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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 3948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3948 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Raffaella Genovese Presidente
2. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel.
3. dr. Avolio Arturo Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello in data 13/11/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1727/2022 r.g. sez. lav., vertente tra in persona del l.r.p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. ANDREA TOMASINO e Parte_1 con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli alla via Gramsci n.16
Appellante
e
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti ROBERTA DEL SORDO e VINCENZO CP_1
DI MAIO, con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi n.50
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.07.2022, la proponeva appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 188/2022 del 18.01.2022, con la quale era stata rigettata l'opposizione proposta avverso l'avviso di addebito n. 354 2020 00000053 51 000, notificatole via pec CP_ in data 17.01.2020, a mezzo del quale l' di Pozzuoli (NA) chiedeva alla società ricorrente il pagamento della complessiva somma di euro 27.780,03 per contributi dovuti a titolo di “Gestione
Aziende con lavoratori dipendenti”, relativamente al periodo dall'01/2014 al 05/2018, sulla scorta del CP_ Verbale Ispettivo n. 2018010493 del 14.11.2018.
L'appellante affidava il gravame ai seguenti quattro motivi: 1) erronea motivazione in ordine all'eccezione di decadenza dell'avviso di addebito ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 46/1999 e dell'art. 30 D.L.
78/2010; 2) erroneità della sentenza in ordine alle statuizioni relative alle eccezioni di nullità dell'avviso di addebito;
3) infondatezza della pretesa contributiva (ex art.29 D.L.244/1995conv.in L.341/1995), erronea ripartizione degli oneri probatori, omessa valutazione della prova documentale e prova testimoniale;
4) erroneità della sentenza in ordine alla quantificazione delle somme richieste a titolo di
“irregolarità contributive”.
1 Pertanto, l'appellante chiedeva di riformare la sentenza impugnata, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio. CP_ Ricostituito il contraddittorio, l' disattendendo con diverse argomentazioni le avverse deduzioni, ribadiva la fondatezza della pretesa contributiva azionata con l'avviso di addebito impugnato e chiedeva di rigettare l'appello e di confermare integralmente la sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
La causa, trattata con modalità cartolare ex art.127 ter c.p.c., è stata decisa, all'esito della camera di consiglio, mediante pubblicazione della sentenza.
***
1. L'appello è parzialmente fondato.
2. Va rigettato il primo motivo di gravame con il quale parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure non ha esaminato la preliminare eccezione di “decadenza dall'iscrizione a ruolo”, riportando erroneamente un percorso logico-giuridico afferente all'altra fattispecie (pure in contestazione in primo grado) di remissione in termini ed omettendo, in tal modo, di pronunciarsi concretamente sulla eccezione di decadenza.
La società appellante , nel presente grado, l'eccezione secondo cui l'iscrizione a ruolo delle Pt_2 somme sub iudice, eseguita in data 09.01.2020, sarebbe avvenuta oltre il termine di decadenza previsto per la riscossione dei contributi dall'art. 25 D. Lgs.n. 46/1999 e dell'art.30, co.14, D.L.n.78/2010, conv. in L.n.122/2010.
L'eccezione è infondata. CP_
2.1. Invero, la documentazione versata in atti dall' consente di rilevare l'osservanza del termine decadenziale di cui all'art.25 del D.Lgs.n.46/1999, ai sensi del quale: “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo”. CP_ Come attestato dalla stampa “Dettaglio avviso di addebito” (doc. 2 fascicolo di primo grado dell' il credito contributivo per cui è causa risulta regolarmente iscritto a ruolo (“infasato”) dall'
[...]
in data 27.12.2019 e, pertanto, nel pieno rispetto del termine di decadenza di cui all'art. CP_2
25 cit.
Alla data invocata dall'appellante, il 09.01.2020, risulta invece “formato” l'avviso di addebito conseguente alla precedente iscrizione a ruolo, poi notificato all'odierna società appellante il successivo
17.01.2020.
2 Dunque, riguardando i contributi in riscossione il periodo compreso dal mese di gennaio del 2014 al mese di novembre del 2018, risulta manifesta l'infondatezza della eccezione sollevata dalla parte appellante, essendo documentalmente provato che l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 27.12.2019 e, quindi, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento dei contributi, così come richiesto per l'appunto dal cit. art. 25.
2.2. A ciò si aggiunga che l'asserita decadenza – ove mai fosse maturata - non avrebbe, comunque, precluso al giudice l'accertamento della debenza dei contributi che si assumono omessi;
ciò, considerato CP_ che l costituendosi in primo grado, ha domandato pur sempre la condanna della società al pagamento dei contributi portati dall'avviso di addebito opposto.
Tale conclusione si fonda sui consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (vedi fra tante Cass.n.5963/2018; Cass.n.19708/2017; Cass.n.15211/2017; Cass. n. 5792/2015) secondo cui: “in ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, con orientamento consolidato hanno affermato che la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda agli enti previdenziali e assistenziali per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che agiscano nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito;
depongono nel senso dei richiamati principi: il tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie;
l'impossibilità di estendere, in via analogica, una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale (posto che per principio generale le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione); la non conformità all'art. 24 Cost., di un'opzione interpretativa che negasse all'istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie;
la ratio dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (v. Corte Cost. ord., n. 111 del 2007), non già a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza;
il rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva (quest'ultima in capo all'agente della riscossione) mal si concilierebbe con un'ipotesi di decadenza sostanziale (v., fra le altre, Cass. nn. 22663, e 32885 del 2018; Cass. n. 29294 del 2019)” (Corte di Cass.sez. lav.ord.n.
1558/2020).
Pertanto, l'eventuale decadenza in oggetto (nel caso di specie, come detto, non verificatasi) non costituirebbe ragione ostativa all'accertamento della sussistenza del credito contributivo azionato CP_ dall' con l'avviso di addebito opposto.
3 3. Va, altresì, rigettato il secondo motivo di gravame con il quale la società appellante eccepisce una serie di irregolarità formali da cui sarebbe affetto l'atto impugnato;
in particolare, eccepisce l'irregolarità del procedimento notificatorio dell'avviso di addebito nonché la nullità, per carenza di motivazione, del verbale unico di accertamento sotteso all'avviso di addebito con conseguente nullità di quest'ultimo.
Tali censure sono prive di pregio.
3.1. In primo luogo, va osservato che le asserite irregolarità afferenti alla notifica a mezzo pec dell'atto impugnato, sono state eccepite solo in sede di gravame, in tal modo violando il divieto di nova in appello di cui all'art. 437 c.p.c. sicchè le relative censure sono da ritenersi inammissibili.
3.2. Per quel che concerne, poi, le irregolarità formali già eccepite nel ricorso ex art. 414 cpc (carenza di motivazione nonché asserita indeterminatezza) da cui sarebbe affetto l'avviso di addebito alla luce di quanto disposto dall'art. 30 del D.L.n.78/2010 (conv.in L.n.122/2010), va rilevato che, in I grado,
l'opponente aveva richiesto al giudice di esser all'uopo rimesso in termini, attesa la mancata indicazione nell'atto del termine per proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc.
Ebbene, ad avviso del Collegio, non sussiste alcun impedimento non imputabile alla parte che giustifichi la richiesta di rimessione in termini;
difatti, la Cassazione ha affermato che non impedisce la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione la mancata indicazione nella cartella del termine entro cui proporre l'opposizione agli atti esecutivi: "In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali iscritti a ruolo, ove sia dedotta l'irregolarità formale della cartella, che, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 49 d.P.R. n. 602 del 1973, l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è applicabile l'art. 29, comma
2, del d.lgs. n. 46 del 1999 (che rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie), e non
l'art. 24 del medesimo decreto (che prevede il diverso termine di quaranta giorni e riguarda
l'opposizione, nel merito della pretesa azionata). Ne consegue che l'opposizione prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notifica della cartella, e che è irrilevante la mancata indicazione, nella cartella, del termine predetto, in quanto l'obbligo di indicazione dei termini
e delle modalità di impugnazione della cartella, di cui all'art. 1, comma 2, del d.m. 28 giugno 1999, deve intendersi riferito solo alle impugnazioni sul merito della pretesa azionata, come si evince dall'art.
2, comma 2, del medesimo decreto ("Per le entrate diverse da quelle indicate nel comma 1, che si riferisce alle entrate amministrate dal Ministero delle finanze, ciascun soggetto creditore provvede a fornire al consorzio nazionale fra i concessionari il contenuto delle avvertenze relative alle modalità ed ai termini di impugnazione afferenti alle proprie entrate, adottando un linguaggio il più possibile comprensibile ai debitori)" (cfr. Cass.n.25757/2008; Cass.n.27824/2009).
Dev'essere, quindi, dichiarata l'improponibilità dell'opposizione ex art. 617 cpc.
4. Pervenendo ad esaminare le censure alla sentenza nella parte in cui si pronunzia sui motivi di merito dell'opposizione, la con il terzo ed il quarto motivo d'appello eccepisce l'errata Parte_1 valutazione da parte del giudice di primo grado, rispettivamente, della fondatezza della pretesa contributiva oggetto dell'avviso di addebito sub iudice nonchè della quantificazione delle somme
4 richieste dall' a titolo di revoca dei benefici derivante da irregolarità contributive e di sanzioni CP_1 consequenziali alle riscontrate evasioni contributive.
Tali censure sono meritevoli di accoglimento nei termini che seguono.
3.1. Occorre premettere che l'onere probatorio, con riferimento alla fattispecie in esame, spetta all' che, a dispetto della propria posizione di convenuto, ha l'onere di fornire la Controparte_3 prova di quanto richiesto e contestato (Cass.n.29763/2022), non potendosi attribuire efficacia probatoria assoluta al verbale unico di accertamento prodotto in giudizio, su cui si fonda l'avviso di addebito opposto.
Al riguardo, secondo i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, il verbale di accertamento ispettivo fa piena prova fino a querela di falso in ordine alla provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo ha sottoscritto, alle dichiarazioni che questi attesti di avere ricevuto e a tutti i fatti che, in generale,
l'ispettore dichiari essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (Cass.ord.26086/2023).
Quanto agli apprezzamenti e alle valutazioni operate dal verbalizzante nonché alle circostanze dei fatto che questi dichiara di avere accertato, avendole apprese da terze persone o a seguito di altre indagini, si rileva che trattasi di elementi sottoposti al libero apprezzamento del giudice che può valutarne l'importanza e determinare quale sia “il conto da farne” ai fini della prova (Cass.8946/2020), possedendo una attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass.
SS.UU.n.916/1996; Cass.n.24388/2022; Cass. n.28286/2019).
3.2. In adesione ai riferiti principi, la decisione della causa deve dunque passare attraverso il raffronto CP_ fra il contenuto del verbale redatto dagli Ispettori (assunto dall'Ente a fondamento della pretesa contributiva azionata) che addebita alla ditta appellante la violazione del cd. minimale contributivo e quanto emerso dalla documentazione versata in atti.
Occorre premettere che la società appellante contesta la circostanza, riportata nel verbale unico di accertamento, secondo cui: “la ditta ha violato l'art. 29 del D.L. 23/03/1995 n. 244, convertito in L.
08/08/1995 n. 341 (“Retribuzione minima imponibile nel settore edile”) in quanto nei periodi di paga dall'07/2013 al 06/2018 ha assolto la contribuzione previdenziale ed assistenziale su retribuzioni non commisurate al numero di ore settimanali di lavoro stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali (v. circolari n. 209/1995, e n. 269/1995 n. 9/1997 e n. 81/1997). Al riguardo si CP_1 evidenzia che i casi di sospensione della prestazione lavorativa e della retribuzione, per i quali non si determina l'obbligo della c.d. “contribuzione virtuale”, sono tassativamente contemplati dalla norma medesima (art. 29 L- 341/1995) e dal D.M. 16/12/1996 (C.I.G., malattia, infortunio, ferie, riposi, scioperi, ecc. – v. circolari n. 269/1995 e n. 81/1997). “Inoltre per il periodo luglio 2013 – giugno CP_1
2018 non risultano applicate le variazioni tabellari della paga base (C.C.N.L. EDILE) a favore dei dipendenti occupati.”
3.3. La società appellante, in particolare, pur non contestando di non aver versato la contribuzione sul monte orario ordinario, ha tuttavia eccepito la sussistenza di cause di esonero dall'obbligo di
5 contribuzione figurativa – che il giudice di primo grado ha ritenuto non allegate e non provate – ed, al contempo, ha dedotto che i lavoratori, nel periodo oggetto di accertamento, avevano prestato attività lavorativa in cantieri dislocati al di fuori della provincia di Napoli, sicchè, ai fini della determinazione del montante retributivo/contributivo aveva fatto applicazione dei contratti integrativi provinciali relativi alle diverse province di svolgimento della prestazione.
4. Orbene, le censure sollevate dalla parte appellante appaiono fondate.
4.1. Contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, la società appellante, fin dal primo grado, ha allegato (punto 6, pag. 12, ricorso di primo grado) e provato (doc. da 09 a 16 ricorso di primo grado) che l'irregolarità contributiva contestata dall' , lungi dall'essere il frutto di una deliberata evasione CP_1 contributiva, sarebbe stata la semplice e legittima conseguenza dell'applicazione di cause di esonero dall'obbligo di contribuzione figurativa, quali le ferie collettive aziendali (LUL agosto) e le assenze per cassa integrazione guadagni (CIGO edilizia).
In diritto, la questione va risolta in applicazione dell'art.29, co.1, D.L.n.244/1995, rubricato
"Retribuzione minima imponibile nel settore edile", così recita: “
1. I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili. Altri eventi potranno essere individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette…”.
Dunque, la norma espressamente contempla espresse e tassative ipotesi derogatorie dell'obbligazione di contribuzione virtuale.
E a tal fine, nella specie, risultano prodotte in giudizio dalla autorizzazione Parte_1 Per_1
(periodo 02/03/2015-28/03/2015); - autorizzazione (periodo 01/01/2018-20/01/2018); - Per_1 autorizzazione (periodo 14/05/2018-26/05/2018); - richiesta di aspettativa e permessi non Per_1 retribuiti ( dal 29/12/2014); - richiesta di aspettativa e permessi non retribuiti Persona_2
( del 29/12/2014); - richiesta di aspettativa e permessi non retribuiti ( Persona_3 Persona_2 dal 01/02/2016).
Altresì, la società ha prodotto in giudizio il LUL a riprova del fatto che la prestazione nel periodo di riferimento era stata svolta su vari cantieri dislocati in plurime province, così dimostrando la necessità di applicare, ai fini della verifica di esatta determinazione del minimale contributivo, i rispettivi contratti integrativi provinciali (doc. 17-21).
6 4.2. Tali risultanze istruttorie hanno imposto alla Corte di verificare, con l'ausilio di un consulente tecnico-contabile, la fondatezza della pretesa dell' . CP_1
Pertanto, si è proceduto a verificare innanzitutto se, nel periodo oggetto dell'accertamento ispettivo sub iudice, l'azienda avesse provveduto ad assolvere all'obbligo della contribuzione virtuale, Parte_1 come previsto dall'art. 29 L. 341/95, tenuto conto sia delle cause di esclusione, previste ex lege, debitamente documentate dall'azienda sia dei minimi retributivi/contributivi previsti dai contratti collettivi integrativi relativi alle province presso le quali risulta provato (dalle annotazioni del LUL) che i lavoratori hanno prestato la propria opera.
Ebbene, alla luce della disposta ed espletata CTU – alla quale questa Corte intende integralmente riportarsi non ravvisandosi errori logici né metodologici ed in assenza di contestazione delle parti - è emerso che:
a) la si è sempre attenuta alle retribuzioni minime – come risultanti dai singoli cedolini Parte_1 paga di ciascun dipendente - previste per le Provincie oggetto dei cantieri edili su cui venivano dislocati i lavoratori dipendenti;
CP_ b) l' non ha tenuto conto, nell'accertamento ispettivo, delle cause di esclusione e non operatività della cosiddetta retribuzione virtuale e non ha considerato la diversa territorialità dei cantieri edili;
c) solo in alcuni mesi i versamenti da parte della società sono apparsi carenti e comunque per un valore esiguo;
per la sola mensilità di maggio 2018 la ha disatteso le prescrizioni per la retribuzione Parte_1 virtuale ex art. 29 L.n.341/95, incorrendo nella perdita dei previsti e goduti sgravi contributivi.
4.3. Inoltre, a mezzo della predetta consulenza, sono stati rideterminati gli importi degli sgravi contributivi perduti dall'azienda per effetto delle riscontrate irregolarità, nei limiti in cui sono state accertate dal CTU.
4.4. Sulla scorta di tali elementi, la risulta debitrice della minore somma di euro Parte_1
7.297,75, di cui euro 2.519,00 a titolo di contributi evasi, euro 2.499,50 a titolo di sgravi perduti ed euro
2.261,25 a titolo di sanzioni, anch'esse conseguentemente rideterminate.
5. In ordine alle conseguenze processuali di siffatto accertamento, deve farsi applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, ove venga accertata, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale con il quale si contesta la sussistenza del credito, la sola parziale fondatezza dell'opposizione, non si determina per questa unica ragione la totale inefficacia della cartella, ma il giudice deve, anche d'ufficio, dichiarare
l'inefficacia della cartella soltanto in relazione alle somme non dovute, potendo imporsi una declaratoria di totale inefficacia solo nel caso in cui, tenuto conto anche della normativa sostanziale applicabile, l'ente creditore non abbia assolto all'onere di provare anche nel "quantum" il suo credito”
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 19502 del 10/09/2009).
Dunque, in parziale accoglimento dell'appello, deve esser dichiarata l'inefficacia dell'avviso di addebito n. 354 2020 00000053 51 000 nella parte eccedente la somma di euro 7.297,75 (di cui euro
7 2.519,00 a titolo di contributi evasi, euro 2.499,50 a titolo di sgravi perduti ed euro 2.261,25 a titolo di sanzioni). CP_
6. Le spese di lite del doppio grado cadono per i 3/4 a carico dell' soccombente e si liquidano come in dispositivo, secondo i minimi di cui al DM 55/2014 e ss.mm. attesa la notorietà delle questioni trattate.
La restante parte viene compensata tra le parti, stante l'accoglimento parziale, sia pure per larga parte, della domanda.
7. Le spese di consulenza tecnica vengono liquidate con separato decreto e si pongono integralmente a CP_ carico dell' la cui condotta ha determinato la necessità dell'accertamento contabile.
P.Q.M.
La Corte così decide, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di I grado:
• dichiarata l'inefficacia dell'avviso di addebito n. 354 2020 00000053 51 000 nella parte eccedente la somma di euro 7.297,75; CP_
• compensa per un quarto le spese del doppio grado di giudizio e condanna l' al pagamento del residuo che liquida in euro 2.022,75 per il primo grado ed euro 2.179,50 per il grado di appello, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione.
Napoli, 13.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosa Del Prete Dott.ssa Raffaella Genovese
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Raffaella Genovese Presidente
2. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel.
3. dr. Avolio Arturo Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello in data 13/11/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1727/2022 r.g. sez. lav., vertente tra in persona del l.r.p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. ANDREA TOMASINO e Parte_1 con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli alla via Gramsci n.16
Appellante
e
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti ROBERTA DEL SORDO e VINCENZO CP_1
DI MAIO, con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi n.50
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.07.2022, la proponeva appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 188/2022 del 18.01.2022, con la quale era stata rigettata l'opposizione proposta avverso l'avviso di addebito n. 354 2020 00000053 51 000, notificatole via pec CP_ in data 17.01.2020, a mezzo del quale l' di Pozzuoli (NA) chiedeva alla società ricorrente il pagamento della complessiva somma di euro 27.780,03 per contributi dovuti a titolo di “Gestione
Aziende con lavoratori dipendenti”, relativamente al periodo dall'01/2014 al 05/2018, sulla scorta del CP_ Verbale Ispettivo n. 2018010493 del 14.11.2018.
L'appellante affidava il gravame ai seguenti quattro motivi: 1) erronea motivazione in ordine all'eccezione di decadenza dell'avviso di addebito ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 46/1999 e dell'art. 30 D.L.
78/2010; 2) erroneità della sentenza in ordine alle statuizioni relative alle eccezioni di nullità dell'avviso di addebito;
3) infondatezza della pretesa contributiva (ex art.29 D.L.244/1995conv.in L.341/1995), erronea ripartizione degli oneri probatori, omessa valutazione della prova documentale e prova testimoniale;
4) erroneità della sentenza in ordine alla quantificazione delle somme richieste a titolo di
“irregolarità contributive”.
1 Pertanto, l'appellante chiedeva di riformare la sentenza impugnata, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio. CP_ Ricostituito il contraddittorio, l' disattendendo con diverse argomentazioni le avverse deduzioni, ribadiva la fondatezza della pretesa contributiva azionata con l'avviso di addebito impugnato e chiedeva di rigettare l'appello e di confermare integralmente la sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
La causa, trattata con modalità cartolare ex art.127 ter c.p.c., è stata decisa, all'esito della camera di consiglio, mediante pubblicazione della sentenza.
***
1. L'appello è parzialmente fondato.
2. Va rigettato il primo motivo di gravame con il quale parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure non ha esaminato la preliminare eccezione di “decadenza dall'iscrizione a ruolo”, riportando erroneamente un percorso logico-giuridico afferente all'altra fattispecie (pure in contestazione in primo grado) di remissione in termini ed omettendo, in tal modo, di pronunciarsi concretamente sulla eccezione di decadenza.
La società appellante , nel presente grado, l'eccezione secondo cui l'iscrizione a ruolo delle Pt_2 somme sub iudice, eseguita in data 09.01.2020, sarebbe avvenuta oltre il termine di decadenza previsto per la riscossione dei contributi dall'art. 25 D. Lgs.n. 46/1999 e dell'art.30, co.14, D.L.n.78/2010, conv. in L.n.122/2010.
L'eccezione è infondata. CP_
2.1. Invero, la documentazione versata in atti dall' consente di rilevare l'osservanza del termine decadenziale di cui all'art.25 del D.Lgs.n.46/1999, ai sensi del quale: “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo”. CP_ Come attestato dalla stampa “Dettaglio avviso di addebito” (doc. 2 fascicolo di primo grado dell' il credito contributivo per cui è causa risulta regolarmente iscritto a ruolo (“infasato”) dall'
[...]
in data 27.12.2019 e, pertanto, nel pieno rispetto del termine di decadenza di cui all'art. CP_2
25 cit.
Alla data invocata dall'appellante, il 09.01.2020, risulta invece “formato” l'avviso di addebito conseguente alla precedente iscrizione a ruolo, poi notificato all'odierna società appellante il successivo
17.01.2020.
2 Dunque, riguardando i contributi in riscossione il periodo compreso dal mese di gennaio del 2014 al mese di novembre del 2018, risulta manifesta l'infondatezza della eccezione sollevata dalla parte appellante, essendo documentalmente provato che l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 27.12.2019 e, quindi, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento dei contributi, così come richiesto per l'appunto dal cit. art. 25.
2.2. A ciò si aggiunga che l'asserita decadenza – ove mai fosse maturata - non avrebbe, comunque, precluso al giudice l'accertamento della debenza dei contributi che si assumono omessi;
ciò, considerato CP_ che l costituendosi in primo grado, ha domandato pur sempre la condanna della società al pagamento dei contributi portati dall'avviso di addebito opposto.
Tale conclusione si fonda sui consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (vedi fra tante Cass.n.5963/2018; Cass.n.19708/2017; Cass.n.15211/2017; Cass. n. 5792/2015) secondo cui: “in ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, con orientamento consolidato hanno affermato che la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda agli enti previdenziali e assistenziali per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che agiscano nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito;
depongono nel senso dei richiamati principi: il tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie;
l'impossibilità di estendere, in via analogica, una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale (posto che per principio generale le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione); la non conformità all'art. 24 Cost., di un'opzione interpretativa che negasse all'istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie;
la ratio dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (v. Corte Cost. ord., n. 111 del 2007), non già a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza;
il rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva (quest'ultima in capo all'agente della riscossione) mal si concilierebbe con un'ipotesi di decadenza sostanziale (v., fra le altre, Cass. nn. 22663, e 32885 del 2018; Cass. n. 29294 del 2019)” (Corte di Cass.sez. lav.ord.n.
1558/2020).
Pertanto, l'eventuale decadenza in oggetto (nel caso di specie, come detto, non verificatasi) non costituirebbe ragione ostativa all'accertamento della sussistenza del credito contributivo azionato CP_ dall' con l'avviso di addebito opposto.
3 3. Va, altresì, rigettato il secondo motivo di gravame con il quale la società appellante eccepisce una serie di irregolarità formali da cui sarebbe affetto l'atto impugnato;
in particolare, eccepisce l'irregolarità del procedimento notificatorio dell'avviso di addebito nonché la nullità, per carenza di motivazione, del verbale unico di accertamento sotteso all'avviso di addebito con conseguente nullità di quest'ultimo.
Tali censure sono prive di pregio.
3.1. In primo luogo, va osservato che le asserite irregolarità afferenti alla notifica a mezzo pec dell'atto impugnato, sono state eccepite solo in sede di gravame, in tal modo violando il divieto di nova in appello di cui all'art. 437 c.p.c. sicchè le relative censure sono da ritenersi inammissibili.
3.2. Per quel che concerne, poi, le irregolarità formali già eccepite nel ricorso ex art. 414 cpc (carenza di motivazione nonché asserita indeterminatezza) da cui sarebbe affetto l'avviso di addebito alla luce di quanto disposto dall'art. 30 del D.L.n.78/2010 (conv.in L.n.122/2010), va rilevato che, in I grado,
l'opponente aveva richiesto al giudice di esser all'uopo rimesso in termini, attesa la mancata indicazione nell'atto del termine per proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc.
Ebbene, ad avviso del Collegio, non sussiste alcun impedimento non imputabile alla parte che giustifichi la richiesta di rimessione in termini;
difatti, la Cassazione ha affermato che non impedisce la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione la mancata indicazione nella cartella del termine entro cui proporre l'opposizione agli atti esecutivi: "In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali iscritti a ruolo, ove sia dedotta l'irregolarità formale della cartella, che, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 49 d.P.R. n. 602 del 1973, l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è applicabile l'art. 29, comma
2, del d.lgs. n. 46 del 1999 (che rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie), e non
l'art. 24 del medesimo decreto (che prevede il diverso termine di quaranta giorni e riguarda
l'opposizione, nel merito della pretesa azionata). Ne consegue che l'opposizione prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notifica della cartella, e che è irrilevante la mancata indicazione, nella cartella, del termine predetto, in quanto l'obbligo di indicazione dei termini
e delle modalità di impugnazione della cartella, di cui all'art. 1, comma 2, del d.m. 28 giugno 1999, deve intendersi riferito solo alle impugnazioni sul merito della pretesa azionata, come si evince dall'art.
2, comma 2, del medesimo decreto ("Per le entrate diverse da quelle indicate nel comma 1, che si riferisce alle entrate amministrate dal Ministero delle finanze, ciascun soggetto creditore provvede a fornire al consorzio nazionale fra i concessionari il contenuto delle avvertenze relative alle modalità ed ai termini di impugnazione afferenti alle proprie entrate, adottando un linguaggio il più possibile comprensibile ai debitori)" (cfr. Cass.n.25757/2008; Cass.n.27824/2009).
Dev'essere, quindi, dichiarata l'improponibilità dell'opposizione ex art. 617 cpc.
4. Pervenendo ad esaminare le censure alla sentenza nella parte in cui si pronunzia sui motivi di merito dell'opposizione, la con il terzo ed il quarto motivo d'appello eccepisce l'errata Parte_1 valutazione da parte del giudice di primo grado, rispettivamente, della fondatezza della pretesa contributiva oggetto dell'avviso di addebito sub iudice nonchè della quantificazione delle somme
4 richieste dall' a titolo di revoca dei benefici derivante da irregolarità contributive e di sanzioni CP_1 consequenziali alle riscontrate evasioni contributive.
Tali censure sono meritevoli di accoglimento nei termini che seguono.
3.1. Occorre premettere che l'onere probatorio, con riferimento alla fattispecie in esame, spetta all' che, a dispetto della propria posizione di convenuto, ha l'onere di fornire la Controparte_3 prova di quanto richiesto e contestato (Cass.n.29763/2022), non potendosi attribuire efficacia probatoria assoluta al verbale unico di accertamento prodotto in giudizio, su cui si fonda l'avviso di addebito opposto.
Al riguardo, secondo i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, il verbale di accertamento ispettivo fa piena prova fino a querela di falso in ordine alla provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo ha sottoscritto, alle dichiarazioni che questi attesti di avere ricevuto e a tutti i fatti che, in generale,
l'ispettore dichiari essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (Cass.ord.26086/2023).
Quanto agli apprezzamenti e alle valutazioni operate dal verbalizzante nonché alle circostanze dei fatto che questi dichiara di avere accertato, avendole apprese da terze persone o a seguito di altre indagini, si rileva che trattasi di elementi sottoposti al libero apprezzamento del giudice che può valutarne l'importanza e determinare quale sia “il conto da farne” ai fini della prova (Cass.8946/2020), possedendo una attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass.
SS.UU.n.916/1996; Cass.n.24388/2022; Cass. n.28286/2019).
3.2. In adesione ai riferiti principi, la decisione della causa deve dunque passare attraverso il raffronto CP_ fra il contenuto del verbale redatto dagli Ispettori (assunto dall'Ente a fondamento della pretesa contributiva azionata) che addebita alla ditta appellante la violazione del cd. minimale contributivo e quanto emerso dalla documentazione versata in atti.
Occorre premettere che la società appellante contesta la circostanza, riportata nel verbale unico di accertamento, secondo cui: “la ditta ha violato l'art. 29 del D.L. 23/03/1995 n. 244, convertito in L.
08/08/1995 n. 341 (“Retribuzione minima imponibile nel settore edile”) in quanto nei periodi di paga dall'07/2013 al 06/2018 ha assolto la contribuzione previdenziale ed assistenziale su retribuzioni non commisurate al numero di ore settimanali di lavoro stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali (v. circolari n. 209/1995, e n. 269/1995 n. 9/1997 e n. 81/1997). Al riguardo si CP_1 evidenzia che i casi di sospensione della prestazione lavorativa e della retribuzione, per i quali non si determina l'obbligo della c.d. “contribuzione virtuale”, sono tassativamente contemplati dalla norma medesima (art. 29 L- 341/1995) e dal D.M. 16/12/1996 (C.I.G., malattia, infortunio, ferie, riposi, scioperi, ecc. – v. circolari n. 269/1995 e n. 81/1997). “Inoltre per il periodo luglio 2013 – giugno CP_1
2018 non risultano applicate le variazioni tabellari della paga base (C.C.N.L. EDILE) a favore dei dipendenti occupati.”
3.3. La società appellante, in particolare, pur non contestando di non aver versato la contribuzione sul monte orario ordinario, ha tuttavia eccepito la sussistenza di cause di esonero dall'obbligo di
5 contribuzione figurativa – che il giudice di primo grado ha ritenuto non allegate e non provate – ed, al contempo, ha dedotto che i lavoratori, nel periodo oggetto di accertamento, avevano prestato attività lavorativa in cantieri dislocati al di fuori della provincia di Napoli, sicchè, ai fini della determinazione del montante retributivo/contributivo aveva fatto applicazione dei contratti integrativi provinciali relativi alle diverse province di svolgimento della prestazione.
4. Orbene, le censure sollevate dalla parte appellante appaiono fondate.
4.1. Contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, la società appellante, fin dal primo grado, ha allegato (punto 6, pag. 12, ricorso di primo grado) e provato (doc. da 09 a 16 ricorso di primo grado) che l'irregolarità contributiva contestata dall' , lungi dall'essere il frutto di una deliberata evasione CP_1 contributiva, sarebbe stata la semplice e legittima conseguenza dell'applicazione di cause di esonero dall'obbligo di contribuzione figurativa, quali le ferie collettive aziendali (LUL agosto) e le assenze per cassa integrazione guadagni (CIGO edilizia).
In diritto, la questione va risolta in applicazione dell'art.29, co.1, D.L.n.244/1995, rubricato
"Retribuzione minima imponibile nel settore edile", così recita: “
1. I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili. Altri eventi potranno essere individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette…”.
Dunque, la norma espressamente contempla espresse e tassative ipotesi derogatorie dell'obbligazione di contribuzione virtuale.
E a tal fine, nella specie, risultano prodotte in giudizio dalla autorizzazione Parte_1 Per_1
(periodo 02/03/2015-28/03/2015); - autorizzazione (periodo 01/01/2018-20/01/2018); - Per_1 autorizzazione (periodo 14/05/2018-26/05/2018); - richiesta di aspettativa e permessi non Per_1 retribuiti ( dal 29/12/2014); - richiesta di aspettativa e permessi non retribuiti Persona_2
( del 29/12/2014); - richiesta di aspettativa e permessi non retribuiti ( Persona_3 Persona_2 dal 01/02/2016).
Altresì, la società ha prodotto in giudizio il LUL a riprova del fatto che la prestazione nel periodo di riferimento era stata svolta su vari cantieri dislocati in plurime province, così dimostrando la necessità di applicare, ai fini della verifica di esatta determinazione del minimale contributivo, i rispettivi contratti integrativi provinciali (doc. 17-21).
6 4.2. Tali risultanze istruttorie hanno imposto alla Corte di verificare, con l'ausilio di un consulente tecnico-contabile, la fondatezza della pretesa dell' . CP_1
Pertanto, si è proceduto a verificare innanzitutto se, nel periodo oggetto dell'accertamento ispettivo sub iudice, l'azienda avesse provveduto ad assolvere all'obbligo della contribuzione virtuale, Parte_1 come previsto dall'art. 29 L. 341/95, tenuto conto sia delle cause di esclusione, previste ex lege, debitamente documentate dall'azienda sia dei minimi retributivi/contributivi previsti dai contratti collettivi integrativi relativi alle province presso le quali risulta provato (dalle annotazioni del LUL) che i lavoratori hanno prestato la propria opera.
Ebbene, alla luce della disposta ed espletata CTU – alla quale questa Corte intende integralmente riportarsi non ravvisandosi errori logici né metodologici ed in assenza di contestazione delle parti - è emerso che:
a) la si è sempre attenuta alle retribuzioni minime – come risultanti dai singoli cedolini Parte_1 paga di ciascun dipendente - previste per le Provincie oggetto dei cantieri edili su cui venivano dislocati i lavoratori dipendenti;
CP_ b) l' non ha tenuto conto, nell'accertamento ispettivo, delle cause di esclusione e non operatività della cosiddetta retribuzione virtuale e non ha considerato la diversa territorialità dei cantieri edili;
c) solo in alcuni mesi i versamenti da parte della società sono apparsi carenti e comunque per un valore esiguo;
per la sola mensilità di maggio 2018 la ha disatteso le prescrizioni per la retribuzione Parte_1 virtuale ex art. 29 L.n.341/95, incorrendo nella perdita dei previsti e goduti sgravi contributivi.
4.3. Inoltre, a mezzo della predetta consulenza, sono stati rideterminati gli importi degli sgravi contributivi perduti dall'azienda per effetto delle riscontrate irregolarità, nei limiti in cui sono state accertate dal CTU.
4.4. Sulla scorta di tali elementi, la risulta debitrice della minore somma di euro Parte_1
7.297,75, di cui euro 2.519,00 a titolo di contributi evasi, euro 2.499,50 a titolo di sgravi perduti ed euro
2.261,25 a titolo di sanzioni, anch'esse conseguentemente rideterminate.
5. In ordine alle conseguenze processuali di siffatto accertamento, deve farsi applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, ove venga accertata, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale con il quale si contesta la sussistenza del credito, la sola parziale fondatezza dell'opposizione, non si determina per questa unica ragione la totale inefficacia della cartella, ma il giudice deve, anche d'ufficio, dichiarare
l'inefficacia della cartella soltanto in relazione alle somme non dovute, potendo imporsi una declaratoria di totale inefficacia solo nel caso in cui, tenuto conto anche della normativa sostanziale applicabile, l'ente creditore non abbia assolto all'onere di provare anche nel "quantum" il suo credito”
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 19502 del 10/09/2009).
Dunque, in parziale accoglimento dell'appello, deve esser dichiarata l'inefficacia dell'avviso di addebito n. 354 2020 00000053 51 000 nella parte eccedente la somma di euro 7.297,75 (di cui euro
7 2.519,00 a titolo di contributi evasi, euro 2.499,50 a titolo di sgravi perduti ed euro 2.261,25 a titolo di sanzioni). CP_
6. Le spese di lite del doppio grado cadono per i 3/4 a carico dell' soccombente e si liquidano come in dispositivo, secondo i minimi di cui al DM 55/2014 e ss.mm. attesa la notorietà delle questioni trattate.
La restante parte viene compensata tra le parti, stante l'accoglimento parziale, sia pure per larga parte, della domanda.
7. Le spese di consulenza tecnica vengono liquidate con separato decreto e si pongono integralmente a CP_ carico dell' la cui condotta ha determinato la necessità dell'accertamento contabile.
P.Q.M.
La Corte così decide, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di I grado:
• dichiarata l'inefficacia dell'avviso di addebito n. 354 2020 00000053 51 000 nella parte eccedente la somma di euro 7.297,75; CP_
• compensa per un quarto le spese del doppio grado di giudizio e condanna l' al pagamento del residuo che liquida in euro 2.022,75 per il primo grado ed euro 2.179,50 per il grado di appello, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione.
Napoli, 13.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosa Del Prete Dott.ssa Raffaella Genovese
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