Articolo 1 della Legge 1 dicembre 1971, n. 1081
Articolo 2
Versione
4 gennaio 1972
Art. 1.

L' articolo 1 del regio decreto-legge 18 maggio 1924, n. 848 , e' sostituito dal seguente:
"I posti gratuiti di studio presso il convitto "Dante Alighieri" di Gorizia sono elevati, a decorrere dal 1° ottobre 1971, a 80 unita'.
Detti posti gratuiti sono destinati ad alunni del Friuli-Venezia Giulia, meritevoli per profitto scolastico e di disagiate condizioni economiche, che raggiungano l'eta' non inferiore ai dieci e non superiore ai sedici anni al 30 settembre dell'anno in cui ha luogo il concorso.
I posti eventualmente non coperti ai sensi del precedente comma per mancanza di vincitori o di idonei sono conferiti, nel rispetto dell'ordine di graduatoria, ad alunni idonei nel concorso a posti gratuiti nei convitti nazionali".
Entrata in vigore il 4 gennaio 1972