Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/03/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: NE NG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6340 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del giorno 3.3.2025 tra
(cod. fisc. ), elettivamente domici- Parte_1 CodiceFiscale_1 liato in Roma, Viale delle Milizie, n. 9, presso lo studio dell'avv. prof. Carlo
Rienzi, che lo rappresenta e difende per procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
-appellante- e
Controparte_1
(cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, dott. , elettivamente domiciliato in Roma, Via Li- CP_2 sbona n. 11, presso lo studio degli avv. Lorenzo Ranieri e Giuseppe Digiesi, che la rappresentano e difendono per procura alle liti su foglio separato allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
-appellata- e
(cod. fisc. ), elettivamente Controparte_3 CodiceFiscale_2 domiciliato in Roma, Via Ombrone n. 14, presso lo studio delle avv. Giovanna
Aucone e Federica Colarieti, che lo rappresentano e difendono per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellato- OGGETTO: associazione. CONCLUSIONI DELLE PARTI
1) Accertare e dichiarare come invalida la delibera dell'Assemblea sociale Straordinaria del del 30.3.2014 e di ogni Controparte_4 connesso atto istruttorio e preparatorio come comprensivo del Verbale di Adunanza n. 11 dell'1.3.2014.
2) Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale in solido ovvero secondo le rispettive responsabilità dei convenut a- CP_4 cht Club in persona del legale pro tempore e CP_1 CP_5 per ogni tipo di danno reale e soggettivo ovvero patrimoniale e non
[...] patrimoniale comprensivo di quello morale ed esistenziale causato e cau- sando all'appellante in conseguenza dei descritti illeciti comportamenti e danni e spese provocati e documentati;
3) Condannare conseguentemente i convenuti Controparte_6 in persona del legale rappresentante pro tempore e
[...] Controparte_3 in solido ovvero secondo le rispettive responsabilità al relativo risarcimento dei danni tutti descritti – anche esistenziali – in favore dell'appellante, quan- tificabili nei limiti del valore di causa dichiarato nel primo grado di giudizio (€ 26.000,00), con ogni ulteriore interesse di legge, salvo migliore quantifi- cazione o valutazione di Giustizia od anche in corso di causa, nonché con- dannarli ex artt. 88 – 96 cpc nella misura di giustizia e che ci si augura esemplare, qualora dai predetti convenuti non fossero fornite, in sede di eventuale costituzione, le dovute ritrattazioni e scuse per quanto descritto e consumato;
Con condanna alle spese e ai compensi di lite del doppio grado di giudizio. Con ogni conseguenza di legge”; per “Piaccia Controparte_1 alla Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda e/o istanza, anche istruttoria, respinte, rigettare l'appello proposto dal Sig. , in Parte_1 quanto infondato in fatto e diritto e comunque non provato”; per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respingere Controparte_3 il gravame del Sig , per tutti i motivi di cui atto, in quanto infondato nei Pt_1 fatti e in diritto, e comunque non dimostrato.
2 Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre al risarcimento del danno da responsabilità aggravata, a determinarsi in corso di causa ov- vero nella misura ritenuta di equa e di giustizia, ai sensi dell'art. 96, 1° e 3° comma, c.p.c.”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione in data 10.10.2014, ha citato innanzi Parte_1 al Tribunale di Civitavecchia l' Controparte_1
e in proprio , all'epoca Presidente
[...] Controparte_3 della convenuta, chiedendo di accertare l'invalidità della delibera dell'assem- blea sociale straordinaria di tale associazione del 30.3.2014 nella parte in cui ha assunto il provvedimento disciplinare di radiazione dello stesso dall'Associazione, nonché di accertare l'invalidità di ogni connesso atto istruttorio e preparatorio, ivi compreso il verbale di adunanza n. 11 del 1°.3.2014.
Si sono costituiti nel giudizio di primo grado sia l'Associazione convenuta sia l'ing. , che hanno eccepito, preliminarmente, la nullità dell'atto CP_3 di citazione per indeterminatezza della domanda e, inoltre, la decadenza dell'attore dall'azione di impugnazione della delibera di radiazione, oltre all'inammissibilità dell'impugnativa in sede giudiziaria ai sensi dell'art. 28 dello Statuto;
e, nel merito, hanno esposto i fatti che hanno dato origine agli addebiti contestati all'odierno attore e in ragione dei quali è stato emesso il provvedimento disciplinare in contestazione, concludendo per il rigetto della domanda e per la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. stante la temerarietà della lite.
Con ordinanza del 4.3.2016 il giudice designato del Tribunale di CP_7
, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata,
[...] ha sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in ragione della pendenza del processo per querela di falso introdotto dall'odierno attore (iscritto al n.
4155 del r.g.a.c. dell'anno 2015 dello stesso Ufficio giudiziario). Definito tale giudizio dallo stesso Tribunale con sentenza n. 433/2017 del 10.5.2017, la causa è stata riassunta su istanza dell'attore.
Rigettate le istanze di prova orale articolata dall'attore, con sentenza n.
955/2020 emessa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 21.10.2020 il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, ha
3 rigettato l'impugnazione proposta da avverso la delibera Parte_1 dell'Assemblea Straordinaria Elettiva della Controparte_4 in data 30.3.2014, condannandolo a rimborsare le spese di lite ai convenuti.
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello
[...]
, che ha censurato, in primo luogo, la ritenuta tardività dell'impu- Parte_2 gnazione proposta dallo stesso, riproponendo dunque le ragioni per cui ha chiesto che venisse accertata l'illegittimità della deliberazione dell'assemblea sociale straordinaria di tale associazione del 30.3.2014 nella parte in cui ha assunto il provvedimento disciplinare di radiazione dello stesso dall'Associa- zione;
e, in secondo luogo, il rigetto della domanda risarcitoria proposta dallo stesso nei confronti dei convenuti.
Si sono costituiti nel presente grado di giudizio sia l' Controparte_8 sia , che hanno contestato la fondatezza delle
[...] Controparte_3 censure svolte dall'appellante e hanno concluso, come in epigrafe, per il ri- getto dell'impugnazione.
2. Con il primo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto tardiva l'impugnazione della deli- bera assembleare del 30.3.2014 in quanto al termine semestrale di cui all'art. 24 c.c. non si applicherebbe la sospensione dei termini feriali prevista dall'art. 1 della legge 7.10.1969, n. 742, nel testo applicabile ratione tem- poris. In particolare, l'appellante deduce che – come ha ritenuto la giurispru- denza di legittimità in tema di sospensione di delibera societaria – “L'assenza di altri rimedi (di tutela), creando, per previsione di legge, un collegamento diretto e necessario tra il termine di impugnazione e l'atto introduttivo del giudizio, la cui proponibilità dipende dal mancato esaurimento del termine medesimo, fa acquistare a questo natura processuale, dalla quale deriva l'ap- plicabilità della sospensione durante il periodo feriale (Cassazione civile sez. I - 28/05/1991, n. 6041; Cassazione civile sez. I, 18/04/1997, n.3351; da ultimo Cassazione civile sez. I, 02/02/2017, n.2763)”.
Inoltre, parte appellante censura la decisione impugnata anche perché, a fronte della deduzione da parte dell'attore in ordine all'applicazione della sospensione feriale dei termini per contestare la dedotta tardività dell'impu- gnazione proposta, il giudice monocratico del Tribunale di Civitavecchia non ha motivato circa la ritenuta non applicazione della stessa.
4 Il motivo non merita accoglimento.
2.1. Nel caso di impugnazione della delibera di esclusione da un'associa- zione ai sensi dell'art. 24 c.c., anche qualora vi sia una “promiscuità” dei motivi di censura (vale a dire, vengano dedotti motivi sia formali che sostan- ziali di asserita irregolarità della delibera), “l'azione giudiziaria deve essere proposta nel termine decadenziale di sei mesi dalla conoscenza della deci- sione”.
Quella dell'art. 24 c.c. è una disposizione derogabile, sicché lo statuto può stabilire diversamente (cfr. Cass. civ., Sez. I, 11.5.2001, n. 6554; Cass. civ., Sez. I, 27.1.2006, n. 1760).
Nel caso in esame, lo statuto dell'Associazione appellata dispone, all'ultimo periodo dell'art. 28, che “Le decisioni prese dall'Assemblea [Straordinaria Elettiva, su proposta del Collegio dei Probi Viri] sono inappellabili e non possono essere impugnate innanzi all'autorità giudiziaria”. Si tratta, con tutta evidenza, di disposizione nulla, impendendo alla parte la tutela in sede giu- risdizionale, e, come tale, è stata disapplicata dal giudice di primo grado.
Trova applicazione, pertanto, la previsione di cui all'art. 24 c.c., dettata per le associazioni riconosciute, ma applicabile a quelle non riconosciute se- condo quanto pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza (cfr. Cass. civ., Sez.
I, ord. 16.9.2019, n. 22986; Cass. civ., Sez. III, 25.8.2014, n. 18186; Cass. civ., Sez. I, 9.9.2004, n. 18186; Cass. civ., Sez. I, 9.5.1991, n. 5192).
2.2. ha preso parte all'Assemblea Straordinaria Elettiva della Parte_1
del 30.3.2014, come risulta dal verbale CP_4 Controparte_4 della stessa (v. doc. n. 14 del fascicolo di parte attrice – primo grado di giudizio), sicché neanche si pone questione di comunicazione della delibera- zione in questione, in quanto “la conoscenza è presupposto idoneo a far decorrere il termine di decadenza di sei mesi previsto dall'art. 24 c.c.” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 10.4.2014, n. 8456).
Ritenendo applicabile – come deduce parte appellante – la sospensione fe- riale dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre (come previsto dall'art. 1 della legge n. 742/1969, nel testo anteriore alle modifiche appor- tate dall'art. 16, co. 1, del d.l. 12.9.2014, n. 132, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 10.11.2014, n. 162) all'impugnazione della delibera dell'Associazione odierna appellata da parte di , la Parte_1
5 sospensione feriale il termine per impugnare la predetta delibera assem- bleare sarebbe scaduto il 17.10.2014, non il 30.9.2014, come ha ritenuto il giudice di primo grado, e quindi l'impugnazione sarebbe tempestiva.
2.3. Parte appellante deduce non soltanto come nel senso dell'applicazione della sospensione feriale al termine per l'impugnazione, per esempio, delle delibere societarie sia l'orientamento della Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma e anche di altri giudici di merito, ma, so- prattutto, osserva che la Corte Costituzionale, in materia di impugnazione delle delibere condominiali, ha affermato inequivocabilmente che anch'esse sono soggette al regime ordinario dei termini processuali e, pertanto, si ap- plica il regime della sospensione feriale (Corte Cost.
2.2.1990 n. 49).
Proprio alla luce della giurisprudenza costituzionale, tuttavia, è necessario distinguere tra termine breve e termine lungo (o, meglio, adeguato) per pro- porre impugnazione avverso una delibera.
Nei casi in cui il Giudice delle leggi ha esteso l'applicazione della sospensione feriale ad un termine sostanziale, ritenendo dunque come la natura di tale termine divenisse anche processuale, lo ha fatto perché la proposizione dell'azione giudiziale era l'unico mezzo per la tutela di quel diritto e – cumu- lativamente – perché “la brevità di tale termine rende particolarmente diffi- cile, a colui che intenda esercitare il proprio diritto di impugnativa delle sud- dette delibere, di munirsi della necessaria difesa tecnica quando detto ter- mine cada nel periodo feriale”. Segnatamente, in quanto “la brevità del ter- mine rende particolarmente difficile munirsi della difesa tecnica” (così Trib. Milano, 3.9.2014, n. 10702, in Dir. Trasposti, 2016, 527 e segg.).
In altri termini, se risulta gravoso il rispetto di un termine di trenta giorni - come quello previsto dall'art. 1137 c.c. per l'impugnazione delle delibere condominiali (a cui si riferisce Corte Cost. n. 49/1990, cit., richiamata dall'odierno appellante) o quello stabilito dall'art. 82 del d.P.R. 16.5.1960,
n. 570 per l'impugnazione dinanzi al tribunale delle delibere del consiglio comunale di convalida degli eletti (cfr. Cass. civ., Sez. I, 7.2.2001, n. 1733; Cass. civ., Sez. I, 14.2.2003, n. 2195) - come anche un termine di novanta giorni, qual è quello per chiedere l'annullabilità di una delibera di una società di capitali (cfr., con riferimento al testo dell'art. 2377 c.c. anteriore alla ri- forma operata dal d.lgs. 17.1.2003, n. 6, Cass. civ., Sez. I, 18.4.1997, n.
6 3351 e, con riguardo alle società cooperative, Cass. civ., Sez. I, 28.5.1991, n. 6041), in ragione dell'incombere della pausa estiva e della difficoltà di reperire un difensore, lo stesso non può dirsi per quello di sei mesi previsto dall'art. 24 c.c., entro cui avrebbe potuto e dovuto impugnare Parte_1 la delibera con cui è stato escluso dalla . Controparte_4 CP_1
Non si può non rilevare, poi, che, nel caso in esame il termine semestrale di impugnazione è venuto a scadere – come ha rilevato il giudice di primo grado – il 30.9.2014, vale a dire successivamente alla scadenza del periodo di sospensione feriale, che l'appellante assume dovrebbe trovare applica- zione;
e, inoltre, che quando è iniziato a decorrere tale periodo erano decorsi già quattro mesi, termine invero già di per sé congruo per proporre l'impu- gnazione in esame.
Si deve concludere, allora, che nel caso in esame non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali di cui all'art. 1 della legge 7.10.1969, n. 742, e successive integrazioni e modificazioni, come ha rite- nuto – seppure senza fornire alcuna motivazione al riguardo, invero doverosa in ragione della deduzione dell'originaria parte attrice – il giudice di primo grado.
3. Con il secondo motivo di appello si deduce come erroneamente il giudice di primo grado abbia ritenuto che la domanda arbitrale proposta dall'asso- ciato, odierno appellante, non avesse valenza sospensiva del termine di im- pugnativa previsto dall'art. 24 c.c. In particolare, si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che “Tale termine non può ritenersi interrotto per effetto dell'introduzione del procedimento arbitrale dinanzi al in data 12.5.2014, atteso che lo Statuto dell'associazione non CP_9 prevede la devoluzione alla competenza arbitrale della controversia che ci occupa”; e ciò – secondo il Tribunale di Civitavecchia – in quanto, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, “la competenza arbitrale è prevista, ai sensi del secondo periodo citato, solo per le controversie diverse da quelle di cui al primo periodo, cioè le controversie tra lo ed i soci, o tra i soci stessi, CP_10 correlate all'attività sociale, tra cui rientra la controversia in esame”.
Il motivo non è fondato.
3.1. Parte appellante censura tale statuizione in quanto il giudice di prime cure avrebbe erroneamente affermato che la controversia in esame è
7 estranea alla clausola compromissoria di cui all'art. 33 dello Statuto, che rimette ad arbitrato irrituale “qualsiasi altra controversia, anche di natura patrimoniale”, mentre ne fa esclusione per quelle che insorgono tra e CP_10
Socio e tra i Soci stessi”. In particolare, rileva che “Liti che non Parte_1 attengono all'attività sociale sono controversie che, a rigor di logica, non coinvolgono e, quindi, sono fuori dal perimetro dello St. e CP_1 fuori dal perimetro della stessa ”; e deduce, pertanto, che “è CP_1 evidente che il terzo periodo dell'art. 33 St. in una valutazione complessiva e sistematica della norma (attività che il Tribunale ha omesso completamente di svolgere), deve correttamente interpretarsi nel senso che il ricorso ad un arbitro, contro le decisioni degli organi sociali dell'Associazione, è ricono- sciuto e ammesso senza condizioni”.
In verità, se l'esclusione del socio rientrasse o meno nella previsione statu- taria in questione è del tutto irrilevante al fine di valutare gli effetti sul ter- mine per impugnare della domanda di arbitrato proposta dallo stesso in ra- gione della suddetta previsione statutaria. Assume piuttosto rilevanza se, nel caso in esame, fosse possibile ricondurre all'impugnazione innanzi agli arbitri prevista dall'art. 33 dello Statutto un effetto interruttivo – più che sospensivo
– del termine di impugnazione della delibera dell'Assemblea Straordinaria Elettiva in data 30.3.2014.
Del resto, il ragionamento del giudice monocratico del Tribunale di Civita- vecchia, secondo cui sarebbe esclusa qualsiasi incidenza – sospensiva o in- terruttiva che sia – in mancanza dei presupposti per adire gli arbitri in base alla stessa previsione statutaria, non considera che è proprio questo il caso in cui generalmente gli arbitri declinano la loro competenza (nel caso in esame, invece, è stata declinata per la mancata adesione dell' , CP_1 motivata dalla non compromettibilità della lite: v. doc. C del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio). Così facendo la statuizione del giudice di prime cure elide completamente la questione, assai dibattuta in dottrina e giurisprudenza sin dall'entrata in vigore del codice di rito, se, a seguito di un provvedimento degli arbitri declinatorio della propria competenza da parte degli arbitri, il giudizio possa proseguire dinanzi all'organo, arbitrale o giurisdizionale, indicato come titolare della potestas iudicandi con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda.
8 Di contro, è invece necessario chiedersi se all'avvio del procedimento arbi- trale consegua, analogamente a quanto accade con l'introduzione di un giu- dizio, la produzione di una serie di effetti che perdurano fino a che la lite non sia definita con sentenza passata in giudicato.
Priva di ogni pregio è, dunque, la deduzione di parte appellata secondo cui, nel caso di arbitrato, “Impedire il decorso di un termine pacificamente deca- denziale (come è quello di specie) presuppone, quantomeno, il ricorso allo strumento processuale presupposto dalla legge ovvero pattiziamente, dun- que legittimo”.
3.2. Nell'ambito del processo ordinario, qualora il vizio si sostanzi in un di- fetto di competenza, la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda giudiziale è garantita dall'istituto della translatio iudicii di cui all'art. 50 c.p.c., che trova il proprio fondamento nel principio di unitarietà della giurisdizione ordinaria. Tale disposizione prevede che, in seguito alla declaratoria di incompetenza (o alla pronuncia sulla competenza resa dalla
Corte di cassazione), il processo debba essere riassunto dinanzi al giudice competente entro il termine fissato nel provvedimento (fino al 2009 una sentenza, oggi un'ordinanza) o, in mancanza, entro tre mesi (fino al 2009, sei mesi) dalla sua comunicazione, pena l'estinzione del giudizio.
Nel codice di rito la disciplina in materia di arbitrato, invece, era caratteriz- zata da un vuoto di tutela, principalmente in ragione dell'orientamento della giurisprudenza, malgrado le prese di posizione della dottrina. Anche la ri- forma del 2006 (d.lgs. 2.2.2006, n. 40) aveva esplicitamente escluso dall'ambito dei rapporti fra arbitrato e processo ordinario le norme che di- sciplinano la translatio iudicii: infatti, il co. 2 dell'art. 819-ter c.p.c. disponeva che “nei rapporti tra arbitrato e processo non applicano regole corrispon- denti agli artt. 44, 45, 48, 50 e 295”. Invero, del tutto incomprensibilmente laddove si consideri che l'applicazione di queste norme avrebbe infatti rap- presentato una naturale conseguenza della qualificazione, da parte della ri- forma in questione, dei rapporti fra arbitri e giudici in termini di competenza.
Con la sentenza n. 223 del 19.7.2013 la Corte costituzionale ha dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 819 ter, 2° comma, c.p.c. nella parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole cor- rispondenti all'art. 50 del codice di procedura civile”. A fondamento di tale
9 decisione i Giudici delle leggi hanno rilevato che il principio per cui l'errore nell'individuazione del giudice titolare della potestas iudicandi non può com- promettere la salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda, già enunciato con la sentenza n. 77 del 12.3.2007, deve trovare applica- zione anche nei rapporti fra arbitrato e processo ordinario, attesa la fungibi- lità del giudizio arbitrale rispetto a quello dei giudici dello Stato. Fungibilità che, oltre a essere stata riconosciuta dagli stessi giudici costituzionali con la sentenza n. 376 del 28.11.2001, sarebbe confermata da una serie di indici normativi, quali gli artt. 816-quinques, 819-bis e 824-bis c.p.c., nonché gli artt. 2652, 2653, 2690, 2691, 2943 e 2945 c.c.
3.3. La pronuncia della Corte Costituzionale sopra richiamata, pur lasciando aperte una serie di questioni, fuga dunque ogni incertezza in ordine alla salvezza degli effetti della domanda (giudiziale o arbitrale) nel caso in cui sopravvenga una declaratoria di difetto di potestas iudicandi. Al contempo, però, nella motivazione della decisione sopra richiamata, il Giudice delle leggi afferma che “l'arbitrato rituale resta un fenomeno che comporta una rinuncia alla giurisdizione pubblica”. Ciò ha indotto parte della dottrina a circoscrivere la portata della pronuncia in esame ai soli rapporti fra il processo ordinario e l'arbitrato rituale.
Questo giudicante ritiene che meriti adesione l'opinione per cui, in ragione dell'espresso riferimento da parte della Corte Costituzionale al solo arbitrato rituale, nel caso di dichiarazione di incompetenza da parte di arbitri irrituali, non sono fatti salvi gli effetti della proposizione della domanda agli stessi. L'arbitrato irrituale, infatti, non configura un fenomeno omogeneo all'arbi- trato rituale (e, pertanto, quantomeno ai fini del problema in esame, alla giu- risdizione statuale), ma ha natura innovativa, distinguendosi dunque netta- mente dall'arbitrato rituale (come anche dalla giurisdizione ordinaria), con conseguente esclusione della conservazione degli effetti nel caso in cui ad essere aditi siano arbitri irrituali.
La richiesta che viene rivolta all'arbitro irrituale ha un contenuto differente rispetto a quella che viene rivolta al giudice, come invero anche agli arbitri rituali. Mentre a questi ultimi viene chiesto l'accertamento di un diritto, al primo viene invece chiesta la sua costituzione. Del resto, si ritiene pacifica- mente che all'arbitrato irrituale non trovino applicazione le norme dettate
10 per quello rituale (tra cui anche l'art. 819-ter c.p.c., come si dirà di seguito: Cass. civ., Sez. I, ord. 10.11.2022, n. 33149; Cass. civ., Sez. VI-3, ord.
31.7.2017, n. 19060; Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 17.1.2013, n. 1158).
Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, infatti, l'arbitrato irrituale costituisce uno strumento di risoluzione contrattuale delle contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine a deter- minati rapporti giuridici, imperniato sull'affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole, conciliante o transattiva. Poiché le parti si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà, il lodo irrituale ha natura negoziale (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. 28.5.2021, n. 14986; Cass. civ., Sez. I, 24.3.2014, n. 6830).
La convenzione di arbitrato irrituale consiste nell'eliminazione del diritto in ipotesi scaturente dalla fattispecie sostanziale (quel diritto del quale, in as- senza di convenzione, si chiederebbe l'accertamento al giudice) e nella ri- chiesta all'arbitro di costituirne uno nuovo, che trova il proprio titolo esclu- sivamente nella sua pronuncia. È questa la ragione per cui il giudice che riscontri la presenza di una convenzione di arbitrato irrituale non deve di- chiarare la propria incompetenza (e per questo la statuizione non è impu- gnabile con il regolamento di competenza: cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 10.11.2022, n. 33149; Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 31.7.2017, n. 19060; Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 17.1.2013, n. 1158), ma senz'altro rigettare la domanda nel merito: la situazione originaria, quand'anche in ipotesi esistente, è co- munque venuta meno a seguito della convenzione e la nuova insorgerà solo a seguito dell'arbitrato.
4. Il rigetto dei primi due motivi di appello assorbe l'esame dei motivi con ripropone i motivi di impugnazione della disposta esclusione Parte_1 dello stesso dall' . CP_1
5. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da Parte_1 per danno esistenziale e all'immagine subito per effetto delle condotte ille- cite dei soggetti appellati. In particolare, l'appellante deduce che “Il Tribunale anche in questo caso non ha approfondito a dovere la questione e non ha fatto buon uso delle regole proprie del danno non patrimoniale”.
Il motivo non merita accoglimento.
11 Il Tribunale di Civitavecchia ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dall'attore per “mancanza di puntuale allegazione e prova sia della condotta addebitata ai convenuti, sia del danno lamentato”, ritenendo che “L'attore si è infatti limitato ad allegare un proprio danno all'immagine sociale, per es- sere stato allontanato dal suo spazio ricreativo e dall'ambiente sociale più congeniale e per non aver potuto partecipare agli appuntamenti d Pt_3 nato validi per la graduatoria nazionale”.
Nell'impugnare tale statuizione l'odierno appellante si è limitato a nuova- mente dedurre che:
(a) “l'esclusione dalla compagine sociale del Sig. gli abbia causato un Pt_1 forte stato d'ansia e di malessere psico – fisico”, senza tuttavia fornire alcun riscontro a tali circostanze, per esempio mediante produzione di certifica- zioni mediche, risultando quindi esplorativa un'eventuale c.t.u. che venisse disposta per verificare l'esistenza di un tale stato di malessere;
(b) “il Sig se volesse aderire ad altre Associazioni per praticare la vela Pt_1 quest'ultime potrebbero negargli l'adesione, sulla scorta della delibera del 30.3.2014, che, quindi, allo stato, è gravemente lesiva della reputazione dell'appellante”, senza però allegare, ancora prima che documentare, che la richiesta di iscrizione da parte dell'originario attore sia stata rigettata da qualche altra associazione;
(c) “L'attore, oggi appellante, quindi, è stato letteralmente strappato al suo team, alla sua squadra con i 'capelli bianchi'”;
(d) “Il Sig. è stato letteralmente “umiliato” in occasione della gara del Pt_1
14/6/2014 organizzata dall ”, specificando che la condotta illecita in CP_10 questione sarebbe consistita nel non consentirgli l'iscrizione alla gara in mancanza del tesserino FIV, e dunque senza specificare quale sarebbe stato il danno conseguente alla mancata partecipazione a una gara.
Parte appellante deduce che, “Posto che è principio pacifico in giurispru- denza che il danno non patrimoniale può essere provato anche da 'presun- zioni semplici' alle quali il giudice 'può attribuire rilevanza, anche in via esclu- siva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del po- tere discrezionale' da lui detenuto (Cass. civ., sez. lav., sentenza 20 dicembre 2018 – 19 febbraio 2019, n. 4815), è evidente che, nel corso del giudizio
12 di primo grado, erano stati forniti indizi gravi, precisi e concordanti sul danno subito dall'appellante che, illogicamente, il Tribunale non ha riconosciuto”.
Tuttavia, esclusa nel caso in esame la prova di un danno alla salute, come si è detto sopra, non si rinviene nel caso in esame alcuna lesione di interessi costituzionalmente protetti. Tanto che neanche l'appellante indica quale sa- rebbe la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, limitandosi a fare riferimento genericamente al danno all'immagine, laddove in relazione all'impossibilità di conseguire l'iscrizione ad altra associazione velica – come si è detto sopra – si deduce, piuttosto, l'impossibilità di poter gareggiare qualora gli venisse negata l'iscrizione.
In altri termini, nel caso in esame non è stata allegata – ancora prima che prova, e la valutazione al riguardo da parte del giudice deve essere partico- larmente rigorosa (cfr., solo tra le ultime, Cass. civ., Sez. III, ord. 24.11.2024, n. 30461) – sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costitu- zionalmente protetto
6. In conclusione, l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 955/2020 emessa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dal Tribunale di Ci- vitavecchia, in composizione monocratica, all'udienza del 21.10.2020 deve essere rigettato.
Inoltre, non può trovare accoglimento la domanda con cui l'appellato
[...]
ha chiesto, nel costituirsi nel presente grado di giudizio, CP_5 una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. In ragione di quanto sopra esposto, con riguardo alla sospensione feriale del termine per impugnare come, soprattutto, in ordine all'efficacia interruttiva della domanda di arbitrato irrituale, è di tutta evidenza come non si possa ritenere sussistente la colpa grave dell'appellante nell'impugnare la deci- sione di primo grado, la quale ha omesso ogni esame della prima questione e non ha valutato nella sua complessiva la seconda.
7. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza tra le parti costituite e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, con appli- cazione della riduzione del 50% dei compensi tenuto conto del pregio delle difese svolte, come previsto dall'art. 4, co. 1, d.m. 10.3.2014, n. 55, e suc- cessive integrazioni e modificazioni. E, inoltre, quanto ad Controparte_3
13 considerato il mancato deposito di memorie conclusionali nel termine per questo assegnato con il decreto di questa Corte in data 16.1.2025.
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale acco- glimento di quella di merito proposta dalla stessa parte (anche qualora con- sista nel rigetto della domanda attorea, come nel caso in esame), non si configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, sicché non può essere disposta la compensazione delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c. Mutando il proprio precedente orientamento (cfr. Cass. civ., Sez. VI-2, 14.10.2016, n. 20838), infatti, la Suprema Corte attribuisce alla domanda di lite temeraria una natura meramente accessoria, e non autonoma. L'even- tuale rigetto di tale domanda, pertanto, in quanto trattasi di un'istanza non in contrapposizione con la domanda principale avanzata dallo stesso istante ex art. 96 c.p.c., si deve ritenere assorbito dall'accoglimento della do- manda principale medesima. Con la conseguenza che non è configurabile una soccombenza reciproca e, quindi, la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord.12.4.2017, n. 9532;
Cass. civ., Sez. II, ord. 6.6.2022, n. 18036).
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quarter, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza, anche istruttoria, di- sattesa, così provvede: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
955/2020 emessa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dal Tribunale di Civi- tavecchia, in composizione monocratica, all'udienza del 21.10.2020; condanna a rimborsare alla Parte_1 [...] le spese del presente grado di giu- Parte_4 dizio, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
14 condanna a rimborsare ad le Parte_1 Controparte_3 spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.000,00 (NON HA DEPOSITATO NOTE CONCLUSIONALI) per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presuppo- sti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 3.3.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro NE Thellung de Courtelary
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