TRIB
Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 09/03/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2054/2021 Ruolo Gen., vertente
t r a
con sede legale in Roma, nel Viale Regina Margherita, n.8, Codice Fiscale, numero di Parte_1
iscrizione nel Registro Imprese di Roma e Partita Iva n. , iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al P.IVA_1
n. REA 1068629, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore Dott.
, non in proprio ma quale procuratore speciale di – Controparte_1 Controparte_2
quest'ultima cessionaria e mandataria della cedente – con sede legale in Conegliano (TV), Controparte_3
nella Via Vittorio Alfieri, n. 1 – 31015, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al registro delle imprese di Treviso-Belluno n. , giusta procura speciale per atto Notaio di Pordenone del P.IVA_2 Per_1
20.7.2016, Rep. 292872 – Fasc. 27990, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dall'Avv.
Vincenzo Palomba e dall'Avv. Filippo Giangrasso ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Nicosia (EN), nella Via G.B. Li Volsi, n. 10, giusta delega in calce all'Atto di Citazione Attore
c o n t r o
, P.Iva , in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato Controparte_4 P.IVA_3
a stare in giudizio giusta Delibera G.M. n. 44 del 16.3.2022, Determinazione dirigenziale n. 113 del 6.4.2022,
rappresentato e difeso, per procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 III comma c.p.c. su foglio separato e materialmente congiunto alla Comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Francesco Amalfa, del Foro di
Barcellona P.G. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milazzo (ME), nella Via Tre Monti, n.70
Convenuto
O g g e t t o : Cessione di Crediti.
Conclusioni delle parti : come da verbale.
S v o l g i m e n t o d e l p r o c e s s o
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
All'udienza dell'11.2.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e
In via preliminare si osserva che dalla prospettazione della stessa domanda dell'opposta, nella specie attore in senso sostanziale, dalla disamina degli atti e dei documenti versati in giudizio, si evince che la Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, non può ritenersi titolare del credito azionato in
[...]
questa fase per le ragioni di seguito illustrate.
Secondo i principi espressi dalle Sez. Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione con la Sentenza n. 2951
del 16.2.2016 la legittimazione ad agire, attenendo al diritto di azione, spetta a chiunque faccia valere in
giudizio un diritto assumendo di esserne titolare e la sua carenza può essere rilevata d'Ufficio dal Giudice,
mentre cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in
giudizio che attiene invece al merito della causa, la quale è un elemento costitutivo del diritto fatto valere
con la domanda che l'attore ha l'onere di allegare e di provare in positivo, ovvero anche in forza del
comportamento processuale del convenuto qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta
titolarità, oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità.
Ciò premesso si evidenzia che nel caso di specie, la in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, si costituiva in giudizio, nella sua qualità di procuratore speciale di Controparte_2
assumendo che quest'ultima Società aveva stipulato con l' , in persona del legale rapp.te Controparte_3
pro tempore, un contratto di cartolarizzazione nell'ambito di una cessione di crediti in blocco tra cui quello di cui oggi si chiedeva il pagamento, senza però provare di aver adempiuto gli specifici obblighi pubblicitari ed informativi imposti dalla Legge e di seguito descritti.
L'art. 58 comma 2 TUB, in materia di cessione di crediti, prevede che “la banca cessionaria dà notizia del'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”, in proposito deve rilevarsi che, con riferimento alla questione trattata, si è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'avviso di cessione dei crediti in blocco e l'iscrizione nel Registro delle Imprese, risponde unicamente alla funzione di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264 c.c. dispensando così la Banca
cessionaria dell'onere di provvedere alla notifica della cessione (vds. Cass Civ., Ord. n. 5617/2020 e n.
22151/2019).
Più precisamente, la pubblicazione in G.U. dell'atto di cessione e l'iscrizione nel Registro delle Imprese,
sostituirebbero la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 c.c., realizzandone di fatto il medesimo effetto di pubblicità e non altro in termini di efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto.
Inoltre, dall'esame degli atti è emerso che parte opposta non ha prodotto in giudizio il contratto di cessione di crediti.
In ordine a tale superiore aspetto la Suprema Corte, dapprima con Sentenza n. 2780/2019 e, di recente, con sentenza n. 24798/2020, ha prescritto che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale
esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non basta a provare la titolarità del credito in capo all'avente causa, se non individua il contenuto del contratto di cessione. Infatti,
una cosa è l'avviso della cessione, necessario ai fini della sua efficacia, un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto con la conseguenza che la mancata produzione del contratto di cessione può comportare il rilievo, anche d'ufficio, del difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria.
In conclusione, facendo applicazione, di tutti i principi sopra richiamati ed in particolare quelli espressi dalle
Sez. Unite della Suprema Corte di Cassazione con la citata Sentenza n. 2951/2016, trattandosi di un fatto costitutivo del diritto azionato in sede monitoria, laddove non necessita di una prova rigorosa ma appunto sommaria, sarebbe spettato all'attrice, nella sua qualità, provare compiutamente ex art. Parte_1
2697 c.c., la propria legittimazione attiva, cosa che non ha fatto, dal che consegue indubbio che Parte_1
nella sua qualità, in persona del legale rappresentante pro tempore, non ha documentalmente
[...]
dimostrato in maniera circostanziata l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa, di guisa che, alla luce delle argomentazioni sin qui esposte và accolta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva.
L'accertamento della predetta carenza di legittimazione attiva risulta essere assorbente di qualsiasi altra questione e comporta il rigetto delle domande così come avanzate da parte attorea.
Stante il rigetto di cui prima, l'attrice, nella sua qualità, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, và condannata, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, in favore del convenuto, , in persona del Sindaco pro tempore, che, tenuto conto della Controparte_4
natura e dello svolgimento della causa, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018
pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 3.809,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, con atto di
citazione, dalla nella sua qualità, in persona del legale rapp.te pro tempore, nei Parte_1
confronti del , in persona del Sindaco pro tempore, sentiti i procuratori Controparte_4
delle parti, così provvede : -dichiara la carenza di legittimazione attiva della Officine nella sua qualità, in persona del legale Parte_1
rapp.te pro tempore, per i motivi meglio specificati in parte motiva;
-rigetta, quindi, le domande così come formulate dalla Officine nella sua qualità, in persona del Parte_1
legale rapp.te pro tempore;
-condanna, infine, l'attrice, nella sua qualità, in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, in favore del convenuto,
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, che, tenuto conto della natura e dello Controparte_4
svolgimento della causa, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato
sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 3.809,00, per compensi, oltre
rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 11.2.2025
Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2054/2021 Ruolo Gen., vertente
t r a
con sede legale in Roma, nel Viale Regina Margherita, n.8, Codice Fiscale, numero di Parte_1
iscrizione nel Registro Imprese di Roma e Partita Iva n. , iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al P.IVA_1
n. REA 1068629, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore Dott.
, non in proprio ma quale procuratore speciale di – Controparte_1 Controparte_2
quest'ultima cessionaria e mandataria della cedente – con sede legale in Conegliano (TV), Controparte_3
nella Via Vittorio Alfieri, n. 1 – 31015, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al registro delle imprese di Treviso-Belluno n. , giusta procura speciale per atto Notaio di Pordenone del P.IVA_2 Per_1
20.7.2016, Rep. 292872 – Fasc. 27990, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dall'Avv.
Vincenzo Palomba e dall'Avv. Filippo Giangrasso ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Nicosia (EN), nella Via G.B. Li Volsi, n. 10, giusta delega in calce all'Atto di Citazione Attore
c o n t r o
, P.Iva , in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato Controparte_4 P.IVA_3
a stare in giudizio giusta Delibera G.M. n. 44 del 16.3.2022, Determinazione dirigenziale n. 113 del 6.4.2022,
rappresentato e difeso, per procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 III comma c.p.c. su foglio separato e materialmente congiunto alla Comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Francesco Amalfa, del Foro di
Barcellona P.G. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milazzo (ME), nella Via Tre Monti, n.70
Convenuto
O g g e t t o : Cessione di Crediti.
Conclusioni delle parti : come da verbale.
S v o l g i m e n t o d e l p r o c e s s o
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
All'udienza dell'11.2.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e
In via preliminare si osserva che dalla prospettazione della stessa domanda dell'opposta, nella specie attore in senso sostanziale, dalla disamina degli atti e dei documenti versati in giudizio, si evince che la Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, non può ritenersi titolare del credito azionato in
[...]
questa fase per le ragioni di seguito illustrate.
Secondo i principi espressi dalle Sez. Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione con la Sentenza n. 2951
del 16.2.2016 la legittimazione ad agire, attenendo al diritto di azione, spetta a chiunque faccia valere in
giudizio un diritto assumendo di esserne titolare e la sua carenza può essere rilevata d'Ufficio dal Giudice,
mentre cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in
giudizio che attiene invece al merito della causa, la quale è un elemento costitutivo del diritto fatto valere
con la domanda che l'attore ha l'onere di allegare e di provare in positivo, ovvero anche in forza del
comportamento processuale del convenuto qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta
titolarità, oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità.
Ciò premesso si evidenzia che nel caso di specie, la in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, si costituiva in giudizio, nella sua qualità di procuratore speciale di Controparte_2
assumendo che quest'ultima Società aveva stipulato con l' , in persona del legale rapp.te Controparte_3
pro tempore, un contratto di cartolarizzazione nell'ambito di una cessione di crediti in blocco tra cui quello di cui oggi si chiedeva il pagamento, senza però provare di aver adempiuto gli specifici obblighi pubblicitari ed informativi imposti dalla Legge e di seguito descritti.
L'art. 58 comma 2 TUB, in materia di cessione di crediti, prevede che “la banca cessionaria dà notizia del'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”, in proposito deve rilevarsi che, con riferimento alla questione trattata, si è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'avviso di cessione dei crediti in blocco e l'iscrizione nel Registro delle Imprese, risponde unicamente alla funzione di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264 c.c. dispensando così la Banca
cessionaria dell'onere di provvedere alla notifica della cessione (vds. Cass Civ., Ord. n. 5617/2020 e n.
22151/2019).
Più precisamente, la pubblicazione in G.U. dell'atto di cessione e l'iscrizione nel Registro delle Imprese,
sostituirebbero la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 c.c., realizzandone di fatto il medesimo effetto di pubblicità e non altro in termini di efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto.
Inoltre, dall'esame degli atti è emerso che parte opposta non ha prodotto in giudizio il contratto di cessione di crediti.
In ordine a tale superiore aspetto la Suprema Corte, dapprima con Sentenza n. 2780/2019 e, di recente, con sentenza n. 24798/2020, ha prescritto che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale
esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non basta a provare la titolarità del credito in capo all'avente causa, se non individua il contenuto del contratto di cessione. Infatti,
una cosa è l'avviso della cessione, necessario ai fini della sua efficacia, un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto con la conseguenza che la mancata produzione del contratto di cessione può comportare il rilievo, anche d'ufficio, del difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria.
In conclusione, facendo applicazione, di tutti i principi sopra richiamati ed in particolare quelli espressi dalle
Sez. Unite della Suprema Corte di Cassazione con la citata Sentenza n. 2951/2016, trattandosi di un fatto costitutivo del diritto azionato in sede monitoria, laddove non necessita di una prova rigorosa ma appunto sommaria, sarebbe spettato all'attrice, nella sua qualità, provare compiutamente ex art. Parte_1
2697 c.c., la propria legittimazione attiva, cosa che non ha fatto, dal che consegue indubbio che Parte_1
nella sua qualità, in persona del legale rappresentante pro tempore, non ha documentalmente
[...]
dimostrato in maniera circostanziata l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa, di guisa che, alla luce delle argomentazioni sin qui esposte và accolta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva.
L'accertamento della predetta carenza di legittimazione attiva risulta essere assorbente di qualsiasi altra questione e comporta il rigetto delle domande così come avanzate da parte attorea.
Stante il rigetto di cui prima, l'attrice, nella sua qualità, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, và condannata, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, in favore del convenuto, , in persona del Sindaco pro tempore, che, tenuto conto della Controparte_4
natura e dello svolgimento della causa, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018
pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 3.809,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, con atto di
citazione, dalla nella sua qualità, in persona del legale rapp.te pro tempore, nei Parte_1
confronti del , in persona del Sindaco pro tempore, sentiti i procuratori Controparte_4
delle parti, così provvede : -dichiara la carenza di legittimazione attiva della Officine nella sua qualità, in persona del legale Parte_1
rapp.te pro tempore, per i motivi meglio specificati in parte motiva;
-rigetta, quindi, le domande così come formulate dalla Officine nella sua qualità, in persona del Parte_1
legale rapp.te pro tempore;
-condanna, infine, l'attrice, nella sua qualità, in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, in favore del convenuto,
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, che, tenuto conto della natura e dello Controparte_4
svolgimento della causa, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato
sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 3.809,00, per compensi, oltre
rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 11.2.2025
Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)