CA
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 07/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr. M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr. Alessandro BRANCACCIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 86/2024 VG
T R A
Avv. FRANCESCO DELLA VENTURA
difeso da se stesso
RICORRENTE
E
1 1. ito in via V. Emanuele Controparte_1
Montecorvino Rovella(SA); ; Controparte_2
; Controparte_3 Controparte_4 [...]
CP_5
congiuntamente rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Colopi in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione
2. Controparte_6
rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Nevola in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
3. ; Parte_1 Controparte_7
contumaci
RESISTENTI
avente ad OGGETTO: Ricorso ex artt. 14 dLgs n. 150/2011 per la liquidazione di competenze professionali di avvocato sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti nelle note conclusionali depositate nei termini concessi e richiamate all'udienza di discussione del 07/11/2024
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 14 dLgs n. 150/2011 depositato il 23/02/2023
l'avv. Francesco Della Ventura ha chiesto al Tribunale di Salerno la condanna, in solido tra loro, del Controparte_1
sito in Montecorvino Rovella, e dei condòmini Controparte_7 [...]
, , , CP_5 Controparte_6 Parte_1 Controparte_4 CP_8
e , al pagamento dei compensi
[...] Controparte_2
professionali maturati per l'assistenza giudiziale espletata nell'interesse delle predette parti nella controversia civile articolatasi nel giudizio di
2 primo grado incardinato dinanzi al Tribunale di Salerno -sez. distaccata di Montecorvino Rovella- iscritto al n. 44/2001 R.G. e nel successivo giudizio di appello svoltosi dinanzi alla Corte di Appello di Salerno,
iscritto al n. 193/2014 R.G., svoltosi nei confronti della
[...]
e dell' Parte_2 Parte_3
, al fine di ottenere il risarcimento dei danni causati da
[...]
fenomeni infiltrativi che avevano interessato le unità immobiliari di proprietà dei singoli condomini nonché le parti comuni del fabbricato a seguito di appalto per la ristrutturazione dell'edificio. A sostegno della domanda il professionista premetteva di aver ricevuto incarico dal e, in proprio, dai singoli condomini al fine di intervenire, ex CP_1
art.105 c.p.c., nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Salerno da altri condòmini del medesimo stabile, , Controparte_9 CP_10
e , nei confronti della
[...] Parte_4 [...]
che al predetto giudizio, iscritto al n. 44/2001 Parte_2
R.G., erano stati riuniti il giudizio avente n. 452/2001 R.G. (promosso dai medesimi attori contro la e Parte_5 Parte_2
quello n. 367/2001 R.G. (promosso da altro condomino Pt_4
nei confronti della;
che il Tribunale adito aveva
[...] Parte_2
definito la controversia con la sentenza n.130/2013, con la quale aveva accolto la domanda, dichiarato inammissibili gli atti di intervento e compensato le spese di lite;
che con atto di appello notificato il
17/02/2014 il nonché i singoli Controparte_1
condòmini intervenuti avevano impugnato la sentenza, di cui avevano chiesto la riforma in relazione alla declaratoria di inammissibilità
dell'intervento, con condanna della ad eliminare le cause Parte_2
3 di infiltrazione e a risarcire i danni come da CTU espletata nel corso del primo grado di giudizio;
che la causa, iscritta al n. 193/2014 R.G., era stata definita con la sentenza n.842/2020 con cui la Corte di Appello di
Salerno aveva accolto l'appello principale e condannato la
[...]
al risarcimento del danno quantificato in favore Parte_2
di ciascun condomino nell'importo di € 1.500,00, oltre al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio liquidate per il primo grado in €
2.400,00, a titolo di compenso professionale e in € 200,00 a titolo di esborsi;
per il secondo grado, in € 1.800,00, oltre accessori.
Tanto premesso, il ricorrente, specificate le fasi nelle quali era stata espletata la sua attività professionale, rappresentava di aver chiesto ai clienti la soddisfazione del credito nel complessivo ammontare di €
40.240,00 (€ 17.404,00 per il primo grado ed € 22.836,00 per il secondo grado) e che, atteso il mancato riscontro ai solleciti, aveva adito il
Tribunale per sentir: “accertare l'opera professionale svolta e per
l'effetto condannare, con vincolo solidale, il
[...]
, in persona dell'amm.re, nonché i sig.ri Controparte_11
, , Controparte_7 CP_5 Controparte_6 Parte_1
, e al pagamento Controparte_4 CP_12 Controparte_2
della somma di € 40.240.00, oltre oneri accessori e fiscali, ovvero
quella minor somma che dovesse essere accertata, con vittoria di
spese.”
Instaurato il contraddittorio, contumaci , Parte_1 CP_12
e si costituivano in giudizio congiuntamente il Controparte_7
Condominio e i condòmini , , CP_5 Controparte_4 CP_2
in proprio, i quali eccepivano, in via
[...] Controparte_3
4 preliminare, la carenza di prova in merito a talune prestazioni professionali asseritamente espletate dall'avv. Della Ventura;
contestavano la ricostruzione dei fatti di causa riportata dal ricorrente –
in particolare evidenziavano che quest'ultimo aveva quantificato e pattuito con i resistenti, in sede di assemblea condominiale, l'importo dei compensi spettanti per il primo grado di giudizio, concordando con gli stessi che quelli inerenti al secondo grado sarebbero stati richiesti e riscossi nei soli confronti della parte soccombente;
che, per il primo grado di giudizio, il aveva accettato la fattura di € 2.500,00 CP_1
inviatagli dall'avv. Della Ventura, mentre per il secondo grado il ricorrente aveva ricevuto il pagamento dei compensi da parte soccombente nella misura di € 5.033,20, corrispondente a Parte_2
quanto liquidato dalla Corte di Appello di Salerno per entrambi i gradi di giudizio. Eccepivano, altresì, che l'avv. Della Ventura aveva indebitamente trattenuto l'ulteriore importo di € 10.189,80 versato dalla a saldo di quanto spettante a tre Parte_2
dei condòmini appellanti a titolo di risarcimento danni nella misura loro riconosciuta dalla Corte di Appello con la sentenza n.832/2020, e proponevano domanda riconvenzionale per ottenerne il rimborso.
Infine, contestavano la congruità e proporzionalità del compenso richiesto dal ricorrente, eccependo che esso avrebbe dovuto essere calcolato in base alla normativa vigente all'epoca del giudizio di primo grado;
eccepivano altresì l'aumento eccessivo dei valori medi ex D.M.
n. 55/2014 avuto riguardo all'assenza di ragioni idonee a giustificare l'applicazione delle maggiorazioni del 20% nelle ipotesi di difesa di più
parti.
5 Si costituiva altresì il quale eccepiva la propria Controparte_6
carenza di legittimazione passiva ed estraneità al giudizio, facendo all'uopo rilevare di aver acquistato la proprietà dell'immobile facente parte del in data 23/09/2004, in un Controparte_1
momento successivo al conferimento del mandato difensivo, e di averlo successivamente venduto a con atto del Controparte_3
14/05/2018, a rogito del Notaio , distinto con i nn. Persona_1
rep.57577 e racc.24050, nel quale i contraenti avevano espressamente pattuito il subentro, ad ogni effetto, dell'avente causa nella controversia pendente tra il Condominio e la +altri. Pt_2
Con ordinanza depositata il 30/10/2023 il Tribunale, in applicazione del principio di diritto espresso da Cass.SU n. 4247/2020, per cui “nel
caso in cui un Avvocato abbia scelto di agire ex art. 28 Legge n.
794/1942, come modificato dalla lett. a) del comma 16 dell'art. 34 d.lgs.
n. 150/2011, nei confronti del proprio cliente, proponendo l'azione
prevista dall'art. 14 del medesimo decreto legislativo e chiedendo la
condanna del cliente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in
più gradi e/o fasi di giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di
merito che ha deciso per ultimo la causa”, ha così provveduto: “1)
dichiara l'incompetenza del Tribunale di Salerno a decidere la domanda
di liquidazione dei compensi in favore nei giudizi celebratisi innanzi al
Tribunale di Salerno, Sez. Dist. di Montercorvino Rovella ed alla locale
Corte di Appello, iscritti ai nn. RG 44/01 e 193/2014 in favore della
competenza della Corte d'Appello di Salerno, ove la causa dovrà
essere riassunta nei termini di legge; 2) spese interamente
compensate”.
6 2. Con ricorso depositato il 26/01/2024 l'avv. Della Ventura ha
riassunto il giudizio dinanzi alla Corte di Appello chiedendo l'accoglimento del ricorso originariamente proposto al Tribunale.
e sono rimasti contumaci anche in Parte_1 Controparte_7
questa sede di riassunzione. Si è costituito che Controparte_6
ha ribadito la propria carenza di legittimazione passiva e, in subordine,
nel merito, l'infondatezza della domanda. Si sono congiuntamente costituiti gli altri resistenti che, preliminarmente eccepita l'incompetenza a decidere del Giudice della Volontaria Giurisdizione,
nel merito si sono riportati alle difese di prime cure chiedendo all'adìta
Corte di '- Rigettare integralmente le avverse domande in quanto
inammissibili, improponibili, improcedibili, e comunque infondate in fatto
e in diritto sia nell'an che nel quantum nonché sprovviste di prova,
dunque accertare e dichiarare che nulla è dovuto a controparte in
quanto ha già percepito tutto quanto dovuto, anche in virtù degli accordi
assunti; in subordine ridurre nel quantum la pretesa avanzata da parte
ricorrente;
- Accertare e dichiarare anche che controparte ha già incassato e
trattenuto € 17.713,00 (ovvero € 16.713,00 considerati gli € 1.000,00
pagati dall'Avv. Della Ventura al sig. ) dal Condominio e dai CP_7
singoli condomini (segnatamente dai tre condomini , Controparte_4
ed , quest'ultima Controparte_2 Controparte_3
avente causa da , dunque - nella denegata e non Controparte_6
creduta ipotesi si accerti un credito del ricorrente - accertare e
dichiarare la compensazione totale o parziale dei crediti dei resistenti
con gli eventuali crediti di controparte'.
7 3. Sulle conclusioni rassegnate in conformità dei rispettivi atti di costituzione nei termini concessi, all'udienza del 07/11/2024 la Corte,
all'esito della discussione orale, ha riservato la decisione.
4. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di Incompetenza per
materia e/o funzionale di cui alla lettera A) della comparsa di costituzione del Condominio e dei condòmini congiuntamente costituiti,
con l'adesione di Controparte_6
L'erronea iscrizione della controversia al ruolo della Volontaria
Giurisdizione – ovvero, dei procedimenti da trattare in camera di consiglio nel contraddittorio delle parti -- in luogo di quella contenziosa non comporta una questione di competenza, che resta comunque della
Corte di Appello, ma costituisce una mera irregolarità processuale, e ciò
sia perché non v'è una norma di legge che commini espressamente al riguardo una nullità processuale, sia perché l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo una volta che sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia ( cfr. Cass. ord. n. 31371/2022).
5. Ancora in via preliminare va dichiarata la sopravvenuta carenza
di legittimazione passiva di avendo il Controparte_6
resistente documentato l'alienazione dell'immobile sito nello stabile condominiale a con atto per notaio del Controparte_3 Per_1
14/05/2018, che, all'art. 6 prevedeva il subentro dell'acquirente in ogni posizione attiva e passiva derivante dai giudizi patrocinati dall'avv. Della
Ventura.
8 Dal canto suo NT , nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_3
dato atto del subentro nella medesima condizione giuridica e processuale del suo dante causa.
6. Nel merito, il ricorso va parzialmente accolto.
A tal fine, all'esito della disamina della documentazione telematica prodotta dalle parti, la Corte rileva che:
- l'incarico professionale conferito all'avv. Della Ventura per la difesa nel giudizio di primo grado e nel giudizio di appello -- di cui in questa sede di riassunzione il ed i condomini costituiti CP_1
eccepiscono per la prima volta, e quindi tardivamente, la mancanza di prova --, e l'attività espletata dal professionista sono documentati,
rispettivamente, dalle procure agli atti e dalle risultanze dei verbali di causa, oltre che attestati dalle sentenze rese dal Tribunale e dalla Corte
di Appello, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e dai pagamenti effettuati. Ne consegue che l'eccezione sollevata alla lettera B) dalla difesa dei resistenti va rigettata.
6.1. Ccon riferimento al giudizio di primo grado ( Tribunale di
Salerno, controversia n. 44/2001 RG decisa con sentenza n. 130/2013
), risulta che tra l'avv. Della Ventura, il e i singoli CP_1
condòmini era intercorso, in sede assembleare, un accordo per un compenso forfettario di € 2.500,00.
Si legge infatti nella missiva del 14/12/2020 inviata dal ricorrente all'avv.
Colopi: “il sottoscritto ha solo preteso, prima della rinuncia al mandato,
le spese processuali di primo grado che sono state determinate, di
comune accordo in sede assembleare, in euro 2500,00 percependo,
9 allo stato, solo la somma di euro 1500,00, nonostante l'emissione di
regolare fattura per l'intero, dacché lo scrivente è stato costretto ad
agire, per la differenza, in sede giudiziale mediante provvedimento
monitorio notificato al suo cliente nella indicata qualità”.
A seguito di decreto ingiuntivo emesso dal GdP per l'importo chiesto di
€ 1.000,00, il ha provveduto al pagamento della somma CP_1
ancora dovuta, sicché per il giudizio di primo grado il ricorrente non può
fondatamente avanzare alcuna ulteriore pretesa.
6.2. Con riferimento al giudizio di appello ( Corte di Appello di
Salerno, controversia n. 183/2014 RG decisa con sentenza n.
842/2020), nella medesima missiva del 14/12/2020 inviata al nuovo difensore del , testé richiamata, l'avv. Della Ventura CP_1
scriveva: “ come già noto al suo assistito, rilevabile da diverse
comunicazioni intervenute via email, il sottoscritto, nella qualità, ha
sempre evidenziato che le spese processuali del giudizio di secondo
grado, per come liquidate, sarebbero state riscosse direttamente dalla
che, di fatto, ha liquidato le stesse direttamente in favore Parte_2
del sottoscritto nelle more dell'invio della rinuncia al mandato, per cui,
allo stato, intende riservarsi solo il diritto di valutare se agire
eventualmente per la integrazione delle stesse in danno del
”. CP_1
Risulta sul punto documentato dal ( cfr. bonifico Banco CP_1
BPM del 04/08/2020) che l'avv. Della Ventura ha incassato in data
05/08/2020 da , ex socio della ormai Parte_2 Parte_2
estinta, la somma di € 5.033,20 quali spese legali di entrambi i gradi di giudizio, sicché per il solo giudizio di Appello va verificato se egli può
10 fondatamente pretendere dal e dai condòmini una ulteriore CP_1
somma per compenso.
A tal fine va tenuto conto che
- con la sentenza n. 842/2020 la Corte di Appello di Salerno ha condannato la a porre in essere, a sua cura e spese, tutti Parte_2
i rimedi necessari ad eliminare le cause delle lamentate infiltrazioni d'acqua ed escursioni termiche ed a risarcire a ciascun condòmino un danno quantificato in € 1.500,00, oltre interessi dalla domanda e spese legali;
- dalla documentazione che il ed i condòmini sono riusciti a CP_1
procurarsi tramite il legale della , risulta che l'avv. Della Parte_2
Ventura aveva depositato dinanzi al Tribunale di Salerno, per conto dei condòmini , Controparte_7 Parte_1 Controparte_3
(quale avente causa , e Controparte_6 Controparte_4 [...]
, un ricorso per decreto ingiuntivo contro i sig.ri Controparte_2
, e (il primo quale Parte_2 Parte_6 Parte_7
liquidatore e socio e gli altri solo quale soci) aventi causa della società
, oramai estinta, per il pagamento delle somme di cui alla Parte_2
sentenza n. 842/20 della CdA di Salerno, allegando di aver “diritto a
percepire il danno nei limiti quantificati dalla citata sentenza della Corte
di Appello di Salerno in euro 1500,00 ciascuno, nonché interessi legali
a far data dalla domanda, ossia dal 10.01.2001 (euro 537.96), e, quindi,
euro 2037.96 ognuno per un complessivo importo di euro 10.189,80 in
danno dei soci e del liquidatore” (cfr. doc. 31 produzione dei resistenti);
- al ricorso aveva fatto seguito il Decreto ingiuntivo n. 2302/2020 del
27/10/2020 RG n. 7304/2020;
11 - risulta altresì che in data 08/02/2021 i sig.ri adempivano Parte_2
spontaneamente versando direttamente all'avv. Della Ventura, su coordinate di c/c bancario da lui indicate, la somma di € 10.189,80
quale risarcimento spettante ai clienti richiesto con il decreto ingiuntivo,
nonché onorari e spese, per un totale di € 11.002,44, e che la somma veniva bonificata dal sig. e ricevuta il 07/02/2021 Parte_6
dall'avv. Della Ventura ( cfr. doc. 32 e 33);
- l'avv. Della Ventura non ha informato i condòmini dell'avvenuta riscossione e non ha corrisposto in loro favore alcuna somma, ad eccezione di € 1.000,00 versata al condomino Controparte_7
Soltanto con pec del 18/11/2022, riscontrando la richiesta del nuovo difensore dei condòmini, avv. Colopi, che chiedeva informazioni sulle pratiche dei condòmini , , e , il ricorrente, CP_2 CP_4 CP_5 CP_3
riferendo le difficoltà incontrate per poter recuperare gli importi riconosciuti in sentenza dalla Corte di Appello in favore dei condòmini
ed evidenziando, sotto altro profilo, che “ l'avvocato non è parte del
giudizio e, dunque, non può subire gli effetti di una pronuncia che ha
determinato la liquidazione delle spese giudiziali, di tal che ha diritto ad
ottenere un compenso professionale adeguato alla complessità della
controversia e alla dignità della professione (sul punto, fra tante, cfr.
Cass. 17.10.2018 n. 25992)”, invitava ”i suoi assistiti sig.ri
[...]
e a favorire nel mio studio, entro e CP_4 Controparte_2
non oltre cinque giorni dalla presente, per provvedere al pagamento dei
miei compensi professionali, in via solidale”, indicando altresì nella missiva i compensi a lui spettanti, che determinava nella complessiva somma di € 28.468.00 (cfr. doc. 27).
12 6.3. Per calcolare i compensi eventualmente ancora dovuti al ricorrente per il giudizio di appello, bisogna pertanto qui verificare la somma che spetterebbe al professionista in virtù del DM applicabile alla controversia e da essa detrarre quanto già versato dai soci della
, compensando l'importo riscosso dall'avv. Della Ventura a Parte_2
titolo di risarcimento danni in favore dei condòmini, avendone i medesimi fatto espressa richiesta in questa sede di riassunzione.
A tal fine va considerato che:
- dovendo fare applicazione dei parametri in vigore al momento del deposito della sentenza definitiva ( cfr. Cass. n. 27721/2022 ), il DM di riferimento è quello n. 37/2018, che costituisce l'aggiornamento dei parametri del DM n. 55/2014, di cui ha evidentemente tenuto conto anche l'avv. Della Ventura nell'approntare i calcoli di cui al ricorso;
- la controversia aveva valore indeterminato e complessità bassa,
com'è dato evincere pure dai valori riportati dal ricorrente;
- vanno liquidate le fasi di studio ( € 1.960,00) , introduttiva ( € 1.350,00)
e decisionale ( € 3.305,00), pari a complessivi € 6.615,00; nulla invece per la fase istruttoria in quanto non espletata;
- va riconosciuta la maggiorazione del 20% per ciascun condòmino ( €
1.323,00 x 7 pari ad € 9.261,00);
- il compenso complessivo è quindi pari ad € 15.876,00 ( € 6.615,00 + €
9.261,00);
- dalla somma come determinata va detratto l'importo di € 5.033,00,
versato da in esecuzione della statuizione della Corte di Parte_2
Appello, così pervenendosi ad € 10.843,00;
13 - detraendo, a titolo di compensazione, la somma trattenuta dall'avv.
Della Ventura ( € 10.189,80) da quella qui calcolata a titolo di compenso ( € 10.843,00), si perviene ad un credito residuo in favore del professionista pari ad € 653,20.
7. Il ricorso va pertanto accolto limitatamente all'importo di €
653,20, che va maggiorato degli interessi di mora dalla domanda.
Trattandosi di obbligazione di valuta, non spetta la rivalutazione monetaria .
8. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenendo conto dei parametri di cui a DM n.
147/2022, con riferimento al valore del decisum, che è riconducibile allo scaglione da € 1.101,00 a 5.200,00, nei valori medi e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione depositato il 26/01/2024 dall'avv. FRANCESCO DELLA
VENTURA, così provvede:
1) DICHIARA la carenza di legittimazione passiva di CP_6
[...]
2) ACCOGLIE in parte la domanda e per l'effetto condanna i resistenti, in solido, al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di compensi professionali relativi al giudizio n. 183/2014 RG
dinanzi alla Corte di Appello di Salerno, della complessiva
14 somma di € 653,20 oltre interessi legali dalla messa in mora
(23/02/2023) al soddisfo;
3) CONDANNA i resistenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio, che liquida, in favore dell'avv. Della Ventura, in €
355,50 per spese ed € 1.923,00 per compenso, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, cap e iva .
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18 dicembre
2024.
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
15