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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/04/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Marcello Maggi - Presidente rel.
Patrizia Nigri - Giudice
Enrica Di Tursi - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3284 - 2024
R.G.
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
MASTROCINQUE GIUSEPPE;
ATTRICE
E
rappresentato e difeso dall'avv. LA GRECA Controparte_1
TOMMASO e dall'avv. BARTOLINO MILENA BARBARA;
CONVENUTO
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
1 INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/07/2024, Parte_1
premesso di aver contratto in data 30/05/2009 matrimonio in
Massafra (TA) con , che della loro unione era Controparte_1
nato il figlio , chiedeva pronunziarsi la Persona_1
separazione dal coniuge, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile;
formulava inoltre domande accessorie.
Nel contraddittorio della parte convenuta, all'udienza del 10/04/2025, i procuratori costituiti dichiaravano che le parti avevano raggiunto accordo conciliativo inteso a disciplinare la separazione;
la causa veniva quindi riservata per la decisione.
L'articolo 151 c.c., statuendo che “la separazione può
essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente
dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da
rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da
recare grave pregiudizio alla educazione della prole”,
dispone che il Giudice pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiara a quale dei coniugi essa sia addebitabile in ragione di condotte contrarie ai doveri derivanti dal matrimonio.
2 Dalle deduzioni difensive delle parti si evince che nel rapporto coniugale in oggetto, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco coniugale ha, evidentemente, assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, insuscettibili di attenuazione con la prosecuzione della convivenza ed anzi destinati a compromettere ulteriormente la relazione tra i coniugi, con riflessi negativi sulla serenità della prole.
Per quanto riguarda i provvedimenti di natura accessoria, occorre dare atto che all'udienza del 10/04/2025
i procuratori costituiti hanno dichiarato che le parti hanno raggiunto un accordo inteso a disciplinare i rapporti personali e con la prole, nonché quelli patrimoniali, alle condizioni di cui all'accordo depositato in data 08/04/2025.
Non resta pertanto che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica delle convenzioni innanzi indicate.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], uniti Controparte_1
in matrimonio in Massafra (TA) il 30/05/2009, con atto trascritto nell'apposito registro al n. 33, parte II, serie
A, anno 2009;
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e in conformità a quelle Controparte_1 Parte_1
di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in atti in data 08/04/2025, qui da intendersi come integralmente trascritte e riportate;
3) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso il 11/04/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.
Il Presidente
Dott. Marcello Maggi
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