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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 22/07/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 450/2024
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; preso atto di quanto affermato nelle suddette note di trattazione scritta, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 450 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, promossa
DA
- 1 - nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Locri Parte_1
(RC), alla via Firenze n. 52, presso lo studio dell'Avv. Domenico Morisani Colloridi, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
c.f. in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
elettivamente domiciliato in Locri, alla via Duca della Vittoria 32, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Mollica, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Locri n.
881/2023, depositata in cancelleria il 09 novembre 2023.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 23 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di appello ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
gravame avverso la sentenza n. 881/2023 del Giudice di Pace di Locri depositata in cancelleria il 09 novembre 2023 e non notificata.
L'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado, nei termini come argomentati nel relativo atto di gravame a cui si rinvia, eccependo in particolare,
l'errata e/o inesatta interpretazione da parte del giudicante della normativa in merito alla non necessaria omologazione del dispositivo che ha accertato la violazione per cui
è causa. L'appellante ha concluso, pertanto, chiedendo al Tribunale “in via principale
e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 881/2023, emessa dal Giudice di Pace di Locri, Dott. Per_1
nel giudizio N.R.G. 1541/2022, depositata in cancelleria in data 09.11.2023, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: disporre l'annullamento del verbale nr. 2345 verbale L 2417/2022, elevato dalla
Polizia Locale di Locri in data 1.9.2022 e della sanzione accessoria dei cinque punti dalla
- 2 - patente di guida;
per l'effetto dichiarare non dovuta la somma di Euro 866,00 a titolo di sanzione amministrativa comminata;
annullare la condanna al pagamento delle spese di giudizio comminate nel primo grado all'avvocato antistatario difensore del Controparte_1
pari ad Euro 250,00 oltre accessori di legge;
con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio da distrarsi”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19.08.2024, si è costituito in giudizio il il quale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione Controparte_1
dell'art. 434 c.p.c. e l'infondatezza dei motivi di impugnazione dell'appellante, pertanto, ha concluso chiedendo al Tribunale di “rigettare l'appello avversariamente spinto sì come infondato;
con vittoria di spese diritti ed onorari del presente grado di giudizio da distrarsi”.
All'esito della prima udienza trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha disposto l'acquisizione del fascicolo relativo al primo grado di giudizio, quindi, ha rinviato per la discussione e la decisione all'udienza del 12.02.2025.
A seguito di riassegnazione del fascicolo alla scrivente, la causa è stata rinviata in prosieguo all'udienza del 23.06.2025.
§ 2. L'appello è infondato e deve essere pertanto rigettato.
Va premesso che con il verbale impugnato, nr. 2345-verbale L 2417/2022, è stata contestata all'appellante in data 27.09.2022 la violazione di cui all'art. 193, comma
2, C.d.S., a seguito di accertamento del passaggio dell'autoveicolo di proprietà dell'appellata in data 01.09.2022 alle ore 16:24:08, in via Cosmano – Foggia nel
Comune di Locri.
L'appellante, lamentando l'erroneità della sentenza di primo grado, ha reiterato i motivi dell'impugnazione del verbale suddetto e, in particolare, ha allegato l'illegittimità dello stesso stante la mancata prova della omologazione del sistema di videosorveglianza e rilevamento delle targhe e l'insussistenza dei presupposti per la contestazione differita.
In relazione alla mancata omologazione del sistema di videosorveglianza e rilevamento delle targhe (noto come “Targa System”) va osservato che se, da un lato,
- 3 - la mancata omologazione del sistema preclude la possibilità di utilizzarlo ai fini dell'autonomo accertamento delle violazioni al C.d.S., non potendo trovare applicazione l'art. 201, comma 1-bis, lett. g-bis), dall'altro lato, comunque, il sistema medesimo ben può essere utilizzato come ausilio per l'operatore di polizia stradale e quindi come punto di partenza per le operazioni di accertamento e successiva contestazione della violazione, in quanto tali operazioni potranno prendere le mosse dai dati ricavati dal sistema “Targa System” ma dovranno poi ricevere un ulteriore sviluppo finalizzato al completamento dell'accertamento e contestazione dalla violazione e, quindi, come nel caso in esame, attraverso l'ulteriore controllo diretto mediante l'interrogazione al Ministero delle Infrastrutture e circa la CP_3
sussistenza della copertura assicurativa al momento della verificata circolazione del veicolo (cfr., in tal senso, Cass., sez. II, n. 12681 del 10.05.2023, per cui: «In tema di violazione dell'art. 80, comma 14, del codice della strada, la mancata omologazione del sistema denominato "Targa System 4.0" ne preclude la possibilità di utilizzazione, in via autonoma, ai fini del relativo accertamento, tuttavia esso può essere impiegato come punto di partenza per le operazioni di accertamento della violazione e successiva contestazione le quali, prendendo le mosse dai dati in tal modo ricavati, dovranno poi ricevere completamento attraverso un'ulteriore attività accertativa da parte degli organi competenti»; nonché orientamento del Tribunale di Locri: Sentenza n. 87/2024, Sentenza n. 119/2024, Sentenza n. 492/2024,
Sentenza n. 529/2024, Sentenza n. 540/2024, Sentenza 591/2024, Sentenza n.
655/2024, Sentenza n. 172/2025).
Nel caso in esame, tale successivo accertamento è stato compiuto e dello stesso ne è stato dato atto nel relativo verbale di accertamento della violazione. Del resto,
l'interrogazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti circa la sussistenza della copertura assicurativa al momento della verificata circolazione del veicolo risulta dalle stampe allegate agli atti risalenti al momento della circolazione del veicolo di proprietà dell'appellante e in momenti successivi.
È evidente, pertanto, che la contestazione della sanzione non può essere effettuata nell'immediatezza e che non ricorrono le ipotesi di cui all'art. 201 comma 1-bis C.d.S., poiché l'accertamento della violazione di cui all'art. 193 Cd.S. per quanto qui rileva, non è avvenuto – come detto - per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di
- 4 - rilevamento ma, muovendo dai dati acquisiti dal sistema di videosorveglianza, i verbalizzanti hanno proceduto ad un autonomo accertamento.
Dunque, l'impugnata sentenza ha correttamente escluso la necessità della prova dell'omologazione o taratura del dispositivo di videosorveglianza, atteso che l'accertamento dell'infrazione non è fondato autonomamente sul sistema di rilevazione delle targhe, ma quest'ultimo ha costituito la base per l'ulteriore attività di accertamento da parte degli organi competenti.
§ 3. Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014 aggiornato dal decreto ministeriale n. 147/2022, riducendo i valori medi di un terzo, attesa la non complessità dell'unica questione trattata in giudizio, per lo scaglione fino a € 1.100,00 ed esclusa la fase istruttoria, in quanto non esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, in funzione di giudice d'appello, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado del
Giudice di Pace di Locri n. 881/2023, depositata in cancelleria il 09 novembre 2023.
2. Condanna al pagamento in favore dell'appellato delle spese Parte_1
del giudizio dell'appello, liquidate in euro 306,66 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15% sul compenso, Iva e C.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Mollica dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Locri il 22.07.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
- 5 -
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; preso atto di quanto affermato nelle suddette note di trattazione scritta, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 450 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, promossa
DA
- 1 - nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Locri Parte_1
(RC), alla via Firenze n. 52, presso lo studio dell'Avv. Domenico Morisani Colloridi, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
c.f. in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
elettivamente domiciliato in Locri, alla via Duca della Vittoria 32, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Mollica, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Locri n.
881/2023, depositata in cancelleria il 09 novembre 2023.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 23 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di appello ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
gravame avverso la sentenza n. 881/2023 del Giudice di Pace di Locri depositata in cancelleria il 09 novembre 2023 e non notificata.
L'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado, nei termini come argomentati nel relativo atto di gravame a cui si rinvia, eccependo in particolare,
l'errata e/o inesatta interpretazione da parte del giudicante della normativa in merito alla non necessaria omologazione del dispositivo che ha accertato la violazione per cui
è causa. L'appellante ha concluso, pertanto, chiedendo al Tribunale “in via principale
e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 881/2023, emessa dal Giudice di Pace di Locri, Dott. Per_1
nel giudizio N.R.G. 1541/2022, depositata in cancelleria in data 09.11.2023, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: disporre l'annullamento del verbale nr. 2345 verbale L 2417/2022, elevato dalla
Polizia Locale di Locri in data 1.9.2022 e della sanzione accessoria dei cinque punti dalla
- 2 - patente di guida;
per l'effetto dichiarare non dovuta la somma di Euro 866,00 a titolo di sanzione amministrativa comminata;
annullare la condanna al pagamento delle spese di giudizio comminate nel primo grado all'avvocato antistatario difensore del Controparte_1
pari ad Euro 250,00 oltre accessori di legge;
con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio da distrarsi”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19.08.2024, si è costituito in giudizio il il quale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione Controparte_1
dell'art. 434 c.p.c. e l'infondatezza dei motivi di impugnazione dell'appellante, pertanto, ha concluso chiedendo al Tribunale di “rigettare l'appello avversariamente spinto sì come infondato;
con vittoria di spese diritti ed onorari del presente grado di giudizio da distrarsi”.
All'esito della prima udienza trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha disposto l'acquisizione del fascicolo relativo al primo grado di giudizio, quindi, ha rinviato per la discussione e la decisione all'udienza del 12.02.2025.
A seguito di riassegnazione del fascicolo alla scrivente, la causa è stata rinviata in prosieguo all'udienza del 23.06.2025.
§ 2. L'appello è infondato e deve essere pertanto rigettato.
Va premesso che con il verbale impugnato, nr. 2345-verbale L 2417/2022, è stata contestata all'appellante in data 27.09.2022 la violazione di cui all'art. 193, comma
2, C.d.S., a seguito di accertamento del passaggio dell'autoveicolo di proprietà dell'appellata in data 01.09.2022 alle ore 16:24:08, in via Cosmano – Foggia nel
Comune di Locri.
L'appellante, lamentando l'erroneità della sentenza di primo grado, ha reiterato i motivi dell'impugnazione del verbale suddetto e, in particolare, ha allegato l'illegittimità dello stesso stante la mancata prova della omologazione del sistema di videosorveglianza e rilevamento delle targhe e l'insussistenza dei presupposti per la contestazione differita.
In relazione alla mancata omologazione del sistema di videosorveglianza e rilevamento delle targhe (noto come “Targa System”) va osservato che se, da un lato,
- 3 - la mancata omologazione del sistema preclude la possibilità di utilizzarlo ai fini dell'autonomo accertamento delle violazioni al C.d.S., non potendo trovare applicazione l'art. 201, comma 1-bis, lett. g-bis), dall'altro lato, comunque, il sistema medesimo ben può essere utilizzato come ausilio per l'operatore di polizia stradale e quindi come punto di partenza per le operazioni di accertamento e successiva contestazione della violazione, in quanto tali operazioni potranno prendere le mosse dai dati ricavati dal sistema “Targa System” ma dovranno poi ricevere un ulteriore sviluppo finalizzato al completamento dell'accertamento e contestazione dalla violazione e, quindi, come nel caso in esame, attraverso l'ulteriore controllo diretto mediante l'interrogazione al Ministero delle Infrastrutture e circa la CP_3
sussistenza della copertura assicurativa al momento della verificata circolazione del veicolo (cfr., in tal senso, Cass., sez. II, n. 12681 del 10.05.2023, per cui: «In tema di violazione dell'art. 80, comma 14, del codice della strada, la mancata omologazione del sistema denominato "Targa System 4.0" ne preclude la possibilità di utilizzazione, in via autonoma, ai fini del relativo accertamento, tuttavia esso può essere impiegato come punto di partenza per le operazioni di accertamento della violazione e successiva contestazione le quali, prendendo le mosse dai dati in tal modo ricavati, dovranno poi ricevere completamento attraverso un'ulteriore attività accertativa da parte degli organi competenti»; nonché orientamento del Tribunale di Locri: Sentenza n. 87/2024, Sentenza n. 119/2024, Sentenza n. 492/2024,
Sentenza n. 529/2024, Sentenza n. 540/2024, Sentenza 591/2024, Sentenza n.
655/2024, Sentenza n. 172/2025).
Nel caso in esame, tale successivo accertamento è stato compiuto e dello stesso ne è stato dato atto nel relativo verbale di accertamento della violazione. Del resto,
l'interrogazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti circa la sussistenza della copertura assicurativa al momento della verificata circolazione del veicolo risulta dalle stampe allegate agli atti risalenti al momento della circolazione del veicolo di proprietà dell'appellante e in momenti successivi.
È evidente, pertanto, che la contestazione della sanzione non può essere effettuata nell'immediatezza e che non ricorrono le ipotesi di cui all'art. 201 comma 1-bis C.d.S., poiché l'accertamento della violazione di cui all'art. 193 Cd.S. per quanto qui rileva, non è avvenuto – come detto - per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di
- 4 - rilevamento ma, muovendo dai dati acquisiti dal sistema di videosorveglianza, i verbalizzanti hanno proceduto ad un autonomo accertamento.
Dunque, l'impugnata sentenza ha correttamente escluso la necessità della prova dell'omologazione o taratura del dispositivo di videosorveglianza, atteso che l'accertamento dell'infrazione non è fondato autonomamente sul sistema di rilevazione delle targhe, ma quest'ultimo ha costituito la base per l'ulteriore attività di accertamento da parte degli organi competenti.
§ 3. Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014 aggiornato dal decreto ministeriale n. 147/2022, riducendo i valori medi di un terzo, attesa la non complessità dell'unica questione trattata in giudizio, per lo scaglione fino a € 1.100,00 ed esclusa la fase istruttoria, in quanto non esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, in funzione di giudice d'appello, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado del
Giudice di Pace di Locri n. 881/2023, depositata in cancelleria il 09 novembre 2023.
2. Condanna al pagamento in favore dell'appellato delle spese Parte_1
del giudizio dell'appello, liquidate in euro 306,66 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15% sul compenso, Iva e C.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Mollica dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Locri il 22.07.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
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