Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 30/05/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 647/2022
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.° 647/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
18.12.2024 e promossa da
(P.Iva: P.IVA 1 in Parte 1
persona del suo legale rappresentante Dott. CP 1 rappresentato e difeso dall'Avv. "
Franchi Elena ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brescia, Via Einaudi
n. 26, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
APPELLANTE
contro
C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP 2 (C.F.
Alessandra Della Monaca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta
APPELLATO
e contro rappresentata e difesa dallo Studio Legale Fassio Controparte_3
s.t.a. Avv.ti M.W. Fassio, P. Fassio e M. Garrezzoli ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Brescia, Via A. Saffi n. 5, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
e contro
Controparte_4 domiciliata ex lege presso Parte 1
[...] , con sede in Milano.
APPELLATA-CONTUMACE
e contro domiciliato ex lege presso Parte 1 Codice Fiscale_2
[...] , con sede in Milano.
APPELLATO - CONTUMACE
e contro
Controparte_5
APPELLATA- CONTUMACE
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, sezione prima civile, n.°
1369/2022, pubblicata il 20. 5.2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante: “In via preliminare: sospendersi la provvisoria esecutività dell'impugnata sentenza;
Nel merito: in riforma dell'impugnata sentenza n. 1369/2022, resa inter partes,
pubblicata il 20.05.2022 e non notificata, per le causali esposte ed in atti e previe le declaratorie tutte del caso, respingersi le avverse domande tutte proposte nei confronti
Parte dell' siccome illegittime ed infondate;
in ogni caso ed in via subordinata, nella non creduta ipotesi in cui l'adita Corte d'Appello dovesse ritenere di configurare una eventuale corresponsabilità anche in capo al conducente del veicolo russo, vorrà
contenere il tutto nell'indicando minor eventuale concorso a carico del conducente dell'autoarticolato russo Kryshtapovich CP_6 con non potrà essere superiore al
20%. Spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, di primo e secondo grado rifusi. Spese e compensi professionali di lite di primo e secondo grado,
oltre rimborso forfetario, rifusi.
In via istruttoria: se ritenuto necessario disporsi CTU cinematica, al fine di accertare la rilevanza causale da attribuire elle condotte dei conducenti, nel cagionare l'incidente per cui è causa".
Dell'appellato CP 2
"che Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, voglia così provvedere:
Confermare la sentenza n. 1369/2022 pubbl. il 20/05/2022 all'esito della causa recante RG n. 15662/2016, dal Tribunale Civile di Brescia, in persona dell'Ill.mo
Giudice di primo grado, Dott. Gianni Sabbadini, in quanto corretta logica coerente e giusta, oltre che ben motivata e strutturata, e per tutte le ragioni dettagliatamente esposte nella narrativa della presente comparsa di costituzione e risposta, in merito alla CP 2 e per l'effetto quantificazione del danno complessivo patito dal Sig.
Parte Rigettare l'appello promosso da in persona del legale rappresentante p.t., contro la sentenza n. 1369/2022 pubbl. il 20/05/2022 all'esito della causa recante RG n.
|15662/2016, dal Tribunale Civile di Brescia, in persona dell'Ill.mo Giudice di primo grado, Dott. Gianni Sabbadini, in merito alla quantificazione del danno complessivo patito dal Sig. CP 2 per tutte le ragioni dettagliatamente esposte nella narrativa della presente comparsa di costituzione e risposta;
In ogni caso con vittoria di onorari e spese di questo secondo grado di giudizio".
Dell'appellata e appellante incidentale Controparte_3
"Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, contrariis reiectis, previa ogni altra opportuna declaratoria di legge, così giudicare:
Pt 1 in punto In via principale: respingere il primo motivo di gravame di
|responsabilità siccome infondato in fatto e in diritto.
In via di appello incidentale: ricostruita correttamente la dinamica del sinistro di causa;
affermata la corresponsabilità del sig. anche per la mancata prova CP 2
|liberatoria ex art. 2054 c.c.; ridotta la liquidazione dei danni secondo il giusto, il provato e quanto percepito ante causam dal leso;
diminuita la stessa in relazione alla concolpa del conducente polacco;
detratte le provvisionali erogate in primo grado;
mettere in carico ad CP 7 il risarcimento in proporzione al grado di colpa del conducente Controparte_5
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite del giudizio d'appello".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 25.9.2016, CP 2 conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Brescia, Parte 1
[...] Controparte 3 Controparte_5
Controparte_8 e Controparte 4 affinché fossero condannati in solido,
a risarcire il danno quantificato in € 392.576,50, occorsogli in seguito ad un grave incidente stradale, che lo ha visto coinvolto in data 10.9.2014, nel Comune di Desenzano
(BS) sull'Autostrada A4.
In particolare, l'attore deduceva che: Controparte_8 alla guida del trattore stradale marca Volvo, targa P542CE39,
con semirimorchio Koegel targato FM343, di proprietà della società CP 4
[…] percorreva l'autostrada A4 in direzione Venezia-Milano;
dopo essersi fermato in una piazzola di sosta, Controparte_8 riprendeva la marcia immettendosi nella corsia di destra senza concedere la precedenza ai veicoli sopraggiungenti, costringendo CP 2 alla guida dell'autocarro polacco
Mercedes Atego targato PWL22645, a una brusca frenata per evitare l'impatto; CP 2a seguito di tale frenata improvvisa, l'autocarro polacco condotto da veniva tamponato dal complesso veicolare che sopraggiungeva, formato da trattore stradale Mercedes CP_9 targato EA092ZS e dal semirimorchio Merker targato
CP AD19387, di proprietà della società Controparte_5
il quale, spingeva in avanti l'autocarro condotto
[...] condotto da Controparte_5
dall'attore, causando la collisione con il mezzo russo.
a seguito del sinistro, Controparte_5 decedeva, mentre CP 2 riportava gravi lesioni, tra cui frattura-lussazione dell'anca destra, frattura esposta del malleolo tibiale destro, esposizione del tendine rotuleo destro, lesioni muscolari e scheletriche all'arto inferiore destro, trauma cranico e frattura somatica per cui veniva ricoverato agli
Spedali Civili di Brescia e dimesso il 27.9.2014;
il danneggiato inviava richiesta di risarcimento alla compagnia Controparte_3
Pt 1 di proprietà della società
[...] assicuratrice del veicolo Controparte_5
ente assicuratore per il mezzo immatricolato all' Parte 1
in CP 4 senza ricevere riscontro;
Si costituiva in giudizio l' Pt 1 affermando che la responsabilità del sinistro dovesse essere attribuita, esclusivamente, a Controparte_5 e non a Controparte 8
il quale, sarebbe stato tamponato dall'autocarro condotto dall'attore, spinto in avanti dal mezzo guidato dallo stesso Controparte_5 che non avrebbe nemmeno tentato di
,
frenare, secondo quanto accertato dalla Polizia Stradale di Verona intervenuta sul luogo.
Si costituiva in giudizio Controparte_3 ritenendo al contrario, che la colpa fosse da imputare, unicamente, a Controparte_8 per aver effettuato una manovra di immissione pericolosa dopo una sosta irregolare nella piazzola, in violazione
|dall'art. 154, commi 1 e 8, del Codice della Strada, come rilevato dalla Polizia Stradale.
Controparte_3 contestava inoltre che i tamponamenti fossero avvenuti in due momenti distinti, sostenendo invece che si trattasse di un unico evento, non essendo provato che l'urto tra i primi due veicoli precedesse quello con il mezzo russo.
Non si costituivano in giudizio Controparte_8 la società Controparte_4
ed una volta accertata la regolarità delle notifiche, il giudice e la Controparte_5
ne dichiarava la contumacia.
La causa veniva istruita a mezzo C.T.U. medico-legale a cura della Dott.ssa Persona_1
[...] sulla persona dell'attore, la quale, ha accertato un'incapacità temporanea per 60 giorni al 100%, per ulteriori 60 giorni al 75% e per altri 60 giorni al 50%, con postumi permanenti quantificati nel 35% a titolo di danno biologico.
Non sono state riconosciute spese mediche rimborsabili in assenza di idonea documentazione, né è stata rilevata un'invalidità specifica, ma soltanto una condizione tale da rendere più oneroso, lo svolgimento di alcune attività quotidiane e lavorative.
Con provvedimento del 10.11.2020, il giudice di primo grado, accogliendo l'istanza dell'attore, disponeva l'erogazione di una somma a titolo di provvisionale pari ad €
30.000,00, ponendone il pagamento in parti uguali a carico di Parte 1
[...] e della compagnia i quali, eseguivano i Controparte_3
versamenti di rispettiva competenza.
Con sentenza n.° 1369/2022, pubblicata il 20.5.2022, il Tribunale di Brescia assolveva
CP_2 e accertava la concorrente responsabilità da ogni responsabilità l'attore
Controparte_8 in misura paritaria. dei conducenti Controparte_5 e
Per l'effetto, condannava in solido l' Parte 1 la compagnia assicuratrice Controparte_3 e la società Controparte_5
[...] a pagare in favore di CP 2 la somma residua di
€ 267.800,00 (al netto della già pagata provvisionale), oltre interessi dalla data della pronuncia al saldo, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali.
Nei rapporti interni, ripartiva l'importo del risarcimento nella misura del 50% a carico
(quale ente assicuratore per la società dell' Parte 1
e del 50% a carico della compagnia assicuratrice [...] Controparte_4
CP Controparte_3 (quale assicuratrice della società Controparte_5
[...] convenuti venivano condannati, in solido, a rifondere in favore dell'attore le spese di
lite e gli onorari del C.T.U.
In particolare, il primo giudice così motivava:
quanto all'an, ha ritenuto che i dati oggettivi rilevati dai cronotachigrafi installati sui veicoli e la dettagliata relazione tecnica redatta dalla Polizia Stradale di Verona, prodotta in giudizio dalla parte attrice, consentissero di ricostruire con sufficiente chiarezza la dinamica dell'incidente.
Nel dettaglio, la condotta di CP 2 èapparsa conforme ai criteri di prudenza e diligenza richiesti dalla normativa vigente in materia di circolazione stradale, posto che risulta accertato in punto di fatto che Controparte_8 dopo essersi fermato nella piazzola di sosta laterale, si sia reimmesso sulla carreggiata senza adottare le cautele previste dall'art. 154 del Codice della Strada, omettendo sia di segnalare la manovra, sia di verificare la presenza di veicoli in transito nella corsia di marcia.
Tale comportamento imprudente ha costretto CP 2 a una brusca frenata e ad una drastica riduzione della velocità (come confermato dai dati cronotachigrafici), nel tentativo - quasi riuscito - di evitare l'impatto, senza però riuscire a spostarsi sulla corsia di sorpasso per la presenza di altri veicoli.
Pertanto, il giudice ha escluso ogni profilo di colpa a suo carico per quanto attiene alla fase antecedente il primo impatto.
Nel medesimo contesto, è stato accertato che Controparte_5 sopraggiunto a '
velocità sostenuta (85 km/h), ha tamponato violentemente il mezzo condotto da [...] CP 2 spingendolo a sua volta contro l'autoarticolato russo condotto da
Controparte_8 senza che Controparte_5 effettuasse alcuna frenata o |manovra evasiva, circostanza da cui il giudice ha denotato una grave disattenzione e una condotta gravemente negligente.
Ha ritenuto, quindi, superata, nel caso di specie, la presunzione di concorso di colpa prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., in relazione alla condotta di CP 2 il
quale, ha compiuto tutto quanto nelle sue possibilità per evitare il sinistro.
Di conseguenza, il Tribunale ha attribuito, congiuntamente, la responsabilità del sinistro
'Controparte_8 per aver posto in essere una manovra imprudente e vietata ed a a Controparte_5 per la condotta gravemente negligente ed, in assenza di elementi che giustificassero una diversa ripartizione, ha ritenuto equo suddividere la responsabilità in parti uguali, ai sensi dell'art. 2055, comma 3, c.c..
In relazione ai danni subiti dall'attore, il primo giudice ha condiviso le risultanze della
C.T.U. ed, a fronte della consulenza che ha rilevato la presenza di una cicatrice chirurgica di 24 cm alla coscia destra e discromie cutanee, ha ritenuto ammissibile la richiesta di risarcimento per danno estetico, avanzata dal danneggiato con la memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ritenendo che esso non costituisca un'autonoma voce di danno e dunque una domanda nuova, ma piuttosto una specificazione della più ampia voce del danno non patrimoniale.
Analogamente, ha riconosciuto anche il c.d. danno da cenestesi lavorativa, pur in assenza di una precisa descrizione delle mansioni lavorative svolte dall'attore (il contratto menziona genericamente attività di autista/meccanico), poiché la C.T.U. ha indicato che le menomazioni riscontrate avrebbero inciso negativamente su tutte quelle attività che richiedano stazione eretta prolungata, salita e discesa dalle scale e/o gradini e movimentazione manuale di carichi, determinando maggiore sforzo e tempi prolungati per l'esecuzione.
Per ciò che concerne i criteri per la determinazione del quantum, il giudice ha,
equitativamente, liquidato il danno non patrimoniale nella misura complessiva di €
300.000,00 (a lordo della provvisionale già corrisposta), presi come riferimento i parametri indicati nelle tabelle del Tribunale di Milano ed applicata una personalizzazione adeguata alle circostanze del caso concreto (quali i postumi di carattere estetico e le difficoltà di movimento riscontrate dalla C.T.U.).
Da ultimo, ha poi ritenuto che tale danno biologico dovesse essere quantificato e liquidato secondo i criteri nazionali, indipendentemente dalla realtà socioeconomica di provenienza del danneggiato (nel caso specifico, un cittadino polacco, residente in
Polonia).
Proponeva appello avverso detta decisione Pt 1 Parte 1 in qualità di appellante principale, sia in punto responsabilità, sia in punto liquidazione del danno. Si costituivano in giudizio CP 2 e Controparte_3
chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo quest'ultima altresì appello incidentale.
Con decreto datato 6.7.2022, il Presidente della II sez. civ. di questa Corte, in
|accoglimento del ricorso ex art. 351, commi 2 e 3, c.p.c. depositato da
[...]
disponeva, inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia Parte 1
esecutiva della sentenza impugnata del Tribunale di Brescia n.° 1369/2022,
limitatamente alla parte in cui era prevista la condanna dell' Pt 1 al pagamento del risarcimento e delle spese legali in favore dell'attore CP 2 ritenendo sussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
All'esito dell'udienza per la comparizione delle parti, fissata al 12.10.2022 per esaminare l'istanza nel loro contraddittorio, rilevato che Controparte_3 aveva si impegnava adato atto di un intervenuto accordo, in forza del quale CP 2
non mettere in esecuzione la sentenza di primo grado nei confronti di tutte le parti soccombenti, compresa l'istante Parte 1 la Corte
revocava il provvedimento di sospensione suddetto, dichiarando il non luogo a provvedere.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 18.12.2024 di precisazione delle conclusioni, una volta decorsi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale di Parte 1
Con il primo motivo, censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale, pur avendo
utilizzato le risultanze del rapporto in atti della Polizia Stradale di Verona per valutare in concreto la condotta di CP 2 e ritenere per lo stesso superata la presunzione di colpa a suo carico, non ha provveduto a valutare le condotte degli altri due conducenti coinvolti e loro rilevanza causale nel cagionare il sinistro e ha optato per la più “facile"
opzione della pari responsabilità presunta al 50% tra i due, ai sensi dell'art. 2055. co. 3,
C.C.
Deduce, infatti, che la norma da applicare al caso in esame sarebbe l'art. 2054, co. 2,
c.c., a mente del quale, in caso di collisione tra veicoli, si presume una responsabilità
concorrente dei rispettivi conducenti, salvo prova contraria.
Ebbene, tale prova contraria emergerebbe dagli atti - ed in particolare dal verbale della
Polstrada e dai cronotachigrafi – dai quali risulta chiaramente che l'autocarro polacco dell'attore non avrebbe mai impattato contro il mezzo russo che lo precedeva, se non |fosse stato violentemente tamponato dal veicolo Pt 1 condotto da CP 5
[...]
Infatti, i dati dei cronotachigrafi confermerebbero che CP 2 aveva già
rallentato la corsa rispetto al veicolo che lo precedeva, in fase di accelerazione e, del resto, anche la presunta condotta irregolare del veicolo russo non potrebbe essere ritenuta causa dell'evento dannoso, poiché il conducente del veicolo immediatamente successivo (quello polacco) si trovava nelle condizioni, attraverso una guida prudente e diligente che di fatto ha mantenuto di evitare qualsiasi impatto. Pertanto, la causa esclusiva del sinistro andrebbe individuata nella condotta negligente e imprudente del conducente Pt_1 che sopraggiungeva da dietro a circa 85 km/h, senza frenare, né
,
adottare alcuna manovra evasiva;
tutt'al più, si potrebbe ipotizzare un concorso di colpa del conducente del veicolo russo in una misura non superiore al 20%, dato il ruolo marginale della sua condotta.
Con il secondo motivo, parte appellante si duole, innanzitutto, di una erronea quantificazione del danno non patrimoniale, operata dal giudice in via equitativa in €
300.000,00.
Tale importo riconosciuto, equitativamente, infatti risulterebbe superiore anche a quello che si otterrebbe applicando alle tabelle di Milano gli aumenti massimi previsti per sofferenza soggettiva e personalizzazione. A ciò, si aggiunga che secondo parte appellante, gli incrementi attribuiti con le voci relative alla sofferenza soggettiva e alla personalizzazione non sarebbero, comunque, dovuti nel caso di specie, in quanto implicitamente riconosciuti al danneggiato, che già beneficia di un vantaggio economico legato al contesto in cui vive, dal momento che il risarcimento in euro, applicato secondo i parametri italiani, risulterebbe essere più favorevole per un cittadino polacco, residente in Polonia, rispetto a quanto sarebbe per un cittadino italiano che vive in Italia in una situazione simile.
Appello incidentale di Controparte_3
Con il primo motivo, censura la sentenza, chiedendone la riforma, nella parte in cui il
Tribunale, nel ricostruire il sinistro, ha individuato un primo impatto tra il veicolo Pt 1 e quello polacco e, solo successivamente, un secondo impatto tra il veicolo polacco e quello russo.
Deduce, che i dati oggettivi dei cronotachigrafi, presi in considerazione dal giudice,
dimostrerebbero l'esatto contrario, ossia che l'origine della catena di tamponamenti sia da attribuire al veicolo russo, e non all' Pt 1 .
Il dispositivo installato sul veicolo polacco, infatti, registra due distinti cambi di velocità: il primo, analogo a quello registrato dal veicolo russo, sarebbe indicativo di un urto iniziale tra questi due mezzi;
il secondo, perfettamente coincidente con quello del veicolo Pt 1 , attesterebbe che l'impatto tra quest'ultimo e il veicolo polacco è
avvenuto in un momento successivo.
Con il secondo motivo, impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha escluso il concorso di colpa di nella causazione del sinistro, ritenendo CP 2
superata la presunzione a suo carico prevista dall'art. 2054 c.c.. CP 2 sarebbe stato il primo ad impattare controDeduce, infatti, non solo che il veicolo russo, ma che non avrebbe neanche fornito la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, poiché l'impossibilità di adottare manovre alternative, come una sterzata sulla corsia di sinistra, per la presenza di ulteriori veicoli |che la occupavano, non sarebbe stata adeguatamente documentata, in quanto fondata unicamente su una sua dichiarazione personale contenuta nel verbale dell'incidente.
Con il terzo motivo, aderisce al secondo motivo di gravame dell'appellante in punto di determinazione del quantum del danno.
In aggiunta, muove varie censure.
In primo luogo, contesta la personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale riconosciuta a favore di per asserite difficoltà nello CP 2
svolgimento dell'attività lavorativa di autista, in mancanza della prova di un effettivo pregiudizio lavorativo riconducibile alle lesioni, dal momento che dalle integrazioni alla relazione del C.T.U. emergerebbe che il mantenimento della posizione eretta può non costituire un ostacolo rilevante per lo svolgimento di tale mansione, essendo normalmente previste pause durante il turno di lavoro.
In secondo luogo, censura la personalizzazione operata per presunti postumi di natura estetica su due fronti: innanzitutto, perché la sua allegazione sarebbe avvenuta tardivamente (soltanto con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.) e il ragionamento del giudice secondo cui non si tratta di una domanda nuova, ma piuttosto di una specificazione della più ampia voce del danno non patrimoniale, sarebbe errato,
posto che non potrebbe ritenersi sufficiente, ai fini della rituale allegazione, il generico richiamo al danno non patrimoniale contenuto nell'atto introduttivo, dovendo invece le specificazioni del medesimo essere dedotte in modo puntuale e tempestivo, a garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa della controparte;
in aggiunta, il danno estetico non sarebbe neppure sussistente, dal momento che dalla relazione medico legale risulta una cicatrice normoconsolidata e localizzata in un'area non esposta, senza che il danneggiato abbia dimostrato particolari disagi legati alla sua esistenza.
|Da ultimo, censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha sottratto l'importo dall'Istituto previdenziale polacco, CP 2di 32.360 zloty corrisposto a ritenendo che rilevasse ai soli fini del danno patrimoniale temporaneo e che non incidesse sulla liquidazione del danno non patrimoniale.
Invece, Controparte_3 deduce che dalla traduzione ufficiale della dichiarazione dell'istituto straniero, emergerebbe che tale somma sia stata erogata a titolo di risarcimento forfettario per lesioni permanenti e, cioè, proprio per danno non patrimoniale, dalla cui liquidazione andrebbe pertanto detratta.
In ordine all'accertamento della responsabilità per il sinistro, l'esame della documentazione acquisita in giudizio, con particolare riferimento agli atti redatti dalla
Polizia Stradale di Verona in occasione dell'immediato sopralluogo, consente di ritenere infondati il primo motivo dell'appello principale, nonché i primi due motivi dell'appello incidentale.
La sentenza impugnata merita, pertanto, in punto di an, integrale conferma.
Dalla ricostruzione dei fatti operata sulla scorta delle risultanze cronotachigrafiche,
infatti, risulta dimostrato che l'incidente si verificava quando Controparte_8
alla guida del mezzo russo, si immetteva sulla corsia di marcia provenendo da una piazzola di sosta, senza rispettare le cautele previste dal Codice della Strada.
Tale manovra improvvisa e pericolosa obbligava il conducente del veicolo polacco, CP 2 che sopraggiungeva a velocità costante, a frenare bruscamente per evitare una collisione. Nel contempo, il veicolo condotto da Controparte_5 , proveniente a sua volta dalla medesima direzione di marcia, non poneva in essere alcuna manovra di rallentamento o deviazione, impattando ad alta velocità (pari a 85 km/h) il veicolo polacco, che veniva spinto in avanti fino a collidere con l'autoarticolato russo condotto dallo stesso
CP 8
Tale dinamica, infatti, è coerente con le risultanze dei dispositivi cronotachigrafi, i quali attestano che: l'autoarticolato russo, appena ripartito dalla piazzola laterale, procedeva a bassa velocità (18 km/h) quando veniva tamponato, subendo una spinta che lo faceva accelerare fino a 38 km/h, a dimostrazione del colpo subito, subito dopo il quale la velocità calava progressivamente fino all'arresto completo;
il veicolo polacco, che seguiva, viaggiava a velocità costante di 79 km/h, per poi cominciare a rallentare gradualmente (passando a 75 km/h e poi a 14 km/h), segno che il conducente aveva visto il pericolo e stava cercando di evitarlo. Tuttavia, un secondo dopo, veniva tamponato con una forza tale da farlo balzare improvvisamente a 27 km/h, cioè da spingerlo in avanti violentemente, determinando la collisione con il veicolo russo;
il mezzo italiano,
che viaggiava a 85 km/h, manteneva la stessa velocità fino al momento del tamponamento, senza segni di frenata o rallentamento, a conferma dell'ipotesi che non abbia tentato alcuna manovra per evitare l'urto; contestualmente, sia il veicolo polacco sia quello Pt 1 registravano un'anomalia nei cronotachigrafi e, cioè, un picco di 255
km/h, ovviamente non realistico, ma indicativo del momento esatto del violento tamponamento.
Ebbene, le suddette variazioni delle velocità istantanee, in particolare i picchi anomali registrati (255 km/h), sono elementi tecnici oggettivi che provano la sequenza causale degli urti tra i veicoli.
Di conseguenza, la responsabilità del sinistro non può essere ricondotta a [...] CP 2 essendo egli riuscito a rallentare fino quasi all'arresto, dovendo dunque ritenersi superata, nel caso di specie, la presunzione a suo carico di corresponsabilità ex art. 2054 c.c., stante la prova del comportamento diligente e conforme alle norme di circolazione stradale, tenuto dal medesimo.
Al contrario, la responsabilità causale del sinistro va ascritta. Controparte_8 e a
Controparte_5 , i quali, hanno rispettivamente posto in essere una manovra di immissione azzardata, in violazione dell'art. 154, commi 1 e 8, C.d.S e una condotta imprudente e distratta, omettendo qualsivoglia manovra di frenata.
Accertato, dunque, un concorso di colpa tra i due predetti soggetti, deve ritenersi applicabile il disposto dell'art. 2055, comma 3, c.c., secondo cui “nel dubbio, le colpe si presumono uguali”.
Non essendo, infatti, possibile, alla luce delle risultanze istruttorie, determinare con esattezza le rispettive proporzioni di responsabilità, il concorso va ripartito in parti uguali (50%) tra Controparte_8 e Controparte_5
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza, secondo cui: “in tema di responsabilità
solidale per fatto illecito, l'art. 2055, comma 3, c.c. consente, in difetto di prova della diversa entità delle colpe, di presumere l'equivalenza delle stesse, con conseguente ripartizione paritaria dell'obbligazione risarcitoria" (Cass. civ., sez. III, 25 gennaio
|2006, n.° 1504; conformemente Cass. civ., sez. III, 15 marzo 2007, n.° 6064).
Passando ora all'esame del quantum del risarcimento, il secondo motivo di gravame principale ed il terzo motivo di appello incidentale, meritano accoglimento. |Le modalità di liquidazione del danno non patrimoniale adottate dal primo giudice,
infatti, non sono condivisibili e tale liquidazione effettuata, in via equitativa, appare manifestamente sproporzionata ed eccessiva.
Occorre, innanzitutto, premettere che, ai fini del suddetto calcolo, a nulla rileva il contesto socioeconomico in cui vive il danneggiato e, di conseguenza, va disattesa
Contr Parte 1 e da l'eccezione sollevata da Pt 1
secondo cui il risarcimento del danno non patrimoniale dovrebbe Controparte_3
essere parametrato alla realtà in cui vive stabilmente il danneggiato, nel caso di specie la Polonia, in quanto paese con un tenore di vita mediamente inferiore a quello italiano.
Tale argomentazione non trova fondamento, né nella normativa vigente, né nella giurisprudenza di legittimità. Secondo un orientamento ormai consolidato della Corte di
Cassazione, il risarcimento del danno non patrimoniale deve tendere alla reintegrazione integrale del pregiudizio subito, secondo criteri di equità e uniformità,
indipendentemente dal luogo di residenza o dal contesto economico del danneggiato,
poiché quest'ultimo è estraneo al contenuto dell'illecito (Cass. civ., sez. III, 07/10/2016
n.° 20206).
In particolare, la funzione del risarcimento non è quella di attribuire un vantaggio economico correlato al potere d'acquisto del paese di residenza del danneggiato, bensì
di ristabilire, per quanto possibile, l'equilibrio leso dall'illecito, secondo criteri oggettivi e indipendenti da valutazioni soggettive e contingenti (Cass. civ., sez. III, 23/06/2011,
n. °13872).
Di conseguenza, ai fini della liquidazione equitativa del danno, deve farsi riferimento ai parametri ordinari adottati nel foro in cui si giudica e, in particolare, alle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, ritenute dalla giurisprudenza di legittimità quale criterio guida in virtù della loro coerenza e razionalità (Cass. civ., sez. III, 07/06/2011,
n.° 12408).
CP 2 unaIn punto di quantum, il Tribunale ha ritenuto di riconoscere a personalizzazione del danno non patrimoniale per lesione della c.d. cenestesi lavorativa pur in assenza di una precisa e dettagliata descrizione delle mansioni lavorative da lui concretamente svolte, richiamando, a fondamento della decisione, la C.T.U., la quale,
ha evidenziato come le menomazioni riscontrate nel soggetto danneggiato comporterebbero una maggiore difficoltà nello svolgimento di attività richiedenti la stazione eretta prolungata, la salita e discesa da scale o gradini, e la movimentazione manuale di carichi.
|Tuttavia, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, ritiene questo
Collegio che non sussistano i presupposti per il riconoscimento di una personalizzazione a titolo di danno da cenestesi lavorativa.
È, infatti, principio consolidato in giurisprudenza che il danno da cenestesi lavorativa,
riconducibile alla compromissione della percezione soggettiva del proprio benessere psico-fisico nell'esercizio dell'attività lavorativa, può legittimamente integrare una voce di personalizzazione del danno biologico, a condizione che vi sia una prova specifica dell'incidenza delle menomazioni sulle concrete attività lavorative svolte dal danneggiato (Cass. civ., sez. III, 21/06/2013, n.°15534; Cass. civ., sez. III, 23/01/2014,
n.° 1361).
Nel caso di specie, non solo le mansioni del danneggiato risultano indicate in modo generico nel contratto di lavoro, ove si fa riferimento ad attività di "autista/meccanico", senza ulteriori specificazioni, ma dalla medesima C.T.U., non si evince una effettiva compromissione o una riduzione significativa della sua capacità lavorativa, posto che,
nelle successive integrazioni, ha peraltro chiarito che “il mantenimento della stazione eretta prolungata può non costituire un ostacolo alla mansione di autista/meccanico,
essendo genericamente prevista la possibilità di pause periodiche durante il turno di lavoro".
In mancanza di un'incidenza funzionale apprezzabile sulle concrete modalità di espletamento dell'attività professionale, deve dunque escludersi la configurabilità del danno da cenestesi lavorativa in termini giuridicamente rilevanti.
Con riferimento, poi, al pregiudizio estetico allegato dal danneggiato, il Collegio rileva,
anzitutto, che tale domanda risulta essere stata proposta in maniera tardiva, essendo emersa solo con la prima memoria ex art. 183. co. 6, c.c. con conseguente
|inammissibilità della relativa richiesta risarcitoria per violazione del principio di tempestiva allegazione del danno (cfr. Cass. civ., sez. III, 07/06/2011, n.° 12326).
In ogni caso, anche a prescindere dal profilo processuale, il pregiudizio estetico non può
ritenersi sussistente nel merito. Come è noto, il danno estetico costituisce una voce specifica del danno non patrimoniale, suscettibile di autonoma considerazione ai fini della personalizzazione del risarcimento, solo quando si traduce in una menomazione visibile e percepibile da terzi, tale da incidere sull'immagine sociale del soggetto e sul suo modo di relazionarsi agli altri (cfr. Cass. civ., sez. III, 20/04/2018, n.° 9916; Cass.
civ., sez. III, 23/01/2014, n. °1361).
Nel caso di specie, la C.T.U. disposta in primo grado ha accertato la presenza, in capo a CP 2 di una cicatrice normoconsolidata, estesa dal gluteo destro al terzo prossimale della coscia.
Si tratta di una sede del corpo non normalmente esposta nella vita quotidiana, e dunque non idonea, in assenza di ulteriori elementi, a configurare un danno estetico di rilievo.
Affinché possa darsi rilievo risarcitorio a tale voce, infatti, occorre che il danneggiato dimostri anche attraverso presunzioni che la lesione incida negativamente
-
sull'estetica del corpo in misura apprezzabile, tenuto conto di fattori soggettivi (quali età, sesso, professione, attività relazionali o lavorative) e che tale pregiudizio determini un disagio ulteriore rispetto al danno biologico già liquidato.
Nel caso in esame, Persona_2 non ha allegato né dimostrato alcuna esigenza particolare di esibizione della parte del corpo interessata dalla cicatrice, né ha dedotto elementi concreti da cui desumere un effettivo disagio soggettivo riconducibile alla stessa.
Né, è sufficiente, ai fini risarcitori, la mera presenza di una cicatrice normoconsolidata in una sede usualmente coperta dal vestiario, trattandosi di un danno di lieve entità che rientra nella fisiologica conseguenza di un evento traumatico, quale quello occorsogli nel caso in esame.
Pertanto, in difetto di una prova anche solo presuntiva dell'effettiva incidenza negativa della lesione sull'aspetto esteriore della persona, deve escludersi la sussistenza di un danno estetico rilevante, da cui deriva l'impossibilità di procedere a una
personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale sotto tale profilo.
|In conclusione, facendo applicazione della Tabella Unica Nazionale ex DPR n.° 12 del
13.01.2025 e considerando l'età del danneggiato al momento del fatto (50 anni), nonché,
la percentuale di invalidità permanente quantificata dalla C.T.U. al 35%, si ottiene |l'importo di € 149.343,47, senza alcuna personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale per lesione della cenestesi lavorativa o per danno estetico.
A ciò si aggiunga l'importo di € 7.457,40 liquidato a titolo di danno temporaneo totale
(invalidità temporanea totale per 60 giorni: € 3.314,40; invalidità temporanea al 75%
per 60 giorni: € 2.485,80; invalidità temporanea al 50% per 60 giorni: € 1.657,20).
Tuttavia, dalla somma complessiva liquidata a titolo di danno non patrimoniale dovrà
essere detratto l'importo di 32.360,00 zloty (corrispondente oggi ad € 7.631,00)
corrisposto a CP 2 dall'ente previdenziale polacco (INPS), trattandosi di un'indennità forfettaria erogata per lesioni permanenti che, per natura e finalità, risulta riconducibile al medesimo pregiudizio non patrimoniale oggetto del presente giudizio.
Ovviamente al lordo della già corrisposta provvisionale di € 30.000,00 erogata a [...]
CP_2 nel giudizio di primo grado, adeguatamente rivalutata alla data odierna.
Ne consegue che l'importo dovuto da Parte 1 e da [...]
ammonta ad € 156.800,00. L'importo del danno Controparte_3 a CP_2
va devalutato al fatto, ossia € 129.267,00 rivalutato alla data del pagamento della provvisionale (con € 2.585,00 per capitale ed € 2.942,00 per interessi) per un capitale complessivo rivalutato di € 131.852,00.
Da questo importo va detratta la provvisionale di € 30.000,00, ottenendo così una debenza di € 101.852,00, a cui sommare rivalutazione per € 19.250,00 e interessi legali per € 11.234,00 sulla somma rivalutata progressivamente, per un totale di € 132.335,00.
All'importo così ottenuto, vanno sommati gli interessi per € 2.942,00, calcolati sull'ammontare del risarcimento alla data del pagamento della provvisionale, per un totale complessivo di € 135.297,00. Da ultimo, defalcando l'importo di 32.360,00 zloty (corrispondente oggi ad € 7.631,00),
già percepiti dal danneggiato dall'Istituto previdenziale polacco, si ottiene l'importo di
€ 127.666,00, da incrementare di interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della sentenza al saldo.
In questi termini, dunque, la sentenza va riformata: accertato il concorso di colpa di
Controparte_5 al 50%, l'appellante principale [...]Controparte_8 e e l'appellata e appellante incidentale Parte 1 Controparte_3
[...] in solido vanno condannati a versare all'appellato CP 2 la somma sopra determinata, tenuto conto della provvisionale già versata e già detratta dal conteggio del dovuto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la prevalente soccombenza e [...]
, [...] Parte 1 Controparte_3 Controparte 10
Controparte 11 in solido vanno e Controparte_8
condannati alla rifusione delle stesse, tenuto conto dell'effettivo decisum e, quindi, lo scaglione di riferimento è quello delle cause di valore compreso tra € 52.001 ed €
260.000.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia - Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando e su quello sull'appello principale proposto da Parte 1
incidentale proposto da Controparte_3 così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza,
accertata la responsabilità concorrente di Controparte_8 e di Controparte_5
nella misura del 50% ciascuno, condanna Parte 1 e [...] Controparte_3 in solido tra loro, al risarcimento in favore di CP 2 del danno non patrimoniale, rideterminato nell'importo di € 127.666,00, con conseguente obbligo restitutorio della eccedente parte della somma corrisposta, oltre interessi dal dì
del dovuto al saldo;
- in parziale accoglimento dell'appello incidentale di Controparte_3 accerta
e dichiara che nulla è dovuto in favore di CP 2 a titolo di personalizzazione del danno per cenestesi lavorativa e per danno estetico;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
- condanna Parte 1 Controparte_3 […] e CP 8CP 10 Controparte 11
[...] in solido tra loro, a rifondere a CP 2 le spese di lite che liquida,
quanto al primo grado, in € 1.821,00 per anticipazioni ed € 14.103,00 per compenso
(fase studio € 2.552,00, fase introduttiva € 1.628,00, fase istruttoria € 5.670,00 e fase decisionale € 4.253,00), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge e, per il presente grado in € 9.991,00 per compenso (fase studio € 2.977,00, fase introduttiva € 1.911,00 e fase decisionale € 5.103,00), oltre rimborso spese generali al
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Presidente est.
Giuseppe Serao