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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/10/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di L'Aquila
Sezione per le Controversie di Lavoro e Previdenza
Reg. Gen. N. 232/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. RI RIGA Presidente Dr. NA RI TRACANNA Consigliere rel. Dr. Emanuela VITELLO Consigliere all'udienza di discussione del 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello vertente
TRA
elettivamente domiciliata come in atti, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. FASOLI CARLA
APPELLANTE
E elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
ES AE
APPELLATO
Avente ad oggetto: sentenza n. 164/2023 in data 21 dicembre 2023 del Tribunale di Vasto in funzione di giudice del lavoro
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale del lavoro di Vasto ha rigettato la domanda proposta da , coltivatrice diretta, con la quale, evocando in giudizio Parte_1
l , aveva richiesto il riconoscimento della natura professionale della malattia CP_1
“ipoacusia neurosensoriale simmetrica”, da cui era affetta. Il Giudice di primo grado ha escluso la natura professionale della patologia, in ragione della carenza di prova delle caratteristiche morbigene delle lavorazioni svolte e della adesione alle conclusioni dei CTU nominati in primo grado, dott.ssa e dott. Per_1 Per_
, i quali, pur attestando la sussistenza della patologia lamentata della ricorrente, non ne riconoscevano l'origine professionale. Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello , chiedendo, a Parte_1 seguito di preliminare rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, la riforma della pronuncia con l'accoglimento delle domande già formulate in primo grado, ovvero “1) Accertare e dichiarare che l'ipoacusia neurosensoriale bilaterale denunciata è di eziologia professionale ed, unitamente ai preesistenti postumi lavorativi del 14%, determina un pregiudizio complessivo dell'integrità psico-fisica che risulterà di Giustizia, comunque superiore all'attuale 14%; 2) Conseguentemente condannare l'Istituto a liquidare – per differenza - l'indennizzo per la menomazione complessiva che risulterà accertata;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio, da distrarre al difensore antistatario”. Con i motivi di gravame l'appellante ha lamentato la carenza e l'insufficienza della motivazione del primo giudice, basata su un'acritica adesione alle motivazioni delle perizie. Le CTU espletate sarebbero caratterizzate da una erronea applicazione del principio di efficienza causale, non essendo specificata la presunta patologia extralavorativa da sola in grado di determinare l'ipoacusia nè considerato che la concorrenza di una forma presbiacusica non esclude di per sé la presunzione di origine professionale della malattia, in ragione del principio di equivalenza delle concause. L'appellante ha censurato, inoltre, la sentenza del primo Giudice nella parte in cui, rientrando l'ipoacusia bilaterale nel catalogo delle malattie tabellate di cui al D.M. 09/04/2008, alla voce H 83.3, non ha considerato tale patologia assistita dalla cd. presunzione legale di origine professionale, per cui il rapporto di causalità tra malattia ed esposizione a rischio sarebbe presunto. Pertanto, l'esposizione a rischio dovrebbe intendersi sussistente, salvo che non venga fornita la prova tecnicamente rigorosa ed incontrovertibile che la lavorazione stessa non abbia in concreto l'idoneità lesiva sufficiente a causare la patologia oppure della dipendenza della stessa esclusivamente da fattori estranei all'attività lavorativa. A detta dell'appellante, il quadro probatorio, sia di tipo documentale che testimoniale, acquisito nell'istruttoria di primo grado, dimostrerebbe la sua esposizione abituale e sistematica a livelli di rumore superiori ad 80 decibel. Si è costituito in giudizio l' , con memoria depositata il 4/12/2024, contestando CP_1 quanto ex adverso dedotto dall'appellante, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della pronuncia di primo grado. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo. L'appello è fondato e merita accoglimento. È stata disposta nel corso del presente grado nuova CTU medico legale, all'esito della quale il dott. ha concluso che, in conseguenza dell'attività Persona_3 lavorativa prestata la sig.ra è affetta da “ipoacusia neurosensoriale Parte_1 bilaterale a localizzazione cocleare con i caratteri del trauma acustico cronico: deficit
pag. 2/5 percettivo, bilaterale, simmetrico con un interessamento anche delle frequenze medie ed una perdita in discesa delle frequenze acute con la soglia di 8000 Hz che supera la soglia dei 4000 Hz (stadio IV dell'evoluzione morfologica delle otopatie da rumore)”. Pertanto, “sussiste con criterio di compatibilità scientifica, il necessario rapporto di causa-effetto.” Il perito ha precisato che “la valutazione del danno biologico, quale lesione dell'integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale, conseguente all'ipoacusia da rumore, sull'esame audiometrico dell'08 luglio 2019, è pari al CP_1
16,71%, arrotondato al 17% (diciassette).” Come emerge dall'anamnesi lavorativa, la sig.ra svolge ancora oggi l'attività Parte_1 di coltivatrice diretta presso la propria azienda agricola avvalendosi abitualmente di strumentazioni, quali decespugliatori, motosega, motozappa, abbacchiatrici, 1 trattore gommato ed 1 trattore cingolato su cui sono utilizzati fresatrice, trincia erba, aratro e rimorchi, tagliaerba, motocoltivatrici. Alle attività quotidiane si aggiungono operazioni più gravose di carattere stagionale, in particolare la preparazione dei terreni nel mese di settembre, la raccolta delle olive, avvalendosi dello strumento dell'abbacchiatore nei mesi di ottobre, novembre e parte di dicembre e la potatura degli ulivi nel mese di marzo. Tali circostanze sono confermate anche dalle prove testimoniali espletate in primo grado il 26/01/2022, avendo i testi constatato il costante utilizzo dei mezzi meccanici per periodi lunghi e in modo costante nell'arco della giornata lavorativa. Il certificato medico redatto dalla dott.ssa del Patronato EPACA il Persona_4
13/03/2019, in atti, documenta che, a seguito di audiometria del 06/02/2012, la sig.ra è affetta da ipoacusia da esposizione quotidiana a rumorosità superiore a 80 Parte_1 db, conseguente a deficit acustico alle medie- alte frequenze. Come si evince dalla relazione peritale del dott. il comparto agricolo è Per_3 caratterizzato da attività lavorative variabili stagionalmente e non consente una facile applicabilità dei valori dei livelli espositivi personali. Vi è alternanza tra periodi lavorativi caratterizzati da esposizione ad elevati livelli sonori, coincidenti con lo svolgimento di mansioni che richiedono l'utilizzo di mezzi meccanici, e periodi lavorativi non espositivi. Tale alternanza non segue le regole precise e tipiche dei processi industriali. Il libretto UMA (Utenti Motori Agricoli), allegato al ricorso introduttivo, documenta che i consumi annuali dei mezzi utilizzati per l'attività agricola sono pari a circa 2.000 litri, corrispondenti a circa 16-17 quintali, ai quali la ricorrente riferisce di dover aggiungere circa altri mille litri acquistati nel corso dell'anno solare, per un totale complessivo di 25 quintali. La perizia evidenzia che per la specifica attività lavorativa di coltivatore diretto, caratterizzata da maggiore variabilità delle attività svolte e da una loro distribuzione più causale, il cd. anno ISO deve essere individuato nelle 250 giornate lavorative, ovvero pag. 3/5 2000 ore/anno. Viene precisato che “nel caso di specie i tempi stimati sulla base dell'estensione dei terreni coltivati (10 ettari) e dei consumi di carburante (3000 litri annui) appaiono in buon accordo. Sulla base di quanto sopra riportato possiamo affermare che lavorazioni svolte dalla signora sono tabellate, Parte_1 decreto 9 aprile 2008 pubblicato in G.U. 21 luglio 2008 serie generale n. 169: malattie professionali nell'Agricoltura punto 20: Altre lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano una esposizione personale professionale, quotidiana o settimanale, a livelli di rumore superiore a 80 dBA.”. Tuttavia, Ciò posto, la conoscenza dei valori dei livelli sonori equivalenti Leq in dB(A) associabili ai mezzi meccanici utilizzati e il tempo di utilizzo degli stessi riferito al periodo lavorativo annuale, consentono una stima attendibile per valutare l'esposizione al rischio rumore. Non è possibile utilizzare, secondo la relazione peritale, gli esami audiometrici del 6 febbraio 2019, del 10 ottobre 2019 e del 16 dicembre 2019 ai fini valutativi medico legali, in quanto incompleti. Deve, invece, essere considerato svolto con criteri audiologici corretti quello eseguito dall' l'8 luglio 2019. CP_1
Si osserva che tutti gli esami audiometrici, in atti, hanno una morfologia tipica da esposizione al rumore al IV stadio dell'evoluzione frequenziale dell'ipoacusia da rumore. Inoltre, è stata esclusa dal perito la rilevanza causale sulla malattia lamentata dalla ricorrente delle altre patologie preesistenti della ipertensione e della presbiacusia, di cui la lavoratrice è affetta. Infatti, non esistendo evidenze cliniche né dati anamnestici che dimostrino nella lavoratrice eventi ischemici cocleari (ipoacusia improvvise), crisi ipertensive scompensate o danni all'organo acuti, “non sussistono elementi sufficienti per attribuire in modo diretto, esclusivo e determinante all'ipertensione arteriosa la responsabilità eziologica dell'ipoacusia neurosensoriale rilevata, che dovrà invece essere inquadrata nell'ambito di una condizione verosimilmente multifattoriale, compatibile con l'esposizione al rumore come abbiamo visto nei paragrafi precedenti.” Neppure può essere attuato lo scorporo di perdita uditiva sulla ipoacusia lamentata in quanto, se da un lato non vi è concorde posizione degli audiologi sulla detrazione della quota socio-presbiacusica, dall'altro l'assicurata all'epoca della domanda amministrativa aveva 63 anni, età non considerata rilevante per la diminuzione dell'udito causata dall'invecchiamento. Deve essere evidenziato, inoltre, che nel caso in esame né sono stati presentati dall' argomenti a confutazione della certificazione di ipoacusia da rumore né è CP_1 stata approfondita la rilevanza concausale di altri fattori eziopatogenetici - esclusivi, preminenti o riduttivi - rispetto alla denunciata causa lavorativa.
pag. 4/5 A differenza di quanto emerso in seguito agli elaborati peritali svolti nel corso del giudizio di primo grado, il consulente nominato in sede di gravame, ha riconosciuto l'origine professionale della malattia denunciata. Non ritiene questa Corte che sussistano validi motivi per discostarsi da una simile valutazione, che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondata su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è sorretta da adeguata e convincente motivazione. In definitiva, dunque, risulta accertata a carico di una complessiva Parte_1 menomazione dell'integrità psicofisica pari al 29 %, così determinata previa unifica del 17% accertato in corso di causa con quanto già riconosciuto per altre cause (14%), per cui la domanda di deve essere accolta con riconoscimento Parte_1 dell'indennizzo in rendita previsto dall'art. 13 comma 2, D Lgs. N. 38/2000 per inabilità permanente da malattia professionale contratta in occasione e per effetto della attività lavorativa, con conseguente condanna dell' al pagamento del predetto indennizzo CP_1 in rendita, nell'ammontare previsto dalla normativa vigente, oltre accessori. La riforma della sentenza impugnata comporta una nuova regolamentazione, per il doppio grado di giudizio, delle spese di lite che in concreto seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Le spese delle CCTTUU restano definitivamente a carico di . CP_1
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata,
- Dichiara che è affetto da Ipoacusia percettiva Parte_1 neurosensoriale bilaterale di natura professionale, con menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 17%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (13 marzo 2019);
- Condanna l' alla corresponsione in favore dell'appellante dell'indennizzo CP_1 in rendita dovuto, commisurato in misura del 29%, così determinato previa unificazione con il grado di inabilità già in precedenza riconosciuto per altre cause, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 120° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (per il primo rateo di rendita) e dalla scadenza di ogni singolo rateo successivo al saldo.
- Condanna alla rifusione in favore del procuratore antistatario CP_2 dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio liquidate per compensi professionali per il primo grado in € 2.300 e per il secondo grado in € 2.800 oltre spese generali IVA e CPA come per legge. Pone definitivamente a carico di le spese di CTU CP_1
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
NA RI RA RI Riga
pag. 5/5
Sezione per le Controversie di Lavoro e Previdenza
Reg. Gen. N. 232/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. RI RIGA Presidente Dr. NA RI TRACANNA Consigliere rel. Dr. Emanuela VITELLO Consigliere all'udienza di discussione del 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello vertente
TRA
elettivamente domiciliata come in atti, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. FASOLI CARLA
APPELLANTE
E elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
ES AE
APPELLATO
Avente ad oggetto: sentenza n. 164/2023 in data 21 dicembre 2023 del Tribunale di Vasto in funzione di giudice del lavoro
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale del lavoro di Vasto ha rigettato la domanda proposta da , coltivatrice diretta, con la quale, evocando in giudizio Parte_1
l , aveva richiesto il riconoscimento della natura professionale della malattia CP_1
“ipoacusia neurosensoriale simmetrica”, da cui era affetta. Il Giudice di primo grado ha escluso la natura professionale della patologia, in ragione della carenza di prova delle caratteristiche morbigene delle lavorazioni svolte e della adesione alle conclusioni dei CTU nominati in primo grado, dott.ssa e dott. Per_1 Per_
, i quali, pur attestando la sussistenza della patologia lamentata della ricorrente, non ne riconoscevano l'origine professionale. Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello , chiedendo, a Parte_1 seguito di preliminare rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, la riforma della pronuncia con l'accoglimento delle domande già formulate in primo grado, ovvero “1) Accertare e dichiarare che l'ipoacusia neurosensoriale bilaterale denunciata è di eziologia professionale ed, unitamente ai preesistenti postumi lavorativi del 14%, determina un pregiudizio complessivo dell'integrità psico-fisica che risulterà di Giustizia, comunque superiore all'attuale 14%; 2) Conseguentemente condannare l'Istituto a liquidare – per differenza - l'indennizzo per la menomazione complessiva che risulterà accertata;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio, da distrarre al difensore antistatario”. Con i motivi di gravame l'appellante ha lamentato la carenza e l'insufficienza della motivazione del primo giudice, basata su un'acritica adesione alle motivazioni delle perizie. Le CTU espletate sarebbero caratterizzate da una erronea applicazione del principio di efficienza causale, non essendo specificata la presunta patologia extralavorativa da sola in grado di determinare l'ipoacusia nè considerato che la concorrenza di una forma presbiacusica non esclude di per sé la presunzione di origine professionale della malattia, in ragione del principio di equivalenza delle concause. L'appellante ha censurato, inoltre, la sentenza del primo Giudice nella parte in cui, rientrando l'ipoacusia bilaterale nel catalogo delle malattie tabellate di cui al D.M. 09/04/2008, alla voce H 83.3, non ha considerato tale patologia assistita dalla cd. presunzione legale di origine professionale, per cui il rapporto di causalità tra malattia ed esposizione a rischio sarebbe presunto. Pertanto, l'esposizione a rischio dovrebbe intendersi sussistente, salvo che non venga fornita la prova tecnicamente rigorosa ed incontrovertibile che la lavorazione stessa non abbia in concreto l'idoneità lesiva sufficiente a causare la patologia oppure della dipendenza della stessa esclusivamente da fattori estranei all'attività lavorativa. A detta dell'appellante, il quadro probatorio, sia di tipo documentale che testimoniale, acquisito nell'istruttoria di primo grado, dimostrerebbe la sua esposizione abituale e sistematica a livelli di rumore superiori ad 80 decibel. Si è costituito in giudizio l' , con memoria depositata il 4/12/2024, contestando CP_1 quanto ex adverso dedotto dall'appellante, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della pronuncia di primo grado. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo. L'appello è fondato e merita accoglimento. È stata disposta nel corso del presente grado nuova CTU medico legale, all'esito della quale il dott. ha concluso che, in conseguenza dell'attività Persona_3 lavorativa prestata la sig.ra è affetta da “ipoacusia neurosensoriale Parte_1 bilaterale a localizzazione cocleare con i caratteri del trauma acustico cronico: deficit
pag. 2/5 percettivo, bilaterale, simmetrico con un interessamento anche delle frequenze medie ed una perdita in discesa delle frequenze acute con la soglia di 8000 Hz che supera la soglia dei 4000 Hz (stadio IV dell'evoluzione morfologica delle otopatie da rumore)”. Pertanto, “sussiste con criterio di compatibilità scientifica, il necessario rapporto di causa-effetto.” Il perito ha precisato che “la valutazione del danno biologico, quale lesione dell'integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale, conseguente all'ipoacusia da rumore, sull'esame audiometrico dell'08 luglio 2019, è pari al CP_1
16,71%, arrotondato al 17% (diciassette).” Come emerge dall'anamnesi lavorativa, la sig.ra svolge ancora oggi l'attività Parte_1 di coltivatrice diretta presso la propria azienda agricola avvalendosi abitualmente di strumentazioni, quali decespugliatori, motosega, motozappa, abbacchiatrici, 1 trattore gommato ed 1 trattore cingolato su cui sono utilizzati fresatrice, trincia erba, aratro e rimorchi, tagliaerba, motocoltivatrici. Alle attività quotidiane si aggiungono operazioni più gravose di carattere stagionale, in particolare la preparazione dei terreni nel mese di settembre, la raccolta delle olive, avvalendosi dello strumento dell'abbacchiatore nei mesi di ottobre, novembre e parte di dicembre e la potatura degli ulivi nel mese di marzo. Tali circostanze sono confermate anche dalle prove testimoniali espletate in primo grado il 26/01/2022, avendo i testi constatato il costante utilizzo dei mezzi meccanici per periodi lunghi e in modo costante nell'arco della giornata lavorativa. Il certificato medico redatto dalla dott.ssa del Patronato EPACA il Persona_4
13/03/2019, in atti, documenta che, a seguito di audiometria del 06/02/2012, la sig.ra è affetta da ipoacusia da esposizione quotidiana a rumorosità superiore a 80 Parte_1 db, conseguente a deficit acustico alle medie- alte frequenze. Come si evince dalla relazione peritale del dott. il comparto agricolo è Per_3 caratterizzato da attività lavorative variabili stagionalmente e non consente una facile applicabilità dei valori dei livelli espositivi personali. Vi è alternanza tra periodi lavorativi caratterizzati da esposizione ad elevati livelli sonori, coincidenti con lo svolgimento di mansioni che richiedono l'utilizzo di mezzi meccanici, e periodi lavorativi non espositivi. Tale alternanza non segue le regole precise e tipiche dei processi industriali. Il libretto UMA (Utenti Motori Agricoli), allegato al ricorso introduttivo, documenta che i consumi annuali dei mezzi utilizzati per l'attività agricola sono pari a circa 2.000 litri, corrispondenti a circa 16-17 quintali, ai quali la ricorrente riferisce di dover aggiungere circa altri mille litri acquistati nel corso dell'anno solare, per un totale complessivo di 25 quintali. La perizia evidenzia che per la specifica attività lavorativa di coltivatore diretto, caratterizzata da maggiore variabilità delle attività svolte e da una loro distribuzione più causale, il cd. anno ISO deve essere individuato nelle 250 giornate lavorative, ovvero pag. 3/5 2000 ore/anno. Viene precisato che “nel caso di specie i tempi stimati sulla base dell'estensione dei terreni coltivati (10 ettari) e dei consumi di carburante (3000 litri annui) appaiono in buon accordo. Sulla base di quanto sopra riportato possiamo affermare che lavorazioni svolte dalla signora sono tabellate, Parte_1 decreto 9 aprile 2008 pubblicato in G.U. 21 luglio 2008 serie generale n. 169: malattie professionali nell'Agricoltura punto 20: Altre lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano una esposizione personale professionale, quotidiana o settimanale, a livelli di rumore superiore a 80 dBA.”. Tuttavia, Ciò posto, la conoscenza dei valori dei livelli sonori equivalenti Leq in dB(A) associabili ai mezzi meccanici utilizzati e il tempo di utilizzo degli stessi riferito al periodo lavorativo annuale, consentono una stima attendibile per valutare l'esposizione al rischio rumore. Non è possibile utilizzare, secondo la relazione peritale, gli esami audiometrici del 6 febbraio 2019, del 10 ottobre 2019 e del 16 dicembre 2019 ai fini valutativi medico legali, in quanto incompleti. Deve, invece, essere considerato svolto con criteri audiologici corretti quello eseguito dall' l'8 luglio 2019. CP_1
Si osserva che tutti gli esami audiometrici, in atti, hanno una morfologia tipica da esposizione al rumore al IV stadio dell'evoluzione frequenziale dell'ipoacusia da rumore. Inoltre, è stata esclusa dal perito la rilevanza causale sulla malattia lamentata dalla ricorrente delle altre patologie preesistenti della ipertensione e della presbiacusia, di cui la lavoratrice è affetta. Infatti, non esistendo evidenze cliniche né dati anamnestici che dimostrino nella lavoratrice eventi ischemici cocleari (ipoacusia improvvise), crisi ipertensive scompensate o danni all'organo acuti, “non sussistono elementi sufficienti per attribuire in modo diretto, esclusivo e determinante all'ipertensione arteriosa la responsabilità eziologica dell'ipoacusia neurosensoriale rilevata, che dovrà invece essere inquadrata nell'ambito di una condizione verosimilmente multifattoriale, compatibile con l'esposizione al rumore come abbiamo visto nei paragrafi precedenti.” Neppure può essere attuato lo scorporo di perdita uditiva sulla ipoacusia lamentata in quanto, se da un lato non vi è concorde posizione degli audiologi sulla detrazione della quota socio-presbiacusica, dall'altro l'assicurata all'epoca della domanda amministrativa aveva 63 anni, età non considerata rilevante per la diminuzione dell'udito causata dall'invecchiamento. Deve essere evidenziato, inoltre, che nel caso in esame né sono stati presentati dall' argomenti a confutazione della certificazione di ipoacusia da rumore né è CP_1 stata approfondita la rilevanza concausale di altri fattori eziopatogenetici - esclusivi, preminenti o riduttivi - rispetto alla denunciata causa lavorativa.
pag. 4/5 A differenza di quanto emerso in seguito agli elaborati peritali svolti nel corso del giudizio di primo grado, il consulente nominato in sede di gravame, ha riconosciuto l'origine professionale della malattia denunciata. Non ritiene questa Corte che sussistano validi motivi per discostarsi da una simile valutazione, che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondata su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è sorretta da adeguata e convincente motivazione. In definitiva, dunque, risulta accertata a carico di una complessiva Parte_1 menomazione dell'integrità psicofisica pari al 29 %, così determinata previa unifica del 17% accertato in corso di causa con quanto già riconosciuto per altre cause (14%), per cui la domanda di deve essere accolta con riconoscimento Parte_1 dell'indennizzo in rendita previsto dall'art. 13 comma 2, D Lgs. N. 38/2000 per inabilità permanente da malattia professionale contratta in occasione e per effetto della attività lavorativa, con conseguente condanna dell' al pagamento del predetto indennizzo CP_1 in rendita, nell'ammontare previsto dalla normativa vigente, oltre accessori. La riforma della sentenza impugnata comporta una nuova regolamentazione, per il doppio grado di giudizio, delle spese di lite che in concreto seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Le spese delle CCTTUU restano definitivamente a carico di . CP_1
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata,
- Dichiara che è affetto da Ipoacusia percettiva Parte_1 neurosensoriale bilaterale di natura professionale, con menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 17%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (13 marzo 2019);
- Condanna l' alla corresponsione in favore dell'appellante dell'indennizzo CP_1 in rendita dovuto, commisurato in misura del 29%, così determinato previa unificazione con il grado di inabilità già in precedenza riconosciuto per altre cause, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 120° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (per il primo rateo di rendita) e dalla scadenza di ogni singolo rateo successivo al saldo.
- Condanna alla rifusione in favore del procuratore antistatario CP_2 dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio liquidate per compensi professionali per il primo grado in € 2.300 e per il secondo grado in € 2.800 oltre spese generali IVA e CPA come per legge. Pone definitivamente a carico di le spese di CTU CP_1
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
NA RI RA RI Riga
pag. 5/5