Ordinanza cautelare 24 settembre 2015
Sentenza 1 giugno 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 01/06/2020, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/06/2020
N. 01254/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01601/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1601 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Gaetano Artale e Giuseppina Garito, con domicilio eletto presso lo studio Carmelo Guerrera in Catania, V.le Libertà, 139;
contro
Comune di Naso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Cirilla, con domicilio eletto presso lo studio Davide Di Paola in Catania, via Etnea, 289;
per l'annullamento
- dell'ordinanza -OMISSIS-, riguardante la demolizione e rimessa in pristino dei luoghi di opere abusivamente realizzate c/o il fondo di proprietà dei ricorrenti;
- di ogni altro provvedimento e/o atto da considerare antecedente, presupposto, preordinato, preparatorio, consequenziale ovvero, comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Naso;
Visti gli atti tutti di causa;
Visto l’art. 84 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;
Vista la nota del Presidente del Consiglio di Stato prot. int. 1454 del 19 marzo 2020;
Vista la nota del Presidente del Consiglio di Stato prot. n. 7400 del 20 aprile 2020;
Visto il decreto del Presidente del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 22 del 23 marzo 2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2020, tenuta in luogo dell’udienza pubblica con le modalità di cui all’articolo 84 d.l. n. 18 del 2020, il dott. Pancrazio Maria Savasta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. I ricorrenti sono comproprietari di un-OMISSIS-(-OMISSIS-).
In data -OMISSIS-, hanno chiesto al Comune di Naso l’autorizzazione ad eseguire, nel citato fondo, dei lavori per l’escavazione di un pozzo e relativa copertura per l’estrazione di acqua per uso domestico.
Queste opere venivano regolarmente autorizzate dal Sindaco di Naso con l’autorizzazione edilizia -OMISSIS-
Con verbale di accertamento tecnico del -OMISSIS-del Comune rilevavano che “sul lato sud del fondo, in prossimità del confine, è collocato il pozzo con visibile la sola parte emergente di circa 65 cm. realizzata in prefabbricato precompresso di forma circolare e posta a protezione della costruzione di un pozzo”.
Con provvedimento del -OMISSIS-veniva intimata la “demolizione e rimessa in pristino dei luoghi delle opere abusivamente realizzate presso il fondo di proprietà dei signori -OMISSIS-poiché non vi sarebbe stata la comunicazione dell’avvio dei lavori entro l’anno dal rilascio della autorizzazione e in quanto la detta costruzione, posta al di sotto dei 300 metri dalla battigia, sarebbe stata realizzata senza la prescritta autorizzazione della competente Soprintendenza BB.CC.AA..
Con ricorso passato per la notifica il-OMISSIS-, i ricorrenti hanno impugnato siffatto provvedimento.
Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:
1. Violazione di legge - mancata e/o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 6, 10, 22, 31 e 37 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 (Testo Unico Edilizia) applicabili in Sicilia giusta rinvio “dinamico” di cui all’art. 1 della legge regionale 10/08/1985 n. 37;
Eccesso dl potere nelle figure sintomatiche del difetto e/o, comunque, dell’insufficienza e/o dell’approssimazione e/o dell’illogicità e/o dell’incongruenza della motivazione; del travisamento dei fatti; del difetto di istruttoria; della violazione del procedimento; della ingiustizia ed arbitrarietà gravi e manifeste.
La realizzazione dell’opera in questione necessiterebbe come presupposto provvedimentale una semplice autorizzazione edilizia, assentita a suo tempo dalla stessa Amministrazione.
Conseguirebbe che dalla eventuale decadenza del titolo, non trattandosi di permesso di costruire, potrebbe, al più, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del dpr 6.6.2001, n. 380, derivare la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile e, comunque, in maniera non inferiore a € 516.
2. Violazione di legge - Mancata e/o falsa applicazione della norma di cui all’art. 15 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 (Testo Unico Edilizia) applicabile in Sicilia giusta rinvio “dinamico” di cui all’art. 1 della legge regionale 10/08/1985 n. 37;
Eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto e/o, comunque, dell’insufficienza e/o dell’approssimazione e/o dell’illogicità e/o dell’incongruenza della motivazione; del travisamento dei fatti; del difetto di istruttoria; della violazione del procedimento; della ingiustizia ed arbitrarietà gravi e manifeste.
Assume parte ricorrente che non vi sarebbero valide prove che i lavori di realizzazione del pozzo siano iniziati dopo il -OMISSIS-, sarebbe circostanza fortemente indiziante circa la sua avvenuta realizzazione nei predetti termini.
3. Violazione di legge - Mancata e/o falsa applicazione delle norme del Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);
Mancata e/o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 21 octies e 21 nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241;
Eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto e/o, comunque, dell’insufficienza e/o dell’approssimazione e/o dell’illogicità e/o dell’incongruenza della motivazione; del travisamento dei fatti; del difetto di istruttoria; della violazione del procedimento; della ingiustizia ed arbitrarietà gravi e manifeste.
Il Comune di Naso avrebbe posto in essere un procedimento di annullamento d’ufficio dell’Autorizzazione Edilizia in violazione delle prescrizioni contenute negli articoli 21 octies e 21 nonies della legge 241/90.
Inoltre, la previa assenza di autorizzazione paesaggistica deriverebbe da una normativa successiva alla realizzazione del manufatto.
Il Comune di Naso si è costituito in giudizio richiedendo il rigetto integrale del ricorso.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla camera di consiglio del giorno 14 maggio 2020, tenuta in luogo dell’udienza pubblica con le modalità di cui all’articolo 84 d.l. n. 18 del 2020.
II. Il ricorso è infondato.
Premette il Collegio che, ai fini del giudizio di legittimità su un atto amministrativo, è sufficiente che lo stesso sia fondato su almeno una congrua motivazione.
Nel caso di specie, non è contestato che il pozzo in questione sia stato realizzato entro i trecento metri dalla battigia.
E’ altrimenti pacifico che l’autorizzazione comunale in effetti rilasciata non sia stata “completata” dal prescritto parere della Soprintendenza BB.CC.AA. e che la stesa rinvii alla osservanza delle vigenti norme di legge.
Tanto premesso, il Collegio ritiene non condivisibile la principale censura che parte ricorrente muove all’Amministrazione, nella misura in cui assume che il provvedimento impugnato si sarebbe avvalso di una normativa (d.lgs.vo n. 42/04) che avrebbe imposto la necessità della previa autorizzazione paesaggistica nella fascia dei 300 metri dalla battigia soltanto in data successiva al rilascio del titolo edilizio avvenuto nel 2003.
Orbene, il vincolo paesistico sui territori costieri compresi in una fascia di 300 metri dalla linea di battigia, in relazione all’intero territorio nazionale, è stato per la prima volta imposto, con d.m. 21 settembre 1984 (recante Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei territori costieri, dei territori contermini ai laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei corsi d'acqua, delle montagne, dei ghiacciai, dei circhi glaciali, dei parchi, delle riserve, dei boschi, delle foreste, delle aree assegnate alle Università agrarie e delle zone gravate da usi civici), poi seguito dalle norme primarie di cui alla l. 8 agosto 1985, n. 431 (art. 1, comma 1 lett. a), di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, assorbito poi dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n, 490 (art. 146, comma 1, lett. a).
Sicché, come premesso, non appare pertinente il rilievo di parte ricorrente, secondo cui l’Amministrazione comunale avrebbe fatto riferimento a una disciplina vincolistica sopravvenuta, in quanto introdotta soltanto con il d.lgs. 22 gennaio 2004 n.42, atteso che riguardo al vincolo sui territori costieri l’art. 142 d.lgs. cit. (recante l’elenco delle aree tutelate per legge) è riproduttivo – in continuità della fattispecie sostanziale - di quel regime vincolistico ex lege , ben più risalente nel tempo.
Acclarata, nel caso di specie, la sussistenza del vincolo paesaggistico, <trova applicazione quanto chiaramente disposto dall’art. 4 (“Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia”) della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 (“Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive”) secondo il quale nessuna opera può essere eseguita in assenza di titolo in un’area con tali caratteristiche e corre l’obbligo dell’autorità comunale, qualora siano eseguite opere abusive, di ordinarne la demolizione e il ripristino dei luoghi “previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa”> (cfr. TAR Palermo, II, 29.7.2015, n. 1969).
A tale adempimento, il Comune non si è sottratto, sicché, in mancanza della previa autorizzazione paesaggistica, attestata dall’informativa previamente acquisita presso la competente Soprintendenza BB.CC.AA., correttamente si è disposta la demolizione del manufatto in questione.
A ciò non osta il tempo trascorso e la mancanza di una ponderazione dell’interesse pubblico.
Il Collegio rammenta che l’Adunanza Plenaria (cfr. Cons. Stato, A. P. 17.10.2017, n. 9) ha stabilito che “il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino”.
Il principio va applicato anche al caso di specie, pur sussistendo un originario titolo edilizio, posto che, comunque, non sussiste quello paesaggistico, altrettanto rilevante e condizionante l’efficacia stessa del primo di essi.
Consegue il rigetto del ricorso, in quanto il provvedimento impugnato è sostenuto da almeno una idonea motivazione.
Tuttavia, la sussistenza di un pur diverso titolo autorizzatorio consente di compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti ricorrenti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2020, tenutasi tramite collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente, Estensore
Giuseppe La Greca, Consigliere
Giuseppina Alessandra Sidoti, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.