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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 07/04/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex art. 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 1635 dell'anno 2024 TRA
, nato a [...] il 2/371946, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Ferdinando Fanelli, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
-
All'udienza del 7 aprile 2025 la causa viene decisa mediante lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, a seguito di discussione orale come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/2/2024 il ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato
CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per percepire l'indennità di accompagnamento. Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa. Ciò detto, la domanda del ricorrente è infondata. L'indennità di accompagnamento, istituita con le leggi n. 406/1968 e n. 18/1980, a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 508/1988, è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche ex
L. 118/1971 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. L'indennità di accompagnamento spetta anche ai minori degli anni 18 che si trovino delle condizioni su indicate.
Orbene, nel caso in esame, si fanno proprie le conclusioni rassegnate dalla CTU nominata in questa fase di merito, che appaiono esenti da vizi logici e contraddizioni e che per tale ragione sono poste a base della presente sentenza.
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Così ha argomentato il CTU:
“Dalla documentazione sanitaria in atti e dalle risultanze della visita peritale, si può affermare che il ricorrente è affetto da: carcinoma uroteliale della vescica a basso grado di malignità sottoposto a TURBT nel 2018 e 2002 per recidiva, attualmente in trattamento con instillazioni di BCG,in assenza agli esami strumentali di ripetizioni metastatiche, identificato con codice 9322 ex DM
5.2.1992. con percentuale invalidante 11%; cardiopatia ipertensiva I^ Classe NHYA, identificata con codice 6441 ex DM 5.2.1992. con percentuale invalidante 21%; gonartrosi varizzante del ginocchio identificata con codice 7205 ex DM 5.2.1992. con percentuale invalidante 30%; spondiloartrosi cervico–dorso-lombare con discopatie multiple e crolli vertebrali identificata con codice 7010 ex DM 5.2.1992. con percentuale invalidante 40%; sindrome depressiva endogena grave in soggetto con lieve decadimento cognitivo identificata con codice 2206 ex DM 5.2.1992. con percentuale invalidante 35%; IPB identificata con codice 6204 ex DM 5.2.1992. con percentuale invalidante 20%. Pertanto, applicando il calcolo riduzionistico della formula di
Balthazard si ottiene una percentuale invalidante dello 85% medio-grave a far data dalla domanda amministrativa del 4.11.2022. Non si riscontrano le condizioni necessarie e sufficienti per concedere la indennità di accompagnamento”. A fronte delle osservazioni di parte ricorrente formulate con note depositate in data 6/2/2025, successivamente al deposito dell'elaborato peritale, la CTU, convocata per rendere chiarimenti, ha così risposto:
“Il primo rilievo mosso dalla difesa del ricorrente è relativo alla patologia identificata dal codice 2210 come sindrome depressiva endogena grave con percentuale 71-80% e che viene in perizia indicata con il codice 2206 corrispondente a sindrome depressiva endoreattiva con percentuale
35% e tale diversità a dire della difesa, comporterebbe una totale inabilità pari al 100% ex DM
5.2.1992. in capo al ricorrente.
Va preliminarmente specificato che dagli atti ovvero dal certificato del 28.2.2023 DSM ASL BT si attesta: “sindrome depressiva cronica grave” diagnosi che non corrisponde a quella di” sindrome depressiva endogena grave”. Infatti, la sindrome depressiva endogena grave si identifica come disturbo depressivo maggiore con decorso della malattia variabile da un episodio unico fino a più episodi sino a disordine permanente per tutta la vita, in particolare con notevole incidenza sulle funzioni cognitive.
Diversa eziologia e sintomatologia, invece, si riscontra per la “sindrome depressiva endoreattiva grave” che la sottoscritta Ctu ha ritenuto identificabile con codice 2206 ex DM 5.2.1992 e percentuale invalidante del 35% (min31- max 40%); e per mero refuso nella perizia la sottoscritta invece di scrivere “sindrome depressiva endoreattiva grave” ha scritto “sindrome depressiva endogena grave ” a cui il DM 5.2.1992. attribuisce codice 2210 e percentuale invalidante dal 71- 80%. Va, comunque, evidenziato che all'esame obiettivo in sede visita peritale nel paragrafo del sistema nervoso e psichico si riscontrava: “Soggetto vigile, orientato t/s, collaborante, non deficit dei nervi cranici;
non deficit rilevanti delle funzioni cognitive, tono dell'umore deflesso.
Tale riscontro è compatibile con quanto descritto nel certificato del 28.2.2023 DSM ASL BT nel quale si certifica: sindrome depressiva cronica grave e non quindi sindrome depressiva endogena grave.
Ad ogni buon fine per sgomberare il campo da suggestioni amplificate, si osserva che pur volendo condividere, quale ipotesi teorica la valutazione della patologia depressiva come indicata dalla difesa con percentuale dal 71 allo 80% e aggiungendo alle percentuali relative alle altre patologie già indicate in perizia applicando il calcolo secondo la formula di Balthazard, si raggiunge la percentuale totale invalidante del 92% e non si realizza, quindi, la totale inabilità.
Sulla base della percentuale come calcolata nella perizia pari allo 85% non si raggiunge quindi la percentuale della totale inabilità pari al 100% quale presupposto imprescindibile per la concessione della indennità di accompagnamento.
Ne consegue che il rilievo sulla valutazione dei tests ADL e IADL è ininfluente ai fini della concessione nel ns. caso della indennità di accompagnamento, in quanto la valutazione è stata
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realizzata su base percentuale attuando il calcolo riduzionistico della formula di Balthazard come prescritto nel provvedimento del GL di conferimento dell'incarico della presente perizia.
Per quanto attiene la censura della difesa del ricorrente secondo la quale sarebbe stata omessa in perizia la valutazione sulla ricorrenza del requisito sanitario durante la sottoposizione al trattamento chemioterapico protrattosi dal 24.10.2022 al 22.1.2024, utile per la concessione della indennità di accompagnamento per brevi periodi, si ritiene quanto segue. Il documento rinvenuto in atti relativo alla somministrazione di BCG presso la Clinica Urologica e Andrologica dell' di Andria, risulta prodotto mancante di data e firma e come Controparte_2 tale privo di qualsiasi certezza probatoria.
Va rilevato, peraltro, che nel caso del ricorrente si è trattato di K uroteliale della vescica a basso grado di malignità sottoposto a TURBT e instillazioni endovescicali di BCG che consiste in immunoterapia effettuata con instillazioni del bacillo di che non è farmaco Persona_1 chemioterapico con la conseguente accertata mancanza di effetti collaterali quali quelli attribuibili ai chemioterapici. Ad ogni buon conto va rilevato che manca, altresì, la prova della sussistenza della presenza di effetti collaterali e della loro durata se esistenti.
Alla stregua di tutto quanto sin qui rilevato si confermano in toto le rassegnate conclusioni nella perizia definitiva del merito di ATP” (cfr. chiarimenti resi dalla CTU in forma scritta, a cui si rinvia).
I chiarimenti resi dalla Consulente appaiono esaustivi, tanto da non richiedere ulteriori approfondimenti istruttori.
Per tale ragione va rigettata l'istanza di rinnovazione della CTU, su cui la parte ricorrente ha insistito all'odierna udienza.
In definitiva, in assenza del requisito sanitario per ottenere l'indennità di accompagnamento, la domanda deve essere rigettata.
Nulla può essere liquidato a titolo di spese processuali a carico della ricorrente, sebbene soccombente, essendo presente in atti la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.; le spese relative alla CTU restano a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 27/2/2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1) rigetta la domanda;
2) nulla per le spese dell' ex art. 152 disp. att. c.p.c.; CP_1
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani in data 7/4/2025
Il Giudice Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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