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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/02/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NO IO, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del
Giudice dott.ssa Aurelia Cuomo, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6583 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2016 avente ad
OGGETTO: risarcimento del danno vertente
TRA
, nata a [...] il dì 02 luglio 1949; , nato a [...] Parte_1 CP_1
(Na) il dì 10 settembre 1974; nato a [...] il dì 12 maggio 1977 e CP_2 [...]
nato a [...] il dì 21 marzo 1981, tutti nella qualità di eredi legittimi di CP_3
nato a [...] il dì 22 giugno 1949, deceduto in NO IO (Sa) in data Persona_1
11 febbraio 2016, tutti elettivamente domiciliati in NO IO (Sa), alla Via Gustavo Origlia,
n° 01, presso e nello studio dei loro difensori, avv.ti Daniela Del Bene e Giuseppe Mandarino, giusta procura in atti
ATTORI
E
, nato a [...] il 1° agosto 1967, elettivamente domiciliato in NO Parte_2
IO (Sa), alla Via Isaia Gabola, n° 29, presso lo studio del suo difensore, avv. Valerio
Buongiorno, giusta procura in atti
, nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_4
domiciliata in Poggiomarino (Na), al Viale Manzoni, n° 306, presso lo studio del suo difensore, avv.
Antonio Adige, giusta procura in atti
c.f. in persona del suo legale rappresentante p.t, elettivamente CP_5 P.IVA_1
domiciliata in Napoli alla Via A, Scarlatti, n. 126, presso lo studio del suo difensore avv. Carlo
Formisano giusta procura in atti
CONVENUTI
NONCHE'
1 cod. fisc. N. , in persona del suo procuratore e legale Controparte_6 P.IVA_2
rappresentante p.r., elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via Francesco Prudente, n° 09, presso lo studio del suo difensore avv. Giancarlo Gargano, giusta procura in atti
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI: Come da udienza del 06.11.2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg.ri , e Parte_1 CP_1 CP_3
hanno citato in giudizio i convenuti, in epigrafe generalizzati, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti iure hereditatis, in seguito al decesso di avvenuto in Persona_1
NO IO (Sa) in data 11 febbraio 2016.
A sostegno della domanda gli attori hanno dedotto: a) di essere eredi legittimi di in Persona_1
quanto figli e vedova del medesimo;
b) che il loro congiunto era fortemente diabetico, amputato di entrambi gli arti inferiori ed affetto da insufficienza renale cronica;
c) che pertanto egli si sottoponeva a sedute di emodialisi effettuate presso la struttura he offriva altresì un servizio di CP_5 trasporto dei pazienti;
d) che in data 08.2.2016 l'addetto al trasporto, , si era recato Parte_2 di primo mattino presso l'abitazione del de cuius e nel mentre era intento a spostare la sedia a rotelle su cui questi era stato posizionato, ne determinava la rovinosa caduta in terra;
e) che a seguito della caduta batteva violentemente la testa, riportando un visibile ematoma oltre che Persona_1
escoriazioni sul volto;
f) che nonostante ciò non riteneva necessario accedere al Parte_2
Pronto soccorso per più approfonditi esami, decidendo invece di trasportare il paziente presso il centro di dialisi;
g) che giunto presso il centro nonostante tutto, la dr.ssa CP_5 CP_4
decideva di sottoporre a dialisi;
h) che dopo qualche ora
[...] Persona_1 Persona_1 accusava un malore e veniva trasportato d'urgenza presso il PS dell'Ospedale Umberto I di NO
IO, ove a seguito di esami, veniva riscontrato un ematoma subdurale acuto con spessore 22 mm;
i) che sottoposto ad intervento chirurgico d'urgenza, il paziente, collocato in terapia intensiva, decedeva in data 11.2.2016.
Regolarmente si sono costituiti in giudizio e , contestando la Controparte_4 Parte_2 fondatezza della domanda ed instando per il suo rigetto, evidenziando entrambi l'assenza di colpa nella causazione dell'evento e l'impossibilità di prevedere la gravità della situazione, essendo il paziente sempre stato vigile fino all'improvviso aggravamento della sua condizione in corso di dialisi.
Del pari si è costituita la a quale ha eccepito in via preliminare la propria carenza CP_5
di legittimazione passiva, in quanto né né la dr.ssa erano dipendenti Parte_2 CP_4 della struttura;
ha poi eccepito l'improcedibilità della domanda per non essere stata preceduta da mediazione nei suoi confronti ed infine ne ha contestato il merito sia nell'an che nel quantum,
2 chiedendo comunque di essere autorizzata alla chiamata in causa della Controparte_6
al fine di essere da costei manlevata in caso di condanna.
Autorizzata la chiamata in causa, l' ha provveduto alla sua costituzione Controparte_6 in giudizio eccependo l'inoperatività della polizza per essere essa limitata ai soli sinistri causati da
“dipendenti” della struttura;
nel merito ha poi fatto proprie le difese e contestazioni della convenuta.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. la causa è stata istruita mediante espletamento di interrogatorio formale e prova testimoniale.
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 06.11.2024 è stata rimessa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
La domanda è fondata e merita accoglimento per i motivi di seguito evidenziati.
Questioni preliminari.
È bene subito chiarire che gli attori, come da essi stessi precisato nella prima memoria ex art. 183, VI comma c.p.c., hanno agito in giudizio deducendo la propria qualità – rispettivamente - di vedova e figli di (deceduto in NO IO (Sa) in data 11 febbraio 2016). La domanda è Persona_1
stata pertanto limitata ai soli danni patiti iure hereditatis, qualificati sia come danno biologico che morale-catastrofale subiti dal per effetto dei fatti di cui è lite e che hanno condotto alla sua Per_1
tragica scomparsa.
Come noto la prova della qualità di eredi può essere liberamente fornita e nel caso di specie essa si trae dagli atti del giudizio penale parallelamente promosso, ove è identificata quale Parte_1
moglie mentre e quali figli di CP_1 CP_3 Persona_1
Ancora in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità della domanda spiegata dalla atteso che dalla lettura del verbale di mediazione prodotto CP_5 in giudizio emerge come il mediatore abbia dato atto della rituale comunicazione dell'incontro alla società, che tuttavia ometteva di partecipare.
Prova dell'evento dannoso, nesso causale ed elemento soggettivo.
Ciò posto, si premette in diritto che la relazione che si instaura tra medico e paziente dà luogo ad un rapporto di tipo contrattuale (cfr. Cass. 2014/22222; Cass. 2014/2054; Cass. 2015/21177; Cass.
2016/4540; Cass. 2010/16394; Cass. 22.12.1999 n. 589), ancorché fondato sul solo contatto sociale.
In base alla regola dell'art. 1218 c.c. non compete al paziente - che deve solo provare il contratto e l'inesatto adempimento del professionista - provare la colpa, né tantomeno, la gravità di essa,
3 dovendo, invece, il difetto di colpa, nel caso ordinario di cui all'art. 1176 c.c. (cioè la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente, e che gli esiti peggiorativi denunciati siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile), o la non qualificabilità della stessa, nel caso di cui all'art. 2236 c.c. (che richiede una diligenza profusa nel massimo grado, e comunque adeguata alla specificità delle regole tecniche della professione: cfr: Cass. 19.5.1999 n. 4852;
10.5.2000 n. 5945), in termini di gravità, essere allegati e provate, secondo la regola dell'art. 2697
c.c., in base al principio di riferibilità o vicinanza della prova, dal medico - che, a differenza del paziente, è in possesso degli elementi tecnici utili per paralizzare la pretesa del creditore - e dall'ente sanitario, che risponde contrattualmente dei fatti dolosi o colposi dei propri dipendenti ai sensi dell'art. 1228 c.c. (cfr. Cass. 2015/21177; Cass. 2014/20457; Cass. 2013/4792; Cass. 2009/975;
Cass. 21.6.2004 n. 11488; Cass. 28.5.2004 n. 10297; Cass., Sez. Unite, 30.10.2001 n. 13533; v. in particolare sulla natura contrattuale dell'ente sanitario: Cass. 21.7.2003 n. 11316; Cass. 14.7.2003
n. 11001; Cass. 11.3.2002 n. 3492; Cass.
2.12.1998 n. 1223; Cass. 27.5.1993 n. 5939; Cass.
8.3.1979 n. 1716; anche se non sussiste il rapporto di dipendenza la diretta gestione della struttura sanitaria identifica il soggetto titolare del rapporto con il paziente: cfr. Cass. 2016/7768; Cass. 2008/
24791).
Dunque, a prescindere dalla qualificazione della domanda effettuata da parte attrice, il sol fatto che fra il paziente ed il medico e/o la struttura sanitaria e/o l'ausiliare sia intercorso un rapporto contrattuale (o da "contatto"), discende che la distribuzione, "inter partes", dell'onere probatorio riguardo al nesso causale deve tenere conto della circostanza che la responsabilità è invocata in forza di un rapporto obbligatorio corrente fra le parti ed è dunque finalizzata a far valere un inadempimento oggettivo. Se ne trae, che, per il paziente/danneggiato (nella specie per gli eredi),
l'onere probatorio in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale si esplica nella sola prova che l'esecuzione della prestazione si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento dannoso.
Giova ancora ricordare che l'accertamento sulla sussistenza del nesso di causalità materiale tra condotta ed evento deve effettuarsi in base al principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per cui un evento
è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della regolarità adeguata sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai processi civili e penali: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", fondata su
4 logiche di tipo probabilistico (cfr. Cass. SS.UU. n. 576 del 11.1.2008 (Rv. 600899 - 01); v. anche:
Cass. 11.7.2011 n. 15453; Cass. 12.4.2011 n. 8430; Cass.
8.7.2010 n. 16123; Cass. 11.5.2009 n.
10741; Cass. 20.2.2015 n. 3390; Cass. 13.10.2017 n. 24073; Cass. 27.9.2018 n. 23197; Cass.
25.10.2018 n. 27101).
*
Ciò premesso, nella fattispecie non appare revocabile in dubbio la configurabilità di una responsabilità di natura contrattuale o da contatto in capo sia a che alla dr.ssa Parte_2
e ciò in quanto è possibile ritenere dimostrato che il decesso di Controparte_4 [...]
è avvenuto nel mentre questi si era rivolto alle loro cure, strumentali all'espletamento del Per_1
trattamento di emodialisi e consistite nel trasporto del paziente dalla sua abitazione alla struttura medica e nella sua concreta sottoposizione a cura.
Al riguardo non solo sono rilevanti le concordi deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio ma, invero, nemmeno sussiste una reale contestazione circa i seguenti rilevanti fatti: che
La si sia recato da solo in data 08.2.2016 presso l'abitazione del per Parte_2 Per_1
accompagnarlo presso il centro di dialisi;
che nel mentre il primo spingeva la sedia a rotelle su cui il paziente era stato posto, avveniva una rovinosa caduta in terra;
che il paziente stesso non era stato accompagnato al PS ma piuttosto affidato alle cure della dr.ssa che lo sottoponeva a CP_4
dialisi.
Tanto basta per ritenere sussistente – in astratto – la legittimazione passiva di entrambi i convenuti.
Con riferimento poi alla posizione della lla ha eccepito la sua estraneità ai fatti CP_5
che sarebbero stati causati da personale non dipendente dalla società.
Senonché tali argomentazioni non meritano condivisione.
A prescindere infatti dalla tipologia di rapporto di lavoro (autonomo, subordinato o parasubordinato) o finanche di prestazione d'opera in regime di volontariato, la struttura medica che di tale opera si giova e si serve con rilevanza verso l'esterno, risponde degli eventuali danni causati agli utenti della prestazione medesima. Si consideri all'uopo il costante orientamento della
S.C. secondo cui: “Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "latu sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizioni del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del
5 paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto” Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18610 del
22/09/2015; ed ancora: “La responsabilità contrattuale nei confronti del paziente propria della struttura sanitaria comprende anche l'assunzione del rischio per i danni che al creditore possano derivare dall'utilizzazione di terzi per l'adempimento dell'obbligazione negoziale…” Cass. Sez. 3
- , Sentenza n. 25972 del 02/09/2022.
Del resto, la ricordata conclusione è in linea con un basilare principio di ragionevolezza;
diversamente opinando, infatti, non solo si determinerebbe una ingiustificata discriminazione del danneggiato a seconda che l'evento sia stato causato o meno da un dipendente subordinato della struttura ma nel contempo potrebbe fornire un agevole lasciapassare per le strutture sanitarie per le quali basterebbe, paradossalmente, ricorrere al lavoro autonomo o para-subordinato per essere esenti da responsabilità in caso di danno derivante da quella stessa attività.
*
Tanto chiarito sulla natura della responsabilità e sulla legittimazione delle parti, resta da accertare in concreto se l'exitus sia da porre in una relazione di derivazione causale rispetto alla condotta della struttura sanitaria, dei medici e del personale ausiliario che concretamente ebbero in cura
Persona_1
Ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, occorre, dunque, stabilire:
(a) la sussistenza di un valido nesso causale tra la condotta ascritta al personale sanitario e parasanitario che ha avuto in cura Persona_1
(b) in caso di risposta affermativa al quesito sub (a), se la condotta della convenuta sia ad essa imputabile a titolo di colpa.
Ora, a parere del Giudicante, il focus della questione deve concentrarsi non solo sulla genesi o addebitabilità della caduta del compianto quanto soprattutto sulla condotta ad essa Persona_1
successiva.
Invero, che il sia rovinato al suolo nel mentre La lo trasportava sulla sedia a Per_1 Parte_2
rotelle è circostanza assolutamente pacifica e non contestata.
La caduta ha fatto sì che il povero battesse violentemente con il capo al suolo. Anche Persona_1
detta circostanza deve dirsi provata, sia in quanto i testi hanno specificamente riferito in tal senso, ma soprattutto in quanto l'esistenza di un ematoma post traumatico è stata accertata dall'esame autoptico
6 eseguito sulla salma del de cuius; di conseguenza, non essendo stata dedotta né provata una genesi diversa di tale trauma e conseguente ematoma, bisognerà logicamente concludere – secondo un attendibile giudizio probabilistico – che la causa sia da ascrivere alla caduta in terra, aggravata dal fatto che il de cuius avesse subito l'amputazione di entrambi gli arti inferiori e si trovasse in una oggettiva estrema difficoltà di frenare o attutire in qualche modo la caduta con le braccia.
Ebbene, la difesa del convenuto ha diffusamente argomentato, al fine di contestare gli addebiti mossi a suo carico, che la caduta in terra del on sia stata dovuta a disattenzione da parte di Per_1 Pt_2
ma piuttosto causata dalla presenza di “uno zerbino arrotolato” sul pavimento. Tuttavia, le
[...]
risultanze della prova orale non hanno offerto congrua prova di tale assunto.
In primo luogo è incerta la stessa presenza e posizione del ridetto , atteso che è stato il solo CP_7
a riferire in tal senso in sede di interrogatorio formale del 13.2.2022, mentre alcun Parte_2
riscontro o prova esterna è stata fornita.
Ma anche a voler ammettere l'esistenza dello zerbino su cui – in sostanza – il sarebbe Pt_2 inciampato;
dalla dinamica descritta dallo stesso interessato non è possibile concludere per l'esistenza di una “insidia” (in senso tecnico) non visibile, tale da non poter essere in alcun modo evitata utilizzando una normale diligenza qualificata attesa da un operatore socio sanitario.
Ancora assolutamente incontestato è che fu medicato sul posto dallo stesso Persona_1
convenuto e non fu condotto al Pronto Soccorso per più approfonditi esami.
Accanto dunque alla suddetta condotta commissiva, già di per sé colposa, va ancora riscontrata l'ulteriore condotta omissiva consistita nel non condurre in pronto soccorso il subito dopo la Per_1
caduta o allertare il 118, nonostante si trattasse di una persona affetta da gravi patologie, scegliendo piuttosto di accompagnarla presso un centro di dialisi, prevedibilmente non attrezzato né per effettuare esami diagnostici del caso (es Tac) né per affrontare possibili emergenze - considerazione che appunto è stata dimostrata in occasione del successivo malore accusato dal che ha Per_1
determinato il necessario intervento del 118 con perdita di tempo prezioso -.
In tale contesto dunque, pare irrilevante il fatto che operasse quale volontario, Parte_2
dovendosi comunque ragionevolmente presumere che costui avesse conoscenze basilari in tema di prestazioni para-sanitarie e che, in ogni caso, l'opportunità di recarsi in pronto soccorso (o chiamare i soccorsi) in presenza di trauma cranico in un soggetto con le patologie proprie del Nappi è patrimonio di comune conoscenza.
Ancora indimostrata poi è la dedotta opposizione dei familiari del al coinvolgimento del 118 Per_1
o all'accesso al PS. Anche in questo caso è stato il solo convenuto a riferire in merito in sede di interrogatorio formale e, trattandosi di fatti a sé favorevoli, tali dichiarazioni non hanno alcuna particolare rilevanza probatoria.
7 Ciò chiarito quanto alla posizione di , una concorrente condotta colposa si riscontra Parte_2
anche in capo alla dr.ssa che ebbe in cura al suo arrivo presso Controparte_4 Persona_1
il centro.
La tesi difensiva della convenuta si fonda essenzialmente sulla ignoranza delle condizioni in cui versava il de cuius e comunque sulla impossibilità di prevedere la presenza di un così grave trauma cranico.
È vero che non ebbe a perdere conoscenza, né al momento della caduta né al Persona_1
momento in cui arrivò presso la struttura medica (in tal senso le deduzioni delle parti concordano).
Nel contempo tuttavia, è possibile ritenere provato che egli riportò segni visibili della caduta e tanto si ricava dalla semplice lettura del diario clinico della struttura esaminato dal CTU CP_5 in sede penale e riportato nella sua consulenza ritualmente prodotta in atti, ove si legge: “il paziente giunge con il volto insanguinato, impaurito e con occhio sx tumefatto….dopo 3 ore di dialisi ha cominciato a lamentare forte dolore alla testa e vomito”.
Ora, stando a quanto certificato dalla stessa struttura convenuta – e della cui attendibilità e veridicità non v'è motivo di dubitare – è davvero arduo concordare con la tesi difensiva della convenuta.
A prescindere dal fatto che il avesse o meno riferito l'accaduto alla dottoressa o che i familiari Pt_2 del avessero o meno chiamato la struttura per renderla edotta dell'evento e sincerarsi delle Per_1
condizioni di salute del proprio congiunto, il medico aveva gli elementi oggettivi per poter mettere in discussione la scelta di sottoporre a dialisi invece di procedere a più approfonditi Persona_1
accertamenti che avrebbero determinato la scoperta in tempi più brevi dell'ematoma subdurale. Egli si presentava con segni evidenti di una caduta al volto ed al capo, il de cuius aveva il volto insanguinato ed un occhio tumefatto, era impaurito;
insomma un quadro che, a prescindere dal fatto che fosse vigile, avrebbe dovuto secondo diligenza suggerire la necessità di più approfonditi controlli;
si trattò di fatto di una sottovalutazione dell'evento certamente censurabile, ove si consideri ancor più le sue delicate condizioni di salute ben note alla sanitaria di turno. nonostante un trauma cranico, un ematoma subdurale acuto con spessore 22 mm, Persona_1 sopportò tre ore di dialisi ed un'attesa di 45 minuti di osservazione prima di accusare un repentino peggioramento delle proprie condizioni, per poi arrivare in pronto soccorso in stato comatoso.
Considerando dunque l'evento lesivo ed il lasso di tempo intercorso prima dell'accesso al pronto soccorso e la sottoposizione ad idonee cure, dovrà convenirsi – secondo una valutazione improntata al più probabile che non – circa il pari concorso causale della condotta di entrambi i convenuti nella determinazione dell'evento lesivo.
In tal senso si pone del resto anche la consulenza tecnica espletata in fase di indagini su richiesta del
PM presso il Tribunale di NO IO.
8 Ora, quanto alla produzione di siffatto documento nel presente giudizio, la stessa deve ritenersi rituale e tempestiva.
In merito poi alla sua utilizzabilità nell'ambito del processo civile, trattasi, in tutta evidenza, di prova atipica che ben può essere posta a fondamento della presente decisione.
Si possono infatti definire prove atipiche quelle che non si trovano ricomprese nel catalogo dei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge.
Va in proposito osservato che nell'ordinamento civilistico manca una norma generale, quale quella prevista dall'art. 189 c.p.p. nel processo penale, che legittima espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge.
Tuttavia, l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza (tra le tante: Cass. n. 10825/2016,
Cass. n. 840/2015, Cass. n. 12577/2014, Cass. n. 9099/2012, Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 5965/2004,
Cass. n. 4666/2003, Cass. n. 1954/2003, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 1223/1990), ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche, le quali trovano ingresso nel processo civile, nel rispetto del contraddittorio, con lo strumento della produzione documentale e nel rispetto delle preclusioni istruttorie (cfr. Cass. n.
5440/2010, Cass. n. 7518/2001, Cass. n. 12422/2000, Cass. n. 2616/1995, Cass. n. 623/1995, Cass.
n. 12091/1990, Cass. n. 5792/1990).
Detto quindi che non si dubita dell'ammissibilità delle prove atipiche e della loro parificazione alle prove documentali per l'ingresso nel processo, l'efficacia probatoria di tali prove è stata comunemente indicata come relativa a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova (Cass. n.
4667/1998, Cass. n. 1670/1998, Cass. n. 624/1998, Cass. n. 4925/1987, Cass. n. 4767/1984, Cass. n.
3322/1983).
Nell'alveo delle prove atipiche, sicuramente rientrano anche le perizie e le consulenze espletate in un diverso giudizio tra le stesse od altre parti (Cass. n. 15714/2010, Cass. n. 2904/2009, Cass. n.
28855/2008, Cass. n. 12422/2000, Cass. n. 8585/1999, Cass. n. 16069/2001), e quindi anche la perizia disposta dal PM nel parallelo procedimento penale ben potrà essere utilizzata. Non coglie poi nel segno l'eccezione proposta dai convenuti circa l'assenza di contraddittorio, posto che il CTU dà specificamente atto della presenza all'atto dell'esame autoptico dei consulenti di parte.
Inoltre, è bene rilevare che in disparte di tale eccezione in rito, alcuna delle parti ha proposto serie ed argomentate contestazioni quanto al contenuto e le risultanze della CTU, disposta dalla Parte
Pubblica.
9 Tanto chiarito, il CTU ha accertato la causa del decesso nella presenza di un ematoma subdurale acuto con spessore 22 mm definito come post traumatico, ossia generato da un evento traumatico (e non spontaneo) che nel caso di specie si è individuato con sufficiente certezza nella più volte riferita caduta in terra.
Ora, quanto alla sussistenza di condotte colpose che hanno generato l'evento lesivo di cui è lite, il
CTU riscontra innanzitutto grave negligenza ed imprudenza nella condotta del parasanitario che a fronte di un violento trauma cranico sceglie comunque di portare il paziente al centro dialisi e non presso un presidio ospedaliero o richiedere l'intervento di un sanitario (cfr. pagg. 30-31 CTU). Del pari, medesima imprudenza è riscontrata rispetto alla condotta di che ritenne di Controparte_4
non sottoporre ad esami più approfonditi, quali una tac cranio, proprio al fine di Persona_1
scongiurare la presenza di un ematoma subdurale, conseguenza certamente ipotizzabile a seguito di un trauma cranico ed anzi, ancor più prefigurabile attese che le condizioni di salute del paziente che lo esponevano a rischio emorragico con traumi anche minimi (cfr. pagg. 38 e ss. CTU).
Sulla base di quanto precede deve certamente concludersi per la censurabilità, in termini di colpa, della condotta della struttura sanitaria e del personale medico e parasanitario che ebbe in cura
[...]
Per_1
Deve, altresì, riconoscersi la sussistenza del nesso causale tra detta condotta e le lesioni patite da quest'ultimo.
Sia sotto il profilo commissivo, sulla base della semplice considerazione per cui ove la caduta non si fosse verificata, egli non avrebbe subito il trauma cranico e le sue conseguenze;
sia sotto il profilo omissivo, in termini di pari concorrenza causale. Bisogna infatti ritenere che ove il osse stato Per_1
sottoposto a celeri esami diagnostici, avrebbe avuto idonee chance di sopravvivenza e ciò non sulla base di una mera speculazione ma considerando che egli ha accusato il peggioramento drastico ed irreversibile delle sue condizioni dopo oltre tre ore;
lasso di tempo che avrebbe potuto essere utilmente usato per diagnosticare e trattare la sua condizione.
Prova e quantificazione del danno.
Acclarato in questi termini l'an della pretesa risarcitoria, occorre ora esaminare il profilo relativo alla prova e quantificazione del danno, con specifico riguardo al danno di natura non patrimoniale sofferto dalla vittima.
Come già evidenziato gli attori hanno chiesto il risarcimento dei danni subiti dal loro dante causa, sia sub species di danno “biologico” che danno morale o comunque da sofferenza conseguenti agli eventi di cui è causa, culminati nella morte del danneggiato.
10 I danni non patrimoniali risarcibili alla vittima, trasmissibili jure hereditatis, possono consistere: a) nel “danno biologico” (cd. “danno terminale”) determinato dalla lesione al bene salute quale danno- conseguenza consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato la durata concreta del periodo di vita del danneggiato dal momento della lesione fino all'exitus, prospettabile a patto che tra l'evento lesivo e il momento del decesso sia intercorso un apprezzabile lasso temporale;
b) nel “danno morale cd. soggettivo” (cd. “danno catastrofale”), consistente nello stato di sofferenza spirituale od intima (paura o paterna d'animo) sopportato dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine-vita, riconoscibile in caso di cosciente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine (Cass. civ. Sez. III, 27/09/2017, n. 22451; “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia
o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo”; cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 7923 del 23/03/2024).
Accanto alle ricordate “categorie” di danno, la giurisprudenza più recente ha altresì ritenuto che “In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo” (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 33009 del 17/12/2024).
Le suddette tipologie di danno sono soggette a rigorosa prova.
Con riferimento poi alla quantificazione di siffatti pregiudizi “In caso di sinistro mortale dal quale sia derivato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative
11 all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del danno rende necessaria una liquidazione affidata ad un criterio equitativo puro che tenga conto dell'enormità della sofferenza psichica, giacché tale danno, ancorché temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità e la durata della consapevolezza della vittima non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma soltanto sul piano della quantificazione del risarcimento secondo criteri di proporzionalità e di equità” cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16592 del 20/06/2019.
Nel caso di specie, ha subito l'evento traumatico il giorno 08.2.2016, verso le ore 6; Persona_1
è rimasto lucido per alcune ore e precisamente fino a quando dopo circa 3 ore e 45 minuti dopo l'arrivo presso il centro di dialisi ha accusato un malore con forte mal di testa e vomito, per poi arrivare presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Umberto I di NO IO in stato comatoso. Il paziente è stato ivi sottoposto ad accertamenti urgenti, intervento chirurgico d'urgenza ed intubato;
stando al diario clinico alle ore 18.00 del medesimo giorno si attestano condizioni stazionarie nell'estrema gravità; alle ore 23.00 condizioni critiche, le condizioni restano critiche fino alle ore
12.45 del giorno 11.2.2016 ove si constata l'exitus (cfr. CTU dr. . Per_2
Sulla base di quanto precede e fatta dunque applicazione delle ricordate coordinate interpretative, per quanto concerne il danno biologico – stricto iure considerato- in assenza di sopravvivenza per un tempo apprezzabilmente lungo, tale da consentire l'effettiva derivazione di postumi permanenti al bene salute, dovrà riconoscersi il risarcimento del solo danno da inabilità temporanea totale, conseguente alla integrale compromissione della salute dell'individuo per i 4 giorni che hanno condotto dal sinistro al decesso.
Con riferimento a tale pregiudizio dovranno essere utilizzati i criteri tabellari, applicando la massima personalizzazione dovuta alla presumibile sofferenza cagionata al danneggiato. Pertanto andrà riconosciuta la somma di euro 692,00.
Quanto poi al pregiudizio dovuto alla perdita del bene vita da parte di il fatto che il Persona_1
decesso sia intervenuto in maniera non istantanea ma a distanza di giorni, determina l'insorgenza del relativo diritto al risarcimento in favore della vittima, che lucidamente ha preso coscienza dell'infortunio subito e delle conseguenti sofferenze;
danno dunque trasmissibile in favore degli eredi, odierni attori.
In merito poi alla quantificazione, la stessa non potrà che essere equitativa, prendendo quali parametri di liquidazione innanzitutto l'età del de cuius (67 anni) e la sua aspettativa di vita, rispetto alla quale non potranno non essere considerate altresì le patologie da cui il medesimo era affetto (insufficienza renale cronica e diabete). È nozione di comune esperienza ormai che un paziente dializzato, in condizioni di salute stazionarie, ha un'aspettativa di vita discreta, che può superare anche i dieci anni.
12 Nel caso di specie dunque, tenuto conto delle riferite circostanze concrete, appare congruo riconoscere in favore degli attori, iure hereditatis, la somma di euro 30.000,00, cui dovrà essere riconosciuta una “personalizzazione” del 20% in considerazione della sofferenza che Persona_1 ha indubbiamente provato, subendo la rovinosa caduta in terra, l'assenza di idonee cure, la sottoposizione a dialisi in presenza di trauma cranico con emorragia interna, fino al malore che lo ha poi portato allo stato comatoso da cui non si è più ripreso nemmeno dopo l'intervento chirurgico. Del resto, che il medesimo fosse chiaramente sofferente e provato dall'accaduto è riportato dallo stesso diario clinico del centro di dialisi, ove appunto questi è descritto come “insanguinato… ed impaurito”.
*
Concludendo dunque, in accoglimento della domanda, i convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento dell'importo di euro 692,00 a titolo di danno da inabilità temporanea totale oltre euro
30.000,00 per danno non patrimoniale, con applicazione di una personalizzazione del 20%, in favore degli attori quali unici soggetti legittimati iure hereditatis, secondo le rispettive quote ex lege.
A tali importi dovrà essere riconosciuta la corresponsione degli interessi, come per legge, calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio. (Cass., 10-3-2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745).
La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi è quella risultante dall'importo liquidato in favore di ciascuno degli attori, devalutato al momento dell'evento lesivo (settembre
2014).
Su tale somma vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, come per legge.
Sull'azione di garanzia.
Una volta riconosciuta la concorrente responsabilità della nella causazione dei CP_5
danni di cui è lite e ritenuti sussistenti e provati i pregiudizi medesimi, bisogna soffermarsi sulla posizione della chiamata in garanzia dalla casa di cura al fine di essere Controparte_6
da essa tenuta indenne in caso di riconoscimento delle pretese attoree.
13 Ebbene, la difesa della Compagnia assicurativa si sofferma essenzialmente sulla dedotta inoperatività della garanzia in quanto, a suo dire, limitata ai soli sinistri causati da “dipendenti” della struttura, interpretando tale dizione come sinonimo di “lavoratori subordinati”.
Nel caso di specie, essendo incontestato che sia che la dr.ssa Parte_2 Controparte_4
non erano lavoratori subordinati alle dipendenze della società convenuta, la compagnia deduce l'inoperatività della garanzia (sulla cui vigenza ed operatività astratta non insorgono tuttavia contestazioni).
Ora, dalla lettura delle condizioni di assicurazione prodotte dalla terza chiamata in causa, emerge con chiarezza che la copertura assicurativa per la “responsabilità civile” è limitata ai soli fatti compiuti dai “dipendenti” con espressa esclusione dei lavoratori para subordinati e quelli legati alla struttura da diverso contratto di lavoro ex D. Lgs. 273/03 (cfr. art. 12).
La lettera ed il senso della previsione contrattuale non lasciano invero margine di dubbio.
Posto che la stessa si è lungamente soffermata sulla qualificazione dei suddetti CP_5 rapporti lavorativi in termini “autonomi” ne discende coerentemente l'esclusione della operatività della garanzia invocata.
Non coglie poi nel segno il richiamo alla normativa di cui alla legge Gelli, attesa la sua inapplicabilità nel caso di specie in quanto i fatti di cui è lite sono anteriori alla sua entrata in vigore.
La domanda va pertanto rigettata.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite relative ai rapporti tra attori e convenuti seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014.
Quanto alle spese di lite relative ai rapporti tra terza chiamata in causa e CP_5 quest'ultima va condannata alla loro refusione in favore della in Controparte_6
applicazione del principio di derivazione causale oltre che di soccombenza. Tali spese si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di NO IO, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
I. Accoglie la domanda e per l'effetto condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento dell'importo di euro 692,00 a titolo di danno da inabilità totale, oltre euro 30.000,00 per danno non patrimoniale, con ulteriore applicazione di una personalizzazione del 20%, in favore degli attori quali unici soggetti legittimati iure hereditatis, secondo le rispettive quote ex lege, oltre interessi e rivalutazione;
14 II. Rigetta la domanda di manleva proposta da CP_5
III. Condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in euro 550,00 per spese ed euro 15.000,00 per competenze oltre accessori, come per legge, con attribuzione ai difensori per dichiaratone anticipo;
IV. Condanna la n persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di CP_5
lite in favore della quantificate in euro 7.300,00, oltre accessori Controparte_6
di legge.
NO IO, 25.02.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NO IO, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del
Giudice dott.ssa Aurelia Cuomo, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6583 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2016 avente ad
OGGETTO: risarcimento del danno vertente
TRA
, nata a [...] il dì 02 luglio 1949; , nato a [...] Parte_1 CP_1
(Na) il dì 10 settembre 1974; nato a [...] il dì 12 maggio 1977 e CP_2 [...]
nato a [...] il dì 21 marzo 1981, tutti nella qualità di eredi legittimi di CP_3
nato a [...] il dì 22 giugno 1949, deceduto in NO IO (Sa) in data Persona_1
11 febbraio 2016, tutti elettivamente domiciliati in NO IO (Sa), alla Via Gustavo Origlia,
n° 01, presso e nello studio dei loro difensori, avv.ti Daniela Del Bene e Giuseppe Mandarino, giusta procura in atti
ATTORI
E
, nato a [...] il 1° agosto 1967, elettivamente domiciliato in NO Parte_2
IO (Sa), alla Via Isaia Gabola, n° 29, presso lo studio del suo difensore, avv. Valerio
Buongiorno, giusta procura in atti
, nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_4
domiciliata in Poggiomarino (Na), al Viale Manzoni, n° 306, presso lo studio del suo difensore, avv.
Antonio Adige, giusta procura in atti
c.f. in persona del suo legale rappresentante p.t, elettivamente CP_5 P.IVA_1
domiciliata in Napoli alla Via A, Scarlatti, n. 126, presso lo studio del suo difensore avv. Carlo
Formisano giusta procura in atti
CONVENUTI
NONCHE'
1 cod. fisc. N. , in persona del suo procuratore e legale Controparte_6 P.IVA_2
rappresentante p.r., elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via Francesco Prudente, n° 09, presso lo studio del suo difensore avv. Giancarlo Gargano, giusta procura in atti
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI: Come da udienza del 06.11.2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg.ri , e Parte_1 CP_1 CP_3
hanno citato in giudizio i convenuti, in epigrafe generalizzati, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti iure hereditatis, in seguito al decesso di avvenuto in Persona_1
NO IO (Sa) in data 11 febbraio 2016.
A sostegno della domanda gli attori hanno dedotto: a) di essere eredi legittimi di in Persona_1
quanto figli e vedova del medesimo;
b) che il loro congiunto era fortemente diabetico, amputato di entrambi gli arti inferiori ed affetto da insufficienza renale cronica;
c) che pertanto egli si sottoponeva a sedute di emodialisi effettuate presso la struttura he offriva altresì un servizio di CP_5 trasporto dei pazienti;
d) che in data 08.2.2016 l'addetto al trasporto, , si era recato Parte_2 di primo mattino presso l'abitazione del de cuius e nel mentre era intento a spostare la sedia a rotelle su cui questi era stato posizionato, ne determinava la rovinosa caduta in terra;
e) che a seguito della caduta batteva violentemente la testa, riportando un visibile ematoma oltre che Persona_1
escoriazioni sul volto;
f) che nonostante ciò non riteneva necessario accedere al Parte_2
Pronto soccorso per più approfonditi esami, decidendo invece di trasportare il paziente presso il centro di dialisi;
g) che giunto presso il centro nonostante tutto, la dr.ssa CP_5 CP_4
decideva di sottoporre a dialisi;
h) che dopo qualche ora
[...] Persona_1 Persona_1 accusava un malore e veniva trasportato d'urgenza presso il PS dell'Ospedale Umberto I di NO
IO, ove a seguito di esami, veniva riscontrato un ematoma subdurale acuto con spessore 22 mm;
i) che sottoposto ad intervento chirurgico d'urgenza, il paziente, collocato in terapia intensiva, decedeva in data 11.2.2016.
Regolarmente si sono costituiti in giudizio e , contestando la Controparte_4 Parte_2 fondatezza della domanda ed instando per il suo rigetto, evidenziando entrambi l'assenza di colpa nella causazione dell'evento e l'impossibilità di prevedere la gravità della situazione, essendo il paziente sempre stato vigile fino all'improvviso aggravamento della sua condizione in corso di dialisi.
Del pari si è costituita la a quale ha eccepito in via preliminare la propria carenza CP_5
di legittimazione passiva, in quanto né né la dr.ssa erano dipendenti Parte_2 CP_4 della struttura;
ha poi eccepito l'improcedibilità della domanda per non essere stata preceduta da mediazione nei suoi confronti ed infine ne ha contestato il merito sia nell'an che nel quantum,
2 chiedendo comunque di essere autorizzata alla chiamata in causa della Controparte_6
al fine di essere da costei manlevata in caso di condanna.
Autorizzata la chiamata in causa, l' ha provveduto alla sua costituzione Controparte_6 in giudizio eccependo l'inoperatività della polizza per essere essa limitata ai soli sinistri causati da
“dipendenti” della struttura;
nel merito ha poi fatto proprie le difese e contestazioni della convenuta.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. la causa è stata istruita mediante espletamento di interrogatorio formale e prova testimoniale.
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 06.11.2024 è stata rimessa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
La domanda è fondata e merita accoglimento per i motivi di seguito evidenziati.
Questioni preliminari.
È bene subito chiarire che gli attori, come da essi stessi precisato nella prima memoria ex art. 183, VI comma c.p.c., hanno agito in giudizio deducendo la propria qualità – rispettivamente - di vedova e figli di (deceduto in NO IO (Sa) in data 11 febbraio 2016). La domanda è Persona_1
stata pertanto limitata ai soli danni patiti iure hereditatis, qualificati sia come danno biologico che morale-catastrofale subiti dal per effetto dei fatti di cui è lite e che hanno condotto alla sua Per_1
tragica scomparsa.
Come noto la prova della qualità di eredi può essere liberamente fornita e nel caso di specie essa si trae dagli atti del giudizio penale parallelamente promosso, ove è identificata quale Parte_1
moglie mentre e quali figli di CP_1 CP_3 Persona_1
Ancora in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità della domanda spiegata dalla atteso che dalla lettura del verbale di mediazione prodotto CP_5 in giudizio emerge come il mediatore abbia dato atto della rituale comunicazione dell'incontro alla società, che tuttavia ometteva di partecipare.
Prova dell'evento dannoso, nesso causale ed elemento soggettivo.
Ciò posto, si premette in diritto che la relazione che si instaura tra medico e paziente dà luogo ad un rapporto di tipo contrattuale (cfr. Cass. 2014/22222; Cass. 2014/2054; Cass. 2015/21177; Cass.
2016/4540; Cass. 2010/16394; Cass. 22.12.1999 n. 589), ancorché fondato sul solo contatto sociale.
In base alla regola dell'art. 1218 c.c. non compete al paziente - che deve solo provare il contratto e l'inesatto adempimento del professionista - provare la colpa, né tantomeno, la gravità di essa,
3 dovendo, invece, il difetto di colpa, nel caso ordinario di cui all'art. 1176 c.c. (cioè la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente, e che gli esiti peggiorativi denunciati siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile), o la non qualificabilità della stessa, nel caso di cui all'art. 2236 c.c. (che richiede una diligenza profusa nel massimo grado, e comunque adeguata alla specificità delle regole tecniche della professione: cfr: Cass. 19.5.1999 n. 4852;
10.5.2000 n. 5945), in termini di gravità, essere allegati e provate, secondo la regola dell'art. 2697
c.c., in base al principio di riferibilità o vicinanza della prova, dal medico - che, a differenza del paziente, è in possesso degli elementi tecnici utili per paralizzare la pretesa del creditore - e dall'ente sanitario, che risponde contrattualmente dei fatti dolosi o colposi dei propri dipendenti ai sensi dell'art. 1228 c.c. (cfr. Cass. 2015/21177; Cass. 2014/20457; Cass. 2013/4792; Cass. 2009/975;
Cass. 21.6.2004 n. 11488; Cass. 28.5.2004 n. 10297; Cass., Sez. Unite, 30.10.2001 n. 13533; v. in particolare sulla natura contrattuale dell'ente sanitario: Cass. 21.7.2003 n. 11316; Cass. 14.7.2003
n. 11001; Cass. 11.3.2002 n. 3492; Cass.
2.12.1998 n. 1223; Cass. 27.5.1993 n. 5939; Cass.
8.3.1979 n. 1716; anche se non sussiste il rapporto di dipendenza la diretta gestione della struttura sanitaria identifica il soggetto titolare del rapporto con il paziente: cfr. Cass. 2016/7768; Cass. 2008/
24791).
Dunque, a prescindere dalla qualificazione della domanda effettuata da parte attrice, il sol fatto che fra il paziente ed il medico e/o la struttura sanitaria e/o l'ausiliare sia intercorso un rapporto contrattuale (o da "contatto"), discende che la distribuzione, "inter partes", dell'onere probatorio riguardo al nesso causale deve tenere conto della circostanza che la responsabilità è invocata in forza di un rapporto obbligatorio corrente fra le parti ed è dunque finalizzata a far valere un inadempimento oggettivo. Se ne trae, che, per il paziente/danneggiato (nella specie per gli eredi),
l'onere probatorio in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale si esplica nella sola prova che l'esecuzione della prestazione si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento dannoso.
Giova ancora ricordare che l'accertamento sulla sussistenza del nesso di causalità materiale tra condotta ed evento deve effettuarsi in base al principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per cui un evento
è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della regolarità adeguata sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai processi civili e penali: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", fondata su
4 logiche di tipo probabilistico (cfr. Cass. SS.UU. n. 576 del 11.1.2008 (Rv. 600899 - 01); v. anche:
Cass. 11.7.2011 n. 15453; Cass. 12.4.2011 n. 8430; Cass.
8.7.2010 n. 16123; Cass. 11.5.2009 n.
10741; Cass. 20.2.2015 n. 3390; Cass. 13.10.2017 n. 24073; Cass. 27.9.2018 n. 23197; Cass.
25.10.2018 n. 27101).
*
Ciò premesso, nella fattispecie non appare revocabile in dubbio la configurabilità di una responsabilità di natura contrattuale o da contatto in capo sia a che alla dr.ssa Parte_2
e ciò in quanto è possibile ritenere dimostrato che il decesso di Controparte_4 [...]
è avvenuto nel mentre questi si era rivolto alle loro cure, strumentali all'espletamento del Per_1
trattamento di emodialisi e consistite nel trasporto del paziente dalla sua abitazione alla struttura medica e nella sua concreta sottoposizione a cura.
Al riguardo non solo sono rilevanti le concordi deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio ma, invero, nemmeno sussiste una reale contestazione circa i seguenti rilevanti fatti: che
La si sia recato da solo in data 08.2.2016 presso l'abitazione del per Parte_2 Per_1
accompagnarlo presso il centro di dialisi;
che nel mentre il primo spingeva la sedia a rotelle su cui il paziente era stato posto, avveniva una rovinosa caduta in terra;
che il paziente stesso non era stato accompagnato al PS ma piuttosto affidato alle cure della dr.ssa che lo sottoponeva a CP_4
dialisi.
Tanto basta per ritenere sussistente – in astratto – la legittimazione passiva di entrambi i convenuti.
Con riferimento poi alla posizione della lla ha eccepito la sua estraneità ai fatti CP_5
che sarebbero stati causati da personale non dipendente dalla società.
Senonché tali argomentazioni non meritano condivisione.
A prescindere infatti dalla tipologia di rapporto di lavoro (autonomo, subordinato o parasubordinato) o finanche di prestazione d'opera in regime di volontariato, la struttura medica che di tale opera si giova e si serve con rilevanza verso l'esterno, risponde degli eventuali danni causati agli utenti della prestazione medesima. Si consideri all'uopo il costante orientamento della
S.C. secondo cui: “Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "latu sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizioni del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del
5 paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto” Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18610 del
22/09/2015; ed ancora: “La responsabilità contrattuale nei confronti del paziente propria della struttura sanitaria comprende anche l'assunzione del rischio per i danni che al creditore possano derivare dall'utilizzazione di terzi per l'adempimento dell'obbligazione negoziale…” Cass. Sez. 3
- , Sentenza n. 25972 del 02/09/2022.
Del resto, la ricordata conclusione è in linea con un basilare principio di ragionevolezza;
diversamente opinando, infatti, non solo si determinerebbe una ingiustificata discriminazione del danneggiato a seconda che l'evento sia stato causato o meno da un dipendente subordinato della struttura ma nel contempo potrebbe fornire un agevole lasciapassare per le strutture sanitarie per le quali basterebbe, paradossalmente, ricorrere al lavoro autonomo o para-subordinato per essere esenti da responsabilità in caso di danno derivante da quella stessa attività.
*
Tanto chiarito sulla natura della responsabilità e sulla legittimazione delle parti, resta da accertare in concreto se l'exitus sia da porre in una relazione di derivazione causale rispetto alla condotta della struttura sanitaria, dei medici e del personale ausiliario che concretamente ebbero in cura
Persona_1
Ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, occorre, dunque, stabilire:
(a) la sussistenza di un valido nesso causale tra la condotta ascritta al personale sanitario e parasanitario che ha avuto in cura Persona_1
(b) in caso di risposta affermativa al quesito sub (a), se la condotta della convenuta sia ad essa imputabile a titolo di colpa.
Ora, a parere del Giudicante, il focus della questione deve concentrarsi non solo sulla genesi o addebitabilità della caduta del compianto quanto soprattutto sulla condotta ad essa Persona_1
successiva.
Invero, che il sia rovinato al suolo nel mentre La lo trasportava sulla sedia a Per_1 Parte_2
rotelle è circostanza assolutamente pacifica e non contestata.
La caduta ha fatto sì che il povero battesse violentemente con il capo al suolo. Anche Persona_1
detta circostanza deve dirsi provata, sia in quanto i testi hanno specificamente riferito in tal senso, ma soprattutto in quanto l'esistenza di un ematoma post traumatico è stata accertata dall'esame autoptico
6 eseguito sulla salma del de cuius; di conseguenza, non essendo stata dedotta né provata una genesi diversa di tale trauma e conseguente ematoma, bisognerà logicamente concludere – secondo un attendibile giudizio probabilistico – che la causa sia da ascrivere alla caduta in terra, aggravata dal fatto che il de cuius avesse subito l'amputazione di entrambi gli arti inferiori e si trovasse in una oggettiva estrema difficoltà di frenare o attutire in qualche modo la caduta con le braccia.
Ebbene, la difesa del convenuto ha diffusamente argomentato, al fine di contestare gli addebiti mossi a suo carico, che la caduta in terra del on sia stata dovuta a disattenzione da parte di Per_1 Pt_2
ma piuttosto causata dalla presenza di “uno zerbino arrotolato” sul pavimento. Tuttavia, le
[...]
risultanze della prova orale non hanno offerto congrua prova di tale assunto.
In primo luogo è incerta la stessa presenza e posizione del ridetto , atteso che è stato il solo CP_7
a riferire in tal senso in sede di interrogatorio formale del 13.2.2022, mentre alcun Parte_2
riscontro o prova esterna è stata fornita.
Ma anche a voler ammettere l'esistenza dello zerbino su cui – in sostanza – il sarebbe Pt_2 inciampato;
dalla dinamica descritta dallo stesso interessato non è possibile concludere per l'esistenza di una “insidia” (in senso tecnico) non visibile, tale da non poter essere in alcun modo evitata utilizzando una normale diligenza qualificata attesa da un operatore socio sanitario.
Ancora assolutamente incontestato è che fu medicato sul posto dallo stesso Persona_1
convenuto e non fu condotto al Pronto Soccorso per più approfonditi esami.
Accanto dunque alla suddetta condotta commissiva, già di per sé colposa, va ancora riscontrata l'ulteriore condotta omissiva consistita nel non condurre in pronto soccorso il subito dopo la Per_1
caduta o allertare il 118, nonostante si trattasse di una persona affetta da gravi patologie, scegliendo piuttosto di accompagnarla presso un centro di dialisi, prevedibilmente non attrezzato né per effettuare esami diagnostici del caso (es Tac) né per affrontare possibili emergenze - considerazione che appunto è stata dimostrata in occasione del successivo malore accusato dal che ha Per_1
determinato il necessario intervento del 118 con perdita di tempo prezioso -.
In tale contesto dunque, pare irrilevante il fatto che operasse quale volontario, Parte_2
dovendosi comunque ragionevolmente presumere che costui avesse conoscenze basilari in tema di prestazioni para-sanitarie e che, in ogni caso, l'opportunità di recarsi in pronto soccorso (o chiamare i soccorsi) in presenza di trauma cranico in un soggetto con le patologie proprie del Nappi è patrimonio di comune conoscenza.
Ancora indimostrata poi è la dedotta opposizione dei familiari del al coinvolgimento del 118 Per_1
o all'accesso al PS. Anche in questo caso è stato il solo convenuto a riferire in merito in sede di interrogatorio formale e, trattandosi di fatti a sé favorevoli, tali dichiarazioni non hanno alcuna particolare rilevanza probatoria.
7 Ciò chiarito quanto alla posizione di , una concorrente condotta colposa si riscontra Parte_2
anche in capo alla dr.ssa che ebbe in cura al suo arrivo presso Controparte_4 Persona_1
il centro.
La tesi difensiva della convenuta si fonda essenzialmente sulla ignoranza delle condizioni in cui versava il de cuius e comunque sulla impossibilità di prevedere la presenza di un così grave trauma cranico.
È vero che non ebbe a perdere conoscenza, né al momento della caduta né al Persona_1
momento in cui arrivò presso la struttura medica (in tal senso le deduzioni delle parti concordano).
Nel contempo tuttavia, è possibile ritenere provato che egli riportò segni visibili della caduta e tanto si ricava dalla semplice lettura del diario clinico della struttura esaminato dal CTU CP_5 in sede penale e riportato nella sua consulenza ritualmente prodotta in atti, ove si legge: “il paziente giunge con il volto insanguinato, impaurito e con occhio sx tumefatto….dopo 3 ore di dialisi ha cominciato a lamentare forte dolore alla testa e vomito”.
Ora, stando a quanto certificato dalla stessa struttura convenuta – e della cui attendibilità e veridicità non v'è motivo di dubitare – è davvero arduo concordare con la tesi difensiva della convenuta.
A prescindere dal fatto che il avesse o meno riferito l'accaduto alla dottoressa o che i familiari Pt_2 del avessero o meno chiamato la struttura per renderla edotta dell'evento e sincerarsi delle Per_1
condizioni di salute del proprio congiunto, il medico aveva gli elementi oggettivi per poter mettere in discussione la scelta di sottoporre a dialisi invece di procedere a più approfonditi Persona_1
accertamenti che avrebbero determinato la scoperta in tempi più brevi dell'ematoma subdurale. Egli si presentava con segni evidenti di una caduta al volto ed al capo, il de cuius aveva il volto insanguinato ed un occhio tumefatto, era impaurito;
insomma un quadro che, a prescindere dal fatto che fosse vigile, avrebbe dovuto secondo diligenza suggerire la necessità di più approfonditi controlli;
si trattò di fatto di una sottovalutazione dell'evento certamente censurabile, ove si consideri ancor più le sue delicate condizioni di salute ben note alla sanitaria di turno. nonostante un trauma cranico, un ematoma subdurale acuto con spessore 22 mm, Persona_1 sopportò tre ore di dialisi ed un'attesa di 45 minuti di osservazione prima di accusare un repentino peggioramento delle proprie condizioni, per poi arrivare in pronto soccorso in stato comatoso.
Considerando dunque l'evento lesivo ed il lasso di tempo intercorso prima dell'accesso al pronto soccorso e la sottoposizione ad idonee cure, dovrà convenirsi – secondo una valutazione improntata al più probabile che non – circa il pari concorso causale della condotta di entrambi i convenuti nella determinazione dell'evento lesivo.
In tal senso si pone del resto anche la consulenza tecnica espletata in fase di indagini su richiesta del
PM presso il Tribunale di NO IO.
8 Ora, quanto alla produzione di siffatto documento nel presente giudizio, la stessa deve ritenersi rituale e tempestiva.
In merito poi alla sua utilizzabilità nell'ambito del processo civile, trattasi, in tutta evidenza, di prova atipica che ben può essere posta a fondamento della presente decisione.
Si possono infatti definire prove atipiche quelle che non si trovano ricomprese nel catalogo dei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge.
Va in proposito osservato che nell'ordinamento civilistico manca una norma generale, quale quella prevista dall'art. 189 c.p.p. nel processo penale, che legittima espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge.
Tuttavia, l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza (tra le tante: Cass. n. 10825/2016,
Cass. n. 840/2015, Cass. n. 12577/2014, Cass. n. 9099/2012, Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 5965/2004,
Cass. n. 4666/2003, Cass. n. 1954/2003, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 1223/1990), ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche, le quali trovano ingresso nel processo civile, nel rispetto del contraddittorio, con lo strumento della produzione documentale e nel rispetto delle preclusioni istruttorie (cfr. Cass. n.
5440/2010, Cass. n. 7518/2001, Cass. n. 12422/2000, Cass. n. 2616/1995, Cass. n. 623/1995, Cass.
n. 12091/1990, Cass. n. 5792/1990).
Detto quindi che non si dubita dell'ammissibilità delle prove atipiche e della loro parificazione alle prove documentali per l'ingresso nel processo, l'efficacia probatoria di tali prove è stata comunemente indicata come relativa a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova (Cass. n.
4667/1998, Cass. n. 1670/1998, Cass. n. 624/1998, Cass. n. 4925/1987, Cass. n. 4767/1984, Cass. n.
3322/1983).
Nell'alveo delle prove atipiche, sicuramente rientrano anche le perizie e le consulenze espletate in un diverso giudizio tra le stesse od altre parti (Cass. n. 15714/2010, Cass. n. 2904/2009, Cass. n.
28855/2008, Cass. n. 12422/2000, Cass. n. 8585/1999, Cass. n. 16069/2001), e quindi anche la perizia disposta dal PM nel parallelo procedimento penale ben potrà essere utilizzata. Non coglie poi nel segno l'eccezione proposta dai convenuti circa l'assenza di contraddittorio, posto che il CTU dà specificamente atto della presenza all'atto dell'esame autoptico dei consulenti di parte.
Inoltre, è bene rilevare che in disparte di tale eccezione in rito, alcuna delle parti ha proposto serie ed argomentate contestazioni quanto al contenuto e le risultanze della CTU, disposta dalla Parte
Pubblica.
9 Tanto chiarito, il CTU ha accertato la causa del decesso nella presenza di un ematoma subdurale acuto con spessore 22 mm definito come post traumatico, ossia generato da un evento traumatico (e non spontaneo) che nel caso di specie si è individuato con sufficiente certezza nella più volte riferita caduta in terra.
Ora, quanto alla sussistenza di condotte colpose che hanno generato l'evento lesivo di cui è lite, il
CTU riscontra innanzitutto grave negligenza ed imprudenza nella condotta del parasanitario che a fronte di un violento trauma cranico sceglie comunque di portare il paziente al centro dialisi e non presso un presidio ospedaliero o richiedere l'intervento di un sanitario (cfr. pagg. 30-31 CTU). Del pari, medesima imprudenza è riscontrata rispetto alla condotta di che ritenne di Controparte_4
non sottoporre ad esami più approfonditi, quali una tac cranio, proprio al fine di Persona_1
scongiurare la presenza di un ematoma subdurale, conseguenza certamente ipotizzabile a seguito di un trauma cranico ed anzi, ancor più prefigurabile attese che le condizioni di salute del paziente che lo esponevano a rischio emorragico con traumi anche minimi (cfr. pagg. 38 e ss. CTU).
Sulla base di quanto precede deve certamente concludersi per la censurabilità, in termini di colpa, della condotta della struttura sanitaria e del personale medico e parasanitario che ebbe in cura
[...]
Per_1
Deve, altresì, riconoscersi la sussistenza del nesso causale tra detta condotta e le lesioni patite da quest'ultimo.
Sia sotto il profilo commissivo, sulla base della semplice considerazione per cui ove la caduta non si fosse verificata, egli non avrebbe subito il trauma cranico e le sue conseguenze;
sia sotto il profilo omissivo, in termini di pari concorrenza causale. Bisogna infatti ritenere che ove il osse stato Per_1
sottoposto a celeri esami diagnostici, avrebbe avuto idonee chance di sopravvivenza e ciò non sulla base di una mera speculazione ma considerando che egli ha accusato il peggioramento drastico ed irreversibile delle sue condizioni dopo oltre tre ore;
lasso di tempo che avrebbe potuto essere utilmente usato per diagnosticare e trattare la sua condizione.
Prova e quantificazione del danno.
Acclarato in questi termini l'an della pretesa risarcitoria, occorre ora esaminare il profilo relativo alla prova e quantificazione del danno, con specifico riguardo al danno di natura non patrimoniale sofferto dalla vittima.
Come già evidenziato gli attori hanno chiesto il risarcimento dei danni subiti dal loro dante causa, sia sub species di danno “biologico” che danno morale o comunque da sofferenza conseguenti agli eventi di cui è causa, culminati nella morte del danneggiato.
10 I danni non patrimoniali risarcibili alla vittima, trasmissibili jure hereditatis, possono consistere: a) nel “danno biologico” (cd. “danno terminale”) determinato dalla lesione al bene salute quale danno- conseguenza consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato la durata concreta del periodo di vita del danneggiato dal momento della lesione fino all'exitus, prospettabile a patto che tra l'evento lesivo e il momento del decesso sia intercorso un apprezzabile lasso temporale;
b) nel “danno morale cd. soggettivo” (cd. “danno catastrofale”), consistente nello stato di sofferenza spirituale od intima (paura o paterna d'animo) sopportato dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine-vita, riconoscibile in caso di cosciente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine (Cass. civ. Sez. III, 27/09/2017, n. 22451; “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia
o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo”; cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 7923 del 23/03/2024).
Accanto alle ricordate “categorie” di danno, la giurisprudenza più recente ha altresì ritenuto che “In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo” (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 33009 del 17/12/2024).
Le suddette tipologie di danno sono soggette a rigorosa prova.
Con riferimento poi alla quantificazione di siffatti pregiudizi “In caso di sinistro mortale dal quale sia derivato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative
11 all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del danno rende necessaria una liquidazione affidata ad un criterio equitativo puro che tenga conto dell'enormità della sofferenza psichica, giacché tale danno, ancorché temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità e la durata della consapevolezza della vittima non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma soltanto sul piano della quantificazione del risarcimento secondo criteri di proporzionalità e di equità” cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16592 del 20/06/2019.
Nel caso di specie, ha subito l'evento traumatico il giorno 08.2.2016, verso le ore 6; Persona_1
è rimasto lucido per alcune ore e precisamente fino a quando dopo circa 3 ore e 45 minuti dopo l'arrivo presso il centro di dialisi ha accusato un malore con forte mal di testa e vomito, per poi arrivare presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Umberto I di NO IO in stato comatoso. Il paziente è stato ivi sottoposto ad accertamenti urgenti, intervento chirurgico d'urgenza ed intubato;
stando al diario clinico alle ore 18.00 del medesimo giorno si attestano condizioni stazionarie nell'estrema gravità; alle ore 23.00 condizioni critiche, le condizioni restano critiche fino alle ore
12.45 del giorno 11.2.2016 ove si constata l'exitus (cfr. CTU dr. . Per_2
Sulla base di quanto precede e fatta dunque applicazione delle ricordate coordinate interpretative, per quanto concerne il danno biologico – stricto iure considerato- in assenza di sopravvivenza per un tempo apprezzabilmente lungo, tale da consentire l'effettiva derivazione di postumi permanenti al bene salute, dovrà riconoscersi il risarcimento del solo danno da inabilità temporanea totale, conseguente alla integrale compromissione della salute dell'individuo per i 4 giorni che hanno condotto dal sinistro al decesso.
Con riferimento a tale pregiudizio dovranno essere utilizzati i criteri tabellari, applicando la massima personalizzazione dovuta alla presumibile sofferenza cagionata al danneggiato. Pertanto andrà riconosciuta la somma di euro 692,00.
Quanto poi al pregiudizio dovuto alla perdita del bene vita da parte di il fatto che il Persona_1
decesso sia intervenuto in maniera non istantanea ma a distanza di giorni, determina l'insorgenza del relativo diritto al risarcimento in favore della vittima, che lucidamente ha preso coscienza dell'infortunio subito e delle conseguenti sofferenze;
danno dunque trasmissibile in favore degli eredi, odierni attori.
In merito poi alla quantificazione, la stessa non potrà che essere equitativa, prendendo quali parametri di liquidazione innanzitutto l'età del de cuius (67 anni) e la sua aspettativa di vita, rispetto alla quale non potranno non essere considerate altresì le patologie da cui il medesimo era affetto (insufficienza renale cronica e diabete). È nozione di comune esperienza ormai che un paziente dializzato, in condizioni di salute stazionarie, ha un'aspettativa di vita discreta, che può superare anche i dieci anni.
12 Nel caso di specie dunque, tenuto conto delle riferite circostanze concrete, appare congruo riconoscere in favore degli attori, iure hereditatis, la somma di euro 30.000,00, cui dovrà essere riconosciuta una “personalizzazione” del 20% in considerazione della sofferenza che Persona_1 ha indubbiamente provato, subendo la rovinosa caduta in terra, l'assenza di idonee cure, la sottoposizione a dialisi in presenza di trauma cranico con emorragia interna, fino al malore che lo ha poi portato allo stato comatoso da cui non si è più ripreso nemmeno dopo l'intervento chirurgico. Del resto, che il medesimo fosse chiaramente sofferente e provato dall'accaduto è riportato dallo stesso diario clinico del centro di dialisi, ove appunto questi è descritto come “insanguinato… ed impaurito”.
*
Concludendo dunque, in accoglimento della domanda, i convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento dell'importo di euro 692,00 a titolo di danno da inabilità temporanea totale oltre euro
30.000,00 per danno non patrimoniale, con applicazione di una personalizzazione del 20%, in favore degli attori quali unici soggetti legittimati iure hereditatis, secondo le rispettive quote ex lege.
A tali importi dovrà essere riconosciuta la corresponsione degli interessi, come per legge, calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio. (Cass., 10-3-2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745).
La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi è quella risultante dall'importo liquidato in favore di ciascuno degli attori, devalutato al momento dell'evento lesivo (settembre
2014).
Su tale somma vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, come per legge.
Sull'azione di garanzia.
Una volta riconosciuta la concorrente responsabilità della nella causazione dei CP_5
danni di cui è lite e ritenuti sussistenti e provati i pregiudizi medesimi, bisogna soffermarsi sulla posizione della chiamata in garanzia dalla casa di cura al fine di essere Controparte_6
da essa tenuta indenne in caso di riconoscimento delle pretese attoree.
13 Ebbene, la difesa della Compagnia assicurativa si sofferma essenzialmente sulla dedotta inoperatività della garanzia in quanto, a suo dire, limitata ai soli sinistri causati da “dipendenti” della struttura, interpretando tale dizione come sinonimo di “lavoratori subordinati”.
Nel caso di specie, essendo incontestato che sia che la dr.ssa Parte_2 Controparte_4
non erano lavoratori subordinati alle dipendenze della società convenuta, la compagnia deduce l'inoperatività della garanzia (sulla cui vigenza ed operatività astratta non insorgono tuttavia contestazioni).
Ora, dalla lettura delle condizioni di assicurazione prodotte dalla terza chiamata in causa, emerge con chiarezza che la copertura assicurativa per la “responsabilità civile” è limitata ai soli fatti compiuti dai “dipendenti” con espressa esclusione dei lavoratori para subordinati e quelli legati alla struttura da diverso contratto di lavoro ex D. Lgs. 273/03 (cfr. art. 12).
La lettera ed il senso della previsione contrattuale non lasciano invero margine di dubbio.
Posto che la stessa si è lungamente soffermata sulla qualificazione dei suddetti CP_5 rapporti lavorativi in termini “autonomi” ne discende coerentemente l'esclusione della operatività della garanzia invocata.
Non coglie poi nel segno il richiamo alla normativa di cui alla legge Gelli, attesa la sua inapplicabilità nel caso di specie in quanto i fatti di cui è lite sono anteriori alla sua entrata in vigore.
La domanda va pertanto rigettata.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite relative ai rapporti tra attori e convenuti seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014.
Quanto alle spese di lite relative ai rapporti tra terza chiamata in causa e CP_5 quest'ultima va condannata alla loro refusione in favore della in Controparte_6
applicazione del principio di derivazione causale oltre che di soccombenza. Tali spese si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di NO IO, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
I. Accoglie la domanda e per l'effetto condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento dell'importo di euro 692,00 a titolo di danno da inabilità totale, oltre euro 30.000,00 per danno non patrimoniale, con ulteriore applicazione di una personalizzazione del 20%, in favore degli attori quali unici soggetti legittimati iure hereditatis, secondo le rispettive quote ex lege, oltre interessi e rivalutazione;
14 II. Rigetta la domanda di manleva proposta da CP_5
III. Condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in euro 550,00 per spese ed euro 15.000,00 per competenze oltre accessori, come per legge, con attribuzione ai difensori per dichiaratone anticipo;
IV. Condanna la n persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di CP_5
lite in favore della quantificate in euro 7.300,00, oltre accessori Controparte_6
di legge.
NO IO, 25.02.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo
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