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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/07/2025, n. 2704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2704 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Monocratico,
dott.ssa Paola Caserta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 8420 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 11743/2024 del Giudice di
Pace di Napoli Nord, pubblicata il 06.09.2024, e vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Pagano (c.f. Parte_1 C.F._1
) presso il cui studio in Villa Literno (CE) alla via Salerno n. 26; CodiceFiscale_2
APPELLANTE
E
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Paolo Tortorano (c.f. ) presso il cui studio in Napoli alla via Dei Mille C.F._3
n. 40;
APPELLATA
NONCHÉ'
RESIDENTE IN VILLA LITERNO, VIA DONIZETTI N. 34. Controparte_2
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att.
c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
1 1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha proposto tempestivo Parte_1
appello, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, avverso la sentenza nr. 11743/2024 del
Giudice di Pace di Napoli Nord, pubblicata il 06.09.2024 e non notificata, che ha accolto la domanda risarcitoria, disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite.
1.2. L'appellante censura il capo della sentenza che dispone la compensazione delle spese processuali per la violazione del disposto di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. come da ultimo modificato ex art. 13, co. 1, del D.L. 12.09.2014 n. 132, conv. in L. n. 162/2014, essendosi il primo Giudice limitato ad affermare che “sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le
spese di lite stante anche l'alea di incertezza derivante dalla mancata disponibilità del veicolo
attoreo” non ricorrendo nella fattispecie alcuna delle tre ipotesi contemplate dalla nuova disposizione di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c.
1.3. Non si è costituito il sig. , benché regolarmente citato, per cui ne va Controparte_2
dichiarata la contumacia.
1.4. Si è costituito l'appellato concludendo per il rigetto Controparte_3
dell'appello.
2. L'appello è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni che seguono.
Ed invero, si osserva che l'art. 92, comma 2, c.p.c. nella formulazione modificata dall'art. 13, co. 1, del D.L. 12.09.2014 n. 132, conv. in L. n. 162/2014 attribuisce al Giudice il potere di compensare, parzialmente o per intero, le spese di lite, in deroga al principio generale della soccombenza, nei casi di soccombenza reciproca ovvero nei casi di assoluta novità
della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018 ha poi dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo modificato nel 2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ebbene, il Giudice quando decide di compensare le spese di lite in deroga al principio generale della soccombenza ha l'obbligo di esplicitare nella motivazione la ragione per la quale ritiene giustificata la compensazione.
2 Nel caso in esame, non possono ravvisarsi i presupposti alternativi alla soccombenza reciproca richiesti per la compensazione dall'art. 92 c.p.c., ossia l'assoluta novità delle questioni trattate dal tribunale o il mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti dallo stesso affrontate, né possono ravvisarsi “altre gravi ed eccezionali ragioni”
richieste in ultima istanza per la legittimità di un tale provvedimento, non potendo costituire “l'alea di incertezza derivante dalla mancata disponibilità del veicolo attoreo” una di tali ed eccezionali ragioni.
Ne consegue, dunque, che deve dichiararsi nullo il capo della sentenza che ha disposto la compensazione delle spese.
2.1. Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello va accolto ed - in riforma del capo sulle spese della sentenza nr. 11743/2024 del Giudice di Pace di Napoli Nord – il convenuto e in solido tra loro vanno condannati al Controparte_3 Controparte_2
pagamento delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo,
con applicazione dei valori minimi, stante la semplicità della causa, con attribuzione all'avv. Fabio Pagano.
2.2. Anche le spese del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza
ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei valori minimi, stante la semplicità della causa e senza applicazione della fase istruttoria, con attribuzione all'avv. Fabio Pagano.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, in persona del G.M., dott.ssa Paola
Caserta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8420/2024 del R.G.A.C.,
ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza nr. 11743/2024 del
Giudice di Pace di Napoli Nord, condanna il e in Controparte_3 Controparte_2
solido tra loro al pagamento, in favore di , delle spese del primo grado di Parte_1
giudizio, che si liquidano in € 633,00 per compenso professionale oltre rimborso spese forfettarie al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Fabio Pagano;
3 2) condanna il e in solido tra loro al pagamento, Controparte_3 Controparte_2
in favore di , delle spese del presente grado di appello, che si liquidano in € Parte_1
125,00 per esborsi ed € 860,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Fabio
Pagano;
Si comunichi.
Così deciso in Aversa, il 09.07.2025 Il Giudice
dott.ssa Paola Caserta
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