Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 04/02/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Consigliere relatore Dott. Pier Giorgio Palestini
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1131/2022RG vertente tra
(P. IVA P.IVA 1 in persona del legale Parte 1 '
rappresentante pro tempore, con sede in AN via Oberdan 2, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo
C.F. 1 (comunicazioni indirizzo PEC Locatelli del Foro di Padova, C.F.
FAX 049/654522) e domiciliata presso il suo studio a Padova, Email 1
Galleria Alcide de Gasperi n. 4;
-parte appellante e
Codice Fiscale 2 ), rappresentato e difeso nato a [...] il [...] (C.F. CP 1 '
c.p.c. dall'Avv. Loris Giostra del Foro di Fermo, C.F. Codice Fiscale 3 (fax 0734228387 ' PEC: Email 2 () con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giordano
Gagliardini del foro di AN, sito in AN, Corso Mazzini, 148, (pec: Email_3
[...] Email 4 );
-parte appellata e
Codice Fiscale 4 ), nata a [...] il [...], residente a [...](C.F.
BE del RO (AP), alla Via Dello Sport n. 201, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Casali
(C.F. C.F. 5 del Foro di AN, con lui elettivamente domiciliata in Jesi
Email 5 ;
-parte appellata -
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con
1. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015. CP 1 adiva il Tribunale di
2.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 02.07.2021 l'Avv.
,
esponendo che: AN per la liquidazione dei propri onorari nei confronti dell' PA_3
PA_2 nel giudizio aveva svolto la propria attività professionale, in favore della Sig.ra civile n. 1610/2015 R.G. Tribunale di Ascoli Piceno,
contro
PA_3 e PA_4
in data 11.12.2019, il giorno precedente l'udienza di precisazione delle conclusioni, era stato revocato il mandato difensivo;
il giudizio civile si era concluso con la sentenza n. 694/2020 con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno,
PA_2 e l' PA_3 preso atto dell'accordo transattivo intercorso tra la Sig.ra dichiarava cessata la materia del contendere tra le due parti in causa;
nel perfezionare l'accordo transattivo non era stata richiesta l'espressa rinuncia alla solidarietà professionale di cui all'art. 13, comma 8, L. 247/2012, previo pagamento del relativo compenso per l'attività svolta dal precedente difensore sino alla revoca del mandato;
,nessun compenso professionale era stato corrisposto dalla Sig.ra PA_2 tanto che l'odierno ricorrente aveva provveduto ad anticipare anche le spese necessarie per l'instaurazione del contenzioso e si era dichiarato antistatario;
senza alcuna risposta erano rimaste le richieste di pagamento avanzate nei confronti della Sig.ra [...]
CP 2 e dell' PA_3
PA_3 parteConcludeva chiedendo al Tribunale adito di "accertare e dichiarare che la convenuta nel giudizio R.G. 1610/05 dinanzi al Trib. di Ascoli Piceno, avendo definito transattivamente la vertenza giudiziale con l'attrice PA 2 , è solidalmente tenuta ai sensi dell'art. 13, comma 8,
L. 247/12 al pagamento dei compensi e dei rimborsi spese degli avvocati costituiti in giudizio che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni;
accertato e dichiarato che il ricorrente quale avvocato costituito per parte attrice nel giudizio de quo dalla sua introduzione sino alla revoca del mandato in data 11.12.2019, risulta creditore per l'intera attività prestata e che non ha mai fatto rinuncia né espressa né tacita al beneficio della solidarietà, condannare quindi l'odierna resistente
PA_3 quale parte dell'accordo transattivo intervenuto con la sig.ra PA_2 in pendenza di giudizio, a versare a favore del ricorrente e per i titoli di cui in premessa la somma di €
18.349,25, accessori di legge compresi, ovvero quella diversa somma che il Tribunale ritenesse dovuta e benevisa. Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario".
Si costituiva l' PA 3 esponendo, per quanto di interesse, che: nel mese di maggio 2020 era stato concluso un accordo con la Sig.ra che prevedeva il PA_2 pagamento della somma di € 250.000,00 e questo accordo era stato recepito dalla sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno che aveva dichiarato cessata la materia del contendere tra le due parti in causa e aveva
PA_5 e dei terzi chiamati liquidato le spese nei confronti della convenuta
PA_6 e PA_7
la norma invocata da controparte, in merito all'obbligazione solidale delle parti, che hanno raggiunto un accordo transattivo, al pagamento degli onorari in favore degli avvocati, che hanno partecipato al giudizio definito da quella transazione, non trovava applicazione nel caso dispecie, atteso che la sentenza, che aveva definito il giudizio, aveva anche pronunciato sulle spese legali;
per potersi applicare l'art. 13 della L. 247/2012 era necessario un accordo tra le parti diretto a sottrarre al giudice non solo il merito della controversia ma anche la pronuncia sulle spese;
la legge professionale si riferiva al pagamento dei compensi e dei rimborsi in favore degli avvocati costituiti e, quando era intervenuto l'accordo transattivo, nel mese di maggio 2020, l'Avv. CP_1
non era più costituito in giudizio, considerato che la revoca del mandato era intervenuta nel mese di dicembre 2019;
nella quietanza, sottoscritta dalla Sig.ra PA_2 era stato pattuito che l'importo veniva versato a tacitazione definitiva di tutti i danni dalla stessa subiti e delle spese legali e di giudizio per cui l'odierna resistente non poteva essere tenuta a versare nuovamente gli importi corrisposti in favore dei legali della Sig.ra CP_2 in occasione della definizione transattiva della vertenza;
considerato che
l'accordo transattivo, sottoscritto a suo tempo, prevedeva l'obbligazione della Sig.ra
PA_2 di manlevare e tenere indenne l'odierna resistente da qualsiasi pretesa, veniva richiesta l'autorizzazione alla chiamata in causa di quest'ultima. Concludeva come segue: “l'Ill.mo Tribunale di
AN, rigettata ogni contraria eccezione e deduzione, voglia accogliere le seguenti conclusioni: nel merito, in via preliminare: intendendo chiamare soggetti terzi in causa al fine di esser da essi garantita in relazione all'eventuale condanna che venisse denegatamente posta a suo carico,
[...]
chiede che il Giudice - autorizzata la vocazione in giudizio di Parte 1 PA_2
( ) residente a [...] differisca ad C.F. 6
altra data la prima udienza, allo scopo di consentire la citazione dei terzi indicati nel rispetto dei termini dell'art. 163-bis c.p.c.; nel merito, in via principale: respingersi ogni avversa domanda nei confronti dell' per le ragioni espresse in narrativa;
nel merito, in via Parte 1
subordinata: nella denegata ipotesi di riconoscimento di diritto avanzato dall'avv. CP 1
a tenere indenne e manlevata l' condannare la signora PA_2 Parte 1 in relazione alla[...] da quanto questa venisse condannata a pagare all'avv. CP 1
domanda come espressa in seno al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.; in ogni caso accertarsi e dichiararsi la precisa misura dell'obbligazione in capo all' secondo criteri Parte 1
tecnici di prova rigorosi;
in conseguenza, ridursi l'obbligazione dell' Parte 1
[...] in ogni caso: con vittoria di spese e compensi".
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva PA_2 esponendo, per quanto di interesse che: '
☐la domanda giudiziale avanzata dal ricorrente era inammissibile/improcedibile per violazione degli art. 3, 4 e 14 del D.Lgs. 150/2011 con conseguente inammissibilità/improcedibilità della domanda di manleva avanzata dalla resistente;
era inammissibile il rito ex art. 702 bis sia in relazione alla domanda principale, avanzata dal ricorrente, sia in relazione alla chiamata in causa del terzo, avanzata dalla resistente;
affinché potesse sussistere l'obbligazione solidale prevista dall'art. 13, comma 8, L. 247/2012, che legittimava il difensore a richiedere il pagamento degli onorari alla parte avversa al proprio cliente, era necessaria una transazione che avesse sottratto al giudice la definizione del giudizio e la pronuncia in ordine alle spese, cosa che non si era verificata nel caso di specie atteso che il giudizio si era concluso con una sentenza che aveva disposto la cessazione della materia del contendere a seguito del sopraggiunto accordo transattivo e aveva pronunciato sulle spese;
☐ i conteggi dei compensi asseritamente dovuti al ricorrente risultavano errati anche nel quantum;
l'Avv. CP_1 era stato inadempiente rispetto al mandato professionale per non aver mai fornito informazioni e/o aggiornamenti inerenti il procedimento giudiziale, per aver consegnato a terzi documentazione riservata in violazione dei doveri di segretezza e riservatezza, per avere citato in giudizio un soggetto non responsabile di quanto accaduto alla Sig.ra CP_2 per cui andava condannato al risarcimento dei danni nei confronti di quest'ultima. Concludeva come segue:
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di AN, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, - in via preliminare: dichiarar e inammissibile/improcedibile l'avverso ricorso e, conseguentemente, anche la domanda di manleva formulata dall' CP 3 nei confronti della sig.ra PA_2
per mancata applicazione del rito sommario speciale previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011 e s.m.i., stante la competenza funzionale del Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione collegiale;
o, in subordine: stante l'incompatibilità del presente giudizio a cognizione piena con le forme del procedimento sommario di cui agli art. 702 bis e ss. c.p.c., fissare per la prosecuzione del giudizio di merito apposita udienza di cui all'art. 183 c.p.c.; ancora in subordine: nella denegata ipotesi in cui il giudice non disponga il mutamento di rito, dichiarare inammissibile la domanda di manleva formulata da
CP 3 nei confronti della sig. PA 2 , stante l'incompatibilità della stessa col rito ex art. 702 bis c.p.c., previa sua corretta qualificazione e disporre, si opus, la separazione della domanda riconvenzionale della qui deducente;
in merito: fatte salve ed in accoglimento delle eccezioni
-
preliminari di cui sopra, per le causali di cui in narrativa, dichiarare inammissibile e/o infondato il ricorso dell'Avv. CP 1 stante anche l'infondatezza della pretesa creditoria sia nell'an che nel و
quantum, nonché inammissibile/infondata la domanda di manleva formulata dall' CP 3 nei confronti della sig.ra PA_2 terza chiamata;
in via riconvenzionale: per i motivi di cui in premessa, accertare e dichiarare il grave inadempimento del l'Avv. CP_1 per violazione dei doveri informativi, di segretezza, di riservatezza, di buona fede, trasparenza e per sua negligenza e imperizia anche con riferimento alla cattiva gestione della causa svoltasi innanzi al Tribunale di Ascoli
Piceno (R.G. n. 1610/2015) e/o comunque all'errata strategia processuale prescelta e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del mandato professionale intercorso tra detto professionista e la sig.ra [...]
CP_2 , dichiarando pertanto non dovuto l'asserito credito attoreo;
- ancora in via riconvenzionale: accertato l'inadempimento e/o grave inadempimento dell'Avv. CP 1 di cui sopra, condannare in ogni caso quest'ultimo a versare alla sig.ra PA_2 a titolo di risarcimento dei danni subiti per le causali di cui in narrativa, la somma di € 20.336,60, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, o quella maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia e/o che risulterà in corso di causa, eventualmente da compensare totalmente o parzialmente con l'asserito credito attoreo,nella denegata ipotesi in cui questo venisse riconosciuto totalmente o parzialmente come dovuto;
il tutto in ogni caso con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario".
All'udienza del 28.06.2022 il Tribunale riservava la decisione con termine per note conclusive al
15.07.2022 e successivo termine per repliche al 25.07.2022.
3.Con la sentenza impugnata il Tribunale motivava e decideva come segue: "Va esclusa l'applicabilità, al caso di specie, della procedura speciale prevista dall'art. 14 del D.L.vo
150/2011, in quanto l'art. 34 del suddetto decreto ha abrogato gli artt. 29 e 30 della L. n. 794/1942 e ha modificato il relativo art. 28: "Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150". Ne consegue che la procedura in questione può essere esperita solo allorché l'avvocato intenda richiedere il compenso dovuto nei confronti del proprio cliente per attività giurisdizionale svolta avanti gli organi della giustizia civile. Poiché, nel caso di specie, il ricorrente chiede invece la condanna della controparte del giudizio intrapreso in favore della propria cliente, poi conclusosi con un accordo stragiudiziale, ai sensi dell'art. 13, comma 8, L. n.
247/2012, in virtù del principio di solidarietà professionale, la procedura speciale non potrà trovare applicazione. Il ricorrente, con in ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha inteso azionare il summenzionato art. 13 che espressamente prevede, al comma 8, che "Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà". L'Avv. CP_1 ha chiesto il pagamento delle proprie competenze per l'attività svolta davanti al Tribunale di Ascoli Piceno, che vedeva opposta la propria cliente PA_2 all'odierna resistente ed alla PA_5 terzi chiamati in causa il Dr. PA_6 e la compagnia PA_7 fino alla data di revoca del proprio mandato, di poco antecedente l'accordo transattivo, in virtù del principio solidaristico che permette al procuratore di una delle parti di richiedere il pagamento del proprio compenso non solo al cliente, ma anche alla controparte, ove il giudizio sia stato concluso con un accordo che determina la sua estinzione.
Come ha precisato la Corte costituzionale, l'aspettativa del difensore a soddisfarsi sulle spese di soccombenza deve ricevere tutela anche nel caso che le parti tronchino la lite, tanto più che la transazione deve normalmente coprire tutta l'area della controversia e, perciò, sorto che sia il giudizio, comprendere anche il regolamento delle spese e degli onorari dovuti ai patroni delle parti (Corte Cost.
132 del 1974). Come ha recentemente precisato la Corte di Cassazione (ord. 9 febbraio 2021, n. 3052), seppure con riferimento a una fattispecie disciplinata dal precedente art. 68 della legge forense, “La disposizione è dunque volta ad evitare che le parti processuali possano sottrarsi al pagamento, transigendo la lite ed impedendo la liquidazione giudiziale delle spese. Alla luce della descritta ratio legis, la solidarietà può tuttavia - operare solo riguardo alle parti processuali, poiché, se, da un lato, il cliente è già tenuto al pagamento in forza del contratto professionale, per altro verso, solo la controparte può essere condannata a pagare il difensore dell'altra in caso di distrazione e ha la facoltà di stipulare la transazione con effetti estintivi del giudizio, non anche coloro che abbiano semplicemente aderito alla transazione. La possibilità per il difensore di invocare la speciale solidarietà prevista dalla legge professionale richiede - difatti la sussistenza di un giudizio che sia stato bonariamente definito senza soddisfare le competenze del professionista (Cass. 7652/2017; 18334/2004) e che proprio per effetto
-
dell'accordo transattivo - al giudice sia stato sottratto il potere di pronunciare sugli oneri del processo
(Cass. 21209/2015)." Viene sostanzialmente confermato il principio affermato da Cass. n. 13135 del 1° giugno 2006, secondo cui l'art. 68 del r.d.l. 27 dicembre 1933, n. 1578, modificato dalla legge 22 gennaio
1934, n. 36, stabilendo che tutte le parti, le quali abbiano transatto una vertenza giudiziaria, sono tenute solidalmente al pagamento degli onorari degli avvocati, è operante in ragione della latitudine della
-
formula normativa e della sua finalità, diretta ad evitare intese tra le parti indirizzate ad eludere il giusto compenso ed il rimborso delle spese ai loro difensori - anche nel caso di "accordo" (che assume, nei riguardi del professionista, la valenza di un presupposto di fatto ai fini, appunto, dell'ottenimento degli onorari e delle spese), stipulato con o senza l'intervento del giudice o l'ausilio dei patroni, dalle parti stesse, le quali abbiano previsto semplicemente l'abbandono della causa dal ruolo o rinunciato ritualmente agli atti del giudizio (come nella specie, con derivante estinzione del processo), e prescinde, perciò, dalla persistenza del ministero difensivo. Ciò si verifica sempre che i difensori non abbiano rinunciato alla solidarietà passiva delle parti (nel qual caso obbligato nei confronti del difensore continua ad essere solo il cliente) ovvero, intervenendo nella transazione, non abbiano liberato il cliente dalla relativa obbligazione ed accettato che nei loro confronti, a detto titolo, resti tenuta solo l'altra parte, a carico della quale la transazione medesima abbia definitivamente posto le spese giudiziali nel loro complesso. Risulta quindi evidente che la previsione nell'accordo sindacale del versamento di una soma in favore della Sig.ra PA_2 anche a ristoro delle spese processuali, non impedisce '
all'Avv. CP 1 di agire ex art. 13, comma 8, L. 247/2012, in quanto le spese legali cui si fa riferimento nell'accordo transattivo sono quelle sostenute dalla Sig.ra PA_2 per la sua difesa ma non attengono al compenso dovuto al ricorrente in quanto lo stesso è rimasto estraneo all'accordo, avendo la propria cliente revocato il mandato e nominato un nuovo difensore prima di esso e considerato che il precedente difensore non ha rinunciato alla solidarietà, ferma restando la possibilità di recupero di quanto corrisposto al Legale subentrato nella Difesa laddove fosse stato retribuito anche per attività relative a fasi del processo in cui non era titolare della Difesa..
Ne consegue che il titolo azionato in questa sede è diverso da quello posto a fondamento del pagamento anche delle spese processuali alla Sig.ra PA_2 in sede di accordo transattivo sicché non può essere opposto quale fatto estintivo dell'obbligazione fatto valere dalla resistente nel presente giudizio. Risulta incontestato che il ricorrente ha patrocinato il giudizio civile instaurato davanti al Tribunale di
Ascoli Piceno, per conto e nell'interesse della Sig.ra PA_2 sino alla revoca del mandato, intervenuta in data 11.12.2019, che non ha mai fatto rinuncia né espressa né tacita al beneficio della solidarietà e che non ha ricevuto alcun compenso per l'attività professionale espletata.
Risulta documentata l'anticipazione, da parte dell'odierno ricorrente, delle spese esenti per l'iscrizione a ruolo del giudizio civile parti ad € 545,00, di cui € 518,00 per contributo unificato ed € 27,00 per marca iscrizione (vedasi doc. 19 allegato alle note conclusive Avv. CP_1 ).
Considerato che il valore del giudizio presupposto era indeterminabile e che, in base all'accordo transattivo, è stato corrisposto l'importo di € 250.000,00 alla Sig.ra PA_2 questo Giudice ritiene applicabile, per la determinazione del compenso del ricorrente, lo scaglione indeterminabile di complessità media, con applicazione dei valori medi, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.M. n. 55 del
2014 (applicabile ratione temporis).
Pertanto, relativamente al giudizio n. 1610/2015 R.G. Tribunale di Ascoli Piceno spetta al ricorrente, secondo il suddetto scaglione, il compenso di € 2.430,00 per la fase di studio, di € 1.550,00 per la fase introduttiva e di € 5.400,00 per la fase istruttoria, nulla per la fase decisionale essendo intervenuta la revoca del mandato, per un totale di € 9.380,00, oltre rimborso forfettario, oltre spese esenti documentate
€ 545,00 ed oltre CPA e IVA come per legge.per
Considerato che il ricorrente non ha rinunciato al beneficio della solidarietà, risulta legittima la richiesta di pagamento del suddetto importo nei confronti della resistente PA_3
PA_2 in quanto, ai sensi dell'art. Del tutto ultronea risulta la chiamata in causa della Sig.ra
13, comma 8, L. 247/2012, entrambe le parti sono responsabili in via solidale e la resistente CP_3
[...] non ha effettuato alcun pagamento né svolto alcuna domanda di regresso.
Per tale motivo va rigettata la domanda di condanna in manleva della terza chiamata in causa e, conseguentemente, la domanda riconvenzionale spiegata da quest'ultima nei confronti del ricorrente il quale, tra l'altro, ha dichiarato di non voler estendere il contraddittorio alla terza chiamata in causa.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore del ricorrente, in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014 (in vigore ratione temporis), valori minimi, in base allo scaglione di riferimento mentre vengono compensate le spese tra la resistente e la terza chiamata in causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 3184/2021, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, il Tribunale di AN accoglie la domanda avanzata dal ricorrente Avv. CP_1 per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condanna la resistente PA_3 in persona del legale rappresentate p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di compenso professionale per l'opera prestata nel giudizio n. 1610/2015 R.G. Tribunale di Ascoli Piceno, l'importo di € 9.380,00, oltre rimborso forfettario, oltre spese esenti documentate per € 545,00 ed oltre CPA e IVA come per legge;
condanna la resistente PA 3 in persona del legale rappresentate p.t., al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del ricorrente Avv. CP_1 liquidate in complessivi € 1.618,00
,
per compenso, € 145,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
☐ compensa le spese di lite tra la resistente PA_3 e la terza chiamata PA_2
4.Con un primo motivo di gravame l'appellante deduce:
"L'articolo 13 della legge professionale non è (...) applicabile allorché la causa (come nel caso in esame) sia stata definita direttamente dal giudice con una sentenza che, oltre a disporre la cessazione della materia del contendere a seguito della sopravvenuta transazione, abbia pronunciato (non importa come e non importa se quel come consegua ad un'indicazione delle parti) sulle spese.
In altri termini, la solidarietà professionale postula sempre l'abbandono del giudizio (inteso come privo della decisione finale) in quanto, affinché possa configurarsi l'obbligazione solidale delle parti è necessario che queste abbiano concluso un accordo privato di natura stragiudiziale diretto proprio a sottrarre la definizione della causa. La conseguenza è che l'esistenza di una pronuncia del giudice che definisce il giudizio, ancorché dichiarativa della cessazione della materia del contendere, preclude, in ogni caso, la possibilità di far valere la solidarietà professionale (Corte Cass., Sez. II, sentenza n. 14193 del 12 giugno 2010)".
Il motivo è infondato.
5.Vanno richiamati i principi enunciati da Cass. n. 20266/2023:
"Con il quarto motivo, il Parte_2 ha lamentato, in riferimento al n. 3 del comma I dell'art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 68 del Regio Decreto Legge 27/11/1933 n. 1578 perché la causa è stata definita con sentenza che ha statuito la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese e, perciò, non potrebbe ravvisarsi sottrazione della pronuncia in punto di spese al giudice.
4.1. Il motivo è infondato. Com'è riportato esplicitamente nella motivazione della sentenza impugnata, la statuizione di compensazione sulle spese è stata pronunciata in forza dell'accordo e non in applicazione del principio di soccombenza virtuale. L'art. 68 r.d.l. 1578/33 dispone che quando un giudizio è definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori, che hanno partecipato al giudizio degli ultimi tre anni, fossero tuttora creditori per il giudizio stesso: la norma è proprio finalizzata ad evitare che le parti processuali possano sottrarsi al pagamento del compenso, transigendo la lite ed impedendo la liquidazione giudiziale delle spese.
La possibilità per il difensore di invocare la speciale solidarietà prevista dalla legge professionale richiede perciò la sussistenza di un giudizio che sia stato bonariamente definito senza soddisfare le competenze del professionista (Cass. 7652/2017; 18334/2004) e che proprio per effetto dell'accordo
-
transattivo - al giudice sia stato sottratto il potere di pronunciare sugli oneri del processo.
In particolare, in caso di transazione del giudizio, può escludersi la responsabilità solidale delle parti al pagamento degli onorari degli avvocati prevista dall'art. 68 soltanto quando la decisione contenga una statuizione del giudice sulla liquidazione delle spese senza che, invece, rilevi la ragione della definizione della causa (per cessazione della materia del contendere o per abbandono), poiché il presupposto per l'applicazione dell'art. 68 suddetto è proprio l'esistenza di un accordo che sottragga al giudice anche la pronuncia sulle spese.
E' vero infatti che il III comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (come l'ultimo comma dell'art. 310 cod. proc. civ.) secondo cui le spese del processo conciliato stanno a carico delle parti che le hanno anticipate -
-
non è applicabile all'ipotesi della dichiarazione di cessazione della materia del contendere perché il giudice deve provvedere sulle spese stesse in base al principio della soccombenza virtuale (v. Cass. Sez.
2, n. 6183 del 20/11/1980); è vero altresì, tuttavia, che se la compensazione è stata esplicitamente riferita alla volontà delle parti di sottrarre al giudice proprio la valutazione secondo soccombenza, sia pure virtuale come accaduto nella fattispecie dalla pronuncia derivano effetti equivalenti alla- stabilizzazione dell'anticipazione (Cass. Sez. 6 - 3, n. 21209 del 20/10/2015)".
6. Nel caso in esame, così come in quello esaminato dalla Cassazione, nella motivazione della sentenza n.694/20 del Tribunale di Ascoli Piceno, la statuizione di compensazione sulle spese è stata pronunciata in forza dell'accordo e non in applicazione del principio di soccombenza virtuale come si desume dai relativi motivazione e dispositivo:
CP 3 (con il versamento dalla"Essendo la causa stata transatta tra l'attrice e la convenuta seconda alla prima di € 250.000,00 comprese le spese legali), dev'essere dichiarata tra tali parti la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio, come da loro espressa richiesta, non residuando tra le medesime più alcuna questione in contestazione.(...)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere tra l'attrice e CP_3 e compensa le spese di giudizio tra tali parti".
7.La responsabilità solidale delle parti al pagamento degli onorari dell' Avv. CP 1 dunque sussiste, come ritenuto dal Tribunale, in corretta applicazione dei richiamati principi di diritto.
Va aggiunto che la solidarietà opera indipendentemente dalla condotta della parte/cliente diretta ed anche nel caso in cui il difensore sia stato revocato dall'incarico prima della transazione con il solo limite
(osservato dal Tribunale) della remunerabilità dell'attività effettivamente svolta.
Il motivo è respinto.
8.Con un secondo motivo di gravame l'appellante contesta la liquidazione degli onorari ed il riconoscimento delle spese.
Il motivo è parzialmente fondato.
9.La liquidazione degli onorari sulla base dei parametri indicati dal Tribunale (tabelle: 2014/2018 - giudizio di cognizione innanzi al Tribunale-valore della causa indeterminabile complessità media · liquidazione nella media tariffaria) conduce al seguente calcolo:
● fase di studio della controversia a valore medio: € 2.025,00;
• fase introduttiva del giudizio a valore medio: € 1.349,00;
. fase istruttoria e/o di trattazione a valore medio: € 3.560,00
In tal modo risulta maturato un compenso tabellare, a valori medi, pari ad € 6.934,00 (oltre accessori) per prestazioni professionali.
10.La liquidazione del Tribunale è dunque erronea perché non ha osservato i rigidi presupposti applicativi posti e cioè:
"lo scaglione indeterminabile di complessità media, con applicazione dei valori medi, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.M. n. 55 del 2014 (applicabile ratione temporis)".
D'altra parte la Corte, nell'esercizio dei poteri decisori devoluti con il motivo di appello, ritiene che quelli costituiscano il corretto parametro di liquidazione e la correttaindicati a punto che precede quantificazione del compenso. Va invece incluso il riconoscimento delle somme a titolo di esborsi per euro 545,00 (di cui € 518,00 per contributo unificato ed € 27,00 per marca iscrizione) perché tali voci, pur contestate dall'appellante sin dalla costituzione in giudizio, sono state documentate dal difensore originario ricorrente con le produzioni di quest'ultimo nelle “note conclusive" del 15.7.2022 da ritenersi non tardive nel giudizio ex art. 702 bis срс
Vi è peraltro in atti la dichiarazione di antistatarietà da parte dell'Avv. CP_1 . Così va in definitiva riconosciuto l'obbligo dell' Pt_1 di pagamento della somma di euro 7479,00 oltre accessori come da pronuncia gravata.
11.Con il terzo motivo di gravame, subordinato al mancato accoglimento del primo motivo, l'appellante ha dedotto l'erroneità, illegittimità, contraddittorietà, dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa 1'8 novembre 2022 dal Tribunale di AN nella parte in cui ha respinto la domanda di manleva formulata dall'azienda nei confronti della CP 2
La parte ha chiesto "in via subordinata al mancato accoglimento del primo motivo d'appello, la modifica dell'ordinanza nella parte in cui non ha riconosciuto il diritto dell' Pt 1 ad essere manlevata dalla signora PA 2 sulla base del contratto di transazione stipulato tra quest'ultima e l'Ente con conseguente condanna della signora PA_2 a tenere indenne e manlevata l' [...] da quanto questa venisse condannata a pagare all'avv. Parte 1 CP 1
in relazione alla domanda formulata nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c..
Il motivo è fondato.
12.Il Tribunale ha respinto la domanda di manleva nei confronti della CP 2 ritenendo che:
"Del tutto ultronea risulta la chiamata in causa della Sig.ra PA_2 in quanto, ai sensi dell'art. 13, comma 8, L. 247/2012, entrambe le parti sono responsabili in via solidale e la resistente CP 3 non ha effettuato alcun pagamento né svolto alcuna domanda di regresso.
[...]
Per tale motivo va rigettata la domanda di condanna in manleva della terza chiamata in causa e, conseguentemente, la domanda riconvenzionale spiegata da quest'ultima nei confronti del ricorrente il quale, tra l'altro, ha dichiarato di non voler estendere il contraddittorio alla terza chiamata in causa".
13.L'errore del primo giudicante è consistito in una non corretta qualificazione del petitum e della causa petendi della domanda formulata dall' Pt_1 nei confronti della terza chiamata.
Il titolo fatto valere dall'Azienda nei confronti della CP 2 è la transazione tra essi intervenuta che di seguito si riporta: Numero del Data del Rif. MFL Altri riferimenti sinistro Sinistro
2501942 09.09.1999 04/43626 Polizza Lloyd's N 1498247
ATTO DI TRANSAZIONE E QUIETANZA
La sottoscritta Sig.ra OC ON (C.F. [...]), di seguito la "Reclamante", residente in [...], elettivamente domiciliata in Jesi, alla via Castelfidardo 10 presso lo studio dell'Avv. Michelc Casali (C.F. CSLMHL72E13D2111) che la rappresenta e difende, dichiara di accettare l'importo omnicomprensivo (di seguito "L'Ammontare") di € 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila/00). Quanto sopra a tacitazione definitiva e senza riconoscimento alcuno di responsabilitá, anche a stralcio e transazione, di tutti i danni materiali ed immateriali, patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, a persone e cose, diretti e indiretti, danni di terzi anche futuri, interessi legali e rivalutazione monetaria, e delle spese sostenute e da sostenere, comprese spese mediche, spese medico legali di parte e di ufficio (CTP e CTU - saldo e acconto come da decreti di liquidazione), spese legali e spese di giudizio, in relazione al sinistro sopra rubricato, concernente la presunta errata/omessa diagnosi ed errati trattamenti clinici e/o terapeutici di avvenuti nel periodo compreso tra il 9.9.1999 e l'11.7.2003 c qualsiasi altra prestazione medico-sanitaria connessa, effettuata sulla persona della Reclamante presso l'A.S.U.R. Marche, nonché di qualunque richiesta futura connessa ad eventuali recidive e/o recrudescenze e/o aggravamenti di patologie, comunque ricollegabili al sinistro oggetto (di seguito "P'Evento"). Dichiara, inoltre, che ricevuto il pagamento della suddetta somma concordata, questo atto acquisterà anche valore di quietanza ampiamente liberatoria e che la sottoscritta non avrà più nulla a pretendere dall'ASUR Marche né da alcuno degli amministratori, dei dirigenti, dei collaboratori, assistenti e consulenti della stessa nè dagli Assicuratori dei Lloyd's che hanno sottoscritto il rischio del certificato n. 1498247, dai loro incaricati alla gestione del sinistro, da eventuali Coassicuratori interessati e dai loro rispettivi rappresentanti (di seguito "Parti Liberate"), ritenendo interamente indennizzato il danno. Inoltre, con il pagamento della somma di cui sopra, la sottoscritta cede agli Assicuratori dei Lloyd's sopra menzionati, surrogati ex art. 1916 c.c., ogni diritto ed azione derivante dall'evento sopra indicato, tanto nei confronti di ogni soggetto riconosciuto responsabile, ivi compresi i dipendenti dell'Azienda Assicurata coinvolti negli eventi di cui è causa, che nei confronti di ogni altra persona, ente o Compagnia eventualmente tenuti al risarcimento e perseguibili a norma di legge e/o delle previsioni della polizza Lloyd's. La sottoscritta, rinuncia pertanto ad ogni atto e ad ogni azione in sede civile, penale o amministrativa. Pertanto, nell'ambito del giudizio pendente innanzi il Tribunale di Ascoli Piceno - G.I. dr.ssa Sirianni Francesca - RG 1610/2015, a seguito del ricevimento dell'ammontare sopra menzionato, la Reclamante chiederá che il Giudice dichiari cessata la materia del contendere nei confronti di ASUR Marche, non avendo la stessa più nulla a pretendere nei confronti dell'Azienda convenuta e senza alcuna pretesa nei confronti dell'ASUR Marche in connessione alle spese legali reclamate dalle altre parti in causa. La Reclamante accetta altresì di manlevare e tenere indenni le Parti Liberate da qualsiasi pretesa, comprese a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - le richieste risarcitorie da parte di soggetti terzi/aventi diritto, proposte in procedimenti civili, penali o amministrativi o in via stragiudiziale in relazione all'Evento.
La sottoscritta dichiara di accettare il pagamento di cui sopra mediante bonifico banca rio con accreditamento a:
ISTITUTO DI CREDITO: BANCA DEL PICENO CREDIT.COOP SOC.Coo Indirizzo Completo (con CAP): FILIALE VILLAS. ANTONIO, VIASALARIA 472 CAP 63082-VILLAS ANTONIO (AP) Codice IBAN:
17-4200847443504.000000004592 Int. Code Check Cin ABI CAB Nr. Conto Corrente
C10 CCA ANTONELLA Intestato a:
Codice Fiscale dell'Intestatario: eeeNNL 78H55H501 G
Data: 14/05/2020 Cutally free
...FIRMA
** Il sottoscritto legale (nome e cognome): AVV. MIC HELE CASALI Codice fiscale: CSLMHL72E13D2111 dichiara (1) che la firma che precede è quella del legittimo percepiente della somma concordata (2) di rinunciare alla solidarietà di cui all'art. 13 comma 8 della Legge 247 del 31/12/2012.
FIRMA DEL LEGALE:
FIRMA PER RINUNCIA ANCHE IN
* SLIDARIETÀ DI EU AU 'ART. 43
C NA & LEGGE PROFESSIONACE
AW. EMILIO FAENZA FER A EM PU T en BE del RO (AP) 14.L'accordo va letto ed interpretato in funzione della sua causa concreta cioè della funzione pratica che effettivamente le parti hanno assegnato al loro accordo. E ricercare l'effettiva funzione pratica del contratto significa ricercare l'interesse concretamente perseguito.
Sulla base della causa concreta che il contratto è diretto a realizzare è possibile (oltre che valutare la meritevolezza sociale dell'interesse perseguito) qualificare in via interpretativa il contratto e definire il contesto in cui si collocano le rispettive obbligazioni
In tal modo lo scopo pratico del negozio costituisce la sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là dei modello astratto utilizzato:
15.Nella presente fattispecie la transazione è stata posta in essere tra le parti per definire la lite in corso con effetto generale sulle rispettive pretese.
Oggetto della transazione non era il rapporto o la situazione giuridica cui si riferiva la discorde valutazione delle parti ma la lite cui questa aveva dato luogo e che le parti stesse hanno inteso eliminare mediante reciproche concessioni.
Il pagamento della somma di euro 250.000,00 da parte della CP_3 è avvenuto anche a titolo di riconoscimento delle spese di lite della CP_2 Ed è chiarissimo che l'accordo riguardasse tutte le spese che la CP_2 aveva pagato o avrebbe dovuto pagare in relazione al giudizio: sia i compensi professionali riconducibili all'attività dell'Avv. CP 1 (revocato) che quelli riferibili all'attività del difensore nominato in sostituzione.
Dunque l'appellante ha transatto in funzione dello specifico e determinante interesse a non essere esposta, in relazione alla lite, al pagamento di ulteriori somme e segnatamente per spese professionali comunque riconducibili al contenzioso ed alla controparte.
Correlativamente la CP_2 ha ricevuto la complessiva somma di euro 250.000,00 perché in essa erano integralmente liquidate e corrisposte anche le proprie spese di lite per l'intero giudizio cioè con riferimento all'attività professionale di tutti i procuratori succedutisi nel ministero difensivo (sia l'avv.
CP_1 revocato che il professionista nominato in sostituzione).
16.In tale contesto è evidente l'obbligo della CP_2
• nei confronti del proprio difensore revocato, in forza del mandato professionale revocato, di corrispondere quanto dovuto per le prestazioni rese;
• nei confronti della CP_3 in forza della transazione, di correttamente adempiere le obbligazioni verso il terzo/difensore revocato o comunque attivarsi per definire le reciproche posizioni in modo da non esporre l' Pt_1 a pretese del difensore stesso traenti titolo dal giudizio transatto e riconducibili ad obbligazioni proprie della CP 2 (ex art. 13 co.8 l.n. 247/2012)
17.In altri termini l'accordo va interpretato secondo la sua causa concreta e secondo buona fede nel senso che la CP_2 riscuoteva i 250.000,00 con l'impegno di non far gravare sull' CP_3 ulteriori costi comunque derivanti dalla causa transatta.
L'avv. CP 1 nell'atto introduttivo ha esposto, senza che sul punto siano state sollevate contestazioni, di aver chiesto dapprima alla CP_2 di regolare le proprie competenze: "Vani sono stati i tentativi di richiedere dapprima alla sig.ra CP_2, tramite il suo nuovo legale, e poi alla resistente CP 3 il pagamento delle proprie competenze,
E dunque la CP 2 secondo buona fede, avrebbe dovuto definire i rapporti con il proprio difensore revocato (che le chiedeva il pagamento) adoperandosi per tutelare l' CP_3 dalle eventuali pretese dell'avv.
CP 1 ed esponendosi, in caso contrario, al rischio che l'CP_3 potesse richiederle le somme pagate ex art. 13cit.
L'obbligo di attivarsi della CP_2 dopo le richieste del proprio difensore derivava naturalmente dalla transazione ed il fatto di non aver soddisfatto il proprio difensore revocato o non aver comunque definito con lui ogni pendenza (anche eventualmente ponendo in essere le dovute iniziative giudiziali a tutela della propria posizione), determinandolo a chiedere il pagamento alla CP 3 ex art. 13 , costituisce inadempimento alla transazione.
18. Inoltre, anche indipendentemente dall'inadempimento, la CP_2 con la transazione aveva assunto l'obbligo e l'impegno espresso di “manlevare e tenere indenne" l' CP_3 da pretese di terzi.
L'obbligazione è contenuta nel testo della transazione ed è comunque enucleabile dal complessivo impegno preso e dalla funzione concreta dell'accordo di definire ogni pendenza comunque derivante dalla lite in corso.
19. Una diversa lettura delle reciproche obbligazioni derivanti dall'accordo porterebbe ad una irragionevole soluzione tenuto conto che:
(a) la CP_2 ha incassato dall' CP_3 somme per pagare le proprie spese di lite quindi anche i compensi destinati a soddisfare l'avv. CP 1 garantendo l'CP_3 da ulteriore pretese di terzi;
(b) l'avv. CP 1 ha chiesto all' CP 3 ex art. 13cit. le somme dovute per il mandato difensivo espletato a favore della CP_2 che, seppur richiesta dal proprio procuratore, non ha provveduto alla definizione del rapporto. In tale contesto se l' Pt 1 non avesse azione diretta, nei confronti della CP_2 derivante dagli impegni contrattuali presi, finirebbe per pagare due volte (con denaro pubblico) una medesima prestazione (quella del difensore a favore della CP_2 mentre la CP 2 si avvantaggerebbe indebitamente avendo incassato somme per pagare il proprio avvocato (revocato) senza poi onorare l'impegno. Quindi l'' Pt_1 ne avrebbe un danno ingiustificato in relazione alla causa concreta della transazione mentre la CP_2 ne avrebbe un correlativo lucro non giustificato, in contraddizione e violazione della causa concreta della transazione.
20.In definitiva, precisato che nel presente giudizio si profila una duplicità di rapporti (quello derivante dalla transazione che coinvolgeva CP_3е CP_2 e quello derivante dall'art. 13 co.
8. l.n. 247/2012 che coinvolge l'Avv. CP_1 e l'CP 3 deve ritenersi che la CP_2 sia contrattualmente responsabile ed obbligata, in forza della transazione, a tenere indenne e comunque a corrispondere all' CP_3 le somme che quest'ultimo deve pagare in forza dell'autonomo titolo generato dall'ex art. 13cit all'Avv. CP 1.
21.Va infine esaminata la domanda riproposta ex art. 346 cpc dalla CP_2 :
"(...)in subordine: nella ipotesi in cui si ritenesse che la chiamata in causa del terzo in primo grado della qui deducente sia da qualificarsi come chiamata in causa per comunanza della causa anziché in garanzia e quindi in manleva e si ritenesse la medesima la diretta destinataria della pretesa creditoria dell'Avv. CP 1 si ripropone, come indicato al precedente paragrafo V, la seguente domanda '
riconvenzionale ex art. 346 c.p.c.: "in via riconvenzionale: per i motivi di cui in premessa, accertare e dichiarare il grave inadempimento dell'Avv. CP 1 per violazione dei doveri informativi, di segretezza, di riservatezza, di buona fede, trasparenza e per sua negligenza e imperizia anche con riferimento alla cattiva gestione della causa svoltasi innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno (R.G. n.
1610/2015) e/o comunque all'errata strategia processuale prescelta e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del mandato professionale intercorso tra detto professionista e la sig.ra PA_2
,
dichiarando pertanto non dovuto l'asserito credito attoreo;
ancora in via riconvenzionale: accertato
-
l'inadempimento e/o grave inadempimento dell'Avv. CP 1 di cui sopra, condannare in ogni caso quest'ultimo a versare alla sig.ra PA_2 a titolo di risarcimento dei danni subiti per le causali di cui in narrativa, la somma di € 20.336,60, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, o quella maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia e/o che risulterà in corso di causa, eventualmente da compensare totalmente o parzialmente con l'asserito credito attoreo, nella denegata ipotesi in cui questo venisse riconosciuto totalmente o parzialmente come dovuto;
il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
22.Osserva il Collegio che la chiamata in causa della CP_2 da parte della CP_3 va correttamente qualificata come di garanzia impropria perché l' Pt_1 ha chiesto, in via subordinata al mancato riconoscimento della inconfigurabilità della responsabilità ex art. 13cit., come da primo motivo di appello, l'accertamento dell'obbligo di garanzia da parte della CP 2 in forza del proprio e distinto rapporto contrattuale di transazione, senza che fra l'azione principale ed il rapporto obbligatorio che sta alla base della successiva domanda di manleva si sia costituito alcun vincolo di interdipendenza.
Si ha, infatti, garanzia impropria quando la chiamata in causa sia diretta a riversare sul terzo gli effetti della domanda giudiziale dell'attore, in base ad un titolo distinto, autonomo ed indipendente da quello
(dedotto con la domanda) principale ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale o di fatto (cfr., in tal senso, Cass., sez. I, 30 settembre 2005, n. 19208; conformi Cass., sez. III, 27 giugno 1991, n. 7217, Cass., sez. I, 4 giugno 1998, n. 5478, Cass., sez. III, 5 agosto 2002, n.
11711, Cass., sez. III, 8 agosto 2002, n. 12029,; si segnalano, quanto alle Sezioni Unite, le pronunce
Cass., 10 agosto 1999, n. 579 e Cass., 26 luglio 2004, n. 13968).
L'odierno appellato Avv. CP 1 ha peraltro espressamente dichiarato di non voler estendere la domanda alla chiamata in causa.
Si tratta, quindi, secondo la giurisprudenza consolidata, di garanzia impropria, la quale, di per sè, non da luogo a litisconsorzio necessario nè di ordine sostanziale nè di ordine processuale, essendo, in tale ipotesi, le cause perfettamente scindibili ed autonome
23.Ne derivano le conseguenze di cui a Cassazione civile sez. I, 21/12/2018, n.33343:
"Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto opera solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto e in relazione a un unico rapporto, mentre non opera in caso di chiamata in garanzia impropria, attesa l'autonomia dei rapporti. Tuttavia, anche in caso di rapporto oggettivamente unico, la presunzione su cui si fonda il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato (ossia che l'attore voglia la condanna del chiamato, pur avendo agito nei confronti del solo convenuto) non può operare se l'attore escluda espressamente che la propria domanda sia stata proposta nei confronti del terzo chiamato ". La riconvenzionale trasversale proposta dalla CP 2 è dunque inammissibile perché fondata su titolo non dipendente da quello dedotto in giudizio da parte attrice nel procedimento ex art. 702 bis cpc.
Non è infatti ravvisabile alcun collegamento obiettivo tra la domanda principale proposta nei confronti dell' CP 3 ex art. 13 cit. da parte dell'Avv. CP_1 e quella riconvenzionale proposta dalla CP_2 nei confronti del CP 1, domanda quest'ultima che si colloca sul piano, del tutto estraneo all'oggetto principale di causa, del distinto ed autonomo rapporto contrattuale tra CP_2 e CP 1 .
24.In definitiva:
va respinto il primo motivo di appello, va parzialmente accolto il secondo ed integralmente il terzo mentre vanno dichiarate inammissibili le domanda/eccezioni riproposte ex art. 346 cpc da parte dell'appellata CP_2 in parziale riforma della gravata sentenza l' Pt 1 va condannata a pagare all'Avv. CP_1 la
•
somma di euro 7479,00 oltre accessori come da pronuncia gravata;
• va dichiarato che PA 2 è contrattualmente responsabile ed obbligata, in forza della transazione intervenuta tra le parti, a tenere indenne e comunque a corrispondere all'Azienda appellata la somma che quest'ultima deve pagare in forza della presente sentenza (ex art. 13cit.) all'Avv. CP 1.
25.Le spese di lite del doppio grado: seguono la prevalente soccombenza della prima liquidate come da
• tra l'appellante e CP_8 dispositivo;
tra l'appellante e PA_2 seguono la soccombenza della seconda liquidate come da
•
dispositivo.
26. Alla (parziale) riforma dell'impugnata sentenza consegue, quale effetto espansivo interno ex art. 336 I co. cpc,il diritto dell'appellante alla restituzione delle somme eventualmente pagate in eccesso in esecuzione della pronuncia di primo grado oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-respinge il primo motivo di appello;
2-in parziale accoglimento del secondo motivo ed in parziale riforma della gravata sentenza condanna l'appellante al pagamento, in favore di CP 8 a titolo di compenso professionale per l'opera ' prestata nel giudizio n. 1610/2015 R.G. Tribunale di Ascoli Piceno, la somma di euro 7.479,00 oltre accessori come da sentenza gravata;
3-in accoglimento del terzo motivo di appello ed in riforma della gravata sentenza, dichiara che [...] CP 2 è contrattualmente responsabile ed obbligata, in forza della transazione intervenuta con l'appellante, a tenere indenne e comunque a corrispondere, all'appellante stessa, la somma che quest'ultima deve pagare a CP 8 in forza del punto 2- del presente dispositivo;
4- dichiara inammissibili le domanda/eccezioni riproposte ex art. 346 cpc da parte di PA_2 ; delle spese
5-condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata CP 8 '
di lite liquidate: (a) per il primo grado come da sentenza gravata, (b) per il presente grado di giudizio in euro 5800,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge;
6-condanna PA_2 al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese di lite liquidate: (a) per il primo grado in euro 1500,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf., cap e iva come per legge, (b) per il presente grado di giudizio in euro 5800,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cape iva come per legge;
7-dichiara il diritto dell'appellante alla restituzione delle somme pagate in eccesso in esecuzione della pronuncia di primo grado con conseguente condanna dell' appellato CP_1 a detta restituzione oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
Così deciso in AN nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 28 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini