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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/06/2025, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3608/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott. Cesira D'Anella Consigliere rel.
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3608/2024 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Claudio Parte_1 P.IVA_1
Bossi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in Novara,
Via F. Rosselli n. 13, giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall' Avv. Erica Castiglia ed C.F._1
pagina 1 di 14 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano alla Via Baracchini n. 1, giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita - respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, nel merito ed in via principale: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza emessa dal
Tribunale di Varese, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3158/2023, depositata in cancelleria e comunicata in data 27.11.2024 accogliere le seguenti conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Ogni contraria domanda, eccezione, deduzione reiecta. In via preliminare: si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia disporre, per le ragioni esposte in narrativa, lo spostamento dell'udienza già fissata allo scopo di consentire la chiamata in causa di Controparte_2
(C.F.: , corrente in Pedara (CT), Via Laudani n. 125 nel rispetto C.F._2
dei termini di legge.
Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda svolta dal ricorrente per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, ex art. 3 del d.l. n. 132 del 2014 convertito in legge n. 162 del 2014, per tutte le ragioni dedotte in atto;
Nel merito: respingere le domande svolte da parte ricorrente nei confronti di perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
Parte_1
sempre nel merito: nella denegatissima ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte da parte ricorrente, dichiarare tenuta e condannare
[...]
(C.F.: , corrente in Pedara (CT), Via Controparte_2 C.F._2
pagina 2 di 14 Laudani n. 125, quale ditta venditrice dell'auto per cui è causa ad - al Parte_1
risarcimento dei danni e/o a tutte le richieste formulate da parte ricorrente che dovessero essere poste a carico della conchiudente e/o in ogni caso a manlevare e tenere indenne da ogni richiesta risarcitoria. Parte_1
in via istruttoria: Senza inversione dell'onere probatorio l'esponente chiede ammettersi prova per testimoni sulle seguenti circostanze:
1) Vero che prima di procedere all'acquisto dell'auto Nissan QA tg FS985RR dalla
Ditta Desicar di Schinocca Salvuccio, si è fatta consegnare il certificato di Parte_1
proprietà che non presentava annotazioni particolari;
2) Vero che il certificato di proprietà di cui al capitolo 1), in corrispondenza della voce
“Gravami Ipoteche”, risultava “nulla”;
3) Vero che la documentazione consegnata dalla Ditta Desicar risultava regolare, senza segni di alterazioni;
4) Vero che per nazionalizzare l'auto e dunque procedere alla sua prima immatricolazione in territorio nazionale è competente la motorizzazione la quale compie all'uopo verifiche;
5) Vero che le operazioni di cui al punto 4 sono state compiute in epoca antecedente all'acquisto da parte di (come risulta dal doc. 9 prodotto Parte_1
da parte ricorrente);
6) Vero che i rivenditori di auto consultano le banche dati pubbliche e i pubblici registri automobilistici oltre che certificato di proprietà per verificare la provenienza dell'auto che compravendono e si accertano che l'auto non sia incidentata e che possa circolare in condizioni di sicurezza;
7) Vero che si è rivolta per procedere agli adempimenti prodromici Parte_1
all'acquisto e successivi, ivi compresi quelli di cui al capitolo 6), all'agenzia di consulenza Studiozeta Srl 1268;
8) Vero che l'agenzia di cui al punto 7, visionati i documenti ha riscontrato la regolarità dei medesimi;
pagina 3 di 14 9) Vero che a seguito dell'acquisto dell'auto Nissan Quasquai, ha eseguito Parte_1
le annotazioni presso il PRA;
10) Vero che nel maggio 2019 ha venduto Parte_1
l'auto Nissan QA tg FS985RR al Signor facendosi seguire per tutti Controparte_1
gli adempimenti prodromici e successivi alla vendita dall'agenzia di consulenza Studio
Crugnola; 11) Vero che l'agenzia di cui al punto 10, visionati i documenti ha riscontrato la regolarità dei medesimi;
12) Vero che per la vendita di cui al punto 10 le parti hanno eseguito le annotazioni presso il PRA competente.
Si indicano come testimoni: su tutti i capitoli su tutti i Testimone_1 Testimone_2
capitoli. Si indicano i medesimi testi in prova contraria sulle istanze capitolate da parte ricorrente se ritenute ammissibili e rilevanti. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa oltre rimborso forfettario, Cpa ed IV se dovuta come per legge.”
Conseguentemente per effetto della riforma della pronuncia di primo grado, condannare alla restituzione, a favore di Controparte_1 Parte_1
degli importi già ricevuti in forza della ordinanza appellata
Sempre nel merito: rigettare l'appello incidentale ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni in atti. In via istruttoria: ammettersi la prova testimoniale indicata in primo grado (memoria autorizzata) sulle circostanze in fatto ivi capitolate e sopra riportate;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfettario, Cpa e IV se dovuta come per legge.
Per Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, confermate e riproposte le ulteriori argomentazioni difensive svolte in primae cure, accogliere le seguenti conclusioni: IN VIA PRINCIPALE RESPINGERE l'appello proposto dalla in quanto infondato in fatto e in diritto per le Controparte_3
motivazioni tutte di cui in atti e, confermare quanto accertato e dichiarato dalla Sentenza pagina 4 di 14 n. 1005/2024 Repert. n. 1429/2024 del Tribunale di Varese, pubblicata il 26.11.2024 e per l'effetto Rigettare le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti ovvero In via preliminare: Confermare l'estraneità al rapporto tra e il Sig. del terzo e l'esclusione della Parte_1 CP_1 CP_2
chiamata in causa del terzo per le motivazioni indicate dalla sentenza di primo grado;
Sempre in via preliminare: Confermare il corretto esperimento della procedura di negoziazione assistita ex art. 3 del d.l. n. 132 del 2014 convertito in legge n. 162 del
2014 e dichiarare soddisfatta la condizione di procedibilità richiesta ex lege;
In via principale: Confermare quanto accertato dalla Sentenza di primo grado in merito all'esistenza di un vizio che ha impedito al negozio di vendita dell'autovettura Nissan
QA tg FS985RR di produrre l'effetto traslativo che gli è tipico nonché l'evizione totale subita dal ricorrente e la risoluzione del contratto per l'inadempimento del venditore. Confermare la condanna di (P. IV ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in € 19.613,08 oltre spese legali integrando la Sentenza di prime cure con le richieste formulate in via incidentale
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa Accogliere l'appello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma della
Sentenza di primo grado Accertare e dichiarare l'applicabilità della rivalutazione monetaria calcolata sulla base degli indici ISTAT e applicare gli interessi sulle somme rivalutate o in via subordinata applicare la rivalutazione monetaria del capitale con una somma diversa ritenuta di giustizia. Accertare e dichiarare l'applicabilità degli interessi legali ex art 1284 quarto comma c.c., dalla data deposito del ricorso fino al saldo effettivo, calcolati sulla somma che si otterrà dalla rivalutazione monetaria o in via subordinata accertare e dichiarare l'applicabilità gli interessi legali ex art 1284 quarto comma c.c., dalla data deposito del ricorso fino al saldo effettivo, calcolati sulla somma pagina 5 di 14 liquidata dal giudice di prime cure o sulla diversa somma ritenuta di giustizia Accertare
e dichiarare il danno morale sofferto dall'appellato e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare (P. IV , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante protempore, al risarcimento del danno non patrimoniale, da quantificarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., e comunque nella misura pari ad € 5.000,00,
o nella diversa somma ritenuta equa e di giustizia
IN VIA ISTRUTTORIA In caso di rimessione della causa in istruttoria, si chiede l'ammissione dei capitoli di prova non segnatamente ammessi, di cui al ricorso di primo grado integrati con la memoria depositata ex art 281 duodecies comma 4 C.P.C., primo termine:
• si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale del sig. nella Controparte_4
sua qualità di legale rappresentante della sui capitoli di prova n. 1 CP_3 Parte_1
-2 – 3; • si chiede l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova di seguito indicati: 1) vero che nei giorni 8 e 13 maggio 2019 i Sig.ri e CP_1 Controparte_5
si sono recati presso la Concessionaria Automania, sita a Besozzo (VA),
[...]
Via Trieste n. 100? 2) vero che il Sig. durante l'incontro tenutosi in data CP_1
13.05.2019 ha consegnato € 1.000,00 per la vendita dell'autovettura usata del Sig. oltre ad € 3.300,00 a titolo di acconto per l'acquisto Nissan QA tg CP_1
FS985RR? 3) vero che, durante l'incontro di cui al punto n. 2, il Sig. ha CP_4
invitato il Sig. a recarsi presso lo Studio consulenze automobilistiche CP_1
CRUGNOLA, sito a Varese, Viale Milano n. 16, ove l'addetto ha provveduto al rilascio della ricevuta sostitutiva del documento di circolazione? 6) vero che ha verificato la contraffazione del telaio dell'autovettura Nissan QA tg FS985RR, del quale ha redatto verbale di sequestro, che si rammostra? 7) vero che la contraffazione di cui al punto 6 era visibile ad occhio nudo? 8) vero che l'autovettura è stata restituita al legittimo proprietario Parte_2
C? 9) vero che la targa originaria dell'autovettura sequestrata con telaio contraffatto
[...]
pagina 6 di 14 (Nissan QA tg FS985RR) risulta essere la targa FB120TW? 10) vero che il telaio dell'autovettura di sua proprietà tg FB120TW, rubata in data 1.04.2019, è stato contraffatto? 11) vero che l'autovettura di cui al punto n.10 è stata restituita a seguito di un'indagine esperita dalla Procura della Repubblica? Si indicano a testi i sig.ri: Sig.
nato in [...] il [...] residente a [...]
Maistre Fratelli n. 6, sui capitoli di prova 1- 2- 3-4; Sig. (Agente di Persona_1
Polizia Giudiziaria) domiciliato a Milano presso la Polizia di Stato, Via Jacopino da
Tradate nr 1, sui capitoli di prova 6-7-8-9 Sig. (Agente di Polizia Testimone_3
Giudiziaria) domiciliato a Milano presso la Polizia di Stato, Via Jacopino da Tradate nr
1, sui capitoli di prova 6-7-8-9 S.A.S 626 Parte_2 [...]
., CE IS , in persona del legale rappresentante Parte_2 P.IVA_2
pro tempore con sede legale sita a Napoli, Via della Stadera– 80143, sui capitoli di prova 8-9- 10-11
IN OGNI CASO Confermare la Sentenza del Tribunale di Varese la condanna alla rifusione a favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite liquidate in euro 2540,00, oltre a spese
[...]
generali al 15%, iva e cpa”.
Condannare (P. IV ) al pagamento delle spese, competenze Parte_1 P.IVA_1
ed onorari del presente giudizio, come da nota spese allegata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 29.12.2023 Controparte_1
agiva in giudizio davanti al Tribunale di Varese chiedendo di
[...]
dichiarare la risoluzione per evizione del contratto di vendita dell'autovettura Nissan
QA tg FS985RR intercorsa con con conseguente condanna della Parte_1
pagina 7 di 14 convenuta al risarcimento dei danni subiti per la perdita del diritto di proprietà del bene in questione.
Parte resistente si costituiva in giudizio contestando l'avversa domanda.
Con la pronuncia qui impugnata il Giudice di prime cure accoglieva la domanda, condannando al risarcimento dei danni subiti dall'attore, liquidati in Parte_1
euro 19.613,08 e alla rifusione delle spese legali.
Il Tribunale, in particolare, osservava che dagli atti di causa emergeva pacificamente che parte attrice aveva perduto la proprietà del bene, dal momento che l'autovettura era stata posta in sequestro dalla Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 354 c.p.p., in quanto il telaio risultava contraffatto con “evidenti segni di abrasione sulla parte di lamiera interessata ed inoltre la targhetta tipo risulta essere stampata su comune carta con pellicola adesiva apposta sopra peraltro priva di qualsiasi sistema di sicurezza” e, successivamente, il veicolo in questione era stato riconsegnato al legittimo proprietario.
Ciò posto, considerato che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, la vendita di una autovettura immatricolata con falsa documentazione e recante il numero di telaio contraffatto configura una ipotesi di inadempimento contrattuale, ravvisava la responsabilità del venditore per evizione e condannava la convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attore, non avendo parte venditrice dimostrato di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa, secondo quanto prevede l'art. 1494 c.c.
Osservava, infatti, a tale riguardo che la contraffazione avrebbe potuto essere rilevata attraverso l'attento e doveroso controllo del telaio.
ha interposto appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di Parte_1
seguito esaminati.
Parte appellata si è costituita in giudizio contestando l'avverso gravame e proponendo a sua volta appello incidentale, volto a censurare la sentenza per non aver riconosciuto la pagina 8 di 14 rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi e per non aver accolto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.
All'udienza del 27 maggio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione previa assegnazione alle parti dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli atti conclusionali ed è stata decisa nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante principale ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha ravvisato la responsabilità del venditore per non aver effettuato i doverosi controlli sul telaio dell'autoveicolo.
Osserva infatti che aveva eseguito tutti i controlli prodromici alla vendita del Parte_1
veicolo, in quanto aveva acquistato l'autovettura in questione dalla società
[...]
, facendosi consegnare il certificato di proprietà del veicolo recante Controparte_2
n. 19/F836702M, con riportati tutti i dati del mezzo e di intestazione e dal quale non risultavano iscritte ipoteche o trascrizioni pregiudizievoli. Aveva poi eseguito la trascrizione al PRA e a distanza di due mesi, nell'aprile del 2019, aveva venduto l'autovettura a seguendo lo stesso iter. Soltanto a distanza di due anni Controparte_1
dalla vendita, nel marzo del 2002, era emerso che l'autovettura presentava il telaio contraffatto;
sostiene di conseguenza che avendo essa eseguito i dovuti accertamenti, prodromici alla vendita, secondo il parametro della diligenza professionale, poteva ritenersi superata la presunzione di responsabilità di cui all'art. 1494 c.c.
Con il secondo motivo ha censurato la sentenza per aver respinto l'istanza di chiamata in causa della ditta , al fine di promuovere azione di Controparte_2
rivalsa nei confronti di quest'ultima.
pagina 9 di 14 In relazione alle doglianze svolte dall'appellante principale la Corte osserva quanto segue.
Secondo la previsione di cui all'art. 1483 c.c., allorché il compratore subisce l'evizione totale della cosa, il venditore è tenuto al risarcimento del danno a norma dell'art. 1479
c.c.
Quest'ultima disposizione prevede, al secondo comma, che “salvo il disposto dell'art.
1223, il venditore è tenuto a restituire all'acquirente il prezzo pagato” e “a rimborsagli le spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto”.
Orbene, dalla lettura coordinata delle norme in esame si evince, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che la garanzia per evizione ha la funzione di eliminare lo squilibrio tra le prestazioni delle parti, conseguente all'inadempimento del venditore;
tale rimedio, quindi, è diretto a ripristinare la situazione quo ante e prescinde dalla colpa del venditore (cfr. in tal senso Cass. sentenza n. 14431/2006 e, in senso analogo, Cass. n. 20165 del 18/10/2005).
È necessario, invece, accertare la colpa del venditore per la perdita della proprietà del bene, “allorché il compratore richieda il risarcimento integrale dei danni, cioè comprensivo anche dell'interesse positivo, in relazione al quale opera la presunzione di carattere generale prevista dall'art. 1218 cod. civ. in tema di inadempimento contrattuale” (così testualmente Cass. sentenza n. 14431/2006).
Ciò premesso, deve rilevarsi che la domanda di risarcimento dei danni formulata da parte attrice per l'importo di €19.413,08 comprende le seguenti voci: il prezzo dell'autovettura pari € 17.048,8 (di cui € 12.748,80 per finanziamento ed € 4.300,00 contanti), le spese di assicurazione e di bollo della vettura pari a € 1005,70, le spese della revisione per € 60,00 (doc. 10); le spese per denunciare la perdita di possesso per €
38.50 (doc. 26) nonché le spese legali pari ad € 1.260,08.
pagina 10 di 14 Tali spese sono dirette a ripristinare la situazione anteriore alla vendita, perché volte a riequilibrare le reciproche prestazioni tra le parti, in quanto rappresentate dal prezzo d'acquisto del veicolo, dalle spese sostenute dall'acquirente nella sua qualità di proprietario del veicolo (spese di assicurazione, di bollo e di revisione e spese conseguenti alla perdita di possesso del bene) e dalle spese sostenute per la tutela legale;
sicché, a prescindere dalla qualificazione, operata da parte attrice, in termini di risarcimento del danno, tali spese assumono più propriamente carattere restitutorio.
Pertanto, con riferimento alla domanda di restituzione della somma di €19.413,08, le censure svolte dall'appellante, volte a sostenere l'assenza di colpa del venditore, sono prive di rilievo, in quanto il venditore è senz'altro tenuto a restituire tutte le spese sostenute dall'acquirente, connesse alla perdita di proprietà del bene, a prescindere dalla colpa del venditore stesso.
Assume invece carattere risarcitorio la domanda di rimborso delle spese di carburante, che parte attrice ha versato ad un collega, nel periodo in cui non aveva l'autovettura per recarsi al lavoro e che ammontano ad € 200,00, secondo quanto riferito, in sede di escussione testimoniale, dall'ex collega del ricorrente, . Testimone_4
In relazione a tale voce di danno, le censure svolte dall'appellante appaiono infondate.
L'appellante, infatti, ha riconosciuto di aver effettuato solamente un controllo documentale e non materiale sul telaio. Pertanto, come ha correttamente osservato il
Giudice di prime cure, “seppure la contraffazione del telaio non sia di certo da imputarsi al venditore, quest'ultimo avrebbe potuto approntare gli adeguati controlli da parte dei propri tecnici e, con l'ordinaria diligenza e perizia, avvedersi di quanto accaduto. Il venditore, invero, non avendo provveduto ad effettuare ulteriori controlli rispetto a quelli di rito, ha dimostrato, al contrario, di non essersi attivato alla stregua dell'ordinaria diligenza professionale da lui esigibile, compiendo tutti i dovuti accertamenti prima dell'atto di vendita”. pagina 11 di 14 Di conseguenza tali circostanze inducono a ritenere non superata la presunzione di responsabilità, gravante sulla parte venditrice, con conseguente rigetto del relativo motivo di gravame.
Deve essere altresì respinto il secondo motivo d'appello, in quanto il provvedimento che ha respinto l'istanza di chiamata in causa del terzo non è censurabile in sede di gravame.
L'appellante incidentale ha censurato la sentenza per non aver riconosciuto la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi e per non aver accolto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.
Le doglianze sono parzialmente fondate nei termini che seguono.
Le considerazioni innanzi esposte hanno permesso di accertare che il debito gravante a carico di nella misura di €19.413,08, ha natura di debito di valuta, in Parte_1
quanto trattasi di un obbligo restitutorio e non risarcitorio. Pertanto, su tale importo non possono essere riconosciuti la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi.
Diversamente l'importo di € 200,00, avendo carattere risarcitorio, assume natura di debito di valore;
pertanto, su detto importo deve senz'altro essere riconosciuta la rivalutazione monetaria medio tempore intercorsa tra il dì della perdita di possesso del bene (22.03.2022) fino alla pronuncia della presente sentenza.
Sono altresì dovuti gli interessi compensativi da calcolarsi, secondo i criteri di cui alla pronuncia della Cass. Sez. Un. n. 1712/95, al tasso legale sulla somma capitale annualmente rivalutata dal 22.03.2022 alla data della presente sentenza, oltre agli interessi moratori sulle somme complessivamente liquidate dalla data della sentenza al saldo.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, asseritamente conseguente alle sofferenze patite per le vicende relative alla perdita di proprietà dell'autoveicolo, deve rilevarsi che l'appellante non ha offerto alcun elemento idoneo a desumere, anche solo presuntivamente, la sussistenza del danno. Pertanto, la pronuncia pagina 12 di 14 di primo grado, che ha respinto la domanda perché non provata, merita senz'altro conferma.
Il pagamento delle spese del grado grava a carico dell'appellante principale, in considerazione della sua soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria, non celebrata nel grado.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 1005/2024, resa in data 26 novembre
2024 e pubblicata in pari data, così provvede: respinge l'appello principale;
in parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna a corrispondere ad Parte_1 Controparte_1
la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi sull'importo di € 200,00, da calcolarsi al tasso legale sulla somma capitale annualmente rivalutata dal 22.03.2022 alla data della presente sentenza, oltre agli interessi moratori sulle somme complessivamente liquidate dalla data della sentenza al saldo;
conferma per il resto la sentenza impugnata;
condanna a rifondere ad le Parte_1 Controparte_1
spese del grado, che liquida in euro 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario
15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
pagina 13 di 14 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 4 giugno 2025
Il consigliere est.
Cesira D'Anella
Il Presidente
Maria Caterina Chiulli
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott. Cesira D'Anella Consigliere rel.
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3608/2024 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Claudio Parte_1 P.IVA_1
Bossi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in Novara,
Via F. Rosselli n. 13, giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall' Avv. Erica Castiglia ed C.F._1
pagina 1 di 14 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano alla Via Baracchini n. 1, giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita - respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, nel merito ed in via principale: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza emessa dal
Tribunale di Varese, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3158/2023, depositata in cancelleria e comunicata in data 27.11.2024 accogliere le seguenti conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Ogni contraria domanda, eccezione, deduzione reiecta. In via preliminare: si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia disporre, per le ragioni esposte in narrativa, lo spostamento dell'udienza già fissata allo scopo di consentire la chiamata in causa di Controparte_2
(C.F.: , corrente in Pedara (CT), Via Laudani n. 125 nel rispetto C.F._2
dei termini di legge.
Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda svolta dal ricorrente per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, ex art. 3 del d.l. n. 132 del 2014 convertito in legge n. 162 del 2014, per tutte le ragioni dedotte in atto;
Nel merito: respingere le domande svolte da parte ricorrente nei confronti di perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
Parte_1
sempre nel merito: nella denegatissima ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte da parte ricorrente, dichiarare tenuta e condannare
[...]
(C.F.: , corrente in Pedara (CT), Via Controparte_2 C.F._2
pagina 2 di 14 Laudani n. 125, quale ditta venditrice dell'auto per cui è causa ad - al Parte_1
risarcimento dei danni e/o a tutte le richieste formulate da parte ricorrente che dovessero essere poste a carico della conchiudente e/o in ogni caso a manlevare e tenere indenne da ogni richiesta risarcitoria. Parte_1
in via istruttoria: Senza inversione dell'onere probatorio l'esponente chiede ammettersi prova per testimoni sulle seguenti circostanze:
1) Vero che prima di procedere all'acquisto dell'auto Nissan QA tg FS985RR dalla
Ditta Desicar di Schinocca Salvuccio, si è fatta consegnare il certificato di Parte_1
proprietà che non presentava annotazioni particolari;
2) Vero che il certificato di proprietà di cui al capitolo 1), in corrispondenza della voce
“Gravami Ipoteche”, risultava “nulla”;
3) Vero che la documentazione consegnata dalla Ditta Desicar risultava regolare, senza segni di alterazioni;
4) Vero che per nazionalizzare l'auto e dunque procedere alla sua prima immatricolazione in territorio nazionale è competente la motorizzazione la quale compie all'uopo verifiche;
5) Vero che le operazioni di cui al punto 4 sono state compiute in epoca antecedente all'acquisto da parte di (come risulta dal doc. 9 prodotto Parte_1
da parte ricorrente);
6) Vero che i rivenditori di auto consultano le banche dati pubbliche e i pubblici registri automobilistici oltre che certificato di proprietà per verificare la provenienza dell'auto che compravendono e si accertano che l'auto non sia incidentata e che possa circolare in condizioni di sicurezza;
7) Vero che si è rivolta per procedere agli adempimenti prodromici Parte_1
all'acquisto e successivi, ivi compresi quelli di cui al capitolo 6), all'agenzia di consulenza Studiozeta Srl 1268;
8) Vero che l'agenzia di cui al punto 7, visionati i documenti ha riscontrato la regolarità dei medesimi;
pagina 3 di 14 9) Vero che a seguito dell'acquisto dell'auto Nissan Quasquai, ha eseguito Parte_1
le annotazioni presso il PRA;
10) Vero che nel maggio 2019 ha venduto Parte_1
l'auto Nissan QA tg FS985RR al Signor facendosi seguire per tutti Controparte_1
gli adempimenti prodromici e successivi alla vendita dall'agenzia di consulenza Studio
Crugnola; 11) Vero che l'agenzia di cui al punto 10, visionati i documenti ha riscontrato la regolarità dei medesimi;
12) Vero che per la vendita di cui al punto 10 le parti hanno eseguito le annotazioni presso il PRA competente.
Si indicano come testimoni: su tutti i capitoli su tutti i Testimone_1 Testimone_2
capitoli. Si indicano i medesimi testi in prova contraria sulle istanze capitolate da parte ricorrente se ritenute ammissibili e rilevanti. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa oltre rimborso forfettario, Cpa ed IV se dovuta come per legge.”
Conseguentemente per effetto della riforma della pronuncia di primo grado, condannare alla restituzione, a favore di Controparte_1 Parte_1
degli importi già ricevuti in forza della ordinanza appellata
Sempre nel merito: rigettare l'appello incidentale ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni in atti. In via istruttoria: ammettersi la prova testimoniale indicata in primo grado (memoria autorizzata) sulle circostanze in fatto ivi capitolate e sopra riportate;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfettario, Cpa e IV se dovuta come per legge.
Per Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, confermate e riproposte le ulteriori argomentazioni difensive svolte in primae cure, accogliere le seguenti conclusioni: IN VIA PRINCIPALE RESPINGERE l'appello proposto dalla in quanto infondato in fatto e in diritto per le Controparte_3
motivazioni tutte di cui in atti e, confermare quanto accertato e dichiarato dalla Sentenza pagina 4 di 14 n. 1005/2024 Repert. n. 1429/2024 del Tribunale di Varese, pubblicata il 26.11.2024 e per l'effetto Rigettare le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti ovvero In via preliminare: Confermare l'estraneità al rapporto tra e il Sig. del terzo e l'esclusione della Parte_1 CP_1 CP_2
chiamata in causa del terzo per le motivazioni indicate dalla sentenza di primo grado;
Sempre in via preliminare: Confermare il corretto esperimento della procedura di negoziazione assistita ex art. 3 del d.l. n. 132 del 2014 convertito in legge n. 162 del
2014 e dichiarare soddisfatta la condizione di procedibilità richiesta ex lege;
In via principale: Confermare quanto accertato dalla Sentenza di primo grado in merito all'esistenza di un vizio che ha impedito al negozio di vendita dell'autovettura Nissan
QA tg FS985RR di produrre l'effetto traslativo che gli è tipico nonché l'evizione totale subita dal ricorrente e la risoluzione del contratto per l'inadempimento del venditore. Confermare la condanna di (P. IV ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in € 19.613,08 oltre spese legali integrando la Sentenza di prime cure con le richieste formulate in via incidentale
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa Accogliere l'appello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma della
Sentenza di primo grado Accertare e dichiarare l'applicabilità della rivalutazione monetaria calcolata sulla base degli indici ISTAT e applicare gli interessi sulle somme rivalutate o in via subordinata applicare la rivalutazione monetaria del capitale con una somma diversa ritenuta di giustizia. Accertare e dichiarare l'applicabilità degli interessi legali ex art 1284 quarto comma c.c., dalla data deposito del ricorso fino al saldo effettivo, calcolati sulla somma che si otterrà dalla rivalutazione monetaria o in via subordinata accertare e dichiarare l'applicabilità gli interessi legali ex art 1284 quarto comma c.c., dalla data deposito del ricorso fino al saldo effettivo, calcolati sulla somma pagina 5 di 14 liquidata dal giudice di prime cure o sulla diversa somma ritenuta di giustizia Accertare
e dichiarare il danno morale sofferto dall'appellato e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare (P. IV , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante protempore, al risarcimento del danno non patrimoniale, da quantificarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., e comunque nella misura pari ad € 5.000,00,
o nella diversa somma ritenuta equa e di giustizia
IN VIA ISTRUTTORIA In caso di rimessione della causa in istruttoria, si chiede l'ammissione dei capitoli di prova non segnatamente ammessi, di cui al ricorso di primo grado integrati con la memoria depositata ex art 281 duodecies comma 4 C.P.C., primo termine:
• si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale del sig. nella Controparte_4
sua qualità di legale rappresentante della sui capitoli di prova n. 1 CP_3 Parte_1
-2 – 3; • si chiede l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova di seguito indicati: 1) vero che nei giorni 8 e 13 maggio 2019 i Sig.ri e CP_1 Controparte_5
si sono recati presso la Concessionaria Automania, sita a Besozzo (VA),
[...]
Via Trieste n. 100? 2) vero che il Sig. durante l'incontro tenutosi in data CP_1
13.05.2019 ha consegnato € 1.000,00 per la vendita dell'autovettura usata del Sig. oltre ad € 3.300,00 a titolo di acconto per l'acquisto Nissan QA tg CP_1
FS985RR? 3) vero che, durante l'incontro di cui al punto n. 2, il Sig. ha CP_4
invitato il Sig. a recarsi presso lo Studio consulenze automobilistiche CP_1
CRUGNOLA, sito a Varese, Viale Milano n. 16, ove l'addetto ha provveduto al rilascio della ricevuta sostitutiva del documento di circolazione? 6) vero che ha verificato la contraffazione del telaio dell'autovettura Nissan QA tg FS985RR, del quale ha redatto verbale di sequestro, che si rammostra? 7) vero che la contraffazione di cui al punto 6 era visibile ad occhio nudo? 8) vero che l'autovettura è stata restituita al legittimo proprietario Parte_2
C? 9) vero che la targa originaria dell'autovettura sequestrata con telaio contraffatto
[...]
pagina 6 di 14 (Nissan QA tg FS985RR) risulta essere la targa FB120TW? 10) vero che il telaio dell'autovettura di sua proprietà tg FB120TW, rubata in data 1.04.2019, è stato contraffatto? 11) vero che l'autovettura di cui al punto n.10 è stata restituita a seguito di un'indagine esperita dalla Procura della Repubblica? Si indicano a testi i sig.ri: Sig.
nato in [...] il [...] residente a [...]
Maistre Fratelli n. 6, sui capitoli di prova 1- 2- 3-4; Sig. (Agente di Persona_1
Polizia Giudiziaria) domiciliato a Milano presso la Polizia di Stato, Via Jacopino da
Tradate nr 1, sui capitoli di prova 6-7-8-9 Sig. (Agente di Polizia Testimone_3
Giudiziaria) domiciliato a Milano presso la Polizia di Stato, Via Jacopino da Tradate nr
1, sui capitoli di prova 6-7-8-9 S.A.S 626 Parte_2 [...]
., CE IS , in persona del legale rappresentante Parte_2 P.IVA_2
pro tempore con sede legale sita a Napoli, Via della Stadera– 80143, sui capitoli di prova 8-9- 10-11
IN OGNI CASO Confermare la Sentenza del Tribunale di Varese la condanna alla rifusione a favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite liquidate in euro 2540,00, oltre a spese
[...]
generali al 15%, iva e cpa”.
Condannare (P. IV ) al pagamento delle spese, competenze Parte_1 P.IVA_1
ed onorari del presente giudizio, come da nota spese allegata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 29.12.2023 Controparte_1
agiva in giudizio davanti al Tribunale di Varese chiedendo di
[...]
dichiarare la risoluzione per evizione del contratto di vendita dell'autovettura Nissan
QA tg FS985RR intercorsa con con conseguente condanna della Parte_1
pagina 7 di 14 convenuta al risarcimento dei danni subiti per la perdita del diritto di proprietà del bene in questione.
Parte resistente si costituiva in giudizio contestando l'avversa domanda.
Con la pronuncia qui impugnata il Giudice di prime cure accoglieva la domanda, condannando al risarcimento dei danni subiti dall'attore, liquidati in Parte_1
euro 19.613,08 e alla rifusione delle spese legali.
Il Tribunale, in particolare, osservava che dagli atti di causa emergeva pacificamente che parte attrice aveva perduto la proprietà del bene, dal momento che l'autovettura era stata posta in sequestro dalla Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 354 c.p.p., in quanto il telaio risultava contraffatto con “evidenti segni di abrasione sulla parte di lamiera interessata ed inoltre la targhetta tipo risulta essere stampata su comune carta con pellicola adesiva apposta sopra peraltro priva di qualsiasi sistema di sicurezza” e, successivamente, il veicolo in questione era stato riconsegnato al legittimo proprietario.
Ciò posto, considerato che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, la vendita di una autovettura immatricolata con falsa documentazione e recante il numero di telaio contraffatto configura una ipotesi di inadempimento contrattuale, ravvisava la responsabilità del venditore per evizione e condannava la convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attore, non avendo parte venditrice dimostrato di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa, secondo quanto prevede l'art. 1494 c.c.
Osservava, infatti, a tale riguardo che la contraffazione avrebbe potuto essere rilevata attraverso l'attento e doveroso controllo del telaio.
ha interposto appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di Parte_1
seguito esaminati.
Parte appellata si è costituita in giudizio contestando l'avverso gravame e proponendo a sua volta appello incidentale, volto a censurare la sentenza per non aver riconosciuto la pagina 8 di 14 rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi e per non aver accolto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.
All'udienza del 27 maggio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione previa assegnazione alle parti dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli atti conclusionali ed è stata decisa nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante principale ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha ravvisato la responsabilità del venditore per non aver effettuato i doverosi controlli sul telaio dell'autoveicolo.
Osserva infatti che aveva eseguito tutti i controlli prodromici alla vendita del Parte_1
veicolo, in quanto aveva acquistato l'autovettura in questione dalla società
[...]
, facendosi consegnare il certificato di proprietà del veicolo recante Controparte_2
n. 19/F836702M, con riportati tutti i dati del mezzo e di intestazione e dal quale non risultavano iscritte ipoteche o trascrizioni pregiudizievoli. Aveva poi eseguito la trascrizione al PRA e a distanza di due mesi, nell'aprile del 2019, aveva venduto l'autovettura a seguendo lo stesso iter. Soltanto a distanza di due anni Controparte_1
dalla vendita, nel marzo del 2002, era emerso che l'autovettura presentava il telaio contraffatto;
sostiene di conseguenza che avendo essa eseguito i dovuti accertamenti, prodromici alla vendita, secondo il parametro della diligenza professionale, poteva ritenersi superata la presunzione di responsabilità di cui all'art. 1494 c.c.
Con il secondo motivo ha censurato la sentenza per aver respinto l'istanza di chiamata in causa della ditta , al fine di promuovere azione di Controparte_2
rivalsa nei confronti di quest'ultima.
pagina 9 di 14 In relazione alle doglianze svolte dall'appellante principale la Corte osserva quanto segue.
Secondo la previsione di cui all'art. 1483 c.c., allorché il compratore subisce l'evizione totale della cosa, il venditore è tenuto al risarcimento del danno a norma dell'art. 1479
c.c.
Quest'ultima disposizione prevede, al secondo comma, che “salvo il disposto dell'art.
1223, il venditore è tenuto a restituire all'acquirente il prezzo pagato” e “a rimborsagli le spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto”.
Orbene, dalla lettura coordinata delle norme in esame si evince, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che la garanzia per evizione ha la funzione di eliminare lo squilibrio tra le prestazioni delle parti, conseguente all'inadempimento del venditore;
tale rimedio, quindi, è diretto a ripristinare la situazione quo ante e prescinde dalla colpa del venditore (cfr. in tal senso Cass. sentenza n. 14431/2006 e, in senso analogo, Cass. n. 20165 del 18/10/2005).
È necessario, invece, accertare la colpa del venditore per la perdita della proprietà del bene, “allorché il compratore richieda il risarcimento integrale dei danni, cioè comprensivo anche dell'interesse positivo, in relazione al quale opera la presunzione di carattere generale prevista dall'art. 1218 cod. civ. in tema di inadempimento contrattuale” (così testualmente Cass. sentenza n. 14431/2006).
Ciò premesso, deve rilevarsi che la domanda di risarcimento dei danni formulata da parte attrice per l'importo di €19.413,08 comprende le seguenti voci: il prezzo dell'autovettura pari € 17.048,8 (di cui € 12.748,80 per finanziamento ed € 4.300,00 contanti), le spese di assicurazione e di bollo della vettura pari a € 1005,70, le spese della revisione per € 60,00 (doc. 10); le spese per denunciare la perdita di possesso per €
38.50 (doc. 26) nonché le spese legali pari ad € 1.260,08.
pagina 10 di 14 Tali spese sono dirette a ripristinare la situazione anteriore alla vendita, perché volte a riequilibrare le reciproche prestazioni tra le parti, in quanto rappresentate dal prezzo d'acquisto del veicolo, dalle spese sostenute dall'acquirente nella sua qualità di proprietario del veicolo (spese di assicurazione, di bollo e di revisione e spese conseguenti alla perdita di possesso del bene) e dalle spese sostenute per la tutela legale;
sicché, a prescindere dalla qualificazione, operata da parte attrice, in termini di risarcimento del danno, tali spese assumono più propriamente carattere restitutorio.
Pertanto, con riferimento alla domanda di restituzione della somma di €19.413,08, le censure svolte dall'appellante, volte a sostenere l'assenza di colpa del venditore, sono prive di rilievo, in quanto il venditore è senz'altro tenuto a restituire tutte le spese sostenute dall'acquirente, connesse alla perdita di proprietà del bene, a prescindere dalla colpa del venditore stesso.
Assume invece carattere risarcitorio la domanda di rimborso delle spese di carburante, che parte attrice ha versato ad un collega, nel periodo in cui non aveva l'autovettura per recarsi al lavoro e che ammontano ad € 200,00, secondo quanto riferito, in sede di escussione testimoniale, dall'ex collega del ricorrente, . Testimone_4
In relazione a tale voce di danno, le censure svolte dall'appellante appaiono infondate.
L'appellante, infatti, ha riconosciuto di aver effettuato solamente un controllo documentale e non materiale sul telaio. Pertanto, come ha correttamente osservato il
Giudice di prime cure, “seppure la contraffazione del telaio non sia di certo da imputarsi al venditore, quest'ultimo avrebbe potuto approntare gli adeguati controlli da parte dei propri tecnici e, con l'ordinaria diligenza e perizia, avvedersi di quanto accaduto. Il venditore, invero, non avendo provveduto ad effettuare ulteriori controlli rispetto a quelli di rito, ha dimostrato, al contrario, di non essersi attivato alla stregua dell'ordinaria diligenza professionale da lui esigibile, compiendo tutti i dovuti accertamenti prima dell'atto di vendita”. pagina 11 di 14 Di conseguenza tali circostanze inducono a ritenere non superata la presunzione di responsabilità, gravante sulla parte venditrice, con conseguente rigetto del relativo motivo di gravame.
Deve essere altresì respinto il secondo motivo d'appello, in quanto il provvedimento che ha respinto l'istanza di chiamata in causa del terzo non è censurabile in sede di gravame.
L'appellante incidentale ha censurato la sentenza per non aver riconosciuto la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi e per non aver accolto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.
Le doglianze sono parzialmente fondate nei termini che seguono.
Le considerazioni innanzi esposte hanno permesso di accertare che il debito gravante a carico di nella misura di €19.413,08, ha natura di debito di valuta, in Parte_1
quanto trattasi di un obbligo restitutorio e non risarcitorio. Pertanto, su tale importo non possono essere riconosciuti la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi.
Diversamente l'importo di € 200,00, avendo carattere risarcitorio, assume natura di debito di valore;
pertanto, su detto importo deve senz'altro essere riconosciuta la rivalutazione monetaria medio tempore intercorsa tra il dì della perdita di possesso del bene (22.03.2022) fino alla pronuncia della presente sentenza.
Sono altresì dovuti gli interessi compensativi da calcolarsi, secondo i criteri di cui alla pronuncia della Cass. Sez. Un. n. 1712/95, al tasso legale sulla somma capitale annualmente rivalutata dal 22.03.2022 alla data della presente sentenza, oltre agli interessi moratori sulle somme complessivamente liquidate dalla data della sentenza al saldo.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, asseritamente conseguente alle sofferenze patite per le vicende relative alla perdita di proprietà dell'autoveicolo, deve rilevarsi che l'appellante non ha offerto alcun elemento idoneo a desumere, anche solo presuntivamente, la sussistenza del danno. Pertanto, la pronuncia pagina 12 di 14 di primo grado, che ha respinto la domanda perché non provata, merita senz'altro conferma.
Il pagamento delle spese del grado grava a carico dell'appellante principale, in considerazione della sua soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria, non celebrata nel grado.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 1005/2024, resa in data 26 novembre
2024 e pubblicata in pari data, così provvede: respinge l'appello principale;
in parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna a corrispondere ad Parte_1 Controparte_1
la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi sull'importo di € 200,00, da calcolarsi al tasso legale sulla somma capitale annualmente rivalutata dal 22.03.2022 alla data della presente sentenza, oltre agli interessi moratori sulle somme complessivamente liquidate dalla data della sentenza al saldo;
conferma per il resto la sentenza impugnata;
condanna a rifondere ad le Parte_1 Controparte_1
spese del grado, che liquida in euro 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario
15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
pagina 13 di 14 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 4 giugno 2025
Il consigliere est.
Cesira D'Anella
Il Presidente
Maria Caterina Chiulli
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