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Ordinanza 7 gennaio 2025
Ordinanza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, ordinanza 07/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3177/2024
TRIBUNALE di VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Carlotta Bruno,
a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 16.12.2024, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex artt. 703 c.p.c. e 1170 c.c. ha adito il Tribunale di Velletri, Parte_1 esponendo: (i) di avere da oltre vent'anni il possesso continuo ed ininterrotto dei terreni agricoli di proprietà della siti in loc. Quarto Grande, della superficie di ettari dieci Parte_2 Pt_2 circa, censiti in Catasto al foglio 12, particelle 50, 51, 82, 500, 503 e 504, confinanti con appezzamenti di terreno di sua proprietà e costituenti un unico corpo con questi ultimi;
(ii) di aver recintato i terreni apponendovi dei cancelli e di aver utilizzato gli stessi per il pascolo del bestiame e per la raccolta di fieno;
(iii) di aver promosso nel 2023 procedimento di mediazione al fine di introdurre, in caso di mancato accordo, il giudizio di usucapione;
(iv) che nel mese di aprile 2024 ha subito un primo episodio di molestia a seguito dell'accesso non autorizzato di soggetti ignoti, inviati dalla o da questa incaricati;
(v) che in data 8.6.2024 ha scoperto che era stato Parte_2 asportato il cancello di accesso ai terreni della e che era stato apposto un altro Parte_2 cancello con la sostituzione di catena e lucchetto – era stato altresì apposto un cartello con la scritta
“proprietà privata”; (vi) che ha quindi sporto querela presso la Procura della Repubblica;
(vii) che in data 14.6.2024 ha subito una ulteriore turbativa allorquando la sig.ra Persona_1 amministratore unico della recatasi sul posto ha cercato di portarsi sul terreno in Parte_2 possesso del transitando su stradello del sig. che le ha impedito il transito. Pt_1 Persona_2
Il ricorrente ha quindi chiesto che il Tribunale - inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti – voglia ordinare l'immediata manutenzione del possesso del ricorrente ordinando alla in persona del suo legale rappresentante pro Parte_2 tempore, la cessazione di ogni turbativa e molestia del possesso del sui terreni indicati in Pt_1 ricorso, ordinando la rimozione del cancello apposto l'8.6.2024 con il ripristino della situazione preesistente. Ha altresì chiesto la condanna ex art. 614 bis c.p.c. della resistente al pagamento dell'importo non inferiore ad € 300,00 per ogni giorno di ritardo.
Si è regolarmente costituita la società che, alle avverse deduzioni, ha replicato: (i) Parte_2 che il non ha mai posseduto “con animo di proprietario il terreno in oggetto, poiché allo Pt_1 stesso, da tempo è stato consentito per una reciproca utilità di poter far pascolare il proprio gregge sul terreno della in alcuni periodi dell'anno nonché gli è stato consentito di Parte_2 raccogliere il fieno al fine di mantenere pulito il terreno…”, con mera tolleranza da parte della
; (ii) che il terreno, in ogni caso, non è stato recintato dal ma dal dande causa Parte_2 Pt_1 della il signor nel 1982 – il quale ha inoltre realizzato il cancello asportato in Parte_2 Pt_3
Pagina nr. 1 data 8.6.2024 e sostituito perché vetusto;
(iii) che in data 12.6.2024 gli incaricati della ONenergy, autorizzati dalla società, non hanno potuto accedere all'immobile, avendo trovato un mezzo meccanico agricolo tipo ruspa/trebbiatrice, che non era presente nei giorni precedenti;
(iv) che dopo una settimana sempre lungo la strada di accesso al terreno ha trovato installata una rete metallica fissa che non consente più il passaggio;
(v) di aver quindi presentato querela presso la Procura della
Repubblica; (vi) che in ogni caso l'appezzamento di terreno di proprietà della fu Parte_2 acquistato da con atto per Notaio di Roma, in data 21.7.1982, e da CP_1 Persona_3 questo venduto ad una propria società nel 2011 e poi passato per conferimento d'azienda alla di cui è amministratrice la signora vedova del signor (vii) che il Parte_2 Per_4 Pt_3 terreno è stato coltivato dal fino al 2018 e che i rapporti con il sono “sempre stati tipici Pt_3 Pt_1 del vicinato rurale, con la disponibilità concessa a quest'ultimo di far pascolare il proprio bestiame sul terreno nei periodi in cui non c'erano coltivazioni, ciò anche per evitare la crescita di sterpaglie, ma decisi a ristabilire i propri diritti quando necessario, come meglio precisato di seguito, così come accadde nei confronti del padre e dante causa dell'odierno ricorrente Sig.
allorché nel 2001 si provvide a ristabilire consensualmente il confine tra le Parte_4 due proprietà”.
Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso e ha chiesto a sua volta di ordinare al la Pt_1 rimozione di ogni opera apposto da quest'ultimo ordinando allo stesso la cessazione di ogni turbativa nel possesso nei confronti della stabilendo a carico del ricorrente, per ogni Parte_2 giorno di ritardo nell'esecuzione per la rimozione delle turbative, la condanna al pagamento di una somma giornaliera determinata in via equitativa.
Alla prima udienza la causa è stata rinviata per sentire i sommari informatori.
All'udienza del 30.10.2024, sentiti i sommari informatori, la causa è stata rinviata all'udienza del
16.12.2024 per la discussione e decisione e a detta udienza la scrivente ha riservato la propria decisione.
Ciò posto, in via preliminare si deve rilevare che la proprietà del bene immobile è circostanza non rilevante ai fini del presente giudizio. Infatti, l'oggetto sostanziale dell'azioni possessorie ha una sua piena autonomia rispetto alla situazione petitoria sottostante, in quanto mira al recupero della disponibilità di un bene o alla cessazione della molestia accertata, prescindendo dal diritto soggettivo che su di esso possa avere o meno il soggetto passivo o attivo dello spoglio o della turbativa. Ciò che viene e deve essere dedotto nel giudizio possessorio è pertanto solo una situazione di fatto, ovverosia il potere sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Il procedimento possessorio è, infatti, volto ad attuare nel modo più celere possibile la tutela del possesso, come stato di fatto, cd. jus possessionis, indipendentemente dallo stato di diritto, segnatamente dall'accertamento dell'esistenza del diritto al possesso, cd. jus possidendi, indagine che è rimessa invece al giudizio petitorio. Conseguentemente, in sede possessoria non ci si occupa dei titoli giuridici e dei diritti derivati - oggetto del giudizio petitorio -, se non per dedurre elementi sulla sussistenza e le modalità del possesso.
Si ritiene inoltre priva di fondamento l'eccezione di parte resistente relativa al decorso del termine ex art. 1170 c.c. per proporre l'azione di manutenzione.
Sul punto si rileva che nell'individuazione del dies a quo dal quale decorre il termine annuale per proporre l'azione di manutenzione la giurisprudenza è univoca nel ritenere che occorre stabilire il
Pagina nr. 2 momento in cui è percepibile, da parte del soggetto passivo, che un singolo atto costituisca parte di una pluralità di atti intesi a realizzare una lesione possessoria. Nell'ipotesi di una pluralità di atti tutti lesivi dell'altrui possesso, il termine decorre da ciascuno degli atti lesivi (e, in sostanza, dall'ultimo) se presentano carattere di autonomia.
Secondo la Suprema Corte, in particolare, qualora alla turbativa del possesso concorra una pluralità di atti, il dies a quo dal quale decorre il termine annuale per proporre detta azione possessoria va individuato in quello in cui è percepibile, da parte del soggetto passivo, che un singolo atto costituisca parte di una pluralità di atti intesa a realizzare una lesione possessoria. Va, pertanto, distinta l'ipotesi in cui la lesione del possesso si sostanzia in una pluralità di atti ciascuno dei quali autonomamente lesivo, da quella in cui l'atto lesivo sia uno solo, ancorché preceduto da altri atti di carattere strumentale;
nell'un caso, il detto termine decorre dal primo degli atti lesivi quando essi siano connessi in modo da costituire una progressione seriale di attentati possessori, mentre decorre da ciascuno e per ciascuno degli atti lesivi ove essi presentino carattere di autonomia;
nell'altro, essendovi un unico atto lesivo, quello finale, il dies a quo decorre da quest'ultimo (cfr. Cassazione civile sez. II, 10/03/2008, n.6305).
Orbene, nella fattispecie parte ricorrente individua come primo episodio di molestia l'accesso non autorizzato avvenuto nell'aprile 2024, seguito dalla asportazione e sostituzione del cancello originario in data 8.6.2024. La società resistente allega che gli accessi al terreno sarebbero invero precedenti e risalirebbero al mese di marzo 2023. Dalla documentazione prodotta da Parte_2 si evince infatti che la società ha concluso in data 12.4.2023 un contratto preliminare di
[...] compravendita del terreno con la ONenergy S.r.l. e ha inviato al ricorrente nel settembre 2023 la comunicazione ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione (cfr. docc. 15, 16 e 12 della resistente); risulta inoltre, per quanto qui interessa, che sono stati compiuti sopralluoghi e misurazioni per conto di da parte dello Studio tecnico Tretta nonché sotto la Controparte_2 direzione del tecnico in data antecedente al 13.11.2023 (cfr. docc. 10 e 11 della Persona_5 resistente). Si osserva, per inciso, che le rilevazioni fotografiche contenute in tali documenti sono tratte da Google Heart. In ogni caso, anche in sede di sommarie informazioni l'informatore incaricato dalla ONenergy S.r.l. per predisporre un progetto definitivo di un Testimone_1 campo fotovoltaico sui terreni oggetto di causa, ha dichiarato di aver effettuato accessi in precedenza nei mesi di marzo-aprile 2023 e di essere “tornato più volte” sui luoghi di causa (“…Le prime due volte sono andato da solo per individuare i pali per l'allaccio; ho provato a entrare da un ingresso su una strada privata dove c'erano delle reti elettrosaldate ma non si poteva entrare, allora ho preso il terreno da via delle Antille e sono entrato dal terreno di un'altra proprietà chiedendo il permesso. Altre volte sono andato con un operaio di una società incaricata per cercare di rendere agibile l'accesso al terreno perché era impossibile accedere con i mezzi”).
Deve tuttavia rilevarsi che gli accessi avvenuti nel marzo-aprile 2023 non possono essere configurati come atti di turbativa, per quanto gli stessi siano connessi ai successivi accessi avvenuti nel 2024 e alla sostituzione del cancello del giugno 2024. La Cassazione infatti sostiene che costituiscono molestia quelle turbative che attentino all'integrità del possesso con un'apprezzabile modificazione o limitazione del suo precedente esercizio (cfr. Cass. civ. n. 1842/1986). In altri termini, deve configurarsi un congruo ed apprezzabile disturbo del possesso tale da rendere impossibile, gravosa oppure notevolmente difficoltosa la manifestazione del potere di fatto. L'atto lesivo nella fattispecie consiste nella sostituzione del cancello, mentre gli accessi precedenti, in parte contestati dal (il quale afferma infatti di non esserne stato a conoscenza, circostanza Pt_1
Pagina nr. 3 che in ogni caso è stata confermata dai sommari informatori del resistente i quali non hanno riferito di aver visto e/o incontrato parte ricorrente sui luoghi di causa), sono atti di carattere meramente strumentale. Per tali motivi il dies a quo decorre dall'atto effettivamente lesivo con conseguente rispetto del termine annuale da parte del Pt_1
Premesso quanto sopra, occorre riepilogare a questo punto i presupposti dell'azione di manutenzione;
essa è l'azione possessoria diretta a far cessare la molestia del possesso. Ai sensi dell'art. 1170, 1° comma, c.c., infatti chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un'universalità di mobili può, entro l'anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo. Presupposti dell'azione sono il possesso e la molestia.
Partendo, per comodità espositiva, dal secondo presupposto, ossia da quello della “molestia”, nella specie la stessa non è neppure contestata;
la stessa resistente ha dichiarato di aver autorizzato soggetti estranei (incaricati dalla ONenergy) ad accadere al terreno de quo e gli informatori all'udienza del 30.10.2024 hanno confermato di aver sostituito la recinzione (cfr. le dichiarazioni di
“La rete elettrosaldata è stata poi eliminata tra febbraio e giugno 2024 e Testimone_2 abbiamo messo un cancelletto con una catena e un lucchetto per accedere più agilmente, l'abbiamo fatto su richiesta della ON GY che voleva accedere per fare i controlli preliminari”, nonché le dichiarazioni di EL GA: “…a giugno sono tornato e ho levato la recinzione, me l'ha Tes_3 detto il datore di lavoro di levarla per poter entrare col macchinario, ho tagliato l'erba e ho messo la recinzione e un lucchetto”).
Si deve poi osservare che, secondo l'orientamento della Cassazione, il convincimento da parte dell'agente di esercitare un proprio diritto e, quindi, di agire lecitamente, non faccia venir meno la tutela possessoria (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civile, sez. II, 31 gennaio 2011, n. 2316 ; Cass. civile, sez. II, 09 giugno 2009, n. 13270 ; Cass. civile, sez. II, 14 febbraio 2005, n. 2957).
Con riguardo al presupposto del “possesso”, si osserva che parte resistente eccepisce la mancanza del possesso ultra annuale da parte del ricorrente - il quale, in ogni caso, avrebbe avuto accesso ai terreni de quo per ragioni di mero vicinato e con la tolleranza da parte della società convenuta.
Ebbene, in materia di tutela possessoria, il possesso tutelabile con l'azione di manutenzione deve essere qualificato da determinati requisiti, tra i quali vi è quello della durata (pacifica e non interrotta) fissata nel minimo di un anno ed un giorno, che attestino una situazione di esercizio del diritto corrispondente, socialmente non contestata (cfr. Cass. II, n. 10343/2002).
Quanto agli atti di interruzione, deve ritenersi applicabile, per analogia, il combinato disposto di cui agli artt. 1165 e 2943 c.c. – in particolare, tale ultima disposizione elenca tassativamente gli atti che devono considerarsi interruttivi. In linea generale, in ogni caso, non è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa oppure ad atti giudiziali diretti ad ottenere, ope iudicis, la privazione del possesso nei confronti del possessore (cfr. Cass. 26018/2010). Nella specie non possono considerarsi aventi efficacia interruttiva né gli accessi e i sopralluoghi eseguiti nel 2014 e nel 2023, né la stipula di un contratto preliminare con ONenergy S.r.l. per la compravendita dei terreni, seppur portata a conoscenza del nel settembre 2023 per l'esercizio del diritto di prelazione. Pt_1
Invero, il ricorrente ha provato in sede di sommarie informazioni il possesso dei terreni de quo – si vedano infatti le dichiarazioni rese non solo da (la cui attendibilità è stata Testimone_4 contestata dalla resistente), ma anche da (con riguardo a quest'ultimo, ha riferito al Testimone_5
Pagina nr. 4 Tribunale che “…si tratta di un unico fondo, il terreno del è un unico fondo con l'azienda. Pt_1
Il fosso è nella proprietà in contestazione della e taglia in due quel terreno, il ponte Parte_2 collega tutto” e “sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto ho una azienda meccanica e lavoro per le aziende anche di , facciamo le semine e le lavorazioni del terreno. Lavoro sui terreni Pt_1 del da più di 20 anni, prima lavoravo col padre del ”). Pt_1 Pt_5
È appena il caso di notare, infine, che incombe a chi contesti il possesso stesso l'onere di provare che esso derivi da propri atti di tolleranza – prova che, nella specie, non è stata fornita.
Il ricorso pertanto merita accoglimento con ordine a parte resistente della cessazione di ogni turbativa e molestia del possesso del sui terreni de quo e conseguente ripristino dello status Pt_1 quo ante. Si ritiene invero che non sussistano i presupposti per la condanna della resistente ex art. 614 bis c.p.c..
Ex art. 703, comma quarto, c.p.c., l'instaurazione della fase di merito è rimessa all'iniziativa della parte interessata entro il termine stabilito dalla norma medesima.
Dal disposto di cui all'art. 703, comma terzo, c.p.c. (a mente del quale sono applicabili le previsioni di cui agli artt. 669-bis segg. c.p.c., “in quanto compatibili”) consegue la necessità di decidere sulle spese del procedimento cautelare, sia in caso di accoglimento dello stesso (alla luce del settimo comma dell'art. 669-octies c.p.c.), sia in caso di rigetto (alla luce dell'art. 669-septies
c.p.c.).
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo
(valore della causa indeterminabile complessità bassa – parametri medi per fase introduttiva e di studio, minimi per fase di trattazione e decisionale attesa la ridotta attività svolta).
P.Q.M.
letti gli artt. 703 segg. c.p.c. e 1170 c.c.
1) accoglie il ricorso promosso da e, per l'effetto, ordina a parte resistente la Parte_1 cessazione di ogni turbativa e molestia del possesso del sui terreni oggetti di causa Pt_1
e meglio identificati in parte motiva e il ripristino dello status quo ante;
2) condanna parte resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 259,00 per spese, € 3.620,00 per compensi, oltre I.V.A. (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.
Si comunichi.
Velletri, 07/01/2025 Il Giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
Pagina nr. 5
TRIBUNALE di VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Carlotta Bruno,
a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 16.12.2024, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex artt. 703 c.p.c. e 1170 c.c. ha adito il Tribunale di Velletri, Parte_1 esponendo: (i) di avere da oltre vent'anni il possesso continuo ed ininterrotto dei terreni agricoli di proprietà della siti in loc. Quarto Grande, della superficie di ettari dieci Parte_2 Pt_2 circa, censiti in Catasto al foglio 12, particelle 50, 51, 82, 500, 503 e 504, confinanti con appezzamenti di terreno di sua proprietà e costituenti un unico corpo con questi ultimi;
(ii) di aver recintato i terreni apponendovi dei cancelli e di aver utilizzato gli stessi per il pascolo del bestiame e per la raccolta di fieno;
(iii) di aver promosso nel 2023 procedimento di mediazione al fine di introdurre, in caso di mancato accordo, il giudizio di usucapione;
(iv) che nel mese di aprile 2024 ha subito un primo episodio di molestia a seguito dell'accesso non autorizzato di soggetti ignoti, inviati dalla o da questa incaricati;
(v) che in data 8.6.2024 ha scoperto che era stato Parte_2 asportato il cancello di accesso ai terreni della e che era stato apposto un altro Parte_2 cancello con la sostituzione di catena e lucchetto – era stato altresì apposto un cartello con la scritta
“proprietà privata”; (vi) che ha quindi sporto querela presso la Procura della Repubblica;
(vii) che in data 14.6.2024 ha subito una ulteriore turbativa allorquando la sig.ra Persona_1 amministratore unico della recatasi sul posto ha cercato di portarsi sul terreno in Parte_2 possesso del transitando su stradello del sig. che le ha impedito il transito. Pt_1 Persona_2
Il ricorrente ha quindi chiesto che il Tribunale - inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti – voglia ordinare l'immediata manutenzione del possesso del ricorrente ordinando alla in persona del suo legale rappresentante pro Parte_2 tempore, la cessazione di ogni turbativa e molestia del possesso del sui terreni indicati in Pt_1 ricorso, ordinando la rimozione del cancello apposto l'8.6.2024 con il ripristino della situazione preesistente. Ha altresì chiesto la condanna ex art. 614 bis c.p.c. della resistente al pagamento dell'importo non inferiore ad € 300,00 per ogni giorno di ritardo.
Si è regolarmente costituita la società che, alle avverse deduzioni, ha replicato: (i) Parte_2 che il non ha mai posseduto “con animo di proprietario il terreno in oggetto, poiché allo Pt_1 stesso, da tempo è stato consentito per una reciproca utilità di poter far pascolare il proprio gregge sul terreno della in alcuni periodi dell'anno nonché gli è stato consentito di Parte_2 raccogliere il fieno al fine di mantenere pulito il terreno…”, con mera tolleranza da parte della
; (ii) che il terreno, in ogni caso, non è stato recintato dal ma dal dande causa Parte_2 Pt_1 della il signor nel 1982 – il quale ha inoltre realizzato il cancello asportato in Parte_2 Pt_3
Pagina nr. 1 data 8.6.2024 e sostituito perché vetusto;
(iii) che in data 12.6.2024 gli incaricati della ONenergy, autorizzati dalla società, non hanno potuto accedere all'immobile, avendo trovato un mezzo meccanico agricolo tipo ruspa/trebbiatrice, che non era presente nei giorni precedenti;
(iv) che dopo una settimana sempre lungo la strada di accesso al terreno ha trovato installata una rete metallica fissa che non consente più il passaggio;
(v) di aver quindi presentato querela presso la Procura della
Repubblica; (vi) che in ogni caso l'appezzamento di terreno di proprietà della fu Parte_2 acquistato da con atto per Notaio di Roma, in data 21.7.1982, e da CP_1 Persona_3 questo venduto ad una propria società nel 2011 e poi passato per conferimento d'azienda alla di cui è amministratrice la signora vedova del signor (vii) che il Parte_2 Per_4 Pt_3 terreno è stato coltivato dal fino al 2018 e che i rapporti con il sono “sempre stati tipici Pt_3 Pt_1 del vicinato rurale, con la disponibilità concessa a quest'ultimo di far pascolare il proprio bestiame sul terreno nei periodi in cui non c'erano coltivazioni, ciò anche per evitare la crescita di sterpaglie, ma decisi a ristabilire i propri diritti quando necessario, come meglio precisato di seguito, così come accadde nei confronti del padre e dante causa dell'odierno ricorrente Sig.
allorché nel 2001 si provvide a ristabilire consensualmente il confine tra le Parte_4 due proprietà”.
Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso e ha chiesto a sua volta di ordinare al la Pt_1 rimozione di ogni opera apposto da quest'ultimo ordinando allo stesso la cessazione di ogni turbativa nel possesso nei confronti della stabilendo a carico del ricorrente, per ogni Parte_2 giorno di ritardo nell'esecuzione per la rimozione delle turbative, la condanna al pagamento di una somma giornaliera determinata in via equitativa.
Alla prima udienza la causa è stata rinviata per sentire i sommari informatori.
All'udienza del 30.10.2024, sentiti i sommari informatori, la causa è stata rinviata all'udienza del
16.12.2024 per la discussione e decisione e a detta udienza la scrivente ha riservato la propria decisione.
Ciò posto, in via preliminare si deve rilevare che la proprietà del bene immobile è circostanza non rilevante ai fini del presente giudizio. Infatti, l'oggetto sostanziale dell'azioni possessorie ha una sua piena autonomia rispetto alla situazione petitoria sottostante, in quanto mira al recupero della disponibilità di un bene o alla cessazione della molestia accertata, prescindendo dal diritto soggettivo che su di esso possa avere o meno il soggetto passivo o attivo dello spoglio o della turbativa. Ciò che viene e deve essere dedotto nel giudizio possessorio è pertanto solo una situazione di fatto, ovverosia il potere sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Il procedimento possessorio è, infatti, volto ad attuare nel modo più celere possibile la tutela del possesso, come stato di fatto, cd. jus possessionis, indipendentemente dallo stato di diritto, segnatamente dall'accertamento dell'esistenza del diritto al possesso, cd. jus possidendi, indagine che è rimessa invece al giudizio petitorio. Conseguentemente, in sede possessoria non ci si occupa dei titoli giuridici e dei diritti derivati - oggetto del giudizio petitorio -, se non per dedurre elementi sulla sussistenza e le modalità del possesso.
Si ritiene inoltre priva di fondamento l'eccezione di parte resistente relativa al decorso del termine ex art. 1170 c.c. per proporre l'azione di manutenzione.
Sul punto si rileva che nell'individuazione del dies a quo dal quale decorre il termine annuale per proporre l'azione di manutenzione la giurisprudenza è univoca nel ritenere che occorre stabilire il
Pagina nr. 2 momento in cui è percepibile, da parte del soggetto passivo, che un singolo atto costituisca parte di una pluralità di atti intesi a realizzare una lesione possessoria. Nell'ipotesi di una pluralità di atti tutti lesivi dell'altrui possesso, il termine decorre da ciascuno degli atti lesivi (e, in sostanza, dall'ultimo) se presentano carattere di autonomia.
Secondo la Suprema Corte, in particolare, qualora alla turbativa del possesso concorra una pluralità di atti, il dies a quo dal quale decorre il termine annuale per proporre detta azione possessoria va individuato in quello in cui è percepibile, da parte del soggetto passivo, che un singolo atto costituisca parte di una pluralità di atti intesa a realizzare una lesione possessoria. Va, pertanto, distinta l'ipotesi in cui la lesione del possesso si sostanzia in una pluralità di atti ciascuno dei quali autonomamente lesivo, da quella in cui l'atto lesivo sia uno solo, ancorché preceduto da altri atti di carattere strumentale;
nell'un caso, il detto termine decorre dal primo degli atti lesivi quando essi siano connessi in modo da costituire una progressione seriale di attentati possessori, mentre decorre da ciascuno e per ciascuno degli atti lesivi ove essi presentino carattere di autonomia;
nell'altro, essendovi un unico atto lesivo, quello finale, il dies a quo decorre da quest'ultimo (cfr. Cassazione civile sez. II, 10/03/2008, n.6305).
Orbene, nella fattispecie parte ricorrente individua come primo episodio di molestia l'accesso non autorizzato avvenuto nell'aprile 2024, seguito dalla asportazione e sostituzione del cancello originario in data 8.6.2024. La società resistente allega che gli accessi al terreno sarebbero invero precedenti e risalirebbero al mese di marzo 2023. Dalla documentazione prodotta da Parte_2 si evince infatti che la società ha concluso in data 12.4.2023 un contratto preliminare di
[...] compravendita del terreno con la ONenergy S.r.l. e ha inviato al ricorrente nel settembre 2023 la comunicazione ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione (cfr. docc. 15, 16 e 12 della resistente); risulta inoltre, per quanto qui interessa, che sono stati compiuti sopralluoghi e misurazioni per conto di da parte dello Studio tecnico Tretta nonché sotto la Controparte_2 direzione del tecnico in data antecedente al 13.11.2023 (cfr. docc. 10 e 11 della Persona_5 resistente). Si osserva, per inciso, che le rilevazioni fotografiche contenute in tali documenti sono tratte da Google Heart. In ogni caso, anche in sede di sommarie informazioni l'informatore incaricato dalla ONenergy S.r.l. per predisporre un progetto definitivo di un Testimone_1 campo fotovoltaico sui terreni oggetto di causa, ha dichiarato di aver effettuato accessi in precedenza nei mesi di marzo-aprile 2023 e di essere “tornato più volte” sui luoghi di causa (“…Le prime due volte sono andato da solo per individuare i pali per l'allaccio; ho provato a entrare da un ingresso su una strada privata dove c'erano delle reti elettrosaldate ma non si poteva entrare, allora ho preso il terreno da via delle Antille e sono entrato dal terreno di un'altra proprietà chiedendo il permesso. Altre volte sono andato con un operaio di una società incaricata per cercare di rendere agibile l'accesso al terreno perché era impossibile accedere con i mezzi”).
Deve tuttavia rilevarsi che gli accessi avvenuti nel marzo-aprile 2023 non possono essere configurati come atti di turbativa, per quanto gli stessi siano connessi ai successivi accessi avvenuti nel 2024 e alla sostituzione del cancello del giugno 2024. La Cassazione infatti sostiene che costituiscono molestia quelle turbative che attentino all'integrità del possesso con un'apprezzabile modificazione o limitazione del suo precedente esercizio (cfr. Cass. civ. n. 1842/1986). In altri termini, deve configurarsi un congruo ed apprezzabile disturbo del possesso tale da rendere impossibile, gravosa oppure notevolmente difficoltosa la manifestazione del potere di fatto. L'atto lesivo nella fattispecie consiste nella sostituzione del cancello, mentre gli accessi precedenti, in parte contestati dal (il quale afferma infatti di non esserne stato a conoscenza, circostanza Pt_1
Pagina nr. 3 che in ogni caso è stata confermata dai sommari informatori del resistente i quali non hanno riferito di aver visto e/o incontrato parte ricorrente sui luoghi di causa), sono atti di carattere meramente strumentale. Per tali motivi il dies a quo decorre dall'atto effettivamente lesivo con conseguente rispetto del termine annuale da parte del Pt_1
Premesso quanto sopra, occorre riepilogare a questo punto i presupposti dell'azione di manutenzione;
essa è l'azione possessoria diretta a far cessare la molestia del possesso. Ai sensi dell'art. 1170, 1° comma, c.c., infatti chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un'universalità di mobili può, entro l'anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo. Presupposti dell'azione sono il possesso e la molestia.
Partendo, per comodità espositiva, dal secondo presupposto, ossia da quello della “molestia”, nella specie la stessa non è neppure contestata;
la stessa resistente ha dichiarato di aver autorizzato soggetti estranei (incaricati dalla ONenergy) ad accadere al terreno de quo e gli informatori all'udienza del 30.10.2024 hanno confermato di aver sostituito la recinzione (cfr. le dichiarazioni di
“La rete elettrosaldata è stata poi eliminata tra febbraio e giugno 2024 e Testimone_2 abbiamo messo un cancelletto con una catena e un lucchetto per accedere più agilmente, l'abbiamo fatto su richiesta della ON GY che voleva accedere per fare i controlli preliminari”, nonché le dichiarazioni di EL GA: “…a giugno sono tornato e ho levato la recinzione, me l'ha Tes_3 detto il datore di lavoro di levarla per poter entrare col macchinario, ho tagliato l'erba e ho messo la recinzione e un lucchetto”).
Si deve poi osservare che, secondo l'orientamento della Cassazione, il convincimento da parte dell'agente di esercitare un proprio diritto e, quindi, di agire lecitamente, non faccia venir meno la tutela possessoria (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civile, sez. II, 31 gennaio 2011, n. 2316 ; Cass. civile, sez. II, 09 giugno 2009, n. 13270 ; Cass. civile, sez. II, 14 febbraio 2005, n. 2957).
Con riguardo al presupposto del “possesso”, si osserva che parte resistente eccepisce la mancanza del possesso ultra annuale da parte del ricorrente - il quale, in ogni caso, avrebbe avuto accesso ai terreni de quo per ragioni di mero vicinato e con la tolleranza da parte della società convenuta.
Ebbene, in materia di tutela possessoria, il possesso tutelabile con l'azione di manutenzione deve essere qualificato da determinati requisiti, tra i quali vi è quello della durata (pacifica e non interrotta) fissata nel minimo di un anno ed un giorno, che attestino una situazione di esercizio del diritto corrispondente, socialmente non contestata (cfr. Cass. II, n. 10343/2002).
Quanto agli atti di interruzione, deve ritenersi applicabile, per analogia, il combinato disposto di cui agli artt. 1165 e 2943 c.c. – in particolare, tale ultima disposizione elenca tassativamente gli atti che devono considerarsi interruttivi. In linea generale, in ogni caso, non è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa oppure ad atti giudiziali diretti ad ottenere, ope iudicis, la privazione del possesso nei confronti del possessore (cfr. Cass. 26018/2010). Nella specie non possono considerarsi aventi efficacia interruttiva né gli accessi e i sopralluoghi eseguiti nel 2014 e nel 2023, né la stipula di un contratto preliminare con ONenergy S.r.l. per la compravendita dei terreni, seppur portata a conoscenza del nel settembre 2023 per l'esercizio del diritto di prelazione. Pt_1
Invero, il ricorrente ha provato in sede di sommarie informazioni il possesso dei terreni de quo – si vedano infatti le dichiarazioni rese non solo da (la cui attendibilità è stata Testimone_4 contestata dalla resistente), ma anche da (con riguardo a quest'ultimo, ha riferito al Testimone_5
Pagina nr. 4 Tribunale che “…si tratta di un unico fondo, il terreno del è un unico fondo con l'azienda. Pt_1
Il fosso è nella proprietà in contestazione della e taglia in due quel terreno, il ponte Parte_2 collega tutto” e “sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto ho una azienda meccanica e lavoro per le aziende anche di , facciamo le semine e le lavorazioni del terreno. Lavoro sui terreni Pt_1 del da più di 20 anni, prima lavoravo col padre del ”). Pt_1 Pt_5
È appena il caso di notare, infine, che incombe a chi contesti il possesso stesso l'onere di provare che esso derivi da propri atti di tolleranza – prova che, nella specie, non è stata fornita.
Il ricorso pertanto merita accoglimento con ordine a parte resistente della cessazione di ogni turbativa e molestia del possesso del sui terreni de quo e conseguente ripristino dello status Pt_1 quo ante. Si ritiene invero che non sussistano i presupposti per la condanna della resistente ex art. 614 bis c.p.c..
Ex art. 703, comma quarto, c.p.c., l'instaurazione della fase di merito è rimessa all'iniziativa della parte interessata entro il termine stabilito dalla norma medesima.
Dal disposto di cui all'art. 703, comma terzo, c.p.c. (a mente del quale sono applicabili le previsioni di cui agli artt. 669-bis segg. c.p.c., “in quanto compatibili”) consegue la necessità di decidere sulle spese del procedimento cautelare, sia in caso di accoglimento dello stesso (alla luce del settimo comma dell'art. 669-octies c.p.c.), sia in caso di rigetto (alla luce dell'art. 669-septies
c.p.c.).
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo
(valore della causa indeterminabile complessità bassa – parametri medi per fase introduttiva e di studio, minimi per fase di trattazione e decisionale attesa la ridotta attività svolta).
P.Q.M.
letti gli artt. 703 segg. c.p.c. e 1170 c.c.
1) accoglie il ricorso promosso da e, per l'effetto, ordina a parte resistente la Parte_1 cessazione di ogni turbativa e molestia del possesso del sui terreni oggetti di causa Pt_1
e meglio identificati in parte motiva e il ripristino dello status quo ante;
2) condanna parte resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 259,00 per spese, € 3.620,00 per compensi, oltre I.V.A. (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.
Si comunichi.
Velletri, 07/01/2025 Il Giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
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