
Per pacifica e costante giurisprudenza in tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società ex art. 2495, co. 2, c.c., il conseguimento, nel bilancio finale di liquidazione, di un azzeramento della massa attiva non in grado di soddisfare un credito non appostato nel bilancio finale di liquidazione, ma, comunque, provato nella sua sussistenza già nella fase di liquidazione, è fonte di responsabilità illimitata del liquidatore verso il creditore pretermesso, qualora sia allegato e dimostrato che la gestione operata dal liquidatore evidenzi l'esecuzione di pagamenti in spregio del principio della par condicio creditorum, applicato nel rispetto delle cause legittime di prelazione ex art. 2741, co. 2, c.c.
L'individuazione della tipologia di responsabilità in capo al liquidatore ha importanti implicazioni sull'onere probatorio che grava in capo ai creditori che intendono esercitare l'azione di responsabilità.
Trattandosi di responsabilità aquiliana il detto onere sarà maggiormente gravoso, di conseguenza il creditore pregiudicato non dovrà limitarsi a dimostrare l'esistenza di presupposti oggettivi quali la condotta illecita, il danno e il nesso di causalità, ma dovrà provare anche l'esistenza del presupposto soggettivo del dolo o della colpa del liquidatore. Più nello specifico, dovrà dimostrare che il suo credito era liquido ed esigibile, ossia che nel bilancio di liquidazione vi fosse una massa attiva sufficiente e bastevole al suo soddisfacimento e che la stessa sia stata illecitamente utilizzata per il pagamento dei soci. In ultimo, il creditore dovrà provare la condotta colposa o dolosa del liquidatore, dovrà dimostrare che la mancanza dell'attivo patrimoniale sia stata cagionata dall'imperizia del liquidatore, che ha pagina 4 di 7 esercitato in malo modo le proprie funzioni. Sul liquidatore grava invece la cosiddetta prova liberatoria: invero, per potersi esonerare da profili di responsabilità ha l'onere di allegare e dimostrare che l'intervenuto azzeramento della massa attiva tramite il soddisfacimento dei debiti sociali non è riferibile a una condotta assunta in danno del diritto del singolo creditore di ricevere uguale trattamento rispetto ad altri creditori, salve le cause legittime di prelazione (v. Trib. Napoli, sent. 919/23; v. anche
Cass., ordinanza del 14/12/2020, n. 28401, secondo cui “in tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società ex art. 2495, comma 2, c.c., il conseguimento, nel bilancio finale di liquidazione, di un azzeramento della massa attiva non in grado di soddisfare un credito non appostato nel bilancio finale di liquidazione, ma, comunque, provato, quanto alla sua sussistenza, già nella fase di liquidazione, è fonte di responsabilità illimitata del liquidatore verso il creditore pretermesso, qualora sia allegato e dimostrato che la gestione operata dal liquidatore evidenzi l'esecuzione di pagamenti in spregio del principio della “par condicio creditorum”, applicato nel rispetto delle cause legittime di prelazione ex art. 2741, comma 2, c.c.”.
Nel caso a mano, per come correttamente rilevato dal Giudice a quo, il “ha ritenuto Pt_1
sussistente la responsabilità del liquidatore sul solo presupposto del mancato pagamento del credito vantato nei confronti della società, senza tuttavia dedurre e provare l'inadempimento del liquidatore con riferimento alla natura del credito e al suo grado di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti, senza che tale profilo risulti neppure dedotto da parte attrice nell'atto introduttivo , né approfondito in alcun modo nel corso del giudizio. In particolare, parte attrice ha omesso di indicare lo specifico danno subito, in rapporto ad altri crediti andati soddisfatti, discendente da specifiche condotte poste in essere in violazione degli obblighi connaturati all'incarico ricevuto”.
Né appare configurabile una responsabilità del quale socio unico della società cancellata, CP_1
atteso che risulta documentato (v. bilancio finale di liquidazione), oltre che non contestato dall'appellante, che il non ha percepito alcun attivo patrimoniale. CP_1
Per tali ragioni il primo motivo di appello deve essere rigettato.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto la responsabilita' di in proprio e ciò in forza della transazione Controparte_1
sottoscritta nel giugno del 2015.
Nel rigettare il capo di domanda in esame il Tribunale di Siracusa ha così motivato: “Parte attrice infine ha agito nei confronti del in proprio, deducendo l'assunzione da parte del CP_1
del debito della società. Invero, dalla documentazione in atti non emerge alcuna CP_1
pagina 5 di 7 transazione sottoscritta dal , al più dallo scambio epistolare in atti emerge la volontà di CP_1 addivenire ad un accordo transattivo tra l'attore e la Nè la circostanza che parte dei Controparte_2
pagamenti provengano dal conto del convenuto può essere considerato elemento di per sé sufficiente a ritenere che il abbia assunto in proprio l'obbligazione nei confronti del , giacché CP_1 Pt_1
il pagamento del debito non Ed infatti, i pagamenti sono stati eseguiti per conto della società e quindi
Con con l'intento di soddisfare, sebbene parzialmente, il debito della . CP_4
Ritiene questa Corte di non potere condividere il superiore punto di motivazione.
Ed invero, risulta documentato e non contestato che:
a) l'avv. Puleo, che all'epoca assisteva il , ha inviato il 15.6.2015 una mail all'avv. CP_1 CP_5 che assisteva il , del seguente tenore letterale: «per conto della “ da me Pt_1 Controparte_2
assistita, Le inoltro la seguente proposta di rateazione, per la definizione della pratica in oggetto...»;
b) la proposta è stata accettata dal;
Pt_1
c) in parziale adempimento della proposta di rateizzazione, il ha effettuato a favore del CP_1 [...]
due bonifici di euro 2.000,00 ciascuno provenienti dal proprio conto corrente personale, Pt_1
specificando nella causale che si trattava di debiti della RE. CP_4
A parere di questa Corte la condotta di ed, in particolare, i pagamenti dallo stesso Controparte_1
eseguiti comprovano, per un verso, l'avvenuta ratifica, ex art.1399 cc, della proposta avanzata dal proprio legale con mail del 15.6.2015 di pagamento rateizzato del credito vantato dal e, per Pt_1
altro, l'accollo da parte del , in proprio, del debito già gravante sulla società, per come CP_1
evincibile dalla causale dei bonifici. Trattasi, nella specie, di accollo esterno ex art.1273 cc, in quanto espressamente accettato dal , per come ammesso dallo stesso appellato. Pt_1
Per le esposte motivazioni, difettando ogni contestazione in ordine al “quantum”, , Controparte_1
n.q. di erede di , deve essere condannato al pagamento in favore dell'appellante Controparte_1
della somma di €.18.182,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Merita di essere accolto, di conseguenza, anche il terzo motivo di appello, concernente il riparto delle spese processuali, che vanno poste, per entrambi i gradi di giudizio, a carico di Controparte_1
secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto da e, in riforma della sentenza n.80/23 del Tribunale di Siracusa, condanna Parte_1
pagina 6 di 7 , n.q. di erede di , al pagamento in favore dell'appellante della Controparte_1 Controparte_1
somma di €.18.182,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Condanna al pagamento in favore dell'appellante delle spese processuali del primo Controparte_1
grado di giudizio liquidate in €.264,00 per esborsi ed €.3.397,00 per compensi, oltre spese generali,
IVA e CPA.
Condanna al pagamento in favore dell'appellante delle spese processuali del Controparte_1
presente grado di giudizio liquidate in €.382,50 per esborsi ed €.3.900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Catania, 8.1.2025
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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