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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 600/2024 RGA avverso la sentenza n. 399/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G.n. 963/2023, pubblicata in data
09/04/2024, non notificata;
avente ad oggetto: sanzioni disciplinari conservative;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 20/11/2025; promossa da:
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Pancari con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, Via Murri n. 48, giusta procura alle liti in atti;
- appellante contro
(C.F.: …) (P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
con sede legale in Bologna (BO), Via del Lazzaretto n. 16, in persona del
pag. 1 di 17 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dal Prof. Avv. Paolo Tosi e Avv. Andrea Uberti con domicilio eletto presso il loro studio in Milano (MI), Via Paleocapa n. 6, giusta procura alle liti in atti;
- appellato;
*** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 20/11/2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide. Ù
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza agiva innanzi al Tribunale di Parte_1
Bologna, Sezione Lavoro, nei confronti di per ottenere Controparte_1
l'annullamento delle sanzioni disciplinari a lui irrogate dalla società datrice di lavoro, rassegnando le conclusioni nei seguenti termini:
«In via principale
Accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti disciplinari relativi alle contestazioni Prot: RUO/TT/2022-1565 del 16.11.2022, Prot:
RUO/TT/2022-1566 del 16.11.2022, Prot: RUO/TT/2022-1567 del
16.11.2022, Prot: RUO/TT/2022-1703 del 02.12.2022, Prot: RUO/TT/2022-
1704 del 02.12.2022, Prot: RUO/TT/2022-1760 del 15.12.2022, Prot:
RUO/TT/2022-1761 del 15.12.2022, Prot: RUO/TT/2022-1762 del
15.12.2022, Prot: RUO/TT/2023-64 del 10.01.2023, Prot: RUO/TT/2023-47 del 09.02.2023 e per l'effetto,
Ordinare alla società con sede legale con sede legale in Controparte_1
Bologna, Via del Lazzaretto n. 16, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere alla revoca di tutti i provvedimenti disciplinari comminati con provvedimenti del 02.12.2022 Prot. TT/RUO/2022 – 1696;
pag. 2 di 17 02.12.2022 Prot. TT/RUO/2022 – 1697; 02.12.2022 Prot. TT/RUO/2022 –
1698, 29.12.2022 Prot. RUO/TT/2022 – 1839, 29.12.2022 Prot.
RUO/TT/2022 – 1836, 04.01.2023 Prot. RUO/TT/2023 – 1836, 04.01.2023
Prot. RUO/TT/2023 – 23, 04.01.2023 Prot. RUO/TT/2023 – 24, 25.01.2023
Prot. RUO/TT/2023 – 170, 10.03.2023 Prot. TT/PO/2023 – 269 e conseguentemente,
Disporre la restituzione a favore del ricorrente delle somme trattenute per complessivi € 416,10 o la diversa maggiore o minore somma effettivamente trattenuta;
Condannare la società con sede legale con sede legale Controparte_1
in Bologna, Via del Lazzaretto n. 16, in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento a favore del ricorrente di una somma ritenuta congrua e di giustizia per il comportamento tenuto, da liquidarsi secondo equità da parte dell'Ill.mo Giudice;
Con vittoria competenze, spese ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.».
2. A supporto delle richieste, il ricorrente deduceva di essere dipendente della società dal 2020, inquadrato nel livello C2 Controparte_1
Tecnici - figura professionale Tecnico di manovra e condotta del CCNL
Mobilità /Area AF del 16.12.2016 - e di aver ricevuto, da novembre 2022 a febbraio 2023, dieci contestazioni disciplinari del medesimo tenore, con cui il datore di lavoro gli rimproverava di aver posto in essere condotte non collaborative, tutte consistenti nel fatto di non offrire pronta esecuzione agli ordini a lui impartiti, chiedendo piuttosto al suo superiore la sottoscrizione del modulo M40. Il testo della contestazione era, infatti, del seguente tenore: “Lei, piuttosto che iniziare tempestivamente e coscientemente l'esecuzione delle operazioni sopra richieste, si rivolgeva al Suo CTf, richiedendo la sottoscrizione dei M40 di tale contenuto … omissis…. Lei disattendeva La vigente normativa contrattuale all'art. 56 comma 1“il dipendente deve
pag. 3 di 17 svolgere con diligenza e spirito di collaborazione le proprie mansioni osservando le disposizioni del presente CCNL e dei regolamenti interni dell'azienda, ove esistenti, del CCNL citato ed anche le regole di condotta e gli standard e gli standard compartimentali del Codice Etico p.
5.1 secondo le quali i destinatari hanno l'obbligo di - operare nel rispetto delle normative vigenti, adottando comportamenti onesti, leali, rispettoso e sinceri - tenere un comportamento collaborativo assolvendo ai propri compiti con responsabilità efficienza e diligenza” (cfr. ricorso introduttivo del I grado, pag. 2 e docc. 4-
13 allegati al ricorso introduttivo del I grado).
Deduceva altresì che, pur a seguito delle giustificazioni rese dal lavoratore nel corso degli appositi procedimenti, il datore di lavoro procedeva con l'irrogazione delle dieci sanzioni disciplinari impugnate e segnatamente: tre rimproveri scritti, due multe nella misura massima, tre multe di due ore, una sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un giorno, una sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tre giorni.
Il ricorrente affermava anche che la ragione dei suoi comportamenti – di cui non negava la realizzazione, ma solo il rilievo disciplinare – era da rinvenirsi nel fatto che, in data 27.01.2022, le sigle sindacali , , CP_2 CP_3
Cont Contro
, e avevano sottoscritto un accordo sindacale con la società CP_5
datrice di lavoro, che non veniva però recepito dall'organizzazione sindacale
FAST- Confsal alla quale egli aderiva, in ragione del fatto che questa non condivideva l'assetto di mansioni che, per effetto del nuovo accordo, venivano a suddividersi tra MA e manovratore, ritenendo che tale nuova organizzazione non garantisse la sicurezza sul lavoro.
Per tali ragioni, argomentava di aver tenuto i comportamenti Parte_1
contestatigli per manifestare il suo pensiero, in coerenza con la posizione della sua organizzazione sindacale, negando in ogni caso di aver arrecato ritardi o disservizi: deduceva, infatti, che ricevuto l'ordine ne aveva dato diligente esecuzione in tutte e dieci le occasioni di riferimento, pur previamente
pag. 4 di 17 inviando una mail col cellulare chiedendo la sottoscrizione del modulo M40; ciò – come già chiarito - al solo fine di esprimere la propria rimostranza circa la legittimità dell'ordine, secondo quanto previsto dall'art. 51 co. 2 lett. H
CCNL (che prevede la possibilità per il lavoratore di comunicare rimostranze verso ordini palesemente contrari a regolamenti e istruzioni), circostanza già allegata in sede di giustificazione disciplinare.
Svolgeva, inoltre, considerazioni di merito circa l'organizzazione lavorativa emergente dall'accordo sindacale, di cui cercava di mettere in luce le criticità anche nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Allegava, infine, giurisprudenza di legittimità (segnatamente: Cass. Civ.
Sez. Lavoro 02/11/2021 n. 31201) relativa all'inefficacia dell'accordo collettivo aziendale rispetto ai lavoratori dell'azienda aderenti a
Organizzazioni Sindacali dissenzienti – come nel caso di specie – lamentando, comunque, la sproporzione delle sanzioni irrogategli.
3. Si costituiva che chiedeva di respingere le Controparte_1
domande del ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto, con salvezza di spese, competenze ed onorari di giudizio e deduceva che:
- l'accordo stipulato in data 27.1.2022 aveva ad oggetto la nuova organizzazione delle attività di manovra e «con riguardo all'Impianto
Manovra presso Bologna Centrale (n.d.r. luogo di lavoro del ricorrente), l'Accordo 27.1.2022 prevede in particolare che i “…
Tecnici di Manovra abilitati con Licenza e Certificato Complementare
(di seguito Traghettatori) … in base alle abilitazioni possedute e alle indicazioni del CFT, effettuano le attività di ricovero, stazionamento, preparazione e piazzamento dei treni, svolgendo le previste operazioni preliminari per la messa in funzione e la movimentazione del materiale rotabile, sia per Produzione che per Manutenzione, operando al bisogno anche in IMC” (memoria di costituzione in I grado, pag. 4);
pag. 5 di 17 - dai successivi incontri tra le parti sociali, era emerso un “Documento
Tecnico Organizzativo” che precisava come in materia di preparazione del materiale rotabile e di consegna del rotabile al MA ci fossero due casistiche a seconda che il rotabile venisse consegnato a MA di o a macchina di altra impresa Controparte_1
ferroviaria: nel primo caso, l'identità di (Sistema procedurale Per_1
per l'acquisizione e il mantenimento delle competenze) e di competenze permettevano di effettuare la consegna verbalmente;
nel secondo caso, invece, la diversità di “ imponeva una consegna tracciata, ossia Per_1
regolata da un'apposita “Procedura d'Interfaccia”, utilizzando il modulo M40;
- con nota del 4.11.2022 - avente ad oggetto “Richiesta delucidazioni in merito a movimenti di materiali come "treno" come "manovra" effettuati da agenti con Certificato Complementare Armonizzato di tipo
A4”, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle
Infrastrutture DA e AL (ANSFISA) confermava che, in relazione alle attività di preparazione del treno, il personale in possesso del certificato complementare A1-A4, doveva intendersi formato per eseguire tutte le attività preparatorie specificate nel manuale di condotta del materiale utilizzato e che «l'interfacciamento tra il personale in possesso di CC A1-A4 e il personale del treno avviene, se appartenente alla medesima impresa, in maniera non tracciata, in quanto entrambi in possesso delle medesime competenze, ad eccezione delle comunicazioni riferite ad eventuali guasti che vengono tracciate attraverso la segnalazione sul libro di bordo;
qualora, invece, tale interfacciamento avvenisse tra personale appartenente a imprese diverse, tutte la attività svolte vengono comunicate attraverso un modulo denominato M40 Trenitalia Tper-Trenord. (…)» (pag. 6 della memoria del I grado, cfr. doc. 40 allegato al ricorso di I grado):
pag. 6 di 17 confermava così che, tra un manovratore e un Controparte_1
MA , non occorreva la compilazione di alcun Controparte_1
modulo M40 e validando l'organizzazione adottata dalla società datrice di lavoro;
- la pretestuosità, alla luce della conferma da ANSFISA sulla correttezza del modus operandi della società, dei timori in punto di sicurezza espressi dal ricorrente a giustificazione della sua condotta;
- che, nel caso di specie, si verte in materia (modalità di preparazione e verifica del materiale rotabile) non regolata dalla contrattazione collettiva, bensì da specifiche norme tecniche, che non incide sui diritti individuali dei lavoratori;
esplicitava, infatti, che il verbale sottoscritto il 27.1.2022 costituisce un accordo di livello regionale che si limita ad occuparsi di organizzazione del lavoro e non di diritti dei lavoratori;
- la legittimità e la proporzionalità delle sanzioni disciplinari irrogate.
4. Il Giudice di primo grado, dato atto della rituale costituzione delle parti, non ritenendo necessario istruire la causa, definiva il giudizio con sentenza pubblicata all'udienza del 09/04/2024 rigettando le domande di parte ricorrente.
5. Il Giudice giungeva a siffatta pronuncia in quanto riteneva legittime le sanzioni comminate per avere il lavoratore posto in essere più volte la contestata condotta, consistita non tanto nel non aver dato puntuale esecuzione alla propria prestazione lavorativa quanto, piuttosto, nella continua richiesta al suo superiore (Ctf) di un adempimento non previsto dal regolamento datoriale, integrato dal documento tecnico organizzativo – da considerarsi una direttiva impartita al personale – consistente nella redazione del documento M40; riteneva, infatti, che la locuzione contenuta in tutte le contestazioni «Lei, piuttosto che iniziare tempestivamente e coscientemente l'esecuzione delle operazioni sopra richieste …» fosse solo un preambolo fattuale rispetto alla condotta effettivamente contestata, cioè «….si rivolgeva al Suo CTf,
pag. 7 di 17 richiedendo la sottoscrizione di un M40» (cfr. pag. 5 della sentenza di I grado). Il giudicante evidenziava che la società aveva previsto come l'utilizzo di questo documento non fosse contemplato nel caso di specie, perché in tutte le occasioni oggetto di contestazione, la consegna del mezzo, in quanto avvenuta al MA da parte del tecnico di manovra ( Parte_2
all'interno della stessa impresa ferroviaria, non richiedeva la modalità tracciata, diversamente dal caso contrario in cui si richiedeva la modalità scritta (specificando, seppur erroneamente, come si dirà infra, «appunto il modulo M40 oggetto della contestazione» a pag. 4 della sentenza) e sottolineava che tali modalità – che avevano ricevuto nel 2022 l'avallo dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture
DA e AL (ente deputato alla verifica delle norme di sicurezza) – in quanto rientranti nell'organizzazione lavorativa, rilevano ai fini della valutazione dei comportamenti del lavoratore, mentre del tutto irrilevante era che tali modalità non avessero trovato l'avallo in sede sindacale da parte della sigla di appartenenza del lavoratore (Fast- Confsal).
Inoltre, il Giudice rilevava la corretta applicazione dell'art. 56 comma 1 del CCNL di settore, espressamente richiamato nelle contestazioni, che recita:
«Il dipendente deve svolgere con diligenza e spirito di collaborazione le proprie mansioni osservando le disposizioni del presente CCNL e dei regolamenti interni dell'azienda, ove esistenti».
Dunque, considerando che il dipendente era reiteratamente incorso nella condotta contestata, ha ritenuto sussistenti gli addebiti e proporzionate le sanzioni perché applicate in conformità al CCNL, considerando le recidive via via cumulate, così rigettando le domande del lavoratore e comunque disponendo la compensazione delle spese di lite in ragione del fatto che «le condotte in effetti hanno rappresentato più una presa di posizione sindacale che una vera e propria insubordinazione, senza che si verificassero disservizi nell'espletamento delle mansioni, oltretutto contenendo un profilo di
pag. 8 di 17 correttezza formale che permette di procedere in tal senso, pur non giustificando la non ottemperanza reiterata alle modalità esecutive della prestazione» (pag. 6 della sentenza di I grado).
6. Con atto di appello tempestivamente depositato, interponeva Parte_1
gravame avverso la sentenza di cui in epigrafe con riguardo a diversi capi della sentenza, formulando in sostanza un unico motivo di appello – riassumibile nella erroneità delle valutazioni del giudice dal punto di vista fattuale – e con articolazione di veicolanti le deduzioni già svolte in I grado.
7. Segnatamente le censure mosse al provvedimento impugnato sono così compendiabili:
- il giudicante avrebbe errato laddove riteneva che il modulo M40 del quale il aveva richiesto la sottoscrizione (usato quale Parte_1
strumento cautelativo) fosse il medesimo sul quale era intervenuta la pronuncia di SF (necessario a tracciare la consegna del mezzo tra risorse appartenenti a diverse imprese ferroviarie);
- ove vi sia una divergenza tra le Sigle sindacali, non può trovare applicazione la disciplina prevista nell'accordo nei confronti del lavoratore che aderisce all'Organizzazione Sindacale che ha manifestato il proprio dissenso;
- le contestazioni sono formulate nel senso che “Lei, piuttosto che iniziare tempestivamente e coscientemente l'esecuzione delle operazioni sopra richieste, si rivolgeva al Suo CTf, richiedendo la sottoscrizione dei M40 di tale contenuto… omissis…”, quindi con esse letteralmente si contesta un ritardo, invero mai cagionato così come mai sono stati cagionati disservizi;
- ai tempi in cui sono avvenute le contestazioni disciplinari, di fatto, non era in possesso della patente necessaria per effettuare Parte_1
l'operazione di consegna del mezzo al MA, con la conseguenza che l'ordine impartito doveva considerarsi illegittimo;
pag. 9 di 17 - il carattere sproporzionato delle sanzioni.
8. Si costituiva l'appellato – società datrice di lavoro, come indicata in epigrafe – che, nel dedurre l'infondatezza in fatto e in diritto delle pretese di riproponeva le difese già spiegate nel primo grado – attinenti alla Parte_1
legittimità delle sanzioni irrogate al lavoratore sia in punto di an sia in punto di quantum – e chiedeva il rigetto dell'appello nel merito, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, col favore delle spese.
9. Tanto premesso, la Corte ritiene – in base agli atti e documenti già agli atti, con rigetto dell'istanza istruttoria avanzata dall'appellato, da ritenersi del tutto superflua – che l'appello sia infondato.
10. Si ritiene, infatti, che il Giudice di prime cure, con apprezzabile sintesi, abbia correttamente ritenuto che «il ricorrente è incorso nell'inadempimento contestato, con la conseguenza che il profilo disciplinare può dirsi confermato.» (pag. 5 della sentenza impugnata) e che la correttezza della statuizione non sia inficiata dall'irrilevante errore – denunciato dall'appellante e già accennato supra – in cui il giudicante è incorso, nel confondere il tipo di modello M40 da tenere in considerazione. Infatti, posto che il modello M40 indica solo la forma di un documento che può avere contenuto diversificato a seconda della situazione (comunicazioni, ordini, ecc.), nel caso di specie, anziché tenere in considerazione il modello M40 che intendeva utilizzare il lavoratore come forma di comunicazione del proprio dissenso circa l'organizzazione aziendale rispetto all'attività che gli era stata comandata, il Giudicante ha fatto riferimento – erroneamente – al modulo
M40 previsto dal modello organizzativo per tracciare per iscritto la consegna della macchine tra tecnico e MA di diverse imprese, non invece previsto nel caso di lavoratori appartenenti alla stessa impresa (caso di specie).
11. Tuttavia, l'esaminato refuso non assume rilievo nella sostanza della tematica trattata ed, in generale, sulla decisione, giacché ciò che rileva è che il dipendente – con le condotte oggetto di contestazione – ricevuti gli ordini,
pag. 10 di 17 comunicasse al datore di lavoro di non voler svolgere l'ordine impartitogli, ritenendo trattarsi di mansione non rientrante tra quelle proprie del suo profilo e denunciando possibili problemi in punto di sicurezza sul lavoro, pur dichiarando che in caso di reiterato ordine scritto – che in sostanza sollecitava
– egli avrebbe svolto l'attività comandata, salvo riserva di tutela.
12. Tanto precisato, va rilevato che i fatti dedotti nelle contestazioni disciplinari oggetto di causa, non sono contestati nella loro materialità ma solo con riguardo alla loro antigiuridicità e conseguente rilevanza sotto il profilo disciplinare;
con la precisazione che comunque essi consistevano – come, peraltro, già condivisibilmente esplicitato dal Giudice di prime cure – non nell'aver arrecato ritardi bensì nella ripetuta manifestazione di rimostranza per l'organizzazione del lavoro, come emerge dal testo della comunicazione che si ritiene utile, ai fini espositivi, riportare:
«Il sottoscritto matr. Operatore di Parte_1 P.IVA_2
Manovra e Condotta in possesso di Licenza e Certificato Complementare armonizzato di tipo A4-D.lgs 247/2012 per l'effettuazione delle manovre presso la stazione di Bologna Cle e gli afferenti scali e impianti, con la presente in coerenza con quanto previsto dal dettato del CCNL Mobilità
AF/FSI vigente per la propria figura professionale, in virtù di quanto previsto dal D.lgs 247/2012 rispetto alle attività della Licenza A4 e del relativo certificato e rispetto alle prerogative che la legge riserva al lavoratore
“preposto alla sicurezza del convoglio treno” ovvero il MA con
Licenza B1-D.lgs 247/2012 sancite anche nell'SGS della società
con documento aziendale SFP.PP.004.12 del 01-5-2022, Controparte_1
COMUNICA in ossequio all'art. 20 D.lgs 81/2008 di NON POTER
SVOLGERE le attività previste dai piani di lavoro che non rientrano tra le attività contrattualmente e legislativamente previste per il ruolo che ricopre ovvero di non assumersi responsabilità che non siano quelle previste dall'SGS per Operatore di Manovra e Condotta. Comunica inoltre che il sottoscritto
pag. 11 di 17 non aderisce alle OO.SS firmatarie di accordo per lavorazioni che esulano dal dettato contrattuale CCNL AF/FSI vigente, bensì aderisce all' organizzazione sindacale che in data 30-01-2022 Controparte_7
attraverso la Segreteria Regionale Emilia-Romagna con Prot.
06/2022/TTPER ha diffidato la Controparte_8
dall'applicare tale accordo ai propri associati, e che pertanto in coerenza con la sentenza Corte di Cassazione Sez. Lavoro n. 31201/2021, il sottoscritto ribadisce che a tutela della sicurezza personale, del lavoro e dell'esercizio del processo/prodotto treno non potrà svolgere le attività che non sono previste contrattualmente e legislativamente per il proprio ruolo professionale,
CHIEDE pertanto che il proprio turno di lavoro sia organizzato coerentemente al dettato contrattuale vigente in coerenza con il proprio ruolo professionale e delle responsabilità che gli vengono formalmente riconosciute. In caso di reiterato ordine scritto, il sottoscritto svolgerà comunque l'attività che gli viene comandata salvo riservarsi di tutelarsi.».
13. Segnatamente, occorre soffermarsi sulla possibilità di sussumere le condotte tenute da nell'esercizio del diritto di libera manifestazione Parte_1
del proprio pensiero, come prospettato dal lavoratore nei suoi atti giudiziali.
14. Egli deduceva, infatti, che le sue condotte concretizzassero l'espressione, in modo pacato e rispettoso, della propria rimostranza al superiore che aveva impartito un ordine palesemente contrario a regolamento e istruzioni, secondo quanto previsto dall'art. 51 comma 2 lettera H del CCNL di categoria e in adesione a quanto portato avanti dalla sigla sindacale a cui aderiva;
viene in rilievo, dunque, l'esercizio del diritto di critica quale declinazione specifica del diritto di libera manifestazione del proprio pensiero consistente nell'esternazione di un'opinione relativamente a una condotta o a un'affermazione altrui.
La sussunzione prospettata dal dipendente permetterebbe di inquadrare le sue condotte nell'esercizio di un diritto tutelato costituzionalmente (art. 21
pag. 12 di 17 Cost), con la conseguenza che verrebbe meno l'antigiuridicità del fatto
(rectius: dei fatti).
15. Ebbene, la Suprema Corte, chiamata a delineare il perimetro dell'esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero sul luogo di lavoro (cfr. sentenza n. 1379 del 2019) ha chiarito che “ […] secondo i condivisi principi già espressi da questa Corte, l'esercizio del diritto di critica dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro è lecito laddove espressione del "diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero" (art. 21 Cost.), anche "nei luoghi dove prestano la loro opera" (L. n. 300 del 1970, art. 1), tenuto altresì conto dell'interesse ad esprimersi sulle modalità di esercizio dell'attività imprenditoriale che possano avere ricadute sulle condizioni di vita e di lavoro del personale”, diritto che comunque incontra (prosegue la stessa Cassazione) “un limite nella tutela dell'onore, della reputazione e del decoro del datore di lavoro, beni-interessi che costituiscono riflesso di diritti fondamentali della persona tutelati quali valori essenziali della dignità dell'uomo …”; ha altresì chiarito che, per potersi fondare la valutazione di non antigiuridicità della condotta del lavoratore, occorre il rispetto dei seguenti tre requisiti:
i. la veridicità, ossia la rispondenza al vero dei pensieri manifestati, anche solo putativamente, ossia in base ad un'incolpevole convinzione dell'autore del pensiero1;
ii. la continenza, intesa quale correttezza formale dell'espressione, che non deve trasmodare nel turpiloquio;
pag. 13 di 17 iii. la pertinenza (o continenza sostanziale) del pensiero manifestato, per tale intendendo l'interesse meritevole di tutela alla conoscenza dei fatti oggetto di critica2.
16. Calando gli insegnamenti della Cassazione nel caso di specie, si può sicuramente ritenere sussistente il requisito della continenza in quanto è certo che il lavoratore esprimeva in modo rispettoso, corretto e decoroso la propria
– seppur reiterata – richiesta, senza mancare di rispetto al destinatario.
17. Parimenti sussistente è il requisito della pertinenza, posto che il pensiero manifestato al datore di lavoro attiene ad un interesse afferente al rapporto di lavoro, relativo all'organizzazione lavorativa e quindi allo svolgimento della prestazione.
18. Mancante è, invece, il requisito della veridicità.
19. Questa Corte ritiene che l'ordine verso cui il lavoratore mostrava di dissentire non possa dirsi «palesemente contrario ai regolamenti e istruzioni», ritenendo di valorizzare la circostanza che l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture DA e AL
(ANSFISA: ente deputato alla verifica delle norme di sicurezza) con nota del
4 novembre 2022 - portata a conoscenza del dipendente in data 08.11.2022
(cfr. doc. 6 di parte resistente in I grado) e quindi prima dei fatti contestatigli - aveva avallato l'organizzazione delineata dal nuovo accordo sindacale, evidentemente ritenendola idonea a garantire la sicurezza nelle operazioni da
pag. 14 di 17 svolgere;
dunque, la convinzione del dipendente, circa la pericolosità del nuovo assetto non può dirsi convinzione incolpevole circa la veridicità delle critiche mosse idonea a integrare la c.d. verità putativa, elemento necessario affinché il diritto di critica possa ritenersi correttamente esercitato.
20. Tanto precisato al fine di elidere ogni rilevanza alla deduzione dell'appellante circa la carenza di antigiuridicità delle condotte al medesimo contestate, si ritiene altresì di evidenziare che alla valutazione di rilevanza disciplinare delle stesse si perviene valorizzandone la sicura incidenza - in termini di disfunzionalità, quantomeno potenziale - sul rapporto con il datore di lavoro, anche in ragione della pervicace ripetitività con cui sono state poste in essere.
21. Tanto accertato, si perviene ad avallare la considerazione del giudice di prime cure laddove ritiene che le condotte ascritte al lavoratore abbiano assunto rilievo disciplinare in quanto tali da integrare, ciascuna di esse, ipotesi di “lieve irregolarità nell'adempimento della prestazione lavorativa”, condotte ex art 58 del CCNL di riferimento (doc. 20 di parte resistente in I grado) sanzionate con “rimprovero scritto”.
22. Quanto poi alle multe comminate al lavoratore, esse sono giustificate ex art 59 CCNL dalla “recidiva, entro un anno dall'applicazione del rimprovero scritto, nelle stesse mancanze previste nel precedente art. 58” – senz'altro applicabile nel caso di specie in ragione del ristretto ambito temporale di commissione delle condotte e di conseguente inflizione delle sanzioni disciplinari - e dalla “negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio dalle quali non sia derivato pregiudizio al servizio, alla regolarità dell'esercizio o agli interessi dell'azienda”.
23. Per quel che attiene alle sospensioni dal servizio e dalla retribuzione – quale sanzione più grave tra quelle applicate – si ritiene come la legittimità sia da rinvenirsi nell'art 60 CCNL il quale, quale presupposto, prevede la
pag. 15 di 17 “recidiva, entro un anno dall'applicazione della sanzione, nelle mancanze previste nel precedente art. 59”.
24. Del tutto evidente è, peraltro, la progressiva graduazione delle sanzioni irrogate, che – è bene ricordarlo – sono state: tre rimproveri scritti, due multe nella misura massima, tre multe di due ore, una sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un giorno, una sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tre giorni.
25. Questa Corte ritiene, dunque, che tali sanzioni conservative siano tutte legittime e proporzionate, dovendosi perciò condividere la valutazione svolta sul punto dal Giudice di prime cure nei termini che seguono: «Con riferimento al profilo della proporzionalità, la gradazione delle sanzioni, tenendo conto della recidiva (specifica) sempre contestata correttamente, si presenta come progressiva sempre tendente al minimo irrogabile e, dunque, non è possibile ritenere che le sanzioni sia non proporzionate ai fatti commessi.» (cfr. pag. 6 della sentenza gravata).
26. Alla luce di quanto esposto, assorbita ogni altra questione, deduzione od argomentazione non espressamente trattata in quanto ritenuta ultronea, si perviene al rigetto dell'appello.
27. Cionondimeno, in considerazione della particolarità della vicenda - che vede sullo sfondo una vibrata questione sindacale afferente proprio all'organizzazione del lavoro, come peraltro già apprezzato dal giudice di prime cure - si ritiene di poter pervenire all'integrale compensazione delle spese legali del presente grado di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
28. Comunque, parte appellante è tenuta ex art. 92 c.p.c. al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dell'impugnazione stante la sussistenza, allo stato, dei presupposti applicativi dell'innovato disposto di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
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P.Q.M.
ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. compensa per intero le spese del grado;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002 per il versamento, a carico di parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dell'impugnazione, se dovuto.
Bologna, 20/11/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. civ., sez. III, ord. 26 ottobre 2017, n. 25420: “(…) il diritto di critica non si concreta, come quello di cronaca, nella mera narrazione veritiera di fatti, ma si esprime in un giudizio che, come tale, non può che essere soggettivo rispetto ai fatti stessi, fermo restando, però, che il fatto presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca (Cass., 6 aprile 2011, n. 7847; nella stessa prospettiva si colloca la giurisprudenza della Corte EDU sull'art. 10 della Convenzione, in tema di libertà di espressione, che, nel distinguere tra la "materialità dei fatti" e "giudizi di valore", pone in rilievo che, quand'anche "equivale a un giudizio di valore, una dichiarazione deve fondarsi su una base fattuale sufficiente, senza la quale sarebbe eccessiva": sentenza c. Italia del 30 giugno 2015, e ulteriori precedenti ivi richiamati;
cfr. in tal senso Cass., 19 Per_2 gennaio 2017, n. 1285)”. 2 Cfr. Cassazione. Pen. sez. V, sent. Num. 17784 anno 2022: “
4.3. Quanto al requisito della continenza, giova rammentare che essa concerne un aspetto sostanziale e un profilo formale. La continenza sostanziale, o "materiale", attiene alla natura e alla latitudine dei fatti riferiti e delle opinioni espresse, in relazione all'interesse pubblico alla comunicazione o al diritto-dovere di denunzia: essa si riferisce, dunque, alla quantità e alla selezione dell'informazione in funzione del tipo di resoconto e dell'utilità/bisogno sociale di esso. La continenza formale attiene, invece, al modo con cui il racconto sul fatto è reso o il giudizio critico esternato, e cioè alla qualità della manifestazione: essa postula, quindi, una forma espositiva proporzionata, "corretta" in quanto non ingiustificatamente sovrabbondante al fine del concetto da esprimere. Questo significa che le modalità espressive attraverso le quali si 5 Corte di Cassazione - copia non ufficiale estrinseca il diritto alla libera manifestazione del pensiero, con la parola
o qualunque altro mezzo di diffusione, di rilevanza e tutela costituzionali ( ex art. 21 Cost.), postulano una forma espositiva corretta della critica - e cioè astrattamente funzionale alla finalità di disapprovazione - e che non trasmodino nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione. (…)»
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 600/2024 RGA avverso la sentenza n. 399/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G.n. 963/2023, pubblicata in data
09/04/2024, non notificata;
avente ad oggetto: sanzioni disciplinari conservative;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 20/11/2025; promossa da:
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Pancari con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, Via Murri n. 48, giusta procura alle liti in atti;
- appellante contro
(C.F.: …) (P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
con sede legale in Bologna (BO), Via del Lazzaretto n. 16, in persona del
pag. 1 di 17 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dal Prof. Avv. Paolo Tosi e Avv. Andrea Uberti con domicilio eletto presso il loro studio in Milano (MI), Via Paleocapa n. 6, giusta procura alle liti in atti;
- appellato;
*** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 20/11/2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide. Ù
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza agiva innanzi al Tribunale di Parte_1
Bologna, Sezione Lavoro, nei confronti di per ottenere Controparte_1
l'annullamento delle sanzioni disciplinari a lui irrogate dalla società datrice di lavoro, rassegnando le conclusioni nei seguenti termini:
«In via principale
Accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti disciplinari relativi alle contestazioni Prot: RUO/TT/2022-1565 del 16.11.2022, Prot:
RUO/TT/2022-1566 del 16.11.2022, Prot: RUO/TT/2022-1567 del
16.11.2022, Prot: RUO/TT/2022-1703 del 02.12.2022, Prot: RUO/TT/2022-
1704 del 02.12.2022, Prot: RUO/TT/2022-1760 del 15.12.2022, Prot:
RUO/TT/2022-1761 del 15.12.2022, Prot: RUO/TT/2022-1762 del
15.12.2022, Prot: RUO/TT/2023-64 del 10.01.2023, Prot: RUO/TT/2023-47 del 09.02.2023 e per l'effetto,
Ordinare alla società con sede legale con sede legale in Controparte_1
Bologna, Via del Lazzaretto n. 16, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere alla revoca di tutti i provvedimenti disciplinari comminati con provvedimenti del 02.12.2022 Prot. TT/RUO/2022 – 1696;
pag. 2 di 17 02.12.2022 Prot. TT/RUO/2022 – 1697; 02.12.2022 Prot. TT/RUO/2022 –
1698, 29.12.2022 Prot. RUO/TT/2022 – 1839, 29.12.2022 Prot.
RUO/TT/2022 – 1836, 04.01.2023 Prot. RUO/TT/2023 – 1836, 04.01.2023
Prot. RUO/TT/2023 – 23, 04.01.2023 Prot. RUO/TT/2023 – 24, 25.01.2023
Prot. RUO/TT/2023 – 170, 10.03.2023 Prot. TT/PO/2023 – 269 e conseguentemente,
Disporre la restituzione a favore del ricorrente delle somme trattenute per complessivi € 416,10 o la diversa maggiore o minore somma effettivamente trattenuta;
Condannare la società con sede legale con sede legale Controparte_1
in Bologna, Via del Lazzaretto n. 16, in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento a favore del ricorrente di una somma ritenuta congrua e di giustizia per il comportamento tenuto, da liquidarsi secondo equità da parte dell'Ill.mo Giudice;
Con vittoria competenze, spese ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.».
2. A supporto delle richieste, il ricorrente deduceva di essere dipendente della società dal 2020, inquadrato nel livello C2 Controparte_1
Tecnici - figura professionale Tecnico di manovra e condotta del CCNL
Mobilità /Area AF del 16.12.2016 - e di aver ricevuto, da novembre 2022 a febbraio 2023, dieci contestazioni disciplinari del medesimo tenore, con cui il datore di lavoro gli rimproverava di aver posto in essere condotte non collaborative, tutte consistenti nel fatto di non offrire pronta esecuzione agli ordini a lui impartiti, chiedendo piuttosto al suo superiore la sottoscrizione del modulo M40. Il testo della contestazione era, infatti, del seguente tenore: “Lei, piuttosto che iniziare tempestivamente e coscientemente l'esecuzione delle operazioni sopra richieste, si rivolgeva al Suo CTf, richiedendo la sottoscrizione dei M40 di tale contenuto … omissis…. Lei disattendeva La vigente normativa contrattuale all'art. 56 comma 1“il dipendente deve
pag. 3 di 17 svolgere con diligenza e spirito di collaborazione le proprie mansioni osservando le disposizioni del presente CCNL e dei regolamenti interni dell'azienda, ove esistenti, del CCNL citato ed anche le regole di condotta e gli standard e gli standard compartimentali del Codice Etico p.
5.1 secondo le quali i destinatari hanno l'obbligo di - operare nel rispetto delle normative vigenti, adottando comportamenti onesti, leali, rispettoso e sinceri - tenere un comportamento collaborativo assolvendo ai propri compiti con responsabilità efficienza e diligenza” (cfr. ricorso introduttivo del I grado, pag. 2 e docc. 4-
13 allegati al ricorso introduttivo del I grado).
Deduceva altresì che, pur a seguito delle giustificazioni rese dal lavoratore nel corso degli appositi procedimenti, il datore di lavoro procedeva con l'irrogazione delle dieci sanzioni disciplinari impugnate e segnatamente: tre rimproveri scritti, due multe nella misura massima, tre multe di due ore, una sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un giorno, una sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tre giorni.
Il ricorrente affermava anche che la ragione dei suoi comportamenti – di cui non negava la realizzazione, ma solo il rilievo disciplinare – era da rinvenirsi nel fatto che, in data 27.01.2022, le sigle sindacali , , CP_2 CP_3
Cont Contro
, e avevano sottoscritto un accordo sindacale con la società CP_5
datrice di lavoro, che non veniva però recepito dall'organizzazione sindacale
FAST- Confsal alla quale egli aderiva, in ragione del fatto che questa non condivideva l'assetto di mansioni che, per effetto del nuovo accordo, venivano a suddividersi tra MA e manovratore, ritenendo che tale nuova organizzazione non garantisse la sicurezza sul lavoro.
Per tali ragioni, argomentava di aver tenuto i comportamenti Parte_1
contestatigli per manifestare il suo pensiero, in coerenza con la posizione della sua organizzazione sindacale, negando in ogni caso di aver arrecato ritardi o disservizi: deduceva, infatti, che ricevuto l'ordine ne aveva dato diligente esecuzione in tutte e dieci le occasioni di riferimento, pur previamente
pag. 4 di 17 inviando una mail col cellulare chiedendo la sottoscrizione del modulo M40; ciò – come già chiarito - al solo fine di esprimere la propria rimostranza circa la legittimità dell'ordine, secondo quanto previsto dall'art. 51 co. 2 lett. H
CCNL (che prevede la possibilità per il lavoratore di comunicare rimostranze verso ordini palesemente contrari a regolamenti e istruzioni), circostanza già allegata in sede di giustificazione disciplinare.
Svolgeva, inoltre, considerazioni di merito circa l'organizzazione lavorativa emergente dall'accordo sindacale, di cui cercava di mettere in luce le criticità anche nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Allegava, infine, giurisprudenza di legittimità (segnatamente: Cass. Civ.
Sez. Lavoro 02/11/2021 n. 31201) relativa all'inefficacia dell'accordo collettivo aziendale rispetto ai lavoratori dell'azienda aderenti a
Organizzazioni Sindacali dissenzienti – come nel caso di specie – lamentando, comunque, la sproporzione delle sanzioni irrogategli.
3. Si costituiva che chiedeva di respingere le Controparte_1
domande del ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto, con salvezza di spese, competenze ed onorari di giudizio e deduceva che:
- l'accordo stipulato in data 27.1.2022 aveva ad oggetto la nuova organizzazione delle attività di manovra e «con riguardo all'Impianto
Manovra presso Bologna Centrale (n.d.r. luogo di lavoro del ricorrente), l'Accordo 27.1.2022 prevede in particolare che i “…
Tecnici di Manovra abilitati con Licenza e Certificato Complementare
(di seguito Traghettatori) … in base alle abilitazioni possedute e alle indicazioni del CFT, effettuano le attività di ricovero, stazionamento, preparazione e piazzamento dei treni, svolgendo le previste operazioni preliminari per la messa in funzione e la movimentazione del materiale rotabile, sia per Produzione che per Manutenzione, operando al bisogno anche in IMC” (memoria di costituzione in I grado, pag. 4);
pag. 5 di 17 - dai successivi incontri tra le parti sociali, era emerso un “Documento
Tecnico Organizzativo” che precisava come in materia di preparazione del materiale rotabile e di consegna del rotabile al MA ci fossero due casistiche a seconda che il rotabile venisse consegnato a MA di o a macchina di altra impresa Controparte_1
ferroviaria: nel primo caso, l'identità di (Sistema procedurale Per_1
per l'acquisizione e il mantenimento delle competenze) e di competenze permettevano di effettuare la consegna verbalmente;
nel secondo caso, invece, la diversità di “ imponeva una consegna tracciata, ossia Per_1
regolata da un'apposita “Procedura d'Interfaccia”, utilizzando il modulo M40;
- con nota del 4.11.2022 - avente ad oggetto “Richiesta delucidazioni in merito a movimenti di materiali come "treno" come "manovra" effettuati da agenti con Certificato Complementare Armonizzato di tipo
A4”, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle
Infrastrutture DA e AL (ANSFISA) confermava che, in relazione alle attività di preparazione del treno, il personale in possesso del certificato complementare A1-A4, doveva intendersi formato per eseguire tutte le attività preparatorie specificate nel manuale di condotta del materiale utilizzato e che «l'interfacciamento tra il personale in possesso di CC A1-A4 e il personale del treno avviene, se appartenente alla medesima impresa, in maniera non tracciata, in quanto entrambi in possesso delle medesime competenze, ad eccezione delle comunicazioni riferite ad eventuali guasti che vengono tracciate attraverso la segnalazione sul libro di bordo;
qualora, invece, tale interfacciamento avvenisse tra personale appartenente a imprese diverse, tutte la attività svolte vengono comunicate attraverso un modulo denominato M40 Trenitalia Tper-Trenord. (…)» (pag. 6 della memoria del I grado, cfr. doc. 40 allegato al ricorso di I grado):
pag. 6 di 17 confermava così che, tra un manovratore e un Controparte_1
MA , non occorreva la compilazione di alcun Controparte_1
modulo M40 e validando l'organizzazione adottata dalla società datrice di lavoro;
- la pretestuosità, alla luce della conferma da ANSFISA sulla correttezza del modus operandi della società, dei timori in punto di sicurezza espressi dal ricorrente a giustificazione della sua condotta;
- che, nel caso di specie, si verte in materia (modalità di preparazione e verifica del materiale rotabile) non regolata dalla contrattazione collettiva, bensì da specifiche norme tecniche, che non incide sui diritti individuali dei lavoratori;
esplicitava, infatti, che il verbale sottoscritto il 27.1.2022 costituisce un accordo di livello regionale che si limita ad occuparsi di organizzazione del lavoro e non di diritti dei lavoratori;
- la legittimità e la proporzionalità delle sanzioni disciplinari irrogate.
4. Il Giudice di primo grado, dato atto della rituale costituzione delle parti, non ritenendo necessario istruire la causa, definiva il giudizio con sentenza pubblicata all'udienza del 09/04/2024 rigettando le domande di parte ricorrente.
5. Il Giudice giungeva a siffatta pronuncia in quanto riteneva legittime le sanzioni comminate per avere il lavoratore posto in essere più volte la contestata condotta, consistita non tanto nel non aver dato puntuale esecuzione alla propria prestazione lavorativa quanto, piuttosto, nella continua richiesta al suo superiore (Ctf) di un adempimento non previsto dal regolamento datoriale, integrato dal documento tecnico organizzativo – da considerarsi una direttiva impartita al personale – consistente nella redazione del documento M40; riteneva, infatti, che la locuzione contenuta in tutte le contestazioni «Lei, piuttosto che iniziare tempestivamente e coscientemente l'esecuzione delle operazioni sopra richieste …» fosse solo un preambolo fattuale rispetto alla condotta effettivamente contestata, cioè «….si rivolgeva al Suo CTf,
pag. 7 di 17 richiedendo la sottoscrizione di un M40» (cfr. pag. 5 della sentenza di I grado). Il giudicante evidenziava che la società aveva previsto come l'utilizzo di questo documento non fosse contemplato nel caso di specie, perché in tutte le occasioni oggetto di contestazione, la consegna del mezzo, in quanto avvenuta al MA da parte del tecnico di manovra ( Parte_2
all'interno della stessa impresa ferroviaria, non richiedeva la modalità tracciata, diversamente dal caso contrario in cui si richiedeva la modalità scritta (specificando, seppur erroneamente, come si dirà infra, «appunto il modulo M40 oggetto della contestazione» a pag. 4 della sentenza) e sottolineava che tali modalità – che avevano ricevuto nel 2022 l'avallo dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture
DA e AL (ente deputato alla verifica delle norme di sicurezza) – in quanto rientranti nell'organizzazione lavorativa, rilevano ai fini della valutazione dei comportamenti del lavoratore, mentre del tutto irrilevante era che tali modalità non avessero trovato l'avallo in sede sindacale da parte della sigla di appartenenza del lavoratore (Fast- Confsal).
Inoltre, il Giudice rilevava la corretta applicazione dell'art. 56 comma 1 del CCNL di settore, espressamente richiamato nelle contestazioni, che recita:
«Il dipendente deve svolgere con diligenza e spirito di collaborazione le proprie mansioni osservando le disposizioni del presente CCNL e dei regolamenti interni dell'azienda, ove esistenti».
Dunque, considerando che il dipendente era reiteratamente incorso nella condotta contestata, ha ritenuto sussistenti gli addebiti e proporzionate le sanzioni perché applicate in conformità al CCNL, considerando le recidive via via cumulate, così rigettando le domande del lavoratore e comunque disponendo la compensazione delle spese di lite in ragione del fatto che «le condotte in effetti hanno rappresentato più una presa di posizione sindacale che una vera e propria insubordinazione, senza che si verificassero disservizi nell'espletamento delle mansioni, oltretutto contenendo un profilo di
pag. 8 di 17 correttezza formale che permette di procedere in tal senso, pur non giustificando la non ottemperanza reiterata alle modalità esecutive della prestazione» (pag. 6 della sentenza di I grado).
6. Con atto di appello tempestivamente depositato, interponeva Parte_1
gravame avverso la sentenza di cui in epigrafe con riguardo a diversi capi della sentenza, formulando in sostanza un unico motivo di appello – riassumibile nella erroneità delle valutazioni del giudice dal punto di vista fattuale – e con articolazione di veicolanti le deduzioni già svolte in I grado.
7. Segnatamente le censure mosse al provvedimento impugnato sono così compendiabili:
- il giudicante avrebbe errato laddove riteneva che il modulo M40 del quale il aveva richiesto la sottoscrizione (usato quale Parte_1
strumento cautelativo) fosse il medesimo sul quale era intervenuta la pronuncia di SF (necessario a tracciare la consegna del mezzo tra risorse appartenenti a diverse imprese ferroviarie);
- ove vi sia una divergenza tra le Sigle sindacali, non può trovare applicazione la disciplina prevista nell'accordo nei confronti del lavoratore che aderisce all'Organizzazione Sindacale che ha manifestato il proprio dissenso;
- le contestazioni sono formulate nel senso che “Lei, piuttosto che iniziare tempestivamente e coscientemente l'esecuzione delle operazioni sopra richieste, si rivolgeva al Suo CTf, richiedendo la sottoscrizione dei M40 di tale contenuto… omissis…”, quindi con esse letteralmente si contesta un ritardo, invero mai cagionato così come mai sono stati cagionati disservizi;
- ai tempi in cui sono avvenute le contestazioni disciplinari, di fatto, non era in possesso della patente necessaria per effettuare Parte_1
l'operazione di consegna del mezzo al MA, con la conseguenza che l'ordine impartito doveva considerarsi illegittimo;
pag. 9 di 17 - il carattere sproporzionato delle sanzioni.
8. Si costituiva l'appellato – società datrice di lavoro, come indicata in epigrafe – che, nel dedurre l'infondatezza in fatto e in diritto delle pretese di riproponeva le difese già spiegate nel primo grado – attinenti alla Parte_1
legittimità delle sanzioni irrogate al lavoratore sia in punto di an sia in punto di quantum – e chiedeva il rigetto dell'appello nel merito, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, col favore delle spese.
9. Tanto premesso, la Corte ritiene – in base agli atti e documenti già agli atti, con rigetto dell'istanza istruttoria avanzata dall'appellato, da ritenersi del tutto superflua – che l'appello sia infondato.
10. Si ritiene, infatti, che il Giudice di prime cure, con apprezzabile sintesi, abbia correttamente ritenuto che «il ricorrente è incorso nell'inadempimento contestato, con la conseguenza che il profilo disciplinare può dirsi confermato.» (pag. 5 della sentenza impugnata) e che la correttezza della statuizione non sia inficiata dall'irrilevante errore – denunciato dall'appellante e già accennato supra – in cui il giudicante è incorso, nel confondere il tipo di modello M40 da tenere in considerazione. Infatti, posto che il modello M40 indica solo la forma di un documento che può avere contenuto diversificato a seconda della situazione (comunicazioni, ordini, ecc.), nel caso di specie, anziché tenere in considerazione il modello M40 che intendeva utilizzare il lavoratore come forma di comunicazione del proprio dissenso circa l'organizzazione aziendale rispetto all'attività che gli era stata comandata, il Giudicante ha fatto riferimento – erroneamente – al modulo
M40 previsto dal modello organizzativo per tracciare per iscritto la consegna della macchine tra tecnico e MA di diverse imprese, non invece previsto nel caso di lavoratori appartenenti alla stessa impresa (caso di specie).
11. Tuttavia, l'esaminato refuso non assume rilievo nella sostanza della tematica trattata ed, in generale, sulla decisione, giacché ciò che rileva è che il dipendente – con le condotte oggetto di contestazione – ricevuti gli ordini,
pag. 10 di 17 comunicasse al datore di lavoro di non voler svolgere l'ordine impartitogli, ritenendo trattarsi di mansione non rientrante tra quelle proprie del suo profilo e denunciando possibili problemi in punto di sicurezza sul lavoro, pur dichiarando che in caso di reiterato ordine scritto – che in sostanza sollecitava
– egli avrebbe svolto l'attività comandata, salvo riserva di tutela.
12. Tanto precisato, va rilevato che i fatti dedotti nelle contestazioni disciplinari oggetto di causa, non sono contestati nella loro materialità ma solo con riguardo alla loro antigiuridicità e conseguente rilevanza sotto il profilo disciplinare;
con la precisazione che comunque essi consistevano – come, peraltro, già condivisibilmente esplicitato dal Giudice di prime cure – non nell'aver arrecato ritardi bensì nella ripetuta manifestazione di rimostranza per l'organizzazione del lavoro, come emerge dal testo della comunicazione che si ritiene utile, ai fini espositivi, riportare:
«Il sottoscritto matr. Operatore di Parte_1 P.IVA_2
Manovra e Condotta in possesso di Licenza e Certificato Complementare armonizzato di tipo A4-D.lgs 247/2012 per l'effettuazione delle manovre presso la stazione di Bologna Cle e gli afferenti scali e impianti, con la presente in coerenza con quanto previsto dal dettato del CCNL Mobilità
AF/FSI vigente per la propria figura professionale, in virtù di quanto previsto dal D.lgs 247/2012 rispetto alle attività della Licenza A4 e del relativo certificato e rispetto alle prerogative che la legge riserva al lavoratore
“preposto alla sicurezza del convoglio treno” ovvero il MA con
Licenza B1-D.lgs 247/2012 sancite anche nell'SGS della società
con documento aziendale SFP.PP.004.12 del 01-5-2022, Controparte_1
COMUNICA in ossequio all'art. 20 D.lgs 81/2008 di NON POTER
SVOLGERE le attività previste dai piani di lavoro che non rientrano tra le attività contrattualmente e legislativamente previste per il ruolo che ricopre ovvero di non assumersi responsabilità che non siano quelle previste dall'SGS per Operatore di Manovra e Condotta. Comunica inoltre che il sottoscritto
pag. 11 di 17 non aderisce alle OO.SS firmatarie di accordo per lavorazioni che esulano dal dettato contrattuale CCNL AF/FSI vigente, bensì aderisce all' organizzazione sindacale che in data 30-01-2022 Controparte_7
attraverso la Segreteria Regionale Emilia-Romagna con Prot.
06/2022/TTPER ha diffidato la Controparte_8
dall'applicare tale accordo ai propri associati, e che pertanto in coerenza con la sentenza Corte di Cassazione Sez. Lavoro n. 31201/2021, il sottoscritto ribadisce che a tutela della sicurezza personale, del lavoro e dell'esercizio del processo/prodotto treno non potrà svolgere le attività che non sono previste contrattualmente e legislativamente per il proprio ruolo professionale,
CHIEDE pertanto che il proprio turno di lavoro sia organizzato coerentemente al dettato contrattuale vigente in coerenza con il proprio ruolo professionale e delle responsabilità che gli vengono formalmente riconosciute. In caso di reiterato ordine scritto, il sottoscritto svolgerà comunque l'attività che gli viene comandata salvo riservarsi di tutelarsi.».
13. Segnatamente, occorre soffermarsi sulla possibilità di sussumere le condotte tenute da nell'esercizio del diritto di libera manifestazione Parte_1
del proprio pensiero, come prospettato dal lavoratore nei suoi atti giudiziali.
14. Egli deduceva, infatti, che le sue condotte concretizzassero l'espressione, in modo pacato e rispettoso, della propria rimostranza al superiore che aveva impartito un ordine palesemente contrario a regolamento e istruzioni, secondo quanto previsto dall'art. 51 comma 2 lettera H del CCNL di categoria e in adesione a quanto portato avanti dalla sigla sindacale a cui aderiva;
viene in rilievo, dunque, l'esercizio del diritto di critica quale declinazione specifica del diritto di libera manifestazione del proprio pensiero consistente nell'esternazione di un'opinione relativamente a una condotta o a un'affermazione altrui.
La sussunzione prospettata dal dipendente permetterebbe di inquadrare le sue condotte nell'esercizio di un diritto tutelato costituzionalmente (art. 21
pag. 12 di 17 Cost), con la conseguenza che verrebbe meno l'antigiuridicità del fatto
(rectius: dei fatti).
15. Ebbene, la Suprema Corte, chiamata a delineare il perimetro dell'esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero sul luogo di lavoro (cfr. sentenza n. 1379 del 2019) ha chiarito che “ […] secondo i condivisi principi già espressi da questa Corte, l'esercizio del diritto di critica dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro è lecito laddove espressione del "diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero" (art. 21 Cost.), anche "nei luoghi dove prestano la loro opera" (L. n. 300 del 1970, art. 1), tenuto altresì conto dell'interesse ad esprimersi sulle modalità di esercizio dell'attività imprenditoriale che possano avere ricadute sulle condizioni di vita e di lavoro del personale”, diritto che comunque incontra (prosegue la stessa Cassazione) “un limite nella tutela dell'onore, della reputazione e del decoro del datore di lavoro, beni-interessi che costituiscono riflesso di diritti fondamentali della persona tutelati quali valori essenziali della dignità dell'uomo …”; ha altresì chiarito che, per potersi fondare la valutazione di non antigiuridicità della condotta del lavoratore, occorre il rispetto dei seguenti tre requisiti:
i. la veridicità, ossia la rispondenza al vero dei pensieri manifestati, anche solo putativamente, ossia in base ad un'incolpevole convinzione dell'autore del pensiero1;
ii. la continenza, intesa quale correttezza formale dell'espressione, che non deve trasmodare nel turpiloquio;
pag. 13 di 17 iii. la pertinenza (o continenza sostanziale) del pensiero manifestato, per tale intendendo l'interesse meritevole di tutela alla conoscenza dei fatti oggetto di critica2.
16. Calando gli insegnamenti della Cassazione nel caso di specie, si può sicuramente ritenere sussistente il requisito della continenza in quanto è certo che il lavoratore esprimeva in modo rispettoso, corretto e decoroso la propria
– seppur reiterata – richiesta, senza mancare di rispetto al destinatario.
17. Parimenti sussistente è il requisito della pertinenza, posto che il pensiero manifestato al datore di lavoro attiene ad un interesse afferente al rapporto di lavoro, relativo all'organizzazione lavorativa e quindi allo svolgimento della prestazione.
18. Mancante è, invece, il requisito della veridicità.
19. Questa Corte ritiene che l'ordine verso cui il lavoratore mostrava di dissentire non possa dirsi «palesemente contrario ai regolamenti e istruzioni», ritenendo di valorizzare la circostanza che l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture DA e AL
(ANSFISA: ente deputato alla verifica delle norme di sicurezza) con nota del
4 novembre 2022 - portata a conoscenza del dipendente in data 08.11.2022
(cfr. doc. 6 di parte resistente in I grado) e quindi prima dei fatti contestatigli - aveva avallato l'organizzazione delineata dal nuovo accordo sindacale, evidentemente ritenendola idonea a garantire la sicurezza nelle operazioni da
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dunque, la convinzione del dipendente, circa la pericolosità del nuovo assetto non può dirsi convinzione incolpevole circa la veridicità delle critiche mosse idonea a integrare la c.d. verità putativa, elemento necessario affinché il diritto di critica possa ritenersi correttamente esercitato.
20. Tanto precisato al fine di elidere ogni rilevanza alla deduzione dell'appellante circa la carenza di antigiuridicità delle condotte al medesimo contestate, si ritiene altresì di evidenziare che alla valutazione di rilevanza disciplinare delle stesse si perviene valorizzandone la sicura incidenza - in termini di disfunzionalità, quantomeno potenziale - sul rapporto con il datore di lavoro, anche in ragione della pervicace ripetitività con cui sono state poste in essere.
21. Tanto accertato, si perviene ad avallare la considerazione del giudice di prime cure laddove ritiene che le condotte ascritte al lavoratore abbiano assunto rilievo disciplinare in quanto tali da integrare, ciascuna di esse, ipotesi di “lieve irregolarità nell'adempimento della prestazione lavorativa”, condotte ex art 58 del CCNL di riferimento (doc. 20 di parte resistente in I grado) sanzionate con “rimprovero scritto”.
22. Quanto poi alle multe comminate al lavoratore, esse sono giustificate ex art 59 CCNL dalla “recidiva, entro un anno dall'applicazione del rimprovero scritto, nelle stesse mancanze previste nel precedente art. 58” – senz'altro applicabile nel caso di specie in ragione del ristretto ambito temporale di commissione delle condotte e di conseguente inflizione delle sanzioni disciplinari - e dalla “negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio dalle quali non sia derivato pregiudizio al servizio, alla regolarità dell'esercizio o agli interessi dell'azienda”.
23. Per quel che attiene alle sospensioni dal servizio e dalla retribuzione – quale sanzione più grave tra quelle applicate – si ritiene come la legittimità sia da rinvenirsi nell'art 60 CCNL il quale, quale presupposto, prevede la
pag. 15 di 17 “recidiva, entro un anno dall'applicazione della sanzione, nelle mancanze previste nel precedente art. 59”.
24. Del tutto evidente è, peraltro, la progressiva graduazione delle sanzioni irrogate, che – è bene ricordarlo – sono state: tre rimproveri scritti, due multe nella misura massima, tre multe di due ore, una sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un giorno, una sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tre giorni.
25. Questa Corte ritiene, dunque, che tali sanzioni conservative siano tutte legittime e proporzionate, dovendosi perciò condividere la valutazione svolta sul punto dal Giudice di prime cure nei termini che seguono: «Con riferimento al profilo della proporzionalità, la gradazione delle sanzioni, tenendo conto della recidiva (specifica) sempre contestata correttamente, si presenta come progressiva sempre tendente al minimo irrogabile e, dunque, non è possibile ritenere che le sanzioni sia non proporzionate ai fatti commessi.» (cfr. pag. 6 della sentenza gravata).
26. Alla luce di quanto esposto, assorbita ogni altra questione, deduzione od argomentazione non espressamente trattata in quanto ritenuta ultronea, si perviene al rigetto dell'appello.
27. Cionondimeno, in considerazione della particolarità della vicenda - che vede sullo sfondo una vibrata questione sindacale afferente proprio all'organizzazione del lavoro, come peraltro già apprezzato dal giudice di prime cure - si ritiene di poter pervenire all'integrale compensazione delle spese legali del presente grado di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
28. Comunque, parte appellante è tenuta ex art. 92 c.p.c. al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dell'impugnazione stante la sussistenza, allo stato, dei presupposti applicativi dell'innovato disposto di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
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P.Q.M.
ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. compensa per intero le spese del grado;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002 per il versamento, a carico di parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dell'impugnazione, se dovuto.
Bologna, 20/11/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. civ., sez. III, ord. 26 ottobre 2017, n. 25420: “(…) il diritto di critica non si concreta, come quello di cronaca, nella mera narrazione veritiera di fatti, ma si esprime in un giudizio che, come tale, non può che essere soggettivo rispetto ai fatti stessi, fermo restando, però, che il fatto presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca (Cass., 6 aprile 2011, n. 7847; nella stessa prospettiva si colloca la giurisprudenza della Corte EDU sull'art. 10 della Convenzione, in tema di libertà di espressione, che, nel distinguere tra la "materialità dei fatti" e "giudizi di valore", pone in rilievo che, quand'anche "equivale a un giudizio di valore, una dichiarazione deve fondarsi su una base fattuale sufficiente, senza la quale sarebbe eccessiva": sentenza c. Italia del 30 giugno 2015, e ulteriori precedenti ivi richiamati;
cfr. in tal senso Cass., 19 Per_2 gennaio 2017, n. 1285)”. 2 Cfr. Cassazione. Pen. sez. V, sent. Num. 17784 anno 2022: “
4.3. Quanto al requisito della continenza, giova rammentare che essa concerne un aspetto sostanziale e un profilo formale. La continenza sostanziale, o "materiale", attiene alla natura e alla latitudine dei fatti riferiti e delle opinioni espresse, in relazione all'interesse pubblico alla comunicazione o al diritto-dovere di denunzia: essa si riferisce, dunque, alla quantità e alla selezione dell'informazione in funzione del tipo di resoconto e dell'utilità/bisogno sociale di esso. La continenza formale attiene, invece, al modo con cui il racconto sul fatto è reso o il giudizio critico esternato, e cioè alla qualità della manifestazione: essa postula, quindi, una forma espositiva proporzionata, "corretta" in quanto non ingiustificatamente sovrabbondante al fine del concetto da esprimere. Questo significa che le modalità espressive attraverso le quali si 5 Corte di Cassazione - copia non ufficiale estrinseca il diritto alla libera manifestazione del pensiero, con la parola
o qualunque altro mezzo di diffusione, di rilevanza e tutela costituzionali ( ex art. 21 Cost.), postulano una forma espositiva corretta della critica - e cioè astrattamente funzionale alla finalità di disapprovazione - e che non trasmodino nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione. (…)»