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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 524/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 27/02/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
TALLARO FRANCESCO, Giudice
in data 27/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1795/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio TA, Crotone E Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Sellia Marina - . 88050 Sellia Marina CZ
elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Zagarise - . 88050 Zagarise CZ
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV IPOTECA n. 03076202300001554000- 23/33568 TRIBUTI VARI
- PREAVV IPOTECA n. 03076202300001554000- 23/33568 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170002341736000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170002341736000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170002341837000 RECUPERO TICKET 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170008463055000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180010556245000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190011219760000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0302022000477298300 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230001750567000 IMU 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T401588/2016 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T401588/2016 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T401588/2016 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T401588/2016 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T401588/2016 IRAP 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso
contro
Agenzia delle Entrate IS, Agenzia Entrate Direzione Provinciale di TA, Comune di Sellia Marina, Camera di Commercio di TA e
Comune di Zagarise, avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n. 2023/33568, con riferimento al credito portato dalle cartelle esattoriali sottese e, precisamente, per come dalla stee:
-la cartella n. 03020170002341736000 per VA ed EF anno 2013, presumibilmente notificata in data
24.04.2017;
-la cartella n. 03020170002341837000 per recupero tiket, anno di riferimento 2013 e presumibilmente notificata in data 24.04.2017;
-la cartella n. 03020170008463055000 per diritto camera di commercio anno di riferimento 2015 e presumibilmente notificata in data 17.02.2018; -la cartella n. 03020180010556245000 per diritto camera di commercio anno di riferimento 2016 e presumibilmente notificata in data 18.06.2019;
-la cartella n. 03020190011219760000 per diritto camera di commercio anno di riferimento 2017 e presumibilmente notificata in data 29.03.2022;
-la cartella n. 0302022000477298300 per tributo Imposta Municipale Comunale anno di riferimento 2013
e presumibilmente notificata in data 28.07.2022;
-la cartella n. 03020230001750567000 per tributo Imposta Municipale Unica anni di riferimento 2013 e
2014 e presumibilmente notificata in data 31.07.2023;
-avviso di accertamento n. TDY01T401588/2016 per VA, IR ed EF derivante da avvisi di accertamento, anno di imposta 2010 e presumibilmente notificata in data 14.11.2016.
Rilevava, quindi, che tutte le pretese portate dalle sopra indicate cartelle dovevano ritenersi prescrtte per decorso dei termini d legge.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato e delle cartelle ad essa comunicazione sottese.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate e deduceva che gli atti prodromici all'avviso di intimazione risultavanoo essere stati ritualmente notificati alla controparte.
Segnalava, con riferimento all'avviso di accertamento n. TDY01T401588, che l'atto era stato regolarmente notificato alla controparte il 14.11.2016 (cfr. allegati) e che avverso il predetto avviso non era stato proposto alcun ricorso per cui l'accertamento era divenuto definitivo.
Precisava che il termine di prescrizione per i tributi erariali era decennale.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate IS ed eccepiva l'infondatezza del ricorso avendo notificato tutte le cartelle indicate in ricorso e che, successivamente alle cartelle ed agli avvisi di accertamento e prima dell'atto impugnato in questa sede , in data 29.03.22, aveva notificato alla ricorrente una serie di atti interruttivi della prescrizione.
Si costituiva anche la Camera di Commercio di TA ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva rigettare il ricorso stante l'infondatezza di tutti i motivi di gravame.
Il Comune di Sellia e di Zagarise non si costituivano in giudizio.
All'udienza del 27 febbraio 2025, la Corte tratteneva la causa per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte evidenzia che il ricorso è stato depositato in formato word (.doc/.docx), anziché nel formato PDF/A, per come richiesto dal Processo Tributario Telematico. Rileva, inoltre, che il file non è firmato digitalmente.
Il deposito di un ricorso in formato word (.doc/.docx), privo di firma digitale e non convertito in formato
PDF/A, è generalmente considerato inammissibile (o nullo) nel processo telematico (civile o tributario), poiché manca dell'elemento essenziale della sottoscrizione che garantisce la provenienza e l'integrità dell'atto.
L'art. 2, comma 1, del D.M. n. 163/2013, prevede che, per acquisire la natura di “documento informatico” processualmente rilevante, questo debba esser sottoscritto “con firma elettronica qualificata o firma digitale”. Tale qualità (ossia che l'atto processuale, in quanto sottoscritto con firma digitale, si possa ritenere “documento informatico”) va valutata alla luce dell'art. 20, comma 1-bis, del CAD (Codice
Amministrazione Digitale), secondo il quale “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID
(L'Agenzia per l'Italia Digitale) ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità
e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore”.
Non si tratta di norme tecniche la cui violazione può determinare soltanto una mera irregolarità, perché non risulterebbe violata la norma primaria.
E' proprio l'art. 16 bis del d.lgs. 546/92 a rinviare alle disposizioni regolamentari di carattere tecnico, il cui rispetto è essenziale per verificare se il precetto in tale norma primaria espresso è stato rispettato.
Ne deriva che, come ha sostanzialmente affermato la Suprema Corte nell'ambito del processo penale
(Cass. 25 gennaio 2022, n. 2874/22), la violazione delle regole tecniche relative alla formazione del documento informatico comporta come conseguenza che, per l'assenza della firma digitale, l'atto non può essere qualificato come atto scritto e non può produrre gli effetti previsti dall'art. 2702 c.c. e quindi comporta che l'atto non è riferibile al soggetto che l'ha apparentemente sottoscritto.
Né può ritenersi che, nella specie, l'atto abbia raggiunto lo scopo ai sensi della generale previsione dell'art. 156 c.p.c. e che, pertanto, la nullità risulti sanata. Infatti la violazione delle norme sulla redazione dell'atto determina non la nullità dello stesso, ma l'inesistenza.
Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile sia perchè prodotto in formato Word e non in PDF/A e sia perchè non sottoscritto digitalmente.
La novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di TA, Sezione Prima, dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso alla camera di consiglio del 27 febbraio 2025
Il Presidente e Relatore
IN TT
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 27/02/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
TALLARO FRANCESCO, Giudice
in data 27/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1795/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio TA, Crotone E Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Sellia Marina - . 88050 Sellia Marina CZ
elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Zagarise - . 88050 Zagarise CZ
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV IPOTECA n. 03076202300001554000- 23/33568 TRIBUTI VARI
- PREAVV IPOTECA n. 03076202300001554000- 23/33568 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170002341736000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170002341736000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170002341837000 RECUPERO TICKET 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170008463055000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180010556245000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190011219760000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0302022000477298300 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230001750567000 IMU 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T401588/2016 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T401588/2016 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T401588/2016 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T401588/2016 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T401588/2016 IRAP 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso
contro
Agenzia delle Entrate IS, Agenzia Entrate Direzione Provinciale di TA, Comune di Sellia Marina, Camera di Commercio di TA e
Comune di Zagarise, avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n. 2023/33568, con riferimento al credito portato dalle cartelle esattoriali sottese e, precisamente, per come dalla stee:
-la cartella n. 03020170002341736000 per VA ed EF anno 2013, presumibilmente notificata in data
24.04.2017;
-la cartella n. 03020170002341837000 per recupero tiket, anno di riferimento 2013 e presumibilmente notificata in data 24.04.2017;
-la cartella n. 03020170008463055000 per diritto camera di commercio anno di riferimento 2015 e presumibilmente notificata in data 17.02.2018; -la cartella n. 03020180010556245000 per diritto camera di commercio anno di riferimento 2016 e presumibilmente notificata in data 18.06.2019;
-la cartella n. 03020190011219760000 per diritto camera di commercio anno di riferimento 2017 e presumibilmente notificata in data 29.03.2022;
-la cartella n. 0302022000477298300 per tributo Imposta Municipale Comunale anno di riferimento 2013
e presumibilmente notificata in data 28.07.2022;
-la cartella n. 03020230001750567000 per tributo Imposta Municipale Unica anni di riferimento 2013 e
2014 e presumibilmente notificata in data 31.07.2023;
-avviso di accertamento n. TDY01T401588/2016 per VA, IR ed EF derivante da avvisi di accertamento, anno di imposta 2010 e presumibilmente notificata in data 14.11.2016.
Rilevava, quindi, che tutte le pretese portate dalle sopra indicate cartelle dovevano ritenersi prescrtte per decorso dei termini d legge.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato e delle cartelle ad essa comunicazione sottese.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate e deduceva che gli atti prodromici all'avviso di intimazione risultavanoo essere stati ritualmente notificati alla controparte.
Segnalava, con riferimento all'avviso di accertamento n. TDY01T401588, che l'atto era stato regolarmente notificato alla controparte il 14.11.2016 (cfr. allegati) e che avverso il predetto avviso non era stato proposto alcun ricorso per cui l'accertamento era divenuto definitivo.
Precisava che il termine di prescrizione per i tributi erariali era decennale.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate IS ed eccepiva l'infondatezza del ricorso avendo notificato tutte le cartelle indicate in ricorso e che, successivamente alle cartelle ed agli avvisi di accertamento e prima dell'atto impugnato in questa sede , in data 29.03.22, aveva notificato alla ricorrente una serie di atti interruttivi della prescrizione.
Si costituiva anche la Camera di Commercio di TA ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva rigettare il ricorso stante l'infondatezza di tutti i motivi di gravame.
Il Comune di Sellia e di Zagarise non si costituivano in giudizio.
All'udienza del 27 febbraio 2025, la Corte tratteneva la causa per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte evidenzia che il ricorso è stato depositato in formato word (.doc/.docx), anziché nel formato PDF/A, per come richiesto dal Processo Tributario Telematico. Rileva, inoltre, che il file non è firmato digitalmente.
Il deposito di un ricorso in formato word (.doc/.docx), privo di firma digitale e non convertito in formato
PDF/A, è generalmente considerato inammissibile (o nullo) nel processo telematico (civile o tributario), poiché manca dell'elemento essenziale della sottoscrizione che garantisce la provenienza e l'integrità dell'atto.
L'art. 2, comma 1, del D.M. n. 163/2013, prevede che, per acquisire la natura di “documento informatico” processualmente rilevante, questo debba esser sottoscritto “con firma elettronica qualificata o firma digitale”. Tale qualità (ossia che l'atto processuale, in quanto sottoscritto con firma digitale, si possa ritenere “documento informatico”) va valutata alla luce dell'art. 20, comma 1-bis, del CAD (Codice
Amministrazione Digitale), secondo il quale “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID
(L'Agenzia per l'Italia Digitale) ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità
e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore”.
Non si tratta di norme tecniche la cui violazione può determinare soltanto una mera irregolarità, perché non risulterebbe violata la norma primaria.
E' proprio l'art. 16 bis del d.lgs. 546/92 a rinviare alle disposizioni regolamentari di carattere tecnico, il cui rispetto è essenziale per verificare se il precetto in tale norma primaria espresso è stato rispettato.
Ne deriva che, come ha sostanzialmente affermato la Suprema Corte nell'ambito del processo penale
(Cass. 25 gennaio 2022, n. 2874/22), la violazione delle regole tecniche relative alla formazione del documento informatico comporta come conseguenza che, per l'assenza della firma digitale, l'atto non può essere qualificato come atto scritto e non può produrre gli effetti previsti dall'art. 2702 c.c. e quindi comporta che l'atto non è riferibile al soggetto che l'ha apparentemente sottoscritto.
Né può ritenersi che, nella specie, l'atto abbia raggiunto lo scopo ai sensi della generale previsione dell'art. 156 c.p.c. e che, pertanto, la nullità risulti sanata. Infatti la violazione delle norme sulla redazione dell'atto determina non la nullità dello stesso, ma l'inesistenza.
Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile sia perchè prodotto in formato Word e non in PDF/A e sia perchè non sottoscritto digitalmente.
La novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di TA, Sezione Prima, dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso alla camera di consiglio del 27 febbraio 2025
Il Presidente e Relatore
IN TT