Sentenza 25 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 25/01/2023, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/01/2023
N. 00054/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00443/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 443 del 2022, proposto da Venosa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Sticchi Damiani e Mileto Mario Giuliani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Basilicata, non costituita in giudizio;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione a fronte dell'istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del d. lgs. n. 152/2006, presentata dalla Società in data 28 dicembre 2020 e, in particolare, per aver omesso la pubblicazione dell'avviso al pubblico ed i successivi adempimenti previsti dall'art. 27-bis, commi 4 e ss, del d. lgs. n. 152/2006, e non aver per l'effetto concluso il procedimento;
in ogni caso, per l'accertamento dell'inerzia serbata dall'Amministrazione a fronte della diffida trasmessa in data 13.12.2021;
e per la condanna dell'Amministrazione alla sollecita definizione del procedimento di cui all'art. 27-bis del d. lgs. n. 152/2006, chiedendo sin d'ora la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante o rinnovata inerzia dell'Amministrazione a concludere il procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che, secondo quanto riferito della società ricorrente:
- in data 28/12/2020 è stata presentata alla Regione Basilicata l’istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all’art. 27-bis del d. lgs. n. 152/2006 relativa al progetto per la realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico con potenza di picco pari a 15,390 KW da ubicare nel comune di Venosa;
- con nota prot. 4443 dell’8/3/2021, l’Amministrazione ha comunicato agli Enti interessati, ai sensi dell’art. 27-bis, co. 2, del D. Lgs. n. 152/2006, l’avvenuta pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, della documentazione allegata all’istanza;
- la società ricorrente ha dato riscontro alla nota regionale prot. n. 12092 del 14/5/2021 concernente l’integrazione documentale richiesta da alcuni enti interessati;
- in data 13/12/2021 la società ricorrente ha trasmesso alla Regione apposita diffida per la definizione del procedimento;
- con sentenza del TAR Basilicata n. 332 del 3/5/2022, è stata annullata la nota regionale prot. n. 2975 del 3/2/2022 concernente l’esigenza di sottoporre il progetto preventivamente a verifica di assoggettabilità a VIA, secondo le previsioni della delibera regionale n. 35 del 21/1/2022, del pari annullata con effetto erga omnes con separata sentenza di questo TAR (n. 273 dell’11/4/2022, appellata ma non sospesa e da ultimo confermata con sentenza Cons. St., sez. IV, 13/1/2023 n. 443);
Rilevato che:
- la società ricorrente lamenta la perdurante inerzia della Regione nella definizione del procedimento per il rilascio del PAUR ai sensi dell’art. 27-bis, co. 4 e ss, del T.U. Ambiente;
- l’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio;
Considerato che il ricorso è fondato in quanto:
- il Collegio dà qui continuità a quanto statuito dal Tribunale in analoghe circostanze (T.A.R. Basilicata, 27 giugno 2022, n. 505), nel senso che: «vi è evidenza in atti che la Regione, ricevuta l’istanza autorizzatoria di parte ricorrente, ha dato formale avvio al relativo procedimento (comunicando, in data 12/10/2020, a tutti gli Enti interessati, ai sensi dell’art. 27-bis, co. 2, del d.lgs. n. 152/2006, l’avvenuta pubblicazione, sul suo sito istituzionale, della documentazione allegata all’istanza, assegnando a questi ultimi il termine perentorio di 30 giorni per la trasmissione di eventuali richieste integrative ai sensi dell’art. 27-bis, co. 3, del medesimo decreto; […] senza tuttavia aver assunto alcuna altra iniziativa di sua spettanza ai fini della definizione di detto procedimento, nei termini assegnati dall’invocata disposizione»;
- tale contegno inerte configura un effettivo ed ingiustificato inadempimento del generale obbligo di provvedere previsto dall’art. 2 della legge n. 241 del 1990, per cui la Regione, avendo avviato il procedimento autorizzatorio in questione, è tenuta a concluderlo;
- in aggiunta a quanto innanzi, il silenzio regionale si connota nel senso dell’illegittimità in ragione di quanto stabilito artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dal ripetuto art. 27-bis del d. lgs. n. 152/2006;
Ritenuto pertanto che:
- va dichiarato l’obbligo della Regione Basilicata di eseguire gli adempimenti previsti dal menzionato art. 27-bis e di porre in essere la conseguente attività istruttoria, convocando la conferenza di servizi ed adottando conclusivamente la determinazione finale motivata in ordine alla pendente domanda della ricorrente, verificati i requisiti di legge e assicurando la partecipazione procedimentale, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione;
- per l’ipotesi di perdurante inadempimento, si nomina come commissario ad acta, affinché provveda come indicato, il Dirigente preposto alla Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con facoltà di delega.
- in base all’art. 2, co. 8, della legge n. 241/1990, la presente decisione va trasmessa alla Corte dei Conti;
- la presente decisione va, altresì, trasmessa alla Giunta regionale della Basilicata, per le valutazioni e il seguito di competenza, ai sensi dell’art. 2, co. 9, della medesima legge n. 241 del 1990, secondo cui «la mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente»;
Ravvisato che le spese di lite seguono, come di norma, la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto ordina alla Regione Basilicata di provvedere nei modi e termini innanzi determinati;
- per il caso di ulteriore inadempienza, nomina commissario “ad acta” il dirigente preposto alla Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con facoltà di delega, che provvederà ai sensi di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento, con oneri a carico dell’Ente regionale intimato, da liquidare con separato decreto su istanza dell’interessato;
- condanna la Regione Basilicata al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente, forfettariamente liquidando le stesse in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, se dovuti, e rimborso del contributo unificato;
- dispone la trasmissione telematica della presente decisione alla Corte dei conti, Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 2, co. 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, all’atto del suo passaggio in giudicato.
- dispone, altresì la trasmissione, da parte della segreteria, della presente decisione alla Giunta della Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le valutazioni e il seguito di competenza di cui in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente, Estensore
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
Benedetto Nappi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO