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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/07/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
SEZIONE CIVILE
N.R.G. 732/2020
Ordinanza a seguito della scadenza del termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
Visti l'articolo 127 ter e successive modifiche, nonché l'art. 281 sexies c.p.c., rilevato che con decreto che disponeva la trattazione scritta del presente procedimento i procuratori erano avvertiti della possibilità che la causa fosse definita con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.; ritenute le conclusioni e le domande formulate dalle parti nelle note di trattazione scritta;
si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito, pronuncia la sentenza di cui ai fogli allegati, costituente parte integrante del presente verbale, omettendo lettura del dispositivo come da normativa sopra richiamata.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Pietro Paolo Arena ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 732 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, c. f. Codice Fiscale_1
,in proprio e n. q. di legale Parte_1
rappresentante dell'omonima impresa di pulizie corrente in Sant'Agata LI, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Mariella Nocifora Tiranno presso il cui studio, sito in
Sant'Agata LI, c. da Cavarretta n. 88, è elettivamente domiciliato;
- ATTORE - CONTRO C.F. P.IVA_1 in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con sede in Sant'Agata LI;
CONVENUTO CONTUMACE –
OGGETTO: Accertamento del credito.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in
,
giudizio il Controparte_1 premettendo di essere titolare di un'impresa di pulizie che, a far data dalla fine del 2007 effettuava il servizio di pulizia a favore del CP_1 convenuto in virtù di un incarico professionale ricevuto verbalmente sulla base del miglior preventivo ricevuto.
Spiegava che la ditta effettuava il suddetto servizio di pulizia ordinaria e straordinaria settimanalmente nei giorni di giovedì o venerdì, che l'importo concordato ammontava inizialmente a € 80,00 mensili fino al 2010 e successivamente, dal 2010 al 2013, gli accordi prevedevano un aumento di 5 euro al mese ogni anno e dal 2016 l'importo ammontava a 100€ mensili.
Deduceva la mancata corresponsione della somma pari a € 9.100,00 per l'attività lavorativa svolta dagli anni 2010 al 2020, le svariate richieste scritte e verbali indirizzate al CP_1
convenuto e l'invito a concludere la negoziazione assistita.
Rappresentava che, nonostante l'iniziale disponibilità manifestata dall'amministratore di condominio, le parti non riuscivano a perfezionare un accordo scritto e un'accettazione di debito a favore della ditta attrice.
Esponeva che sia l'amministratore sia i condomini riconoscevano l'esistenza del loro debito nei confronti della ditta attrice e rappresentavano delle difficoltà a saldare il dovuto.
Sosteneva l'esistenza di un contratto d'opera stipulato oralmente in base al quale una parte si obbliga a compiere un'opera o un servizio verso un corrispettivo.
Concludeva chiedendo accertarsi il proprio diritto di credito e condannarsi il CP_1 resistente al pagamento dell'importo di € 9.100,00 oltre interessi e accessori di legge, con vittoria di spese e compensi. Il CP_1 seppur regolarmente citato, rimaneva contumace.
,
All'udienza odierna la causa, istruita documentalmente e a mezzo prova testimoniale, lette le conclusioni delle parti, veniva decisa con la presente sentenza.
2. Nella fattispecie in esame la parte attrice agisce per ottenere il riconoscimento del proprio credito, derivante da un contratto di prestazione d'opera, nei confronti del CP_1
convenuto.
Risulta propedeutico ricordare che nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista, rispetto al compenso dovutogli per le prestazioni professionali espletate in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo svolgimento del medesimo incombe sul professionista.
Quindi, presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte afferma: “Il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, richiede l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento degli onorari", (Cass. Civ. n.
11947/2024).
Il professionista deve provare non solo che l'opera è stata compiuta ma anche l'entità delle prestazioni, allo scopo di consentire la quantificazione del suo compenso: "Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte” (Cass.
Civ. n. 21522/2019).
Parte_1 dare la provaIn applicazione dei suesposti principi, quindi, spetta a del fatto costitutivo del credito, ovvero del rapporto ad esso sottostante, dell'effettivo svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto e del relativo quantum.
Quanto al primo aspetto, parte attrice sostiene di avere effettuato il servizio di pulizia per il convenuto, in virtù di un contratto d'opera stipulato oralmente con l'amministratore. CP_1
Invero la suddetta circostanza risulta confermata sia dalla prova testimoniale, sia dell'interrogatorio formale: all'udienza del 21 maggio 2024 i testi Parte_1 e Militello confermano tutte le circostanze agli stessi sottoposte inerenti sia l'esistenza dell'incarico conferito alla ditta attrice, sia l'effettivo svolgimento dello stesso, sia l'aspetto relativo al quantum debeatur. In particolar modo rilevante appare la deposizione del teste LI poiché, essendo il marito di una condomina dello stabile ed essendo residente al suo interno, ha avuto diretta conoscenza delle circostanze che gli sono state sottoposte.
Al medesimo risultato, favorevole per il creditore, conduce l'esito dell'interrogatorio formale: all'udienza del 27 marzo 2025 l'amministratore di condominio, Dott. ssa ha Persona_1
confermato sia l'esistenza del contratto d'opera tra l'odierno attore e il condominio "Si, la circostanza corrisponde al vero. Sono stata io nella mia qualità a conferire l'incarico", sia le circostanze relative agli importi stabiliti dalle parti e a quelli ancora dovuti dal condominio alla ditta attrice.
In definitiva il credito vantato da Controparte_2
,in proprio e n. q. di legale rappresentante dell'omonima ditta risulta provato e la sua pretesa risulta fondata;
per l'effetto il resistente va condannato al pagamento della somma pari a € 9.100,00, oltre interessi CP_1
come per legge, in favore della ditta attrice.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste in capo alla parte convenuta.
Le stesse, tenuto conto del valore della causa e dell'entità delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 732/2020, vertente tra
[...]
(convenuto) cosìParte_1 (attore) contro il Controparte_1
provvede:
Dichiara la contumacia del Controparte_1
Accerta e dichiara il diritto di credito, pari a € 9.100,00 oltre accessori di legge, del signor n. q. di titolare dell'omonima ditta nei confronti del Parte_1
a titolo di corrispettivo per il contratto d'opera stipulato tra gli Condominio CP_1
stessi.
Controparte_1 al pagamento nei confronti della parte attrice della Condanna il somma pari a € 9.100,00 oltre interessi come per legge;
Condanna parte convenuta al pagamento, in favore del procuratore antistatario Avv.
Mariella Nocifora Tiranno, delle spese del giudizio che liquida in € 125,00 per spese vive ed € 2.540,00 per onorari oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Patti, 1.7.2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena
SEZIONE CIVILE
N.R.G. 732/2020
Ordinanza a seguito della scadenza del termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
Visti l'articolo 127 ter e successive modifiche, nonché l'art. 281 sexies c.p.c., rilevato che con decreto che disponeva la trattazione scritta del presente procedimento i procuratori erano avvertiti della possibilità che la causa fosse definita con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.; ritenute le conclusioni e le domande formulate dalle parti nelle note di trattazione scritta;
si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito, pronuncia la sentenza di cui ai fogli allegati, costituente parte integrante del presente verbale, omettendo lettura del dispositivo come da normativa sopra richiamata.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Pietro Paolo Arena ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 732 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, c. f. Codice Fiscale_1
,in proprio e n. q. di legale Parte_1
rappresentante dell'omonima impresa di pulizie corrente in Sant'Agata LI, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Mariella Nocifora Tiranno presso il cui studio, sito in
Sant'Agata LI, c. da Cavarretta n. 88, è elettivamente domiciliato;
- ATTORE - CONTRO C.F. P.IVA_1 in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con sede in Sant'Agata LI;
CONVENUTO CONTUMACE –
OGGETTO: Accertamento del credito.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in
,
giudizio il Controparte_1 premettendo di essere titolare di un'impresa di pulizie che, a far data dalla fine del 2007 effettuava il servizio di pulizia a favore del CP_1 convenuto in virtù di un incarico professionale ricevuto verbalmente sulla base del miglior preventivo ricevuto.
Spiegava che la ditta effettuava il suddetto servizio di pulizia ordinaria e straordinaria settimanalmente nei giorni di giovedì o venerdì, che l'importo concordato ammontava inizialmente a € 80,00 mensili fino al 2010 e successivamente, dal 2010 al 2013, gli accordi prevedevano un aumento di 5 euro al mese ogni anno e dal 2016 l'importo ammontava a 100€ mensili.
Deduceva la mancata corresponsione della somma pari a € 9.100,00 per l'attività lavorativa svolta dagli anni 2010 al 2020, le svariate richieste scritte e verbali indirizzate al CP_1
convenuto e l'invito a concludere la negoziazione assistita.
Rappresentava che, nonostante l'iniziale disponibilità manifestata dall'amministratore di condominio, le parti non riuscivano a perfezionare un accordo scritto e un'accettazione di debito a favore della ditta attrice.
Esponeva che sia l'amministratore sia i condomini riconoscevano l'esistenza del loro debito nei confronti della ditta attrice e rappresentavano delle difficoltà a saldare il dovuto.
Sosteneva l'esistenza di un contratto d'opera stipulato oralmente in base al quale una parte si obbliga a compiere un'opera o un servizio verso un corrispettivo.
Concludeva chiedendo accertarsi il proprio diritto di credito e condannarsi il CP_1 resistente al pagamento dell'importo di € 9.100,00 oltre interessi e accessori di legge, con vittoria di spese e compensi. Il CP_1 seppur regolarmente citato, rimaneva contumace.
,
All'udienza odierna la causa, istruita documentalmente e a mezzo prova testimoniale, lette le conclusioni delle parti, veniva decisa con la presente sentenza.
2. Nella fattispecie in esame la parte attrice agisce per ottenere il riconoscimento del proprio credito, derivante da un contratto di prestazione d'opera, nei confronti del CP_1
convenuto.
Risulta propedeutico ricordare che nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista, rispetto al compenso dovutogli per le prestazioni professionali espletate in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo svolgimento del medesimo incombe sul professionista.
Quindi, presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte afferma: “Il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, richiede l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento degli onorari", (Cass. Civ. n.
11947/2024).
Il professionista deve provare non solo che l'opera è stata compiuta ma anche l'entità delle prestazioni, allo scopo di consentire la quantificazione del suo compenso: "Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte” (Cass.
Civ. n. 21522/2019).
Parte_1 dare la provaIn applicazione dei suesposti principi, quindi, spetta a del fatto costitutivo del credito, ovvero del rapporto ad esso sottostante, dell'effettivo svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto e del relativo quantum.
Quanto al primo aspetto, parte attrice sostiene di avere effettuato il servizio di pulizia per il convenuto, in virtù di un contratto d'opera stipulato oralmente con l'amministratore. CP_1
Invero la suddetta circostanza risulta confermata sia dalla prova testimoniale, sia dell'interrogatorio formale: all'udienza del 21 maggio 2024 i testi Parte_1 e Militello confermano tutte le circostanze agli stessi sottoposte inerenti sia l'esistenza dell'incarico conferito alla ditta attrice, sia l'effettivo svolgimento dello stesso, sia l'aspetto relativo al quantum debeatur. In particolar modo rilevante appare la deposizione del teste LI poiché, essendo il marito di una condomina dello stabile ed essendo residente al suo interno, ha avuto diretta conoscenza delle circostanze che gli sono state sottoposte.
Al medesimo risultato, favorevole per il creditore, conduce l'esito dell'interrogatorio formale: all'udienza del 27 marzo 2025 l'amministratore di condominio, Dott. ssa ha Persona_1
confermato sia l'esistenza del contratto d'opera tra l'odierno attore e il condominio "Si, la circostanza corrisponde al vero. Sono stata io nella mia qualità a conferire l'incarico", sia le circostanze relative agli importi stabiliti dalle parti e a quelli ancora dovuti dal condominio alla ditta attrice.
In definitiva il credito vantato da Controparte_2
,in proprio e n. q. di legale rappresentante dell'omonima ditta risulta provato e la sua pretesa risulta fondata;
per l'effetto il resistente va condannato al pagamento della somma pari a € 9.100,00, oltre interessi CP_1
come per legge, in favore della ditta attrice.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste in capo alla parte convenuta.
Le stesse, tenuto conto del valore della causa e dell'entità delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 732/2020, vertente tra
[...]
(convenuto) cosìParte_1 (attore) contro il Controparte_1
provvede:
Dichiara la contumacia del Controparte_1
Accerta e dichiara il diritto di credito, pari a € 9.100,00 oltre accessori di legge, del signor n. q. di titolare dell'omonima ditta nei confronti del Parte_1
a titolo di corrispettivo per il contratto d'opera stipulato tra gli Condominio CP_1
stessi.
Controparte_1 al pagamento nei confronti della parte attrice della Condanna il somma pari a € 9.100,00 oltre interessi come per legge;
Condanna parte convenuta al pagamento, in favore del procuratore antistatario Avv.
Mariella Nocifora Tiranno, delle spese del giudizio che liquida in € 125,00 per spese vive ed € 2.540,00 per onorari oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Patti, 1.7.2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena