Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: ED LU de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5656 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c. all'udienza del giorno 10.2.2025 tra
(cod. fisc. ), elettivamente do- Parte_1 CodiceFiscale_1 miciliato in Roma, via Giosuè Carducci n. 4, presso lo studio dell'avv. AN
MA ZO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avv. Francesca Licheri ON e Alessandro ON per procura su foglio separato allegato all'atto di citazione in riassunzione;
-attore in riassunzione- e (cod. fisc. Controparte_1
), in persona del Ministro in carica, domiciliato in Roma, Via P.IVA_1 dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
-convenuto in riassunzione- e Controparte_2
-convenuta in riassunzione contumace-
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione ai sensi degli artt. 22 e segg. della legge n. 689/1981.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Si conclude affinché la Corte d'Appello di Roma (in Parte_1 diversa composizione rispetto a quella della sentenza cassata) pronunciando
VOGLIA
1) previa indicazione del valore della causa e dei parametri liquidativi appli- cabili, provvedere alla liquidazione delle spese di lite relative al primo grado del giudizio definitosi con sentenza n. 3623 del 18 febbraio 2011 del Tri- bunale Civile di Roma (R.G. 18812/2009), nonché a quelle relative al se- condo grado di giudizio definitosi con sentenza n. 1740 del 20 marzo 2018 della Corte d'Appello – Prima Sezione Civile di Roma (R.G. 478/2012);
2) provvedere altresì alla liquidazione delle spese processuali relative al giu- dizio di legittimità di cui all'ordinanza n. 22283 del 07 agosto 2024 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (R.G. 11314/2019);
3) conseguentemente dichiarare tenuti e condannare, in solido tra loro, il
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
e in persona del Direttore pro tem- Controparte_2 pore, al pagamento in favore delsig delle somme ai suddetti Parte_1 titoli liquidate, oltre al rimborso forfettario delle spese e degli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
4) porre a carico de , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, e del in per- Controparte_2 sona del Direttore pro tempore, in solido tra loro, le spese processuali rela- tive al presente giudizio di rinvio, oltre al rimborso forfettario delle spese e oneri accessori, compresi quelli fiscali;
5) il tutto oltre interessi al tasso legale.
Istanza di distrazione ex art. 93 c.p.c.
I sottoscritti Avvocati chiedono la distrazione in loro favore di tutti gli onorari che verranno complessivamente liquidati per i titoli di cui sopra e delle spese, non avendo riscossi i primi e avendo anticipate le altre”; per : “Vorrà Codesta Corte d'Appello: Controparte_1
- rigettare tutte le domande, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
2 - in via subordinata, rideterminare le spese dei gradi di giudizio, tenendo conto di quanto dedotto in comparsa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato al Pretore di GL in data 26.9.1995 Pt_1 propose opposizione ex artt. 22 e segg. della legge 24.11.1981, n.
[...]
689, e successive integrazioni e modificazioni, avverso l'ordinanza-ingiun- zione n. 10/1995 (prot. 22497) del 3.7.1995, notificatagli il 13.7.1995, con cui il Controparte_3
gli aveva ingiunto il pagamento della somma di Lire
[...]
80.859.900.000 a titolo di sanzione amministrativa per avere egli, in qualità di spedizioniere doganale, concorso con altri soggetti, tra cui lo spedizio- niere e la società alle Persona_1 Parte_2 violazioni previste dall'art. 2 della legge 23.12.1986, n. 898. In particolare, all'opponente venne contestata l'indebita percezione di somme a titolo di restituzioni all'esportazione di semola di grano duro a carico del Fondo Eu- ropeo Agricolo di Orientamento e Garanzia.
2. Con ordinanza in data 5.10.1995 il Pretore di GL sospese l'efficacia dell'ingiunzione opposta e il giudizio di opposizione in attesa della defini- zione del procedimento penale a carico di e degli altri sog- Parte_1 getti coinvolti, e la per i reati di asso- Persona_1 Parte_2 ciazione a delinquere, truffa aggravata e falso in atto pubblico, dai quali ve- niva assolto con sentenza del Tribunale penale di GL n. 1536 del
23.5.2003 “perché il fatto non costituisce reato”. E tale pronuncia venne confermata in secondo grado dalla Corte di appello di GL con la sen- tenza n. 1084 del 29.11.2005.
3. In data 12.10.2006 riassunse il giudizio di opposizione Parte_1 ex att. 22 e segg. della legge n. 689/1981 innanzi al Tribunale di GL (divenuto competente a seguito della soppressione dell'ufficio del Pretore), che, con sentenza n. 2889/2008 del 23.9.2008, dichiarò la propria incom- petenza territoriale in favore del Tribunale di Roma, innanzi al quale al quale il giudizio venne riassunto dall'odierno attore in riassunzione con “comparsa di riassunzione” notificata il 9.3.2009. Si costituirono nel giudizio riassunto il e l' Controparte_1 Controparte_4
[...
[...] chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso e la conferma dell'ordi-
[...] nanza-ingiunzione opposta.
4. Con sentenza n. 3623/2011 del 18.2.2011 il Tribunale di Roma accolse l'opposizione proposta, revocando l'ordinanza-ingiunzione opposta in ra- gione del fatto che era stato assolto dai reati contestati nei Parte_1 suoi confronti. Il ha quindi impu- Controparte_1 gnato la sentenza del Tribunale di Roma, che è stata confermata da questa Corte d'appello di Roma con la sentenza n. 1740/2018 del 20.3.2018, ad eccezione del profilo inerente alle spese processuali. Il giudice di secondo grado, infatti, accogliendo l'appello incidentale proposto da Parte_1 ha condannato le parti soccombenti alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore di quest'ultimo.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione Parte_1 affidandosi a tre motivi, con cui ha contestato – in buona sostanza – la liqui- dazione delle spese operata dal giudice di secondo grado.
5. Con ordinanza n. 22283/2024 del 7.8.2024 la Corte di Cassazione -
Sezione Tributaria ha accolto il primo motivo del ricorso proposto da
[...] dichiarando assorbiti il secondo e il terzo, e ha cassato la sen- Parte_3 tenza impugnata, rinviando anche per le spese del giudizio di legittimità a questa Corte d'Appello in diversa composizione. In particolare, il giudice di legittimità ha statuito che:
- nell'ipotesi in cui il giudice di appello sia investito anche della liquidazione delle spese del grado precedente deve applicarsi la disciplina vigente al mo- mento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione onnicomprensiva di compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 13.7.2021 n. 19989);
- pertanto, questa Corte d'Appello avrebbe dovuto provvedere alla liquida- zione delle spese di entrambi i gradi di giudizio secondo i parametri del d.m. 10.3.2014, n. 55, allora in vigore;
- l'applicabilità del nuovo sistema parametrale, i cui criteri (diversamente dal passato) sono incentrati sulla determinazione dei compensi riferibili a cia- scuna fase, comporta l'indicazione degli importi liquidati per ciascuna fase, tale da consentire alle parti l'individuazione dei criteri seguiti dal giudice
4 nella liquidazione, che impone, in ogni caso, l'indicazione basilare del “valore dell'affare”;
- il valore della causa è da commisurarsi all'importo della sanzione ammini- strativa irrogata, pari a Lire 80.859.900.000 (€ 41.760.188,40).
6. Con atto di citazione – correttamente, in ragione del rito applicabile al presente giudizio (cfr., per tutte, Cass. civ., SS.UU., 10.2.2014, n. 2907) – in riassunzione ex art. 392 c.p.c. notificato in data 5.11.2024, Parte_1 ha convenuto innanzi a questa Corte il Controparte_5
e l' concludendo come in epi-
[...] Controparte_2 grafe.
Nel presente giudizio si è costituito il convenuto, mentre l' CP_1 [...]
pure ritualmente evocata nel presente grado CP_2 CP_2 di giudizio, non si è costituita e con la presente ordinanza ne deve essere dichiarata la contumacia.
7. Il , nel costituirsi nel presente giu- Controparte_1 dizio di rinvio, ha rilevato che:
- avverso la medesima ordinanza-ingiunzione propose opposizione, ai sensi degli artt. 22 e segg. della legge n. 689/1981, per le stesse motivazioni anche lo spedizioniere doganale – assolto, nello stesso proce- Persona_1 dimento penale nel quale era imputato con la sentenza n. Parte_1
1084/2005 emessa il 29.11.2005 della Corte di appello di GL – e anch'egli difeso dall'avv. Francesca Licheri ON;
- “il relativo [ contenzioso, dopo un iter processuale identico, Persona_1 si è concluso con la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4233/2023, oramai passata in giudicato, che ha condannato Controparte_2 nonché il in solido al pa-
[...] Controparte_1 gamento delle spese di seguito indicate:
• per il primo grado del giudizio euro 140.912,00 oltre accessori di legge;
• per il secondo grado di giudizio euro 89.350,00 oltre accessori di legge;
• per il giudizio in Cassazione euro 7.655,00 oltre accessori di legge;
• per il giudizio di rinvio in Corte d'Appello euro 2445,00 oltre accessori di
Legge”;
5 - in esecuzione della suddetta decisione, passata in giudicato, l'
[...] ha pagato in data 30.9.2024 l'importo complessivo Controparte_2 di € 359.198,81 “a titolo di spese legali”.
8. Il convenuto in riassunzione ha dedotto, dunque, che, “Dal con- CP_1 fronto della documentazione agli atti relativa ai citati giudizi appare evidente che l'Avv. Licheri ON ha svolto identica attività professionale per i due processi e che hanno seguito lo stesso iter Persona_1 Parte_1 innanzi al Tribunale di Roma, alla Corte di appello di Roma e alla Corte di Cassazione e ciò emerge chiaramente dal confronto della sentenza della Corte di appello di Roma n.4233/2023 emessa a seguito del giudizio di rinvio relativa e la sentenza della Corte d'appello di Roma n. Persona_1
1740 del 20/03/2018 relativa ”. Parte_1
E, tuttavia, non ha documentato quanto allegato dalla stessa, in particolare non ha provato il presupposto sulla scorta del quale deduce che – in buona sostanza – all'odierno attore in riassunzione non possano essere liquidate le spese di lite nella misura richiesta, concludendo per il rigetto delle domande proposte da Parte_1
9. I fascicoli d'ufficio dei precedenti gradi del presente giudizio, pure presenti in atti, non documentano l'attività difensiva svolta dall'avv. Licheri ON an- che nei confronti di nei diversi giudizi in cui questi è stato Persona_1 parte. Infatti, dall'acquisizione d'ufficio della sentenza emessa da questa Corte (stessa Sezione e collegio) indicata da parte convenuta in riassunzione emerge che, se è la medesima l'ordinanza-ingiunzione opposta da Per_1 ome da e se la stessa è la sentenza di incompetenza
[...] Parte_1 pronunciata dal Tribunale di GL in relazione ai due opponenti, sono stati distinti i giudizi di riassunzione innanzi al Tribunale di Roma, e quindi le sentenze emesse da tale giudice di primo grado, nonché le sentenze di ap- pello, e quindi le ordinanze della Corte di Cassazione (peraltro di due Sezioni distinte). In particolare, nei diversi gradi del giudizio introdotto da Per_1
a seguito di dichiarazione di incompetenza da parte del Tribunale di
[...]
GL con sentenza n. 2889/2008 del 23.9.2008 sono intervenute le se- guenti pronunce:
- sentenza n. 3629/2011 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 21.2.2011;
6 - sentenza n. 2209/2018 emessa da questa Corte il 6.4.2018;
- ordinanza n. 29764/2022 del 12.10.2022 la Corte di Cassazione - Se- conda Sezione civile.
10. La Difesa erariale evidenzia come la Suprema Corte abbia statuito che
“la violazione dell'art. 151, disp. att., cod. proc. civ., in ordine alla riunione dei procedimenti relativi a controversie su questioni identiche, può essere fatta valere solo con riferimento alla statuizione sulle spese resa dal giudice che non abbia disposto la trattazione unitaria, ove sia dimostrato che, se vi fosse stata la riunione, in applicazione del secondo comma della citata di- sposizione, le competenze sarebbero state liquidate in misura minore di quella statuita” (così Cass. civ., Sez. VI-3, 10.3.2014, n. 5457; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. II, ord. 28.12.2020, n. 29638).
Nel caso in esame, tuttavia, difetta proprio la prova che, in caso di riunione, le competenze liquidate e poste a carico del Controparte_6
e dell' in solido tra loro, sa-
[...] Controparte_2 rebbero state diverse, e segnatamente inferiori. In altri termini, non è possi- bile ritenere che, in caso di riunione del giudizio riassunto innanzi al Tribu- nale di Roma da e di quello riassunto da Persona_1 Parte_1 odierno attore in riassunzione, avrebbe trovato applicazione l'art. 4, co. 2, del d.m. n. 55/2014, e successive integrazioni e modificazioni, secondo cui
“Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posi- zione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti (…)”.
11. Vero è che l'ultimo periodo della disposizione da ultimo richiamata san- cisce che “La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione (…)”. Al con- tempo, però, in ragione di quanto disposto dalla Suprema Corte in ordine alla possibilità per la parte soccombente di dedurre il pregiudizio in ordine alla liquidazione delle spese di lite in caso di mancata riunione, non potendo impugnare la stessa, si deve ritenere che la disposizione in parola trovi ap- plicazione anche in sede di liquidazione delle spese di lite nel presente giu- dizio, in ragione di quanto sopra rilevato e ritenuto.
7 In ogni caso, e in via del tutto assorbente, nel caso in esame non è stata fornita dalla Difesa erariale la prova della sussistenza dei presupposti per applicare detta disposizione. E, invero, neanche risulta che le amministrazioni opposte, nei gradi di giudizio celebrati, abbiano mai chiesto la riunione dei due giudizi o anche solo adombrato alcunché in ordine alla “duplicazione” delle spese di lite nei precedenti gradi del presente giudizio, come sostan- zialmente deduce parte attrice in riassunzione con la propria memoria con- clusionale depositata in data 24.1.2025.
12. Ciò ritenuto, questo giudice di rinvio deve procedere a una nuova liqui- dazione delle spese processuali, sia con riguardo al giudizio di primo grado definito con sentenza n. 3623/2011 emessa dal Tribunale civile di Roma il
18.2.2011 sia con riguardo al giudizio di secondo grado, definito con la sentenza n. 1740/2018 emessa da questa Corte d'Appello il 20.3.2018, nonché provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, per le quali la Corte di Cassazione ha rinviato, con la suddetta ordinanza, a questo giudicante. E, infine, liquidare le spese del presente grado di giudizio.
13. Nel procedere alla liquidazione delle spese dei due gradi di merito del presente giudizio, precedenti all'ordinanza suddetta del Supremo Collegio, si deve considerare che il valore della presente causa è pari all'importo in- giunto con l'ordinanza amministrativa opposta (cfr., tra molte, Cass. civ., sez. II, 21.5.2018 n. 12517; Cass. civ., sez. VI, 16.6.2014 n. 13598; Cass. civ.,
27.8.2003 n. 12543).
Nel caso in esame, dunque, considerato che – come si è detto sopra – con l'ordinanza-ingiunzione n. 10/1995 (prot. 22497) del 3.7.1995 emessa dal Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indi- rette, è stato ingiunto a di pagare la somma di Lire Parte_1
80.859.900.000, pari a € 41.760.653,22, è quest'ultimo il valore del giu- dizio a cui deve essere parametrata la liquidazione delle spese del primo e del secondo grado di giudizio.
14. Successivamente all'ordinanza n. 29764/2022 del 12.10.2022 della Suprema Corte, e segnatamente a decorrere dal 23.10.2022, è entrato in vigore il d.m. 13.8.2022, n. 147, con cui sono stati determinati i nuovi pa- rametri per la liquidazione dei compensi professionali agli avvocati. In ra- gione di quanto ritenuto dalla Suprema Corte con l'ordinanza di rinvio, nella
8 liquidazione dei compensi in relazione al presente giudizio, in tutti i suoi gradi, e non solo del presente giudizio di rinvio, deve trovare applicazione il decreto suddetto, che all'art. 6 dispone che le nuove tariffe si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore.
La circostanza non è priva di rilevanza non solo con riguardo alle tariffe applicabili, ma anche perché l'art. 6, co. 1, del d.m. n. 55/2014, come modi- ficato dall'art. 2, co. 3, del d.m. n. 147/2022 (che ha soppresso le parole “di regola”), non prevede più alcuna discrezionalità nell'effettuare gli incrementi percentuali in caso di valore superiore a quello dell'ultimo scaglione della tariffa (€ 520.000,00).
15. Nella liquidazione delle spese del giudizio di primo grado e di quello di appello si deve avere riguardo, poi, ai criteri individuati dall'art. 4 del d.m. n.
55/2014.
Nel caso all'attenzione di questa Corte, esaminate le difese svolte da parte opponente (prima e appellata poi) nei due giudizi di merito suddetti e con- siderata la complessità tecnica di alcune delle questioni esaminate, in parti- colare della disciplina di settore che prevedeva la condotta illecita sanzio- nata, non si ritiene che vi siano elementi per potersi discostare dai parametri medi previsti dalla tariffa. Inoltre, devono essere disposti gli incrementi per- centuali previsti dall'art. 6 dello stesso decreto.
16. La liquidazione dei compensi spettanti all'odierno attore in riassunzione deve essere effettuata, dunque, come segue, tenuto conto dell'attività esple- tata per entrambi i gradi di giudizio. In particolare, con riguardo al giudizio di appello non può essere riconosciuto alcun compenso per la fase di tratta- zione e istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria.
Pertanto, applicando il valore medio della tariffa prevista dal d.m. n. 147/2022 per il giudizio di primo grado a devono essere Parte_1 riconosciuti € 140.912,00 per compensi e per il giudizio di secondo grado deve essere liquidata la somma di € 89.350,00 per compensi.
17. Per il giudizio di cassazione, come anche per il presente giudizio di rin- vio, tenuto presente che tali due fasi hanno riguardato il limitato profilo della liquidazione delle spese processuali dei pregressi gradi, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di lite deve essere parametrato
9 all'importo delle liquidazioni determinate da questa Corte con riguardo ai due giudizi di merito, e come sopra indicate, e quindi a € 230.262,00.
18. Con riguardo, poi, al presente giudizio di rinvio si ritiene che il compenso per tutte le fasi debba essere ridotto in misura del 50%, ai sensi dell'art. 4, co. 1, del d.m. 10.3.2014, n. 55, stante la natura dell'attività difensivo pre- stata dal difensore con riguardo al presente giudizio, essendo lo stesso vin- colato a quanto statuito dalla Suprema Corte con l'ordinanza di rinvio, e quindi anche, in ragione di questo, della scarsa difficoltà dell'attività stessa. Inoltre, si deve anche avere riguardo, nella liquidazione dei compensi, al fatto che la causa è stata decisa all'esito della prima udienza, senza che l'attore in riassunzione svolgesse alcuna difensa conclusionale. In conclusione, le ap- pellate in riassunzione devono essere condannate a corrispondere a
[...]
l'importo di € 7.655,00 per il giudizio di cassazione e quella Parte_3 di € 2.445,00 per il presente giudizio di rinvio.
19. hiede, inoltre, il riconoscimento degli “interessi al tasso Parte_1 legale”, che sulle spese di lite decorrono dalla data di passaggio in giudicato della sentenza che dispone la condanna (cfr. Cass. civ., Sez. I, 11.6.2004, n. 11097).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara la contumacia dell' Controparte_2
condanna il e l' Controparte_1 [...] in solido tra loro, a rimborsare a Controparte_7
e spese del primo grado di giudizio, definito con sentenza Parte_1
n. 3623/2011 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 18.2.2011, che liquida in € 140.912,00, oltre rimborso spese forfetarie
(art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge, da distrarre in favore degli dell'avv. Francesca Licheri ON,
Alessandro ON e AN MA ZO, dichiaratisi antistatari;
condanna il e l' Controparte_1 [...] in solido tra loro, a rimborsare a Controparte_7 le spese del secondo grado di giudizio, definito con Parte_1
10 sentenza n. 1740/2018 emessa da questa Corte il 20.3.2018, che liquida in € 89.350,00, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge, da distrarre in favore degli dell'avv. Francesca Licheri ON, Alessandro ON e AN MA ZO, dichiaratisi antistatari;
condanna il e l' Controparte_1 [...] in solido tra loro, a rimborsare a Controparte_7
e spese del giudizio di cassazione, definito con ordinanza Parte_1
n. 22283/2024 emessa dalla Corte di Cassazione - Sezione Tributaria il 7.8.2024, che liquida in € 7.655,00, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge, da distrarre in favore degli dell'avv. Francesca Licheri ON, AN dro ON e AN MA ZO, dichiaratisi antistatari;
condanna il e l' Controparte_1 [...] in solido tra loro, a rimborsare a Controparte_7 le spese del presente giudizio di rinvio, che liquida in € Parte_1
2.445,00, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge, da distrarre in favore degli dell'avv. Francesca Licheri ON, Alessandro ON e AN MA
ZO, dichiaratisi antistatari.
Roma, 10.2.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro ED Thellung de Courtelary
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