CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1192/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente AG ANDREA, Relatore COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1835/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di NE
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7798/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 8 e pubblicata il 13/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4256 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con la sentenza n. 7798/23, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1 nei confronti del Comune di NE (contumace in primo e secondo grado), avverso l'avviso di accertamento n. 4256 del 27 novembre 2021, asseritamente notificato in data 30 marzo 2022, relativo a tardivo/omesso/parziale pagamento della IUC componente IMU dovuta per l'anno 2016 per un importo di complessivi € 238,47, impugnato assumendo il difetto di motivazione e l'erronea determinazione del valore delle aree tassate.
Il giudice provinciale ha infatti ritenuto che “non risulta alcuna documentazione probatoria relativa all'asserita data di avvenuta notifica dell'avviso di accertamento n. 4256 del 27 novembre 2021 impugnato. La Corte ritiene, che in assenza di ulteriori elementi probatori della data di avvenuta notifica, non sia possibile verificare la tempestività della proposizione del ricorso;
considera inoltre, che sia onere del ricorrente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorrono i termini per la proposizione del ricorso, in aderenza ai principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza. In assenza di tali elementi, la Corte ritiene che non sia possibile verificare la tempestività della proposizione del ricorso;
considera inoltre, che sia onere del ricorrente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta conoscenza (o notifica), dalla quale ne decorrono i termini, in aderenza ai principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza. L'articolo 21, comma 1, del D.Lgs.n.546/1992, fissa per la proposizione del ricorso un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione di impugnazione e pertanto, grava sul ricorrente l'onere di provare la proposizione nei termini, attraverso la produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato, la cui mancanza determina una condizione di inammissibilità, rilevabile d'ufficio ex actis, dal giudice di merito in ogni grado di giudizio, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del D.Lgs.n.546/1992 (in senso conforme Corte di
Cassazione sentenza n.23060/2019). Parte Ricorrente non ha dedotto in ricorso fatti idonei a superare
e rimuovere lo stato di assoluta preclusione probatoria: tale circostanza, in ogni modo, non determinano una inversione dell'onere della prova a carico dell'Ente Impositore (in senso conforme
Corte di Cassazione sent.n.23060/2019)”.
Avverso tale pronuncia, ha proposto appello la parte soccombente, assumendo che l'avviso di accertamento era stato effettivamente notificato il 30.3.22, come provato dal documento delle Poste IA, allegato all'appello, attestante l'avvenuta consegna della spedizione in tale data, con conseguente tempestività del ricorso notificato il 27.5.22. Ha rilevato che, come più volte chiarito dalla S.C. (ex multis Sez. V Ord. n. 19580 del
24/07/2018), la mancata produzione in giudizio dell'atto impugnato non importava alcuna inammissibilità del ricorso. Ha insistito, dunque, per l'esame delle difese di merito non valutate dal primo giudice.
L'appellante ha specificato le proprie difese con successiva memoria illustrativa.
All'esito della udienza odierna, celebrata come da verbale, il giudizio è stato introitato in decisione.
L'appello è infondato.
In punto di tempestività del ricorso introduttivo, la S.C., con ferma giurisprudenza
[Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4247 del 20/02/2013 (Rv. 625288 - 01)] ha fissato i seguenti principi interpretativi: “a) La legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1) fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato. b) Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso. c) Quando la decadenza sia rilevabile di ufficio, come nel caso dell'impugnativa degli atti tributali, l'onere probatorio gravante sul ricorrente risulta soddisfatto dalla produzione delle documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato.”.
È indubitabile, pertanto, che, alla luce di tali principi, il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile, non avendo ivi la parte documentato la tempestività della notifica e non ivi avendo neppure allegato l'impossibilità di documentare tale tempestività. È altresì pacifico che il decidente debba verificare d'ufficio la tempestività del ricorso, anche in assenza di una eccezione di controparte.
In realtà, neppure in seconde cure la parte ha colmato la lacuna rilevata dal primo giudice. Difatti la schermata estrapolata dal sito internet di poste italiane non ha alcuna valenza probatoria al riguardo, come può peraltro evincersi dalla lettura di Cass. civ., Sez. 6 -
5, Sentenza n. 25285 del 28/11/2014 (Rv. 633254 - 01): “Ai fini della dimostrazione dell'avvenuta notifica del ricorso per cassazione, se avvenuta a mezzo del servizio postale, il ricorrente ha l'onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di produrre, non oltre l'udienza di discussione, l'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, ovvero l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ.; il deposito del suddetto avviso non può essere surrogato dall'esibizione di copia della stampa degli esiti della notificazione emergente dal sito
Poste italiane corredata da fotocopia di un avviso di ricevimento una raccomandata, poiché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione.”. Tale principio è stato peraltro ribadito dalla più recente giurisprudenza regolatrice (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 14380 del 2024), a mente della quale “La schermata è niente altro che un atto interno con cui chi spedisce annota una sua attività: è evidente che la prova di avere spedito la raccomandata di avviso è data solo dalla ricevuta di tale spedizione”. Ancor più recentemente, con Ord. Sez. 5 Num. 21685 Anno
2025, con riferimento ad una fattispecie del tutto analoga a quella in decisione, la S.C. ha respinto il ricorso del contribuente, rimarcando che “Sul versante giuridico va esclusa la natura di attestazione dell'esito della spedizione recuperata dal sito internet delle Poste IA (cfr. sia pure in obiter, Cass., Sez. T., 13 marzo 2025, n. 7155 secondo cui non rileva la produzione della generica attestazione del Servizio postale circa l'avvenuta consegna del plico), potendo, al più, le risultanze del sito internet del gestore del servizio postale in ordine all'esito della spedizione di una lettera raccomandata integrare un ulteriore elemento di prova indiziaria sull'esito della spedizione della raccomandata (cfr. con riferimento alla spedizione di una lettera raccomandata semplice, senza avviso di ricevimento, Cass. Sez. III, 26 agosto 2020, n. 17810).”. Peraltro, nella specie, difetta anche qualsivoglia prova del fatto che la raccomandata indicata nell'estrapolazione dal sito internet di Poste IA sia riferibile all'atto impositivo di cui quivi si discorre.
Del tutto inconferente è il riferimento, effettuato dall'appellante, alla giurisprudenza secondo cui la mancata produzione dell'atto impugnato in giudizio non determina l'inammissibilità del ricorso: quivi, infatti, l'atto impugnato era stato regolarmente versato in atti;
difettava, invece, la prova della tempestività del ricorso, tematica del tutto eccentrica rispetto al contenuto dei precedenti giurisprudenziali evocati dalla parte.
Deve confermarsi pertanto la sentenza di prime cure, mentre non può condividersi la decisione di cui alla sentenza n. 5912/25 di questa Corte, relativa all'analoga questione sollevata dal fratello dell'appellante, affermandosi ivi la tempestività del ricorso introduttivo, senza approfondire affatto le questioni giuridiche sopra esaminate.
La mancata costituzione della parte convenuta esime il collegio da qualsivoglia statuizione in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Nulla per le spese.
Così deciso in Catania, il 3 febbraio 2026
Il giudice relatore Il Presidente
AN AG LU OM
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente AG ANDREA, Relatore COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1835/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di NE
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7798/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 8 e pubblicata il 13/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4256 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con la sentenza n. 7798/23, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1 nei confronti del Comune di NE (contumace in primo e secondo grado), avverso l'avviso di accertamento n. 4256 del 27 novembre 2021, asseritamente notificato in data 30 marzo 2022, relativo a tardivo/omesso/parziale pagamento della IUC componente IMU dovuta per l'anno 2016 per un importo di complessivi € 238,47, impugnato assumendo il difetto di motivazione e l'erronea determinazione del valore delle aree tassate.
Il giudice provinciale ha infatti ritenuto che “non risulta alcuna documentazione probatoria relativa all'asserita data di avvenuta notifica dell'avviso di accertamento n. 4256 del 27 novembre 2021 impugnato. La Corte ritiene, che in assenza di ulteriori elementi probatori della data di avvenuta notifica, non sia possibile verificare la tempestività della proposizione del ricorso;
considera inoltre, che sia onere del ricorrente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorrono i termini per la proposizione del ricorso, in aderenza ai principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza. In assenza di tali elementi, la Corte ritiene che non sia possibile verificare la tempestività della proposizione del ricorso;
considera inoltre, che sia onere del ricorrente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta conoscenza (o notifica), dalla quale ne decorrono i termini, in aderenza ai principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza. L'articolo 21, comma 1, del D.Lgs.n.546/1992, fissa per la proposizione del ricorso un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione di impugnazione e pertanto, grava sul ricorrente l'onere di provare la proposizione nei termini, attraverso la produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato, la cui mancanza determina una condizione di inammissibilità, rilevabile d'ufficio ex actis, dal giudice di merito in ogni grado di giudizio, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del D.Lgs.n.546/1992 (in senso conforme Corte di
Cassazione sentenza n.23060/2019). Parte Ricorrente non ha dedotto in ricorso fatti idonei a superare
e rimuovere lo stato di assoluta preclusione probatoria: tale circostanza, in ogni modo, non determinano una inversione dell'onere della prova a carico dell'Ente Impositore (in senso conforme
Corte di Cassazione sent.n.23060/2019)”.
Avverso tale pronuncia, ha proposto appello la parte soccombente, assumendo che l'avviso di accertamento era stato effettivamente notificato il 30.3.22, come provato dal documento delle Poste IA, allegato all'appello, attestante l'avvenuta consegna della spedizione in tale data, con conseguente tempestività del ricorso notificato il 27.5.22. Ha rilevato che, come più volte chiarito dalla S.C. (ex multis Sez. V Ord. n. 19580 del
24/07/2018), la mancata produzione in giudizio dell'atto impugnato non importava alcuna inammissibilità del ricorso. Ha insistito, dunque, per l'esame delle difese di merito non valutate dal primo giudice.
L'appellante ha specificato le proprie difese con successiva memoria illustrativa.
All'esito della udienza odierna, celebrata come da verbale, il giudizio è stato introitato in decisione.
L'appello è infondato.
In punto di tempestività del ricorso introduttivo, la S.C., con ferma giurisprudenza
[Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4247 del 20/02/2013 (Rv. 625288 - 01)] ha fissato i seguenti principi interpretativi: “a) La legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1) fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato. b) Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso. c) Quando la decadenza sia rilevabile di ufficio, come nel caso dell'impugnativa degli atti tributali, l'onere probatorio gravante sul ricorrente risulta soddisfatto dalla produzione delle documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato.”.
È indubitabile, pertanto, che, alla luce di tali principi, il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile, non avendo ivi la parte documentato la tempestività della notifica e non ivi avendo neppure allegato l'impossibilità di documentare tale tempestività. È altresì pacifico che il decidente debba verificare d'ufficio la tempestività del ricorso, anche in assenza di una eccezione di controparte.
In realtà, neppure in seconde cure la parte ha colmato la lacuna rilevata dal primo giudice. Difatti la schermata estrapolata dal sito internet di poste italiane non ha alcuna valenza probatoria al riguardo, come può peraltro evincersi dalla lettura di Cass. civ., Sez. 6 -
5, Sentenza n. 25285 del 28/11/2014 (Rv. 633254 - 01): “Ai fini della dimostrazione dell'avvenuta notifica del ricorso per cassazione, se avvenuta a mezzo del servizio postale, il ricorrente ha l'onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di produrre, non oltre l'udienza di discussione, l'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, ovvero l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ.; il deposito del suddetto avviso non può essere surrogato dall'esibizione di copia della stampa degli esiti della notificazione emergente dal sito
Poste italiane corredata da fotocopia di un avviso di ricevimento una raccomandata, poiché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione.”. Tale principio è stato peraltro ribadito dalla più recente giurisprudenza regolatrice (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 14380 del 2024), a mente della quale “La schermata è niente altro che un atto interno con cui chi spedisce annota una sua attività: è evidente che la prova di avere spedito la raccomandata di avviso è data solo dalla ricevuta di tale spedizione”. Ancor più recentemente, con Ord. Sez. 5 Num. 21685 Anno
2025, con riferimento ad una fattispecie del tutto analoga a quella in decisione, la S.C. ha respinto il ricorso del contribuente, rimarcando che “Sul versante giuridico va esclusa la natura di attestazione dell'esito della spedizione recuperata dal sito internet delle Poste IA (cfr. sia pure in obiter, Cass., Sez. T., 13 marzo 2025, n. 7155 secondo cui non rileva la produzione della generica attestazione del Servizio postale circa l'avvenuta consegna del plico), potendo, al più, le risultanze del sito internet del gestore del servizio postale in ordine all'esito della spedizione di una lettera raccomandata integrare un ulteriore elemento di prova indiziaria sull'esito della spedizione della raccomandata (cfr. con riferimento alla spedizione di una lettera raccomandata semplice, senza avviso di ricevimento, Cass. Sez. III, 26 agosto 2020, n. 17810).”. Peraltro, nella specie, difetta anche qualsivoglia prova del fatto che la raccomandata indicata nell'estrapolazione dal sito internet di Poste IA sia riferibile all'atto impositivo di cui quivi si discorre.
Del tutto inconferente è il riferimento, effettuato dall'appellante, alla giurisprudenza secondo cui la mancata produzione dell'atto impugnato in giudizio non determina l'inammissibilità del ricorso: quivi, infatti, l'atto impugnato era stato regolarmente versato in atti;
difettava, invece, la prova della tempestività del ricorso, tematica del tutto eccentrica rispetto al contenuto dei precedenti giurisprudenziali evocati dalla parte.
Deve confermarsi pertanto la sentenza di prime cure, mentre non può condividersi la decisione di cui alla sentenza n. 5912/25 di questa Corte, relativa all'analoga questione sollevata dal fratello dell'appellante, affermandosi ivi la tempestività del ricorso introduttivo, senza approfondire affatto le questioni giuridiche sopra esaminate.
La mancata costituzione della parte convenuta esime il collegio da qualsivoglia statuizione in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Nulla per le spese.
Così deciso in Catania, il 3 febbraio 2026
Il giudice relatore Il Presidente
AN AG LU OM