Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 31/03/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 31/03/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al R.G. n. 5754/2022;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gianni Emilio Parte_1
Iacobelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, via Pietro Giannone n. 30;
ricorrente
C O N T R O
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1 procura in atti, dall'avv. Gabriele Rinaldi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Napoli, via Porzio n. 4;
E
CP_2 resistenti
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: 1) Accertare e dichiarare che tra la ricorrente e il Comune di
è intercorso, anche di fatto, un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo CP_1 indeterminato a far data dal 9.02.1998 o dalla diversa decorrenza ritenuta di giustizia e fino al
16.11.2018. 2) Accertare e dichiarare lo svolgimento di fatto da parte della ricorrente ed in favore del di , sin dalla costituzione del rapporto dedotto in giudizio – o dalla diversa CP_1 CP_1 decorrenza ritenuta di giustizia - ed ininterrottamente, di mansioni e di attività lavorativa inquadrabili nella Categoria C, posizione economica C5 o in subordine D di cui al Ccnl Regioni e
Autonomie Locali, ovvero in altro che risultasse di diritto in ragione delle mansioni svolte, con
l'orario di lavoro indicato nella parte di fatto del presente ricorso;
3) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, anche ex art. 2126 c.c. ed in relazione alle prestazioni lavorative di fatto svolte, al riconoscimento di un trattamento normativo ed economico corrispondente a quello spettante al dipendente di ruolo comparabile e, dunque, alla retribuzione prevista dai ccnl succedutisi nel tempo per il personale del comparto Regioni e Autonomie locali e, conseguentemente condannare il , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 al pagamento in favore della ricorrente degli emolumenti retributivi maturati, in relazione alle prestazione lavorative di fatto svolte, e non corrisposti nel complessivo importo di € 150.902,24 - cat. C5 – o in subordine € 143.718,96 – cat. D (per il periodo dal 9.02.1998 al 15.11.2018) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole somme sino al soddisfo, o nel maggiore o minore importo che dovesse risultare in corso di causa, anche a seguito di Ctu, e comunque pari al trattamento economico praticato dal Comune convenuto ad un lavoratore di pari qualifica della ricorrente stabilmente occupato, nonché alla regolarizzazione della posizione contributivo-previdenziale della ricorrente, con condanna al versamento dei contributi dovuti in favore dell' 4) Accertare e dichiarare l'avvenuta instaurazione o comunque il diritto della CP_2 ricorrente alla conversione, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 4 bis, del D.lgs. n.
368/01, del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 9.02.1998 o dalla diversa decorrenza ritenuta di giustizia e fino al 16.11.2018, con eventuale disapplicazione dell'art. 36, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001, e di ogni altra disposizione legislativa e contrattuale in contrasto con detta conversione, e a vantaggio della direttiva 1990/70
CE e dell'art. 5 del D.lgs. n. 368/2001; 5) Condannare il , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t- - per effetto dell'avvenuta instaurazione/conversione del rapporto per il periodo fino al 16/11/2018 - alla regolarizzazione – secondo le modalità ritenute di giustizia - del rapporto di lavoro con la ricorrente in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a far data dal 9.02.1998 o dalla diversa decorrenza ritenuta di giustizia e fino al 16.11.2018, con ogni conseguenza di ordine retributivo e contributivo, nonché con condanna altresì, e aggiuntivamente al risarcimento del danno, anche al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 32 della legge n. 183/2010 in misura pari a 12 mensilità o nella diversa misura ritenuta di giustizia. 6) Ove fosse ritenuta inapplicabile la conversione/costituzione/stabilizzazione del rapporto di lavoro in capo al comune resistente, o comunque non sussistente il diritto della ricorrente alla conversione del rapporto di lavoro, condannare il al risarcimento del danno – anche ex art. Controparte_1
36 del D.lgs. n. 165/2001 - cagionato alla ricorrente, da liquidarsi in corso di causa con criteri equitativi e/o calcolato in misura pari ad almeno 40 mensilità della retribuzione mensile che sarebbe spettata alla ricorrente ove il rapporto di lavoro fosse continuato per tutta la vita lavorativa della ricorrente medesima o per il diverso periodo di giustizia, o nella misura maggiore
o minore ritenuta di giustizia, e che la somma complessiva venga maggiorata degli interessi legali
e della rivalutazione monetaria come per legge. In ogni caso: 7) Accertare e dichiarare la responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale, del per le modalità di Controparte_1 utilizzo e di gestione del rapporto di lavoro della ricorrente con conseguente condanna della medesima, in persona del legale rappresentante p.t., a risarcire alla ricorrente - anche per equivalente e in forma specifica ex art. 2058 c.c. - i danni subiti per effetto dell'inadempimento e dell'illecito comportamento posto in essere, danni conseguenti sia alla mancata stabilizzazione del rapporto di lavoro per colpa delle amministrazioni convenute, sia alla mancata percezione delle retribuzioni dovute sia alla condizione di assoluta precarietà che la ricorrente è stata ed è costretta
a subire per effetto della condotta dell'ente convenuto, con il conseguente ripristino del rapporto di lavoro della ricorrente in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato oltre ai danni da determinarsi in corso di causa secondo quanto richiesto nei capi che precedono o, in linea gradata, anche con criteri equitativi e/o sulla base della retribuzione mensile che sarebbe spettata alla ricorrente dall'inizio del rapporto con la convenuta amministrazione. 8) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla stabilizzazione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella categoria C o D, o in quella diversa che risultasse di giustizia, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 6, del D.l. 101/2013, e comunque accertare il possesso dei requisiti di legge per l'accesso alla stabilizzazione (3 anni di servizio negli ultimi cinque anni alle CP_ dipendenze dell' resistente). 9) Condannare il al pagamento di spese e Controparte_1 onorari di causa con attribuzione.
PER IL COMUNE DI : 1) in via preliminare, dichiarare il ricorso proposto dalla Arch. CP_1 nullo e/o inammissibile e/o improcedibile;
2) nel merito, rigettare il ricorso Parte_1 avversario in quanto nullo, nonché infondato sia in fatto che in diritto;
3) Con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
PER L' : 1) dichiarare che nulla è dovuto a titolo di contributi, ove il ricorrente non provi i CP_2 fatti posti a fondamento della domanda;
2) ove venga accertata la fondatezza dei fatti dedotti nel ricorso e l'esistenza del credito per differenze retributive, condannare il datore di lavoro a versare all' nei limiti della prescrizione, i contributi omessi, oltre somme aggiuntive e sanzioni civili, CP_2 correlati alle differenze economiche che il Tribunale determinerà e, comunque, rapportati al periodo di lavoro subordinato, alle ore di lavoro prestato, alle mansioni svolte e secondo i minimi del C.C.N.L. di riferimento. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio. FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 14.11.2022, la ricorrente in epigrafe riferiva:
- di essere stata utilizzata dal Comune di come lavoratore socialmente utile (LSU) CP_1 sin dal 09.02.1998;
- che, in particolare, con delibera di G.C. n. 153 del 18.02.1997, era stato approvato il progetto
LSU avente ad oggetto l'assistenza, la manutenzione di infrastrutture e immobili comunali, e la collaborazione con l'Ufficio Tecnico sia per l'aspetto urbanistico che per le opere pubbliche, della durata di dodici mesi per l'occupazione di n. 10 unità tra geometri, architetti e ingegneri, poi rettificato in n. 50 unità in forza di successiva delibera di G.C. n. 364 del 24.04.1997;
- che il progetto allegato alla delibera aveva avuto ad oggetto la realizzazione di una serie di interventi sul territorio al fine di migliorare la qualità sotto l'aspetto urbanistico;
il progetto, in particolare, si era articolato in tre fasi: 1) rilevamento dati immobili di proprietà comunale;
2) aggiornamento della toponomastica e numerazione civica;
3) censimento e valorizzazione del patrimonio culturale cittadino;
con finalità quella di creare una banca dati di interesse urbanistico, storico e artistico onde consentire la predisposizione di strumenti atti a recuperare e migliorare la gestione del patrimonio urbanistico, storico ed ambientale della città di;
CP_1
- che, con delibera di G.C. n. 288 del 10.12.1998, il progetto era stato rinnovato per sei mesi dal
01.01.1999 al 30.06.1999 rinnovabili per ulteriori sei mesi;
- di non aver, tuttavia, mai svolto attività inerenti al “Progetto Lavori socialmente utili” di cui all'allegato della delibera n. 364 del 24.04.1997, essendosi prevalentemente occupata di istruttorie di pratiche di condono, predisposizione di atti contabili (quali stima incidenza sicurezza, stima incidenza mano d'opera, computi metrici, elenco prezzi), predisposizione di perizie e capitolati, procedure di esproprio, progettazione e direzione dei lavori di riqualificazione, redazione PUC e piani di settore, istruttoria permessi a costruire, approvazione e rilascio concessioni edilizie, istruttoria CIL, CILA, SCIA, DIA, inviti, notifiche, oneri concessori, rapporti con il pubblico, comunicazioni agli interessati, riscontro comunicazioni varie, etc., come dimostrato dalle disposizioni di servizio versate in atti;
- di essere stata stabilizzata, in data 16.11.2018, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato alle dipendenze del Comune di ed inquadrata come operatore tecnico, CP_1
Area B, posizione economica B1;
- che, con comunicazione del 01.09.2020, aveva rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza dal 31.08.2020.
Sosteneva che, sin dalla propria iniziale assegnazione, aveva assolto di fatto ai compiti istituzionali dell'ente ed era stata stabilmente inserita, in base a specifici ordini di servizio, nell'organico dell'Amministrazione comunale nonché gerarchicamente sottoposta alla dirigenza della stessa e, dunque, aveva svolto le incombenze affidate sulla base delle direttive generali ricevute;
aveva dovuto osservare gli stessi obblighi imposti ad un dipendente di ruolo quale quello di presenza, di firma, di controllo istantaneo sul posto di lavoro, di sorveglianza sanitaria;
per lo svolgimento dell'attività lavorativa il Comune di aveva messo a sua disposizione tutti CP_1 gli strumenti di lavoro presso la sede della medesima (scrivania, postazione di lavoro, computer, stampanti, scanner, fax, telefoni, arredi etc.); le era stato assegnato un badge per la registrazione delle timbrature ed un tesserino di riconoscimento;
non aveva avuto alcuna autonomia nel determinare tempi, orari e modalità di esecuzione della prestazione, avendo svolto le proprie mansioni sotto le direttive impartite ed il controllo esercitato dai propri superiori gerarchici, dipendenti comunali;
aveva dovuto, inoltre, preventivamente chiedere l'autorizzazione ai propri superiori per poter usufruire di ferie così come farsi autorizzare o giustificare le proprie assenze dall'ufficio.
Evidenziava, dunque, che l'attività lavorativa svolta, per contenuto, tempi e modalità, era stata del tutto estranea rispetto al quadro normativo disciplinante l'impiego dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 482/1997 e al D.Lgs. n. 81/2000; pertanto, il rapporto di lavoro intercorso con il avrebbe dovuto qualificarsi come lavoro subordinato con Controparte_1 conseguente applicazione del CCNL del personale non dirigente del comparto Regioni ed
Autonomie Locali.
Deduceva, pertanto, che, per l'attività svolta in favore del , avrebbe Controparte_1 dovuto essere inquadrata nella categoria C, posizione economica C5 o in subordine D, del CCNL
Regioni e Autonomie Locali svolgendo attività riconducibile alla figura professionale di ragioniere/amministrativo, con conseguente diritto alle differenze tra quanto percepito come LSU
e la retribuzione tabellare prevista per tale profilo professionale, oltre al pagamento degli altri istituti contrattuali (es. tredicesima mensilità), mai percepiti, per complessivi € 143.718,96 - cat.
C5 – o in subordine € 150.902,24 – cat. D (per il periodo dal 09.02.1998 al 15.11.2018), oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, oltre alla regolarizzazione della propria posizione contributiva.
Rivendicava, ancora, il diritto alla conversione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 4 bis, del D.lgs. n. 368/2001, del rapporto di lavoro intercorso con il in rapporto Controparte_1 di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 09.02.1998, o, in subordine, al risarcimento del danno ex art. 36 D.Lgs. n. 165/2001, nonché, infine, al risarcimento dei danni quale conseguenza dell'inadempimento e dell'illecito comportamento del convenuto, CP_1 danni conseguenti sia alla mancata “stabilizzazione” del rapporto di lavoro, sia alla mancata percezione delle retribuzioni dovute sia, anche in termini di danno biologico ed esistenziale, alla CP_ condizione di assoluta precarietà che aveva subito per effetto della condotta dell' resistente.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, il e l' per l'accoglimento delle suesposte conclusioni. Controparte_1 CP_2
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio il CP_1
eccependo, preliminarmente, la nullità della domanda per indeterminatezza del petitum
[...]
e della causa petendi, nonché la decadenza ex art. 32 comma 4 lett. a), b), d) L. n. 183/2010. Nel merito, premessa l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito retributivo, contestava la fondatezza, in fatto e in diritto, delle domande proposte di cui chiedeva il rigetto.
Si costituiva, altresì, l' evidenziando come eventualmente dovuta – se provata la natura CP_2 subordinata del rapporto intercorso tra le parti – la contribuzione non versata nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'udienza del 20.03.2025 – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva riservata e, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di cui al comma 3 art. cit. ratione temporis applicabile.
2. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità della domanda.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, non disattesa da questo Tribunale, “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa” (cfr., Cass. civ., sez. lav., 08.02.2011, n.
3126).
Nella specie, dalla complessiva disamina del ricorso si evince che parte ricorrente, ex LSU del convenuto dal 09.02.1998 al 16.11.2018 (data in cui veniva stabilizzata nei ruoli CP_1 comunali), sull'assunto che l'attività in cui era stato impiegato come LSU fosse difforme dai relativi progetti e per le modalità di espletamento della prestazione, agisce in giudizio per l'accertamento della sussistenza di fatto, in detto periodo, di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'ente utilizzatore, con richiesta di pagamento ex art. 2126 c.c. delle differenze retributive maturate per il livello di inquadramento (cat. C o D CCNL Autonomie Locali), nonché per la conversione ab origine del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato ex art. 5, comma 4 bis, D.Lgs. n. 368/1991, per il risarcimento del danno ex art. 32 L. n. 183/2010, in subordine, ex art. 36 D.Lgs. n. 165/2001 per mancata stabilizzazione;
ancora, ha chiesto il risarcimento del danno da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del per l'illecita CP_1 Part modalità di utilizzo e di gestione della ricorrente , ed, infine, accertamento del diritto alla stabilizzazione ex art. 4, comma 6, D.L. n. 101/2013.
La resistente Amministrazione, quindi, è stata posta concretamente in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le sue difese e, difatti, con la sua memoria difensiva, ha contestato tutte le avverse deduzioni.
Ogni altra mancanza in punto di allegazione si riflette sul merito e, dunque, sulla fondatezza della domanda.
2.1. Neppure è condivisibile l'eccezione di decadenza ex art. 32 L. n. 183/2010 posto che la parte ha dedotto la sussistenza di fatto di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ragione non della nullità dell'apposizione del termine, bensì per la difformità dell'attività espletata rispetto ai progetti di LSU e per l'effettivo inserimento nell'organizzazione pubblicistica dell'ente.
3. Così delineato il thema decidendum, è indispensabile muovere dall'orientamento consolidato della Suprema Corte sul tema che ci occupa.
Costituisce ius receptum che l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato in quanto, ai sensi dell'art. 8, D.Lgs. n. 468/1997, poi riprodotto dall'art. 4, D.Lgs. n. 81/2000, l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore,
l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione e l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione (Cass. n. 2887/2008, n.
2605/2013, n. 22287/2014, n. 6155/2018, n. 5896/2020).
È stato affermato che “i rapporti tra P.A. e lavoratori socialmente utili non possono essere qualificati come rapporti di pubblico impiego: il rapporto dei lavoratori socialmente utili trae origine da motivi assistenziali, rientrando nel quadro dei c.d. “ammortizzatori sociali” (messa in mobilità dei lavoratori in esubero;
collocamento in cassa integrazione;
trattamento di disoccupazione) e rappresenta uno strumento innovativo per fronteggiare la disoccupazione soprattutto (ma non esclusivamente) giovanile, così da nascere con una connotazione marcatamente previdenziale ed assistenziale” (Cass., S.U., 3 gennaio 2007, n. 3). “Ne consegue che, in difetto della configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, non può trovare applicazione la disciplina che regola quest'ultimo” (Cass., 5 febbraio 2013, n. 2605).
La Suprema Corte ha, al contempo, precisato che “questa qualificazione non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi diversamente e configurare un vero e proprio lavoro subordinato, con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c., essendo unicamente necessario, a tal fine, che risultino provati, oltre alla difformità rispetto al progetto, l'effettivo inserimento nell'organizzazione pubblicistica dell'ente e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione, ossia l'instaurazione in via di mero fatto di un rapporto di impiego (da ultimo Cass. Sez. L - Ordinanza n. 3504 del 07/02/2024, ma in precedenza Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 40806 del 2021; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 17101 del 11/07/2017; Cass. Sez.
L, Sentenza n. 22287 del 21/10/2014) …
Se è vero, quindi, che - come anche affermato Cass. Sez. L, Sentenza n. 22287 del 21/10/2014, invocata dalla ricorrente - l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, nondimeno a rilevare nella specie è l'accertamento del concreto atteggiarsi del rapporto come rapporto di natura subordinata, dal che consegue che, precluso in ogni caso dall'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 l'instaurarsi di un valido rapporto a tempo indeterminato, opera - come affermato dalla giurisprudenza poc'anzi richiamata, compresa la stessa Cass. Sez. L, Sentenza n. 22287 del 21/10/2014 - il disposto di cui all'art. 2126 c.c. per il periodo temporale nel quale siano state effettivamente rese le prestazioni lavorative” (Cass. civ., sez. lav., 30/04/2024, n. 11622).
3.1. Alla stregua delle suesposte coordinate ermeneutiche, il lavoratore occupato in lavori socialmente utili che dimostri l'estraneità rispetto al progetto di utilizzazione dell'attività in cui era stato impiegato dall'ente ed il proprio effettivo inserimento nell'organizzazione pubblicistica dell'ente, con adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione, ha diritto, ai sensi dell'art. 2126 c.c. alle differenze di retribuzione.
È, dunque, escluso il diritto alla conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato stante il divieto posto dall'art. 36 comma 5 D.Lgs. n. 165/2001 a mente del quale
“In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni…”.
Va, pertanto, rigettata la domanda sub 4) delle conclusioni tesa alla conversione del rapporto di
LSU in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 09.02.1998.
4. Quanto alle domande su 1), 2) e 3) delle conclusioni – ovvero di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e di condanna, ex art. 1126 c.c., alle differenze tra quanto percepito come LSU ed il trattamento corrispondente a quello percepito dai dipendenti subordinati di categoria C5 o D – deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione comunale.
Sul punto si richiama nuovamente quanto statuito dalla Suprema Corte, sempre in tema di LSU, secondo cui “Questa Corte a Sezioni Unite … ha anche recentemente ribadito il principio per cui la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, sia perché non è configurabile un metus del cittadino verso la pubblica amministrazione sia perché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica (Cass.
Sez. U - Sentenza n. 36197 del 28/12/2023).
È stata, infatti, ribadita la diversità che caratterizza, da un lato, il rapporto di lavoro subordinato privato e, dall'altro lato, il rapporto di pubblico impiego.
Quest'ultimo, infatti, sebbene ormai privatizzato, resta comunque non solo assoggettato ai limiti conformativi posti dalle norme costituzionali di cui agli artt. 28, 51, 97, 98 Cost. nonché dall'ordinamento dell'Unione Europea ma anche caratterizzato da una specifica disciplina, quella del D.Lgs. 165/2001, in tema di esclusione della configurabilità della stabilizzazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in quanto vincolate al rispetto dei principi costituzionali e della legge.
In questo quadro - nel quale, pur in presenza dell'instaurarsi in via di fatto di un rapporto di lavoro subordinato, deve comunque escludersi qualunque aspettativa alla stabilizzazione dell'impiego - emerge la conseguente assenza del profilo fondamentale al quale invece, nel caso del rapporto di lavoro privato, è stato ricollegato quel metus che paralizzerebbe l'esercizio dei diritti, precludendo di conseguenza il decorso della prescrizione. Da ciò deriva, come da questa Corte già affermato (Cass. Sez. L -Sentenza n. 35676 del
19/11/2021), la piena decorrenza della prescrizione anche in costanza di rapporto, non essendo ravvisabile alcuna aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e quindi l'assenza di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto.
A non diverse conclusioni si deve pervenire nel caso in esame
Se, infatti, la qualificazione formale di un rapporto come lavoro socialmente utile non impedisce di accertare che nel concreto il rapporto abbia avuto carattere diverso, configurando un vero e proprio lavoro subordinato, è proprio da tale affermazione che discende la conclusione per cui il rapporto in questione resta comunque escluso da un orizzonte di stabilizzazione, con conseguente piena valenza del principio che afferma la decorrenza della prescrizione anche in costanza di rapporto, non ravvisandosi anche in tale ipotesi alcun metus correlato alla
(inesistente) perdita di possibilità di vedere il rapporto stabilizzato ed anzi risultando a maggior ragione che la prospettiva del rinnovarsi del rapporto di lavoro socialmente utile presenta il carattere di mera aspettativa di fatto” (Cass. civ., sez. lav., 30/04/2024, n. 11622).
Acclarato, dunque, che la prescrizione (quinquennale) del credito retributivo, nella fattispecie, decorre in corso di rapporto, si osserva che agli atti del giudizio non risulta alcun atto interruttivo della prescrizione antecedente alla notifica del ricorso giudiziale, avvenuta in data 12.09.2023 (cfr.
R.A.C. della notifica telematica).
Devono, pertanto, ritenersi prescritte le differenze retributive maturate anteriormente al quinquennio antecedente alla notifica del ricorso, ovvero maturate anteriormente al 12.09.2018.
5. Ciò posto, si rileva, preliminarmente, che la ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 2126
c.c., solo le differenze sulla retribuzione diretta, “lavoro ordinario diurno”, e indiretta, “13° - gratifica natalizia” (cfr. conteggi contenuti in ricorso), ma non eventuali differenze sul TFR;
pertanto, tenuto conto del periodo oggetto di prescrizione, l'accertamento giudiziale può limitarsi al periodo ricompreso tra il 12.09.2018 ed il 15.11.2018, ricordando che in data 16.11.2018 la ricorrente è stata immessa nei ruoli comunali a seguito di procedura di stabilizzazione.
Ciò nonostante, non appaiono superflue alcune considerazioni di più ampio respiro in ordine alle allegazioni di parte.
Come accennato nella parte in fatto, la ricorrente richiama e produce tre delibere della Giunta
Comunale: 1) la delibera n. 153/1997 (all. 1) con cui era stato approvato il progetto LSU avente ad oggetto “Assistenza, manutenzione di infrastrutture e immobili comunali, collaborazione con
l'Ufficio Tecnico sia per l'aspetto urbanistico che per le opere pubbliche Con delega all'Ing. Capo di assegnare le funzioni specifiche”, con finalità di “… una perfetta efficienza dei servizi al fine di dare riscontro immediato alla esigenza della popolazione”, della durata di dodici mesi per l'occupazione di n. 10 unità tra geometri, architetti e ingegneri;
2) una successiva delibera n.
364/1997 (all. 2) che, a conferma della precedente, aumentava a n. 50 unità i disoccupati da impiegare nel progetto ivi allegato “mirato alla realizzazione di una serie di interventi sul territorio al fine di migliorare la qualità sotto l'aspetto urbanistico. Le attività progettuali prevedono sia interventi sul territorio di rilevamento e censimento che attività di catalogazione di studio dei dati raccolti. Il progetto è articolato in quattro fasi di lavoro: a) Rilevamento dati immobili di proprietà comunale (…) b) Condono Edilizio (…) c) Aggiornamento della toponomastica e numerazione civica (…) d) Censimento e valorizzazione del patrimonio culturale cittadino (…)” con l'obiettivo de “la creazione di una banca dati di interesse urbanistico, storico- artistico. l'analisi dei dati raccolti consente di predisporre strumenti atti a recuperare e migliorare la gestione del patrimonio urbanistico, storico ed ambientale della città di . CP_1
Il Progetto LSU sarà coordinato dall'ufficio tecnico del ”; 3) la delibera n. Controparte_1
288/1998 (all. 3), con cui sono stati approvati “i progetti allegati di LSU - parte integrante del presente atto deliberativo - della durata di mesi sei decorrere dal 01/01/99 al 30/06/99 rinnovabili per ulteriori sei mesi”.
Deve rilevarsi che la parte non ha prodotto i progetti allegati alla delibera n. 288/1998 cui la stessa fa riferimento, né ha dedotto specificamente che il contenuto dei progetti allegati a detta delibera ricalcasse essenzialmente quello dei progetti di cui alle precedenti delibere;
si rileva, ancora, che mancano agli atti del giudizio delibere di proroga o di approvazione di ulteriori progetti LSU, sebbene risulta incontestato che per il periodo indicato la ricorrente fosse stata utilizzata dall'ente come LSU.
Tale difetto, prima, di allegazione e, poi, di prova preclude al giudicante la comparazione tra il contenuto dei progetti e l'attività in concreto svolta dalla ricorrente ai fini della sussumibilità (o meno) della seconda al primo.
Del resto, si rileva, con riferimento ai compiti effettivamente disimpegnati dalla ricorrente, che l'allegazione si esaurisce essenzialmente in una elencazione di disposizioni di servizio che, in realtà, non sempre sono sufficienti a provare la difformità dell'attività svolta dalla ai Pt_1 progetti di LSU, quand'anche si volesse ritenere pacifico che il contenuto dei progetti è rimasto immutato per tutto il periodo in considerazione.
A titolo meramente esemplificativo, si consideri la disposizione di servizio prot. n. 4184 UT del
21.09.1999 (all. 4) con cui, secondo la prospettazione di parte attrice, sarebbe stata assegnata all'Ufficio Condono L. n. 47/1985 e L. n. 724/1994 per l'istruttoria delle relative pratiche, la determinazione degli oneri concessori, rapporti con il pubblico, approvazione, rilascio concessioni edilizie, convenzioni, atti unilaterali d'obbligo, inviti e notifiche. Tale assunto risulta, in realtà, del tutto indimostrato.
Invero, ad una attenta lettura del documento in parola, si evince che il responsabile dell'Ufficio
Tecnico, “Vista la gran mole di pratiche di condono edilizio in giacenza, di richieste di concessioni edilizie, di oneri e costi concessori da recuperare, di abusivismo, di liquidazioni, di notevoli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari alla conservazione del patrimonio immobiliare comunale, degli edifici scolastici e delle reti idriche e stradali, dell'impianto di pubblica illuminazione, nonché di progettazioni e direzioni delle opere OO.PP. attinenti al residuo anno 98 (…) e del ricco elenco del programma delle opere anno '99”, aveva dovuto individuare alcuni servizi con impegno di personale LSU di 3°, 6° e 7° livello, oltre che adottare “provvedimenti di tipo organizzativo interno , al fine di migliorare il funzionamento dei servizi ai tempi di istruttoria…” e di “… di assegnare ai dipendenti le funzioni, onde assicurare il buon funzionamento e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività amministrativa”; ebbene, su tali premesse, aveva disposto una ripartizione per settori di attività, personale dipendente nominativamente individuato e, per alcuni di questi settori, un numero di LSU indicati non nominativamente bensì per livello.
Più nel dettaglio, all'Ufficio Condono (indicato dalla ricorrente come quello di assegnazione) non risultano assegnati LSU e il riferimento tra i collaboratori a “arch. non può Per_1 riferirsi alla ricorrente posto che la medesima all'anagrafe è (cfr. codice fiscale e Pt_1 Pt_1 gli altri atti comunali ove viene indicata come “arch. ). Da tale documento si evince Parte_1 che gli LSU sono stati impiegati presso i seguenti Uffici: 1) Manutenzione Ordinaria Strade,
Fogne, Acquedotto;
2) Manutenzione Ordinaria Immobili Patrimoniali, Gestione Palazzetto,
Campo Sportivo, Villa Comunale, Mercato e Bagni Pubblici, Edifici Scolastici adibiti a Scuole
Medie, Ufficio Sisma, Ufficio Patrimonio;
3) Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici.
Analoghe considerazioni valgono con riguardo la successiva disposizione di servizio prot. n.
5681/UT del 04.12.1999 (all. 5).
6. Fatta tale digressione, il periodo di indagine, per le ragioni sopra esposte, si riduce essenzialmente dal 12.09.2018 al 15.11.2018, essendo il periodo pregresso (rectius le differenze retributive eventualmente dovute) coperto da prescrizione.
Ebbene, deve anche qui rilevarsi il difetto di allegazione e prova sia del progetto nel cui ambito la stessa come LSU avrebbe dovuto essere impiegata, sia la diversa attività lavorativa cui sarebbe stata adibita.
In particolare, la citata elencazione in ricorso delle disposizioni di servizio e provvedimenti organizzativi adottati dai responsabili pro tempore del settore/ufficio tecnico si conclude con la nota prot. n. 630 del 28.02.2017 (all. 24) con cui venivano confermati alla ricorrente gli incarichi di cui alla nota prot. 18757 del 30.09.2016.
Con la nota prot. 18757 del 30.09.2016 (all. 22), la veniva addetta, per il periodo Pt_1 ottobre-dicembre 2016, all'Ufficio Edilizia Privata ed incaricata di svolgere le seguenti attività:
Istruttoria permessi di costruire, approvazione e rilascio concessioni edilizie, istruttoria CIL,
CILA, SCIA, DIA, inviti, notifiche, oneri concessori, rapporti con il pubblico, comunicazioni agli interessati, riscontro comunicazioni varie.
Con la successiva nota prot. n. 630 del 28.02.2017 la suddetta attività veniva confermata per il mese di febbraio 2017.
Nulla è stato dedotto e provato per il periodo successivo, segnatamente per il periodo di interesse, ovvero dal 12.09.2018 al 15.11.2018.
In definitiva, le evidenziate carenze assertive – che hanno altresì precluso l'ammissione dei mezzi istruttori, in quanto ritenuti superflui – conducono al rigetto della domanda di pagamento ex art. 2126 c.c. delle differenze retributive per lo svolgimento di fatto di attività di lavoro subordinato nei termini delineati dalla succitata Suprema Corte.
7. Venendo alle altre domande proposte dalla parte istante, va rigettata la domanda di risarcimento del danno ex art. 32 L. n. 183/2010, in subordine, ex art. 36 D.Lgs. n. 165/2001 per utilizzo abusivo da parte dell'Amministrazione di contratti di lavoro a termine, sia perché la parte ha prospettato un unico e continuativo rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia perché mancano agli atti le proroghe dei progetti per tutto il periodo, sia perché, per le ragioni suddette, non risulta dimostrata la natura subordinata del rapporto di impiego intercorso tra le parti.
8. Ancora si appalesa generica, oltre che infondata, la domanda di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del per la presunta illecita CP_1 modalità di utilizzo e di gestione della ricorrente LSU, sia in forma specifica ex art. 2058 c.c., stante il richiamato divieto di conversione, che per equivalente, stante la mancata allegazione del pregiudizio subito.
9. Infine, va, altresì, rigettata la domanda di cui al punto 8) in quanto formulata solo nelle conclusioni e, come tale, non supportata da alcuna deduzione in ordine ai relativi fatti costitutivi.
In conclusione, alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso si rivela infondato e come tale va rigetta.
10. In ragione della complessità delle questioni trattate, sussistono gravi motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La dr.ssa Valentina Olisterno, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa integralmente le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 31/03/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno