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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 2680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2680 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati:
Giovanna Ciardi Presidente
Alessandra Trementozzi Consigliera
Beatrice Marrani Consigliera relatrice
All'udienza del 11/09/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
1676 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 vertente tra
Parte_1
AVV. PATTUMELLI DAMASO
AVV. DI BELLA DANIELE appellante
E
Controparte_1
AVV. IANDOLO GUSTAVO
appellato ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello per la parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 50/2025 pubbl. il 04/01/2025, non notificata.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, affetta da Parte_1 malattia renale cronica grave al IV stadio, diabete mellito tipo 2, cardiopatia ischemica cronica in pregressa P.T.C.A. e impianto di pacemaker avendo esperito negativamente l'iter amministrativo, chiedeva al Tribunale di Roma il riconoscimento del suo diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1, l. n. 18/1980 sin dalla domanda del 01-12-
2022, rimasta senza risposta alcuna, e, per l'effetto, la condanna dell' a CP_2 corrispondere i ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, oltre interessi legali e spese di lite.
Si costituiva l' resistendo alla domanda. CP_2
Il Giudice di primo grado, esaurita la discussione, accoglieva la domanda e condannava l' alle spese del grado quantificate in euro 850,00, oltre accessori. CP_2
Appella in data 3.7.2025, in relazione al capo sulle spese legali, per i Parte_1 seguenti motivi.
Sostiene l'appellante che il rimborso delle spese processuali risponde all'esigenza di ristorare la parte vittoriosa dagli oneri inerenti al dispendio dell'attività processuale cui è stata costretta dal comportamento della controparte, richiama sul punto giurisprudenza e rileva come i compensi minimi siano ormai inderogabili, previsione quest'ultima voluta dal legislatore per non svilire la professione ed esigere anzi un livello della prestazione adeguato nell'interesse dell'assistito, secondo un principio ed esigenze comuni ad altri settori professionali.
Riferendosi poi all'art. 4, co. 5, D.M. n. 55/2014 fa presente che la fase istruttoria nel primo grado è stata correttamente svolta per aver la parte allora ricorrente richiesto interrogatorio formale e l'ordine di esibizione a della documentazione in suo possesso inerente la CP_2 controversia. Sostiene che alla voce fase istruttoria non deve darsi una interpretazione stretta riconoscendola solamente in caso di svolgimento di attività finalizzata all'acquisizione di prove costituende ma ne va riconosciuto lo svolgimento anche quando viene espletato l'esame di documenti delle altre parti o dei provvedimenti resi nel giudizio.
Anche la «fase decisionale» doveva essere liquidata, perché in questa fase rientra anche la precisazione delle conclusioni, prevista espressamente dall'art. 429, co. 1, c.p.c. Nella fase decisionale, afferma poi l'appellante, rientra anche l'esame e la pubblicazione della sentenza qui impugnata, come stabilito dal D.M. n. 55/2014.
L'appellante individua lo scaglione di valore riportando il calcolo delle indennità al cui versamento è stata condannata , pari ad euro 12.716,59, pertanto, la liquidazione delle CP_2 spese legali da distrarsi non poteva comunque essere inferiore alla somma di euro 2.695,50.
2 Chiede altresì l'aumento fino ad un terzo dell'importo così indicato perché, ai sensi dell'art. 4, co. 8, D.M. n. 55/2014 la domanda è risultata manifestatamente fondata.
Di conseguenza, tenuto conto del disposto di cui all'art. 4, co. 8, D.M. n.
55/2014, il compenso doveva essere pari ad euro 3.504,15.
Si costituisce per rilevare come la causa abbia carattere seriale oltre a trattare una CP_2 questione giuridica particolarmente semplice per cui la riduzione degli onorari svolta dal primo giudice appare corretta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
Sussiste infatti un reale scostamento tra quanto previsto dalla Tabella n. 4 allegata al D.M.
n. 55/2014, come modificato dapprima dal D.M. n. 37/2018 e da ultimo dal D.M. 147/2022, applicabile ratione temporis al primo grado di giudizio, e quanto liquidato dal Tribunale che non ha in alcun modo esplicitato le ragioni e i criteri adottati per la quantificazione delle stesse.
L'appello pone, in effetti, il problema della derogabilità dei minimi tabellari fissati dall'art. 4, comma 1, d.m. 55/2014 che, come modificato dal d.m. n. 37/2018, dispone che, ai fini della liquidazione del compenso professionale, il giudice deve tener conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate che “possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento.
Per la sola fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento”. Tale disposizione normativa è stata, da ultimo, modificata dall'art. 2 del d.m. 147/2022 che ha sostituito alle parole “di regola sino all' 80 per cento” con l'espressione “fino al 50 per cento” e ha soppresso la disposizione finale.
Come argomentato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9815/2023) nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato a tener conto dei valori medi indicati nelle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% e diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13, comma 6, della L. n. 247/2012.
Pertanto, l'inderogabilità dei minimi tariffari è stata espressamente introdotta dal d.m.
37/2018. Prima di tale modifica normativa, infatti, si prevedeva che di regola nella liquidazione delle spese processuali i parametri medi non si dovessero ridurre oltre il 50%, ma si argomentava nel senso che la liquidazione delle spese e dei compensi professionali era espressione del potere discrezionale del Giudice. Ne derivava che, se contenuta entro i minimi e i massimi tabellari, la liquidazione non richiedeva una apposita motivazione e non comportava il controllo di legittimità. Attualmente, in forza della ricordata modifica normativa apportata dal d.m. 37/2018, non è più consentita la liquidazione di somme risultanti da una diminuzione
3 oltre il 50% dei parametri medi e ciò è espressione di una specifica scelta normativa volta a limitare la discrezionalità del giudice e a garantire, entro una ponderata flessibilità dei parametri previsti, l'uniformità e la prevedibilità della liquidazione delle spese processuali a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
Da ultimo, tale ratio ha trovato ulteriore conferma nella L. n. 49/2023 in materia di equo compenso professionale, laddove l'art. 1 dispone che “per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale”.
Deve, quindi, trovare applicazione il principio enunciato dalla sopracitata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 9815/2023): salva diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione delle spese processuali e dei compensi professionali avvenga secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche, non è consentito al giudice scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi indicati.
Né puo' essere accolta la doglianza avente ad oggetto la mancata liquidazione del compenso relativo alla fase istruttoria posto che nel caso di specie alcuna attività istruttoria è stata effettivamente posta in essere e il compimento di tale attività è presupposto indefettibile per il riconoscimento della relativa voce di tariffa (ved Cass. ord. n. 10206/2021).
Del parti infondata la pretesa di incremento fino ad un terzo dell'importo così indicato dovendosi ritenere insussistenti i presupposti applicativi del riconoscimento, solo facoltativo, di tale aumento ex art. 4, co. 8, D.M. n. 55/2014.
L'appello è, dunque, meritevole di accoglimento posto che il Tribunale ha ritenuto congrue, a titolo di spese processuali per il primo grado di giudizio, somme ridotte oltre il
50% dei parametri medi indicati pur a voler considerare la mancata liquidazione della fase istruttoria come correttamente effettuata. Pertanto, il compenso relativo al primo grado di giudizio può essere liquidato, applicando la tabella n. 4 di riferimento (relativa alle cause in materia previdenziale), in riferimento al valore della causa compreso nello scaglione da 5.200,01 euro a
26.000,00 euro, in complessivi € 1.865,00, di cui: € 465,00 per la fase di studio;
389,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.011,00 per la fase decisionale, con esclusione della fase istruttoria perché non svolta.
Pertanto, in accoglimento del gravame e in parziale riforma della sentenza impugnata,
l' deve essere condannata al pagamento delle spese processuali nella misura ivi indicata. CP_2
Anche le spese del presente grado di giudizio devono essere poste a carico dell' CP_1 soccombente, dovendo trovare applicazione il seguente principio: “Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico
4 della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado”.
In conclusione, il valore del presente grado di giudizio ammonta a € 1.015,00 pari alla differenza fra l'importo di € 1.865,00 liquidato da questa Corte e l'importo di € 850,00 liquidato dal Tribunale. Anche la liquidazione delle spese del presente grado va effettuata secondo i minimi tariffari in ragione della semplicità della fattispecie e senza tener conto della fase istruttoria non espletata, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto ferma, così provvede: condanna l' al pagamento delle spese di primo grado che liquida in complessivi CP_2
€ 1.865,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
condanna l' al pagamento delle spese del grado che liquida in € 247,00, oltre rimborso CP_2 spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Roma, 11/09/2025
La Consigliera est. Dott.ssa Beatrice Marrani La Presidente
Dott.ssa Giovanna Ciardi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati:
Giovanna Ciardi Presidente
Alessandra Trementozzi Consigliera
Beatrice Marrani Consigliera relatrice
All'udienza del 11/09/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
1676 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 vertente tra
Parte_1
AVV. PATTUMELLI DAMASO
AVV. DI BELLA DANIELE appellante
E
Controparte_1
AVV. IANDOLO GUSTAVO
appellato ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello per la parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 50/2025 pubbl. il 04/01/2025, non notificata.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, affetta da Parte_1 malattia renale cronica grave al IV stadio, diabete mellito tipo 2, cardiopatia ischemica cronica in pregressa P.T.C.A. e impianto di pacemaker avendo esperito negativamente l'iter amministrativo, chiedeva al Tribunale di Roma il riconoscimento del suo diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1, l. n. 18/1980 sin dalla domanda del 01-12-
2022, rimasta senza risposta alcuna, e, per l'effetto, la condanna dell' a CP_2 corrispondere i ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, oltre interessi legali e spese di lite.
Si costituiva l' resistendo alla domanda. CP_2
Il Giudice di primo grado, esaurita la discussione, accoglieva la domanda e condannava l' alle spese del grado quantificate in euro 850,00, oltre accessori. CP_2
Appella in data 3.7.2025, in relazione al capo sulle spese legali, per i Parte_1 seguenti motivi.
Sostiene l'appellante che il rimborso delle spese processuali risponde all'esigenza di ristorare la parte vittoriosa dagli oneri inerenti al dispendio dell'attività processuale cui è stata costretta dal comportamento della controparte, richiama sul punto giurisprudenza e rileva come i compensi minimi siano ormai inderogabili, previsione quest'ultima voluta dal legislatore per non svilire la professione ed esigere anzi un livello della prestazione adeguato nell'interesse dell'assistito, secondo un principio ed esigenze comuni ad altri settori professionali.
Riferendosi poi all'art. 4, co. 5, D.M. n. 55/2014 fa presente che la fase istruttoria nel primo grado è stata correttamente svolta per aver la parte allora ricorrente richiesto interrogatorio formale e l'ordine di esibizione a della documentazione in suo possesso inerente la CP_2 controversia. Sostiene che alla voce fase istruttoria non deve darsi una interpretazione stretta riconoscendola solamente in caso di svolgimento di attività finalizzata all'acquisizione di prove costituende ma ne va riconosciuto lo svolgimento anche quando viene espletato l'esame di documenti delle altre parti o dei provvedimenti resi nel giudizio.
Anche la «fase decisionale» doveva essere liquidata, perché in questa fase rientra anche la precisazione delle conclusioni, prevista espressamente dall'art. 429, co. 1, c.p.c. Nella fase decisionale, afferma poi l'appellante, rientra anche l'esame e la pubblicazione della sentenza qui impugnata, come stabilito dal D.M. n. 55/2014.
L'appellante individua lo scaglione di valore riportando il calcolo delle indennità al cui versamento è stata condannata , pari ad euro 12.716,59, pertanto, la liquidazione delle CP_2 spese legali da distrarsi non poteva comunque essere inferiore alla somma di euro 2.695,50.
2 Chiede altresì l'aumento fino ad un terzo dell'importo così indicato perché, ai sensi dell'art. 4, co. 8, D.M. n. 55/2014 la domanda è risultata manifestatamente fondata.
Di conseguenza, tenuto conto del disposto di cui all'art. 4, co. 8, D.M. n.
55/2014, il compenso doveva essere pari ad euro 3.504,15.
Si costituisce per rilevare come la causa abbia carattere seriale oltre a trattare una CP_2 questione giuridica particolarmente semplice per cui la riduzione degli onorari svolta dal primo giudice appare corretta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
Sussiste infatti un reale scostamento tra quanto previsto dalla Tabella n. 4 allegata al D.M.
n. 55/2014, come modificato dapprima dal D.M. n. 37/2018 e da ultimo dal D.M. 147/2022, applicabile ratione temporis al primo grado di giudizio, e quanto liquidato dal Tribunale che non ha in alcun modo esplicitato le ragioni e i criteri adottati per la quantificazione delle stesse.
L'appello pone, in effetti, il problema della derogabilità dei minimi tabellari fissati dall'art. 4, comma 1, d.m. 55/2014 che, come modificato dal d.m. n. 37/2018, dispone che, ai fini della liquidazione del compenso professionale, il giudice deve tener conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate che “possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento.
Per la sola fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento”. Tale disposizione normativa è stata, da ultimo, modificata dall'art. 2 del d.m. 147/2022 che ha sostituito alle parole “di regola sino all' 80 per cento” con l'espressione “fino al 50 per cento” e ha soppresso la disposizione finale.
Come argomentato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9815/2023) nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato a tener conto dei valori medi indicati nelle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% e diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13, comma 6, della L. n. 247/2012.
Pertanto, l'inderogabilità dei minimi tariffari è stata espressamente introdotta dal d.m.
37/2018. Prima di tale modifica normativa, infatti, si prevedeva che di regola nella liquidazione delle spese processuali i parametri medi non si dovessero ridurre oltre il 50%, ma si argomentava nel senso che la liquidazione delle spese e dei compensi professionali era espressione del potere discrezionale del Giudice. Ne derivava che, se contenuta entro i minimi e i massimi tabellari, la liquidazione non richiedeva una apposita motivazione e non comportava il controllo di legittimità. Attualmente, in forza della ricordata modifica normativa apportata dal d.m. 37/2018, non è più consentita la liquidazione di somme risultanti da una diminuzione
3 oltre il 50% dei parametri medi e ciò è espressione di una specifica scelta normativa volta a limitare la discrezionalità del giudice e a garantire, entro una ponderata flessibilità dei parametri previsti, l'uniformità e la prevedibilità della liquidazione delle spese processuali a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
Da ultimo, tale ratio ha trovato ulteriore conferma nella L. n. 49/2023 in materia di equo compenso professionale, laddove l'art. 1 dispone che “per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale”.
Deve, quindi, trovare applicazione il principio enunciato dalla sopracitata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 9815/2023): salva diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione delle spese processuali e dei compensi professionali avvenga secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche, non è consentito al giudice scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi indicati.
Né puo' essere accolta la doglianza avente ad oggetto la mancata liquidazione del compenso relativo alla fase istruttoria posto che nel caso di specie alcuna attività istruttoria è stata effettivamente posta in essere e il compimento di tale attività è presupposto indefettibile per il riconoscimento della relativa voce di tariffa (ved Cass. ord. n. 10206/2021).
Del parti infondata la pretesa di incremento fino ad un terzo dell'importo così indicato dovendosi ritenere insussistenti i presupposti applicativi del riconoscimento, solo facoltativo, di tale aumento ex art. 4, co. 8, D.M. n. 55/2014.
L'appello è, dunque, meritevole di accoglimento posto che il Tribunale ha ritenuto congrue, a titolo di spese processuali per il primo grado di giudizio, somme ridotte oltre il
50% dei parametri medi indicati pur a voler considerare la mancata liquidazione della fase istruttoria come correttamente effettuata. Pertanto, il compenso relativo al primo grado di giudizio può essere liquidato, applicando la tabella n. 4 di riferimento (relativa alle cause in materia previdenziale), in riferimento al valore della causa compreso nello scaglione da 5.200,01 euro a
26.000,00 euro, in complessivi € 1.865,00, di cui: € 465,00 per la fase di studio;
389,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.011,00 per la fase decisionale, con esclusione della fase istruttoria perché non svolta.
Pertanto, in accoglimento del gravame e in parziale riforma della sentenza impugnata,
l' deve essere condannata al pagamento delle spese processuali nella misura ivi indicata. CP_2
Anche le spese del presente grado di giudizio devono essere poste a carico dell' CP_1 soccombente, dovendo trovare applicazione il seguente principio: “Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico
4 della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado”.
In conclusione, il valore del presente grado di giudizio ammonta a € 1.015,00 pari alla differenza fra l'importo di € 1.865,00 liquidato da questa Corte e l'importo di € 850,00 liquidato dal Tribunale. Anche la liquidazione delle spese del presente grado va effettuata secondo i minimi tariffari in ragione della semplicità della fattispecie e senza tener conto della fase istruttoria non espletata, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto ferma, così provvede: condanna l' al pagamento delle spese di primo grado che liquida in complessivi CP_2
€ 1.865,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
condanna l' al pagamento delle spese del grado che liquida in € 247,00, oltre rimborso CP_2 spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Roma, 11/09/2025
La Consigliera est. Dott.ssa Beatrice Marrani La Presidente
Dott.ssa Giovanna Ciardi
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