Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati
Dott. Piergiorgio Morosini Presidente
Dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
Dott.ssa Sara Marino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 5410 del Registro Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nato a [...] in data [...] Parte_1
E
, nato a [...] in data [...] Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, via Messina n. 7/d, presso lo Studio dell'Avv.
Tommaso Milazzo, che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 27/11/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 18/03/2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Affidare il figlio disabile ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre ed amministratore di sostegno . Parte_1
3. Assegnare la casa coniugale, la cui proprietà esclusiva è del Sig. a Parte_1 quest'ultimo con decorrenza dalla data di omologa del presente ricorso, autorizzando i coniugi a vivere separati.
4. La Signora provvederà a cercarsi a proprie cure e spese altra abitazione ove fisserà la Parte_2 propria residenza che prontamente comunicherà al Sig. ed ai propri figli. Sino a tale Pt_1 momento le utenze continueranno ad esser pagate integralmente dal Sig. che ne è Pt_1
l'intestatario.
5. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita la Signora potrà in ogni momento Parte_2 visitare e tenere con sé i figli maggiorenni concordando in autonomia con gli stessi gli incontri.
6. Gli obblighi di cura ed assistenza in favore del figlio maggiorenne con disabilità continueranno a gravare su entrambi i genitori, tuttavia la Signora sarà esonerata dal provvedere al Parte_2 mantenimento economico di entrambi i figli poiché è intestatario delle sopracitate pensioni Per_1 amministrate nel suo interesse dal Sig. la quale è sufficiente per soddisfare le esigenze di Pt_1 vita di mentre considerata la disparità reddituale dei coniugi sarà il solo Sig. Per_1 Pt_1
a provvedere al mantenimento della figlia sino a quando non sarà economicamente Per_2 indipendente e sino a quando permarrà la suddetta disparità economica tra i coniugi.
7. Porre a carico di entrambi i coniugi, in ragione di metà per ciascuno, le spese straordinarie sostenute per entrambi i figli, purché previamente concordate e debitamente documentate dal padre
. Parte_1
8. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione non sono state poste in essere disposizioni relative al patrimonio immobiliare e che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 27/11/2024, riportate in parte motiva.
2 Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 24/06/1992 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Balestrate (PA), al n.
9 - P. II – serie A - Anno 1992).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 26 marzo 2025
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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