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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione I civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. R.G. 108-1/2024 procedimento unitario
Il Tribunale di Cosenza, in composizione collegiale, formato dai Magistrati:
1. dott.ssa Rosangela Viteritti presidente;
2. dott.ssa Francesca Familiari giudice del.;
3. dott.ssa Mariarosaria Savaglio giudice;
riunito in Camera di Consiglio, ha emesso, sentito il giudice relatore, la seguente
SENTENZA DICHIARATIVA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
sul ricorso n. R.G. procedimento unitario 108-1/2024 per l'apertura della liquidazione giudiziale, promosso da:
UN CE & LI srl., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Zumpano, via Beato CE Marino n. 137, partita iva 02563700786, elettivamente domiciliata in Cosenza, via Monte Santo 25, presso lo studio legale
Testa - Mungo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Testa e Stefano Mungo;
NEI CONFRONTI di:
Gruppo Veneziano Costruzioni srl., con sede in Casali del Manco, via Togliatti 39, cap 87059 (ex Spezzano Piccolo), p. iva 02976550786
RILEVATO IN FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 4.11.2024 la ricorrente, in forza di decreto ingiuntivo esecutivo n. 725/2015 del tribunale di Cosenza, con il quale era stato ingiunto alla debitrice il pagamento, in favore della UN CE & LI s.r.l. della somma di € 10.702,79 per sorte capitale, oltre interessi moratori commerciali e spese legali, rimasto infruttuoso, ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale a carico dell'intimata, ritenendo sussistenti i presupposti a tal fine richiesti dal d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, di seguito C.C.I.I.).
1 All'udienza fissata per l'audizione delle parti, tenutasi in data 19.12.2024, è stata dichiarata la contumacia dell'intimata e il ricorso, ritenuto sufficientemente istruito, è stato rimesso dal giudice delegato alla decisione al collegio.
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento nei termini che seguono.
Giova premettere che a seguito della riforma di cui al d.lgs. 5/2006 e al successivo d.lgs. 169/2007, presupposti per la fallibilità sono dal punto di vista oggettivo l'insolvenza e dal punto di vista soggettivo l'essere il debitore un imprenditore che eserciti una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto di tre stabiliti requisiti dimensionali già stabiliti dall'art. 1 r.d. 267/1942 e, a seguito dell'entrata in vigore del Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, dall'art. 2, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 14/2019, vale a dire: 1) un attivo patrimoniale, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
2) ricavi, in qualunque modo risultino, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro cinquecentomila. E' onere del debitore provare il possesso congiunto dei requisiti di non “fallibilità” già previsti dall'art. 1, co 2, Legge Fall. (tra le tante cfr. Cass. 1 dicembre 2016, n. 24548). Tale principio giurisprudenziale è stato del resto recepito dal d.lgs. n. 14/2019 che, all'art. 121, prevede che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applichino agli imprenditori che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) e che si trovino in stato di insolvenza. Sulla base, inoltre, della formulazione attuale dell'art. 49, ult. comma C.C.I.I., che riprende il tenore dell'art. 15, ult. comma, L. Fall, non si può far luogo a dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare sia complessivamente inferiore ad €. 30.000: ciò all'evidente fine di evitare l'apertura di procedure fallimentari nei casi in cui si possa ragionevolmente presumere che i costi della procedura superino i ricavi distribuibili tra i creditori. E' pacifico, comunque, che per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di fallimento prevista dall'art. 15, u.c., l.fall.
(oggi art. 49, ult. comma C.C.I.I.), non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria prefallimentare, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad euro trentamila (cfr., tra le tante, Cass. 14 novembre 2017, n. 26926). La valutazione, inoltre, va riferita al complesso dei debiti scaduti e non pagati accertati non già alla data della proposizione dell'istanza di fallimento, ma a quella in cui il tribunale decide sulla stessa (cfr. Cass. 3 agosto 2017, n. 19414).
2 Quanto, invece, all'insolvenza di cui all'art. 2, lett. b) C.C.I.I., essa deve valutarsi in relazione ad inadempimenti ed altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore della Legge Fallimentare di cui al R.D. 267/1942, ma con argomentazioni ovviamente a tutt'oggi valide ed estensibili al tenore delle norme dettate dal C.C.I.I., che nulla ha innovato in relazione a detti aspetti, lo stato di insolvenza va inteso come “non transitoria” situazione di impotenza economica e patrimoniale, da valutarsi sulla base di dati obiettivi, che prescindano, cioè, da ogni indagine sulle relative cause (Cass. 13 agosto 2004, n.
15769; Cass. 23 giugno 2000, n. 8374) e da stimarsi con riferimento alla attuale situazione economico patrimoniale della società debitrice, indipendentemente dal momento in cui il debito è sorto o il ricorso è stato presentato (tra le tante, cfr. Cass. 15 marzo 1994, n. 2470).
Ciò posto, si osserva, in punto di competenza territoriale, legittimazione della ricorrente e applicabilità delle norme sulla liquidazione giudiziale all'impresa resistente che: sussiste la competenza per territorio di questo Tribunale, avendo la debitrice sede legale nella circoscrizione del tribunale di Cosenza;
l'ammontare complessivo dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49 comma 5 C.C.I.I. posto che, in disparte il credito della ricorrente, dalla documentazione acquisita dall'Ente della riscossione, risultano iscritti a ruolo debiti per € 372.217,89, al netto dell'importo sospeso. La debitrice, peraltro, risulta aver omesso di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni ed i bilanci (l'ultimo bilancio depositato risale all'esercizio 2010) e non si è neppure costituita nel presente procedimento.
Ritenuto, pertanto: che appare evidente l'insolvenza della resistente, alla luce dell'esposizione debitoria complessiva, superiore ad € 380.000,00 (considerato il debito erariale e quello vantato dalla ricorrente) e del contegno mantenuto dalla stessa intimata, cosicché, in mancanza di elementi di segno contrario, che solo l'interessata avrebbe potuto addurre, è da ritenere credibile la sua incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
dover ragionevolmente desumere, in assenza di prova contraria che avrebbe dovuto fornire l'impresa interessata, il superamento delle soglie dimensionali perché la stessa possa considerarsi impresa “minore”, in quanto tale sottratta alla disciplina relativa alla liquidazione giudiziale, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I., le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) e che si trovino in stato di insolvenza;
che ricorrano, dunque, i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
3 Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI;
P. Q. M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando sull'istanza del ricorrente, così provvede:
dichiara APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE di Gruppo Veneziano
Costruzioni srl., con sede in Casali del Manco, via Togliatti 39, cap 87059 (ex
Spezzano Piccolo), p. iva 02976550786 e, per l'effetto:
a) nomina la dott.ssa Francesca Familiari giudice delegato per la procedura;
b) nomina curatore il dott. Antonio Mondera, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
c) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
d) stabilisce la data dell'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo nel giorno 1.4.2025, ore 12:30;
e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;
f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
dispone
5 che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al pubblico ministero e al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, C.C.I.I1.
Così deciso in Cosenza nella Camera di Consiglio dell'08.01.2025.
Il giudice del. Il presidente dott.ssa Francesca Familiari dott.ssa Rosangela Viteritti
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La sentenza produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi, fermo quanto disposto agli articoli da 163 a 171, si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.