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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 9798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9798 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10705/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TE LE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flaviana Boniolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10705/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RV AN e dell'avv. PAOLINI EDOARDO elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA UNGHERIA N. 6
ATTORE
contro e Controparte_1 Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. TRAVERSO MAURIZIO e dall'avv.
[...]
ER RI elettivamente domiciliato in MILANO CORSO VENEZIA, 40;
CONVENUTO
pagina 1 di 6
CONCLUSIONI
per : “1. in via preliminare: sospendere ex artt. 615 e/o 624 c.p.c., Parte_1 inaudita altera parte, ovvero all'esito di apposita udienza da fissarsi comunque in via di urgenza, l'esecuzione e/o l'efficacia esecutiva della sentenza n. 2721/2023 del 3 aprile
2023 del Tribunale Ordinario di Milano per tutti i motivi di cui in narrativa;
2. in via principale e nel merito: accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 2721/2023 del 3 aprile 2023 del Tribunale Ordinario di Milano e/o dell'atto di precetto notificati a Pt_1
in data 21 febbraio 2024 e/o l'inidoneità della Sentenza a formare titolo esecutivo;
[...]
3. sempre in via principale e nel merito: accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti, che le signore e non hanno Controparte_1 Controparte_2 diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di , accertando e Parte_1 dichiarando che la Sentenza n. 2721/2023 del 3 aprile 2023 del Tribunale Ordinario di
Milano è priva di esecutività;
4. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”
per e Controparte_1 Controparte_2
: “In via principale 1) rigettare le domande della IG.ra , poiché
[...] Parte_1 inammissibili e/o infondate per tutte le ragioni esposte in atti 2) previa ove occorrendo revoca dell'ordinanza resa in data 30.1.2025, respingere integralmente l'istanza di sospensione proposta dalla IG.ra ; In via istruttoria 3) dichiarare Parte_1 inammissibili o comunque respingere le istanze di prova dell'attrice opponente per tutte le ragioni esposte in atti;
4) in subordine, nella denegata ipotesi di ammissione in tutto o in parte dei capitoli di prova avversari, ammettere le convenute opposte a prova contraria sui capitoli ammessi, indicandosi i medesimi testimoni. In ogni caso 5) condannare la IG.ra al pagamento delle spese di lite, con valutazione anche ai sensi dell'art. 96 Parte_1
c.p.c.”
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12.3.2024 ha proposto opposizione al Parte_1 precetto notificato in data 22.2.2024 da e Controparte_1 Controparte_2
con il quale è stato intimato il pagamento dell'importo di € 1.052.705,74.
[...]
Premesso che con la sentenza n. 2721/2023 il Tribunale di Milano aveva condannato parte opponente al pagamento di € 744.800,00 a titolo di ripetizione di indebito e di € 38.500,0 a titolo di restituzione di somme ricevute, a seguito di dichiarazione di nullità per difetto di forma delle donazioni indicate nella motivazione della sentenza, ha dedotto, Parte_1 in primo luogo, la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado.
Evidenziando altresì che la sentenza non era provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c., avendo natura dichiarativa, ha dedotto la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione quanto al riconoscimento degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c., non richiesti.
Parte opponente ha altresì dedotto la nullità e l'inefficacia del precetto per l'erroneo calcolo degli interessi, richiesti dal 17 settembre 2020.
Costituitasi in giudizio, parte convenuta ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione, eccependo l'inammissibilità del primo e del secondo motivo di opposizione, evidenziando che, in ogni caso, la sentenza era passata in giudicato.
Parte convenuta ha inoltre contestato la fondatezza della opposizione quanto al calcolo degli interessi dovuti, formulando altresì domanda di condanna di parte attrice al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Parte opponente ha dedotto in primo luogo la nullità della notifica della citazione, richiamando altresì il vizio di ultrapetizione quanto al riconoscimento degli interessi nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 c.c.
Occorre evidenziare che il titolo esecutivo giudiziale “copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione pagina 3 di 6 esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione” (Cass. n. 3667/2013). Pertanto,
l'opposizione a precetto è in questa parte inammissibile.
Parte opponente ha dedotto altresì che la sentenza di primo grado è priva di efficacia esecutiva, in quanto avente natura dichiarativa, non essendo ancora passata in giudicato al momento dell'inizio dell'esecuzione.
Con la sentenza n. 2721/2023 il Tribunale di Milano, accertata l'assenza di un titolo giustificativo dei versamenti effettuati in favore di , ha ritenuto integrata la Parte_1 fattispecie di indebito oggettivo prevista dall'art. 2033 c.c. e ha condannato parte convenuta
“alla restituzione in favore delle attrici, ognuna per la metà, della somma di € 744.800,00, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo”; inoltre, ha dichiarato la nullità per difetto di forma delle donazioni indicate in parte motiva e condannato parte convenuta “alla restituzione in favore delle attrici, ognuna per la metà, della somma di € 38.500,00, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo”.
Ciò posto, “quando nella medesima sentenza siano compresenti una statuizione dichiarativa o costitutiva, ed una statuizione di condanna, l'immediata esecutività di quest'ultima dipenderà dal tipo di rapporto che la lega alla statuizione dichiarativa o costituiva. A tal riguardo la giurisprudenza di questa Corte ha distinto quattro possibili tipi di rapporti tra la statuizione di condanna e le altre: a) rapporto di sinallagmaticità b) rapporto di corrispettività; c) rapporto di dipendenza;
d) rapporto di accessorietà. Nelle prime due ipotesi il capo condannatorio non è immediatamente esecutivo, nelle altre due sì.
[…]” (Cass. 12872/2021). Nella fattispecie la statuizione di condanna è conseguenza necessaria della statuizione dichiarativa, apparendo sussistente il rapporto di dipendenza, per cui la stessa è immediatamente esecutiva. Infatti “l'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive, non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, soltanto nei casi pagina 4 di 6 in cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza costitutiva del contratto definitivo non concluso); è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel momento temporale successivo del passaggio in giudicato” (Cass. n.
28580/2018).
Parte opponente ha infine contestato la debenza di parte degli interessi, riconosciuti dalla domanda giudiziale, evidenziando che, tenuto conto della notifica dell'atto di citazione in data 11.10.2020, non era dovuta la somma di € 4.034,62. Parte convenuta non ha formulato specifiche contestazioni relative alla data di perfezionamento della notifica, sicché
l'opposizione è fondata limitatamente al predetto importo.
Non può trovare accoglimento la domanda di condanna al pagamento di una somma ex art. 96 comma 3 c.p.c., in assenza di elementi da cui desumere la sussistenza di mala fede o colpa grave (“la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della
"potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” Cass. n. 22405/2018).
pagina 5 di 6 Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, liquidate in dispositivo con applicazione dei valori minimi tenuto conto della natura documentale della causa, le stesse devono essere poste a carico di parte opponente, tenuto conto della soccombenza prevalente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accerta che e non hanno Controparte_1 Controparte_2 diritto di procedere ad esecuzione in forza limitatamente alla somma di € 4.034,62;
- condanna al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite, Parte_1 liquidate in € 12.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA
Milano, 18/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Flaviana Boniolo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TE LE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flaviana Boniolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10705/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RV AN e dell'avv. PAOLINI EDOARDO elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA UNGHERIA N. 6
ATTORE
contro e Controparte_1 Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. TRAVERSO MAURIZIO e dall'avv.
[...]
ER RI elettivamente domiciliato in MILANO CORSO VENEZIA, 40;
CONVENUTO
pagina 1 di 6
CONCLUSIONI
per : “1. in via preliminare: sospendere ex artt. 615 e/o 624 c.p.c., Parte_1 inaudita altera parte, ovvero all'esito di apposita udienza da fissarsi comunque in via di urgenza, l'esecuzione e/o l'efficacia esecutiva della sentenza n. 2721/2023 del 3 aprile
2023 del Tribunale Ordinario di Milano per tutti i motivi di cui in narrativa;
2. in via principale e nel merito: accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 2721/2023 del 3 aprile 2023 del Tribunale Ordinario di Milano e/o dell'atto di precetto notificati a Pt_1
in data 21 febbraio 2024 e/o l'inidoneità della Sentenza a formare titolo esecutivo;
[...]
3. sempre in via principale e nel merito: accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti, che le signore e non hanno Controparte_1 Controparte_2 diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di , accertando e Parte_1 dichiarando che la Sentenza n. 2721/2023 del 3 aprile 2023 del Tribunale Ordinario di
Milano è priva di esecutività;
4. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”
per e Controparte_1 Controparte_2
: “In via principale 1) rigettare le domande della IG.ra , poiché
[...] Parte_1 inammissibili e/o infondate per tutte le ragioni esposte in atti 2) previa ove occorrendo revoca dell'ordinanza resa in data 30.1.2025, respingere integralmente l'istanza di sospensione proposta dalla IG.ra ; In via istruttoria 3) dichiarare Parte_1 inammissibili o comunque respingere le istanze di prova dell'attrice opponente per tutte le ragioni esposte in atti;
4) in subordine, nella denegata ipotesi di ammissione in tutto o in parte dei capitoli di prova avversari, ammettere le convenute opposte a prova contraria sui capitoli ammessi, indicandosi i medesimi testimoni. In ogni caso 5) condannare la IG.ra al pagamento delle spese di lite, con valutazione anche ai sensi dell'art. 96 Parte_1
c.p.c.”
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12.3.2024 ha proposto opposizione al Parte_1 precetto notificato in data 22.2.2024 da e Controparte_1 Controparte_2
con il quale è stato intimato il pagamento dell'importo di € 1.052.705,74.
[...]
Premesso che con la sentenza n. 2721/2023 il Tribunale di Milano aveva condannato parte opponente al pagamento di € 744.800,00 a titolo di ripetizione di indebito e di € 38.500,0 a titolo di restituzione di somme ricevute, a seguito di dichiarazione di nullità per difetto di forma delle donazioni indicate nella motivazione della sentenza, ha dedotto, Parte_1 in primo luogo, la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado.
Evidenziando altresì che la sentenza non era provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c., avendo natura dichiarativa, ha dedotto la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione quanto al riconoscimento degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c., non richiesti.
Parte opponente ha altresì dedotto la nullità e l'inefficacia del precetto per l'erroneo calcolo degli interessi, richiesti dal 17 settembre 2020.
Costituitasi in giudizio, parte convenuta ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione, eccependo l'inammissibilità del primo e del secondo motivo di opposizione, evidenziando che, in ogni caso, la sentenza era passata in giudicato.
Parte convenuta ha inoltre contestato la fondatezza della opposizione quanto al calcolo degli interessi dovuti, formulando altresì domanda di condanna di parte attrice al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Parte opponente ha dedotto in primo luogo la nullità della notifica della citazione, richiamando altresì il vizio di ultrapetizione quanto al riconoscimento degli interessi nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 c.c.
Occorre evidenziare che il titolo esecutivo giudiziale “copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione pagina 3 di 6 esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione” (Cass. n. 3667/2013). Pertanto,
l'opposizione a precetto è in questa parte inammissibile.
Parte opponente ha dedotto altresì che la sentenza di primo grado è priva di efficacia esecutiva, in quanto avente natura dichiarativa, non essendo ancora passata in giudicato al momento dell'inizio dell'esecuzione.
Con la sentenza n. 2721/2023 il Tribunale di Milano, accertata l'assenza di un titolo giustificativo dei versamenti effettuati in favore di , ha ritenuto integrata la Parte_1 fattispecie di indebito oggettivo prevista dall'art. 2033 c.c. e ha condannato parte convenuta
“alla restituzione in favore delle attrici, ognuna per la metà, della somma di € 744.800,00, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo”; inoltre, ha dichiarato la nullità per difetto di forma delle donazioni indicate in parte motiva e condannato parte convenuta “alla restituzione in favore delle attrici, ognuna per la metà, della somma di € 38.500,00, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo”.
Ciò posto, “quando nella medesima sentenza siano compresenti una statuizione dichiarativa o costitutiva, ed una statuizione di condanna, l'immediata esecutività di quest'ultima dipenderà dal tipo di rapporto che la lega alla statuizione dichiarativa o costituiva. A tal riguardo la giurisprudenza di questa Corte ha distinto quattro possibili tipi di rapporti tra la statuizione di condanna e le altre: a) rapporto di sinallagmaticità b) rapporto di corrispettività; c) rapporto di dipendenza;
d) rapporto di accessorietà. Nelle prime due ipotesi il capo condannatorio non è immediatamente esecutivo, nelle altre due sì.
[…]” (Cass. 12872/2021). Nella fattispecie la statuizione di condanna è conseguenza necessaria della statuizione dichiarativa, apparendo sussistente il rapporto di dipendenza, per cui la stessa è immediatamente esecutiva. Infatti “l'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive, non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, soltanto nei casi pagina 4 di 6 in cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza costitutiva del contratto definitivo non concluso); è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel momento temporale successivo del passaggio in giudicato” (Cass. n.
28580/2018).
Parte opponente ha infine contestato la debenza di parte degli interessi, riconosciuti dalla domanda giudiziale, evidenziando che, tenuto conto della notifica dell'atto di citazione in data 11.10.2020, non era dovuta la somma di € 4.034,62. Parte convenuta non ha formulato specifiche contestazioni relative alla data di perfezionamento della notifica, sicché
l'opposizione è fondata limitatamente al predetto importo.
Non può trovare accoglimento la domanda di condanna al pagamento di una somma ex art. 96 comma 3 c.p.c., in assenza di elementi da cui desumere la sussistenza di mala fede o colpa grave (“la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della
"potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” Cass. n. 22405/2018).
pagina 5 di 6 Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, liquidate in dispositivo con applicazione dei valori minimi tenuto conto della natura documentale della causa, le stesse devono essere poste a carico di parte opponente, tenuto conto della soccombenza prevalente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accerta che e non hanno Controparte_1 Controparte_2 diritto di procedere ad esecuzione in forza limitatamente alla somma di € 4.034,62;
- condanna al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite, Parte_1 liquidate in € 12.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA
Milano, 18/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Flaviana Boniolo
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