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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 26/12/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3930 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12/10/2025 da:
1) nata a [...] il [...] e residente a [...]
Quirino n°17 CF: C.F._1
2) , nato a [...] al Tagliamento (PN) il 14.05.1969 e residente a [...]
(PN) –Via Benedetti n°13, CF: C.F._2 entrambi con l'Avv. Elisa MARTIN presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Sesto San Giovanni (MI) in data 16/9/2000 (registri atti di matrimonio - anno 2000 atto n.186 parte 2 serie A), in regime di separazione dei beni.
con le seguenti figlie maggiorenni:
n. a Pordenone (PN) il 10.09.2003 Persona_1
n. a Pordenone (PN) il 10.09.2003 Persona_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/10/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1)Il signor rimarrà a vivere nella casa di abitazione coniugale di Pordenone Parte_2
(PN) -Via Benedetti n.13, di sua esclusiva proprietà. La signora trasferirà la Parte_1 propria residenza presso la nuova abitazione in Pordenone (PN) -Via San Quirino n.17. 2)Le figlie della coppia e maggiorenni ma non ancora economicamente Per_1 Per_2 autosufficiente in quanto ancora studentesse, rimarranno ad abitare con il padre presso l'abitazione familiare di Pordenone (PN) -Via Benedetti n.13, con ogni più ampia disponibilità della madre ad accoglierle e tenerle con sé ogni qual volta ne manifesteranno il desiderio.
3)Le spese straordinarie da affrontarsi per e resteranno a carico di entrambi i Per_2 Per_1 genitori nella misura del 50% ciascuno e per tali si intendono, a titolo esemplificativo (ci si rimette per il rimanente al Protocollo in vigore avanti il Tribunale di Pordenone che le parti dichiarano di bene conoscere e di avere ricevuto in copia alla sottoscrizione del presente atto): - le spese mediche anche per visite specialistiche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, oculistiche, protesi, e comunque relative alla salute, compresi ticket;
- le spese scolastiche ovvero le spese di iscrizione e le rette scolastiche, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, viaggi di studio ed istruzione;
- le spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago, spese di iscrizione e frequenza corsi ed attrezzature necessarie.
4) Il signor provvederà, su richiesta della signora e dietro la Parte_2 Parte_1 presentazione di idonea pezza giustificativa ed entro giorni 10 (dieci) dalla richiesta, al versamento del 50% di tutte le spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per le figlie e Per_1
Parimenti farà la signora per le spese anticipate dal signor Per_2 Parte_1 Parte_2
Tali spese, tuttavia, dovranno essere reciprocamente autorizzate preventivamente laddove
[...] comportanti un esborso unitario superiore alla cifra di €100,00.=. Le spese afferenti eventuali cure di “medicina non convenzionale” dovranno essere preventivamente concordate fra i coniugi, ad eccezione comunque delle spese mediche urgenti non programmabili. 5) Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento ordinario delle figlie e in Per_1 Per_2 via diretta, relativamente alle necessità della quotidianità, secondo le rispettive disponibilità e capacità nel rispetto delle superiori esigenze e necessità delle medesime. Ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di e Per_1 Per_2
6) Con riferimento ai beni mobili, mobilia, quadri, accessori ed elettrodomestici presenti nella casa di abitazione coniugale, le parti si danno reciprocamente atto e si scambiano accordo a procedere alla loro eventuale divisione entro tre mesi dall'udienza di comparizione avanti al Tribunale, salva la facoltà della signora i prelevare i propri effetti e beni personali anche prima;
Parte_1
7) I signori ed dichiarano e si danno reciprocamente atto di Parte_2 Parte_1 avere già provveduto alla divisione di quanto presente per saldo attivo sul conto corrente bancario ai medesimi co-intestato alla data del deposito del presente ricorso e di non avere più nulla a che pretendere a tale titolo l'uno dall'altro e che, laddove esistente invece un saldo passivo, al suo ripianamento provvederà in via esclusiva il solo signor , senza possibilità di Parte_2 rivalsa nemmeno pro-quota, nei confronti della signora Pt_1
8) L'autovettura AUDI A3 intestata e di proprietà della signora targata FT113DT viene Parte_1 attribuita in uso alle figlie della coppia e , che la utilizzeranno per le loro necessità. Per_2 Per_1
Quando non ne avranno bisogno, l'auto rimarrà ricoverata presso il garage della signora Pt_1 intestataria e responsabile in solido con il conducente.
9) Le parti si dichiarano, per il rimanente, di essere economicamente autosufficienti fra loro e di non avere nulla più a che pretendere dall'altro in ragione del loro rapporto di coniugio.
10) Spese legali di procedura compensate fra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
I ricorrenti hanno anche richiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla scadenza del termine previsto dall'art. 3 legge n.898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, per cui la causa va rimessa in istruttoria, per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi tra e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Sesto San Giovanni (MI) in data 16/9/2000.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Nulla sulle spese.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registri atti di matrimonio - anno 2000 atto n.186 parte 2 serie A).
6) Rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza.
Così deciso in Pordenone, il 19 dicembre 2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12/10/2025 da:
1) nata a [...] il [...] e residente a [...]
Quirino n°17 CF: C.F._1
2) , nato a [...] al Tagliamento (PN) il 14.05.1969 e residente a [...]
(PN) –Via Benedetti n°13, CF: C.F._2 entrambi con l'Avv. Elisa MARTIN presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Sesto San Giovanni (MI) in data 16/9/2000 (registri atti di matrimonio - anno 2000 atto n.186 parte 2 serie A), in regime di separazione dei beni.
con le seguenti figlie maggiorenni:
n. a Pordenone (PN) il 10.09.2003 Persona_1
n. a Pordenone (PN) il 10.09.2003 Persona_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/10/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1)Il signor rimarrà a vivere nella casa di abitazione coniugale di Pordenone Parte_2
(PN) -Via Benedetti n.13, di sua esclusiva proprietà. La signora trasferirà la Parte_1 propria residenza presso la nuova abitazione in Pordenone (PN) -Via San Quirino n.17. 2)Le figlie della coppia e maggiorenni ma non ancora economicamente Per_1 Per_2 autosufficiente in quanto ancora studentesse, rimarranno ad abitare con il padre presso l'abitazione familiare di Pordenone (PN) -Via Benedetti n.13, con ogni più ampia disponibilità della madre ad accoglierle e tenerle con sé ogni qual volta ne manifesteranno il desiderio.
3)Le spese straordinarie da affrontarsi per e resteranno a carico di entrambi i Per_2 Per_1 genitori nella misura del 50% ciascuno e per tali si intendono, a titolo esemplificativo (ci si rimette per il rimanente al Protocollo in vigore avanti il Tribunale di Pordenone che le parti dichiarano di bene conoscere e di avere ricevuto in copia alla sottoscrizione del presente atto): - le spese mediche anche per visite specialistiche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, oculistiche, protesi, e comunque relative alla salute, compresi ticket;
- le spese scolastiche ovvero le spese di iscrizione e le rette scolastiche, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, viaggi di studio ed istruzione;
- le spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago, spese di iscrizione e frequenza corsi ed attrezzature necessarie.
4) Il signor provvederà, su richiesta della signora e dietro la Parte_2 Parte_1 presentazione di idonea pezza giustificativa ed entro giorni 10 (dieci) dalla richiesta, al versamento del 50% di tutte le spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per le figlie e Per_1
Parimenti farà la signora per le spese anticipate dal signor Per_2 Parte_1 Parte_2
Tali spese, tuttavia, dovranno essere reciprocamente autorizzate preventivamente laddove
[...] comportanti un esborso unitario superiore alla cifra di €100,00.=. Le spese afferenti eventuali cure di “medicina non convenzionale” dovranno essere preventivamente concordate fra i coniugi, ad eccezione comunque delle spese mediche urgenti non programmabili. 5) Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento ordinario delle figlie e in Per_1 Per_2 via diretta, relativamente alle necessità della quotidianità, secondo le rispettive disponibilità e capacità nel rispetto delle superiori esigenze e necessità delle medesime. Ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di e Per_1 Per_2
6) Con riferimento ai beni mobili, mobilia, quadri, accessori ed elettrodomestici presenti nella casa di abitazione coniugale, le parti si danno reciprocamente atto e si scambiano accordo a procedere alla loro eventuale divisione entro tre mesi dall'udienza di comparizione avanti al Tribunale, salva la facoltà della signora i prelevare i propri effetti e beni personali anche prima;
Parte_1
7) I signori ed dichiarano e si danno reciprocamente atto di Parte_2 Parte_1 avere già provveduto alla divisione di quanto presente per saldo attivo sul conto corrente bancario ai medesimi co-intestato alla data del deposito del presente ricorso e di non avere più nulla a che pretendere a tale titolo l'uno dall'altro e che, laddove esistente invece un saldo passivo, al suo ripianamento provvederà in via esclusiva il solo signor , senza possibilità di Parte_2 rivalsa nemmeno pro-quota, nei confronti della signora Pt_1
8) L'autovettura AUDI A3 intestata e di proprietà della signora targata FT113DT viene Parte_1 attribuita in uso alle figlie della coppia e , che la utilizzeranno per le loro necessità. Per_2 Per_1
Quando non ne avranno bisogno, l'auto rimarrà ricoverata presso il garage della signora Pt_1 intestataria e responsabile in solido con il conducente.
9) Le parti si dichiarano, per il rimanente, di essere economicamente autosufficienti fra loro e di non avere nulla più a che pretendere dall'altro in ragione del loro rapporto di coniugio.
10) Spese legali di procedura compensate fra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
I ricorrenti hanno anche richiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla scadenza del termine previsto dall'art. 3 legge n.898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, per cui la causa va rimessa in istruttoria, per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi tra e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Sesto San Giovanni (MI) in data 16/9/2000.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Nulla sulle spese.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registri atti di matrimonio - anno 2000 atto n.186 parte 2 serie A).
6) Rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza.
Così deciso in Pordenone, il 19 dicembre 2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini