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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 10/04/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1346/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1346/2022
Oggi 10 aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Silvia Rosa', sono comparsi:
- per , l'avv. PAPA VITTORIO;
Parte_1
- per , nessuno;
Parte_2
- per , nessuno;
CP_1
La Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da note scritte dd. 31.3.2025.
Dopo breve discussione orale, la Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
La Giudice dott.ssa Silvia Rosa'
pagina 1 di 12 N. R.G. 1346/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Rosa', ha pronunciato ex art. 281sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1346/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. PAPA Parte_1 C.F._1
VITTORIO del foro di Bolzano, presso il quale ha eletto domicilio;
ATTORE contro
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), CP_1 C.F._3
CONVENUTE CONTUMACI
CONCLUSIONI
(precisate all'udienza del 10.4.2025)
Di parte attrice:
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta,
A) in via principale:
-accertare e dichiarare la nullità/inefficacia delle donazioni di cui in narrativa effettuate dal
Sig. in favore della LI nel periodo compreso tra gli anni Persona_1 Parte_2
1998 e 2017 consistenti in prelevamenti e assegni a suo favore, per l'importo complessivo pari ad Euro 510.484,74, o alla diversa somma accertanda, in quanto non effettuate tramite la forma dell'atto pubblico ai sensi dell'art. 782 c.c.;
pagina 2 di 12 -accertare e dichiarare che le suddette elargizioni hanno violato la quota spettante al Sig. ai sensi degli artt. 566 e 581 c.c., ammontante ad Euro 170.161,58, o alla Parte_1
diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
-conseguentemente condannare la Sig.ra alla restituzione, in favore del Sig. Parte_2
dell'importo relativo alla quota a questi spettante ai sensi degli artt. 566 e Parte_1
581 c.c. quantificata in Euro 170.161,58, o nella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
B) In via subordinata:
-nella denegata ipotesi che le elargizioni di cui in narrativa effettuate dal Sig. _1
in favore della LI nel periodo compreso tra gli anni 1998 e 2017
[...] Parte_2 consistenti in prelevamenti ed assegni a suo favore, per l'importo complessivo pari ad Euro
510.484,74 o alla diversa somma accertanda, vengano qualificate come donazioni valide, dichiarare la Sig.ra tenuta a conferire in collazione il suddetto importo ai Parte_2 sensi dell'art. 737 c.c.;
-conseguentemente condannare la Sig.ra alla restituzione, in favore del Sig. Parte_2
dell'importo relativo alla quota a questi spettante ai sensi degli artt. 566 e Parte_1
581 c.c. quantificata in Euro 170.161,58, o nella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
C) In via ulteriormente subordinata:
-qualora il Tribunale adito ritenga di dover disporre la divisione tra i coeredi dell'intero asse ereditario, costituito dalla quota dell'appartamento coniugale identificato sub p.m. 28 p.ed.
3167 in P.T. 4239/II C.C. Gries e dalle elargizioni di cui in narrativa effettuate dal de cuius nei confronti della LI , procedere alla divisione dello stesso, secondo le Parte_2
rispettive quote di spettanza.
D) In ogni caso:
-con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE (ART. 132 C.P.C.)
pagina 3 di 12 1.1. Con atto di citazione del 14.4.2022 ritualmente notificato l'attore Parte_1
evocava in giudizio la di lui madre e la sorella , per CP_1 Parte_2
chiedere – in via principale- l'accertamento della nullità delle donazioni effettuate in vita dal padre dell'attore, , in favore della LI , e per sentire quindi Persona_1 Parte_2
pronunciare la condanna di quest'ultima alla restituzione all'attore dell'importo a lui spettante quale erede del de cuius nella quota di 1/3, pari a € 170.161,58 o al diverso importo ritenuto di giustizia. In via subordinata, per l'ipotesi in cui le dette donazioni fossero ritenute valide dal
Tribunale, l'attore chiedeva di dichiararsi la convenuta tenuta alla collazione Parte_2 dei relativi importi, e quindi condannata alla restituzione in favore dell'attore della quota di 1/3
a lui spettante in qualità di erede del de cuius, pari a € 170.161,58 o al diverso importo ritenuto di giustizia.
Esponeva in sintesi a fondamento della propria domanda:
- che il padre era deceduto a Bolzano il 18.3.2018 ab intestato, lasciando Persona_1
a sé superstiti l'attore, la coniuge e la LI;
CP_1 Parte_2
- che nel 2017 era stato nominato dal Tribunale di Bolzano per il sig. un Persona_1 amministratore di sostegno, nella persona dell'avv. Verena de Villa;
- che quest'ultima, in sede di rendiconto finale di chiusura del procedimento di amministrazione di sostegno, aveva evidenziato che fin dal 28.9.1988 la sig.ra Parte_2
risultava essere stata delegata sul conto corrente bancario intestato ad entrambi i
[...]
genitori presso la Cassa di Risparmio di Bolzano, Via Resia, su cui veniva accreditata la pensione mensile del sig. , e depositando gli estratti conto degli ultimi dieci anni _1
(dal 2007 al 2017), aveva evidenziato che erano stati movimentati ingenti importi da o in favore della LI per un totale di € 318.074,00, ed in particolare si erano Parte_2 registrati a titolo di giroconti a favore della LI più di € 100.000,00 in uscita, oltre che assegni bancari in suo favore, oltre che una disposizione in suo favore di € 100,00 mensili da novembre 2012 a giugno 2015 per totali € 3.000,00; in particolare i prelievi erano aumentati negli ultimi anni dal 2013 al 2017, tanto che al momento della chiusura del conto il saldo era di soli € 2.900,00 ca.; a dire dell'amministratrice di sostegno tali movimentazioni costituivano donazioni indirette a favore della LI;
- che dopo un ulteriore controllo eseguito dall'attore, era emerso che anche per il periodo
1998-2017 erano state eseguite altre movimentazioni a favore della LI dal conto del pagina 4 di 12 padre, alimentato dalla sola pensione di quest'ultimo, per un totale di € 192.410,74;
- che, trattandosi di donazioni dirette effettuate dal padre a favore della LI senza la forma solenne ex art. 782 c.c., di esse deve pronunciarsi la nullità con conseguente condanna della convenuta alla restituzione di quanto percepito a tale titolo, e, nel Parte_2
caso in cui le donazioni fossero ritenute valide, la convenuta è comunque tenuta alla collazione ai sensi dell'art. 737 c.c., con condanna alla restituzione all'attore della sua quota legittima;
- che, oltre alle somme del conto corrente, di proprietà esclusiva del de cuius in quanto il conto era alimentato unicamente con il suo reddito da pensione, facenti parte del donatum,
l'asse ereditario è costituito anche dalla quota di proprietà di ½ indiviso dell'appartamento coniugale contraddistinto tavolarmente come p.m. 28 p.ed. 3167 in P.T. 4239/II C.C.
Gries, costituente il relictum (del valore approssimativo di € 100.000,00).
Su tali basi, l'attore chiedeva che il Tribunale si pronunciasse unicamente sulla domanda di divisione delle somme di denaro costituenti il donatum, e solo in subordine e ove ritenuto necessario, anche sulla divisione del bene immobile.
1.2. Le convenute non si costituivano per la prima udienza del 15.9.2022 e serbavano contegno contumaciale.
1.3. La causa veniva istruita con l'assunzione della prova testimoniale e con l'espletamento di una ctu contabile. All'udienza del 10.4.2025 veniva data lettura della sentenza ex art. 281sexies
c.p.c.
2.1. Le domande attoree sono fondate nei seguenti termini.
In primo luogo, l'attore ha chiesto pronunciarsi la nullità delle donazioni di denaro effettuate dal padre a favore della LI negli anni 1998-2017, in quanto prive della Parte_2 forma dell'atto pubblico ai sensi dell'art. 782 c.c.
Ai fini dell'esatta quantificazione delle somme percepite dalla convenuta nel periodo Pt_2
temporale indicato, è stata assunta in corso di causa CTU contabile, affidata alla dott.ssa
[...]
, con l'incarico di esaminare tutti gli estratti del conto corrente n. 006 Persona_2
525700-1 intestato ai coniugi dal 1998 alla data di apertura della successione Controparte_2
e di ricostruire tutti i movimenti in uscita dal detto conto corrente a favore della conveuta
. Parte_2
La consulenza ha consentito di accertare che la somma totale dei prelievi di denaro eseguiti pagina 5 di 12 dalla stessa convenuta dal conto dei genitori (dotata di delega ad operare sul Parte_2
detto conto sin dal 1998), degli assegni bancari emessi in suo favore da parte del padre e/o direttamente dalla convenuta, e dei bonifici bancari eseguiti verso il conto corrente della convenuta (v. pagg. 10-11 relazione peritale CTU e pag. 9 “valutazione e osservazioni” del
CTU allegata insieme alla relazione peritale), ammonta a € 265.595,69.
Trattasi nel dettaglio delle seguenti somme:
1. Assegni attribuibili a : Parte_2
Anno 1999 € 51.645,69
Anno 2008 € 20.000,00
Anno 2009 € 11.300,00
Anno 2011 € 2.000,00
Anno 2014 € 10.000,00
Più nel dettaglio, trattasi, per l'anno 1999, dell'assegno circolare di Lire 100.000.000 (€
51.645,69), staccato in data 9.3.1999 dal conto corrente dei coniugi Seppure Controparte_2
non sia agli atti la copia o la matrice di tale assegno, deve desumersi, come sostenuto dall'attore, che esso fosse stato destinato a favore della LI , la quale ha acquistato Pt_2 proprio poco dopo l'appartamento in Sarentino, con atto di compravendita del 9.4.1999 per la cifra di Lire 150.000.000 (doc.to 16 attore); nel contratto di compravendita si fa infatti riferimento alla circostanza che il prezzo fosse già stato corrisposto al venditore, e anche la testimone sentita all'udienza dell'8.6.2023, ha dichiarato, dopo aver preso Testimone_1 visione dell'estratto conto del nonno, che l'appartamento acquistato dalla convenuta Parte_2
era in realtà stato acquistato con il denaro del nonno (“Fatalità due giorni dopo ha
[...]
telefonato mia nonna, cioè la moglie di , la sig.ra , dicendo che il _1 CP_1 compagno della zia le aveva comprato l'appartamento a Sarentino. Invece noi Parte_2 essendo in possesso dell'estratto conto sapevamo che l'appartamento era stato comprato non dal compagno ma dal nonno”); per l'anno 2008 trattasi di assegno bancario di € 20.000,00 a favore di e Parte_2
sottoscritto da lei stessa (cfr. relazione peritale CTU e doc.to 6 attore); per l'anno 2009 trattasi di assegno bancario di € 11.300,00 a favore di e Parte_2
sottoscritto da (cfr. relazione peritale CTU e doc.to 6 attore); Persona_1 per l'anno 2011 trattasi di assegno di € 2.000,00 a favore di compagno della Testimone_2
pagina 6 di 12 convenuta , a firma della convenuta stessa (cfr. relazione peritale CTU e doc.to Parte_2
6 attore); per l'anno 2014 trattasi di assegno bancario di € 10.000,00 a favore di e da lei Parte_2
stessa sottoscritto (cfr. relazione peritale CTU e doc.to 6 attore).
2. Prelievi di denaro contante/bonifici attribuibili a Parte_2
Anno 2010 € 6.000,00
Anno 2011 € 38.000,00
Anno 2012 € 16.100,00
Anno 2013 € 26.700,00
Anno 2014 € 21.200,00
Anno 2015 € 23.200,00
Anno 2016 € 27.950,00
Anno 2017 € 11.500,00
Più nel dettaglio, per l'anno 2010 trattasi di svariati prelievi da € 1.000 e € 2.0000 ciascuno, tutti eseguiti da allo sportello (v. contabili dei prelievi recanti la firma della Parte_2
convenuta sub doc.to 7 attore); per l'anno 2011 trattasi di due prelievi di € 15.000, e di ulteriori prelievi da € 1.000, € 2.000 e €
3.000, tutti eseguiti da allo sportello (v. contabili dei prelievi recanti la firma Parte_2
della convenuta sub doc.to 7 attore); per l'anno 2012 trattasi di un prelievo da € 10.000, e di altri prelievi da € 1.000 e € 2.000, tutti eseguiti da allo sportello (v. contabili dei prelievi recanti la firma della Parte_2
convenuta sub doc.to 7 attore), e di un bonifico di € 100 a favore del conto corrente della convenuta (come da relativi estratti conto sub doc.to 5.2. attore); per l'anno 2013 trattasi di svariati prelievi da € 1.500 e € 2.000, tutti eseguiti da Parte_2
allo sportello (v. contabili dei prelievi recanti la firma della convenuta sub doc.to 7
[...]
attore), di un bonifico di € 12.000 e di un altro di € 5.000 verso il conto della convenuta
, e di 12 bonifici periodici a favore della convenuta di € 100 ciascuno per un Parte_2 totale di € 1.200,00 (v. estratto conto sub doc.to 5.2 attore); per l'anno 2014 trattasi di svariati prelievi da € 1.000, € 2.000 e € 3.000 tutti eseguiti dalla convenuta allo sportello (v. contabili dei prelievi recanti la firma della Parte_2
convenuta sub doc.to 7 attore), e di un bonifico da € 10.000 a favore del conto corrente di pagina 7 di 12 quest'ultima, oltre a 12 bonifici periodici a favore della convenuta di € 100 ciascuno per un totale di € 1.200 (v. estratto conto sub doc.to 5.2 attore); per l'anno 2015 trattasi di svariati prelievi da € 1.000, € 1.500, € 2.000 e € 3.000 tutti eseguiti dalla convenuta allo sportello (v. contabili dei prelievi recanti la firma della Parte_2
convenuta sub doc.to 7 attore) e di un bonifico da € 7.000 a favore del conto di quest'ultima, oltre a 12 bonifici periodici a favore della convenuta di € 100 ciascuno per un totale di € 1.200
(v. estratto conto sub doc.to 5.2 attore); per l'anno 2016 trattasi di svariati prelievi da € 1.000, € 2.000, € 2.950 e € 3.000 tutti eseguiti dalla convenuta allo sportello (v. contabili dei prelievi recanti la firma della Parte_2
convenuta sub doc.to 7 attore); per l'anno 2017 trattasi di svariati prelievi da € 700, € 800, € 1.000 e € 2.000 tutti eseguiti dalla convenuta allo sportello (v. contabili dei prelievi recanti la firma della Parte_2
convenuta sub doc.to 7 attore).
In definitiva trattasi di somme disposte direttamente dal padre a favore della LI attraverso assegni o attraverso bonifici bancari verso il conto corrente della conventua, o comunque di prelievi di denaro effettuati direttamente dalla convenuta o di assegni da lei direttamente sottoscritti ed emessi in proprio favore (e in un caso a favore del di lei compagno), in quanto dotata di delega ad operare sul conto corrente.
Risulta poi che tutte le somme sopra indicate fossero di proprietà del defunto _1
, atteso che il conto corrente in questione, se pur cointestato, era invero alimentato
[...]
unicamente dalla pensione del sig. e la convenuta non ha mai lavorato né Pt_2 CP_1
ha mai percepito altri redditi a titolo personale (come confermato anche dalla teste Tes_1 sentita all'udienza del 8.6.2023 e come si evince anche dal calcolo delle entrate
[...]
complessive sul conto corrente, effettuato dalla consulente tecnica d'ufficio).
L'attore, in qualità di erede del de cuius , ha richiesto tali somme in Persona_1 ripetizione, ipotizzando la causa donativa delle stesse, e sostenendone pertanto l'invalidità, in quanto si tratterebbe di donazioni di non modico valore effettuate senza la forma solenne di cui all'art. 782 c.c. Per il caso in cui il Tribunale non dovesse ritenerne l'invalidità, l'attore ha richiesto di dichiararsi la convenuta tenuta alla collazione delle stesse ex art. 737 c.c.
Ebbene, è orientamento costante della giurisprudenza di legittimità quello per cui “Qualora il titolo giustificativo del pagamento sia prospettato come ignoto dal OL (o dal suo erede)
pagina 8 di 12 che agisce in ripetizione, egli può limitarsi ad invocare ed a provare l'inidoneità del titolo ipotizzato, fermo il suo onere di dimostrare l'inidoneità della diversa causa dell'attribuzione eventualmente indicata dal convenuto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva accolto le domande spiegate dall'attore in ripetizione, erede del OL, il quale, a fronte di trasferimenti di denaro compiuti dal proprio dante causa in favore dei convenuti, aveva allegato l'esistenza di una donazione nulla per difetto di forma solenne e non ascrivibile, data la rilevanza dell'importo, a quella di "modico valore", esentata dalla necessità dell'osservanza di tale requisito formale)” (così Cass. civ. 14788/2024, precedente conforme 1170/1999).
Nel caso di specie, spettava dunque alla convenuta prospettare una diversa causa delle attribuzioni patrimoniali in suo favore, cosa che tuttavia non è avvenuta, stante il contengo contumaciale serbato da quest'ultima per tutto il corso del processo.
Ne consegue che deve senz'altro affermarsi la causa donativa delle attribuzioni sopra riportate.
Da ciò consegue che, per le donazioni dirette (attribuzioni di denaro eseguite direttamente dal padre a favore della LI ), la convenuta è tenuta alla restituzione delle stesse alla massa, Pt_2
trattandosi di donazioni di non modico valore, nulle ai sensi e per gli effetti dell'art. 782 c.c.; per le donazioni indirette (attribuzioni eseguite attraverso il prelievo diretto da parte della convenuta di somme di denaro dal conto dei genitori), la convenuta è tenuta alla collazione delle stesse, a mente dell'art. 737 c.c.
Sull'ulteriore cifra di € 231.162,51, costituita da prelievi di denaro e da assegni tratti sul conto corrente dei coniugi (pari ad una media annuale di ca. € 11.500,00 su un arco Controparte_2
temporale di 20 anni -dal 1998 al 2017-) e per i quali la CTU ha segnalato il difetto di riferibilità alla convenuta , deve rilevarsi come effettivamente difetti la prova Parte_2
che tali movimentazioni costituiscano elargizioni del padre a favore della LI Parte_2
e comunque da questa usufruite per scopi personali.
Trattasi invero di somme uscite dal conto dei coniugi, di cui il de cuius ben avrebbe potuto disporre anche a fini propri e della moglie, per i vari acquisti legati alla vita quotidiana ed al soddisfacimento delle esigenze di vita primarie, quali generi alimentari e farmaci, al pagamento di aiuti domestici, al pagamento di regali, di vacanze o altre attività del tempo libero. In ogni caso, non vi è la prova neppure presuntiva che tali somme siano confluite nella disponibilità della LI e da questa utilizzate a fini personali. Pt_2
pagina 9 di 12 Non risulta pertanto condivisibile la tesi dell'attore, secondo cui la somma di € 231.162,51 corrisponderebbe anch'essa a delle donazioni effettuate dal padre a favore della convenuta, in quanto tale somma esorbiterebbe in via manifesta dai costi ordinari (vale a dire i pagamenti periodici riferibili ai coniugi quali “bollo”, “competenze”, “condominio”, “imposte”, “mutuo”, per totali € 62.786.03) e extraordinari (vale a dire i pagamenti non ripetitivi ma riferiti alle esigenze dei coniugi quali “pagamento”, “acquisto titoli”, “casa di riposo”, “careviger”,
“giroconto ”, “giroconto ”, per totali € 296.793.62) registrabili Persona_1 CP_1
nel periodo 1998-2017 sul conto corrente dei coniugi Controparte_2
Infatti, a prescindere dal fatto che l'ulteriore cifra di ca. € 11.500 all'anno sembra una cifra modesta che ben può essere stata utilizzata dal de cuius/dai coniugi per il proprio sostentamento e per il soddisfacimento dei propri desideri di vita anche in aggiunta ai costi “ordinari” e
“extraordinari” indicati dall'attore, in ogni caso non risulta dagli atti ne è stato provato in altro modo dall'attore alcuna riconducibilità di tali prelievi/assegni alla presunta beneficiaria
. Parte_2
Tanto accertato, il Tribunale ritiene ammissibile la domanda dell'attore, svolta in via principale, di divisione solo parziale della comunione ereditaria, ovvero solo delle somme di denaro oggetto del predetto donatum e cadute in comunione ereditaria in forza della pronuncia di nullità delle sopra menzionate donazioni dirette e del conferimento alla massa di quelle indirette ai sensi dell'art. 737 c.c.
Infatti, come sancito dalla Suprema Corte nella recente pronuncia n. 6931/2016, “il principio dell'universalità della divisione ereditaria non è assoluto ed inderogabile ed è possibile una divisione parziale, sia quando al riguardo intervenga un accordo tra le parti, sia quando (ed è il caso di specie), essendo stata richiesta tale divisione da una delle parti, le altre non amplino la domanda, chiedendo a loro volta la divisione dell'intero asse (Sez. 2, Sentenza n. 573 del
12/01/2011; Sez. 2, Sentenza n. 10220 del 29/11/1994). In definitiva, la divisione parziale tra comproprietari è ammissibile quando essi vi consentano o quando formi oggetto di domanda giudiziale che nessuna delle parti estenda, chiedendo la trasformazione, in porzioni concrete, delle quote dei singoli comproprietari sull'intero asse (Sez. 2, Sentenza n. 1086 del
19/05/1967)” (principio ribadito da successiva Cass. 1065/2022: “Il principio dell'universalità della divisione, implicitamente sancito dall'art. 727 c.c. importa che la divisione deve condurre al definitivo e completo scioglimento della comunione sull'intero patrimonio comune (Cass. n.
pagina 10 di 12 967/1964). Il principio non è assoluto e inderogabile. È possibile la divisione parziale sia quando al riguardo intervenga un accordo fra le parti, sia quando, essendo stata chiesta una tale divisione da una delle parti, le altre non amplino la domanda, chiedendo, a loro volta, la divisione dell'intero asse (Cass. n. 4479/1982; n. 573/2011; n. 6931/2016)”).
Stante la mancata estensione della domanda di divisione ad altri cespiti dell'asse ereditario da parte delle parti convenute, che hanno serbato contegno contumaciale per tutto il processo, si procede a divisione unicamente dell'asse patrimoniale costituito dal donatum, rientrato nella massa ereditaria a seguito della pronuncia di nullità delle donazioni dirette di denaro e dell'obbligo della convenuta di conferire ai coeredi ciò che ha ricevuto in vita dal de cuius per donazioni indirette di denaro (artt. 737 e 751 c.c.).
In definitiva, poiché l'attore è erede del de cuius per la quota di 1/3 ai sensi degli artt. 566 e 581
c.p.c. (e l'attore ha ottenuto il certificato ereditario in data 6.12.2015 – v. doc.to 13 attore), la convenuta va condannata alla rifusione direttamente a favore dell'attore Parte_2 dell'importo di € 88.531,90 (€ 265.595,69 / 3).
3. Le spese di lite sono a carico della convenuta , totalmente soccombente. Parte_2
Nulla si dispone riguardo alle spese fra l'attore e la convenuta , dato che l'attore CP_1
non ha svolto nei confronti di quest'ultima domanda restitutoria.
La liquidazione dei compensi professionali avviene in base ai criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (Tabella 2 scaglione di valore fino ad € 520.000,00, valore della massa da dividere ex art 5 D.m. 55/2014), con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi, stante la contumacia serbata dalle parti convenute, e dunque in complessivi € 11.229,00 per onorari, oltre anticipazioni.
Anche le spese di CTU vanno a carico della convenuta . Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara la nullità delle donazioni dirette di denaro, effettuate dal de cuius
a favore della convenuta nel periodo 1998-2017 e meglio Persona_1 Parte_2
descritte in parte motiva, e dichiara tenuta la convenuta alla collazione delle Parte_2
donazioni indirette di denaro, effettuate dal de cuius a favore della Persona_1
convenuta nel periodo 1998-2017 e meglio descritte in parte motiva;
Parte_2
pagina 11 di 12 2. per l'effetto, dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria su tali somme, condanna la convenuta alla restituzione a favore dell'attore dell'importo Parte_2 Parte_1 complessivo di € 88.531,90, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dall'apertura della successione (18.3.2018) alla domanda, e ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda (19.4.2022) al saldo;
3. condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite a favore dell'attore Parte_2
liquidate in € 11.229,00 per onorari e € 813,23 per anticipazioni, oltre al 15% Parte_1
rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
4. nulla dispone sulle spese di lite fra e;
Parte_1 CP_1
5. pone le spese di CTU a definitivo carico di parte convenuta . Parte_2
Bolzano, 10 aprile 2025
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
La Giudice dott.ssa Silvia Rosa'
(firma digitale)
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1346/2022
Oggi 10 aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Silvia Rosa', sono comparsi:
- per , l'avv. PAPA VITTORIO;
Parte_1
- per , nessuno;
Parte_2
- per , nessuno;
CP_1
La Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da note scritte dd. 31.3.2025.
Dopo breve discussione orale, la Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
La Giudice dott.ssa Silvia Rosa'
pagina 1 di 12 N. R.G. 1346/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Rosa', ha pronunciato ex art. 281sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1346/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. PAPA Parte_1 C.F._1
VITTORIO del foro di Bolzano, presso il quale ha eletto domicilio;
ATTORE contro
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), CP_1 C.F._3
CONVENUTE CONTUMACI
CONCLUSIONI
(precisate all'udienza del 10.4.2025)
Di parte attrice:
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta,
A) in via principale:
-accertare e dichiarare la nullità/inefficacia delle donazioni di cui in narrativa effettuate dal
Sig. in favore della LI nel periodo compreso tra gli anni Persona_1 Parte_2
1998 e 2017 consistenti in prelevamenti e assegni a suo favore, per l'importo complessivo pari ad Euro 510.484,74, o alla diversa somma accertanda, in quanto non effettuate tramite la forma dell'atto pubblico ai sensi dell'art. 782 c.c.;
pagina 2 di 12 -accertare e dichiarare che le suddette elargizioni hanno violato la quota spettante al Sig. ai sensi degli artt. 566 e 581 c.c., ammontante ad Euro 170.161,58, o alla Parte_1
diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
-conseguentemente condannare la Sig.ra alla restituzione, in favore del Sig. Parte_2
dell'importo relativo alla quota a questi spettante ai sensi degli artt. 566 e Parte_1
581 c.c. quantificata in Euro 170.161,58, o nella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
B) In via subordinata:
-nella denegata ipotesi che le elargizioni di cui in narrativa effettuate dal Sig. _1
in favore della LI nel periodo compreso tra gli anni 1998 e 2017
[...] Parte_2 consistenti in prelevamenti ed assegni a suo favore, per l'importo complessivo pari ad Euro
510.484,74 o alla diversa somma accertanda, vengano qualificate come donazioni valide, dichiarare la Sig.ra tenuta a conferire in collazione il suddetto importo ai Parte_2 sensi dell'art. 737 c.c.;
-conseguentemente condannare la Sig.ra alla restituzione, in favore del Sig. Parte_2
dell'importo relativo alla quota a questi spettante ai sensi degli artt. 566 e Parte_1
581 c.c. quantificata in Euro 170.161,58, o nella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
C) In via ulteriormente subordinata:
-qualora il Tribunale adito ritenga di dover disporre la divisione tra i coeredi dell'intero asse ereditario, costituito dalla quota dell'appartamento coniugale identificato sub p.m. 28 p.ed.
3167 in P.T. 4239/II C.C. Gries e dalle elargizioni di cui in narrativa effettuate dal de cuius nei confronti della LI , procedere alla divisione dello stesso, secondo le Parte_2
rispettive quote di spettanza.
D) In ogni caso:
-con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE (ART. 132 C.P.C.)
pagina 3 di 12 1.1. Con atto di citazione del 14.4.2022 ritualmente notificato l'attore Parte_1
evocava in giudizio la di lui madre e la sorella , per CP_1 Parte_2
chiedere – in via principale- l'accertamento della nullità delle donazioni effettuate in vita dal padre dell'attore, , in favore della LI , e per sentire quindi Persona_1 Parte_2
pronunciare la condanna di quest'ultima alla restituzione all'attore dell'importo a lui spettante quale erede del de cuius nella quota di 1/3, pari a € 170.161,58 o al diverso importo ritenuto di giustizia. In via subordinata, per l'ipotesi in cui le dette donazioni fossero ritenute valide dal
Tribunale, l'attore chiedeva di dichiararsi la convenuta tenuta alla collazione Parte_2 dei relativi importi, e quindi condannata alla restituzione in favore dell'attore della quota di 1/3
a lui spettante in qualità di erede del de cuius, pari a € 170.161,58 o al diverso importo ritenuto di giustizia.
Esponeva in sintesi a fondamento della propria domanda:
- che il padre era deceduto a Bolzano il 18.3.2018 ab intestato, lasciando Persona_1
a sé superstiti l'attore, la coniuge e la LI;
CP_1 Parte_2
- che nel 2017 era stato nominato dal Tribunale di Bolzano per il sig. un Persona_1 amministratore di sostegno, nella persona dell'avv. Verena de Villa;
- che quest'ultima, in sede di rendiconto finale di chiusura del procedimento di amministrazione di sostegno, aveva evidenziato che fin dal 28.9.1988 la sig.ra Parte_2
risultava essere stata delegata sul conto corrente bancario intestato ad entrambi i
[...]
genitori presso la Cassa di Risparmio di Bolzano, Via Resia, su cui veniva accreditata la pensione mensile del sig. , e depositando gli estratti conto degli ultimi dieci anni _1
(dal 2007 al 2017), aveva evidenziato che erano stati movimentati ingenti importi da o in favore della LI per un totale di € 318.074,00, ed in particolare si erano Parte_2 registrati a titolo di giroconti a favore della LI più di € 100.000,00 in uscita, oltre che assegni bancari in suo favore, oltre che una disposizione in suo favore di € 100,00 mensili da novembre 2012 a giugno 2015 per totali € 3.000,00; in particolare i prelievi erano aumentati negli ultimi anni dal 2013 al 2017, tanto che al momento della chiusura del conto il saldo era di soli € 2.900,00 ca.; a dire dell'amministratrice di sostegno tali movimentazioni costituivano donazioni indirette a favore della LI;
- che dopo un ulteriore controllo eseguito dall'attore, era emerso che anche per il periodo
1998-2017 erano state eseguite altre movimentazioni a favore della LI dal conto del pagina 4 di 12 padre, alimentato dalla sola pensione di quest'ultimo, per un totale di € 192.410,74;
- che, trattandosi di donazioni dirette effettuate dal padre a favore della LI senza la forma solenne ex art. 782 c.c., di esse deve pronunciarsi la nullità con conseguente condanna della convenuta alla restituzione di quanto percepito a tale titolo, e, nel Parte_2
caso in cui le donazioni fossero ritenute valide, la convenuta è comunque tenuta alla collazione ai sensi dell'art. 737 c.c., con condanna alla restituzione all'attore della sua quota legittima;
- che, oltre alle somme del conto corrente, di proprietà esclusiva del de cuius in quanto il conto era alimentato unicamente con il suo reddito da pensione, facenti parte del donatum,
l'asse ereditario è costituito anche dalla quota di proprietà di ½ indiviso dell'appartamento coniugale contraddistinto tavolarmente come p.m. 28 p.ed. 3167 in P.T. 4239/II C.C.
Gries, costituente il relictum (del valore approssimativo di € 100.000,00).
Su tali basi, l'attore chiedeva che il Tribunale si pronunciasse unicamente sulla domanda di divisione delle somme di denaro costituenti il donatum, e solo in subordine e ove ritenuto necessario, anche sulla divisione del bene immobile.
1.2. Le convenute non si costituivano per la prima udienza del 15.9.2022 e serbavano contegno contumaciale.
1.3. La causa veniva istruita con l'assunzione della prova testimoniale e con l'espletamento di una ctu contabile. All'udienza del 10.4.2025 veniva data lettura della sentenza ex art. 281sexies
c.p.c.
2.1. Le domande attoree sono fondate nei seguenti termini.
In primo luogo, l'attore ha chiesto pronunciarsi la nullità delle donazioni di denaro effettuate dal padre a favore della LI negli anni 1998-2017, in quanto prive della Parte_2 forma dell'atto pubblico ai sensi dell'art. 782 c.c.
Ai fini dell'esatta quantificazione delle somme percepite dalla convenuta nel periodo Pt_2
temporale indicato, è stata assunta in corso di causa CTU contabile, affidata alla dott.ssa
[...]
, con l'incarico di esaminare tutti gli estratti del conto corrente n. 006 Persona_2
525700-1 intestato ai coniugi dal 1998 alla data di apertura della successione Controparte_2
e di ricostruire tutti i movimenti in uscita dal detto conto corrente a favore della conveuta
. Parte_2
La consulenza ha consentito di accertare che la somma totale dei prelievi di denaro eseguiti pagina 5 di 12 dalla stessa convenuta dal conto dei genitori (dotata di delega ad operare sul Parte_2
detto conto sin dal 1998), degli assegni bancari emessi in suo favore da parte del padre e/o direttamente dalla convenuta, e dei bonifici bancari eseguiti verso il conto corrente della convenuta (v. pagg. 10-11 relazione peritale CTU e pag. 9 “valutazione e osservazioni” del
CTU allegata insieme alla relazione peritale), ammonta a € 265.595,69.
Trattasi nel dettaglio delle seguenti somme:
1. Assegni attribuibili a : Parte_2
Anno 1999 € 51.645,69
Anno 2008 € 20.000,00
Anno 2009 € 11.300,00
Anno 2011 € 2.000,00
Anno 2014 € 10.000,00
Più nel dettaglio, trattasi, per l'anno 1999, dell'assegno circolare di Lire 100.000.000 (€
51.645,69), staccato in data 9.3.1999 dal conto corrente dei coniugi Seppure Controparte_2
non sia agli atti la copia o la matrice di tale assegno, deve desumersi, come sostenuto dall'attore, che esso fosse stato destinato a favore della LI , la quale ha acquistato Pt_2 proprio poco dopo l'appartamento in Sarentino, con atto di compravendita del 9.4.1999 per la cifra di Lire 150.000.000 (doc.to 16 attore); nel contratto di compravendita si fa infatti riferimento alla circostanza che il prezzo fosse già stato corrisposto al venditore, e anche la testimone sentita all'udienza dell'8.6.2023, ha dichiarato, dopo aver preso Testimone_1 visione dell'estratto conto del nonno, che l'appartamento acquistato dalla convenuta Parte_2
era in realtà stato acquistato con il denaro del nonno (“Fatalità due giorni dopo ha
[...]
telefonato mia nonna, cioè la moglie di , la sig.ra , dicendo che il _1 CP_1 compagno della zia le aveva comprato l'appartamento a Sarentino. Invece noi Parte_2 essendo in possesso dell'estratto conto sapevamo che l'appartamento era stato comprato non dal compagno ma dal nonno”); per l'anno 2008 trattasi di assegno bancario di € 20.000,00 a favore di e Parte_2
sottoscritto da lei stessa (cfr. relazione peritale CTU e doc.to 6 attore); per l'anno 2009 trattasi di assegno bancario di € 11.300,00 a favore di e Parte_2
sottoscritto da (cfr. relazione peritale CTU e doc.to 6 attore); Persona_1 per l'anno 2011 trattasi di assegno di € 2.000,00 a favore di compagno della Testimone_2
pagina 6 di 12 convenuta , a firma della convenuta stessa (cfr. relazione peritale CTU e doc.to Parte_2
6 attore); per l'anno 2014 trattasi di assegno bancario di € 10.000,00 a favore di e da lei Parte_2
stessa sottoscritto (cfr. relazione peritale CTU e doc.to 6 attore).
2. Prelievi di denaro contante/bonifici attribuibili a Parte_2
Anno 2010 € 6.000,00
Anno 2011 € 38.000,00
Anno 2012 € 16.100,00
Anno 2013 € 26.700,00
Anno 2014 € 21.200,00
Anno 2015 € 23.200,00
Anno 2016 € 27.950,00
Anno 2017 € 11.500,00
Più nel dettaglio, per l'anno 2010 trattasi di svariati prelievi da € 1.000 e € 2.0000 ciascuno, tutti eseguiti da allo sportello (v. contabili dei prelievi recanti la firma della Parte_2
convenuta sub doc.to 7 attore); per l'anno 2011 trattasi di due prelievi di € 15.000, e di ulteriori prelievi da € 1.000, € 2.000 e €
3.000, tutti eseguiti da allo sportello (v. contabili dei prelievi recanti la firma Parte_2
della convenuta sub doc.to 7 attore); per l'anno 2012 trattasi di un prelievo da € 10.000, e di altri prelievi da € 1.000 e € 2.000, tutti eseguiti da allo sportello (v. contabili dei prelievi recanti la firma della Parte_2
convenuta sub doc.to 7 attore), e di un bonifico di € 100 a favore del conto corrente della convenuta (come da relativi estratti conto sub doc.to 5.2. attore); per l'anno 2013 trattasi di svariati prelievi da € 1.500 e € 2.000, tutti eseguiti da Parte_2
allo sportello (v. contabili dei prelievi recanti la firma della convenuta sub doc.to 7
[...]
attore), di un bonifico di € 12.000 e di un altro di € 5.000 verso il conto della convenuta
, e di 12 bonifici periodici a favore della convenuta di € 100 ciascuno per un Parte_2 totale di € 1.200,00 (v. estratto conto sub doc.to 5.2 attore); per l'anno 2014 trattasi di svariati prelievi da € 1.000, € 2.000 e € 3.000 tutti eseguiti dalla convenuta allo sportello (v. contabili dei prelievi recanti la firma della Parte_2
convenuta sub doc.to 7 attore), e di un bonifico da € 10.000 a favore del conto corrente di pagina 7 di 12 quest'ultima, oltre a 12 bonifici periodici a favore della convenuta di € 100 ciascuno per un totale di € 1.200 (v. estratto conto sub doc.to 5.2 attore); per l'anno 2015 trattasi di svariati prelievi da € 1.000, € 1.500, € 2.000 e € 3.000 tutti eseguiti dalla convenuta allo sportello (v. contabili dei prelievi recanti la firma della Parte_2
convenuta sub doc.to 7 attore) e di un bonifico da € 7.000 a favore del conto di quest'ultima, oltre a 12 bonifici periodici a favore della convenuta di € 100 ciascuno per un totale di € 1.200
(v. estratto conto sub doc.to 5.2 attore); per l'anno 2016 trattasi di svariati prelievi da € 1.000, € 2.000, € 2.950 e € 3.000 tutti eseguiti dalla convenuta allo sportello (v. contabili dei prelievi recanti la firma della Parte_2
convenuta sub doc.to 7 attore); per l'anno 2017 trattasi di svariati prelievi da € 700, € 800, € 1.000 e € 2.000 tutti eseguiti dalla convenuta allo sportello (v. contabili dei prelievi recanti la firma della Parte_2
convenuta sub doc.to 7 attore).
In definitiva trattasi di somme disposte direttamente dal padre a favore della LI attraverso assegni o attraverso bonifici bancari verso il conto corrente della conventua, o comunque di prelievi di denaro effettuati direttamente dalla convenuta o di assegni da lei direttamente sottoscritti ed emessi in proprio favore (e in un caso a favore del di lei compagno), in quanto dotata di delega ad operare sul conto corrente.
Risulta poi che tutte le somme sopra indicate fossero di proprietà del defunto _1
, atteso che il conto corrente in questione, se pur cointestato, era invero alimentato
[...]
unicamente dalla pensione del sig. e la convenuta non ha mai lavorato né Pt_2 CP_1
ha mai percepito altri redditi a titolo personale (come confermato anche dalla teste Tes_1 sentita all'udienza del 8.6.2023 e come si evince anche dal calcolo delle entrate
[...]
complessive sul conto corrente, effettuato dalla consulente tecnica d'ufficio).
L'attore, in qualità di erede del de cuius , ha richiesto tali somme in Persona_1 ripetizione, ipotizzando la causa donativa delle stesse, e sostenendone pertanto l'invalidità, in quanto si tratterebbe di donazioni di non modico valore effettuate senza la forma solenne di cui all'art. 782 c.c. Per il caso in cui il Tribunale non dovesse ritenerne l'invalidità, l'attore ha richiesto di dichiararsi la convenuta tenuta alla collazione delle stesse ex art. 737 c.c.
Ebbene, è orientamento costante della giurisprudenza di legittimità quello per cui “Qualora il titolo giustificativo del pagamento sia prospettato come ignoto dal OL (o dal suo erede)
pagina 8 di 12 che agisce in ripetizione, egli può limitarsi ad invocare ed a provare l'inidoneità del titolo ipotizzato, fermo il suo onere di dimostrare l'inidoneità della diversa causa dell'attribuzione eventualmente indicata dal convenuto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva accolto le domande spiegate dall'attore in ripetizione, erede del OL, il quale, a fronte di trasferimenti di denaro compiuti dal proprio dante causa in favore dei convenuti, aveva allegato l'esistenza di una donazione nulla per difetto di forma solenne e non ascrivibile, data la rilevanza dell'importo, a quella di "modico valore", esentata dalla necessità dell'osservanza di tale requisito formale)” (così Cass. civ. 14788/2024, precedente conforme 1170/1999).
Nel caso di specie, spettava dunque alla convenuta prospettare una diversa causa delle attribuzioni patrimoniali in suo favore, cosa che tuttavia non è avvenuta, stante il contengo contumaciale serbato da quest'ultima per tutto il corso del processo.
Ne consegue che deve senz'altro affermarsi la causa donativa delle attribuzioni sopra riportate.
Da ciò consegue che, per le donazioni dirette (attribuzioni di denaro eseguite direttamente dal padre a favore della LI ), la convenuta è tenuta alla restituzione delle stesse alla massa, Pt_2
trattandosi di donazioni di non modico valore, nulle ai sensi e per gli effetti dell'art. 782 c.c.; per le donazioni indirette (attribuzioni eseguite attraverso il prelievo diretto da parte della convenuta di somme di denaro dal conto dei genitori), la convenuta è tenuta alla collazione delle stesse, a mente dell'art. 737 c.c.
Sull'ulteriore cifra di € 231.162,51, costituita da prelievi di denaro e da assegni tratti sul conto corrente dei coniugi (pari ad una media annuale di ca. € 11.500,00 su un arco Controparte_2
temporale di 20 anni -dal 1998 al 2017-) e per i quali la CTU ha segnalato il difetto di riferibilità alla convenuta , deve rilevarsi come effettivamente difetti la prova Parte_2
che tali movimentazioni costituiscano elargizioni del padre a favore della LI Parte_2
e comunque da questa usufruite per scopi personali.
Trattasi invero di somme uscite dal conto dei coniugi, di cui il de cuius ben avrebbe potuto disporre anche a fini propri e della moglie, per i vari acquisti legati alla vita quotidiana ed al soddisfacimento delle esigenze di vita primarie, quali generi alimentari e farmaci, al pagamento di aiuti domestici, al pagamento di regali, di vacanze o altre attività del tempo libero. In ogni caso, non vi è la prova neppure presuntiva che tali somme siano confluite nella disponibilità della LI e da questa utilizzate a fini personali. Pt_2
pagina 9 di 12 Non risulta pertanto condivisibile la tesi dell'attore, secondo cui la somma di € 231.162,51 corrisponderebbe anch'essa a delle donazioni effettuate dal padre a favore della convenuta, in quanto tale somma esorbiterebbe in via manifesta dai costi ordinari (vale a dire i pagamenti periodici riferibili ai coniugi quali “bollo”, “competenze”, “condominio”, “imposte”, “mutuo”, per totali € 62.786.03) e extraordinari (vale a dire i pagamenti non ripetitivi ma riferiti alle esigenze dei coniugi quali “pagamento”, “acquisto titoli”, “casa di riposo”, “careviger”,
“giroconto ”, “giroconto ”, per totali € 296.793.62) registrabili Persona_1 CP_1
nel periodo 1998-2017 sul conto corrente dei coniugi Controparte_2
Infatti, a prescindere dal fatto che l'ulteriore cifra di ca. € 11.500 all'anno sembra una cifra modesta che ben può essere stata utilizzata dal de cuius/dai coniugi per il proprio sostentamento e per il soddisfacimento dei propri desideri di vita anche in aggiunta ai costi “ordinari” e
“extraordinari” indicati dall'attore, in ogni caso non risulta dagli atti ne è stato provato in altro modo dall'attore alcuna riconducibilità di tali prelievi/assegni alla presunta beneficiaria
. Parte_2
Tanto accertato, il Tribunale ritiene ammissibile la domanda dell'attore, svolta in via principale, di divisione solo parziale della comunione ereditaria, ovvero solo delle somme di denaro oggetto del predetto donatum e cadute in comunione ereditaria in forza della pronuncia di nullità delle sopra menzionate donazioni dirette e del conferimento alla massa di quelle indirette ai sensi dell'art. 737 c.c.
Infatti, come sancito dalla Suprema Corte nella recente pronuncia n. 6931/2016, “il principio dell'universalità della divisione ereditaria non è assoluto ed inderogabile ed è possibile una divisione parziale, sia quando al riguardo intervenga un accordo tra le parti, sia quando (ed è il caso di specie), essendo stata richiesta tale divisione da una delle parti, le altre non amplino la domanda, chiedendo a loro volta la divisione dell'intero asse (Sez. 2, Sentenza n. 573 del
12/01/2011; Sez. 2, Sentenza n. 10220 del 29/11/1994). In definitiva, la divisione parziale tra comproprietari è ammissibile quando essi vi consentano o quando formi oggetto di domanda giudiziale che nessuna delle parti estenda, chiedendo la trasformazione, in porzioni concrete, delle quote dei singoli comproprietari sull'intero asse (Sez. 2, Sentenza n. 1086 del
19/05/1967)” (principio ribadito da successiva Cass. 1065/2022: “Il principio dell'universalità della divisione, implicitamente sancito dall'art. 727 c.c. importa che la divisione deve condurre al definitivo e completo scioglimento della comunione sull'intero patrimonio comune (Cass. n.
pagina 10 di 12 967/1964). Il principio non è assoluto e inderogabile. È possibile la divisione parziale sia quando al riguardo intervenga un accordo fra le parti, sia quando, essendo stata chiesta una tale divisione da una delle parti, le altre non amplino la domanda, chiedendo, a loro volta, la divisione dell'intero asse (Cass. n. 4479/1982; n. 573/2011; n. 6931/2016)”).
Stante la mancata estensione della domanda di divisione ad altri cespiti dell'asse ereditario da parte delle parti convenute, che hanno serbato contegno contumaciale per tutto il processo, si procede a divisione unicamente dell'asse patrimoniale costituito dal donatum, rientrato nella massa ereditaria a seguito della pronuncia di nullità delle donazioni dirette di denaro e dell'obbligo della convenuta di conferire ai coeredi ciò che ha ricevuto in vita dal de cuius per donazioni indirette di denaro (artt. 737 e 751 c.c.).
In definitiva, poiché l'attore è erede del de cuius per la quota di 1/3 ai sensi degli artt. 566 e 581
c.p.c. (e l'attore ha ottenuto il certificato ereditario in data 6.12.2015 – v. doc.to 13 attore), la convenuta va condannata alla rifusione direttamente a favore dell'attore Parte_2 dell'importo di € 88.531,90 (€ 265.595,69 / 3).
3. Le spese di lite sono a carico della convenuta , totalmente soccombente. Parte_2
Nulla si dispone riguardo alle spese fra l'attore e la convenuta , dato che l'attore CP_1
non ha svolto nei confronti di quest'ultima domanda restitutoria.
La liquidazione dei compensi professionali avviene in base ai criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (Tabella 2 scaglione di valore fino ad € 520.000,00, valore della massa da dividere ex art 5 D.m. 55/2014), con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi, stante la contumacia serbata dalle parti convenute, e dunque in complessivi € 11.229,00 per onorari, oltre anticipazioni.
Anche le spese di CTU vanno a carico della convenuta . Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara la nullità delle donazioni dirette di denaro, effettuate dal de cuius
a favore della convenuta nel periodo 1998-2017 e meglio Persona_1 Parte_2
descritte in parte motiva, e dichiara tenuta la convenuta alla collazione delle Parte_2
donazioni indirette di denaro, effettuate dal de cuius a favore della Persona_1
convenuta nel periodo 1998-2017 e meglio descritte in parte motiva;
Parte_2
pagina 11 di 12 2. per l'effetto, dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria su tali somme, condanna la convenuta alla restituzione a favore dell'attore dell'importo Parte_2 Parte_1 complessivo di € 88.531,90, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dall'apertura della successione (18.3.2018) alla domanda, e ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda (19.4.2022) al saldo;
3. condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite a favore dell'attore Parte_2
liquidate in € 11.229,00 per onorari e € 813,23 per anticipazioni, oltre al 15% Parte_1
rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
4. nulla dispone sulle spese di lite fra e;
Parte_1 CP_1
5. pone le spese di CTU a definitivo carico di parte convenuta . Parte_2
Bolzano, 10 aprile 2025
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
La Giudice dott.ssa Silvia Rosa'
(firma digitale)
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