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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 23/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 653/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. Magistrati dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Simonetta Cocciolito Consigliere Ausiliario Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. R.G. 653/2021 promosso da
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Gloria Droghetti ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Monte San Giusto (MC) alla Via Durastante n.
2. presso lo studio del difensore
APPELLANTE
Contro
( c.f. in proprio e quale unica Erede di Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_2
rappresentata e difesa dall' Avv. Antonio Felici ed elettivamente domiciliata in Macerata alla Via S.
Sperandia n.9/B presso lo studio del difensore
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come precisate ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18/2020 (Legge n. 27/2020) per l' udienza del 25 gennaio 2023
FATTI DI CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato le signore e convenivano in CP_2 CP_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Macerata la signora per sentir accertare la loro proprietà Parte_1
distinta al catasto del Comune di Apiro al foglio 27 particelle 388 -389 - 433 , poiché era incerto il confine da tempo rispetto alla prospiciente strada asfaltata distinta con la particella 190, (bene di proprietà catastalmente anche di terze persone , , , Persona_1 Persona_2 Persona_3
non citate in causa), e poiché sul confine incerto e mai accertato era stato edificato un muro fiorito dalla convenuta nel 2011 chiedevano, previo accertamento della loro proprietà, di ordinare la demolizione e/o rimozione del muro fiorito ove avesse invaso la porzione di loro proprietà privata e di condannare la convenuta ad eseguire le opere per rimettere in pristino stato e stabilità la scarpata.
Chiedevano inoltre il risarcimento dei danni patrimoniali relativi alle spese di ATP e mediazione e danni morali, ( procedura di ATP n. 1736/2015 presso il Tribunale di Macerata). Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto della domanda.
All'esito della espletata istruttoria ( prove documentali, prove testimoniali, acquisizione al giudizio del procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo n. 1736/2015 R.G. e CTU) il Tribunale di
Macerata con sentenza nr. 525/2021 pubblicata in data 21 maggio 2021, accoglieva la domanda di parte attrice e “ condanna parte convenuta alla demolizione dell' opera abusivamente realizzata sulla parte di esclusiva proprietà delle attrici nonché alla rimessione in pristino stato della area , antecedente lo scavo, secondo le indicazioni del ctu geom. nell'elaborato peritale in atti”. Per_4
Condannava altresì la convenuta al pagamento delle spese di lite.
Avverso la richiamata sentenza proponeva appello la sig.ra chiedendo in riforma della Parte_1
sentenza impugnata “ In via preliminare: - dichiarare l'improcedibilità della proposta azione di negatoria servitutis per le ragioni esposte sub A) della comparsa di risposta di primo grado;
nel merito - rigettare per le contestazioni ed eccezioni sub B), C) D) indicate nella comparsa di risposta di primo grado , l'avversaria domanda in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto”. Con vittoria di spese. Si costituiva l' appellata anche quale unico erede di Controparte_1 CP_2
(deceduta in data 11/04/2021) chiedendo il rigetto dell' appello.
La causa veniva trattenuta in decisione all' udienza del 25 gennaio 2023
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con cinque motivi d' appello che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, l'appellante lamenta che : 1) Il confine tra la strada privata e la proprietà delle attrici è incerto e non è stato accertato per inadeguatezza dell'ATP come esposto al motivo di appello;
2) Mancano i presupposti per l'azione di negatoria servitutis con violazione degli art. 949 c.c. e dell'art
950 c.c. quanto all'accertamento del confine;
3) Violazione dell'onere della prova per la domanda azionata dalle attrici in quanto la convenuta ha eccepito di avere acquisito diritti sulla sede stradale per averla realizzata a sua cura e spese negli ani '70 e questo fatto dedotto fin dalla comparsa di risposta non è mai stato contestato;
4) I mezzi istruttori per la prova del confine non sono idonei (ATP
- testimoni). Vengono poi contestate le risultanze dell'ATP e della CTU. Da ultimo viene contestato che
“ L'opera naturale alternativa al muro fiorito ordinata nella sentenza e nella CTU è in violazione di legge per inosservanza degli artt. 878 c.c. 887 c.c”.
I motivi non sono fondati.
Osserva il Collegio che oggetto principale della causa è un muro fiorito di contenimento terra realizzato nell'anno 2011 dalla Sig.ra sul lato nord di una strada individuata Parte_1
catastalmente con la p.lla 190 del F.27 del Comune di Apiro. E la p.lla 190, costituita da una strada, è pacificamente di proprietà dei Sigg. , , , , Persona_3 Persona_1 Persona_2 Parte_1
e ( solo le ultime tre parti in causa ) per come risulta dagli atti. Controparte_1 CP_2
Premesso che l' accertamento dei confini è mai stato oggetto di specifica domanda ( cfr atto introduttivo I° e comparsa costituzione parte convenuta) , è da rilevare che un' actio negatoria spetta pacificamente al proprietario perché tende tra l'altro anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino al fine di ottenere la libertà del fondo e la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia e quindi la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà. La giurisprudenza in merito è pacifica: “ In tema di azione negatoria, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell'azione di rivendica, essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza di un titolo valido” ( Ex multis Cass. civ. Sez. II,
15/10/2014, n. 21851).
Ciò posto, risulta dalla CTU che il muro fiorito realizzato dalla Signora “non veniva realizzato Pt_1
all'interno della stessa p.lla 190 ma invadeva ulteriormente le proprietà delle Signore CP_2
e come descritto nella precedente perizia RG 1736/2015 della sottoscritta CTU” ( il CP_1
consulente del Tribunale è il medesimo sia per l'ATP che per la CTU . E l' elaborato è stato redatto nel pieno rispetto delle norme vigenti sia sul piano descrittivo che su quello valutativo e ad avviso del Collegio è adeguatamente e correttamente motivata e la Corte di legittimità (sent. 10688/08) ha in più occasioni ribadito che "è consentito al giudice di limitarsi a condividere le argomentazioni svolte dal proprio consulente, recependole, qualora le critiche mosse alla consulenza siano state già valutate dal consulente d'ufficio ed abbiano trovato motivata e convincente smentita in un rigoroso ragionamento logico": non può certo parlarsi di un' adesione acritica del primo giudice alla consulenza.
Nel caso di specie il consulente ha risposto compiutamente ai quesiti che gli erano stati posti ed ha risposto alle osservazioni delle parti in maniera analitica ed esaustiva confermando sostanzialmente la perizia già depositata all'esito dei necessari rilievi e di completi accertamenti ( cfr. allegati alla relazione peritale in particolare visure, computi estimativi, fotografie ed altro) per cui non si ravvisano validi motivi per discostarsene.
Di contro la non ha neanche nominato un Ctp e osservazioni alla CTU sono state Parte_1
depositate oltre i termini concessi e pertanto non ammesse dal Tribunale. E comunque, a tutto voler concedere, la richiesta dell' attuale appellante di rinnovazione della CTU formulata in sede di p.c. in primo grado , non può essere accolta anche perché deve essere giustificata, ai sensi dell'art. 196
c.p.c.., dalla sussistenza di gravi motivi, ovvero dal riscontro di rilevanti inadempienze nello svolgimento, da parte del medesimo, dell'incarico conferitogli , ma nulla di tutto ciò può essere imputato al consulente.
Da ultimo, quanto all'asserita violazione degli artt. 878 e 887 a seguito dei lavori indicati dal CTU per la demolizione, è solo da rilevare l'art. 878 prevede la inapplicabilità ai muri di cinta delle norme sulle distanze legali nelle costruzioni e l'art. 887 c.c. riguarda fondi a dislivello negli abitati: anche tale doglianza è quindi priva di pregio non essendo applicabili detti articoli alla fattispecie di causa.
Quanto statuito assorbe le ulteriori doglianze e richieste delle parti
Le spese seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte dell' appellante dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Ancona, sull'appello proposto da contro in Parte_1 Controparte_1
proprio e quale unica Erede di ed avverso la sentenza del Tribunale di Macerata nr. CP_2
525/2021 pubblicata in data 21 maggio 2021 così provvede:
- rigetta l' appello
- conferma per l' effetto l' impugnata pronuncia;
- condanna a rifondere in favore di parte appellata le spese del grado liquidate in Parte_1
complessivi €. 3.966,00 nonché €. 150,00 per esborsi oltre al rimborso forfettario nella misura del
15% ed oneri di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte dell' appellante dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 15 maggio 2023
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Simonetta Cocciolito Dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. Magistrati dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Simonetta Cocciolito Consigliere Ausiliario Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. R.G. 653/2021 promosso da
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Gloria Droghetti ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Monte San Giusto (MC) alla Via Durastante n.
2. presso lo studio del difensore
APPELLANTE
Contro
( c.f. in proprio e quale unica Erede di Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_2
rappresentata e difesa dall' Avv. Antonio Felici ed elettivamente domiciliata in Macerata alla Via S.
Sperandia n.9/B presso lo studio del difensore
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come precisate ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18/2020 (Legge n. 27/2020) per l' udienza del 25 gennaio 2023
FATTI DI CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato le signore e convenivano in CP_2 CP_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Macerata la signora per sentir accertare la loro proprietà Parte_1
distinta al catasto del Comune di Apiro al foglio 27 particelle 388 -389 - 433 , poiché era incerto il confine da tempo rispetto alla prospiciente strada asfaltata distinta con la particella 190, (bene di proprietà catastalmente anche di terze persone , , , Persona_1 Persona_2 Persona_3
non citate in causa), e poiché sul confine incerto e mai accertato era stato edificato un muro fiorito dalla convenuta nel 2011 chiedevano, previo accertamento della loro proprietà, di ordinare la demolizione e/o rimozione del muro fiorito ove avesse invaso la porzione di loro proprietà privata e di condannare la convenuta ad eseguire le opere per rimettere in pristino stato e stabilità la scarpata.
Chiedevano inoltre il risarcimento dei danni patrimoniali relativi alle spese di ATP e mediazione e danni morali, ( procedura di ATP n. 1736/2015 presso il Tribunale di Macerata). Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto della domanda.
All'esito della espletata istruttoria ( prove documentali, prove testimoniali, acquisizione al giudizio del procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo n. 1736/2015 R.G. e CTU) il Tribunale di
Macerata con sentenza nr. 525/2021 pubblicata in data 21 maggio 2021, accoglieva la domanda di parte attrice e “ condanna parte convenuta alla demolizione dell' opera abusivamente realizzata sulla parte di esclusiva proprietà delle attrici nonché alla rimessione in pristino stato della area , antecedente lo scavo, secondo le indicazioni del ctu geom. nell'elaborato peritale in atti”. Per_4
Condannava altresì la convenuta al pagamento delle spese di lite.
Avverso la richiamata sentenza proponeva appello la sig.ra chiedendo in riforma della Parte_1
sentenza impugnata “ In via preliminare: - dichiarare l'improcedibilità della proposta azione di negatoria servitutis per le ragioni esposte sub A) della comparsa di risposta di primo grado;
nel merito - rigettare per le contestazioni ed eccezioni sub B), C) D) indicate nella comparsa di risposta di primo grado , l'avversaria domanda in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto”. Con vittoria di spese. Si costituiva l' appellata anche quale unico erede di Controparte_1 CP_2
(deceduta in data 11/04/2021) chiedendo il rigetto dell' appello.
La causa veniva trattenuta in decisione all' udienza del 25 gennaio 2023
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con cinque motivi d' appello che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, l'appellante lamenta che : 1) Il confine tra la strada privata e la proprietà delle attrici è incerto e non è stato accertato per inadeguatezza dell'ATP come esposto al motivo di appello;
2) Mancano i presupposti per l'azione di negatoria servitutis con violazione degli art. 949 c.c. e dell'art
950 c.c. quanto all'accertamento del confine;
3) Violazione dell'onere della prova per la domanda azionata dalle attrici in quanto la convenuta ha eccepito di avere acquisito diritti sulla sede stradale per averla realizzata a sua cura e spese negli ani '70 e questo fatto dedotto fin dalla comparsa di risposta non è mai stato contestato;
4) I mezzi istruttori per la prova del confine non sono idonei (ATP
- testimoni). Vengono poi contestate le risultanze dell'ATP e della CTU. Da ultimo viene contestato che
“ L'opera naturale alternativa al muro fiorito ordinata nella sentenza e nella CTU è in violazione di legge per inosservanza degli artt. 878 c.c. 887 c.c”.
I motivi non sono fondati.
Osserva il Collegio che oggetto principale della causa è un muro fiorito di contenimento terra realizzato nell'anno 2011 dalla Sig.ra sul lato nord di una strada individuata Parte_1
catastalmente con la p.lla 190 del F.27 del Comune di Apiro. E la p.lla 190, costituita da una strada, è pacificamente di proprietà dei Sigg. , , , , Persona_3 Persona_1 Persona_2 Parte_1
e ( solo le ultime tre parti in causa ) per come risulta dagli atti. Controparte_1 CP_2
Premesso che l' accertamento dei confini è mai stato oggetto di specifica domanda ( cfr atto introduttivo I° e comparsa costituzione parte convenuta) , è da rilevare che un' actio negatoria spetta pacificamente al proprietario perché tende tra l'altro anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino al fine di ottenere la libertà del fondo e la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia e quindi la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà. La giurisprudenza in merito è pacifica: “ In tema di azione negatoria, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell'azione di rivendica, essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza di un titolo valido” ( Ex multis Cass. civ. Sez. II,
15/10/2014, n. 21851).
Ciò posto, risulta dalla CTU che il muro fiorito realizzato dalla Signora “non veniva realizzato Pt_1
all'interno della stessa p.lla 190 ma invadeva ulteriormente le proprietà delle Signore CP_2
e come descritto nella precedente perizia RG 1736/2015 della sottoscritta CTU” ( il CP_1
consulente del Tribunale è il medesimo sia per l'ATP che per la CTU . E l' elaborato è stato redatto nel pieno rispetto delle norme vigenti sia sul piano descrittivo che su quello valutativo e ad avviso del Collegio è adeguatamente e correttamente motivata e la Corte di legittimità (sent. 10688/08) ha in più occasioni ribadito che "è consentito al giudice di limitarsi a condividere le argomentazioni svolte dal proprio consulente, recependole, qualora le critiche mosse alla consulenza siano state già valutate dal consulente d'ufficio ed abbiano trovato motivata e convincente smentita in un rigoroso ragionamento logico": non può certo parlarsi di un' adesione acritica del primo giudice alla consulenza.
Nel caso di specie il consulente ha risposto compiutamente ai quesiti che gli erano stati posti ed ha risposto alle osservazioni delle parti in maniera analitica ed esaustiva confermando sostanzialmente la perizia già depositata all'esito dei necessari rilievi e di completi accertamenti ( cfr. allegati alla relazione peritale in particolare visure, computi estimativi, fotografie ed altro) per cui non si ravvisano validi motivi per discostarsene.
Di contro la non ha neanche nominato un Ctp e osservazioni alla CTU sono state Parte_1
depositate oltre i termini concessi e pertanto non ammesse dal Tribunale. E comunque, a tutto voler concedere, la richiesta dell' attuale appellante di rinnovazione della CTU formulata in sede di p.c. in primo grado , non può essere accolta anche perché deve essere giustificata, ai sensi dell'art. 196
c.p.c.., dalla sussistenza di gravi motivi, ovvero dal riscontro di rilevanti inadempienze nello svolgimento, da parte del medesimo, dell'incarico conferitogli , ma nulla di tutto ciò può essere imputato al consulente.
Da ultimo, quanto all'asserita violazione degli artt. 878 e 887 a seguito dei lavori indicati dal CTU per la demolizione, è solo da rilevare l'art. 878 prevede la inapplicabilità ai muri di cinta delle norme sulle distanze legali nelle costruzioni e l'art. 887 c.c. riguarda fondi a dislivello negli abitati: anche tale doglianza è quindi priva di pregio non essendo applicabili detti articoli alla fattispecie di causa.
Quanto statuito assorbe le ulteriori doglianze e richieste delle parti
Le spese seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte dell' appellante dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Ancona, sull'appello proposto da contro in Parte_1 Controparte_1
proprio e quale unica Erede di ed avverso la sentenza del Tribunale di Macerata nr. CP_2
525/2021 pubblicata in data 21 maggio 2021 così provvede:
- rigetta l' appello
- conferma per l' effetto l' impugnata pronuncia;
- condanna a rifondere in favore di parte appellata le spese del grado liquidate in Parte_1
complessivi €. 3.966,00 nonché €. 150,00 per esborsi oltre al rimborso forfettario nella misura del
15% ed oneri di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte dell' appellante dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 15 maggio 2023
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Simonetta Cocciolito Dott. Guido Federico