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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 6256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6256 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 57/2021 e 533/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai numeri 57/2021 R.G. e al n. 533/2021 R.G. - aventi ad oggetto appello promosso avverso la sentenza n. 4580/2020 dell'1.7.2020, emessa nel procedimento n. 20232/2013, dal Tribunale di Napoli - vertente
tra
(C.F. ), in proprio e quale trustee pro tempore del Parte_1 C.F._1
Trust “AR”, nonché (C.F. ), rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2 dall'Avvocato elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore Parte_1 in Napoli, Via Nuova del Campo, n. 14;
appellanti
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale procuratore della Controparte_1
oggi Controparte_2 Controparte_3 appellato nonché
( ), rappresentata da (nuova Controparte_4 P.IVA_1 CP_5 denominazione assunta da ) ), in persona del legale CP_6 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Nicola Rocco di
Torrepadula, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli,
Piazza Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone, n. 1; appellato/appellante incidentale nonché
), nella qualità di mandataria con Controparte_7 P.IVA_3 rappresentanza della in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_8 pagina 1 di 16 rappresentata e difesa dall'Avvocato Roberto Esposito, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli, Corso Umberto I, n. 259; interventrice nonché
), in persona del legale rappresentante pro Controparte_9 P.IVA_4 tempore, in proprio e quale procuratrice di già Controparte_10 CP_11 rappresentata e difesa dall'Avvocato Andrea Zeroli, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Milano, Corso Monforte, n. 13; interventrice nonché
(C.F. ), (C.F. Controparte_12 C.F._3 CP_13
), (C.F. ), C.F._4 CP_14 C.F._5 CP_15
(C.F. , domiciliati in Napoli, Via Chiatamone, n. 11, nonché
[...] C.F._6
(C.F. ), residente in [...] e CP_16 C.F._7
(C.F. ), residente in [...]; CP_17 C.F._8 contumaci
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: come da note di trattazione scritta;
Per come note di trattazione scritta;
Controparte_7
Per come note di trattazione scritta. Controparte_9
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica
1.1 Con atto di citazione del 3.7.2013 la Parte_3
esponeva: a) di aver garantito il contratto di finanziamento sottoscritto
[...] dalla società con la per Parte_4 Controparte_18 il quale, in data 21 maggio 2008, avevano prestato fideiussione, fino all'importo di €
750.000,00 anche e b) a seguito dell'inadempimento della Parte_2 CP_17 debitrice principale e della conseguente escussione della garanzia da parte dell'istituto di credito mutuante, la garante si era surrogata nelle ragioni creditorie e, per l'effetto, era divenuta titolare di un credito, nei confronti dei fideiussori, pari ad euro 185.906,57; c) in data 29.6.2009, aveva trasferito il diritto di usufrutto in favore di CP_17 CP_13
e e la nuda proprietà in favore e
[...] Controparte_12 CP_14 CP_15
relativamente all'immobile sito in Massa Lubrense, Corso Sant'Agata, n. 38,
[...] distinto in catasto al foglio 4, particella 457, sub. 5; d) in data 10.2.2012, con atto per TA
, rep. N. 13913, Racc. n. 10761, aveva istituito il trust Persona_1 Parte_2 denominato “AR”, nominando trustee e beneficiaria la figlia Parte_1 CP_16
Con contestuale atto di dotazione, poi, aveva destinato nel trust l'intero compendio
[...] immobiliare di cui era proprietario. pagina 2 di 16 Secondo la società l'atto, nullo perché posto in essere in frode dei creditori, era comunque revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.
L'istante chiedeva dichiarare la nullità dell'atto di vendita per simulazione assoluta o, in subordine, relativa o, in via ulteriormente gradata, l'inefficacia di detto contratto ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Anche per il Trust veniva chiesto che ne fosse accertata e dichiarata la nullità e l'inefficacia ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c.
1.2 In data 24.9.2015, spiegava intervento nella sua qualità di Controparte_1 mandataria di (già Parte_5 Controparte_2
, a sua volta successore a titolo particolare di Intesa San PA S.p.A., assumendo di
[...] essere creditrice di e quali fideiussori della società San Parte_2 CP_17
Michele s.r.l., che aveva maturato, nei confronti dell'istituto di credito cedente, un'esposizione debitoria pari ad € 688,08 a titolo di scoperto del conto corrente n.
589/63556415 ed € 431.977,35 a titolo di rate insolute e capitale residuo del contratto di mutuo stipulato in data 10.5.2007.
Per quel che qui interessa, l'interventore chiedeva: “3) accertare e dichiarare che l'atto di costituzione del trust, posto in essere dal signor nato a [...] il 27 aprile Parte_2
1960, C.F.: , in data 10 febbraio 2012, a rogito del notaio CodiceFiscale_9 Per_1
, rep. n. 13913 racc. n. 10761, trascritto presso la C.RR.II. di Napoli 1 in data 13
[...] febbraio 2012 ai nn. 3659 R.P., 2823 R.G., con il quale e stato nominato trustee l'avv.
nato a [...] il [...], C.F.: , e Parte_1 CodiceFiscale_10 beneficiaria finale la signora nata a [...] il [...], C.F.: CP_16 [...]
, atto ad oggetto n. 3 immobili siti in Napoli alla Piazza Amedeo n. 15, e C.F._11 precisamente: appartamento sito in Napoli, Sez. SCA, alla via della Veterinaria n. 82, posto al 1° piano, riportato al N.C.E.U. al foglio 21, particella 373, sub 17, cat. A/4; appartamento sito in Napoli, Sez CHI, alla Piazza Amedeo al n. 15, ubicato al piano 3, contraddistinto con il numero interno 26 riportato al N.C.E.U. al foglio 15, particella 133, sub. 33, cat. A/2; appartamento sito in Napoli, Sez CHI, alla Piazza Amedeo al n. 15, adibito a locale garage, riportato al N.C.E.U. al foglio 15, particella 133, sub. 35, cat. C/6 piano T, reca pregiudizio alle ragioni della in quanto, per effetto del Controparte_19 trasferimento dell'intero patrimonio di titolarità del medesimo, annulla o, in ogni caso, riduce la garanzia patrimoniale dei debitori e rendono comunque più difficile ed incerta
l'esazione coattiva dell'ingente credito vantato dall'attrice e per l'effetto dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti dell'attrice del suddetto atto di costituzione”.
1.3 A seguito della rinuncia agli atti formulata da con ordinanza del 9.11.2015, il Pt_3
Tribunale dichiarava l'estinzione del giudizio tra detta parte e i convenuti, disponendone invece la prosecuzione limitatamente alle domande formulate da nella qualità CP_1 pagina 3 di 16 di mandataria di Parte_5
1.4 Successivamente, con atto dell'8.11.2016, spiegava intervento anche Controparte_1 quale mandataria di assumendo di essere creditrice di Controparte_4 Parte_2
e quali fideiussori della che aveva CP_17 Parte_4 maturato nei confronti di (la quale, successivamente, Controparte_20 aveva ceduto il credito a un'esposizione debitoria pari ad € Controparte_4
50.238,15 a titolo di rate insolute e capitale residuo del contratto di finanziamento n.
2422014 stipulato in data 30.10.2006.
Questo interventore chiedeva: “dichiarare ammissibile il presente intervento. 2) Accogliere integralmente le domande proposte dall'interventrice, quale Controparte_1 mandataria di nonché quelle proposte da (per Controparte_4 Controparte_1
). 3) In ogni caso, accertare l'esistenza nella specie dei presupposti dell'art. CP_19
2901 c.c.. 4) Revocare e/o dichiarare inefficace e/o inopponibile e/o nullo, inesistente, da annullare l'atto istitutivo di trust del 10.2.2012 (Rep. 13913 – Racc. 10761) anche nei confronti della Intesa San PA S.p.a., con cui il sig. si è spogliato della Parte_2 totalità dei propri beni. 5) In via subordinata, accertare e dichiarare la simulazione assoluta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1414 ss. c.c., dell'atto istitutivo di trust del
10.2.2012 (Rep. 13913 – Racc. 10761) 6) Ordinare al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Napoli, con esonero da parte di quest'ultimo, di annotare l'ordinanza, ai sensi dell'art. 2655 c.c., a margine della trascrizione dell'atto citato”.
1.5 All'esito, il Tribunale, ha così disposto: “rigetta le domande proposte da CP_1 quale procuratrice di (già
[...] Parte_5 Controparte_2
nei confronti di ,
[...] CP_17 CP_13 Controparte_12
e;
B) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di CP_14 Controparte_15
Napoli 2 la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, relativa al procedimento iscritto presso il Tribunale di Napoli al N.R.G. 20232/2013, con cui
[...]
(già ha chiesto Parte_5 Controparte_2 dichiararsi la nullità dell'atto di vendita su indicato per simulazione assoluta o, in subordine, relativa o, in via ulteriormente gradata, l'inefficacia di detto contratto ai sensi dell'art. 2901 c.c. del contratto definitivo di compravendita del 29.6.2009 rogato per TA
rep. 1489, racc. 833, trascritto in data 1 luglio 2009, con cui Persona_2 CP_17 ha alienato a e il diritto di usufrutto e a
[...] CP_13 Controparte_12
e la nuda proprietà dell'immobile sito in Massa Lubrense CP_14 Controparte_15
(NA) al Corso Sant'Agata n. 38 (identificato al Catasto al f. 4, part. 457, sub. 5, cat. A/2), effettuata in data 28.1.2016 e registrata al n. 3557 del Registro generale e al n. 2849 del
Registro particolare. C) Rigetta le domande proposte da nella qualità di Controparte_1 procuratrice di Intesa San PA s.p.a.; D) Accoglie la domanda revocatoria proposta da quale procuratrice di (già Controparte_1 Parte_5 CP_2 pagina 4 di 16 nei confronti di e Controparte_2 Parte_2 CP_16
e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti dell'istante, dell'atto di Parte_1 istituzione e dotazione del trust "AR" rogato in data 10 febbraio 2012 per TA
, rep. N. 13913, Racc. n. 10761, da con cui è stato Persona_1 Parte_2 nominato trustee e beneficiaria E) Condanna Parte_1 CP_16 CP_1 quale procuratrice di (già
[...] Parte_5 Controparte_2
nonchè nella qualità di procuratrice di Intesa San PA s.p.a. al
[...] pagamento, in favore dei convenuti , , e CP_13 Controparte_12 CP_14
, delle spese di lite che liquida in complessi € 11.030,00 (di cui € 30,00 per Controparte_15 esborsi ed € 11.000,00 per compensi avvocato), oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA;
F) Nulla per le spese in favore di G) Condanna e CP_17 Parte_2 CP_16 Parte_1 in solido, al pagamento, in favore di quale procuratrice di Controparte_1 [...]
(già , delle spese di lite Parte_5 CP_2 Controparte_2 che liquida in complessi € 11.030,00 (di cui € 30,00 per esborsi ed € 11.000,00 per compensi avvocato), oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA;
H) Condanna quale Controparte_1 procuratrice di Intesa San PA s.p.a., al pagamento, in favore di e Parte_2 [...]
delle spese di lite che liquida in complessi € 11.030,00 (di cui € 30,00 per esborsi Parte_1 ed € 11.000,00 per compensi avvocato) per ciascuna di dette parti, oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e
CPA…”.
1.6 Avverso la sentenza, con atto del 29.12.2020, il , in persona del trustee pro Parte_6 tempore, Avv.to , quest'ultimo procuratore di sé medesimo e nella qualità Parte_1 di Trustee (su questo punto, subito infra), nonché , hanno proposto appello, Parte_2 deducendo: 1) la violazione dell'art. 292 c.p.c., poiché alla data dell'atto di intervento da parte della , quale rappresentante della RE CO (12.10.2015), CP_1 Pt_2
era contumace;
2) la carenza di legittimazione passiva del trustee e di
[...] CP_16
3) la carenza di interesse ad agire della , anche nella sua qualità di creditore Controparte_3 ipotecario;
4) la violazione e falsa applicazione dell'art. 268 cpc;
5) la violazione dell'art. 4 della convenzione dell'Aja in relazione all'art. 2740 cc;
6) l'errata valutazione dell'art. 2901 c.c.. Gli istanti si sono costituiti in data 7.1.2021.
1.7 In data 1.2.2021, si è costituita anche Intesa San PA spa, in proprio, contestando l'avverso dedotto, e chiedendo: “1) Respingere l'appello principale proposto dal sig.
[...]
e perché inammissibile in rito, infondato nel merito e comunque da Pt_2 Parte_6 rigettare;
2) Confermare la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 4580/2020 del 30.6, pubblicata il 1.7.2020 nelle sole parti in cui ha rilevato la corretta instaurazione del contraddittorio, l'assoggettabilità dell'atto alla lex fori e la sussistenza dell'eventus damni pagina 5 di 16 e del consilium fraudis di cui all'art. 2901 c.c..
, con atto del 29.1.2021, e dunque, prima della costituzione nel giudizio Controparte_4
57/2021, ha anche promosso autonomo appello incidentale, costituendosi in data 5.2.2021
(procedimento n. 533/2021 RG), proponendo le medesime conclusioni, censurando altresì il capo di condanna alle spese che l'ha vista coinvolta anche nei riguardi di “ , CP_13
, e ”. Controparte_12 CP_14 Controparte_15
Per la società, “la lettura combinata di parte motiva e conclusioni dell'atto di intervento rende evidente che nel richiedere l'accoglimento delle proprie domande la specificazione ulteriore “nonché quelle proposte da ” non potesse che Parte_7 radicare una adesione alle difese e alle domande formulate da esclusivamente CP_19 rispetto all'atto disposto, in data 10.2.2012, dal sig. per TA Parte_2 Per_1
(Rep. 13913 – Racc. 10761), trascritto il 13.2.2012, in favore del trustee, avv.
[...]
e della beneficiaria, sig.ra rispetto al quale c'è stato l'intervento Parte_1 CP_16 in giudizio” (pag. 13 dell'appello).
L'impugnazione è stata notificata a , , , Controparte_12 CP_13 CP_14
, presso il domicilio del difensore in primo grado, nonché a e Controparte_15 CP_16
. CP_17
I procedimenti sono stati poi riuniti.
1.8 Si è costituita la nella qualità di mandataria con Controparte_7 rappresentanza della prospettato soggetto successore a titolo particolare Controparte_8 della Crédit CO Cariparma s.p.a. (oggi , contestando Controparte_3
l'avverso dedotto e chiedendo una pronuncia di inammissibilità dell'appello, sia per la carenza di legittimazione del , sia per la violazione dell'art. 342 cpc, oltre che il Parte_6 rigetto dello stesso.
1.9 Si è poi costituita allegata cessionaria del credito vantato da Controparte_9
Controparte_4
Infine, la stessa si è poi costituita nuovamente non in proprio ma Controparte_9 nella qualità di procuratrice di già quest'ultima, a Controparte_10 CP_11 sua volta, ulteriore cessionaria.
2. Questioni preliminari
2.1 In via preliminare va dichiarata la contumacia di , Controparte_12 CP_13
, , e . CP_14 Controparte_15 CP_16 CP_17
2.2 Sempre in via preliminare va detto come ogni questione non oggetto di univoca impugnazione deve reputarsi coperta dal giudicato.
Ed infatti, la Corte è chiamata ad esaminare solo le vicende inerenti alla costituzione del
Trust (e la condanna alle spese di Intesa San PA nei limiti prima indicati), non altro.
2.3 Ancora, con riguardo alla contestata legittimazione attiva del Trust AR, non si ignora il principio secondo cui il "trust" non può essere ritenuto ente titolare di diritti, dotato di pagina 6 di 16 personalità giuridica, e che l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi - dotato altresì di legittimazione processuale - è solo il "trustee" (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
23/12/2024, n. 34075).
Nondimeno, neppure può essere sottaciuto che, nell'atto di appello, seppure in intestazione si legga in persona del Trust pro tempore”, vi è indicazione di Parte_6 Parte_1
, anche quale “procurator sibi in qualità di Trustee”.
[...]
Nelle memorie del 16.12.2021 e del 28.1.2022 si legge peraltro che questi è presente anche in proprio.
Pertanto, per tutti i riferiti elementi, deve necessariamente ritenersi che il trustee sia presente in giudizio anche in proprio.
In ogni caso, e anche ai fini della tempestività dell'impugnazione, va detto che l'appello è stato promosso anche da , mentre è noto che il "trustee" è sempre litisconsorte Parte_2 necessario (Cass. civ., Sez. III, Ord., 12/04/2022, n. 11762), per cui avrebbe trovato applicazione l'art. 331 cpc.
L'eccezione della va quindi disattesa. Controparte_7
2.4 Per ciò che concerne, poi, la posizione dei soggetti interventori, come noto, la Suprema
Corte ha chiarito (cfr. Cass., ord. 10018/2025, Cass., ord. n. 28790/2024 e Cass. ord. n.
17944 del 22/06/2023) che, ove una delle parti del giudizio venga ad agire nella veste di cessionaria in blocco di crediti e sul punto vengano mosse contestazioni, occorre operare una distinzione tra l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi in cui ad essere contestata sia l'esistenza stessa della cessione: "nel primo caso, infatti, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurre con certezza il credito litigioso tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cass.
Civ. 22 giugno 2023, n. 17944).
Diverso, invece, è il secondo caso, e cioè l'ipotesi in cui ad essere contestata sia la stessa esistenza della cessione, contestazione che -va premesso e chiarito - investe un profilo che non concerne la legittimazione attiva del cessionario, bensì la titolarità in capo al medesimo del lato attivo dell'obbligazione, e cioè un profilo che, come tale, può essere verificato anche d'ufficio (Cass. civ. SS.UU. 16 febbraio 2016, n. 2951; Cass. civ. 15 maggio 2018, n. 11744; Cass. civ. 17 giugno 2024, n. 16814)”.
Orbene, seppure le note prodotte dall'appellante abbiano un contenuto anodino, si reputa assuma rilevanza preponderante quanto scritto dal medesimo e subito riportato: “In questa prospettiva (di enunciazione minimale di un mero fatto di cessione) la pubblicazione nella pagina 7 di 16 Gazzetta Ufficiale può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo – in termini generici, se non proprio promiscui – ad “aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco” (art. 58, comma 1 TUB).
Ma di sicuro non dà contezza – in questa sua “minima” struttura informativa – degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere.
E' per contro principio ricevuto della giurisprudenza di legittimità, rileva la Cassazione nella sentenza citata, che colui, che “si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria” ai sensi dell'art. 58 T.U.B., ha l'onere puntuale di
“fornire la prova documentale della propria legittimazione”, con documenti idonei a
“dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco” (cfr. ad esempio, note del 17.9.2025).
Ancora, con memoria di replica del 3.11.2025, ha scritto: “occorre dimostrare la riconducibilità del credito oggetto di causa alla massa dei crediti ceduti, mediante produzione di documenti identificativi (Cass. 12375/2023, Cass. 24937/2023)”.
Queste affermazioni inducono la Corte a ritenere contestata l'inclusione dei crediti della cessione, e che, per quest'ultima, vi sia stata - al più - contestazione della sua validità ed efficacia (obiettivamente generica), ma non della sua stessa esistenza e ciò a prescindere dalle ulteriori asserzioni presenti nelle note.
Ciò detto, per ciò che riguarda la , nell'avviso si legge di crediti anche CP_21 ipotecari e derivanti da contratto di finanziamento e che l'originario credito (dell'intesa poi ceduto a ), deriva da mutuo ipotecario. CP_4 Parte_5
Inoltre, proprio parte appellante, in data 30.4.2021, ha prodotto atto di opposizione a precetto ad opera della quale mandataria della , Controparte_7 CP_8 nel quale si reputa non sia stata univocamente contestata la legittimazione.
In ordine alla , nell'avviso si fa riferimento a contratti di finanziamento Controparte_22 ma in ogni caso non può essere neppure taciuta la circostanza che in giudizio è presente anche la cedente, che nessuna obiezione ha mosso.
Si reputa non sufficientemente contestata l'ulteriore cessione di a Controparte_22 [...]
Controparte_10
Dunque, per le riferite ragioni si reputa possibile procedere oltre.
3. L'appello promosso da e dal Trustee Parte_2
3.1 Già si è detto della legittimazione del Trustee ed in questi termini va esaminata l'impugnazione.
3.2 Il primo motivo, riferito alla violazione e falsa applicazione dell'art. 292 cpc, non può essere accolto. pagina 8 di 16 Non si ignora il principio secondo cui il giudice di appello che rilevi la nullità della statuizione della sentenza di primo grado per aver pronunciato su domande nuove, contenute in una comparsa di intervento non notificata personalmente al contumace ex art. 292 c.p.c., deve, dopo aver dichiarato tale nullità, decidere nel merito e non rimettere la causa al primo giudice - attesa la tassatività delle cause di rimessione di cui agli artt. 353 e
354 c.p.c. - trattandosi di nullità relativa che, a differenza di quella afferente alla notificazione della citazione introduttiva, presuppone una valida costituzione del rapporto processuale (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 12/10/2023, n. 28452).
E tuttavia, in primo luogo si rileva notifica dell'atto di intervento di Parte_7 in data 7.10.2025 (produzione di del 14.4.2021). CP_19 Controparte_7
In ogni caso, quale ulteriore e autonomo motivo, va detto che l'appellante , Parte_2 non solo si è costituito nel giudizio di primo grado, ma non ha neppure debitamente e univocamente dedotto quale sarebbe stato l'effetto di una eventuale rimessione in termini.
3.3 Il secondo motivo, in primo luogo, è inammissibile nella parte in cui è volto a beneficio di soggetto diverso dall'appellante ( ). CP_16
In ordine alla prospettata legittimazione del Trust [pag. 6 dell'impugnazione: “…il trustee non si duole di essere stato individuato quale convenuto nella domanda attorea (rectie dell'interventore ) ma che la vocatio in ius sia stata operata senza la CP_1 considerazione che il ha soggettività fiscale (vedi codice fiscale) ed Parte_6 amministrativa (vedi sottoposizione a normativa Antiriciclaggio], la censura non è condivisibile, dato che il trust, come già detto, non è un ente dotato di soggettività giuridica, bensì un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee (che è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto), restando irrilevante, ai fini civilistici,
l'individuazione normativa del trust quale soggetto passivo di imposta (Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 23/12/2024, n. 34075).
3.4 Neppure il terzo motivo può essere condiviso, posto che l'atto in esame ha inevitabilmente sottratto i beni alla garanzia: “nel caso in cui all'istituzione del trust abbia fatto poi seguito l'effettiva intestazione del bene conferito al trustee, la domanda di revocatoria, che ad oggetto assume l'atto istitutivo, appare comunque idonea a produrre
l'esito di inefficacia dell'atto dispositivo a cui propriamente tende la predetta azione (ove la dichiarazione di inefficacia potesse essere emessa anche in assenza dell'effettiva esistenza di un atto dispositivo, per contro, si fuoriuscirebbe senz'altro dalla funzione di conservazione patrimoniale che risulta specificamente connotare, nel sistema del codice civile, come ripreso anche nella sede della normativa fallimentare, lo strumento dell'azione revocatoria)” (Cass., sez. 1, 15/04/2019, n. 10498; Cass. civ., Sez. III, Ord., 16/06/2022, n.
19428).
Per quanto appena detto, è poi assolutamente irrilevante la circostanza che il Per_3 pagina 9 di 16 avrebbe “provveduto a mettere a reddito i beni…” (pag. 9).
La circostanza dell'esistenza di ipoteca viene affrontata subito infra.
3.5 Anche il quarto motivo va respinto.
Va detto che nel procedimento sommario di cognizione, come in quello ordinario e a maggior ragione in considerazione della sostanziale deformalizzazione del rito, deve escludersi la sussistenza di una preclusione alla formulazione da parte del terzo interveniente di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, costituendo la formulazione della domanda l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 07/08/2023, n. 23931).
Nella specie, nel giudizio di primo grado l' , a mezzo di , si è Controparte_4 CP_1 costituita in data 1.10.2015 e prima dell'assegnazione dei termini ex art. 183 cpc (oltre che prima della rinuncia agli atti del giudizio del 29.10.2025).
3.6 In ordine alla contestata violazione della lex fori, vale richiamare passo motivazionale della Suprema Corte: “
2.1. L'istituto del trust familiare: non ha attualmente nel nostro ordinamento una sua legge regolatrice (limitandosi la L. 22 giugno 2016, n. 112, a stabilire un regime fiscale di favore al fine di promuovere la stipula del c.d. trust di protezione a beneficio di persone con gravi disabilità); pur non essendo una figura tipica, è comunque espressione di autonomia negoziale ed è quindi legittimo nel nostro ordinamento ogni qual volta la causa, che lo sorregge, sia lecita e meritevole di tutela, giusto il disposto generale di cui all'art. 1322 c.c., comma 2; è da intendersi attualmente disciplinato dalla
Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985 (ratificata nel nostro ordinamento dalla L. 16 ottobre 1989, n. 364, ed entrata in vigore il 1 gennaio 1992), riguardante per l'appunto "la determinazione della legge ed il riconoscimento del trust negli stati contraenti": si tratta cioè di istituto riconosciuto dal nostro ordinamento, ma non regolamentato dalla legge italiana.
Il nostro Paese, con la menzionata legge di ratifica, non si è obbligata al riconoscimento di qualsiasi tipologia di trust, ma, esclusivamente, di quelli "istituiti volontariamente e provati per iscritto" (art. 3) e regolati dalla legge (art. 6) scelta dal soggetto disponente ovvero da quella avente il collegamento più stretto con il trust (art. 7). Al momento della istituzione del trust, il soggetto disponente sottoscrive un atto istitutivo di e un atto di Pt_6 conferimento di beni o di diritti;
ma l'atto di conferimento, come per l'appunto è avvenuto nel caso di specie, può essere effettuato anche in un momento successivo. Il negozio è disciplinato dalla legge straniera richiamata, ma, in virtù delle norme di salvaguardia di cui agli artt. 13, 15, 16 e 18 della Convenzione, è sempre possibile per il giudice nazionale compiere un giudizio di compatibilità con i "principi fondamentali" del nostro ordinamento.
La peculiarità dell'istituto risiede nello "sdoppiamento del concetto di proprietà", tipico dei
Paesi di common law: la proprietà legale del trust, attribuita al trustee, ne rende quest'ultimo unico titolare dei relativi diritti (sia pure nell'interesse dei beneficiari e per il pagina 10 di 16 perseguimento dello scopo definito), ma i beni restano segregati nel patrimonio del trust e, quindi, diventano estranei non soltanto al patrimonio del disponente, ma anche a quello personale del trustee (che deve amministrarli e disporne secondo il programma del trust).
2.2. Ciò premesso, l'istituto in esame è stato correttamente ricostruito dalla Corte territoriale laddove la stessa:
- dapprima, ha tratteggiato i caratteri distintivi del trust quale strumento di pianificazione patrimoniale, osservando che: a) è la stessa Convenzione dell'Aja, che fornisce la definizione di trust, stabilendo che con tale termine debbano intendersi i rapporti giuridici istituiti da una persona con atto tra vivi (caso in esame) o "mortis causa", qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un "trustee" nell'interesse di un "Beneficiano" o per un fine specifico;
b) pertanto, il Trust realizza una netta separazione tra il patrimonio del disponente (di colui, cioè, che dà vita al Trust stesso) e quello dell'effettivo beneficiano e del trustee;
c) quindi, alla costituzione ed alla gestione del Trust, generalmente, intervengono tre soggetti: il disponente (cioè il proprietario dei beni), il trustee (cioè il gestore fiduciario dei beni) ed il beneficiano (cioè il soggetto nell'interesse del quale i beni vengono conferiti nel Trust e gestiti dal trustee);
- poi, ha ricordato che, secondo lo schema contrattuale tipico del trust: il disponente trasferisce i propri beni e istituisce il trust attribuendo la proprietà degli stessi al trustee
(gestore), che è la figura chiave di tutto lo strumento e che, oltre a divenire l'effettivo proprietario, assume funzioni di gestione;
il trustee, a sua volta, dispone dei beni secondo
l'atto di trust, ma è comunque obbligato a gestirli nell'interesse dei beneficiari od allo scopo determinato dal disponente;
- quindi, ha individuato quali caratteri fondamentali di ogni trust: a) la piena separazione ed il totale distacco del patrimonio conferito dalla sfera giuridica del disponente, per passare in piena proprietà al trustee, seppure a titolo fiduciario e nell'interesse del beneficiano;
b) il fatto che il patrimonio conferito nel trust è messo al riparo da eventuali pretese: sia da parte dei creditori del disponente, poiché il patrimonio non è più di proprietà disponente;
sia da parte dei creditori del trustee, poiché quest'ultimo, seppure effettivo proprietario del patrimonio stesso, detiene solo ed esclusivamente nella qualità di trustee e mai a titolo personale;
sia da parte dei creditori del beneficiario, fino a quando quest'ultimo non riceva i beni con successivo passaggio dal trustee;
- infine, ha affermato che in via generale anche il trust può essere revocabile poiché ha sicuramente natura gratuita l'atto di conferimento di beni in trust posto in essere allo scopo di provvedere al soddisfacimento dei propri bisogni ed esigenze familiari qualora ricorrano
i presupposti dell'azione pauliana…” (Cass. civ. Sez. III, Ord., 04-04-2019, n. 9320).
L'esperimento dell'azione revocatoria è dunque certamente possibile.
E tanto si dice, inoltre, sia con riferimento all'art. 4 della convenzione adottata a L'Aja il 10 luglio 1985 (la Convenzione non si applica a questioni preliminari relative alla validità dei pagina 11 di 16 testamenti o di altri atti giuridici, in virtù dei quali determinati beni sono trasferiti al trustee), sia perché l'art. 15 paragrafo primo, lettera e) di detta Convenzione, fa salva l'applicazione delle norme inderogabili del foro riguardanti "la protezione dei creditori in casi di insolvibilità".
Ora, non è seriamente sostenibile che l'art. 2740 cc non custodisca un principio di ordine pubblico, per cui alcuna rilevanza può assumere il richiamato art. 11 della Convenzione dell'Aja (pag.14 dell'appello).
Dunque, proprio in base al citato art. 15 della Convenzione, la legge che regola il trust non può essere d'ostacolo all'applicazione delle disposizioni inderogabili della lex fori, tra le quali rientrano, per espressa previsione, proprio le norme in materia di protezione dei creditori in caso di insolvenza.
3.7 Anche il sesto motivo va respinto.
Innanzitutto, ferma la natura pacifica dei fatti non contestati e tenuto conto del principio codificato nell'art. 342 cpc, il fideiussore assume la medesima posizione del debitore principale.
Quanto poi all'esistenza di ipoteca, effettivamente, è noto il principio secondo cui il creditore che, a garanzia del suo credito, abbia iscritto ipoteca su di un immobile, in relazione al quale sia successivamente trascritto un atto dispositivo compiuto dal debitore, non può esercitare l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., in quanto lo "ius sequelae" proprio del diritto di ipoteca gli attribuisce comunque il diritto di soddisfarsi "in executivis" sull'immobile in danno del terzo acquirente, sicché l'atto dispositivo non reca alcun pregiudizio alle ragioni creditorie, alla cui verificazione la legge condiziona il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria (Cass. civ., I, 17/03/2023, n. 7876).
Nondimeno, dal confronto tra la nota di trascrizione del trust e quella di iscrizione ipotecaria, si evince che il primo atto ha ad oggetto, oltre i beni ipotecati (foglio 15, particella 133 sub 33 e sub 35) anche il bene distinto al foglio 21, particella 373, sub 17.
Sussiste dunque il requisito dell'eventus damni, atteso che per l'integrazione del profilo oggettivo di tale elemento è sufficiente che l'atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito, potendo il detto "eventus damni" consistere in una variazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa del patrimonio del debitore (Cass. 15265/2006).
Nella specie, l'atto di costituzione del trust, con ulteriore immobile rispetto a quelli ipotecati, rende avvertiti del pregiudizio.
4.7 La contestazione della violazione ex art. 1957 c.c., in primo luogo, si reputa eccessivamente generica.
Già tale valutazione appare dirimente.
Inoltre, quale ulteriore e autonomo motivo, a seguito degli interventi, tenuto conto del materiale del fascicolo cartaceo e telematico a disposizione, si reputa non vi sia stata pagina 12 di 16 analitica e specifica contestazione nel primo grado di giudizio, mentre è noto che la nullità della fideiussione posta a fondamento dell'azione revocatoria è sì rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, ma non può essere accertata sulla base di una "nuda" eccezione, sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, basata su contestazioni in fatto in precedenza mai effettuate, a fronte della quale l'intimato sarebbe costretto a subire il
"vulnus" delle maturate preclusioni processuali (Cass. civ. Sez. III Ord., 19/02/2020, n.
4175).
Il principio si reputa applicabile anche nella specie attesa la ritenuta identità di ratio.
Peraltro, in ordine alla posizione verso quale rappresentante di CP_1 CP_19
(cessionaria di ), si rileva che la fideiussione prodotta contiene deroga Controparte_4 all'art. 1957 cc e tale clausola non è considerata neppure vessatoria (Cass., n. 2034/1974 e
Cass., n. 9245/2007; 2683/2025), mentre non vi sono specifiche e tempestive allegazioni sulla conformazione del contratto.
3.8 Riguardo all'eccezione di prescrizione prevista dall'art. 2903 c.c., nell'interesse di
, e rivolta a quale rappresentante di , iniziato per Parte_2 CP_1 Controparte_20 il in data 10.4.2017” (pag. 18 dell'appello), va detto che le comparse di intervento Pt_2 sono dell'1.10.2015 e dell'8.11.2016, a fronte della costituzione del Trust in data 10.2.2012
(la trascrizione del 13.2.2012).
Vale applicare, per identità di ratio, il principio secondo cui in un giudizio introdotto con azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore ed il terzo acquirente convenuti in giudizio dal creditore e, pertanto, la valida notifica del primo atto introduttivo è idonea ad interrompere la prescrizione nei confronti del litisconsorte necessario (Cass. civ., VI, 07/11/2011, n. 23068).
Come si vedrà l'eccezione non avrebbe assunto effettiva rilevanza pratica, visto l'esito dell'appello di quest'istituto (subito infra).
Pertanto, per tutti i riferiti motivi, autonomamente e complessivamente considerati,
l'impugnazione va disattesa.
4. L'appello promosso da Controparte_4
L'impugnazione, alla quale ha aderito il cessionario, non può essere accolta.
4.1 vale richiamare precedente di questa Corte: “infatti l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza, non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
25264 del 16/10/2008 e Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 31939 del 6/12/2019).
Invero, deve ritenersi indiscutibile che (...) essendo intervenuta nel giudizio di primo grado dopo la chiusura della fase istruttoria, ha, conseguentemente, perduto la possibilità di svolgere attività istruttoria, anche solo consistente nel deposito di documenti, per cui la pagina 13 di 16 relativa domanda che presuppone l'accertamento della ragione di credito ai fini dell'utile esperimento dell'azione revocatoria ordinaria deve ritenersi infondata, in tal senso integrandosi la pronuncia impugnata (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12463 del
09/05/2023 che ha dichiarato inammissibile la produzione documentale effettuata dalla terza intervenuta volta a dimostrare la propria legittimazione ad esperire un'azione revocatoria nei confronti di una delle parti sul presupposto che in tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende, sia alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti;
di talché non è ammessa la tardiva produzione documentale volta a comprovare la legittimazione ad agire dell'interveniente, in quanto la controparte sarebbe privata della possibilità di fornire la relativa prova contraria) (Corte d'Appello Napoli, Sez. VI, Sent.,
05/05/2025, n. 2196).
Nella specie, l'intervento si è avuto quando le preclusioni istruttorie erano già maturate, mentre alcuna valenza possono assumere le deduzioni dell'istante della produzione di documentazione successivamente formatasi, ed in particolare della sentenza 1383/2018.
Nella sentenza si legge: “con atto di citazione ritualmente notificato alla società opposta,
ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 6330/2013 emesso dal Tribunale di Parte_2
Napoli Sezione Seconda in data 4-22.10.2013 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore dell'opposta della somma di € 50.238,00, oltre interessi e spese, in qualità di garante della società in virtù del contratto di Parte_4 finanziamento n. 2422014 del 30.10.2006 per l'originario importo di € 500.000,00.
L'opponente deduceva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, contestando genericamente l'ammontare del presunto credito, lamentando l'applicazione da parte della banca di interessi anatocistici, di CMS non pattuita, l'illegittima determinazione della valute, oltre al superamento del tasso soglia del periodo e l'inefficacia della garanzia fideiussoria, concludendo per la revoca del d.i. opposto e chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento, previa declaratoria della nullità delle indicate clausole illegittime del contratto, dell'esatto rapporto di dare-avere tra le parti”.
Ebbene, in detta pronuncia si richiama rapporto di credito di gran lunga antecedente, mentre
è noto che per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, per atti successivi al sorgere del credito, è sufficiente una ragione di credito anche eventuale ed il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale la predetta azione viene esperita, deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cassazione civile, sez. I, 10 febbraio 1996, n. 1050; Cass. civ.,
III, 05/09/2019, n. 22161). pagina 14 di 16 4.2 Quanto poi all'asserita mancata contestazione, non solo la censura non è stata debitamente articolata ex art. 342 cpc, ma il principio non può che avere ad oggetto i fatti, mentre nella specie, l'azione revocatoria, come noto, richiede la dimostrazione di numerosi presupposti riferiti anche a stati soggettivi rilevanti ai fini dell'azione.
In mancanza di valido elemento probatorio ritualmente acquisito - si badi - di tutti i presupposti per l'esperimento utile dell'azione, la doglianza non può essere condivisa.
4.3 Va invece accolto il motivo inerente alle spese (per il quale non è vi stata espressa rinuncia, seppure l' non abbia più articolato difese), atteso che, seppure nelle CP_23 conclusioni dell'intervento si legga di “accogliere integralmente le domande proposte dall'interventrice, quale mandataria di nonché Controparte_1 Controparte_4 quelle proposte da (per )”, nella parte motiva non si fa Controparte_1 CP_19 analitico riferimento alle domande proposte dal primo interventore anche nei confronti dei convenuti diversi dai protagonisti della stipula del trust, a fronte della circostanza che quest'ultimo, come visto, aveva proposto domanda autonoma anche nei confronti di CP_17
, , e .
[...] CP_13 Controparte_12 CP_14 Controparte_15
La sentenza va quindi riformata nei limiti del capo E) del dispositivo, nel senso di escludere, quale destinatario della condanna alle spese, la , quale procuratrice di Controparte_1 [...]
CP_4
5. Considerazioni conclusive e spese
Pertanto, per tutti i riferiti motivi, autonomamente e complessivamente considerati, la sentenza va riformata negli stretti limiti sin qui indicati.
La regolamentazione delle spese richiede alcune precisazioni.
Ed infatti, per ciò che riguarda i rapporti tra gli appellanti e la cessionaria CP_7
la questione inerente alla prova della titolarità è stata oggetto di molteplici
[...] interpretazioni, mentre è noto che il processo prosegue tra le parti originarie.
Nella specie, la è rimasta contumace. Parte_5
Analoghe considerazioni, anche in termini di obiettiva controvertibilità delle questioni inerenti all'intervento e ai principi in tema di azione revocatoria, vanno fatte per ciò che riguarda la posizione di , che non ha più articolato difese, ferma restando la Controparte_4 valenza del suo appello, nonché per la e la Controparte_9 Controparte_10
peraltro, intervenuta solo in data 18.9.2025.
[...]
Queste considerazioni inducono la Corte a ritenere sussistenti i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115,
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento pagina 15 di 16 della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
La pronuncia va emessa nei riguardi degli appellanti principali.
A tal proposito è irrilevante la circostanza che appaia ammesso ai benefici del Parte_2 patrocinio a Spese dello Stato (produzione del 18.5.2022).
Ed infatti, il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato
(c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo (Cass. civ.,
Sez. Unite, Sentenza, 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n. 4580/2020 dell'1.7.2020, emessa nel procedimento n. 20232/2013, dal Tribunale di Napoli, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello promosso dal - e da Parte_8
; Parte_2
• accoglie l'appello di per quanto di ragione e nei limiti indicati in Controparte_4 parte motiva e - per l'effetto - in parziale riforma della sentenza impugnata, per ciò che concerne il capo E), “condanna quale procuratrice di Controparte_1 [...]
(già al Parte_5 Controparte_2 pagamento, in favore dei convenuti , CP_13 Controparte_12 CP_14
e , delle spese di lite che liquida in complessi € 11.030,00 (di
[...] Controparte_15 cui € 30,00 per esborsi ed € 11.000,00 per compensi avvocato), oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e
CPA”;
• rigetta, per il resto, l'appello di;
Controparte_4
• dichiara integralmente compensate le spese di lite del presente grado di giudizio;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere il Trustee del Trust AR -
- e tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 20.11.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai numeri 57/2021 R.G. e al n. 533/2021 R.G. - aventi ad oggetto appello promosso avverso la sentenza n. 4580/2020 dell'1.7.2020, emessa nel procedimento n. 20232/2013, dal Tribunale di Napoli - vertente
tra
(C.F. ), in proprio e quale trustee pro tempore del Parte_1 C.F._1
Trust “AR”, nonché (C.F. ), rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2 dall'Avvocato elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore Parte_1 in Napoli, Via Nuova del Campo, n. 14;
appellanti
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale procuratore della Controparte_1
oggi Controparte_2 Controparte_3 appellato nonché
( ), rappresentata da (nuova Controparte_4 P.IVA_1 CP_5 denominazione assunta da ) ), in persona del legale CP_6 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Nicola Rocco di
Torrepadula, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli,
Piazza Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone, n. 1; appellato/appellante incidentale nonché
), nella qualità di mandataria con Controparte_7 P.IVA_3 rappresentanza della in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_8 pagina 1 di 16 rappresentata e difesa dall'Avvocato Roberto Esposito, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli, Corso Umberto I, n. 259; interventrice nonché
), in persona del legale rappresentante pro Controparte_9 P.IVA_4 tempore, in proprio e quale procuratrice di già Controparte_10 CP_11 rappresentata e difesa dall'Avvocato Andrea Zeroli, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Milano, Corso Monforte, n. 13; interventrice nonché
(C.F. ), (C.F. Controparte_12 C.F._3 CP_13
), (C.F. ), C.F._4 CP_14 C.F._5 CP_15
(C.F. , domiciliati in Napoli, Via Chiatamone, n. 11, nonché
[...] C.F._6
(C.F. ), residente in [...] e CP_16 C.F._7
(C.F. ), residente in [...]; CP_17 C.F._8 contumaci
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: come da note di trattazione scritta;
Per come note di trattazione scritta;
Controparte_7
Per come note di trattazione scritta. Controparte_9
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica
1.1 Con atto di citazione del 3.7.2013 la Parte_3
esponeva: a) di aver garantito il contratto di finanziamento sottoscritto
[...] dalla società con la per Parte_4 Controparte_18 il quale, in data 21 maggio 2008, avevano prestato fideiussione, fino all'importo di €
750.000,00 anche e b) a seguito dell'inadempimento della Parte_2 CP_17 debitrice principale e della conseguente escussione della garanzia da parte dell'istituto di credito mutuante, la garante si era surrogata nelle ragioni creditorie e, per l'effetto, era divenuta titolare di un credito, nei confronti dei fideiussori, pari ad euro 185.906,57; c) in data 29.6.2009, aveva trasferito il diritto di usufrutto in favore di CP_17 CP_13
e e la nuda proprietà in favore e
[...] Controparte_12 CP_14 CP_15
relativamente all'immobile sito in Massa Lubrense, Corso Sant'Agata, n. 38,
[...] distinto in catasto al foglio 4, particella 457, sub. 5; d) in data 10.2.2012, con atto per TA
, rep. N. 13913, Racc. n. 10761, aveva istituito il trust Persona_1 Parte_2 denominato “AR”, nominando trustee e beneficiaria la figlia Parte_1 CP_16
Con contestuale atto di dotazione, poi, aveva destinato nel trust l'intero compendio
[...] immobiliare di cui era proprietario. pagina 2 di 16 Secondo la società l'atto, nullo perché posto in essere in frode dei creditori, era comunque revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.
L'istante chiedeva dichiarare la nullità dell'atto di vendita per simulazione assoluta o, in subordine, relativa o, in via ulteriormente gradata, l'inefficacia di detto contratto ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Anche per il Trust veniva chiesto che ne fosse accertata e dichiarata la nullità e l'inefficacia ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c.
1.2 In data 24.9.2015, spiegava intervento nella sua qualità di Controparte_1 mandataria di (già Parte_5 Controparte_2
, a sua volta successore a titolo particolare di Intesa San PA S.p.A., assumendo di
[...] essere creditrice di e quali fideiussori della società San Parte_2 CP_17
Michele s.r.l., che aveva maturato, nei confronti dell'istituto di credito cedente, un'esposizione debitoria pari ad € 688,08 a titolo di scoperto del conto corrente n.
589/63556415 ed € 431.977,35 a titolo di rate insolute e capitale residuo del contratto di mutuo stipulato in data 10.5.2007.
Per quel che qui interessa, l'interventore chiedeva: “3) accertare e dichiarare che l'atto di costituzione del trust, posto in essere dal signor nato a [...] il 27 aprile Parte_2
1960, C.F.: , in data 10 febbraio 2012, a rogito del notaio CodiceFiscale_9 Per_1
, rep. n. 13913 racc. n. 10761, trascritto presso la C.RR.II. di Napoli 1 in data 13
[...] febbraio 2012 ai nn. 3659 R.P., 2823 R.G., con il quale e stato nominato trustee l'avv.
nato a [...] il [...], C.F.: , e Parte_1 CodiceFiscale_10 beneficiaria finale la signora nata a [...] il [...], C.F.: CP_16 [...]
, atto ad oggetto n. 3 immobili siti in Napoli alla Piazza Amedeo n. 15, e C.F._11 precisamente: appartamento sito in Napoli, Sez. SCA, alla via della Veterinaria n. 82, posto al 1° piano, riportato al N.C.E.U. al foglio 21, particella 373, sub 17, cat. A/4; appartamento sito in Napoli, Sez CHI, alla Piazza Amedeo al n. 15, ubicato al piano 3, contraddistinto con il numero interno 26 riportato al N.C.E.U. al foglio 15, particella 133, sub. 33, cat. A/2; appartamento sito in Napoli, Sez CHI, alla Piazza Amedeo al n. 15, adibito a locale garage, riportato al N.C.E.U. al foglio 15, particella 133, sub. 35, cat. C/6 piano T, reca pregiudizio alle ragioni della in quanto, per effetto del Controparte_19 trasferimento dell'intero patrimonio di titolarità del medesimo, annulla o, in ogni caso, riduce la garanzia patrimoniale dei debitori e rendono comunque più difficile ed incerta
l'esazione coattiva dell'ingente credito vantato dall'attrice e per l'effetto dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti dell'attrice del suddetto atto di costituzione”.
1.3 A seguito della rinuncia agli atti formulata da con ordinanza del 9.11.2015, il Pt_3
Tribunale dichiarava l'estinzione del giudizio tra detta parte e i convenuti, disponendone invece la prosecuzione limitatamente alle domande formulate da nella qualità CP_1 pagina 3 di 16 di mandataria di Parte_5
1.4 Successivamente, con atto dell'8.11.2016, spiegava intervento anche Controparte_1 quale mandataria di assumendo di essere creditrice di Controparte_4 Parte_2
e quali fideiussori della che aveva CP_17 Parte_4 maturato nei confronti di (la quale, successivamente, Controparte_20 aveva ceduto il credito a un'esposizione debitoria pari ad € Controparte_4
50.238,15 a titolo di rate insolute e capitale residuo del contratto di finanziamento n.
2422014 stipulato in data 30.10.2006.
Questo interventore chiedeva: “dichiarare ammissibile il presente intervento. 2) Accogliere integralmente le domande proposte dall'interventrice, quale Controparte_1 mandataria di nonché quelle proposte da (per Controparte_4 Controparte_1
). 3) In ogni caso, accertare l'esistenza nella specie dei presupposti dell'art. CP_19
2901 c.c.. 4) Revocare e/o dichiarare inefficace e/o inopponibile e/o nullo, inesistente, da annullare l'atto istitutivo di trust del 10.2.2012 (Rep. 13913 – Racc. 10761) anche nei confronti della Intesa San PA S.p.a., con cui il sig. si è spogliato della Parte_2 totalità dei propri beni. 5) In via subordinata, accertare e dichiarare la simulazione assoluta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1414 ss. c.c., dell'atto istitutivo di trust del
10.2.2012 (Rep. 13913 – Racc. 10761) 6) Ordinare al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Napoli, con esonero da parte di quest'ultimo, di annotare l'ordinanza, ai sensi dell'art. 2655 c.c., a margine della trascrizione dell'atto citato”.
1.5 All'esito, il Tribunale, ha così disposto: “rigetta le domande proposte da CP_1 quale procuratrice di (già
[...] Parte_5 Controparte_2
nei confronti di ,
[...] CP_17 CP_13 Controparte_12
e;
B) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di CP_14 Controparte_15
Napoli 2 la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, relativa al procedimento iscritto presso il Tribunale di Napoli al N.R.G. 20232/2013, con cui
[...]
(già ha chiesto Parte_5 Controparte_2 dichiararsi la nullità dell'atto di vendita su indicato per simulazione assoluta o, in subordine, relativa o, in via ulteriormente gradata, l'inefficacia di detto contratto ai sensi dell'art. 2901 c.c. del contratto definitivo di compravendita del 29.6.2009 rogato per TA
rep. 1489, racc. 833, trascritto in data 1 luglio 2009, con cui Persona_2 CP_17 ha alienato a e il diritto di usufrutto e a
[...] CP_13 Controparte_12
e la nuda proprietà dell'immobile sito in Massa Lubrense CP_14 Controparte_15
(NA) al Corso Sant'Agata n. 38 (identificato al Catasto al f. 4, part. 457, sub. 5, cat. A/2), effettuata in data 28.1.2016 e registrata al n. 3557 del Registro generale e al n. 2849 del
Registro particolare. C) Rigetta le domande proposte da nella qualità di Controparte_1 procuratrice di Intesa San PA s.p.a.; D) Accoglie la domanda revocatoria proposta da quale procuratrice di (già Controparte_1 Parte_5 CP_2 pagina 4 di 16 nei confronti di e Controparte_2 Parte_2 CP_16
e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti dell'istante, dell'atto di Parte_1 istituzione e dotazione del trust "AR" rogato in data 10 febbraio 2012 per TA
, rep. N. 13913, Racc. n. 10761, da con cui è stato Persona_1 Parte_2 nominato trustee e beneficiaria E) Condanna Parte_1 CP_16 CP_1 quale procuratrice di (già
[...] Parte_5 Controparte_2
nonchè nella qualità di procuratrice di Intesa San PA s.p.a. al
[...] pagamento, in favore dei convenuti , , e CP_13 Controparte_12 CP_14
, delle spese di lite che liquida in complessi € 11.030,00 (di cui € 30,00 per Controparte_15 esborsi ed € 11.000,00 per compensi avvocato), oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA;
F) Nulla per le spese in favore di G) Condanna e CP_17 Parte_2 CP_16 Parte_1 in solido, al pagamento, in favore di quale procuratrice di Controparte_1 [...]
(già , delle spese di lite Parte_5 CP_2 Controparte_2 che liquida in complessi € 11.030,00 (di cui € 30,00 per esborsi ed € 11.000,00 per compensi avvocato), oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA;
H) Condanna quale Controparte_1 procuratrice di Intesa San PA s.p.a., al pagamento, in favore di e Parte_2 [...]
delle spese di lite che liquida in complessi € 11.030,00 (di cui € 30,00 per esborsi Parte_1 ed € 11.000,00 per compensi avvocato) per ciascuna di dette parti, oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e
CPA…”.
1.6 Avverso la sentenza, con atto del 29.12.2020, il , in persona del trustee pro Parte_6 tempore, Avv.to , quest'ultimo procuratore di sé medesimo e nella qualità Parte_1 di Trustee (su questo punto, subito infra), nonché , hanno proposto appello, Parte_2 deducendo: 1) la violazione dell'art. 292 c.p.c., poiché alla data dell'atto di intervento da parte della , quale rappresentante della RE CO (12.10.2015), CP_1 Pt_2
era contumace;
2) la carenza di legittimazione passiva del trustee e di
[...] CP_16
3) la carenza di interesse ad agire della , anche nella sua qualità di creditore Controparte_3 ipotecario;
4) la violazione e falsa applicazione dell'art. 268 cpc;
5) la violazione dell'art. 4 della convenzione dell'Aja in relazione all'art. 2740 cc;
6) l'errata valutazione dell'art. 2901 c.c.. Gli istanti si sono costituiti in data 7.1.2021.
1.7 In data 1.2.2021, si è costituita anche Intesa San PA spa, in proprio, contestando l'avverso dedotto, e chiedendo: “1) Respingere l'appello principale proposto dal sig.
[...]
e perché inammissibile in rito, infondato nel merito e comunque da Pt_2 Parte_6 rigettare;
2) Confermare la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 4580/2020 del 30.6, pubblicata il 1.7.2020 nelle sole parti in cui ha rilevato la corretta instaurazione del contraddittorio, l'assoggettabilità dell'atto alla lex fori e la sussistenza dell'eventus damni pagina 5 di 16 e del consilium fraudis di cui all'art. 2901 c.c..
, con atto del 29.1.2021, e dunque, prima della costituzione nel giudizio Controparte_4
57/2021, ha anche promosso autonomo appello incidentale, costituendosi in data 5.2.2021
(procedimento n. 533/2021 RG), proponendo le medesime conclusioni, censurando altresì il capo di condanna alle spese che l'ha vista coinvolta anche nei riguardi di “ , CP_13
, e ”. Controparte_12 CP_14 Controparte_15
Per la società, “la lettura combinata di parte motiva e conclusioni dell'atto di intervento rende evidente che nel richiedere l'accoglimento delle proprie domande la specificazione ulteriore “nonché quelle proposte da ” non potesse che Parte_7 radicare una adesione alle difese e alle domande formulate da esclusivamente CP_19 rispetto all'atto disposto, in data 10.2.2012, dal sig. per TA Parte_2 Per_1
(Rep. 13913 – Racc. 10761), trascritto il 13.2.2012, in favore del trustee, avv.
[...]
e della beneficiaria, sig.ra rispetto al quale c'è stato l'intervento Parte_1 CP_16 in giudizio” (pag. 13 dell'appello).
L'impugnazione è stata notificata a , , , Controparte_12 CP_13 CP_14
, presso il domicilio del difensore in primo grado, nonché a e Controparte_15 CP_16
. CP_17
I procedimenti sono stati poi riuniti.
1.8 Si è costituita la nella qualità di mandataria con Controparte_7 rappresentanza della prospettato soggetto successore a titolo particolare Controparte_8 della Crédit CO Cariparma s.p.a. (oggi , contestando Controparte_3
l'avverso dedotto e chiedendo una pronuncia di inammissibilità dell'appello, sia per la carenza di legittimazione del , sia per la violazione dell'art. 342 cpc, oltre che il Parte_6 rigetto dello stesso.
1.9 Si è poi costituita allegata cessionaria del credito vantato da Controparte_9
Controparte_4
Infine, la stessa si è poi costituita nuovamente non in proprio ma Controparte_9 nella qualità di procuratrice di già quest'ultima, a Controparte_10 CP_11 sua volta, ulteriore cessionaria.
2. Questioni preliminari
2.1 In via preliminare va dichiarata la contumacia di , Controparte_12 CP_13
, , e . CP_14 Controparte_15 CP_16 CP_17
2.2 Sempre in via preliminare va detto come ogni questione non oggetto di univoca impugnazione deve reputarsi coperta dal giudicato.
Ed infatti, la Corte è chiamata ad esaminare solo le vicende inerenti alla costituzione del
Trust (e la condanna alle spese di Intesa San PA nei limiti prima indicati), non altro.
2.3 Ancora, con riguardo alla contestata legittimazione attiva del Trust AR, non si ignora il principio secondo cui il "trust" non può essere ritenuto ente titolare di diritti, dotato di pagina 6 di 16 personalità giuridica, e che l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi - dotato altresì di legittimazione processuale - è solo il "trustee" (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
23/12/2024, n. 34075).
Nondimeno, neppure può essere sottaciuto che, nell'atto di appello, seppure in intestazione si legga in persona del Trust pro tempore”, vi è indicazione di Parte_6 Parte_1
, anche quale “procurator sibi in qualità di Trustee”.
[...]
Nelle memorie del 16.12.2021 e del 28.1.2022 si legge peraltro che questi è presente anche in proprio.
Pertanto, per tutti i riferiti elementi, deve necessariamente ritenersi che il trustee sia presente in giudizio anche in proprio.
In ogni caso, e anche ai fini della tempestività dell'impugnazione, va detto che l'appello è stato promosso anche da , mentre è noto che il "trustee" è sempre litisconsorte Parte_2 necessario (Cass. civ., Sez. III, Ord., 12/04/2022, n. 11762), per cui avrebbe trovato applicazione l'art. 331 cpc.
L'eccezione della va quindi disattesa. Controparte_7
2.4 Per ciò che concerne, poi, la posizione dei soggetti interventori, come noto, la Suprema
Corte ha chiarito (cfr. Cass., ord. 10018/2025, Cass., ord. n. 28790/2024 e Cass. ord. n.
17944 del 22/06/2023) che, ove una delle parti del giudizio venga ad agire nella veste di cessionaria in blocco di crediti e sul punto vengano mosse contestazioni, occorre operare una distinzione tra l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi in cui ad essere contestata sia l'esistenza stessa della cessione: "nel primo caso, infatti, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurre con certezza il credito litigioso tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cass.
Civ. 22 giugno 2023, n. 17944).
Diverso, invece, è il secondo caso, e cioè l'ipotesi in cui ad essere contestata sia la stessa esistenza della cessione, contestazione che -va premesso e chiarito - investe un profilo che non concerne la legittimazione attiva del cessionario, bensì la titolarità in capo al medesimo del lato attivo dell'obbligazione, e cioè un profilo che, come tale, può essere verificato anche d'ufficio (Cass. civ. SS.UU. 16 febbraio 2016, n. 2951; Cass. civ. 15 maggio 2018, n. 11744; Cass. civ. 17 giugno 2024, n. 16814)”.
Orbene, seppure le note prodotte dall'appellante abbiano un contenuto anodino, si reputa assuma rilevanza preponderante quanto scritto dal medesimo e subito riportato: “In questa prospettiva (di enunciazione minimale di un mero fatto di cessione) la pubblicazione nella pagina 7 di 16 Gazzetta Ufficiale può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo – in termini generici, se non proprio promiscui – ad “aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco” (art. 58, comma 1 TUB).
Ma di sicuro non dà contezza – in questa sua “minima” struttura informativa – degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere.
E' per contro principio ricevuto della giurisprudenza di legittimità, rileva la Cassazione nella sentenza citata, che colui, che “si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria” ai sensi dell'art. 58 T.U.B., ha l'onere puntuale di
“fornire la prova documentale della propria legittimazione”, con documenti idonei a
“dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco” (cfr. ad esempio, note del 17.9.2025).
Ancora, con memoria di replica del 3.11.2025, ha scritto: “occorre dimostrare la riconducibilità del credito oggetto di causa alla massa dei crediti ceduti, mediante produzione di documenti identificativi (Cass. 12375/2023, Cass. 24937/2023)”.
Queste affermazioni inducono la Corte a ritenere contestata l'inclusione dei crediti della cessione, e che, per quest'ultima, vi sia stata - al più - contestazione della sua validità ed efficacia (obiettivamente generica), ma non della sua stessa esistenza e ciò a prescindere dalle ulteriori asserzioni presenti nelle note.
Ciò detto, per ciò che riguarda la , nell'avviso si legge di crediti anche CP_21 ipotecari e derivanti da contratto di finanziamento e che l'originario credito (dell'intesa poi ceduto a ), deriva da mutuo ipotecario. CP_4 Parte_5
Inoltre, proprio parte appellante, in data 30.4.2021, ha prodotto atto di opposizione a precetto ad opera della quale mandataria della , Controparte_7 CP_8 nel quale si reputa non sia stata univocamente contestata la legittimazione.
In ordine alla , nell'avviso si fa riferimento a contratti di finanziamento Controparte_22 ma in ogni caso non può essere neppure taciuta la circostanza che in giudizio è presente anche la cedente, che nessuna obiezione ha mosso.
Si reputa non sufficientemente contestata l'ulteriore cessione di a Controparte_22 [...]
Controparte_10
Dunque, per le riferite ragioni si reputa possibile procedere oltre.
3. L'appello promosso da e dal Trustee Parte_2
3.1 Già si è detto della legittimazione del Trustee ed in questi termini va esaminata l'impugnazione.
3.2 Il primo motivo, riferito alla violazione e falsa applicazione dell'art. 292 cpc, non può essere accolto. pagina 8 di 16 Non si ignora il principio secondo cui il giudice di appello che rilevi la nullità della statuizione della sentenza di primo grado per aver pronunciato su domande nuove, contenute in una comparsa di intervento non notificata personalmente al contumace ex art. 292 c.p.c., deve, dopo aver dichiarato tale nullità, decidere nel merito e non rimettere la causa al primo giudice - attesa la tassatività delle cause di rimessione di cui agli artt. 353 e
354 c.p.c. - trattandosi di nullità relativa che, a differenza di quella afferente alla notificazione della citazione introduttiva, presuppone una valida costituzione del rapporto processuale (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 12/10/2023, n. 28452).
E tuttavia, in primo luogo si rileva notifica dell'atto di intervento di Parte_7 in data 7.10.2025 (produzione di del 14.4.2021). CP_19 Controparte_7
In ogni caso, quale ulteriore e autonomo motivo, va detto che l'appellante , Parte_2 non solo si è costituito nel giudizio di primo grado, ma non ha neppure debitamente e univocamente dedotto quale sarebbe stato l'effetto di una eventuale rimessione in termini.
3.3 Il secondo motivo, in primo luogo, è inammissibile nella parte in cui è volto a beneficio di soggetto diverso dall'appellante ( ). CP_16
In ordine alla prospettata legittimazione del Trust [pag. 6 dell'impugnazione: “…il trustee non si duole di essere stato individuato quale convenuto nella domanda attorea (rectie dell'interventore ) ma che la vocatio in ius sia stata operata senza la CP_1 considerazione che il ha soggettività fiscale (vedi codice fiscale) ed Parte_6 amministrativa (vedi sottoposizione a normativa Antiriciclaggio], la censura non è condivisibile, dato che il trust, come già detto, non è un ente dotato di soggettività giuridica, bensì un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee (che è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto), restando irrilevante, ai fini civilistici,
l'individuazione normativa del trust quale soggetto passivo di imposta (Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 23/12/2024, n. 34075).
3.4 Neppure il terzo motivo può essere condiviso, posto che l'atto in esame ha inevitabilmente sottratto i beni alla garanzia: “nel caso in cui all'istituzione del trust abbia fatto poi seguito l'effettiva intestazione del bene conferito al trustee, la domanda di revocatoria, che ad oggetto assume l'atto istitutivo, appare comunque idonea a produrre
l'esito di inefficacia dell'atto dispositivo a cui propriamente tende la predetta azione (ove la dichiarazione di inefficacia potesse essere emessa anche in assenza dell'effettiva esistenza di un atto dispositivo, per contro, si fuoriuscirebbe senz'altro dalla funzione di conservazione patrimoniale che risulta specificamente connotare, nel sistema del codice civile, come ripreso anche nella sede della normativa fallimentare, lo strumento dell'azione revocatoria)” (Cass., sez. 1, 15/04/2019, n. 10498; Cass. civ., Sez. III, Ord., 16/06/2022, n.
19428).
Per quanto appena detto, è poi assolutamente irrilevante la circostanza che il Per_3 pagina 9 di 16 avrebbe “provveduto a mettere a reddito i beni…” (pag. 9).
La circostanza dell'esistenza di ipoteca viene affrontata subito infra.
3.5 Anche il quarto motivo va respinto.
Va detto che nel procedimento sommario di cognizione, come in quello ordinario e a maggior ragione in considerazione della sostanziale deformalizzazione del rito, deve escludersi la sussistenza di una preclusione alla formulazione da parte del terzo interveniente di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, costituendo la formulazione della domanda l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 07/08/2023, n. 23931).
Nella specie, nel giudizio di primo grado l' , a mezzo di , si è Controparte_4 CP_1 costituita in data 1.10.2015 e prima dell'assegnazione dei termini ex art. 183 cpc (oltre che prima della rinuncia agli atti del giudizio del 29.10.2025).
3.6 In ordine alla contestata violazione della lex fori, vale richiamare passo motivazionale della Suprema Corte: “
2.1. L'istituto del trust familiare: non ha attualmente nel nostro ordinamento una sua legge regolatrice (limitandosi la L. 22 giugno 2016, n. 112, a stabilire un regime fiscale di favore al fine di promuovere la stipula del c.d. trust di protezione a beneficio di persone con gravi disabilità); pur non essendo una figura tipica, è comunque espressione di autonomia negoziale ed è quindi legittimo nel nostro ordinamento ogni qual volta la causa, che lo sorregge, sia lecita e meritevole di tutela, giusto il disposto generale di cui all'art. 1322 c.c., comma 2; è da intendersi attualmente disciplinato dalla
Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985 (ratificata nel nostro ordinamento dalla L. 16 ottobre 1989, n. 364, ed entrata in vigore il 1 gennaio 1992), riguardante per l'appunto "la determinazione della legge ed il riconoscimento del trust negli stati contraenti": si tratta cioè di istituto riconosciuto dal nostro ordinamento, ma non regolamentato dalla legge italiana.
Il nostro Paese, con la menzionata legge di ratifica, non si è obbligata al riconoscimento di qualsiasi tipologia di trust, ma, esclusivamente, di quelli "istituiti volontariamente e provati per iscritto" (art. 3) e regolati dalla legge (art. 6) scelta dal soggetto disponente ovvero da quella avente il collegamento più stretto con il trust (art. 7). Al momento della istituzione del trust, il soggetto disponente sottoscrive un atto istitutivo di e un atto di Pt_6 conferimento di beni o di diritti;
ma l'atto di conferimento, come per l'appunto è avvenuto nel caso di specie, può essere effettuato anche in un momento successivo. Il negozio è disciplinato dalla legge straniera richiamata, ma, in virtù delle norme di salvaguardia di cui agli artt. 13, 15, 16 e 18 della Convenzione, è sempre possibile per il giudice nazionale compiere un giudizio di compatibilità con i "principi fondamentali" del nostro ordinamento.
La peculiarità dell'istituto risiede nello "sdoppiamento del concetto di proprietà", tipico dei
Paesi di common law: la proprietà legale del trust, attribuita al trustee, ne rende quest'ultimo unico titolare dei relativi diritti (sia pure nell'interesse dei beneficiari e per il pagina 10 di 16 perseguimento dello scopo definito), ma i beni restano segregati nel patrimonio del trust e, quindi, diventano estranei non soltanto al patrimonio del disponente, ma anche a quello personale del trustee (che deve amministrarli e disporne secondo il programma del trust).
2.2. Ciò premesso, l'istituto in esame è stato correttamente ricostruito dalla Corte territoriale laddove la stessa:
- dapprima, ha tratteggiato i caratteri distintivi del trust quale strumento di pianificazione patrimoniale, osservando che: a) è la stessa Convenzione dell'Aja, che fornisce la definizione di trust, stabilendo che con tale termine debbano intendersi i rapporti giuridici istituiti da una persona con atto tra vivi (caso in esame) o "mortis causa", qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un "trustee" nell'interesse di un "Beneficiano" o per un fine specifico;
b) pertanto, il Trust realizza una netta separazione tra il patrimonio del disponente (di colui, cioè, che dà vita al Trust stesso) e quello dell'effettivo beneficiano e del trustee;
c) quindi, alla costituzione ed alla gestione del Trust, generalmente, intervengono tre soggetti: il disponente (cioè il proprietario dei beni), il trustee (cioè il gestore fiduciario dei beni) ed il beneficiano (cioè il soggetto nell'interesse del quale i beni vengono conferiti nel Trust e gestiti dal trustee);
- poi, ha ricordato che, secondo lo schema contrattuale tipico del trust: il disponente trasferisce i propri beni e istituisce il trust attribuendo la proprietà degli stessi al trustee
(gestore), che è la figura chiave di tutto lo strumento e che, oltre a divenire l'effettivo proprietario, assume funzioni di gestione;
il trustee, a sua volta, dispone dei beni secondo
l'atto di trust, ma è comunque obbligato a gestirli nell'interesse dei beneficiari od allo scopo determinato dal disponente;
- quindi, ha individuato quali caratteri fondamentali di ogni trust: a) la piena separazione ed il totale distacco del patrimonio conferito dalla sfera giuridica del disponente, per passare in piena proprietà al trustee, seppure a titolo fiduciario e nell'interesse del beneficiano;
b) il fatto che il patrimonio conferito nel trust è messo al riparo da eventuali pretese: sia da parte dei creditori del disponente, poiché il patrimonio non è più di proprietà disponente;
sia da parte dei creditori del trustee, poiché quest'ultimo, seppure effettivo proprietario del patrimonio stesso, detiene solo ed esclusivamente nella qualità di trustee e mai a titolo personale;
sia da parte dei creditori del beneficiario, fino a quando quest'ultimo non riceva i beni con successivo passaggio dal trustee;
- infine, ha affermato che in via generale anche il trust può essere revocabile poiché ha sicuramente natura gratuita l'atto di conferimento di beni in trust posto in essere allo scopo di provvedere al soddisfacimento dei propri bisogni ed esigenze familiari qualora ricorrano
i presupposti dell'azione pauliana…” (Cass. civ. Sez. III, Ord., 04-04-2019, n. 9320).
L'esperimento dell'azione revocatoria è dunque certamente possibile.
E tanto si dice, inoltre, sia con riferimento all'art. 4 della convenzione adottata a L'Aja il 10 luglio 1985 (la Convenzione non si applica a questioni preliminari relative alla validità dei pagina 11 di 16 testamenti o di altri atti giuridici, in virtù dei quali determinati beni sono trasferiti al trustee), sia perché l'art. 15 paragrafo primo, lettera e) di detta Convenzione, fa salva l'applicazione delle norme inderogabili del foro riguardanti "la protezione dei creditori in casi di insolvibilità".
Ora, non è seriamente sostenibile che l'art. 2740 cc non custodisca un principio di ordine pubblico, per cui alcuna rilevanza può assumere il richiamato art. 11 della Convenzione dell'Aja (pag.14 dell'appello).
Dunque, proprio in base al citato art. 15 della Convenzione, la legge che regola il trust non può essere d'ostacolo all'applicazione delle disposizioni inderogabili della lex fori, tra le quali rientrano, per espressa previsione, proprio le norme in materia di protezione dei creditori in caso di insolvenza.
3.7 Anche il sesto motivo va respinto.
Innanzitutto, ferma la natura pacifica dei fatti non contestati e tenuto conto del principio codificato nell'art. 342 cpc, il fideiussore assume la medesima posizione del debitore principale.
Quanto poi all'esistenza di ipoteca, effettivamente, è noto il principio secondo cui il creditore che, a garanzia del suo credito, abbia iscritto ipoteca su di un immobile, in relazione al quale sia successivamente trascritto un atto dispositivo compiuto dal debitore, non può esercitare l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., in quanto lo "ius sequelae" proprio del diritto di ipoteca gli attribuisce comunque il diritto di soddisfarsi "in executivis" sull'immobile in danno del terzo acquirente, sicché l'atto dispositivo non reca alcun pregiudizio alle ragioni creditorie, alla cui verificazione la legge condiziona il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria (Cass. civ., I, 17/03/2023, n. 7876).
Nondimeno, dal confronto tra la nota di trascrizione del trust e quella di iscrizione ipotecaria, si evince che il primo atto ha ad oggetto, oltre i beni ipotecati (foglio 15, particella 133 sub 33 e sub 35) anche il bene distinto al foglio 21, particella 373, sub 17.
Sussiste dunque il requisito dell'eventus damni, atteso che per l'integrazione del profilo oggettivo di tale elemento è sufficiente che l'atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito, potendo il detto "eventus damni" consistere in una variazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa del patrimonio del debitore (Cass. 15265/2006).
Nella specie, l'atto di costituzione del trust, con ulteriore immobile rispetto a quelli ipotecati, rende avvertiti del pregiudizio.
4.7 La contestazione della violazione ex art. 1957 c.c., in primo luogo, si reputa eccessivamente generica.
Già tale valutazione appare dirimente.
Inoltre, quale ulteriore e autonomo motivo, a seguito degli interventi, tenuto conto del materiale del fascicolo cartaceo e telematico a disposizione, si reputa non vi sia stata pagina 12 di 16 analitica e specifica contestazione nel primo grado di giudizio, mentre è noto che la nullità della fideiussione posta a fondamento dell'azione revocatoria è sì rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, ma non può essere accertata sulla base di una "nuda" eccezione, sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, basata su contestazioni in fatto in precedenza mai effettuate, a fronte della quale l'intimato sarebbe costretto a subire il
"vulnus" delle maturate preclusioni processuali (Cass. civ. Sez. III Ord., 19/02/2020, n.
4175).
Il principio si reputa applicabile anche nella specie attesa la ritenuta identità di ratio.
Peraltro, in ordine alla posizione verso quale rappresentante di CP_1 CP_19
(cessionaria di ), si rileva che la fideiussione prodotta contiene deroga Controparte_4 all'art. 1957 cc e tale clausola non è considerata neppure vessatoria (Cass., n. 2034/1974 e
Cass., n. 9245/2007; 2683/2025), mentre non vi sono specifiche e tempestive allegazioni sulla conformazione del contratto.
3.8 Riguardo all'eccezione di prescrizione prevista dall'art. 2903 c.c., nell'interesse di
, e rivolta a quale rappresentante di , iniziato per Parte_2 CP_1 Controparte_20 il in data 10.4.2017” (pag. 18 dell'appello), va detto che le comparse di intervento Pt_2 sono dell'1.10.2015 e dell'8.11.2016, a fronte della costituzione del Trust in data 10.2.2012
(la trascrizione del 13.2.2012).
Vale applicare, per identità di ratio, il principio secondo cui in un giudizio introdotto con azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore ed il terzo acquirente convenuti in giudizio dal creditore e, pertanto, la valida notifica del primo atto introduttivo è idonea ad interrompere la prescrizione nei confronti del litisconsorte necessario (Cass. civ., VI, 07/11/2011, n. 23068).
Come si vedrà l'eccezione non avrebbe assunto effettiva rilevanza pratica, visto l'esito dell'appello di quest'istituto (subito infra).
Pertanto, per tutti i riferiti motivi, autonomamente e complessivamente considerati,
l'impugnazione va disattesa.
4. L'appello promosso da Controparte_4
L'impugnazione, alla quale ha aderito il cessionario, non può essere accolta.
4.1 vale richiamare precedente di questa Corte: “infatti l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza, non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
25264 del 16/10/2008 e Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 31939 del 6/12/2019).
Invero, deve ritenersi indiscutibile che (...) essendo intervenuta nel giudizio di primo grado dopo la chiusura della fase istruttoria, ha, conseguentemente, perduto la possibilità di svolgere attività istruttoria, anche solo consistente nel deposito di documenti, per cui la pagina 13 di 16 relativa domanda che presuppone l'accertamento della ragione di credito ai fini dell'utile esperimento dell'azione revocatoria ordinaria deve ritenersi infondata, in tal senso integrandosi la pronuncia impugnata (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12463 del
09/05/2023 che ha dichiarato inammissibile la produzione documentale effettuata dalla terza intervenuta volta a dimostrare la propria legittimazione ad esperire un'azione revocatoria nei confronti di una delle parti sul presupposto che in tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende, sia alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti;
di talché non è ammessa la tardiva produzione documentale volta a comprovare la legittimazione ad agire dell'interveniente, in quanto la controparte sarebbe privata della possibilità di fornire la relativa prova contraria) (Corte d'Appello Napoli, Sez. VI, Sent.,
05/05/2025, n. 2196).
Nella specie, l'intervento si è avuto quando le preclusioni istruttorie erano già maturate, mentre alcuna valenza possono assumere le deduzioni dell'istante della produzione di documentazione successivamente formatasi, ed in particolare della sentenza 1383/2018.
Nella sentenza si legge: “con atto di citazione ritualmente notificato alla società opposta,
ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 6330/2013 emesso dal Tribunale di Parte_2
Napoli Sezione Seconda in data 4-22.10.2013 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore dell'opposta della somma di € 50.238,00, oltre interessi e spese, in qualità di garante della società in virtù del contratto di Parte_4 finanziamento n. 2422014 del 30.10.2006 per l'originario importo di € 500.000,00.
L'opponente deduceva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, contestando genericamente l'ammontare del presunto credito, lamentando l'applicazione da parte della banca di interessi anatocistici, di CMS non pattuita, l'illegittima determinazione della valute, oltre al superamento del tasso soglia del periodo e l'inefficacia della garanzia fideiussoria, concludendo per la revoca del d.i. opposto e chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento, previa declaratoria della nullità delle indicate clausole illegittime del contratto, dell'esatto rapporto di dare-avere tra le parti”.
Ebbene, in detta pronuncia si richiama rapporto di credito di gran lunga antecedente, mentre
è noto che per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, per atti successivi al sorgere del credito, è sufficiente una ragione di credito anche eventuale ed il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale la predetta azione viene esperita, deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cassazione civile, sez. I, 10 febbraio 1996, n. 1050; Cass. civ.,
III, 05/09/2019, n. 22161). pagina 14 di 16 4.2 Quanto poi all'asserita mancata contestazione, non solo la censura non è stata debitamente articolata ex art. 342 cpc, ma il principio non può che avere ad oggetto i fatti, mentre nella specie, l'azione revocatoria, come noto, richiede la dimostrazione di numerosi presupposti riferiti anche a stati soggettivi rilevanti ai fini dell'azione.
In mancanza di valido elemento probatorio ritualmente acquisito - si badi - di tutti i presupposti per l'esperimento utile dell'azione, la doglianza non può essere condivisa.
4.3 Va invece accolto il motivo inerente alle spese (per il quale non è vi stata espressa rinuncia, seppure l' non abbia più articolato difese), atteso che, seppure nelle CP_23 conclusioni dell'intervento si legga di “accogliere integralmente le domande proposte dall'interventrice, quale mandataria di nonché Controparte_1 Controparte_4 quelle proposte da (per )”, nella parte motiva non si fa Controparte_1 CP_19 analitico riferimento alle domande proposte dal primo interventore anche nei confronti dei convenuti diversi dai protagonisti della stipula del trust, a fronte della circostanza che quest'ultimo, come visto, aveva proposto domanda autonoma anche nei confronti di CP_17
, , e .
[...] CP_13 Controparte_12 CP_14 Controparte_15
La sentenza va quindi riformata nei limiti del capo E) del dispositivo, nel senso di escludere, quale destinatario della condanna alle spese, la , quale procuratrice di Controparte_1 [...]
CP_4
5. Considerazioni conclusive e spese
Pertanto, per tutti i riferiti motivi, autonomamente e complessivamente considerati, la sentenza va riformata negli stretti limiti sin qui indicati.
La regolamentazione delle spese richiede alcune precisazioni.
Ed infatti, per ciò che riguarda i rapporti tra gli appellanti e la cessionaria CP_7
la questione inerente alla prova della titolarità è stata oggetto di molteplici
[...] interpretazioni, mentre è noto che il processo prosegue tra le parti originarie.
Nella specie, la è rimasta contumace. Parte_5
Analoghe considerazioni, anche in termini di obiettiva controvertibilità delle questioni inerenti all'intervento e ai principi in tema di azione revocatoria, vanno fatte per ciò che riguarda la posizione di , che non ha più articolato difese, ferma restando la Controparte_4 valenza del suo appello, nonché per la e la Controparte_9 Controparte_10
peraltro, intervenuta solo in data 18.9.2025.
[...]
Queste considerazioni inducono la Corte a ritenere sussistenti i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115,
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento pagina 15 di 16 della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
La pronuncia va emessa nei riguardi degli appellanti principali.
A tal proposito è irrilevante la circostanza che appaia ammesso ai benefici del Parte_2 patrocinio a Spese dello Stato (produzione del 18.5.2022).
Ed infatti, il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato
(c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo (Cass. civ.,
Sez. Unite, Sentenza, 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n. 4580/2020 dell'1.7.2020, emessa nel procedimento n. 20232/2013, dal Tribunale di Napoli, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello promosso dal - e da Parte_8
; Parte_2
• accoglie l'appello di per quanto di ragione e nei limiti indicati in Controparte_4 parte motiva e - per l'effetto - in parziale riforma della sentenza impugnata, per ciò che concerne il capo E), “condanna quale procuratrice di Controparte_1 [...]
(già al Parte_5 Controparte_2 pagamento, in favore dei convenuti , CP_13 Controparte_12 CP_14
e , delle spese di lite che liquida in complessi € 11.030,00 (di
[...] Controparte_15 cui € 30,00 per esborsi ed € 11.000,00 per compensi avvocato), oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e
CPA”;
• rigetta, per il resto, l'appello di;
Controparte_4
• dichiara integralmente compensate le spese di lite del presente grado di giudizio;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere il Trustee del Trust AR -
- e tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 20.11.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore pagina 16 di 16