Sentenza 11 giugno 2004
Massime • 2
Il carattere costitutivo della sentenza di revoca di pagamenti, ai sensi dell'art. 67 legge fallim., comporta che soltanto la sentenza stessa produce - dalla data del passaggio in giudicato - l'effetto caducatorio dell'atto giuridico impugnato e che soltanto a seguito di essa sorge il conseguente credito del fallimento alla restituzione di quanto pagato dal fallito, e finché non è sorto il credito (restitutorio) per capitale, neppure sorge il credito accessorio per interessi; ne deriva che, sino alla sentenza di revoca del pagamento passata in giudicato, non può parlarsi di interessi scaduti e che non può, pertanto, farsi luogo all'anatocismo (nella fattispecie richiesto dal curatore anche sugli interessi primari maturati nel corso del giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 345, primo comma, seconda parte, cod. proc. civ.), perché l'art. 1283 cod. civ. presuppone l'intervenuta scadenza (e dunque esistenza del credito) degli interessi primari. Nè rileva, in contrario, che gli interessi sul credito riconosciuto al fallimento rientrano tra gli effetti restitutori rispetto ai quali la sentenza di revoca retroagisce alla data della domanda, perché la decorrenza degli interessi (dalla data della domanda) non va confusa con la scadenza, la quale, nell'ipotesi di credito derivante da pronuncia giudiziale costitutiva, non può che coincidere con la data della pronuncia stessa, ossia con il passaggio in giudicato, giacché solo in tale data, perfezionatosi l'accertamento giudiziale ed il suo effetto costitutivo, sorge la conseguente obbligazione restitutoria.
La rappresentanza processuale volontaria può essere conferita soltanto a chi sia investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, come si evince dall'art. 77 cod. proc. civ., il quale menziona, come possibili destinatari dell'investitura processuale, soltanto il "procuratore generale e quello preposto a determinati affari", sul fondamento del principio dell'interesse ad agire (art. 100 cod. proc. civ.) inteso non soltanto come obbiettiva presenza o probabilità della lite, ma altresì come "appartenenza" della stessa a chi agisce (nel senso che la relazione della lite con l'agente debba consistere in ciò che l'interesse in lite sia suo): più precisamente, l'art. 100 cod. proc. civ., letto in combinazione con l'art. 77, indica la necessita che chi agisce abbia rispetto alla lite una posizione particolare che la norma stessa non definisce, ma che può desumersi dalle ipotesi individuate dall'altra norma, sì da condurre all'affermazione di una regola generale per cui il diritto di agire spetta a chi abbia il potere di rappresentare l'interessato o nella totalità dei suoi affari (procuratore generale) o in un gruppo omogeneo di questi, paragonabile ad un'azienda commerciale o ad un suo settore (institore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/06/2004, n. 11097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11097 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BANCA DI ROMA S.P.A., in persona dei dottori Gianfranco PI a OB RO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso l'avvocato LUIGI JANARI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato EUGENIO PICEDI BENETTINI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO MAMMUT S.P.A., in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA G. MAZZINI 27, presso l'avvocato LUCIO NICOLAIS, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI FEDERICO PARODI, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
e sul 2^ ricorso n.^ 0434 proposto da:
CAPITARIA S.P.A. - GRUPPO BANCARIO CAPITALIA (GIÀ BANCA ROMA 3.P.A.), in persona dal dottori Franco SC e Gianfranco PI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso l'avvocato LUIGI JANARI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato EUGENIO PICEDI BENETTINI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
FALLIMENTO MAMMUT S.P.A., in persona dal Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA G. MAZZINI 27, presso l'avvocato LUCIO NICOLAIS, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI FEDERICO PARODI, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
e sul 3^ ricorso n.^ 2859 proposto da:
FALLIMENTO MAMMUT S.P.A., in persona del Curatore fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA G. MAZZINI 27, presso l'avvocato LUCIO NICOLAIS, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI FEDERICO PARODI, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale -
contro
CAPITARIA S.P.A. - GROPPO BANCARIO CAPITALIA, in persona dai dottori Francesco SC e Gianfranco PI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato LUIGI JANARI, che lo rappresenta a difende unitamente all'avvocato EUGENIO PICEDI BENETTINI, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 868/99 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 24/11/99, nonché la sentenza n. 92 della stessa Corte d'Appello, depositata il 6/2/2002;
udita là relaziona della causa svolta nella Pubblica udienza del 24/10/2003 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito per la ricorrente principale, l'Avvocato SBRANA, con delega, che ha chiesto l'accoglimento dai ricorsi 23608/00 e 434/03 ed il rigetto del ricorso 2859/03;
udito per il resistente e controricorrente Fallimento Mammut, l'avvocato PARODI che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi 23608/00 e 434/03 e l'accoglimento del ricorso incidentale 2859/03;
udito il P.M. in persona d®l Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA, Fulvio che ha concluso per il rigetto dei ricorsi 23608/00 e 434/03 e l'accoglimento per quanto di ragione del secondo motivo del ricorso incidentale 2859/03.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con citazione dell'11 novembre 1978 il curatore del fallimento della s.p.a. Mammut convenne in giudizio il Banco di Bona (poi divenuto Banca di Roma e, infine, Capitalia s.p.a.) per la revoca di rimesse eseguite su conti correnti della società fallita, nel biennio e nell'anno anteriore al fallimento, per complessive L. 484.000.000.
Resistette la banca convenuta e l'adito Tribunale di Genova con sentenza del 2 luglio 1991 revocò, ai sensi dell'art. 67, primo comma n. 2, l. fall., quali pagamenti anomali:
- mandati irrevocabili all'incasso di crediti verso terzi, rilasciati dalla società alla banca dal 29 novembre 1973 al 18 novembre 1975, per L. 196.200.000 ed i relativi finali accreditamenti sul c/c ordinario n. 2651;
- analogo mandato per crediti di cui a una lettera del 4 marzo 1975 per complessive L. 93.296.482 ed i relativi finali accreditamenti sui conti anticipi nn, 37971 e 40751;
- i pagamenti dell'8 maggio e 18 luglio 1974 per complessiva L. 84.690.000 e relativi accreditamenti sul c/c ordinario n. 2651. Il Tribunale revocò, altresì, ai sensi dell'art. 67 cpv. l. fall., ulteriori pagamenti e relativi accrediti sui c/o nn. 2651 e 37421 per L. 110.302.064, e condannò, conseguentemente, la banca al rimborso della complessiva somma di L. 484.488.456, oltre interessi dalla data della domanda, anatocismo, maggior danno e spese di causa. 2. - La banca propose appello, cui resistette la curatela chiedendo anche la liquidazione degli interessi e del maggior danno per il periodo successivo alla sentenza di primo grado.
La Corte di appello di Genova, con sentenza non definitiva del 24 novembre 1999, ha respinto il gravame limitatamente ai capi del dispositivo della sentenza impugnata relativi alla disposta revoca di pagamenti anomali, ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2, l. fall., e ha disposto, con separata ordinanza, l'ulteriore istruzione della causa. All'esito di questa, con sentenza definitiva del 6 febbraio 2002, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha revocato, ai sensi dell'art. 67 cpv. l. fall., pagamenti per complessive L. 84.943.151 affluiti sul c/c n. 2651; ha condannato, quindi, la banca al rimborso (conseguente alle revoche sia ex art. 67, primo comma, n. 2 che ex art. 67 cpv. l. fall.) di complessivi Euro 237.120, 68 (pari a L. 459.129.663), oltre agli interessi legali su Euro 43.869, 47 (pari a L. 84.943.151) dalla data della domanda al saldo e su Euro 193.251, 20 (pari a L. 374.186.512) dalla data della domanda al 18 gennaio 2001 (data del già avvenuto versamento della predetta somma alla curatela); ha disatteso le richieste di interessi anatocistici e maggior danno ex art. 1224 cpv. c.c.. 3. - Avverso la sentenza non definitiva la banca ha proposto ricorso per Cassazione (n. 23608/2000 R.G.) con otto motivi, illustrati anche da memoria, cui ha resistito con controricorso e memoria la curatela intimata. Ulteriore ricorso (n. 434/2003 R.G.), con quattro motivi, la banca ha proposto avverso la sentenza definitiva;
la curatela ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale (n. 2859/2003 R.G.) con tre motivi, cui la banca ha risposto con controricorso.
Il ricorso principale avverso la sentenza non definitiva, già fissato per la discussione davanti a questa Corte, e stato rinviato a nuovo ruolo per la riunione ai ricorsi avverso la sentenza definitiva. Tutti i ricorsi sono stati, infine, discussi all'udienza del 24 ottobre 2003, per la quale le parti hanno depositato ulteriori memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. - I ricorsi principali e incidentale vanno riuniti perché rivolti contro una sentenza non definitiva e una sentenza definitiva emesse nel medesimo giudizio.
5. - Va quindi esaminata l'eccezione di inammissibilità dei ricorsi principali, sollevata dalla curatela sin dai controricorsi, per non avere la controparte dato dimostrazione del potere di rappresentanza della banca in capo ai funzionari che congiuntamente hanno sottoscritto le procure ai difensori (dottori Gianfranco PI e OB RO quanto al ricorso n. 23608/2000 R.G. e dottori Franco SC e Gianfranco PI quanto al ricorso n. 434/2003 R.G.). La banca ha risposto producendo ritualmente documenti a dimostrazione dell'allegato potere rappresentativo (precisamente: delibera del Consiglio di amministrazione della Banca di Roma s.p.a. in data 28 dicembre 1998 concernente "Deleghe di poteri: conferimento di poteri di firma sociale"; delibera del Consiglio di amministrazione del Banco di Santo Spirito s.p.a. - precedente denominazione della Banca di Roma - in data 20 luglio 1992 concernente "Attribuzione di poteri di firma di rappresentanza" a tutti i dirigenti e funzionari indicati nell'elenco allegato alla stessa delibera;
estratto dell'"elenco firme autorizzate" della Banca di Roma;
statuto di quest'ultima), nonché eccependo, a sua volta, l'inammissibilità del rilievo avversario, in quanto generico e non argomentato.
La curatela, pur in presenza di detta produzione documentale, con le successive difese (v., in particolare, la prima memoria ex art. 378 c.p.c.) ha insistito nel suo rilievo, osservando: che l'unica vigente delibera del Consiglio di amministrazione attributiva dei poteri di rappresentanza è quella del 28 dicembre 1998, che reca - letteralmente - "il nuovo testo integrale della 'disciplina dei poteri di firma sociale per gli atti correnti e di ordinaria gestione' come di seguito riportato", cosicché essa supera e sostituisce la precedente delibera del 1992; che alla delibera del 1998 non è allegato alcun elenco nominativo dei soggetti investiti del potere rappresentativo;
che, dunque, difetta la prova che i firmatari congiunti delle procure speciali a ricorrere per Cassazione fossero, al momento della sottoscrizione delle stesse, investiti del relativo potere, giacché il loro nome non figura in alcun elenco a quella data in vigore (risalendo ad epoca precedente - precisamente all'ottobre 1995 - anche l'estratto dell'"elenco firme autorizzate" prodotto da controparte), ne e provato che, alternativamente, gli stessi appartenessero, sempre a quella data, a categorie di dipendenti investiti del potere di firma;
che, inoltre, neppure può farsi qui applicazione dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità che esclude la necessità della specifica verifica dal potere rappresentativo laddove questo sia già stato esercitato dalle stesse persone, in precedenti gradi del giudizio, senza che la controparte abbia sollevato in proposito contestazioni, atteso che, nella specie, la banca nei precedenti gradi del giudizio non era mai stata rappresentata dagli stessi odierni autori delle procure ad litem (in primo grado era stata rappresentata dal sigg. ON e CA, vice direttori della filiale di Genova del Banco di Roma;
in appello dai sigg. AC e PI, rispettivamente vice direttore e procuratore della filiale genovese del Banco, anche dopo l'incorporazione del Banco di Roma nel Banco di Santo Spirito, quindi denominatosi Banca di Roma;
in sede di riassunzione del processo di appello, interrotto per morte del difensore, dal Presidente pro tempore).
La banca, con la memoria ex art. 370 c.p.c. depositata il 20 ottobre 2003 (in termini, dato che il 19 ottobre, data di scadenza naturale dal termine di cinque giorni prima dall'udienza di discussione del 24 ottobre, era domenica), a sua volta replica: che l'"attribuzione dei poteri di rappresentanza" ai suoi funzionari è contenuta nella delibera del 1992, cui è allegato anche l'elenco nominativo dei funzionari investiti di tali poteri, nel quale figurano i Dott. PI, RO e SC, firmatari delle procure ad litem relative ai ricorsi per Cassazione;
tale attribuzione di poteri non è mutata nel tempo, perché la delibera del 1996 reca soltanto la nuova "disciplina" dei poteri di firma, ma non l'attribuzione di essi, come si ricava già dalla intitolazione della delibera ed è confermato dall'ultimo passaggio della medesima, secondo cui "la presente deliberazione annulla e sostituisce la precedente disciplina della firma sociale"; che i contrari rilievi della curatela sono tardivi, in quanto formulati soltanto con la memoria ex art. 378 c.p.c.. 6. - Ad avviso del Collegio, anzitutto non hanno pregio le obiezioni di genericità e tardività dei rilievi avversar formulati dalla ricorrente. Infatti quelle rassegnate, sul punto in esame, con i controricorsi e le memorie della curatela non sono eccezioni in senso proprio, bensì mere contestazioni o difese (nessun fatto nuovo è stato aggiunto, ma semplicemente sono state contestate la affermazioni di controparte), tempestivamente svolta in limine dalla parte interessata;
ne' l'originario rilievo di difetto di potere rappresentativo dai funzionari, sino a qual momento solo assai genericamente affannato nei ricorsi, avrebbe potuto o dovuto essere più specifico.
Per l'esame dal merito dalla questiona sollevata, è necessario dare contessa più diffusamente dal contenuto della delibera dal Consiglio di amministrazione della Banca di Roma in data 28 dicembre 1998. L'atto, con il quale il consiglio "delibera (...) il nuovo testo integrale della 'disciplina del poteri di firma sociale per gli atti correnti a di ordinaria gestione' come di seguito riportato", premette anzitutto il testo dell'art. 22 dello statuto sociale, in basa al quale il Presidente ha la rappresentanza legala dalla società, mentre "il Consiglio di amministrazione può(...) attribuire la firma sociale a dirigenti funzionari e dipendenti della Società, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio".
Stabilisce, quindi, l'attribuzione dalla firma sociale, in particolare (punto 2 dalla delibera), "ai Dirigenti, ai Funzionari, al personale inquadrato nella 4^ Area Professionale a ad altro personale appositamente identificato dalla Banca, in forma comunque abbinata tra loro, per i seguenti atti;
a; causa attiva e passiva nonché procedure di qualsiasi natura in qualunque grado a davanti a qualsiasi giurisdizione civile, anche volontaria, penale amministrativa e speciale, nonché atti giudiziali, stragiudiziali e negoziali Inerenti e conseguenti comprese le rinunce agli atti, all'azione e ai danni", e inoltra per una serie di atti di natura sostanziale specificamente indicati alla lettera successiva, tra i quali talune operazioni di importo unitario superiore a L. 50 milioni e altre di importo superiore a L.
1.500 milioni (lett. h); mentre per tutti gli atti correnti e di ordinaria gestione non previsti al punto 2 e per quelli specificatamente previsti alla lett. h) di tale punto, ma di importo inferiore al limite ivi indicato, alle stesse categorie di personale la firma è attribuita singolarmente, ossia non in forma abbinata (punto 3).
Gli ultimi tre capoversi della delibera, infine, recitano:
"La facoltà di firma sociale di cui alla presenta disciplina è esercitata dal personale abilitato nell'ambito delle proprie autonomie ovvero in esecuzione di delibere adottate da chi ne ha la facoltà.
Nei confronti dei terzi, comunque, la firma - apposta secondo i limiti e le modalità sopra previste - fa fede dall'esistenza dai relativi poteri, indipendentemente dalla unità operativa di assegnazione.
La presente delilberazione annulla e costituisce la precedente disciplina della firma sociale".
L'esegesi del testo consente anzitutto di sgomberare il campo dalla tesi di parte ricorrente secondo cui detta delibera si limiterebbe a sancire la sola "disciplina" del potere di rappresentanza (volontaria), restando la individuazione dei soggetti cui tale potere è attribuito (l'"attribuzione", cioè, del potere) affidata alla precedente delibera del Consiglio di amministrazione del Banco di Santo spirito del 1992 e all'elenco nominativo alla stessa allegato. Il chiaro tenore dell'ultimo capoverso sopra riportato ("annulla e sostituisce la precedente disciplina") e la preliminare definizione dello stesso testo quale "nuovo tasto integrale" di tale disciplina non possono conciliarsi con la tesi in esame, anche perché sia nell'una che nell'altra delibera il personale investito dei poteri di rappresentanza non è individuato nominativamente, bensì per categorie (dirigenti, funzionari, ecc.) e gli elenchi allegati alla delibera del 1992 hanno, chiaramente, mera funzione ricognitiva (anche tale delibera, infatti, prevede "l'attribuzione dai. poteri firma sociale (...) a tutti i dirigenti e funzionar attualmente abilitati alla firma sodala nonché ai quadri attualmente preposti a dipendente presso il Banco di Roma - di cui all'allagato elenco ehm si acquisisca agli atti dal Consiglio al n. 56/92 - che, sotto la (...) data dal 1^ agosto 1992, diverranno dipendenti dalla Banca di Rama, società per azioni", e che "inoltre - al fine di agevolare la certificazione del poteri verso l'esterno - il Consiglio conferma l'attribuzione di potere di firma sociale a tutti i dirigenti, funzionari e quadri attualmente abilitati alla firma sodale presso il Banco di Santo Spirito, dal 1^ agosto 1992 Banca di Roma, società per azioni - di cui all'allegato elenco che al acquisisca agli atti dal Consiglio al n. 57/92").
Va osservato, piuttosto, ohm non è condivisibile neppure la tesi dalla curatala controricorrente, secondo cui non sarebbe stata offerta la prova che i dottori PI, RO e SC, autori dalla procura ad litem, appartenessero, alla data dalle stessa, a categoria di dipendenti investiti dal potare di firma. Tale prova è, invece, costituita dall'elenco n. 56/92 allegato alla delibera dal 1992, che li menziona nella categoria dai funzionari, mentre nessun indizio è in atti che essi abbiano perso tale qualità
successivamente.
Ciò non vuoi dire, però, che sia stata offerta la prova della effettiva titolarità, in capo ai detti funzionari, del potere di rappresentanza processuale della banca.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (condiviso, anzi anticipato, dalla dottrina), la rappresentanza processuale volontaria può essere conferita soltanto a ohi sia investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, come si evince dall'art. 77 c.p.c., il quale Menzione, come possibili destinatari dell'investitura processuale, soltanto il "procuratore generale e quello preposto a determinati affari".
Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 4666 del 1998, seguita da numerose pronunce conformi, in particolare della Sezione Lavoro), dando continuità a tale orientamento anche all'esito di una rinnovata verifica dei suoi presupposti, ne hanno indicato il fondamento nel principio, stabilito dall'art. 100 c.p.c., dell'interesse ad agire (e a contraddire), inteso non soltanto come obbiettiva presenza o probabilità della lite, ma altresì come "appartenenza" della stessa a chi agisce, "nel senso che la relazione della lite con l'agente debba consistere in ciò che l'interesse in lite sia suo". L'art. 77 c.p.c., nel contemplare la possibilità di attribuire ad altri il potere di stare in giudizio in nome e per conto dell'interessato, tempera, quindi, il rigore di quel principio, a l'art 100 c.p.c., letto in combinazione con il predetto articolo, indica la "necessità che chi agisce abbia rispetto alla lite una posizione particolare che la norma stessa non definisca, ma che può desumersi dalle ipotesi individuate dall'art. 77, sì da condurre all'affermazione di una regola generale per cui il diritto di agire spetta a chi abbia il potere di rappresentare l'interessato (...) o nella totalità dal suoi affari (procuratore generala) o in un gruppo omogeneo di questi, paragonabile ad un'azienda commerciale o ad un suo settore (institore)". Tali principi, poi, riguardano anche la rappresentanza volontaria conferita dal rappresentante legala di società di capitali, cui si applicano anche a dispetto di eventuali clausole contrarie dello statuto, le quali sarebbero mille per contrasto con norma imperativa attinente all'ordine pubblico processuale.
Alla luce di detto orientamento - cui il Collegio ritiene di uniformarsi - quanto qui dedotto da parte ricorrente appare dal tutto insufficiente a supportare la pretesa sussistenza di un valido conferimento dalla rappresentanza processuale della banca, per il presente giudizio, ai funzionari che vi agiscono. Mancano, infatti, adeguate allegazioni circa la titolarità, da parte loro, di poteri di rappresentanza sostanziale, riguardanti il rapporto dedotto in causa, che presentino le caratteristiche sopra indicate (in concreto, preposizione ad un gruppo omogeneo di affari o settore aziendale);
nel ricorso n. 23608/2000 R.G. vi è semplicemente un generico cenno alla qualità di "funzionari della Sede di Genova" della banca e, quanto al ricorso n. 434/2003, è, ancor più genericamente, indicata (nella procura a margine) la mera qualità di "quadri direttivi" della banca medesima.
Nè la lacuna è colmata dall'esame dei documenti prodotti, e in particolare della delibera consiliare che disciplina l'attribuzione della firma sociale, la quale è redatta, come si è visto, in termini generali.
I ricorsi principali devono, in conclusione, essere dichiarati inammissibili per difetto del requisito della legittimazione processuale dei funzionar che hanno sottoscritto le procure ad litem. 7. - Passando all'esame del ricorso incidentale della curatela avverso la sentenza definitiva, è opportuno premettere le motivazioni con cui la Corte di appello respinge le richieste del fallimento, alle quali il ricorso si riferisce.
In sintesi, la Corte di merito:
- riduce a L. 84.943.151 (dalla L. 110.302.064 riconosciuta in primo grado) il complessivo ammontare dalla rimessa revocabili ex art. 67 cpv. l. fall., ritenendo, in particolare, l'operatività dalla compensazione ex art. 1853 co., per complessive e 12.314.824, tra i saldi attivi dal c/c n. 2651 a quelli passivi del conto anticipi n. 37421, eseguita dalla banca mediante tre giroconti dal primo al secondo: osserva, a tal proposito, che non era stato dimostrato - a differenza di quanto era avvenuto riguardo agli altri conti anticipi - lo stretto collegamento, a mezzo di mandati irrevocabili all'incasso, dalle operazioni che avevano portato alla estinzione dalla passività dal conto anticipi 37421, a che pertanto, dovendosi ritenere l'autonomia dai due conti, i loro saldi potavano essere reciprocamente compensati, con conseguente esclusione della revocabilità dalle relativa operazioni;
- disattenda la domanda del fallimento di vedersi riconosciuto il maggior danno ex art. 1224 c.c., in quanto la relativa domanda era stata proposta soltanto in sede di conclusioni finali in primo grado e la controparte non aveva, ne' espressamente, ne' tacitamente, accettato il contraddittorio sulla stessa, a si era opposta, ansi, nella prima difesa esplicita costituita dalla comparsa conclusionale, alla sua introduzione nel giudizio, mentre all'udienza di precisazione dalla conclusioni era rimasta in silenzio, il che di per sè non è significativo;
e la specifica allegazione e dimostrazione in giudizio del danno ex art. 1224 c.c. era indispensabile, perché il eredito restitutorio conseguente alla revoca di pagamenti ha natura di credito di valuta, non di valore;
- respinge, infine, la richiesta della curatela di riconoscimento degli interessi anatocistici, sul rilievo che sino alla sentenza costitutiva - ancorché retroattiva alla data della domanda - il credito conseguente al positivo esperimento dell'azione revocatoria è incerto, e ciò impedisce che gli interessi primari, per quanto maturino anche nel corso del giudizio a decorrere dalla domanda giudiziale, possano considerarsi scaduti - e dunque produrre ulteriori interessi - prima della pronuncia del giudice. 8. - Con il primo motivo del ricorso incidentale, il curatore del fallimento, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1853 c.c. e 56 e 67 cpv. legge fall., nonché vizio di motivazione,
lamenta che la sentenza definitiva abbia respinto la domanda di revoca, ai sensi dell'art. 67 cpv. legge fall., di tre rimesse per complessive L. 12.314.824, affluite sul conto anticipi fattura n. 37421 dal conto ordinario n. 2651, avendo ritenuto operante la compensazione in difetto di prova dallo stretto collegamento dei due rapporti a mezzo di mandati irrevocabili all'incasso. Sostiene il ricorrente che la Corte, ai fini della valutazione in ordine all'autonomia dei rapporti, non avrebbe dovuto limitarsi a verificare la sussistenza o meno dei mandati predetti, ma avrebbe dovuto incentrare l'attenzione sui rapporti bancari in se, i quali avevano in effetti carattere unitario, e l'unitarietà del complesso rapporto banca-cliente, articolato in un conto corrente ordinario e più conti anticipi, era riconosciuta dalla stessa banca, come si ricavava da alcuni capitoli della prova testimoniale da essa articolata (capitoli che il ricorso riporta testualmente). Inoltre una banca, quando intenda avvalersi della compensazione tra saldi attivi e passivi di più conti, deve informare il correntista, e nella specie la banca non aveva "compensato" i saldi attivi e passivi, ma aveva effettuato movimenti di valuta da un conto all'altro. Di qui i vizi di violazione delle norme sopra indicate e di insufficiente motivazione sul punto dell'autonomia, o meno, dei rapporti tra i quali è stata applicata la compensazione, nonché di omessa motivazione sul fatto che la compensazione fosse stata o meno operata dalla banca. 9. - La censure riguardanti la motivazione, logicamente preliminari a quelle di violazione di logge pure dedotte, non possono essere accolte. La sentenza impugnata, infatti, afferma l'autonomia dei due rapporti in esame, specificando che, riguardo ad assi, era mancata la prova, invece fornita riguardo agli altri conti, dello stretto collegamento tra le relative operazioni a mezzo dei mandati irrevocabili all'incasso, il ricorrente lamenta, in sostanza, che la Corte non abbia tenuto conto di altri elementi (essenzialmente le asserite ammissioni di controparte) che avrebbero, invece, consentito di affermare quel collegamento per altra via.
Ma il dovere di motivazione non può essere dilatato sino a pretendere che la sentenza confuti espressamente tesi in fatto che neppure la parte interessata abbia prospettato. Il che A quanto si verifica nel nostro caso, in cui la prospettazione della tesi del carattere non autonomo dei conti n. 2651 e n. 37421, sulla base della unitarietà del complesso di tutti i rapporti di conto tra la banca e la cliente, non era stata sostenuta nel giudizio di merito (o, quantomeno, ciò non risulta dal ricorso, come invece avrebbe dovuto, per il principio di autosufficienza dello stesso). Il ricorso, invero, riporta testualmente il contenuto dalla terza comparsa conclusionale in grado di appello, nella quale il punto in questione veniva discusso, e in essa non vi è traccia della dedotta configurazione unitaria dei rapporti: si parla, invece, soltanto di "artificiosità", "illegittimità" e "callido modus operandi" della banca nell'accreditare le rimesse, relative al pagamento delle fatture, sul conto corrente ordinario 2651, per poi girocontarle sul conto anticipi 37421 a decurtazione del suo saldo passivo, onde impedire alla cliente di disporre del saldo attivo formatosi sul conto ordinario.
La censura, poi, di omessa motivazione in ordine alla effettiva intenzione della banca di procedere a compensazione, piuttosto che a semplici movimenti di valuta da un conto all'altro, sul presupposto - sembra di capire - della omessa comunicazione di tale intenzione alla società correntista, è inammissibile perché deduce un fatto nuovo, mai discusso nel giudizio di merito.
Disattese le pregiudiziali censure di vizio di motivazione, resta escluso anche il conseguente lamentato vizio di violazione di legge. 10. - Con il secondo motivo il ricorrente incidentale, denunciando violazione e falsa applicazione dagli artt. 1282 e 1283 c.c. e 345, primo comma, c.p.c., nonché vizio di motivazione, censura la sentenza definitiva della Corte di appello per aver escluso il diritto del fallimento agli interessi anatocistici sul credito riconosciutogli a seguito del positivo esperimento dell'azione revocatoria. Lamenta che la Corte abbia erroneamente ritenuto che, per poter considerare scaduti gli interessi primari, agli effetti dell'art. 1283 c.c., occorra che il eredito per capitale sia non soltanto liquido, ma anche "certo", e che abbia, quindi, escluso che nella specie ricorresse il requisito della certezza - a causa delle contestazioni della banca nonché del carattere costitutivo dell'azione revocatoria - sino al momento della sentenza di revoca. Sostiene, invece, che non e concepibile che un credito liquido non sia altresì certo;
che l'art. 1282 co., che disciplina gli interessi nelle obbligazioni pecuniarie, prevede i soli requisiti della liquidità (nella specie riconosciuta dalla stessa Corte al credito del fallimento) ed esigibilità, non quello della certezza;
che la sentenza in materia di revocatoria fallimentare e bensì costitutiva, ma ha effetto retroattivo alla data della domanda;
che, infine, la Corte di merito ha ignorato che la curatela aveva in grado di appello chiesto il riconoscimento degli interessi anatocistici anche con riguardo al periodo successivo alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 345, primo comma (ult. parte), c.p.c., ad ha implicitamente disatteso anche quest'ultima parte della domanda, che pura doveva accogliere sulla base della stessa (errata) impostazione che essa dava al problema;
che sul punto la motivazione è stata completamente omessa a, per il resto, la stessa è insufficiente e contraddittoria, perché la conclusione cui perviene la Corte contrasta con la pur confermata tesi che gli interessi su un credito liquido maturano anche in corso di causa e stabilisce un parallelo del tutto inappropriato (quanto affiancamento del requisito della certezza a quelli della liquidità ed esigibilità del credito) con le regole dalla compensazione legale e, infine, perché il rilievo attribuito dalla Corte alla mera contestazione del credito da parte del debitore (che praticamente non manca in nessuna causa) svuoterebbe di contenuto il già restrittivo art. 1283 co.
11. - Il motivo è infondato.
È pacifico in causa che la sentenza di revoca di pagamenti ha carattere costitutivo, onde non è qui necessario ripercorrere i passaggi del conforme, consolidato indirizzo giurisprudenziale. Il carattere costitutivo della sentenza comporta che soltanto quest'ultima produce l'effetto caducatorio dell'atto giuridico impugnato e che soltanto a seguito di essa sorge il conseguente credito del fallimento alla restituzione di quanto pagato dal fallito, e finché non è sorto il credito (restitutorio) per capitale, neppure sorge il credito accessorio degli interessi. Ne deriva che, sino alla sentenza di revoca del pagamento, non può parlarsi di interessi scaduti, onde non può farsi luogo all'anatocismo ai sensi dell'art. 1283, che presuppone la intervenuta scadenza degli interessi primari. Non è dunque questione di illiquidità o incertezza soggettiva del credito per (capitale o) interessi, bensì di mancata scadenza dello stesso.
Il ricorrente fa riferimento alla retroattività della sentenza di revoca alla data della rimanda, ma invano.
Le sentenze costitutive non hanno normalmente efficacia retroattiva, bensì efficacia ex nunc, ossia dalla data del passaggio in giudicato, salvo che la legge disponga eccezionalmente in modo diverso (Cass. 1756/1967, 1968/1969, nonché, in fattispecie di revocatoria fallimentare, 629/1973 e 2754/1973). Ed effettivamente, con riguardo alla sentenza di revoca di pagamenti, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui gli interessi sul conseguente credito del curatore rientrano tra gli effetti restitutori rispetto ai quali la pronuncia retroagisce alla data della domanda (Cass. 3047/1982, 3657/1984, 3155/1997, 8703/1998, S.G. 437/200, 5843/2001). Del resto, gli interessi (semplici) con tale decorrenza sono stati riconosciuti dalla sentenza qui impugnata. Ma la decorrenza degli interessi (retroattiva alla data della domanda) non va confusa con la scadenza, ossia con la data in cui gli stessi, dovendo essere pagati dal debitore, diventano esigibili. Nell'ipotesi di credito derivante da pronuncia giudiziale costitutiva, tale data non può che coincidere con la data della pronuncia stessa - ossia del passaggio in giudicato (non essendo sufficiente la sola, provvisoria pronuncia di primo grado, come invece sembra presupporre il ricorrente) - giacché solo in tale data, perfezionatosi l'accertamento giudiziale ed il suo effetto costitutivo, sorge il relativo obbligo (sulla esigibilità dei crediti restitutori alla data della sentenza costitutiva con effetti retroattivi v., in tema di risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento, Cass. 2522/1970, 5426/1981 e 3288/1989). Occorre, in altri termini, tenere distinta la retroattività (eventuale) degli effetti patrimoniali della sentenza dalla irretroattività della pronuncia costitutiva.
La sentenza qui inpugnata si è sostanzialmente attenuta a tali principi (il riferimento, invero equivoco, al requisito dalla certezza dal credito va inteso come riferimento alla esistenza/scadenza) e va quindi confermata.
12. - Con il terzo motivo il ricorrente incidentale, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 184 c.p.c. e 1124, secondo comma, e 2043 c.c., nonché vizio di motivazione, si duole che la Corte di appello abbia disatteso, perché tardiva, la domanda di maggior danno da svalutazione monetaria delle somme oggetto di rimborso, formulata dal fallimento in sede di conclusioni finali in primo grado. Deduce che:
1) la Corte ha errato nell'escludere che su detta domanda controparte avesse accettato il contraddittorio, ritenendo che la mancata contestazione immediata della novità della domanda non avesse concretizzato "atteggiamento non oppositorio" - nel senso indicato da Cass. Sez. Un. 4712/1996 - all'esame della domanda nuova, infatti il giudice avrebbe dovuto considerare le peculiarità del caso, e cioè che: all'udienza di precisazione delle conclusioni era presente il difensore della banca;
le conclusioni erano state dettate a verbale;
all'epoca si riteneva fermo il principio (poi modificato dalla citata giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte) secondo cui la mancata eccezione di novità della domanda formulata in sede di conclusioni finali equivaleva ad accettatone del contraddittorio, sicché la mancata formulazione dell'eccezione, nella consapevolezza di tali conseguenze, non poteva essere considerato silenzio privo di effetti;
2) l'obbligazione restitutoria conseguente all'utile esperimento dell'azione revocatoria fallimentare ha natura di debito di valore, derivando da atto illecito, onde neppure sarebbe stata necessaria la formulazione di specifica richiesta di rivalutazione, dovendo questa essere riconosciuta d'ufficio dal giudice, secondo un orientamento giurisprudenziale di legittimità che la curatela aveva anche invocato;
la Corte di appello, però, errando, aveva ritenuto di uniformarsi al prevalente orientamento contrario. 13. - Il motivo va disatteso sotto entrambi i profili. Quanto al primo, va osservato che le deduzioni del ricorrente si sostanziano nella pura e semplice richiesta, inammissibile in sede di legittimità, di ribaltare l'interpretazione data dalla Corte di merito al comportamento processuale della banca.
Quanto al secondo profilo, si rileva che la prospettazione della richiesta di rivalutazione monetaria come inerente alla natura di debito di valore dell'obbligazione dalla banca, in quanto derivante da fatto illecito, e inammissibile parche nuova, in proposito, va considerata la sostanziale diversità, sia per patitimi che per causa petendi, tra la richiesta dal maggior danno ai sensi dall'art. 1224 cpv. c.c. a la richiesta di rivalutazione concernente un credito di valore (cfr., da ultimo, Cass. 3607/1995, 3108/1999, 888/2002), pretendendo il creditore, nel primo caso, il ristoro dal danno affettivamente subito, a avente la più varia consistenza (solo eventualmente coincidente con la svalutazione monetaria), a causa del ritardo nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria, regolata dal principio nominalistico, a, nel secondo, l'adeguamento all'affettivo valore della prestazione, costituente oggetto dell'obbligazione, dalla determinazione monetaria (variabile nel tempo) di essa. Nella specie, le conclusioni finali rassegnate dalla curatela nel giudizio di appello contengono esclusivamente la richiesta di "maggior danno ex art. 1224 secondo comma c.c." (dunque sul fondamento di un eredito di valuta), non la domanda di rivalutazione di un credito di valore derivante da fatto illecito.
14. - In conclusione, i ricorsi principali vanno dichiarati inammissibili ed il ricorso incidentale va rigettato;
le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti per la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riunisca i ricorsi, dichiara inammissibili i ricorsi principali n. 23608/2000 R.G. e n. 434/2003 R.G. e rigetta il ricorso incidentale n. 2859/2003/ compensando la spesa processuali. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2004