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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/06/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile-
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 1437/2022 R.G., cui sono state riunite le cause aventi n. 1458/2022 R.G. e n. 1466/2022 R.G., trattenuta in decisione il 6.5.2024 e promossa DA:
RE rappresentato e difeso dagli Avv.ti Volponi Gaudenzio e Controparte_1
Cevenini Pierluigi ed elett.te dom.to lo Studio del secondo in Bentivoglio (BO).
Appellante nella causa avente n. 1437/2022 R.G., appellante incidentale nella causa con n. 1458/2022 R.G. e in quella con R.G. n. 1466/2022.
CONTRO rappresentata e difesa dall'Avv. Pini Claudio ed elett.te dom.ta presso Controparte_2 l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
Appellata nella causa avente n. 1437/2022 R.G., nella causa con n. 1458/2022 R.G. e nella causa con R.G. n. 1466/2022.
rappresentata e difesa dall'Avv. Venturini Cecilia Cortesi ed elett.te dom.ta presso Parte_1 il Suo Studio in Parma. Appellato nella causa avente n. 1437/2022 R.G., nella causa con n. 1458/2022 R.G. e in quella con R.G n. 1466/2022.
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marabini Alvaro e Casali Carlo ed Parte_2 elett.te dom.to presso il Suo Studio in Bologna. Appellato nella causa avente n. 1437/2022 R.G., nella causa con n. 1458/2022 R.G. e in quella con R.G. n. 1466/2022.
rappresentata e difesa dall'Avv. RO LA e Parte_3 dall'Avv. Cilotti Marco ed elett.te dom.ta presso lo Studio di quest'ultimo in Bologna. Appellante incidentale nella causa avente n. 1437/2022 R.G. e nella causa con n. 1458/2022 R.G.
e appellata nella causa con R.G. n. 1466/2022.
rappresentata e difesa dall'Avv. Righi Alessandro ed elett.te dom.ta Controparte_3 presso il Suo Studio in Reggio Emilia. Appellante incidentale nella causa avente n. 1437/2022 R.G. e nella causa con n. 1458/2022 R.G.
e appellata nella causa con R.G. n. 1466/2022.
1
appresentata e difesa dall'Avv. Pennica Controparte_4
Giovanni ed elett.te dom.ta presso il Suo Studio in Bologna.
Appellata nella causa avente n. 1437/2022 R.G., nella causa con n. 1458/2022 R.G. e in quella con R.G. n. 1466/2022.
rappresentato e difeso dall'Avv. Melegari RE ed elett.te dom.to Controparte_5 presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
Appellante incidentale nella causa avente n. 1437/2022 R.G., appellante principale nella causa con n. 1458/2022 R.G. e appellato nella causa con R.G. n. 1466/2022.
rappresentata e difesa Parte_4 dall'Avv. Scipioni Massimiliano ed elett.te dom.ta presso lo Studio dell'Avv. Mendogni Marcello in Parma.
Appellata nella causa avente n. 1437/2022 R.G. e nella causa con n. 1458/2022 R.G., e appellante principale nella causa con R.G. n. 1466/2022.
avverso la sentenza n. 805/2022 emessa dal Tribunale di Parma in data 24.6.2022 e pubblicata il 27.6.2022.
Conclusioni delle parti: come da note depositate per l' udienza di precisazione delle conclusioni negli appelli riuniti.
Motivi
-In primo grado, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parma Controparte_2 e per ottenere l'accertamento Controparte_6 Parte_3 della responsabilità del primo, in relazione agli artt. 1176, 1218 e 1228 c.c., anche in relazione agli artt. 2043 e 2049 c.c. e, conseguentemente, la condanna, in solido, o comunque in via alternativa, anche cumulativa, a titolo di risarcimento dei danni e, quindi, al pagamento in favore dell'attrice di
€548.647,50 del danno biologico compresa l'indennità temporanea, oltre €365.765,00 per danno morale ed €17.570,40 per danno patrimoniale o come quantificato all'esito d'istruttoria per il danno biologico con personalizzazione, il danno morale, il danno esistenziale, il danno da omesso consenso informato, il danno da perdita di chances, il danno patrimoniale da lucro cessante ed emergente, il danno da capacità lavorativa, sia specifica che generica, per le spese farmaceutiche, terapeutiche, fisioterapiche, mediche, diagnostiche, di ricovero ospedaliero, di intervento chirurgico cui aggiungersi le spese necessarie per l'acquisto e la manutenzione degli apparecchi protesici per ciascuno degli arti amputati, diversi in relazione alle normali quotidiane attività di vita, di lavoro e attività ludiche e di svago e, in particolare, per protesi definitive, di riserva con tacco alto, da bagno, per lo sport, costi e spese calcolate in funzione dell'aspettativa di vita della fino alla CP_2 normale aspettativa di vita. Esponeva l'attrice che, in data 17 marzo 2014, la stessa veniva ricoverata presso la
[...]
per un intervento di erniectomia, programmato dal dott. ; che, al CP_7 Controparte_6 momento dell'ingresso nella struttura, la paziente lamentava dolori ed indebolimento degli arti inferiori, tant'è che veniva prescritto un ecocolordoppler arterioso, eseguito dal dott. CP_5 a seguito del quale veniva refertato “Regolare pervietà dell'asse femoro-popliteo di
[...] entrambi i lati. A destra si evidenziano polsi tibiale anteriore e posteriore di tipo post-stenotico, mentre dal lato di sinistra non si rilevano i polsi tibiali”; che, nonostante tale grave evidenza patologica, il 18 marzo successivo il dott. eseguiva l'intervento chirurgico CP_1 programmato;
che, persistendo il forte dolore agli arti inferiori, il 20 marzo successivo, prima della dimissione, veniva richiesta ed eseguita angio-rms agli arti inferiori che evidenziava “Arto inferiore destro: asse femoro-popliteo pervio con calibro lievemente e diffusamente ridotto, a livello della
2 gamba sono occluse sia l'a. tibiale anteriore che la posteriore, una sottile a. interossea riabita alcuni vasi del piede. Arte sinistro: pervietà dell'asse femoro-popliteo, occlusione dell'aa. Tibiale anteriore e posteriore, una sottile a. interossea riabita l'a.dorsale del piede”. Esponeva altresì che, nonostante tale quadro clinico, la neppure informata della gravità CP_2 della patologia vascolare, veniva dimessa senza alcun immediato riferimento ad un reparto specializzato e/o ad un medico vascolare e senza alcuna indicazione per la patologia vascolare e – elemento ancora più grave – senza alcun riferimento specifico alla patologia vascolare sul foglio di dimissione e sulla lettera indirizzata al medico curante.
Rientrata al domicilio, la continuava ad avvertire persistenti dolori ai piedi, di cui CP_2 informava il dott. , ma, di fronte all'assenza di riscontro del medesimo, in data 4 aprile CP_1 2014, l'attrice si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Parma dove veniva posta la diagnosi di ammissione di “Ischemia acuta bilaterale arti inferiori”, ove ne veniva immediatamente disposto il ricovero nel reparto di chirurgia vascolare, eseguito esame di arteriografia degli arti inferiori, all'esito del quale la paziente veniva sottoposta, in data 4 e 5 aprile 2014, ad interventi chirurgici di trombo-embolectomia bilaterale, terapia fibrinolotica e terapia medica ed iperbarica.
Esponeva, così, che, nei giorni successivi, nonostante ulteriori interventi e trattamenti specifici, il quadro clinico non migliorava e, in data 26 maggio 2014, la veniva dimessa con CP_2 diagnosi di “gangrena secca bilaterale dei piedi” e, stante l'inefficacia di qualsiasi trattamento conservativo, indicazione chirurgica all'amputazione bilaterale di gamba, che veniva eseguita presso l'Ospedale S. Antonio di Padova il giorno 28 maggio 2014.
-Si costituiva in giudizio contrastando la domanda Controparte_8 attorea in fatto e in diritto domandando, in via preliminare, di chiamare in causa la
[...]
ed il dott. per essere Parte_4 CP_1 tenuta eventualmente manlevata da questi, contestando nel merito la domanda attrice, e, in caso di declaratoria di responsabilità, domandando che fosse dichiarata tenuta e, quindi, condannata la a tenere indenne la Parte_4 società medesima da ogni conseguenza pregiudizievole. Con atto depositato successivamente, la struttura sanitaria convenuta domandava l'estensione della domanda formulata in via di ulteriore subordine anche nei confronti del CP_5 dell' del he chiamava in causa. Pt_2 Pt_1
-Il dott. , costituitosi, chiedeva di chiamare in causa il dott. il CP_1 Controparte_5 dott. e di accertare e dichiarare l'insussistenza di Parte_2 Controparte_9 qualsivoglia responsabilità in capo al medesimo quindi, di rigettare le domande CP_1 attoree nei suoi confronti in quanto infondate e non provate o come meglio, avanzando poi ulteriori domande subordinate, nel caso di accoglimento anche parziale delle domande attoree nei suoi confronti.
-Autorizzata la sua chiamata in causa, anche il dott. si costituiva in giudizio e, Controparte_5 formulate le sue difese, concludeva chiedendo, a sua volta, dapprima la chiamata in causa di
[...]
, e domandando di accertare non sussistessero responsabilità ascrivibili al medesimo per i Pt_1 fatti di causa e, quindi, di rigettare le domande formulate dal nei suoi confronti. CP_1
-La costituendosi Controparte_10 domandava, in ragione delle domande riconvenzionale trasversali formulate nei confronti del
, dell' del di CP_1 Pt_2 CP_5 Controparte_11 in via principale, di respingere tutte le domande attoree in quanto infondate, eccessive e non provate, eccependo l'inoperatività della polizza RCT/RCO invocata dalla
[...] e spiegando, anche nel caso di accoglimento parziale delle domande attoree, Parte_3 di limitare il quantum del risarcimento eventualmente dovuto in relazione all'effettivo danno cagionato all'attrice.
3 Ancora, in via riconvenzionale trasversale, la compagnia, anche in caso di accoglimento parziale delle domande attoree e di rigetto della domanda volta all'esclusione della solidarietà passiva del proprio assicurato, domandava che, effettuata la graduazione di colpe tra i soggetti convenuti e i terzi chiamati e determinata la gravità delle condotte e l'entità delle conseguenze, fossero condannati il , l' il ciascuno in proporzione alle rispettive CP_1 Pt_2 CP_5 colpe, a garantire e/o manlevare e/o risarcire e/o tenere indenne la medesima ai sensi Parte_4 dell'art. 1916 c.c. per le somme che fosse tenuta a corrispondere all'attrice per colpa o, comunque, per responsabilità dei medesimi;
che, effettuata la graduazione di colpe tra i soggetti convenuti e i terzi chiamati e determinata la gravità delle condotte e l'entità delle conseguenze, venisse condannata la compagnia assicurativa e qualunque altra Controparte_11 compagnia assicurativa, ciascuna in misura proporzionale alla colpa dei rispettivi assicurati, a rimborsare la stessa ai sensi dell'art. 1910 c.c., quanto questa dovesse anticipare Parte_4 all'attrice.
-Il dott. si costituiva in primo grado eccependo, preliminarmente, Parte_2 l'improcedibilità e/o nullità e/o inammissibilità della domanda proposta dal CP_12 suoi confronti ed in subordine, la graduazione della eventuale colpa concorrente.
-Si costituiva altresì concludendo per il rigetto della domanda Controparte_9 attorea;
in via subordinata e di regresso, chiedeva di accertare e graduare le responsabilità ascrivibili a ciascuno dei convenuti e terzi chiamati, dichiarata tenuta nei confronti del CP_1 comunque nei limiti del contratto assicurativo.
-Anche il dott. si costituiva in primo grado formulando varie difese e concludendo Parte_1 chiedendo, in via preliminare, la chiamata in causa della Controparte_13
[...]
-La si costituiva chiedendo, in rito, di Controparte_13 accertare il mancato avveramento della condizione di procedibilità prescritta dall'art. 8 della Legge Gelli-Bianco nei confronti del e, per l'effetto, di dichiarare improcedibile ogni Parte_1 domanda proposta nei suoi confronti, con ogni conseguenza di legge;
nel merito, nel caso di rigetto dell'eccezione formulata in rito, di rigettare le domande da chiunque formulate nei confronti del oiché infondate in fatto e in diritto. Pt_1
-Con la gravata sentenza, il Tribunale accoglieva la domanda attorea e condannava, in solido tra loro, la a risarcire i danni da perdita di chances in misura pari Controparte_14 al 40% subiti da causa delle condotte colpose dei sanitari ascritte, per quanto accertato CP_2 dalla CTU, nella misura dell'80% quanto al e del 20% quanto al e, CP_1 CP_5 pertanto, liquidava quanto al danno non patrimoniale la somma di €282.366,00, oltre ad interessi legali previa devalutazione e rivalutazione annuale;
liquidava inoltre il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica per €7.016,00 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali e un danno patrimoniale per le spese sostenute e quelle di consulenza per €101.954,56, oltre rivalutazione e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate.
Veniva altresì riconosciuto dal primo giudice il danno patrimoniale per spese future per
€684.672,00, oltre IVA di legge e rivalutazione monetaria e, sulla somma annualmente rivalutata, gli interessi legali.
Il giudice di prime cure accoglieva altresì la domanda subordinata spiegata dalla Parte_3 dichiarava tenuta e condannava a tenere indenne la prima di quanto dovuto all'attrice Parte_4 anche per spese di resistenza. Quanto alle domande trasversali, accertava la quota di responsabilità a carico del CP_1 pari all'80% e quella del pari al 20% e, per l'effetto, in accoglimento delle domande CP_5 proposte dal medesimo, dichiarava tenuta e condannava a CP_1 Parte_3 rimborsare al primo quanto questi dovesse pagare all'attrice, in eccedenza rispetto alla propria quota
4 di responsabilità e dichiarava altresì tenuta e condannava a tenere Controparte_9 indenne di quanto dovesse versare all'attrice per la quota di propria responsabilità, CP_1 salvo lo scoperto del 10% ed entro il massimale di 1 milione di euro anche per spese di resistenza.
Ancora, in accoglimento delle domande avanzate da il giudice dichiarava tenuti e Parte_4 condannava e rimborsare alla prima, ciascuno per la propria quota di CP_1 CP_5 responsabilità, quanto dovessero corrispondere alla , ciascuno per le proprie quote Parte_3 di responsabilità; dichiarava tenuta e condannava anche a rimborsare a CP_9 quanto versato alla propria assicurata, per la quota di responsabilità di Parte_4
, nei limiti di polizza. CP_1
Respingeva ogni altra domanda.
-Avverso tale decisione, il dott. proponeva appello formulando le seguenti Controparte_6 censure:
1) violazione degli artt. 112, 116 e 195 c.p.c. per nullità della CTU;
violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per contraddittorietà dell'elaborato peritale e violazione dell'art. 132 c.p.c. per omessa pronuncia e motivazione circa l'eccezione di nullità della CTU;
2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. per mancata ammissione delle prove testimoniali ritualmente dedotte;
3) violazione degli artt. 112, 116, 195 e 196 c.p.c. per mancata rinnovazione della CTU all'esito delle prove testimoniali e mancata richiesta di esibizione ex art. 213 c.p.c.;
4) violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. e omessa motivazione all'adesione del giudice alle conclusioni della CTU;
5) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ed erronea valutazione del compendio probatorio;
6) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. ed erronea valutazione delle risultanze della cartella clinica;
7) violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., 1298, 1299 e 2055 c.c., erronea graduazione differenziata delle colpe dei medici coinvolti nella cura della violazione dell'art. 132 CP_2
c.p.c. per omessa motivazione;
8) falsa applicazione della l. n. 24/2017;
9) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 1228, 1298, 1299 e 2055 co. 3 c.c. ed erronea e/o omessa graduazione differenziata delle colpe tra e il medesimo Parte_3
; CP_1
10) nullità della sentenza per erroneo ed immotivato riconoscimento del danno patrimoniale alla
CP_2
11) violazione dell'art. 112 c.p.c. e art. 1917 co. 2 e 3 c.c. Il dott. proponeva altresì appello incidentale nella causa con R.G. n. 1458/2022 e CP_1 in quella con R.G. n. 1466/2022, proponendo, sostanzialmente, le censure appena esposte.
-Si costituiva nel presente giudizio e, formulate le sue difese, proponeva Controparte_3 altresì appello incidentale per le seguenti doglianze:
1a) erronea estensione dell'obbligo di garanzia della stessa responsabilità derivante CP_9 da solidarietà passiva;
2a) erronea condanna della medesima compagnia nei confronti di Parte_4
3a) erronea condanna della stessa a rimborsare le spese di lite in favore di CP_9
Parte_4 Chiedeva altresì la compagnia assicurativa di rideterminare l'entità del risarcimento dovuto alla previa acquisizione di chiarimenti e/o integrazioni di perizia in relazione ai postumi che CP_2 la patologia vascolare da cui l'attrice era affetta avrebbe prodotto in assenza di amputazione, calcolandolo per differenza rispetto a detti postumi.
Ancora, la domandava di respingere, in riforma del capo E.2) del dispositivo della CP_9 sentenza, la domanda formulata da nei confronti della medesima che criticava e, Parte_4
5 inoltre, di affermare e statuire, in relazione al capo I) del dispositivo, che on è tenuta CP_9
a rimborsare le spese di lite sostenute da Parte_4 Ciò detto, concludeva altresì, con riguardo all'impugnazione proposta da , CP_1 domandando di statuire secondo giustizia sui motivi d'appello proposti da questo e, in ogni caso, di contenere l'obbligo di garanzia e manleva gravante sulla medesima nei confronti di entro i limiti di polizza e, in dettaglio, entro il limite massimale catastrofale pari ad CP_1
€1.000.000,00 con applicazione dello scoperto del 10%, col minimo di €5.000,00 a carico dell'assicurato; con esclusione dell'obbligo di garanzia riguardo all'eventuale responsabilità risarcitoria da omessa o irregolare raccolta del cd. consenso informato e/o da irregolare tenuta della cartella clinica e con limitazione, inoltre, in caso di responsabilità solidale con altri soggetti, alla sola quota di essa dipendente da comportamenti direttamente e in via esclusiva ascrivibili al
. CP_1 si era costituita anche nel giudizio R.G. n. 1458/2022 nel quale criticava l'appello CP_9 proposto dal , rassegnando le conclusioni, ne domandava il rigetto. CP_5
Diversamente, nel giudizio avente R.G. n. 1466/2022, la compagnia assicurativa si costituiva chiedendo di accogliere, nel merito, l'appello proposto da Parte_4
-Si costituiva in giudizio anche la la quale, formulati i suoi assunti difensivi, Controparte_2 chiedeva il rigetto dell'appello poiché inammissibile e infondato sia in fatto che in diritto sia nel giudizio portante che nel giudizio di cui al n. R.G. 1458/2022 e quello di cui al n. R.G. 1466/2022.
, costituendosi nel giudizio, ed anche nel riunito giudizio di cui al RG 1466/22, Parte_1 riproponeva le conclusioni formulate in primo grado, e concludeva, nel giudizio portante e nel giudizio di cui al n. R.G. 1458/2022, nel merito, per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza;
in via subordinata, nell'ipotesi in cui non si ritenesse di rigettare integralmente l'appello e di non confermare la sentenza gravata, domandava la modifica del quantum del risarcimento dovuto in favore della on decurtazione della somma di €232.560,41 poiché “inserita due volte CP_2 nel calcolo del danno”, con integrale conferma per il resto.
-La si costituiva, sia nel presente giudizio che Controparte_13 in quelli riuniti avente R.G. n. 1458/2022 e R.G. n. 1466/2022, domandando, in via principale, di rigettare gli appelli proposti dal , dal e dalla e qualsiasi CP_1 CP_5 Parte_4 altra parte in causa e, in via subordinata, nel caso di accoglimento, anche parziale, delle impugnazioni proposte, accogliere le domande formulate dal e/o dal CP_1 CP_5
e/o dalla e/o da qualunque altra parte in causa nei confronti del medesimo Parte_4 Pt_1 nella misura del giusto e del dovuto, previa la determinazione delle quote di responsabilità ascrivibili alle parti.
si costituiva in giudizio e, nel merito, contestava l'appello proposto dal dott. Parte_2
nei suoi confronti di cui chiedeva il rigetto poiché destituito di ogni fondamento in CP_1 fatto e in diritto;
in via subordinata, salvo gravame, previa determinazione del danno risarcibile nei confronti della i quanto effettivamente dovuto e provato e, previa individuazione delle CP_2 quote di responsabilità attribuibili alle parti, tenuto conto della gravità delle colpe e dell'entità delle conseguenze dannose derivatene, che il medesimo fosse tenuto a rimborsare al CP_1 quanto fosse tenuto a corrispondere in misura eccedente la propria quota di responsabilità e nei limiti della minoritaria quota eventualmente ascrivibile all' Pt_2 Successivamente, l' epositava comparsa integrativa a fronte dell'appello incidentale Pt_2 proposto da , di cui criticava il merito e, ancor prima, ne eccepiva, Parte_3 preliminarmente, l'inammissibilità poiché tardivo ai sensi dell'art. 334 c.p.c.
6 -La costituendosi nel presente giudizio, e, sostanzialmente in quello Controparte_10 n.1466/22 riunito, domandava in via principale, circa l'appello proposto da , quanto CP_1 all'accertamento della responsabilità e del nesso di causalità, di accogliere i motivi sub. 1), 2), 3), 4), 5), 6), nonché il motivo 10) sulla quantificazione del danno e di rigettare, in ogni caso, i motivi sub. 8) e 9) proposti da poiché infondati in fatto e in diritto. CP_1
Quanto invece alle doglianze proposte dalla medesima medesima, domandava, in Parte_4 riforma della sentenza, in via preliminare, di accertare e dichiarare l'esistenza della franchigia/scoperto per €200.000,00 nella polizza, a carico della e, nel merito, di Parte_3 respingere integralmente le domande della in quanto infondate in fatto e in diritto CP_2 ovvero escludere e/o ridurre in quanto eccessivi ed arbitrari i danni liquidati.
Riproponeva altresì le conclusioni formulate in primo grado. Nel giudizio di cui al R.G. n. 1458/2022, domandava, in relazione all'appello Parte_4 proposto da di accogliere, in punto di responsabilità e nesso di causalità, i motivi sub. CP_5
1), 2) nonché il motivo sub. 6) sul quantum del danno;
rigettando i motivi di cui al sub. 4), 5), 7) e domandando, anche in questa sede, in via preliminare, di accertare e dichiarare l'esistenza della franchigia/scoperto per €200.000,00 nella polizza, a carico della da quest'ultima Parte_3 sottoscritta e, nel merito, respingere integralmente le domande della oiché infondate CP_2 ovvero escludere e/o ridurre in quanto eccessivi ed arbitrari i danni liquidati;
infine, riproponeva le conclusioni del primo grado di cui chiedeva l'accoglimento.
-La si costituiva nel presente grado di giudizio, Controparte_8 proponendo appello incidentale avverso la sentenza con motivi di doglianza che contenevano, in sostanza, anche quelle proposte in via incidentale nel giudizio di cui al n. 1458/2022 R.G. In particolare, formulava i seguenti motivi d'appello incidentale: 1) illogicità della motivazione ove il giudice riconosceva il danno da perdita di chance pur a fronte dell'esclusione del nesso causale secondo la regola del “più probabile che non” nella CTU, ed erronea valutazione della percentuale di chance nella misura del 40%, erronea valutazione del materiale probatorio e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.;
2) omesso accertamento del danno sofferto dalla come danno differenziale, erronea CP_2 valutazione del materiale probatorio e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.;
3) omessa motivazione in merito al riconoscimento in favore della i un aumento del CP_2
50% del danno biologico e dinamico-relazionale per le sofferenze patite e aumento del 25% per personalizzazione del danno e violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c.;
4) nullità della sentenza per erroneo ed immotivato riconoscimento del danno patrimoniale sofferto dalla e per mancato accoglimento della richiesta di esibizione ex art. 213 c.p.c. e CP_2 violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c.;
5) omessa pronuncia relativamente ai capi di domanda in cui la stessa Parte_3 chiedeva la condanna in via di rivalsa e/o manleva del e del e CP_1 CP_5 violazione dell'art. 112 c.p.c.;
6) errata condanna della medesima a rifondere a quanto fosse chiamato a CP_1 corrispondere per la quota di competenza del violazione degli artt. 1298, 1299, 2055 CP_5 co. 2 c.c.;
7) errata compensazione delle spese legali tra e la medesima CP_1 Parte_3 e violazione dell'art. 91 c.p.c.;
8) omessa condanna del rifondere alla medesima le spese legali e violazione degli artt. CP_5
91 e 112 c.p.c.;
9) errata statuizione del giudice di porre le spese del CTU a carico della medesima struttura sanitaria in ragione di 1/5 e di omettere di prevedere il diritto al rimborso nei confronti del e del CP_1 CP_5
10) chiede la riforma della sentenza per la condanna della lla restituzione della somma CP_2 corrisposta dalla medesima alla stessa a titolo di spese legali.
7 Proponeva la struttura sanitaria anche una doglianza, in via incidentale condizionata, nell'ipotesi in cui fosse accolto anche e solo parzialmente il motivo d'appello sub. 7) del con cui CP_1 domandava la riforma della sentenza in punto della misura di responsabilità dell'80% e del 20%, rispettivamente, al medesimo e al con cui deduceva, quale motivo sub. CP_1 CP_5 11), l'erroneità della sentenza nella parte in cui: a) escludeva qualsiasi profilo di responsabilità ascrivibile all' er i danni sofferti dalla b) attribuiva la responsabilità nella Pt_2 CP_2 causazione dei danni alla al per la sola misura percentuale del 20%, CP_2 CP_5 lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1298, 1299 e 2055 c.c.; c) condannava alla refusione delle spese legali del giudizio di primo grado in favore di Parte_3 violando l'art. 96 c.p.c. Pt_2
La struttura sanitaria concludeva, in via principale, per il rigetto integrale delle domande spiegate dalla poiché infondate, non provate o, come meglio, e, per l'effetto, perché fosse CP_2 condannata la stessa alla restituzione di €1.289.866,22, oltre interessi legali dal CP_2
14.10.2022 al saldo, corrisposti dalla struttura sanitaria in esecuzione della gravata sentenza;
in subordine, chiedeva di liquidare il danno, nella misura del giusto ed effettivo pregiudizio della comunque in misura inferiore a quanto determinato nel corso del giudizio di primo CP_2 grado e, per l'effetto, condannare alla restituzione in favore della medesima della differenza tra l'ammontare già versato, sopra indicato, e l'importo da ritenersi dovuto alla oltre CP_2 interessi sull'ammontare così determinato dal 14.10.2022 al saldo. Sempre in via subordinata, la concludeva per la condanna del n via di Parte_3 CP_5 regresso e/o rivalsa e/o manleva alla rifusione a somma di €257.973,24 pari al 20% dell'importo corrisposto a favore della n esecuzione della sentenza di primo grado e, sempre in via CP_2 subordinata, in ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, del motivo d'appello sub. 7) del
, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato, accertare e dichiarare nei CP_1 rapporti interni tra la struttura sanitaria e il , l' e il CP_1 Pt_2 CP_5 l'assenza di responsabilità della prima nella causazione dei danni patiti dalla e, per CP_2 l'effetto, condannare ciascuno dei soggetti in proporzione alla gravità delle condotte e all'entità delle conseguenze dannose, in via di manleva e/o di rivalsa e/o di regresso, a rimborsare la medesima struttura sanitaria per €1.289.866,22 nonché a rimborsare tutte le somme che fosse condannata a rimborsare alla nonché condannare l' al pagamento delle CP_2 Pt_2 spese legali del primo grado in favore della medesima. Parte_3
Ed ancora sempre in subordine, rispetto alla domanda svolta in via principale, la Parte_3 chiedeva di accertare e dichiarare che la struttura sanitaria non fosse tenuta a rifondere al quanto fosse chiamato a corrispondere per la quota di competenza del CP_1 CP_5 alla e, in ogni caso, dichiarare tenuto e condannare il a rifondere le CP_2 CP_1 spese legali del primo grado alla medesima, e il rifondere la stessa alle spese legali del CP_5 giudizio di prime cure e, ancora, dichiarare tenuti entrambi questi ultimi a rimborsare alla medesima
€5.160,00 per rimborso delle spese di CTU in proporzione alle rispettive quote di responsabilità e, pertanto, condannare il a corrispondere € 4.128,00 alla e il CP_1 Parte_3
d €1.032,00 alla struttura sanitaria. CP_5 Chiedeva infine di respingere i motivi d'appello sub. 8) e sub. 9) formulati dal CP_1 poiché inammissibili, improponibili e infondati e non provati e respingere, per l'effetto, tutte le domande formulate dal nei confronti della medesima esponente perché CP_1 inammissibili, improponibili e infondati e respingere il motivo sub. 1) formulato da CP_9
Nel giudizio avente R.G. n. 1466/2022, la domandava la conferma del capo della Parte_3 sentenza con cui il giudice condannava la a tenerla indenne di tutto quanto dovesse Parte_4 versare alla anche per le spese di resistenza, precisando unicamente l'esistenza dello CP_2 scoperto S.I.R. di €200 mila e condannando la al pagamento in favore della Parte_4 [...]
di €1.089.866,22, nonché a rimborsare tutte le somme che fosse tenuta a corrispondere Pt_3 all'attrice; ancora, domandava la conferma del capo di sentenza con cui era stata condannata al pagamento delle sue spese processuali del primo grado. Parte_4
8 -Il dott. si costituiva nel presente grado e, formulate le sue difese, proponeva Controparte_5 anche appello incidentale formulando, in buona sostanza, le medesime doglianze avanzate nel giudizio di cui al n. 1458/2022 R.G. nel quale risultava appellante principale.
In dettaglio, formulava le seguenti censure: 1b) Erroneità e lacunosità della gravata sentenza nella parte in cui ometteva di valutare l'istanza di nullità o rinnovazione della CTU formulata dalla difesa del medesimo o non motivava o mancava di motivare adeguatamente il suo rigetto, e comunque non rilevava i vizi e le lacune e le illegittimità della CTU che erano tali da rendere necessaria la declaratoria di nullità o integrale rinnovazione della perizia;
2b) Con il secondo profilo reiterava sostanzialmente la censura avverso la CTU, laddove ometteva l'accertamento di ufficio di rilevare l'inesistenza o comunque l'intervenuta interruzione di qualsiasi collegamento causale o concausale tra la condotta del medesimo e il danno riportato CP_5 dalla paziente e, comunque, la mancanza di qualsiasi responsabilità addebitabile al CP_5 stesso in relazione alle condotte dei sanitari in relazione alla vicenda della CP_2
3b) erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ometteva di rilevare, ai fini della chiamata in causa e dalla domanda di manleva e/o regresso formulate dal medesimo nei confronti del Pt_1 anche nei rapporti interni, la misura della quota di responsabilità addebitabile al Pt_1
4b) erroneità e lacunosità dell'impugnata sentenza laddove il giudice ometteva di valutare le eccezioni/difese di carenza di legittimazione e/o di titolarità e/o di inammissibilità e/o di nullità delle domande di rivalsa e/o regresso per tardiva formulazione oltre i termini di decadenza sanciti dall'art. 167 c.p.c. Criticava la sentenza ove il giudice rigettava le eccezioni, le difese di inammissibilità e improcedibilità delle predette domande per mancata comunicazione dell'instaurazione del giudizio ex art. 13 l. n. 24/2017, per la mancata integrazione a carico del medesimo dei requisiti di dolo e colpa grave previsti dall'art. 9 l. n. 24/2017, non accertando che, ai sensi dello stesso art. 9, comma 6, la misura dell'eventuale rivalsa in caso di colpa grave non poteva superare una somma pari al valore maggiore del reddito professionale dell'anno di inizio dell'evento o di quello precedente o successivo moltiplicato per il triplo, omettendo di rilevare che tali norme costituiscono norme processuali immediatamente applicabili ai giudizi pendenti in applicazione del principio tempus regit actum sancito dall'art. 11 delle preleggi;
5b) Erroneità e lacunosità della sentenza laddove, nonostante le domande di rivalsa e/o regresso formulate dal medesimo e reciprocamente proposte da tutte le parti, nonostante le espresse domande di determinazione delle quote di responsabilità attribuibili alle varie parti in causa e di limitazione dell'eventuale regresso a quanto eccedente la quota di responsabilità rispettivamente addebitata, e nonostante la condanna in solido della e del a risarcire la Parte_3 CP_1 ometteva di determinare o di determinare correttamente la misura della quota di CP_2 responsabilità necessariamente addebitabile alla struttura sanitaria in ragione almeno del 50% anche nei rapporti interni di regresso e/o manleva col medesimo, ometteva di limitare l'eventuale rivalsa/regresso della struttura sanitaria verso lo stesso lla sola parte eccedente la quota CP_5 di responsabilità conseguentemente addebitata alla struttura sanitaria.
6b) erroneità, illegittimità e lacunosità della sentenza laddove, ai fini della determinazione del danno da spese protesiche future, il giudice aderiva alla quantificazione illegittimamente effettuata dai CTU con riferimento alle previsioni di spesa effettuate dal Dott. nella precedente Per_1 fase di mediazione che doveva rimanere riservata e non essere neppure prodotta in causa, mancando poi di detrarre dal risarcimento eventualmente dovuto quanto ricevuto dalla da parte CP_2 degli enti di previdenza nazionale per spese mediche per la riabilitazione protesica, visite mediche, farmaci e trattamenti fisioterapici, determinando così un'ingiusta locupletazione, e dava comunque per provato un presunto danno in realtà non dimostrato;
7b) erroneità e lacunosità dell'impugnata sentenza nella parte in cui liquidava a carico del medesimo una quota delle spese legali del di e di nonché Pt_1 CP_13 Parte_4
9 delle spese di CTU, nonostante l'assenza e/o l'interruzione del nesso causale tra condotta dello stesso il danno lamentato dalla l'assenza di responsabilità addebitabili al CP_5 CP_2 l'esistenza di responsabilità a carico del l'inammissibilità e/o nullità delle CP_5 Pt_1 domande di manleva/regresso formulate verso e la limitazione dell'eventuale contestato CP_5 regresso nei suoi confronti alla sola parte eccedente la quota di responsabilità addebitabile alla
. Parte_3 Concludeva poi nel merito, anche in relazione all'appello proposto nella causa n. 1458/2022 e quanto formulato in via incidentale, chiedendo di accertare la lacunosità, contraddittorietà ed illegittimità della CTU, di dichiararne ove ritenuto la nullità, e in ogni caso di disporne la rinnovazione;
in via pregiudiziale, domandava di rigettare le domande di rivalsa e/o regresso avanzate dalla struttura sanitaria e da per carenza di legittimazione e/o di titolarità e/o Parte_4 per inammissibilità; domandava di rigettare le domande di rivalsa e/o regresso formulate da ei suoi confronti per carenza di legittimazione e/o di titolarità e/o per inammissibilità CP_9 e/o nullità in violazione dell'art. 167 cpc, mancata comunicazione dell'instaurazione del giudizio ex art. 13 della l. n. 24/2017, mancata integrazione a carico del medesimo dei requisiti di dolo e colpa grave previsti dall'art. 9 l. n. 24/2017, e mancata proposizione con le formalità imposte dagli artt. 269, 163bis e 164 c.p.c. senza lo strumento processuale della chiamata di terzo in causa previo differimento dell'udienza. Ancora, omandava, nel merito, in via principale, di accertare e dichiarare la carenza di CP_5 responsabilità solidale, anche a titolo di regresso e manleva, in capo al medesimo e, CP_5 quindi, il rigetto delle domande formulate dal , da da dalla CP_1 Parte_4 Pt_1
e dalla ei confronti del medesimo e comunque ogni altra domanda Parte_3 CP_2 poiché inammissibile e indimostrata.
Subordinatamente, nel caso di accoglimento anche parziale delle domande nei confronti del stesso, previa determinazione del danno risarcibile alla previa CP_5 CP_2 determinazione delle quote attribuibili alle parti ritenute responsabili, valutata la gravità delle rispettive colpe e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, accertata la misura della quota di responsabilità gravante sul medesimo sul , sul sull' CP_5 CP_1 Pt_1 Pt_2
e sulla , che fosse dichiarato tenuto il medesimo a rimborsare al Parte_3 CP_1
e/o a e/o alla e/o ad altre parti in causa quanto fossero tenuti a Parte_4 Parte_3 pagare in misura eccedente la quota di responsabilità rispettivamente gravante sul CP_5 medesimo, sul , sul sull' e sulla nei limiti CP_1 Pt_1 Pt_2 Parte_3 indicati dall'art. 9 co. 6 della l. n. 24/2017. Chiedeva ancora il che fossero tenuti e, conseguentemente, fosse condannato sia il CP_5 che il , graduate le rispettive colpe, solidalmente e/o congiuntamente e/o Pt_1 CP_1 disgiuntamente in via di manleva e/o di rivalsa e/o di regresso condizionale, a pagare direttamente e tenere comunque manlevato ed indenne il da quanto lo stesso dovesse eventualmente CP_5 versare, in subordine al rimborso di tutte le somme, nessuna esclusa, che questi fosse tenuto a versare in conseguenza di mera solidarietà; infine, di dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il rimettere e/o riversare e/o restituire al a somma di €26.638,58, Pt_1 CP_5 precedentemente versata a titolo di quota spese legali liquidate in primo grado con espressa riserva di ripetizione ed appello. Nel giudizio riunito di cui al n. R.G. 1466/2022, il i costituiva chiedendo, nel merito, di CP_5 rigettare come inammissibile, indimostrata, in fatto e in diritto, ogni domanda e pretesa comunque diretta a fare valere eventuali responsabilità od obblighi risarcitori, anche a titolo di regresso, manleva, o quant'altro. MOTIVI
-L'appello è parzialmente fondato in punto di determinazione quantificazione del danno per le ragioni che seguono.
10 A) In punto di an debeatur l'appello proposto, sia sotto le prospettazioni dei medici che della
[...]
allo scrutinio ripassato in questa sede di merito del gravame, non è meritevole di Pt_3 accoglimento. esponeva in primo grado che, a causa di problemi da lesione erniaria di cui Controparte_2 peraltro era già a conoscenza, a seguito del ripresentarsi della sintomatologia che andava peggiorando, si sottoponeva a visite specialistiche ed esame radiologico del rachide lombo sacrale e, proseguendo il dolore acuto, si recava la Centro di Terapia Antalgica che rilasciava referto di
“comparsa da circa un mese di lombosciatalgia dx con claudicatio spinali serrata e componente radicolare su L5-S1.Ritmo sonno veglia alterato. Obbiettivamente presente anestesia sulla piante del piede e parestesie lungo la faccia dorsale del piede dx e il calcagno”. Si recava dal neochiurgo Dott. il quale, presa visione della Controparte_6 documentazione medica esibitagli, certificata che la paziente: “Presenta da più di un mese lombosciatalgia dx con parestesie e disestesie distali (piede dx). All'esame obiettivo neurologico vi sono segni da riferire a lieve radicolopatia sia L5 che S1 a dx. La RM evidenzia un'ernia discale L5-L5 e L5-S1.La pz. è portatrice di Morbo di Crohn ed ha eseguito infiltrazione peridurale antalgica lombare una settimana fa”. Il Dott. riteneva di programmare l'intervento all'ernia, ragguagliando la paziente CP_1 che, se fosse stato oltremodo posticipato, vi sarebbe stato il rischio di pregiudicare completamente la deambulazione a causa della problematica neurologica. In data 17/3/14 la aceva ingresso presso la di ed CP_2 Parte_3 Pt_3 alla data di sua accettazione in struttura la cartella clinica attestava “Da circa 2 mesi lamenta dolore a rachide lombosacrale irradiato agli arti inferiori. La px riferisce indebolimento sensitivo agli arti inferiori. Piedi freddi, cianosi alle dita del piede dx esx, più a sx”. Nella stessa giornata del 17 marzo 2014 il neurochirurgo Dott. richiedeva l'eco CP_1 colo doppler arterioso degli arti inferiori;
tale esame veniva effettuato dalle ore 15.26 alle ore 15.33 così refertato dal Dott. “Regolare pervietà dell'asse femoro-popliteo di Controparte_5 entrambi i lati. A dx si evidenziano polsi tibiale anteriore e posteriore di tipo post-stenotico, mentre dal lato di sx non si rilevano polsi tibiali”. Come pure osservato dal primo giudice, nonostante una tale evidenza patologica circolatoria, il successivo 18/03/2014 il Dott. eseguiva l'intervento chirurgico di erniectomia con CP_1 tecnica microchirurgica endoscopica. Persistendo il forte dolore agli arti inferiori, il successivo 20/3 veniva richiesta ed eseguita l' Pt_5
sempre presso la Casa di Cura che documentava: “ … un normale aspetto dell'aorta
[...] addominale e dei vasi iliaci, arto inferiore destro: asse femoro-popliteo pervio con calibro lievemente e diffusamente ridotto, a livello della gamba sono occluse sia l'a. tibiale anteriore che la posteriore, una sottile a. interossea riabita alcuni vasi del piede. Arto sinistro: pervietà dell'asse femoro-popliteo, occlusione dell'aa. Tibiale anteriore e posteriore, una sottile a. interossea riabita l'a. dorsale del piede”. Nonostante tale responso ed il relativo verificabile quadro clinico, censurava la che, CP_2 senza neanche essere informata della gravità della patologia vascolare riscontrata, veniva dimessa senza neanche alcuna indicazione per la patologia vascolare, soprattutto sul foglio di dimissioni e sulla lettera indirizzata al medico curante. Solamente dopo due settimane veniva disposto il ricovero della preso la Chirurgia CP_2 vascolare dell'Azienda Ospedaliera di Parma con diagnosi di ammissione: “ischemia auto bilaterale arti inferiori in paziente con AOP arti inferiori (vedi angioRM marzo 2014)”. La paziente veniva sottoposta, in regime d'urgenza, ad intervento chirurgico di embolectomia con catetere di Fogarty degli arti inferiori mediante accesso inguinali bilaterale con invio di materiale tromboembolico per l'esame istologico (risultato “frammenti di trombi ematici”). Nella lettera di dimissione del 26/5/2014 i medici del dipartimento di Chirurgia vascolare dell' i Parma rimarcavano come già in data 20/3/2014 presso la di Parma fosse stata CP_15 CP_16
“eseguita in tal sede AngioRMAA II che evidenziava una grave arteriopatia periferica bilaterale”.
11 Il 28/5/2014 si eseguiva intervento chirurgico di posizionamento drenaggio toracico “con amputazione di gamba bilaterale al di sotto del ginocchio”.
-B) Tanto ripercorso in punto di fatto, occorre scrutinare il fondamento della responsabilità dei sanitari curanti attraverso un confronto sinottico tra i motivi spiegati dagli appellanti e le fonti di convincimento del primo decidente che, nella presente vicenda, non possono che essere la CTU collegiale svolta in primo grado e la documentazione clinica obiettiva ritualmente versata nel processo.
Dalla rilettura della CTU, redatta da un Collegio di un medico legale e due specialisti, non è ragionevole ravvisare alcun punto critico di carenze medico-scientifiche o incongruenze e/o contraddizioni tra le verifiche medico-legali e le conclusioni rassegnate, tenendo altresì in conto rassicurante come i Consulenti abbiano raggiunto le loro conclusioni all'esito del confronto dialettico col le tesi dei medici convenuti e dei rispettivi CTP. Hanno così evidenziato i consulenti come “Il quadro clinico obiettivo e le risultanze dell'esame ecocolordoppler avrebbero dovuto indurre un accurato approfondimento diagnostico (esame del flusso con Doppler CW, arte riografia), ma già le risultanze dell'obiettività rilevata all'ingresso in
Casa di Cura e le risultanze dell'ecocolordoppler del 17.3.2014 orientavano verso una patologia vascolare acuta arteriosa (ed anche venoso correlata: cianosi delle dita dei piedi) di ben maggiore rilievo di quella erniaria lombare, con necessità di soprassedere all'intervento di erniectomia e, invece, di procedere a ricovero urgente della paziente in Reparto di Chirurgia Vascolare, ove avrebbero potuto essere effettuati i necessari, urgenti trattamenti”. Proseguono i CCTTUU che
“Qualora nella Casa di Cura non vi fossero le condizioni organizzative per procedere a tali interventi, la paziente, avrebbe dovuto essere immediatamente trasferita in idoneo e attrezzato diverso ambiente ospedaliero (Policlinico di Parma)”. Tuttavia, è stato escluso che la scelta di procedere il 18.3.2014 all'intervento di erniectomia abbia avuto influenza positiva sulla patologia vascolare acuta. L'intervento di erniectomia in sé fu eseguito correttamente secondo le leges artis mediche. Il 17.3 veniva eseguito dal dott. specialista in chirurgia vascolare, l'esame eco-doppler, CP_5 al quale -rilevano i CCTTUU- “non seguiva alcuna annotazione clinica né alcuna valutazione da parte dei Curanti del quadro strumentale”. Il punto critico è che nei giorni seguenti all'intervento la ontinuava a soffrire di dolore CP_2 acuto al piede sinistro, e soltanto il 20.3 veniva prescritto un esame angio RM, eseguito nella stessa Casa di Cura dal Dott. dopo la dimissione, con rilievo di: “Normale aspetto dell'aorta Pt_2 addominale e dei vasi iliaci. Arto inferiore destro: asse femoro popliteo pervio con calibro lievemente e diffusamente ridotto;
a livello della gamba sono occluse sia l'a. tibiale anteriore che la posteriore, una sottile a. interossea riabita alcuni vasi del piede. Arto sinistro: pervietà dell'asse femoro popliteo, occlusione dell'aa. tibiali anteriore e posteriore, una sottile a. interossea riabita l'a. dorsale del piede”. I rilievi angio RM eseguiti dal dott. vevano confermato l'occlusione delle arterie tibiali, CP_5 anteriore e posteriore, bilateralmente.
Dunque, con riguardo anche alla posizione del d alla quota di responsabilità ascrittagli, CP_5 va rilevato che se, invece, la diagnosi di ostruzione arteriosa fosse stata tempestivamente posta al momento del ricovero del 17.3.2014, secondo i Consulenti d'ufficio, “si sarebbero potute approntare le idonee misure terapeutiche, con elevata probabilità di evitare la progressione dell'ostruzione arteriosa fino alla conseguente gangrena e, quindi, di preservare gli arti inferiori della sig.ra Infatti, l'ostruzione acuta arteriosa degli arti inferiori richiede un CP_2 trattamento d'urgenza/emergenza; i risultati della terapia sono tanto migliori quanto la stessa risulti più precoce”. Hanno convincentemente sottolineato i Consulenti come sussiste una stretta correlazione fra la rapidità di approntamento della terapia e l'evoluzione strutturazione dei danni tessutali, “da cui la
12 necessità della massima tempestività dell'approccio diagnostico e terapeutico, per evitare la progressione verso l' ischemia grave irreversibile (IV stadio di Servelle)”. Data l'urgenza di attuare gli opportuni provvedimenti terapeutici, l'iter diagnostico doveva pertanto essere articolato in modo quanto più possibile rapido ed efficace.
Sicchè ciò che rimane imputato a carico del ed in misura minore del è CP_1 CP_5 che, invece, nel caso in esame, nonostante i chiari elementi a disposizione (obiettività e risultati dell'esame ecolordoppler), non fu stato posto nemmeno il semplice sospetto diagnostico di ostruzione arteriosa a livello degli arti inferiori, per cui non fu eseguita la necessaria, tempestiva terapia che avrebbe potuto, con alta probabilità, evitare la progressione della patologia fino alla gangrena.
E, puntualmente secondo i CCTTUU, questo già al momento del ricovero del 17.3.2014. In definitiva, il culmine della colpa imputata ai sanitari rimane confermata essere è stata “una gestione clinica della paziente assolutamente deficitaria, causa della progressione della patologia arteriosa ostruttiva, che ha portato il soggetto all'amputazione degli arti inferiori ”.
Pertanto, pure alla rilettura critica della vicenda medica, le relazioni mediche non lasciano dubbi né margini di incertezza: se in data 17 marzo 2014 i medici odierni convenuti, che avevano in cura e/o comunque coinvolti negli accertamenti diagnostici della paziente, avessero valutato con la dovuta diligenza e prudenza medica l'esame obiettivo della e le risultanze degli esami CP_2
Ecocolordoppler e Angio RM ed avessero avviato senza indugio il corretto trattamento sanitario per la conclamata grave patologia vascolare, il tragico esito si sarebbe potenzialmente anche potuto evitare, portando ciò a concludere che, escluso il nesso eziologico diretto tra l'intervento di erniectomia e la gangrena finale, la avrebbe avuto se non la probabilità, la CP_2 possibilità/chance di non subire l'amputazione di entrambi gli arti inferiori che, al contrario, sulla scorta della negligence, le è stata negata.
La tesi difensiva nei motivi di merito del dott. si incentra nella negazione, CP_1 contrariamente a quanto sostenuto dai CCTTUU, di non aver impostato, e correttamente, il percorso diagnostico, poiché nel diario clinico del 19/3/14 era testualmente scritto:” Richiesto angio RMN agli arti inferiori come da accordi con il Prof. Si richiede valutazione vascolare.” Pt_2
Sicchè, pure supponendo un ritardo diagnostico di soli due giorni, non avrebbe minimamente cambiato la situazione vascolare della CP_2 Tuttavia, rileva il “vuoto” documentale rimarcato dai CCTTUU, risultando che in data 17.3.2014, oltre all'esecuzione di eco color doppler, il dott. avrebbe valutato sotto il profilo CP_5 specialistico chirurgico vascolare la concordando per la preliminare esecuzione CP_2 dell'intervento neurochirurgico programmato in data 18 marzo, eseguendo nella fase post operatoria la valutazione diagnostica di approfondimento e l'eventuale percorso terapeutico….. (dopo di ciò)
….decidendo di non procedere a ricovero specifico, ma prevedendo esclusivamente una rivalutazione in un tempo non precisato….”.
-C) Il Collegio ha analizzato l'operato di ciascuno dei medici specialistici, verificando se il medesimo fosse o meno conforme alle regole dell'arte medica ed, in caso contrario, determinando le relative colpe dei sanitari coinvolti. A tal riguardo i consulenti hanno riferito che all'ingresso presso la , vi Parte_3 CP_8 era evidenza che la resentasse “cianosi delle dita del piede dx e sn. Piedi freddi più a CP_2 sn….Dolore agli arti inferiori…”. Nel diario clinico del medesimo giorno del 17 marzo 2014 si legge “dolore al piede sn…. Lamenta dolore all'arto inferiore sinistro…”, reputando così che “le condizioni cliniche manifestate dalla all'ingresso fossero meritevoli di approfondimento diagnostico , in quanto la specifica CP_2 obiettività non era coerente con la storia clinica documentata antecedentemente al ricovero, né con la esclusiva presenza di patologia erniaria del rachide lombare”. A fronte di un quadro clinico non variato del rachide lombare rispetto agli accertamenti eseguiti nel gennaio 2014, infatti, il giorno 17 marzo 2014 la mostrava evidenti segnali di una CP_2
13 patologia assai più grave, come confermato dall'esame ecocolordoppler eseguito nella medesima giornata che mostrava “A destra si evidenziano polsi tibiale anteriore e posteriore di tipo post stenotico, mentre dal lato di sinistra non si rilevano polsi tibiali”. Nonostante la gravità della patologia vascolare evidenziata da tale referto, la non CP_2 riceveva alcuna indicazione né veniva riferita a medici specialisti di chirurgia vascolare. Riferiscono, infatti, i Ccttuu come “A tale responso ed all'esecuzione dell'indagine non seguiva alcuna annotazione clinica né alcuna valutazione da parte dei Curanti del quadro strumentale, sebbene fosse chiaramente indicativo di una arteriopatia critica degli arti inferiori con compromissione dei vasi sottogenicolati bilaterali, classificabile in stadio III secondo Leriche Fontaine”. A fronte della diagnosi di arteriopatia critica in data 17 marzo 2014, “con dolore perdurante da più di 15 giorni e cianosi ai piedi”, si è palesato censurabile che i Curanti dott. e dott. CP_1 rispettivamente il medico che aveva promosso il ricovero e responsabile dell'intervento CP_5 neurochirurgico programmato, nonché lo specialista in chirurgia vascolare che diagnosticava l'arteriopatia, non avessero provveduto ad immediato approfondimento del quadro arteriopatico degli arti inferiori, ovvero “a dare specifiche indicazioni in tal senso che, alla luce dell'obiettività rilevata in ingresso nosocomiale e della evidenza ecografica, diveniva inequivocabilmente prioritario sotto il profilo diagnostico e terapeutico”. Il rilievo determinante correttamente censurato dai Consulenti è che la in quella CP_2 situazione, necessitava senza indugio, con carattere di urgenza e criterio di pregiudiziale e preliminare esame rispetto ad ogni altra indagine, di un approfondimento diagnostico e della presa in carico da parte di un consulente specialista chirurgo vascolare, che avrebbe consentito la precisazione della gravità ed estensione dell'arteriopatia periferica (ischemia critica bilaterale sottogenicolare) da cui era affetta la e, conseguentemente, una variazione nell'attribuzione di priorità nella partecipazione delle due patologie nervosa e circolatoria.
La priorità diagnostica e terapeutica ex ante doveva essere certamente attribuita alla definizione e trattamento della patologia di pertinenza vascolare, considerato che, essendo l'intervento neurochirurgico motivo del ricovero programmato, non vi erano criteri di urgenza “….. e la posticipazione di tale trattamento, anche solo per consentire di completare l'iter diagnostico mediante angiorisonanza magnetica ed arteriografia, non avrebbe condotto ad alcun peggioramento del quadro neurologico (…) Inspiegabilmente, invece, il dott. Persona_2 confermava e provvedeva all'esecuzione dell'intervento neurochirurgico in data 18 marzo 2014 (….)”. La medesima negligenza viene puntualmente rilevata dai consulenti anche nella lettera di dimissione sottoscritta dal Dott. in cui “ pur indicando la patologia riscontrata nel CP_1 corso del ricovero (….) (il Dott. ) scotomizza qualsivoglia indicazione in merito alle CP_1 risultanze dell'angio risonanza magnetica, alla programmazione diagnostica e/o terapeutica, limitandosi alla prescrizione di di terapia profilattica antitromboembolica…, del tutto inadeguata per il trattamento di patologia ischemica critica degli arti inferiori”. I CCTTUU affermano, quindi, che l'omissione diagnostica rilevata nella condotta del dott.
che dimetteva la sua paziente in data 20 marzo, senza accertarsi in merito CP_1 all'esecuzione di consulenza vascolare richiesta, senza valutarne l'esito, così come dell'indagine di angio-risonanza magnetica, e senza provvedere ad un'adeguata comunicazione/attestazione al Medico di medicina Generale dell'iter clinico svolto presso l'Unità Operativa di Ortopedia della
” “ha significativamente ritardato la definizione diagnostica ed il Parte_3 CP_8 trattamento della malattia vascolare di cui era affetta la . CP_2
-D) Alla luce di quanto ripercorso, i motivi spiegati dal e, parallelamente dal CP_1
a ben vedere, non hanno una forza critica idonea a sovvertire il campo di responsabilità CP_5 individuato a loro carico.
14 Come sopra premesso, la consulenza tecnica, contrariamente a quanto lamentato, è stata redatta con rigore e puntualità, rafforzata dal rispetto del contradditorio del Collegio Peritale e dei consulenti di parte, che si sono ripetutamente interfacciati con i Ccttuu allegando nei verbali delle operazione peritali ogni richiesta e/o precisazione.
Il Collegio Peritale non ha espresso alcuna valutazione contraddittoria, neanche sotto il profilo della pretesa contraddittorietà in ordine alla insussistenza del nesso causale, ritenuto invece sussistente sotto il profilo del danno da perdita di chances, profilo sollevato da come si vedrà Parte_4 più avanti, ferma restando la corretta esecuzione dell'intervento neurochirurgico. Nella sentenza impugnata il Giudice di prime cure ha legittimamente condiviso e fatte proprie tali valutazioni peritali, per cui nessuna doglianza potrà essere eccepita alla sua decisione. Né può dolersi il Dott. per l'addebito in merito alla non corretta e completa CP_1 compilazione della cartella clinica della atteso che il medesimo era il medico di CP_2 riferimento della paziente ed, in quanto tale, responsabile del suo iter diagnostico e clinico durante la degenza presso la Casa di Cura. Né appare fondato il terzo motivo di appello sull'affermazione dell' errore del giudice di primo grado laddove, nonostante le censure opposte dall'odierno appellante e “nonostante gli stessi Ccttuu abbiano espresso di riconsiderare i fatti alla luce della eventuale prova per testi non ha disposto la rinnovazione della stessa consulenza”. A latere del rilievo che non è certamente affermazione del Collegio Peritale esprimere la necessità di rivalutare i fatti all'esito delle prove testimoniali, i CCTTUU, e di conseguenza il Tribunale, Insiste l'appellante sulla ammissione della prova testimoniale degli altri due sanitari “coinvolti”,
sostenendo in punto di fatto che, a fronte della programmazione già fatta Pt_2 CP_5 dal del ricovero della nel reparto di chirurgia vascolare, erano i due CP_1 CP_2 medici e che, nonostante l'esito della , richiesta dal medico- Pt_2 CP_5 Parte_6 curante della paziente, decidevano di mandare a casa la paziente.
Il punto, tuttavia non rimane rilevante, atteso che i CCTTUU si sono ispirati ad una scelta metodologica basata sin dall'inizio all'esame della documentazione sanitaria “obiettiva”, da cui rilevare il “vuoto” di iniziativa ed attenzione da parte del , ed in parte dal CP_1 per via di un deficit comunicativo, in ordine alla assunzione delle rispettive CP_5 responsabilità in ordine alla gestione del paziente. In definitiva, le affermazioni dell'appellante in merito all'esclusione di ogni responsabilità rimangono assolutamente prive di fondamento e riscontro istruttorio obiettivo. Deve pertanto condividersi la valutazione fatta dal Giudice di primo grado secondo cui “la richiesta di valutazione vascolare non risulta essere stata eseguita così come non è stato programmato il proseguo del percorso diagnostico e di trattamento della patologia vascolare. Infatti la lettera di dimissione rivolta al Medico di Medicina Generale dott. , compilata e sottoscritta dal Per_3 dott. in data 20 marzo 2014, pur indicando la patologia riscontrata nel corso del Persona_2 ricovero (“Paziente con arteriopatia agli arti inferiori e morbo di Crohn”) scotomizza qualsivoglia indicazione in merito alle risultanze dell'angio-risonanza magnetica, alla programmazione diagnostica e/o terapeutica, limitandosi alla prescrizione di terapia profilattica antitromboembolica (4000 UI per 15 giorni), del tutto inadeguata per il trattamento di patologia ischemica critica degli arti inferiori”.
-E) Tanto rassegnato, vale anche specificamente anche per la posizione del appellante CP_5 ed appellato incidentale negli altri due procedimenti riuniti. I condivisibili rilievi della Ctu confermano come “L'analisi della concreta evoluzione del quadro clinico manifestato dalla sig.ra orta a ritenere che nell'ipotesi di tempestiva diagnosi e CP_2 trattamento vi sarebbe stata la possibilità, e non già la probabilità, di diversa evoluzione rispetto all'amputazione. Tale condizione porta a riconoscere che, nella vicenda in oggetto, in conseguenza della censurabile condotta (da riferire al dott. al dott. nei CP_17 CP_18 termini sopra identificati) si sia concretizzata una perdita di “chance”….”
15 E' congrua la quota di responsabilità ascritta al el 20%. CP_5 Precisano i Ccttuu in maniera chiara “Tale condotta ingiustificabile del dott. deve Persona_2 essere considerata causalmente determinante (nella misura dell'80% 80%), secondo criterio del
“più probabile che non”, nel determinismo dell'evoluzione trombotica acuta del quadro di ischemia critica bilaterale degli arti inferiori, sottogenicolare, così come osservata dal 4 aprile
2014.
La condotta censurata del dott. specialista in chirurgia vascolare, che eseguiva CP_18 l'indagine ecocolordoppler in data 17 marzo 2014, appare rilevante (nella misura del 20%) sotto il profilo causale nell'omissione diagnostica e nel determinismo dell'evoluzione acuta trombotica della patologia vascolare ...”.
-E) Può essere accolto invece il IX) motivo del gravame in ordine alla omessa CP_1 graduazione differenziata delle colpe tra ed il medesimo sanitario, avendo Parte_3 manifestato interesse sul punto anche la stessa, a fronte di una condanna - Parte_3 correttamente- pronunziata in solido tra i soccombenti.
Il non ha tenuto comportamenti platealmente negligenti o imprevedibili, sicchè il CP_1 regresso della , eventualmente richiesta dalla parte attrice vittoriosa per il Parte_3 pagamento dell'intero può esser ripartita paritariamente tra struttura e sanitario (arg. ex Cass. n.28987 del 11/11/19).
-F) Riesaminata la parte della decisione in punto di an debeatur, occorre passare ai profili sollevati dalle parti sostanzialmente impugnanti sul punto in ordine al danno, sia nella sua determinazione che della composizione.
I Consulenti riconoscono alla un danno biologico permanente che viene Controparte_2 individuato nella misura del 65%, affermando che in conseguenza della condotta censurabile del Dott. e del Dott. elle percentuali rispettivamente indicate dell'80% e CP_1 CP_5 del 20% si è concretizzata una perdita di “chance”. Sul piano dogmatico occorre osservare a tal proposito che secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, in ambito di responsabilità sanitaria, la chance rappresenta una concreta ed effettiva occasione di conseguire un determinato bene o risultato, pertanto non riconducibile ad una mera aspettativa di fatto, ma ad un' entità patrimoniale a sé stante ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, per cui la sua perdita rappresenta la perdita della possibilità di conseguire il risultato utile del quale risulti provata la sussistenza e configura un danno concreto ed attuale e, come tale, risarcibile x multis ex Cass. nn. 28993/2019 e 4400/2004). Pt_7
Il danno da perdita di chances è categoria giuridica largamente acquisita anche dalla giurisprudenza di questa Corte e, sotto tale prospettiva, nel caso che ci occupa, la condotta omissiva censurata dei dottori e ppare aver determinato, attraverso un'omessa anticipazione CP_1 CP_5 diagnostica ed un corretto percorso diagnostico differenziale ed una omessa priorità di trattamento, la “possibilità perduta” di evitare l'amputazione. Sempre secondo la accettata giurisprudenza della Suprema Corte, “La perdita di chances è configurabile come la privazione della possibilità per il paziente di conseguire un risultato vantaggioso, consistente in una maggiore durata della vita oppure di avere minori sofferenze
………….. Anche questo pregiudizio, come tutti gli altri danni, per poter essere risarcito, comporta l'accertamento dell'esistenza di un nesso di causalità con la condotta del sanitario (sia essa commissiva che omissiva)” (Cass. Civ. 12928/2020). Ciò consente di rispondere anche al motivo specifico avanzato da che ipotizza una Parte_4 palese contraddittorietà concettuale e giuridica tra l'esclusione del nesso causale in ordine al danno
“diretto”, e l'assunzione del medesimo nesso al fine di configurare una possibilità, una potenzialità, e non dunque una attualità, profilo suggestivo, ma superato dal riconoscimento ed individuazione
16 autonoma del danno da perdita di chances, nei termini cennati dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, oramai consolidata. Invero, sul piano logico, la stessa possibilità (potenza), proprio in quanto contiene tutti gli sviluppi potenziali possibili, a prescindere da quella che poi ne diviene “atto”, viene ad assumere un valore di per sé sulla base della stessa causalità materiale, che sfocia nel danno che in ogni caso la parte pregiudicata ha subìto, tuttavia con valutazione discrezionale “ridotta” rispetto al danno biologico
“pieno”, a fini meramente quantificatori. Ciò posto, tenuto fermo il parametro di base del 65% come danno biologico “cristallizzato” subito, è congrua la percentuale di perdita di chances indicata dai CC.TT.UU. nella misura del 40% di detto parametro, del tutto prudenziale atteso che tale valutazione non è supportata da dati scientifici assoluti.
Tuttavia, in accoglimento di motivo specifico, rileva questo Collegio che è necessario rivedere la quantificazione concreta del danno biologico, sulla mancanza dei presupposti per la riconosciuta
“personalizzazione” del danno pari al 25% nel computo complessivo del parametro-danno biologico. L'esclusione è conseguenza logico-giuridica del criterio per la perdita di chances che, non essendo il danno “diretto”, non può tenere conto, come parametro di calcolo, delle ulteriori componenti
“virtuali” che sarebbero state conseguenza, semmai, della determinazione del danno-conseguenza dell'intervento. In ogni caso, il punto-base tabellare, è satisfattivo anche della componente morale-esistenziale in quanto la qualità del danno riportato dalla è generativo di per sé di un pregiudizio CP_2 apprezzato dalle Tabelle nella sua globalità, non avendo specificamente dimostrato l'attrice quale pregiudizio specifico abbia subito oltre quello subito della amputazione, di per sé remunerato della percentuale di danno biologico a base del calcolo della “potenzialità persa”. Pertanto, la percentuale dell'invalidità, secondo le Tabelle attuali, del 65% per un'età all'epoca di 47 anni, va determinata in euro € 656.368,00, tenuto conto dell'incremento di sofferenza soggettiva. Va escluso l'aumento per ulteriore personalizzazione al 25% in quanto, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura
"standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, “solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato)”, derivandone il corollario per cui i punti tabellari, appesantiti dall'incremento per sofferenza, sono, in assenza di ulteriori specifiche circostanze di prova, satisfattivi delle conseguenze ordinariamente derivanti da eventi di danno, seppure dotati, come nel nostro caso, di una certa gravità.
Pertanto, la sola perdita di chances, prudenzialmente ed equitativamente al 40%, va determinata in
€262.545,00 che, con riferimento alle rilevate domande trasversali, va ripartita tra il all'80% in €210.036,00 ed il l 20% in €52.509,00. CP_1 CP_5
Va confermato il punto di riconoscimento della riduzione della capacità lavorativa specifica, indicata dai CC.TT.UU. nella misura del 10%, congruamente riferita ad “attività impiegatizia”, non potendosi dolere la che, di contro, svolgeva attività non sedentaria ma diversa e CP_2 dinamica nell'ambito dell'estetica, atteso che il primo giudice ha quantificato il danno partendo dal reddito annuo pari, all'epoca dei fatti ad €12.000,00 su cui veniva applicato lo stesso coefficiente di cui al RD n.1403/22, conformemente alla allegazione dell'attrice, confermandosi pertanto la quantificazione fatta dal primo giudice 7.016,00.
-F) Vanno accolte le doglianze altresì in ordine ai danni patrimoniali, sia quelli relativi alle spese per l'esecuzione di terapie psico-riabilitative, per riabilitazione protesica, di consulenza tecnica per gli importi valutati dal primo giudice, nella percentuale del 40%, così per complessivi €101.954,00, di cui €81.563,65 a carico del ed €20.390,91 a carico del che quelli CP_1 CP_5 futuri.
17 I profili di doglianza sulla determinazione del danno risarcibile spiegati dai sanitari, Pt_3
, nonché dalle Compagnie assicuratrici, sono sostanzialmente compendiati, in via principale,
[...] nella richiesta di reiezione integrale di tutte le domande attoree in quanto “infondate, eccessive e non provate ed in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, di limitazione del quantum di risarcimento eventualmente dovuto in relazione all'effettivo danno cagionato all'attrice”. Tale predetta componente di danno va in linea di principio effettivamente disattesa, in quanto la determinazione positiva, sia pure nella misura ridotta al 40%, presuppone che il ristoro per tale componente patrimoniale sia connesso ed espressione di un danno “diretto” per malpractice. In quanto, nel nostro caso, a ragione del principio sopra espresso, il fondamento giuridico del danno risarcito è in termini di perdita di chances, il ristoro del pregiudizio riconosciuto in questo processo è in termini di potenzialità, relativamente alla ipostatizzazione di un nesso nei termini sopraprecisati ai fini della perdita di una “potenzialità”, dunque non può essere comprensivo del ristoro di pregiudizi patrimoniali futuri che generano dall'evento-amputazione, non essendo questo in nesso diretto con la prestazione tipica dei sanitari, ovvero l'intervento, questo effettuato correttamente.
In altre parole, le spese delle protesi e dei rinnovi protesici, a latere della considerazione che tali strumenti di supporto sono comunque erogati in favore della dal Servizio Sanitario CP_2 Nazionale, essendo l'attrice stata dichiarata invalida e percependo indennità e strumenti di supporto sanitario dall'INPS, si verificano e si verificheranno comunque, ciò a causa dell'amputazione, evento che, ragionando in termini di “possibilità”, si sarebbe comunque ed in ogni caso verificato, nella percentuale possibilistica del 60%. Il montante risarcitorio deve pertanto esser decurtato anche dell'importo di €684.672,00 riconosciuto a titolo di danno futuro.
-G) Con riguardo poi alla richiesta di esibizione ex art. 213 cpc, disattesa dal primo giudice ed insistita dalle parti appellate anche in questo grado, la richiesta di informazioni alla P.A. è strumento discrezionale del giudice, per atti che “è necessario acquisire al processo”. Pertanto, a prescindere dal profilo di insindacabilità della decisione negativa del giudice, proprio in tema di compensatio lucri cum damno, la giurisprudenza della Cassazione ha espresso il principio secondo cui quella di "compensatio lucri cum damno" è “un'eccezione in senso lato, che non integra deduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato” (Cass. Ordinanza n. 23588 del 28/07/2022), ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice;
il quale, tuttavia “per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio”. In ogni caso, la giurisprudenza della Suprema Corte richiede che, ai fini della compensatio, l'importo di cui la controparte eccepisce il ristoro in favore del danneggiato, deve essere
“determinato nel suo preciso ammontare” o “determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il “lucrum” “ (Cass. 8866 del 31/3/21), circostanza questa di cui le parti interessate sono rimaste totalmente carenti.
-G) Tornando al gravame del dott. va accolto il motivo sub XI) spiegato nei CP_1 confronti della posizione di garanzia della propria assicurazione in relazione alla CP_9 violazione dell'art.112 Cpc e 1917 2° e 3° c. CC. Invero, nel caso in cui, come nella presente vicenda, l'assicurato sia responsabile in solido con altro/i soggetto/i, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato, operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra condebitori solidali, ma si estende potenzialmente a tutto quanto l'assicurato deve pagare al terzo danneggiato nei limiti del massimale.
18 Va condiviso sul punto che una diversa interpretazione contrasterebbe, infatti, con il tenore letterale dell'art. 1917 c.c. e priverebbe di concreta tutela l'assicurato rispetto alla quota di responsabilità posta a carico del condebitore solidale nel caso in quest'ultimo sia insolvibile o di difficile solvibilità. (V. Cass. civ. 31/05/2012 n. 8686, Ced 2012). La sentenza di primo grado nel punto D2 va, quindi, modificata con il riconoscimento dell'obbligo di di pagare direttamente a parte attrice quanto in tesi sarà dovuto dal Controparte_9
Dott. anche per le spese legali e per le spese di resistenza. CP_1
-H) In ordine al gravame del e di va accolto il profilo in ordine alla CP_1 CP_9 legittimità dell'azione di regresso spiegata dal sanitario nei confronti della , se il Parte_3 medico fosse chiamato a rifondere per il totale, dunque oltre la sua quota di responsabilità.
Pertanto, posta la responsabilità paritaria tra e , in relazione alla CP_1 Parte_3 quota dell'80% ritenuta a carico del primo, la va dichiarata tenuta a rifondere al Parte_3 dott. quanto questi sia stato tenuto a corrispondere all'attrice in eccesso rispetto CP_1 alla quota a lui riconducibile dell'80%.
-I) Vanno parimenti accolti i due motivi incidentali di secondo e terzo spiegati nei CP_9 confronti di Parte_4 Deduce condivisibilmente l'appellante come non sia configurabile una domanda di regresso della assicuratrice della , fondata sull'art. 1910 CC. Parte_4 Pt_3 Pt_3 Si tratterebbe di una sorta di “regresso tra assicuratori di condebitori solidali” non contemplato nel nostro ordinamento codicistico. Come esattamente spiegato dall'appellante, può surrogarsi nei diritti della sua Parte_4 assicurata verso il corresponsabile solidale e chiedere il rimborso di quanto in CP_1 eccesso pagato oltre la quota dei sanitari, ma non può agire direttamente ex art. 1910 CC verso la Compagnia del medico. CP_9 La facoltà normativamente prevista dall'art. 1910 CC ne contempla la facoltà, ma fondata su altro presupposto, ovvero l'esistenza di più polizze sul medesimo rischio, laddove, nel nostro caso, è evidente, sul piano dogmatico, che le polizze di e sebbene coprano il CP_9 Parte_4 medesimo danno, non hanno ad oggetto il medesimo rischio né il medesimo assicurato.
E, parimenti, in riferimento alla erronea condanna di a rimborsare le spese di lite in CP_9 favore di Parte_4
-L) In ordine alla posizione della , la Suprema Corte in tema di responsabilità della Parte_3
con una recentissima pronuncia ribadisce e consolida l'orientamento giurisprudenziale Parte_8 già univoco (v. Cass. Civ. n. 2060 del 29/01/2018) “la responsabilità della struttura (casa di cura o ente ospedaliero) nei confronti del paziente ha natura contrattuale che può dirsi “diretta” ex art 1218 c.c. in relazione a propri fatti di inadempimento (ad esempio in ragione della carente o inefficiente organizzazione relativa alle attrezzature o alla messa a disposizione di medicinali o del personale medico ausiliario o paramedico o alle prestazioni di carattere alberghiero) e che può dirsi, sia pur soltanto latu sensu, “indiretta” ex art 1218 c.c. perché derivante dall'inadempimento della prestazione medico – professionale svolta direttamente dal sanitario, quale ausiliario necessario dell'ente, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo
“un collegamento” tra la prestazione da costui effettuata e la organizzazione aziendale della struttura, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche
“di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto” (così Cass. SU n. 577 dell'11/01/2008, tra le tante di recente Cass. n. 16488 del 2017, Cass. n. 21090). Va così ribadito quanto laconicamente statuito circa la responsabilità della Casa di Cura, “in quanto struttura sanitaria nella quale il professionista ha prestato la propria attività”. Più ampiamente ciò in quanto la giurisprudenza della Suprema Corte è oramai ferma nel definire come il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un
19 atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal Servizio Sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della Casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.
“Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto”. (Cass. n. 13953 del 14/06/2007, anche Cass. n. 13066 del 14/07/2004).
-Infine, in accoglimento di un profilo lamentato da nell'appello n.1466/22 la Parte_4 decisione impugnata va modificata nel senso di ritenere e dichiarare l'esistenza e l'applicazione della franchigia/scoperto pari ad €200.000 nella polizza sottoscritta dalla ed Parte_3 interamente a carico della medesima.
-Il resto della decisione, in relazione anche al rigetto di ogni domanda sulle ipotizzate responsabilità degli altri sanitari va interamente confermata. Pt_2 Pt_1
-Le spese di giudizio seguono la soccombenza sostanziale e vanno liquidate come in dispositivo, secondo la tariffa di cui al DM 55/14 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, rideterminate secondo gli importi effettivamente determinati all'esito del giudizio. Per il resto, rimangono interamente compensate le spese tra il ed il CP_1 CP_5 nonché tra il primo e la , ma anche quelle tra e Parte_3 CP_9 Parte_4 nonostante l'accoglimento dei profili sopra spiegati, attesa la marginalità delle questioni a fronte della soccombenza sostanziale sul piano più essenziale della manleva cui le Compagnie rimangono tenute.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A) accoglie parzialmente gli appelli proposti e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara tenuti e condanna, in solido tra loro, e Parte_3 dott. a risarcire i danni da perdita di chances in favore di Controparte_6 CP_2
che liquida nella complessiva somma attualizzata di €262.545,00, oltre ad interessi legali
[...] devalutati dalla data dell'evento (20/3/14) e rivalutati di anno in anno sino al deposito della presente sentenza, ed ulteriori interessi legali sino al soddisfo;
B) per effetto delle domande trasversali la quota di responsabilità rimane ripartita tra il all'80% in €210.036,00 ed il l 20% in €52.509,00, nonché, a titolo di CP_1 CP_5 danno patrimoniale, la somma complessiva di €7.016,00 ed €101.954,00, ripartita tra il all'80% ed il al 20%, oltre ad interessi legali devalutati dalla data CP_1 CP_5 dell'evento (20/3/14) e rivalutati di anno in anno sino al deposito della presente sentenza, ed ulteriori interessi legali sino al soddisfo;
C) in accoglimento della domanda di regresso del e di posta la quota CP_1 CP_9 di responsabilità della paritaria, la va dichiarata tenuta e Parte_3 Parte_3 condannata a rifondere al dott. quanto questi sia stato eventualmente tenuto a CP_1 corrispondere all'attrice in eccesso rispetto alla quota dell'80% ritenuta a carico del primo;
20 D) accoglie parzialmente i motivi incidentali di e, per l'effetto, in riforma del punto CP_9 E.2) ed I) del dispositivo dell'impugnata sentenza, respinge la domanda formulata da Parte_4 nei confronti della stessa e dichiara che non è tenuta a rimborsare le spese di lite CP_9 sostenute da Parte_4 E) accoglie il motivo di nei confronti di , e, Parte_4 Parte_3 Parte_3 per l'effetto dichiara l'efficacia della franchigia/scoperto pari ad €200.000,00 di cui alla polizza;
F) condanna il dott. e la , in solido tra loro al pagamento delle CP_1 Parte_3 spese processuali in favore dell'attrice del primo grado di giudizio che liquida in CP_2 complessivi €22.457,00 oltre spese esenti ed €5.870,00 per spese di mediazione, oltre rimborso spese di Ctp, rimb. Forf. 15%, spese generali, IVA e Cpa come per legge, e del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €20.119,00 oltre Iva e Cap ed accessori come per legge;
G) condanna al pagamento delle spese processuali di Controparte_9 CP_6 del primo grado di giudizio che liquida in complessivi €22.457,00 oltre spese esenti oltre
[...] rimborso spese di Ctp, rimb. Forf. 15%, spese generali, IVA e Cpa come per legge, e del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €20.119,00 oltre Iva e Cap ed accessori come per legge;
H) condanna il dott. , il dott. la e in CP_1 CP_5 Parte_3 Parte_4 solido tra loro al pagamento delle spese processuali in favore di del primo Parte_2 grado di giudizio che liquida in complessivi €22.457,00 oltre rimborso spese di Ctp, rimb. Forf. 15%, spese generali, IVA e Cpa come per legge, e del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €20.119,00 oltre Iva e Cap ed accessori come per legge;
I) condanna il dott. e la al pagamento delle spese processuali in CP_5 Parte_3 favore di e del primo grado di giudizio Parte_9 Controparte_13 che liquida in complessivi €22.457,00 oltre rimborso spese di Ctp, rimb. Forf. 15%, spese generali, IVA e Cpa come per legge, e del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €20.119,00 oltre Iva e Cap ed accessori come per legge;
L) condanna al pagamento delle spese processuali in Controparte_19 favore di del primo grado di giudizio che liquida in Parte_3 complessivi €22.457,00 oltre rimborso spese di Ctp, rimb. Forf. 15%, spese generali, IVA e Cpa come per legge, e del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €20.119,00 oltre Iva e Cap ed accessori come per legge.
M) per il resto, spese interamente compensate; N) dichiara tenuta e, per l'effetto, condanna alla restituzione in favore della Controparte_2
della differenza tra la somma di € 1.289.866,22 già Parte_3 versata a favore della prima in esecuzione della sentenza di primo grado, e l'importo determinato nel presente giudizio, oltre interessi sull'importo corrispondente alla differenza dal 14/10/22 al saldo. Così deciso in Bologna il 4/3/25.
IL PRESIDENTE rel. ed est.
(Giampiero M. Fiore)
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile-
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 1437/2022 R.G., cui sono state riunite le cause aventi n. 1458/2022 R.G. e n. 1466/2022 R.G., trattenuta in decisione il 6.5.2024 e promossa DA:
RE rappresentato e difeso dagli Avv.ti Volponi Gaudenzio e Controparte_1
Cevenini Pierluigi ed elett.te dom.to lo Studio del secondo in Bentivoglio (BO).
Appellante nella causa avente n. 1437/2022 R.G., appellante incidentale nella causa con n. 1458/2022 R.G. e in quella con R.G. n. 1466/2022.
CONTRO rappresentata e difesa dall'Avv. Pini Claudio ed elett.te dom.ta presso Controparte_2 l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
Appellata nella causa avente n. 1437/2022 R.G., nella causa con n. 1458/2022 R.G. e nella causa con R.G. n. 1466/2022.
rappresentata e difesa dall'Avv. Venturini Cecilia Cortesi ed elett.te dom.ta presso Parte_1 il Suo Studio in Parma. Appellato nella causa avente n. 1437/2022 R.G., nella causa con n. 1458/2022 R.G. e in quella con R.G n. 1466/2022.
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marabini Alvaro e Casali Carlo ed Parte_2 elett.te dom.to presso il Suo Studio in Bologna. Appellato nella causa avente n. 1437/2022 R.G., nella causa con n. 1458/2022 R.G. e in quella con R.G. n. 1466/2022.
rappresentata e difesa dall'Avv. RO LA e Parte_3 dall'Avv. Cilotti Marco ed elett.te dom.ta presso lo Studio di quest'ultimo in Bologna. Appellante incidentale nella causa avente n. 1437/2022 R.G. e nella causa con n. 1458/2022 R.G.
e appellata nella causa con R.G. n. 1466/2022.
rappresentata e difesa dall'Avv. Righi Alessandro ed elett.te dom.ta Controparte_3 presso il Suo Studio in Reggio Emilia. Appellante incidentale nella causa avente n. 1437/2022 R.G. e nella causa con n. 1458/2022 R.G.
e appellata nella causa con R.G. n. 1466/2022.
1
appresentata e difesa dall'Avv. Pennica Controparte_4
Giovanni ed elett.te dom.ta presso il Suo Studio in Bologna.
Appellata nella causa avente n. 1437/2022 R.G., nella causa con n. 1458/2022 R.G. e in quella con R.G. n. 1466/2022.
rappresentato e difeso dall'Avv. Melegari RE ed elett.te dom.to Controparte_5 presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
Appellante incidentale nella causa avente n. 1437/2022 R.G., appellante principale nella causa con n. 1458/2022 R.G. e appellato nella causa con R.G. n. 1466/2022.
rappresentata e difesa Parte_4 dall'Avv. Scipioni Massimiliano ed elett.te dom.ta presso lo Studio dell'Avv. Mendogni Marcello in Parma.
Appellata nella causa avente n. 1437/2022 R.G. e nella causa con n. 1458/2022 R.G., e appellante principale nella causa con R.G. n. 1466/2022.
avverso la sentenza n. 805/2022 emessa dal Tribunale di Parma in data 24.6.2022 e pubblicata il 27.6.2022.
Conclusioni delle parti: come da note depositate per l' udienza di precisazione delle conclusioni negli appelli riuniti.
Motivi
-In primo grado, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parma Controparte_2 e per ottenere l'accertamento Controparte_6 Parte_3 della responsabilità del primo, in relazione agli artt. 1176, 1218 e 1228 c.c., anche in relazione agli artt. 2043 e 2049 c.c. e, conseguentemente, la condanna, in solido, o comunque in via alternativa, anche cumulativa, a titolo di risarcimento dei danni e, quindi, al pagamento in favore dell'attrice di
€548.647,50 del danno biologico compresa l'indennità temporanea, oltre €365.765,00 per danno morale ed €17.570,40 per danno patrimoniale o come quantificato all'esito d'istruttoria per il danno biologico con personalizzazione, il danno morale, il danno esistenziale, il danno da omesso consenso informato, il danno da perdita di chances, il danno patrimoniale da lucro cessante ed emergente, il danno da capacità lavorativa, sia specifica che generica, per le spese farmaceutiche, terapeutiche, fisioterapiche, mediche, diagnostiche, di ricovero ospedaliero, di intervento chirurgico cui aggiungersi le spese necessarie per l'acquisto e la manutenzione degli apparecchi protesici per ciascuno degli arti amputati, diversi in relazione alle normali quotidiane attività di vita, di lavoro e attività ludiche e di svago e, in particolare, per protesi definitive, di riserva con tacco alto, da bagno, per lo sport, costi e spese calcolate in funzione dell'aspettativa di vita della fino alla CP_2 normale aspettativa di vita. Esponeva l'attrice che, in data 17 marzo 2014, la stessa veniva ricoverata presso la
[...]
per un intervento di erniectomia, programmato dal dott. ; che, al CP_7 Controparte_6 momento dell'ingresso nella struttura, la paziente lamentava dolori ed indebolimento degli arti inferiori, tant'è che veniva prescritto un ecocolordoppler arterioso, eseguito dal dott. CP_5 a seguito del quale veniva refertato “Regolare pervietà dell'asse femoro-popliteo di
[...] entrambi i lati. A destra si evidenziano polsi tibiale anteriore e posteriore di tipo post-stenotico, mentre dal lato di sinistra non si rilevano i polsi tibiali”; che, nonostante tale grave evidenza patologica, il 18 marzo successivo il dott. eseguiva l'intervento chirurgico CP_1 programmato;
che, persistendo il forte dolore agli arti inferiori, il 20 marzo successivo, prima della dimissione, veniva richiesta ed eseguita angio-rms agli arti inferiori che evidenziava “Arto inferiore destro: asse femoro-popliteo pervio con calibro lievemente e diffusamente ridotto, a livello della
2 gamba sono occluse sia l'a. tibiale anteriore che la posteriore, una sottile a. interossea riabita alcuni vasi del piede. Arte sinistro: pervietà dell'asse femoro-popliteo, occlusione dell'aa. Tibiale anteriore e posteriore, una sottile a. interossea riabita l'a.dorsale del piede”. Esponeva altresì che, nonostante tale quadro clinico, la neppure informata della gravità CP_2 della patologia vascolare, veniva dimessa senza alcun immediato riferimento ad un reparto specializzato e/o ad un medico vascolare e senza alcuna indicazione per la patologia vascolare e – elemento ancora più grave – senza alcun riferimento specifico alla patologia vascolare sul foglio di dimissione e sulla lettera indirizzata al medico curante.
Rientrata al domicilio, la continuava ad avvertire persistenti dolori ai piedi, di cui CP_2 informava il dott. , ma, di fronte all'assenza di riscontro del medesimo, in data 4 aprile CP_1 2014, l'attrice si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Parma dove veniva posta la diagnosi di ammissione di “Ischemia acuta bilaterale arti inferiori”, ove ne veniva immediatamente disposto il ricovero nel reparto di chirurgia vascolare, eseguito esame di arteriografia degli arti inferiori, all'esito del quale la paziente veniva sottoposta, in data 4 e 5 aprile 2014, ad interventi chirurgici di trombo-embolectomia bilaterale, terapia fibrinolotica e terapia medica ed iperbarica.
Esponeva, così, che, nei giorni successivi, nonostante ulteriori interventi e trattamenti specifici, il quadro clinico non migliorava e, in data 26 maggio 2014, la veniva dimessa con CP_2 diagnosi di “gangrena secca bilaterale dei piedi” e, stante l'inefficacia di qualsiasi trattamento conservativo, indicazione chirurgica all'amputazione bilaterale di gamba, che veniva eseguita presso l'Ospedale S. Antonio di Padova il giorno 28 maggio 2014.
-Si costituiva in giudizio contrastando la domanda Controparte_8 attorea in fatto e in diritto domandando, in via preliminare, di chiamare in causa la
[...]
ed il dott. per essere Parte_4 CP_1 tenuta eventualmente manlevata da questi, contestando nel merito la domanda attrice, e, in caso di declaratoria di responsabilità, domandando che fosse dichiarata tenuta e, quindi, condannata la a tenere indenne la Parte_4 società medesima da ogni conseguenza pregiudizievole. Con atto depositato successivamente, la struttura sanitaria convenuta domandava l'estensione della domanda formulata in via di ulteriore subordine anche nei confronti del CP_5 dell' del he chiamava in causa. Pt_2 Pt_1
-Il dott. , costituitosi, chiedeva di chiamare in causa il dott. il CP_1 Controparte_5 dott. e di accertare e dichiarare l'insussistenza di Parte_2 Controparte_9 qualsivoglia responsabilità in capo al medesimo quindi, di rigettare le domande CP_1 attoree nei suoi confronti in quanto infondate e non provate o come meglio, avanzando poi ulteriori domande subordinate, nel caso di accoglimento anche parziale delle domande attoree nei suoi confronti.
-Autorizzata la sua chiamata in causa, anche il dott. si costituiva in giudizio e, Controparte_5 formulate le sue difese, concludeva chiedendo, a sua volta, dapprima la chiamata in causa di
[...]
, e domandando di accertare non sussistessero responsabilità ascrivibili al medesimo per i Pt_1 fatti di causa e, quindi, di rigettare le domande formulate dal nei suoi confronti. CP_1
-La costituendosi Controparte_10 domandava, in ragione delle domande riconvenzionale trasversali formulate nei confronti del
, dell' del di CP_1 Pt_2 CP_5 Controparte_11 in via principale, di respingere tutte le domande attoree in quanto infondate, eccessive e non provate, eccependo l'inoperatività della polizza RCT/RCO invocata dalla
[...] e spiegando, anche nel caso di accoglimento parziale delle domande attoree, Parte_3 di limitare il quantum del risarcimento eventualmente dovuto in relazione all'effettivo danno cagionato all'attrice.
3 Ancora, in via riconvenzionale trasversale, la compagnia, anche in caso di accoglimento parziale delle domande attoree e di rigetto della domanda volta all'esclusione della solidarietà passiva del proprio assicurato, domandava che, effettuata la graduazione di colpe tra i soggetti convenuti e i terzi chiamati e determinata la gravità delle condotte e l'entità delle conseguenze, fossero condannati il , l' il ciascuno in proporzione alle rispettive CP_1 Pt_2 CP_5 colpe, a garantire e/o manlevare e/o risarcire e/o tenere indenne la medesima ai sensi Parte_4 dell'art. 1916 c.c. per le somme che fosse tenuta a corrispondere all'attrice per colpa o, comunque, per responsabilità dei medesimi;
che, effettuata la graduazione di colpe tra i soggetti convenuti e i terzi chiamati e determinata la gravità delle condotte e l'entità delle conseguenze, venisse condannata la compagnia assicurativa e qualunque altra Controparte_11 compagnia assicurativa, ciascuna in misura proporzionale alla colpa dei rispettivi assicurati, a rimborsare la stessa ai sensi dell'art. 1910 c.c., quanto questa dovesse anticipare Parte_4 all'attrice.
-Il dott. si costituiva in primo grado eccependo, preliminarmente, Parte_2 l'improcedibilità e/o nullità e/o inammissibilità della domanda proposta dal CP_12 suoi confronti ed in subordine, la graduazione della eventuale colpa concorrente.
-Si costituiva altresì concludendo per il rigetto della domanda Controparte_9 attorea;
in via subordinata e di regresso, chiedeva di accertare e graduare le responsabilità ascrivibili a ciascuno dei convenuti e terzi chiamati, dichiarata tenuta nei confronti del CP_1 comunque nei limiti del contratto assicurativo.
-Anche il dott. si costituiva in primo grado formulando varie difese e concludendo Parte_1 chiedendo, in via preliminare, la chiamata in causa della Controparte_13
[...]
-La si costituiva chiedendo, in rito, di Controparte_13 accertare il mancato avveramento della condizione di procedibilità prescritta dall'art. 8 della Legge Gelli-Bianco nei confronti del e, per l'effetto, di dichiarare improcedibile ogni Parte_1 domanda proposta nei suoi confronti, con ogni conseguenza di legge;
nel merito, nel caso di rigetto dell'eccezione formulata in rito, di rigettare le domande da chiunque formulate nei confronti del oiché infondate in fatto e in diritto. Pt_1
-Con la gravata sentenza, il Tribunale accoglieva la domanda attorea e condannava, in solido tra loro, la a risarcire i danni da perdita di chances in misura pari Controparte_14 al 40% subiti da causa delle condotte colpose dei sanitari ascritte, per quanto accertato CP_2 dalla CTU, nella misura dell'80% quanto al e del 20% quanto al e, CP_1 CP_5 pertanto, liquidava quanto al danno non patrimoniale la somma di €282.366,00, oltre ad interessi legali previa devalutazione e rivalutazione annuale;
liquidava inoltre il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica per €7.016,00 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali e un danno patrimoniale per le spese sostenute e quelle di consulenza per €101.954,56, oltre rivalutazione e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate.
Veniva altresì riconosciuto dal primo giudice il danno patrimoniale per spese future per
€684.672,00, oltre IVA di legge e rivalutazione monetaria e, sulla somma annualmente rivalutata, gli interessi legali.
Il giudice di prime cure accoglieva altresì la domanda subordinata spiegata dalla Parte_3 dichiarava tenuta e condannava a tenere indenne la prima di quanto dovuto all'attrice Parte_4 anche per spese di resistenza. Quanto alle domande trasversali, accertava la quota di responsabilità a carico del CP_1 pari all'80% e quella del pari al 20% e, per l'effetto, in accoglimento delle domande CP_5 proposte dal medesimo, dichiarava tenuta e condannava a CP_1 Parte_3 rimborsare al primo quanto questi dovesse pagare all'attrice, in eccedenza rispetto alla propria quota
4 di responsabilità e dichiarava altresì tenuta e condannava a tenere Controparte_9 indenne di quanto dovesse versare all'attrice per la quota di propria responsabilità, CP_1 salvo lo scoperto del 10% ed entro il massimale di 1 milione di euro anche per spese di resistenza.
Ancora, in accoglimento delle domande avanzate da il giudice dichiarava tenuti e Parte_4 condannava e rimborsare alla prima, ciascuno per la propria quota di CP_1 CP_5 responsabilità, quanto dovessero corrispondere alla , ciascuno per le proprie quote Parte_3 di responsabilità; dichiarava tenuta e condannava anche a rimborsare a CP_9 quanto versato alla propria assicurata, per la quota di responsabilità di Parte_4
, nei limiti di polizza. CP_1
Respingeva ogni altra domanda.
-Avverso tale decisione, il dott. proponeva appello formulando le seguenti Controparte_6 censure:
1) violazione degli artt. 112, 116 e 195 c.p.c. per nullità della CTU;
violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per contraddittorietà dell'elaborato peritale e violazione dell'art. 132 c.p.c. per omessa pronuncia e motivazione circa l'eccezione di nullità della CTU;
2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. per mancata ammissione delle prove testimoniali ritualmente dedotte;
3) violazione degli artt. 112, 116, 195 e 196 c.p.c. per mancata rinnovazione della CTU all'esito delle prove testimoniali e mancata richiesta di esibizione ex art. 213 c.p.c.;
4) violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. e omessa motivazione all'adesione del giudice alle conclusioni della CTU;
5) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ed erronea valutazione del compendio probatorio;
6) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. ed erronea valutazione delle risultanze della cartella clinica;
7) violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., 1298, 1299 e 2055 c.c., erronea graduazione differenziata delle colpe dei medici coinvolti nella cura della violazione dell'art. 132 CP_2
c.p.c. per omessa motivazione;
8) falsa applicazione della l. n. 24/2017;
9) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 1228, 1298, 1299 e 2055 co. 3 c.c. ed erronea e/o omessa graduazione differenziata delle colpe tra e il medesimo Parte_3
; CP_1
10) nullità della sentenza per erroneo ed immotivato riconoscimento del danno patrimoniale alla
CP_2
11) violazione dell'art. 112 c.p.c. e art. 1917 co. 2 e 3 c.c. Il dott. proponeva altresì appello incidentale nella causa con R.G. n. 1458/2022 e CP_1 in quella con R.G. n. 1466/2022, proponendo, sostanzialmente, le censure appena esposte.
-Si costituiva nel presente giudizio e, formulate le sue difese, proponeva Controparte_3 altresì appello incidentale per le seguenti doglianze:
1a) erronea estensione dell'obbligo di garanzia della stessa responsabilità derivante CP_9 da solidarietà passiva;
2a) erronea condanna della medesima compagnia nei confronti di Parte_4
3a) erronea condanna della stessa a rimborsare le spese di lite in favore di CP_9
Parte_4 Chiedeva altresì la compagnia assicurativa di rideterminare l'entità del risarcimento dovuto alla previa acquisizione di chiarimenti e/o integrazioni di perizia in relazione ai postumi che CP_2 la patologia vascolare da cui l'attrice era affetta avrebbe prodotto in assenza di amputazione, calcolandolo per differenza rispetto a detti postumi.
Ancora, la domandava di respingere, in riforma del capo E.2) del dispositivo della CP_9 sentenza, la domanda formulata da nei confronti della medesima che criticava e, Parte_4
5 inoltre, di affermare e statuire, in relazione al capo I) del dispositivo, che on è tenuta CP_9
a rimborsare le spese di lite sostenute da Parte_4 Ciò detto, concludeva altresì, con riguardo all'impugnazione proposta da , CP_1 domandando di statuire secondo giustizia sui motivi d'appello proposti da questo e, in ogni caso, di contenere l'obbligo di garanzia e manleva gravante sulla medesima nei confronti di entro i limiti di polizza e, in dettaglio, entro il limite massimale catastrofale pari ad CP_1
€1.000.000,00 con applicazione dello scoperto del 10%, col minimo di €5.000,00 a carico dell'assicurato; con esclusione dell'obbligo di garanzia riguardo all'eventuale responsabilità risarcitoria da omessa o irregolare raccolta del cd. consenso informato e/o da irregolare tenuta della cartella clinica e con limitazione, inoltre, in caso di responsabilità solidale con altri soggetti, alla sola quota di essa dipendente da comportamenti direttamente e in via esclusiva ascrivibili al
. CP_1 si era costituita anche nel giudizio R.G. n. 1458/2022 nel quale criticava l'appello CP_9 proposto dal , rassegnando le conclusioni, ne domandava il rigetto. CP_5
Diversamente, nel giudizio avente R.G. n. 1466/2022, la compagnia assicurativa si costituiva chiedendo di accogliere, nel merito, l'appello proposto da Parte_4
-Si costituiva in giudizio anche la la quale, formulati i suoi assunti difensivi, Controparte_2 chiedeva il rigetto dell'appello poiché inammissibile e infondato sia in fatto che in diritto sia nel giudizio portante che nel giudizio di cui al n. R.G. 1458/2022 e quello di cui al n. R.G. 1466/2022.
, costituendosi nel giudizio, ed anche nel riunito giudizio di cui al RG 1466/22, Parte_1 riproponeva le conclusioni formulate in primo grado, e concludeva, nel giudizio portante e nel giudizio di cui al n. R.G. 1458/2022, nel merito, per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza;
in via subordinata, nell'ipotesi in cui non si ritenesse di rigettare integralmente l'appello e di non confermare la sentenza gravata, domandava la modifica del quantum del risarcimento dovuto in favore della on decurtazione della somma di €232.560,41 poiché “inserita due volte CP_2 nel calcolo del danno”, con integrale conferma per il resto.
-La si costituiva, sia nel presente giudizio che Controparte_13 in quelli riuniti avente R.G. n. 1458/2022 e R.G. n. 1466/2022, domandando, in via principale, di rigettare gli appelli proposti dal , dal e dalla e qualsiasi CP_1 CP_5 Parte_4 altra parte in causa e, in via subordinata, nel caso di accoglimento, anche parziale, delle impugnazioni proposte, accogliere le domande formulate dal e/o dal CP_1 CP_5
e/o dalla e/o da qualunque altra parte in causa nei confronti del medesimo Parte_4 Pt_1 nella misura del giusto e del dovuto, previa la determinazione delle quote di responsabilità ascrivibili alle parti.
si costituiva in giudizio e, nel merito, contestava l'appello proposto dal dott. Parte_2
nei suoi confronti di cui chiedeva il rigetto poiché destituito di ogni fondamento in CP_1 fatto e in diritto;
in via subordinata, salvo gravame, previa determinazione del danno risarcibile nei confronti della i quanto effettivamente dovuto e provato e, previa individuazione delle CP_2 quote di responsabilità attribuibili alle parti, tenuto conto della gravità delle colpe e dell'entità delle conseguenze dannose derivatene, che il medesimo fosse tenuto a rimborsare al CP_1 quanto fosse tenuto a corrispondere in misura eccedente la propria quota di responsabilità e nei limiti della minoritaria quota eventualmente ascrivibile all' Pt_2 Successivamente, l' epositava comparsa integrativa a fronte dell'appello incidentale Pt_2 proposto da , di cui criticava il merito e, ancor prima, ne eccepiva, Parte_3 preliminarmente, l'inammissibilità poiché tardivo ai sensi dell'art. 334 c.p.c.
6 -La costituendosi nel presente giudizio, e, sostanzialmente in quello Controparte_10 n.1466/22 riunito, domandava in via principale, circa l'appello proposto da , quanto CP_1 all'accertamento della responsabilità e del nesso di causalità, di accogliere i motivi sub. 1), 2), 3), 4), 5), 6), nonché il motivo 10) sulla quantificazione del danno e di rigettare, in ogni caso, i motivi sub. 8) e 9) proposti da poiché infondati in fatto e in diritto. CP_1
Quanto invece alle doglianze proposte dalla medesima medesima, domandava, in Parte_4 riforma della sentenza, in via preliminare, di accertare e dichiarare l'esistenza della franchigia/scoperto per €200.000,00 nella polizza, a carico della e, nel merito, di Parte_3 respingere integralmente le domande della in quanto infondate in fatto e in diritto CP_2 ovvero escludere e/o ridurre in quanto eccessivi ed arbitrari i danni liquidati.
Riproponeva altresì le conclusioni formulate in primo grado. Nel giudizio di cui al R.G. n. 1458/2022, domandava, in relazione all'appello Parte_4 proposto da di accogliere, in punto di responsabilità e nesso di causalità, i motivi sub. CP_5
1), 2) nonché il motivo sub. 6) sul quantum del danno;
rigettando i motivi di cui al sub. 4), 5), 7) e domandando, anche in questa sede, in via preliminare, di accertare e dichiarare l'esistenza della franchigia/scoperto per €200.000,00 nella polizza, a carico della da quest'ultima Parte_3 sottoscritta e, nel merito, respingere integralmente le domande della oiché infondate CP_2 ovvero escludere e/o ridurre in quanto eccessivi ed arbitrari i danni liquidati;
infine, riproponeva le conclusioni del primo grado di cui chiedeva l'accoglimento.
-La si costituiva nel presente grado di giudizio, Controparte_8 proponendo appello incidentale avverso la sentenza con motivi di doglianza che contenevano, in sostanza, anche quelle proposte in via incidentale nel giudizio di cui al n. 1458/2022 R.G. In particolare, formulava i seguenti motivi d'appello incidentale: 1) illogicità della motivazione ove il giudice riconosceva il danno da perdita di chance pur a fronte dell'esclusione del nesso causale secondo la regola del “più probabile che non” nella CTU, ed erronea valutazione della percentuale di chance nella misura del 40%, erronea valutazione del materiale probatorio e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.;
2) omesso accertamento del danno sofferto dalla come danno differenziale, erronea CP_2 valutazione del materiale probatorio e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.;
3) omessa motivazione in merito al riconoscimento in favore della i un aumento del CP_2
50% del danno biologico e dinamico-relazionale per le sofferenze patite e aumento del 25% per personalizzazione del danno e violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c.;
4) nullità della sentenza per erroneo ed immotivato riconoscimento del danno patrimoniale sofferto dalla e per mancato accoglimento della richiesta di esibizione ex art. 213 c.p.c. e CP_2 violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c.;
5) omessa pronuncia relativamente ai capi di domanda in cui la stessa Parte_3 chiedeva la condanna in via di rivalsa e/o manleva del e del e CP_1 CP_5 violazione dell'art. 112 c.p.c.;
6) errata condanna della medesima a rifondere a quanto fosse chiamato a CP_1 corrispondere per la quota di competenza del violazione degli artt. 1298, 1299, 2055 CP_5 co. 2 c.c.;
7) errata compensazione delle spese legali tra e la medesima CP_1 Parte_3 e violazione dell'art. 91 c.p.c.;
8) omessa condanna del rifondere alla medesima le spese legali e violazione degli artt. CP_5
91 e 112 c.p.c.;
9) errata statuizione del giudice di porre le spese del CTU a carico della medesima struttura sanitaria in ragione di 1/5 e di omettere di prevedere il diritto al rimborso nei confronti del e del CP_1 CP_5
10) chiede la riforma della sentenza per la condanna della lla restituzione della somma CP_2 corrisposta dalla medesima alla stessa a titolo di spese legali.
7 Proponeva la struttura sanitaria anche una doglianza, in via incidentale condizionata, nell'ipotesi in cui fosse accolto anche e solo parzialmente il motivo d'appello sub. 7) del con cui CP_1 domandava la riforma della sentenza in punto della misura di responsabilità dell'80% e del 20%, rispettivamente, al medesimo e al con cui deduceva, quale motivo sub. CP_1 CP_5 11), l'erroneità della sentenza nella parte in cui: a) escludeva qualsiasi profilo di responsabilità ascrivibile all' er i danni sofferti dalla b) attribuiva la responsabilità nella Pt_2 CP_2 causazione dei danni alla al per la sola misura percentuale del 20%, CP_2 CP_5 lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1298, 1299 e 2055 c.c.; c) condannava alla refusione delle spese legali del giudizio di primo grado in favore di Parte_3 violando l'art. 96 c.p.c. Pt_2
La struttura sanitaria concludeva, in via principale, per il rigetto integrale delle domande spiegate dalla poiché infondate, non provate o, come meglio, e, per l'effetto, perché fosse CP_2 condannata la stessa alla restituzione di €1.289.866,22, oltre interessi legali dal CP_2
14.10.2022 al saldo, corrisposti dalla struttura sanitaria in esecuzione della gravata sentenza;
in subordine, chiedeva di liquidare il danno, nella misura del giusto ed effettivo pregiudizio della comunque in misura inferiore a quanto determinato nel corso del giudizio di primo CP_2 grado e, per l'effetto, condannare alla restituzione in favore della medesima della differenza tra l'ammontare già versato, sopra indicato, e l'importo da ritenersi dovuto alla oltre CP_2 interessi sull'ammontare così determinato dal 14.10.2022 al saldo. Sempre in via subordinata, la concludeva per la condanna del n via di Parte_3 CP_5 regresso e/o rivalsa e/o manleva alla rifusione a somma di €257.973,24 pari al 20% dell'importo corrisposto a favore della n esecuzione della sentenza di primo grado e, sempre in via CP_2 subordinata, in ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, del motivo d'appello sub. 7) del
, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato, accertare e dichiarare nei CP_1 rapporti interni tra la struttura sanitaria e il , l' e il CP_1 Pt_2 CP_5 l'assenza di responsabilità della prima nella causazione dei danni patiti dalla e, per CP_2 l'effetto, condannare ciascuno dei soggetti in proporzione alla gravità delle condotte e all'entità delle conseguenze dannose, in via di manleva e/o di rivalsa e/o di regresso, a rimborsare la medesima struttura sanitaria per €1.289.866,22 nonché a rimborsare tutte le somme che fosse condannata a rimborsare alla nonché condannare l' al pagamento delle CP_2 Pt_2 spese legali del primo grado in favore della medesima. Parte_3
Ed ancora sempre in subordine, rispetto alla domanda svolta in via principale, la Parte_3 chiedeva di accertare e dichiarare che la struttura sanitaria non fosse tenuta a rifondere al quanto fosse chiamato a corrispondere per la quota di competenza del CP_1 CP_5 alla e, in ogni caso, dichiarare tenuto e condannare il a rifondere le CP_2 CP_1 spese legali del primo grado alla medesima, e il rifondere la stessa alle spese legali del CP_5 giudizio di prime cure e, ancora, dichiarare tenuti entrambi questi ultimi a rimborsare alla medesima
€5.160,00 per rimborso delle spese di CTU in proporzione alle rispettive quote di responsabilità e, pertanto, condannare il a corrispondere € 4.128,00 alla e il CP_1 Parte_3
d €1.032,00 alla struttura sanitaria. CP_5 Chiedeva infine di respingere i motivi d'appello sub. 8) e sub. 9) formulati dal CP_1 poiché inammissibili, improponibili e infondati e non provati e respingere, per l'effetto, tutte le domande formulate dal nei confronti della medesima esponente perché CP_1 inammissibili, improponibili e infondati e respingere il motivo sub. 1) formulato da CP_9
Nel giudizio avente R.G. n. 1466/2022, la domandava la conferma del capo della Parte_3 sentenza con cui il giudice condannava la a tenerla indenne di tutto quanto dovesse Parte_4 versare alla anche per le spese di resistenza, precisando unicamente l'esistenza dello CP_2 scoperto S.I.R. di €200 mila e condannando la al pagamento in favore della Parte_4 [...]
di €1.089.866,22, nonché a rimborsare tutte le somme che fosse tenuta a corrispondere Pt_3 all'attrice; ancora, domandava la conferma del capo di sentenza con cui era stata condannata al pagamento delle sue spese processuali del primo grado. Parte_4
8 -Il dott. si costituiva nel presente grado e, formulate le sue difese, proponeva Controparte_5 anche appello incidentale formulando, in buona sostanza, le medesime doglianze avanzate nel giudizio di cui al n. 1458/2022 R.G. nel quale risultava appellante principale.
In dettaglio, formulava le seguenti censure: 1b) Erroneità e lacunosità della gravata sentenza nella parte in cui ometteva di valutare l'istanza di nullità o rinnovazione della CTU formulata dalla difesa del medesimo o non motivava o mancava di motivare adeguatamente il suo rigetto, e comunque non rilevava i vizi e le lacune e le illegittimità della CTU che erano tali da rendere necessaria la declaratoria di nullità o integrale rinnovazione della perizia;
2b) Con il secondo profilo reiterava sostanzialmente la censura avverso la CTU, laddove ometteva l'accertamento di ufficio di rilevare l'inesistenza o comunque l'intervenuta interruzione di qualsiasi collegamento causale o concausale tra la condotta del medesimo e il danno riportato CP_5 dalla paziente e, comunque, la mancanza di qualsiasi responsabilità addebitabile al CP_5 stesso in relazione alle condotte dei sanitari in relazione alla vicenda della CP_2
3b) erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ometteva di rilevare, ai fini della chiamata in causa e dalla domanda di manleva e/o regresso formulate dal medesimo nei confronti del Pt_1 anche nei rapporti interni, la misura della quota di responsabilità addebitabile al Pt_1
4b) erroneità e lacunosità dell'impugnata sentenza laddove il giudice ometteva di valutare le eccezioni/difese di carenza di legittimazione e/o di titolarità e/o di inammissibilità e/o di nullità delle domande di rivalsa e/o regresso per tardiva formulazione oltre i termini di decadenza sanciti dall'art. 167 c.p.c. Criticava la sentenza ove il giudice rigettava le eccezioni, le difese di inammissibilità e improcedibilità delle predette domande per mancata comunicazione dell'instaurazione del giudizio ex art. 13 l. n. 24/2017, per la mancata integrazione a carico del medesimo dei requisiti di dolo e colpa grave previsti dall'art. 9 l. n. 24/2017, non accertando che, ai sensi dello stesso art. 9, comma 6, la misura dell'eventuale rivalsa in caso di colpa grave non poteva superare una somma pari al valore maggiore del reddito professionale dell'anno di inizio dell'evento o di quello precedente o successivo moltiplicato per il triplo, omettendo di rilevare che tali norme costituiscono norme processuali immediatamente applicabili ai giudizi pendenti in applicazione del principio tempus regit actum sancito dall'art. 11 delle preleggi;
5b) Erroneità e lacunosità della sentenza laddove, nonostante le domande di rivalsa e/o regresso formulate dal medesimo e reciprocamente proposte da tutte le parti, nonostante le espresse domande di determinazione delle quote di responsabilità attribuibili alle varie parti in causa e di limitazione dell'eventuale regresso a quanto eccedente la quota di responsabilità rispettivamente addebitata, e nonostante la condanna in solido della e del a risarcire la Parte_3 CP_1 ometteva di determinare o di determinare correttamente la misura della quota di CP_2 responsabilità necessariamente addebitabile alla struttura sanitaria in ragione almeno del 50% anche nei rapporti interni di regresso e/o manleva col medesimo, ometteva di limitare l'eventuale rivalsa/regresso della struttura sanitaria verso lo stesso lla sola parte eccedente la quota CP_5 di responsabilità conseguentemente addebitata alla struttura sanitaria.
6b) erroneità, illegittimità e lacunosità della sentenza laddove, ai fini della determinazione del danno da spese protesiche future, il giudice aderiva alla quantificazione illegittimamente effettuata dai CTU con riferimento alle previsioni di spesa effettuate dal Dott. nella precedente Per_1 fase di mediazione che doveva rimanere riservata e non essere neppure prodotta in causa, mancando poi di detrarre dal risarcimento eventualmente dovuto quanto ricevuto dalla da parte CP_2 degli enti di previdenza nazionale per spese mediche per la riabilitazione protesica, visite mediche, farmaci e trattamenti fisioterapici, determinando così un'ingiusta locupletazione, e dava comunque per provato un presunto danno in realtà non dimostrato;
7b) erroneità e lacunosità dell'impugnata sentenza nella parte in cui liquidava a carico del medesimo una quota delle spese legali del di e di nonché Pt_1 CP_13 Parte_4
9 delle spese di CTU, nonostante l'assenza e/o l'interruzione del nesso causale tra condotta dello stesso il danno lamentato dalla l'assenza di responsabilità addebitabili al CP_5 CP_2 l'esistenza di responsabilità a carico del l'inammissibilità e/o nullità delle CP_5 Pt_1 domande di manleva/regresso formulate verso e la limitazione dell'eventuale contestato CP_5 regresso nei suoi confronti alla sola parte eccedente la quota di responsabilità addebitabile alla
. Parte_3 Concludeva poi nel merito, anche in relazione all'appello proposto nella causa n. 1458/2022 e quanto formulato in via incidentale, chiedendo di accertare la lacunosità, contraddittorietà ed illegittimità della CTU, di dichiararne ove ritenuto la nullità, e in ogni caso di disporne la rinnovazione;
in via pregiudiziale, domandava di rigettare le domande di rivalsa e/o regresso avanzate dalla struttura sanitaria e da per carenza di legittimazione e/o di titolarità e/o Parte_4 per inammissibilità; domandava di rigettare le domande di rivalsa e/o regresso formulate da ei suoi confronti per carenza di legittimazione e/o di titolarità e/o per inammissibilità CP_9 e/o nullità in violazione dell'art. 167 cpc, mancata comunicazione dell'instaurazione del giudizio ex art. 13 della l. n. 24/2017, mancata integrazione a carico del medesimo dei requisiti di dolo e colpa grave previsti dall'art. 9 l. n. 24/2017, e mancata proposizione con le formalità imposte dagli artt. 269, 163bis e 164 c.p.c. senza lo strumento processuale della chiamata di terzo in causa previo differimento dell'udienza. Ancora, omandava, nel merito, in via principale, di accertare e dichiarare la carenza di CP_5 responsabilità solidale, anche a titolo di regresso e manleva, in capo al medesimo e, CP_5 quindi, il rigetto delle domande formulate dal , da da dalla CP_1 Parte_4 Pt_1
e dalla ei confronti del medesimo e comunque ogni altra domanda Parte_3 CP_2 poiché inammissibile e indimostrata.
Subordinatamente, nel caso di accoglimento anche parziale delle domande nei confronti del stesso, previa determinazione del danno risarcibile alla previa CP_5 CP_2 determinazione delle quote attribuibili alle parti ritenute responsabili, valutata la gravità delle rispettive colpe e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, accertata la misura della quota di responsabilità gravante sul medesimo sul , sul sull' CP_5 CP_1 Pt_1 Pt_2
e sulla , che fosse dichiarato tenuto il medesimo a rimborsare al Parte_3 CP_1
e/o a e/o alla e/o ad altre parti in causa quanto fossero tenuti a Parte_4 Parte_3 pagare in misura eccedente la quota di responsabilità rispettivamente gravante sul CP_5 medesimo, sul , sul sull' e sulla nei limiti CP_1 Pt_1 Pt_2 Parte_3 indicati dall'art. 9 co. 6 della l. n. 24/2017. Chiedeva ancora il che fossero tenuti e, conseguentemente, fosse condannato sia il CP_5 che il , graduate le rispettive colpe, solidalmente e/o congiuntamente e/o Pt_1 CP_1 disgiuntamente in via di manleva e/o di rivalsa e/o di regresso condizionale, a pagare direttamente e tenere comunque manlevato ed indenne il da quanto lo stesso dovesse eventualmente CP_5 versare, in subordine al rimborso di tutte le somme, nessuna esclusa, che questi fosse tenuto a versare in conseguenza di mera solidarietà; infine, di dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il rimettere e/o riversare e/o restituire al a somma di €26.638,58, Pt_1 CP_5 precedentemente versata a titolo di quota spese legali liquidate in primo grado con espressa riserva di ripetizione ed appello. Nel giudizio riunito di cui al n. R.G. 1466/2022, il i costituiva chiedendo, nel merito, di CP_5 rigettare come inammissibile, indimostrata, in fatto e in diritto, ogni domanda e pretesa comunque diretta a fare valere eventuali responsabilità od obblighi risarcitori, anche a titolo di regresso, manleva, o quant'altro. MOTIVI
-L'appello è parzialmente fondato in punto di determinazione quantificazione del danno per le ragioni che seguono.
10 A) In punto di an debeatur l'appello proposto, sia sotto le prospettazioni dei medici che della
[...]
allo scrutinio ripassato in questa sede di merito del gravame, non è meritevole di Pt_3 accoglimento. esponeva in primo grado che, a causa di problemi da lesione erniaria di cui Controparte_2 peraltro era già a conoscenza, a seguito del ripresentarsi della sintomatologia che andava peggiorando, si sottoponeva a visite specialistiche ed esame radiologico del rachide lombo sacrale e, proseguendo il dolore acuto, si recava la Centro di Terapia Antalgica che rilasciava referto di
“comparsa da circa un mese di lombosciatalgia dx con claudicatio spinali serrata e componente radicolare su L5-S1.Ritmo sonno veglia alterato. Obbiettivamente presente anestesia sulla piante del piede e parestesie lungo la faccia dorsale del piede dx e il calcagno”. Si recava dal neochiurgo Dott. il quale, presa visione della Controparte_6 documentazione medica esibitagli, certificata che la paziente: “Presenta da più di un mese lombosciatalgia dx con parestesie e disestesie distali (piede dx). All'esame obiettivo neurologico vi sono segni da riferire a lieve radicolopatia sia L5 che S1 a dx. La RM evidenzia un'ernia discale L5-L5 e L5-S1.La pz. è portatrice di Morbo di Crohn ed ha eseguito infiltrazione peridurale antalgica lombare una settimana fa”. Il Dott. riteneva di programmare l'intervento all'ernia, ragguagliando la paziente CP_1 che, se fosse stato oltremodo posticipato, vi sarebbe stato il rischio di pregiudicare completamente la deambulazione a causa della problematica neurologica. In data 17/3/14 la aceva ingresso presso la di ed CP_2 Parte_3 Pt_3 alla data di sua accettazione in struttura la cartella clinica attestava “Da circa 2 mesi lamenta dolore a rachide lombosacrale irradiato agli arti inferiori. La px riferisce indebolimento sensitivo agli arti inferiori. Piedi freddi, cianosi alle dita del piede dx esx, più a sx”. Nella stessa giornata del 17 marzo 2014 il neurochirurgo Dott. richiedeva l'eco CP_1 colo doppler arterioso degli arti inferiori;
tale esame veniva effettuato dalle ore 15.26 alle ore 15.33 così refertato dal Dott. “Regolare pervietà dell'asse femoro-popliteo di Controparte_5 entrambi i lati. A dx si evidenziano polsi tibiale anteriore e posteriore di tipo post-stenotico, mentre dal lato di sx non si rilevano polsi tibiali”. Come pure osservato dal primo giudice, nonostante una tale evidenza patologica circolatoria, il successivo 18/03/2014 il Dott. eseguiva l'intervento chirurgico di erniectomia con CP_1 tecnica microchirurgica endoscopica. Persistendo il forte dolore agli arti inferiori, il successivo 20/3 veniva richiesta ed eseguita l' Pt_5
sempre presso la Casa di Cura che documentava: “ … un normale aspetto dell'aorta
[...] addominale e dei vasi iliaci, arto inferiore destro: asse femoro-popliteo pervio con calibro lievemente e diffusamente ridotto, a livello della gamba sono occluse sia l'a. tibiale anteriore che la posteriore, una sottile a. interossea riabita alcuni vasi del piede. Arto sinistro: pervietà dell'asse femoro-popliteo, occlusione dell'aa. Tibiale anteriore e posteriore, una sottile a. interossea riabita l'a. dorsale del piede”. Nonostante tale responso ed il relativo verificabile quadro clinico, censurava la che, CP_2 senza neanche essere informata della gravità della patologia vascolare riscontrata, veniva dimessa senza neanche alcuna indicazione per la patologia vascolare, soprattutto sul foglio di dimissioni e sulla lettera indirizzata al medico curante. Solamente dopo due settimane veniva disposto il ricovero della preso la Chirurgia CP_2 vascolare dell'Azienda Ospedaliera di Parma con diagnosi di ammissione: “ischemia auto bilaterale arti inferiori in paziente con AOP arti inferiori (vedi angioRM marzo 2014)”. La paziente veniva sottoposta, in regime d'urgenza, ad intervento chirurgico di embolectomia con catetere di Fogarty degli arti inferiori mediante accesso inguinali bilaterale con invio di materiale tromboembolico per l'esame istologico (risultato “frammenti di trombi ematici”). Nella lettera di dimissione del 26/5/2014 i medici del dipartimento di Chirurgia vascolare dell' i Parma rimarcavano come già in data 20/3/2014 presso la di Parma fosse stata CP_15 CP_16
“eseguita in tal sede AngioRMAA II che evidenziava una grave arteriopatia periferica bilaterale”.
11 Il 28/5/2014 si eseguiva intervento chirurgico di posizionamento drenaggio toracico “con amputazione di gamba bilaterale al di sotto del ginocchio”.
-B) Tanto ripercorso in punto di fatto, occorre scrutinare il fondamento della responsabilità dei sanitari curanti attraverso un confronto sinottico tra i motivi spiegati dagli appellanti e le fonti di convincimento del primo decidente che, nella presente vicenda, non possono che essere la CTU collegiale svolta in primo grado e la documentazione clinica obiettiva ritualmente versata nel processo.
Dalla rilettura della CTU, redatta da un Collegio di un medico legale e due specialisti, non è ragionevole ravvisare alcun punto critico di carenze medico-scientifiche o incongruenze e/o contraddizioni tra le verifiche medico-legali e le conclusioni rassegnate, tenendo altresì in conto rassicurante come i Consulenti abbiano raggiunto le loro conclusioni all'esito del confronto dialettico col le tesi dei medici convenuti e dei rispettivi CTP. Hanno così evidenziato i consulenti come “Il quadro clinico obiettivo e le risultanze dell'esame ecocolordoppler avrebbero dovuto indurre un accurato approfondimento diagnostico (esame del flusso con Doppler CW, arte riografia), ma già le risultanze dell'obiettività rilevata all'ingresso in
Casa di Cura e le risultanze dell'ecocolordoppler del 17.3.2014 orientavano verso una patologia vascolare acuta arteriosa (ed anche venoso correlata: cianosi delle dita dei piedi) di ben maggiore rilievo di quella erniaria lombare, con necessità di soprassedere all'intervento di erniectomia e, invece, di procedere a ricovero urgente della paziente in Reparto di Chirurgia Vascolare, ove avrebbero potuto essere effettuati i necessari, urgenti trattamenti”. Proseguono i CCTTUU che
“Qualora nella Casa di Cura non vi fossero le condizioni organizzative per procedere a tali interventi, la paziente, avrebbe dovuto essere immediatamente trasferita in idoneo e attrezzato diverso ambiente ospedaliero (Policlinico di Parma)”. Tuttavia, è stato escluso che la scelta di procedere il 18.3.2014 all'intervento di erniectomia abbia avuto influenza positiva sulla patologia vascolare acuta. L'intervento di erniectomia in sé fu eseguito correttamente secondo le leges artis mediche. Il 17.3 veniva eseguito dal dott. specialista in chirurgia vascolare, l'esame eco-doppler, CP_5 al quale -rilevano i CCTTUU- “non seguiva alcuna annotazione clinica né alcuna valutazione da parte dei Curanti del quadro strumentale”. Il punto critico è che nei giorni seguenti all'intervento la ontinuava a soffrire di dolore CP_2 acuto al piede sinistro, e soltanto il 20.3 veniva prescritto un esame angio RM, eseguito nella stessa Casa di Cura dal Dott. dopo la dimissione, con rilievo di: “Normale aspetto dell'aorta Pt_2 addominale e dei vasi iliaci. Arto inferiore destro: asse femoro popliteo pervio con calibro lievemente e diffusamente ridotto;
a livello della gamba sono occluse sia l'a. tibiale anteriore che la posteriore, una sottile a. interossea riabita alcuni vasi del piede. Arto sinistro: pervietà dell'asse femoro popliteo, occlusione dell'aa. tibiali anteriore e posteriore, una sottile a. interossea riabita l'a. dorsale del piede”. I rilievi angio RM eseguiti dal dott. vevano confermato l'occlusione delle arterie tibiali, CP_5 anteriore e posteriore, bilateralmente.
Dunque, con riguardo anche alla posizione del d alla quota di responsabilità ascrittagli, CP_5 va rilevato che se, invece, la diagnosi di ostruzione arteriosa fosse stata tempestivamente posta al momento del ricovero del 17.3.2014, secondo i Consulenti d'ufficio, “si sarebbero potute approntare le idonee misure terapeutiche, con elevata probabilità di evitare la progressione dell'ostruzione arteriosa fino alla conseguente gangrena e, quindi, di preservare gli arti inferiori della sig.ra Infatti, l'ostruzione acuta arteriosa degli arti inferiori richiede un CP_2 trattamento d'urgenza/emergenza; i risultati della terapia sono tanto migliori quanto la stessa risulti più precoce”. Hanno convincentemente sottolineato i Consulenti come sussiste una stretta correlazione fra la rapidità di approntamento della terapia e l'evoluzione strutturazione dei danni tessutali, “da cui la
12 necessità della massima tempestività dell'approccio diagnostico e terapeutico, per evitare la progressione verso l' ischemia grave irreversibile (IV stadio di Servelle)”. Data l'urgenza di attuare gli opportuni provvedimenti terapeutici, l'iter diagnostico doveva pertanto essere articolato in modo quanto più possibile rapido ed efficace.
Sicchè ciò che rimane imputato a carico del ed in misura minore del è CP_1 CP_5 che, invece, nel caso in esame, nonostante i chiari elementi a disposizione (obiettività e risultati dell'esame ecolordoppler), non fu stato posto nemmeno il semplice sospetto diagnostico di ostruzione arteriosa a livello degli arti inferiori, per cui non fu eseguita la necessaria, tempestiva terapia che avrebbe potuto, con alta probabilità, evitare la progressione della patologia fino alla gangrena.
E, puntualmente secondo i CCTTUU, questo già al momento del ricovero del 17.3.2014. In definitiva, il culmine della colpa imputata ai sanitari rimane confermata essere è stata “una gestione clinica della paziente assolutamente deficitaria, causa della progressione della patologia arteriosa ostruttiva, che ha portato il soggetto all'amputazione degli arti inferiori ”.
Pertanto, pure alla rilettura critica della vicenda medica, le relazioni mediche non lasciano dubbi né margini di incertezza: se in data 17 marzo 2014 i medici odierni convenuti, che avevano in cura e/o comunque coinvolti negli accertamenti diagnostici della paziente, avessero valutato con la dovuta diligenza e prudenza medica l'esame obiettivo della e le risultanze degli esami CP_2
Ecocolordoppler e Angio RM ed avessero avviato senza indugio il corretto trattamento sanitario per la conclamata grave patologia vascolare, il tragico esito si sarebbe potenzialmente anche potuto evitare, portando ciò a concludere che, escluso il nesso eziologico diretto tra l'intervento di erniectomia e la gangrena finale, la avrebbe avuto se non la probabilità, la CP_2 possibilità/chance di non subire l'amputazione di entrambi gli arti inferiori che, al contrario, sulla scorta della negligence, le è stata negata.
La tesi difensiva nei motivi di merito del dott. si incentra nella negazione, CP_1 contrariamente a quanto sostenuto dai CCTTUU, di non aver impostato, e correttamente, il percorso diagnostico, poiché nel diario clinico del 19/3/14 era testualmente scritto:” Richiesto angio RMN agli arti inferiori come da accordi con il Prof. Si richiede valutazione vascolare.” Pt_2
Sicchè, pure supponendo un ritardo diagnostico di soli due giorni, non avrebbe minimamente cambiato la situazione vascolare della CP_2 Tuttavia, rileva il “vuoto” documentale rimarcato dai CCTTUU, risultando che in data 17.3.2014, oltre all'esecuzione di eco color doppler, il dott. avrebbe valutato sotto il profilo CP_5 specialistico chirurgico vascolare la concordando per la preliminare esecuzione CP_2 dell'intervento neurochirurgico programmato in data 18 marzo, eseguendo nella fase post operatoria la valutazione diagnostica di approfondimento e l'eventuale percorso terapeutico….. (dopo di ciò)
….decidendo di non procedere a ricovero specifico, ma prevedendo esclusivamente una rivalutazione in un tempo non precisato….”.
-C) Il Collegio ha analizzato l'operato di ciascuno dei medici specialistici, verificando se il medesimo fosse o meno conforme alle regole dell'arte medica ed, in caso contrario, determinando le relative colpe dei sanitari coinvolti. A tal riguardo i consulenti hanno riferito che all'ingresso presso la , vi Parte_3 CP_8 era evidenza che la resentasse “cianosi delle dita del piede dx e sn. Piedi freddi più a CP_2 sn….Dolore agli arti inferiori…”. Nel diario clinico del medesimo giorno del 17 marzo 2014 si legge “dolore al piede sn…. Lamenta dolore all'arto inferiore sinistro…”, reputando così che “le condizioni cliniche manifestate dalla all'ingresso fossero meritevoli di approfondimento diagnostico , in quanto la specifica CP_2 obiettività non era coerente con la storia clinica documentata antecedentemente al ricovero, né con la esclusiva presenza di patologia erniaria del rachide lombare”. A fronte di un quadro clinico non variato del rachide lombare rispetto agli accertamenti eseguiti nel gennaio 2014, infatti, il giorno 17 marzo 2014 la mostrava evidenti segnali di una CP_2
13 patologia assai più grave, come confermato dall'esame ecocolordoppler eseguito nella medesima giornata che mostrava “A destra si evidenziano polsi tibiale anteriore e posteriore di tipo post stenotico, mentre dal lato di sinistra non si rilevano polsi tibiali”. Nonostante la gravità della patologia vascolare evidenziata da tale referto, la non CP_2 riceveva alcuna indicazione né veniva riferita a medici specialisti di chirurgia vascolare. Riferiscono, infatti, i Ccttuu come “A tale responso ed all'esecuzione dell'indagine non seguiva alcuna annotazione clinica né alcuna valutazione da parte dei Curanti del quadro strumentale, sebbene fosse chiaramente indicativo di una arteriopatia critica degli arti inferiori con compromissione dei vasi sottogenicolati bilaterali, classificabile in stadio III secondo Leriche Fontaine”. A fronte della diagnosi di arteriopatia critica in data 17 marzo 2014, “con dolore perdurante da più di 15 giorni e cianosi ai piedi”, si è palesato censurabile che i Curanti dott. e dott. CP_1 rispettivamente il medico che aveva promosso il ricovero e responsabile dell'intervento CP_5 neurochirurgico programmato, nonché lo specialista in chirurgia vascolare che diagnosticava l'arteriopatia, non avessero provveduto ad immediato approfondimento del quadro arteriopatico degli arti inferiori, ovvero “a dare specifiche indicazioni in tal senso che, alla luce dell'obiettività rilevata in ingresso nosocomiale e della evidenza ecografica, diveniva inequivocabilmente prioritario sotto il profilo diagnostico e terapeutico”. Il rilievo determinante correttamente censurato dai Consulenti è che la in quella CP_2 situazione, necessitava senza indugio, con carattere di urgenza e criterio di pregiudiziale e preliminare esame rispetto ad ogni altra indagine, di un approfondimento diagnostico e della presa in carico da parte di un consulente specialista chirurgo vascolare, che avrebbe consentito la precisazione della gravità ed estensione dell'arteriopatia periferica (ischemia critica bilaterale sottogenicolare) da cui era affetta la e, conseguentemente, una variazione nell'attribuzione di priorità nella partecipazione delle due patologie nervosa e circolatoria.
La priorità diagnostica e terapeutica ex ante doveva essere certamente attribuita alla definizione e trattamento della patologia di pertinenza vascolare, considerato che, essendo l'intervento neurochirurgico motivo del ricovero programmato, non vi erano criteri di urgenza “….. e la posticipazione di tale trattamento, anche solo per consentire di completare l'iter diagnostico mediante angiorisonanza magnetica ed arteriografia, non avrebbe condotto ad alcun peggioramento del quadro neurologico (…) Inspiegabilmente, invece, il dott. Persona_2 confermava e provvedeva all'esecuzione dell'intervento neurochirurgico in data 18 marzo 2014 (….)”. La medesima negligenza viene puntualmente rilevata dai consulenti anche nella lettera di dimissione sottoscritta dal Dott. in cui “ pur indicando la patologia riscontrata nel CP_1 corso del ricovero (….) (il Dott. ) scotomizza qualsivoglia indicazione in merito alle CP_1 risultanze dell'angio risonanza magnetica, alla programmazione diagnostica e/o terapeutica, limitandosi alla prescrizione di di terapia profilattica antitromboembolica…, del tutto inadeguata per il trattamento di patologia ischemica critica degli arti inferiori”. I CCTTUU affermano, quindi, che l'omissione diagnostica rilevata nella condotta del dott.
che dimetteva la sua paziente in data 20 marzo, senza accertarsi in merito CP_1 all'esecuzione di consulenza vascolare richiesta, senza valutarne l'esito, così come dell'indagine di angio-risonanza magnetica, e senza provvedere ad un'adeguata comunicazione/attestazione al Medico di medicina Generale dell'iter clinico svolto presso l'Unità Operativa di Ortopedia della
” “ha significativamente ritardato la definizione diagnostica ed il Parte_3 CP_8 trattamento della malattia vascolare di cui era affetta la . CP_2
-D) Alla luce di quanto ripercorso, i motivi spiegati dal e, parallelamente dal CP_1
a ben vedere, non hanno una forza critica idonea a sovvertire il campo di responsabilità CP_5 individuato a loro carico.
14 Come sopra premesso, la consulenza tecnica, contrariamente a quanto lamentato, è stata redatta con rigore e puntualità, rafforzata dal rispetto del contradditorio del Collegio Peritale e dei consulenti di parte, che si sono ripetutamente interfacciati con i Ccttuu allegando nei verbali delle operazione peritali ogni richiesta e/o precisazione.
Il Collegio Peritale non ha espresso alcuna valutazione contraddittoria, neanche sotto il profilo della pretesa contraddittorietà in ordine alla insussistenza del nesso causale, ritenuto invece sussistente sotto il profilo del danno da perdita di chances, profilo sollevato da come si vedrà Parte_4 più avanti, ferma restando la corretta esecuzione dell'intervento neurochirurgico. Nella sentenza impugnata il Giudice di prime cure ha legittimamente condiviso e fatte proprie tali valutazioni peritali, per cui nessuna doglianza potrà essere eccepita alla sua decisione. Né può dolersi il Dott. per l'addebito in merito alla non corretta e completa CP_1 compilazione della cartella clinica della atteso che il medesimo era il medico di CP_2 riferimento della paziente ed, in quanto tale, responsabile del suo iter diagnostico e clinico durante la degenza presso la Casa di Cura. Né appare fondato il terzo motivo di appello sull'affermazione dell' errore del giudice di primo grado laddove, nonostante le censure opposte dall'odierno appellante e “nonostante gli stessi Ccttuu abbiano espresso di riconsiderare i fatti alla luce della eventuale prova per testi non ha disposto la rinnovazione della stessa consulenza”. A latere del rilievo che non è certamente affermazione del Collegio Peritale esprimere la necessità di rivalutare i fatti all'esito delle prove testimoniali, i CCTTUU, e di conseguenza il Tribunale, Insiste l'appellante sulla ammissione della prova testimoniale degli altri due sanitari “coinvolti”,
sostenendo in punto di fatto che, a fronte della programmazione già fatta Pt_2 CP_5 dal del ricovero della nel reparto di chirurgia vascolare, erano i due CP_1 CP_2 medici e che, nonostante l'esito della , richiesta dal medico- Pt_2 CP_5 Parte_6 curante della paziente, decidevano di mandare a casa la paziente.
Il punto, tuttavia non rimane rilevante, atteso che i CCTTUU si sono ispirati ad una scelta metodologica basata sin dall'inizio all'esame della documentazione sanitaria “obiettiva”, da cui rilevare il “vuoto” di iniziativa ed attenzione da parte del , ed in parte dal CP_1 per via di un deficit comunicativo, in ordine alla assunzione delle rispettive CP_5 responsabilità in ordine alla gestione del paziente. In definitiva, le affermazioni dell'appellante in merito all'esclusione di ogni responsabilità rimangono assolutamente prive di fondamento e riscontro istruttorio obiettivo. Deve pertanto condividersi la valutazione fatta dal Giudice di primo grado secondo cui “la richiesta di valutazione vascolare non risulta essere stata eseguita così come non è stato programmato il proseguo del percorso diagnostico e di trattamento della patologia vascolare. Infatti la lettera di dimissione rivolta al Medico di Medicina Generale dott. , compilata e sottoscritta dal Per_3 dott. in data 20 marzo 2014, pur indicando la patologia riscontrata nel corso del Persona_2 ricovero (“Paziente con arteriopatia agli arti inferiori e morbo di Crohn”) scotomizza qualsivoglia indicazione in merito alle risultanze dell'angio-risonanza magnetica, alla programmazione diagnostica e/o terapeutica, limitandosi alla prescrizione di terapia profilattica antitromboembolica (4000 UI per 15 giorni), del tutto inadeguata per il trattamento di patologia ischemica critica degli arti inferiori”.
-E) Tanto rassegnato, vale anche specificamente anche per la posizione del appellante CP_5 ed appellato incidentale negli altri due procedimenti riuniti. I condivisibili rilievi della Ctu confermano come “L'analisi della concreta evoluzione del quadro clinico manifestato dalla sig.ra orta a ritenere che nell'ipotesi di tempestiva diagnosi e CP_2 trattamento vi sarebbe stata la possibilità, e non già la probabilità, di diversa evoluzione rispetto all'amputazione. Tale condizione porta a riconoscere che, nella vicenda in oggetto, in conseguenza della censurabile condotta (da riferire al dott. al dott. nei CP_17 CP_18 termini sopra identificati) si sia concretizzata una perdita di “chance”….”
15 E' congrua la quota di responsabilità ascritta al el 20%. CP_5 Precisano i Ccttuu in maniera chiara “Tale condotta ingiustificabile del dott. deve Persona_2 essere considerata causalmente determinante (nella misura dell'80% 80%), secondo criterio del
“più probabile che non”, nel determinismo dell'evoluzione trombotica acuta del quadro di ischemia critica bilaterale degli arti inferiori, sottogenicolare, così come osservata dal 4 aprile
2014.
La condotta censurata del dott. specialista in chirurgia vascolare, che eseguiva CP_18 l'indagine ecocolordoppler in data 17 marzo 2014, appare rilevante (nella misura del 20%) sotto il profilo causale nell'omissione diagnostica e nel determinismo dell'evoluzione acuta trombotica della patologia vascolare ...”.
-E) Può essere accolto invece il IX) motivo del gravame in ordine alla omessa CP_1 graduazione differenziata delle colpe tra ed il medesimo sanitario, avendo Parte_3 manifestato interesse sul punto anche la stessa, a fronte di una condanna - Parte_3 correttamente- pronunziata in solido tra i soccombenti.
Il non ha tenuto comportamenti platealmente negligenti o imprevedibili, sicchè il CP_1 regresso della , eventualmente richiesta dalla parte attrice vittoriosa per il Parte_3 pagamento dell'intero può esser ripartita paritariamente tra struttura e sanitario (arg. ex Cass. n.28987 del 11/11/19).
-F) Riesaminata la parte della decisione in punto di an debeatur, occorre passare ai profili sollevati dalle parti sostanzialmente impugnanti sul punto in ordine al danno, sia nella sua determinazione che della composizione.
I Consulenti riconoscono alla un danno biologico permanente che viene Controparte_2 individuato nella misura del 65%, affermando che in conseguenza della condotta censurabile del Dott. e del Dott. elle percentuali rispettivamente indicate dell'80% e CP_1 CP_5 del 20% si è concretizzata una perdita di “chance”. Sul piano dogmatico occorre osservare a tal proposito che secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, in ambito di responsabilità sanitaria, la chance rappresenta una concreta ed effettiva occasione di conseguire un determinato bene o risultato, pertanto non riconducibile ad una mera aspettativa di fatto, ma ad un' entità patrimoniale a sé stante ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, per cui la sua perdita rappresenta la perdita della possibilità di conseguire il risultato utile del quale risulti provata la sussistenza e configura un danno concreto ed attuale e, come tale, risarcibile x multis ex Cass. nn. 28993/2019 e 4400/2004). Pt_7
Il danno da perdita di chances è categoria giuridica largamente acquisita anche dalla giurisprudenza di questa Corte e, sotto tale prospettiva, nel caso che ci occupa, la condotta omissiva censurata dei dottori e ppare aver determinato, attraverso un'omessa anticipazione CP_1 CP_5 diagnostica ed un corretto percorso diagnostico differenziale ed una omessa priorità di trattamento, la “possibilità perduta” di evitare l'amputazione. Sempre secondo la accettata giurisprudenza della Suprema Corte, “La perdita di chances è configurabile come la privazione della possibilità per il paziente di conseguire un risultato vantaggioso, consistente in una maggiore durata della vita oppure di avere minori sofferenze
………….. Anche questo pregiudizio, come tutti gli altri danni, per poter essere risarcito, comporta l'accertamento dell'esistenza di un nesso di causalità con la condotta del sanitario (sia essa commissiva che omissiva)” (Cass. Civ. 12928/2020). Ciò consente di rispondere anche al motivo specifico avanzato da che ipotizza una Parte_4 palese contraddittorietà concettuale e giuridica tra l'esclusione del nesso causale in ordine al danno
“diretto”, e l'assunzione del medesimo nesso al fine di configurare una possibilità, una potenzialità, e non dunque una attualità, profilo suggestivo, ma superato dal riconoscimento ed individuazione
16 autonoma del danno da perdita di chances, nei termini cennati dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, oramai consolidata. Invero, sul piano logico, la stessa possibilità (potenza), proprio in quanto contiene tutti gli sviluppi potenziali possibili, a prescindere da quella che poi ne diviene “atto”, viene ad assumere un valore di per sé sulla base della stessa causalità materiale, che sfocia nel danno che in ogni caso la parte pregiudicata ha subìto, tuttavia con valutazione discrezionale “ridotta” rispetto al danno biologico
“pieno”, a fini meramente quantificatori. Ciò posto, tenuto fermo il parametro di base del 65% come danno biologico “cristallizzato” subito, è congrua la percentuale di perdita di chances indicata dai CC.TT.UU. nella misura del 40% di detto parametro, del tutto prudenziale atteso che tale valutazione non è supportata da dati scientifici assoluti.
Tuttavia, in accoglimento di motivo specifico, rileva questo Collegio che è necessario rivedere la quantificazione concreta del danno biologico, sulla mancanza dei presupposti per la riconosciuta
“personalizzazione” del danno pari al 25% nel computo complessivo del parametro-danno biologico. L'esclusione è conseguenza logico-giuridica del criterio per la perdita di chances che, non essendo il danno “diretto”, non può tenere conto, come parametro di calcolo, delle ulteriori componenti
“virtuali” che sarebbero state conseguenza, semmai, della determinazione del danno-conseguenza dell'intervento. In ogni caso, il punto-base tabellare, è satisfattivo anche della componente morale-esistenziale in quanto la qualità del danno riportato dalla è generativo di per sé di un pregiudizio CP_2 apprezzato dalle Tabelle nella sua globalità, non avendo specificamente dimostrato l'attrice quale pregiudizio specifico abbia subito oltre quello subito della amputazione, di per sé remunerato della percentuale di danno biologico a base del calcolo della “potenzialità persa”. Pertanto, la percentuale dell'invalidità, secondo le Tabelle attuali, del 65% per un'età all'epoca di 47 anni, va determinata in euro € 656.368,00, tenuto conto dell'incremento di sofferenza soggettiva. Va escluso l'aumento per ulteriore personalizzazione al 25% in quanto, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura
"standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, “solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato)”, derivandone il corollario per cui i punti tabellari, appesantiti dall'incremento per sofferenza, sono, in assenza di ulteriori specifiche circostanze di prova, satisfattivi delle conseguenze ordinariamente derivanti da eventi di danno, seppure dotati, come nel nostro caso, di una certa gravità.
Pertanto, la sola perdita di chances, prudenzialmente ed equitativamente al 40%, va determinata in
€262.545,00 che, con riferimento alle rilevate domande trasversali, va ripartita tra il all'80% in €210.036,00 ed il l 20% in €52.509,00. CP_1 CP_5
Va confermato il punto di riconoscimento della riduzione della capacità lavorativa specifica, indicata dai CC.TT.UU. nella misura del 10%, congruamente riferita ad “attività impiegatizia”, non potendosi dolere la che, di contro, svolgeva attività non sedentaria ma diversa e CP_2 dinamica nell'ambito dell'estetica, atteso che il primo giudice ha quantificato il danno partendo dal reddito annuo pari, all'epoca dei fatti ad €12.000,00 su cui veniva applicato lo stesso coefficiente di cui al RD n.1403/22, conformemente alla allegazione dell'attrice, confermandosi pertanto la quantificazione fatta dal primo giudice 7.016,00.
-F) Vanno accolte le doglianze altresì in ordine ai danni patrimoniali, sia quelli relativi alle spese per l'esecuzione di terapie psico-riabilitative, per riabilitazione protesica, di consulenza tecnica per gli importi valutati dal primo giudice, nella percentuale del 40%, così per complessivi €101.954,00, di cui €81.563,65 a carico del ed €20.390,91 a carico del che quelli CP_1 CP_5 futuri.
17 I profili di doglianza sulla determinazione del danno risarcibile spiegati dai sanitari, Pt_3
, nonché dalle Compagnie assicuratrici, sono sostanzialmente compendiati, in via principale,
[...] nella richiesta di reiezione integrale di tutte le domande attoree in quanto “infondate, eccessive e non provate ed in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, di limitazione del quantum di risarcimento eventualmente dovuto in relazione all'effettivo danno cagionato all'attrice”. Tale predetta componente di danno va in linea di principio effettivamente disattesa, in quanto la determinazione positiva, sia pure nella misura ridotta al 40%, presuppone che il ristoro per tale componente patrimoniale sia connesso ed espressione di un danno “diretto” per malpractice. In quanto, nel nostro caso, a ragione del principio sopra espresso, il fondamento giuridico del danno risarcito è in termini di perdita di chances, il ristoro del pregiudizio riconosciuto in questo processo è in termini di potenzialità, relativamente alla ipostatizzazione di un nesso nei termini sopraprecisati ai fini della perdita di una “potenzialità”, dunque non può essere comprensivo del ristoro di pregiudizi patrimoniali futuri che generano dall'evento-amputazione, non essendo questo in nesso diretto con la prestazione tipica dei sanitari, ovvero l'intervento, questo effettuato correttamente.
In altre parole, le spese delle protesi e dei rinnovi protesici, a latere della considerazione che tali strumenti di supporto sono comunque erogati in favore della dal Servizio Sanitario CP_2 Nazionale, essendo l'attrice stata dichiarata invalida e percependo indennità e strumenti di supporto sanitario dall'INPS, si verificano e si verificheranno comunque, ciò a causa dell'amputazione, evento che, ragionando in termini di “possibilità”, si sarebbe comunque ed in ogni caso verificato, nella percentuale possibilistica del 60%. Il montante risarcitorio deve pertanto esser decurtato anche dell'importo di €684.672,00 riconosciuto a titolo di danno futuro.
-G) Con riguardo poi alla richiesta di esibizione ex art. 213 cpc, disattesa dal primo giudice ed insistita dalle parti appellate anche in questo grado, la richiesta di informazioni alla P.A. è strumento discrezionale del giudice, per atti che “è necessario acquisire al processo”. Pertanto, a prescindere dal profilo di insindacabilità della decisione negativa del giudice, proprio in tema di compensatio lucri cum damno, la giurisprudenza della Cassazione ha espresso il principio secondo cui quella di "compensatio lucri cum damno" è “un'eccezione in senso lato, che non integra deduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato” (Cass. Ordinanza n. 23588 del 28/07/2022), ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice;
il quale, tuttavia “per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio”. In ogni caso, la giurisprudenza della Suprema Corte richiede che, ai fini della compensatio, l'importo di cui la controparte eccepisce il ristoro in favore del danneggiato, deve essere
“determinato nel suo preciso ammontare” o “determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il “lucrum” “ (Cass. 8866 del 31/3/21), circostanza questa di cui le parti interessate sono rimaste totalmente carenti.
-G) Tornando al gravame del dott. va accolto il motivo sub XI) spiegato nei CP_1 confronti della posizione di garanzia della propria assicurazione in relazione alla CP_9 violazione dell'art.112 Cpc e 1917 2° e 3° c. CC. Invero, nel caso in cui, come nella presente vicenda, l'assicurato sia responsabile in solido con altro/i soggetto/i, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato, operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra condebitori solidali, ma si estende potenzialmente a tutto quanto l'assicurato deve pagare al terzo danneggiato nei limiti del massimale.
18 Va condiviso sul punto che una diversa interpretazione contrasterebbe, infatti, con il tenore letterale dell'art. 1917 c.c. e priverebbe di concreta tutela l'assicurato rispetto alla quota di responsabilità posta a carico del condebitore solidale nel caso in quest'ultimo sia insolvibile o di difficile solvibilità. (V. Cass. civ. 31/05/2012 n. 8686, Ced 2012). La sentenza di primo grado nel punto D2 va, quindi, modificata con il riconoscimento dell'obbligo di di pagare direttamente a parte attrice quanto in tesi sarà dovuto dal Controparte_9
Dott. anche per le spese legali e per le spese di resistenza. CP_1
-H) In ordine al gravame del e di va accolto il profilo in ordine alla CP_1 CP_9 legittimità dell'azione di regresso spiegata dal sanitario nei confronti della , se il Parte_3 medico fosse chiamato a rifondere per il totale, dunque oltre la sua quota di responsabilità.
Pertanto, posta la responsabilità paritaria tra e , in relazione alla CP_1 Parte_3 quota dell'80% ritenuta a carico del primo, la va dichiarata tenuta a rifondere al Parte_3 dott. quanto questi sia stato tenuto a corrispondere all'attrice in eccesso rispetto CP_1 alla quota a lui riconducibile dell'80%.
-I) Vanno parimenti accolti i due motivi incidentali di secondo e terzo spiegati nei CP_9 confronti di Parte_4 Deduce condivisibilmente l'appellante come non sia configurabile una domanda di regresso della assicuratrice della , fondata sull'art. 1910 CC. Parte_4 Pt_3 Pt_3 Si tratterebbe di una sorta di “regresso tra assicuratori di condebitori solidali” non contemplato nel nostro ordinamento codicistico. Come esattamente spiegato dall'appellante, può surrogarsi nei diritti della sua Parte_4 assicurata verso il corresponsabile solidale e chiedere il rimborso di quanto in CP_1 eccesso pagato oltre la quota dei sanitari, ma non può agire direttamente ex art. 1910 CC verso la Compagnia del medico. CP_9 La facoltà normativamente prevista dall'art. 1910 CC ne contempla la facoltà, ma fondata su altro presupposto, ovvero l'esistenza di più polizze sul medesimo rischio, laddove, nel nostro caso, è evidente, sul piano dogmatico, che le polizze di e sebbene coprano il CP_9 Parte_4 medesimo danno, non hanno ad oggetto il medesimo rischio né il medesimo assicurato.
E, parimenti, in riferimento alla erronea condanna di a rimborsare le spese di lite in CP_9 favore di Parte_4
-L) In ordine alla posizione della , la Suprema Corte in tema di responsabilità della Parte_3
con una recentissima pronuncia ribadisce e consolida l'orientamento giurisprudenziale Parte_8 già univoco (v. Cass. Civ. n. 2060 del 29/01/2018) “la responsabilità della struttura (casa di cura o ente ospedaliero) nei confronti del paziente ha natura contrattuale che può dirsi “diretta” ex art 1218 c.c. in relazione a propri fatti di inadempimento (ad esempio in ragione della carente o inefficiente organizzazione relativa alle attrezzature o alla messa a disposizione di medicinali o del personale medico ausiliario o paramedico o alle prestazioni di carattere alberghiero) e che può dirsi, sia pur soltanto latu sensu, “indiretta” ex art 1218 c.c. perché derivante dall'inadempimento della prestazione medico – professionale svolta direttamente dal sanitario, quale ausiliario necessario dell'ente, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo
“un collegamento” tra la prestazione da costui effettuata e la organizzazione aziendale della struttura, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche
“di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto” (così Cass. SU n. 577 dell'11/01/2008, tra le tante di recente Cass. n. 16488 del 2017, Cass. n. 21090). Va così ribadito quanto laconicamente statuito circa la responsabilità della Casa di Cura, “in quanto struttura sanitaria nella quale il professionista ha prestato la propria attività”. Più ampiamente ciò in quanto la giurisprudenza della Suprema Corte è oramai ferma nel definire come il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un
19 atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal Servizio Sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della Casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.
“Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto”. (Cass. n. 13953 del 14/06/2007, anche Cass. n. 13066 del 14/07/2004).
-Infine, in accoglimento di un profilo lamentato da nell'appello n.1466/22 la Parte_4 decisione impugnata va modificata nel senso di ritenere e dichiarare l'esistenza e l'applicazione della franchigia/scoperto pari ad €200.000 nella polizza sottoscritta dalla ed Parte_3 interamente a carico della medesima.
-Il resto della decisione, in relazione anche al rigetto di ogni domanda sulle ipotizzate responsabilità degli altri sanitari va interamente confermata. Pt_2 Pt_1
-Le spese di giudizio seguono la soccombenza sostanziale e vanno liquidate come in dispositivo, secondo la tariffa di cui al DM 55/14 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, rideterminate secondo gli importi effettivamente determinati all'esito del giudizio. Per il resto, rimangono interamente compensate le spese tra il ed il CP_1 CP_5 nonché tra il primo e la , ma anche quelle tra e Parte_3 CP_9 Parte_4 nonostante l'accoglimento dei profili sopra spiegati, attesa la marginalità delle questioni a fronte della soccombenza sostanziale sul piano più essenziale della manleva cui le Compagnie rimangono tenute.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A) accoglie parzialmente gli appelli proposti e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara tenuti e condanna, in solido tra loro, e Parte_3 dott. a risarcire i danni da perdita di chances in favore di Controparte_6 CP_2
che liquida nella complessiva somma attualizzata di €262.545,00, oltre ad interessi legali
[...] devalutati dalla data dell'evento (20/3/14) e rivalutati di anno in anno sino al deposito della presente sentenza, ed ulteriori interessi legali sino al soddisfo;
B) per effetto delle domande trasversali la quota di responsabilità rimane ripartita tra il all'80% in €210.036,00 ed il l 20% in €52.509,00, nonché, a titolo di CP_1 CP_5 danno patrimoniale, la somma complessiva di €7.016,00 ed €101.954,00, ripartita tra il all'80% ed il al 20%, oltre ad interessi legali devalutati dalla data CP_1 CP_5 dell'evento (20/3/14) e rivalutati di anno in anno sino al deposito della presente sentenza, ed ulteriori interessi legali sino al soddisfo;
C) in accoglimento della domanda di regresso del e di posta la quota CP_1 CP_9 di responsabilità della paritaria, la va dichiarata tenuta e Parte_3 Parte_3 condannata a rifondere al dott. quanto questi sia stato eventualmente tenuto a CP_1 corrispondere all'attrice in eccesso rispetto alla quota dell'80% ritenuta a carico del primo;
20 D) accoglie parzialmente i motivi incidentali di e, per l'effetto, in riforma del punto CP_9 E.2) ed I) del dispositivo dell'impugnata sentenza, respinge la domanda formulata da Parte_4 nei confronti della stessa e dichiara che non è tenuta a rimborsare le spese di lite CP_9 sostenute da Parte_4 E) accoglie il motivo di nei confronti di , e, Parte_4 Parte_3 Parte_3 per l'effetto dichiara l'efficacia della franchigia/scoperto pari ad €200.000,00 di cui alla polizza;
F) condanna il dott. e la , in solido tra loro al pagamento delle CP_1 Parte_3 spese processuali in favore dell'attrice del primo grado di giudizio che liquida in CP_2 complessivi €22.457,00 oltre spese esenti ed €5.870,00 per spese di mediazione, oltre rimborso spese di Ctp, rimb. Forf. 15%, spese generali, IVA e Cpa come per legge, e del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €20.119,00 oltre Iva e Cap ed accessori come per legge;
G) condanna al pagamento delle spese processuali di Controparte_9 CP_6 del primo grado di giudizio che liquida in complessivi €22.457,00 oltre spese esenti oltre
[...] rimborso spese di Ctp, rimb. Forf. 15%, spese generali, IVA e Cpa come per legge, e del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €20.119,00 oltre Iva e Cap ed accessori come per legge;
H) condanna il dott. , il dott. la e in CP_1 CP_5 Parte_3 Parte_4 solido tra loro al pagamento delle spese processuali in favore di del primo Parte_2 grado di giudizio che liquida in complessivi €22.457,00 oltre rimborso spese di Ctp, rimb. Forf. 15%, spese generali, IVA e Cpa come per legge, e del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €20.119,00 oltre Iva e Cap ed accessori come per legge;
I) condanna il dott. e la al pagamento delle spese processuali in CP_5 Parte_3 favore di e del primo grado di giudizio Parte_9 Controparte_13 che liquida in complessivi €22.457,00 oltre rimborso spese di Ctp, rimb. Forf. 15%, spese generali, IVA e Cpa come per legge, e del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €20.119,00 oltre Iva e Cap ed accessori come per legge;
L) condanna al pagamento delle spese processuali in Controparte_19 favore di del primo grado di giudizio che liquida in Parte_3 complessivi €22.457,00 oltre rimborso spese di Ctp, rimb. Forf. 15%, spese generali, IVA e Cpa come per legge, e del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €20.119,00 oltre Iva e Cap ed accessori come per legge.
M) per il resto, spese interamente compensate; N) dichiara tenuta e, per l'effetto, condanna alla restituzione in favore della Controparte_2
della differenza tra la somma di € 1.289.866,22 già Parte_3 versata a favore della prima in esecuzione della sentenza di primo grado, e l'importo determinato nel presente giudizio, oltre interessi sull'importo corrispondente alla differenza dal 14/10/22 al saldo. Così deciso in Bologna il 4/3/25.
IL PRESIDENTE rel. ed est.
(Giampiero M. Fiore)
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