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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 30/07/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 622/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 622/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
[...] Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 30 luglio 2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, è comparso tramite collegamento da remoto l'avv. Nannini per parte ricorrente;
è presente via collegamento l'avv. Cogoni per parte resistente
è presente via collegamento l'avv. Matranga per parte resistente . CP_2 CP_1
Gli stessi discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Verbale chiuso ad ore 16.40.
Il Giudice dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 622/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NANNINI ENRICO, elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI 70 47121 FORLI presso il difensore avv. NANNINI ENRICO
RICORRENTE contro (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. CO MA, elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_1
SAN LUCIFERO 95 09127 CAGLIARI presso il difensore avv. CO MA (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 micili ZALE MARTIRI D'UNGHERIA 1 47122 FORLI' presso il difensore avv. MATRANGA FRANCESCO
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1. pagina 2 di 7 Con ordinanza del 16 maggio 2024, comunicata al ricorrente il 17 maggio 2024, ed emessa nell'ambito del giudizio promosso da nei confronti di e il Giudice Parte_1 CP_1 CP_2
di Pace di ha dichiarato la propria incompetenza per materia a favore del Tribunale in CP_1
funzione di giudice del lavoro competente per territorio, assegnando a parte ricorrente il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio davanti al giudice competente.
Con ricorso in riassunzione depositato il 10 settembre 2024 ha riassunto Parte_1
davanti al Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, il giudizio promosso innanzi al Giudice di pace nei confronti dell' e dell' , chiedendo l'accoglimento delle Controparte_3 CP_1
seguenti conclusioni:
“- In via preliminare e di rito, dichiarare ritualmente riassunto il giudizio distinto al n. 7461/2023 Giudice di
Pace di Dott. Guglielmo;
CP_1
- Sempre in via preliminare disporre, in via provvisoria ed in atte-sa della decisione nel merito, l'immediata sospensione della esecutorietà della cartella esattoriale n. 04520020000138076000, notificata al signor Parte_1
dall' in data 30 agosto 2002, in cui gli si contestavano supposte irregolarità contributive Controparte_3
per euro 8.713,17# oltre che l'immediata sospensione della esecutorietà dell'intimazione di pagamento n. CP_1
045-2022-90022384-88/000, notificata in data 20 ottobre 2023, limitatamente alla parte in cui si intima il pagamento della citata cartella n. 04520020000138076000;
- Nel merito, per tutte le ragioni espresse in parte motiva dichiara-re la nullità/invalidità/inefficacia della cartella esattoriale n. 04520020000138076000, notificata al signor dall' in data 30 Parte_1 Controparte_3
agosto 2002, oltre che dell'intimazione di pagamento n. 045-2022-90022384-88/000, notificata in data 20 ottobre 2023, limitatamente alla parte in cui si intima il pagamento della citata cartella n.
04520020000138076000, per intervenuta prescrizione del credito ivi esposto, celebratasi tra la data di notificazione del titolo (30 agosto 2022) e quella di notifica dell'intimazione al suo pagamento (20 ottobre 2023)”.
Si è costituito in giudizio eccependo il proprio difetto di Controparte_4
legittimazione passiva nonché l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 50 c.p.c. per tardiva riassunzione della causa davanti al giudice competente per materia e contestando nel merito le deduzioni difensive di parte ricorrente poste a fondamento del ricorso. pagina 3 di 7 Si è costituito in giudizio eccependo l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 50 c.p.c. per CP_1
tardiva riassunzione della causa davanti al giudice competente per materia.
2.
Per il combinato disposto dell'art. 3 della legge 742/1969 e dell'art. 92 del R.D. 12/1941 la sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 1 della legge 742/1969 non si applica alle cause civili di opposizione all'esecuzione nonché alle cause in materia di previdenza e assistenza obbligatoria.
Ed infatti, da un lato, secondo quanto disposto dall'art. 1 l. 742/1969, “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”; tuttavia, a mente dell'art. 3 l. 742/1969, “In materia civile, l'articolo 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, nonché alle controversie previste dagli articoli 429 e 459 del codice di procedura civile.
Parimenti, secondo quanto disposto dall'art. 92 R.D. 12/1941, “Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.”
Nel caso di specie la causa verte in materia previdenziale e ha ad oggetto l'opposizione all'esecuzione attivata dall'agente incaricato del recupero del credito vantato da . CP_1
Posto che il ricorso in riassunzione risulta tardivo, in quanto depositato oltre il termine di tre mesi dalla data di emissione dell'ordinanza con la quale il giudice a quo ha rimesso le parti al Giudice del lavoro (ordinanza comunicata in data 17.05.2024 – riassunzione con ricorso depositato il
10.09.2025, quindi oltre il termine fissato dal giudice di tre mesi), facendo applicazione del disposto di cui all'art. 50 c.p.c., deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per tardiva riassunzione. pagina 4 di 7 L'eccezione sollevata dalle parti resistenti di tardività della riassunzione del ricorso – con conseguente estinzione del giudizio – risulta quindi fondata.
Non può peraltro essere condivisa la tesi prospettata dal ricorrente, secondo cui la causa sarebbe iniziata con rito ordinario innanzi al Giudice di pace, soggetto alla sospensione feriale dei termini, e solo dopo la riassunzione si sarebbe instaurato il procedimento previdenziale. La natura della controversia è stata accertata dal Giudice ordinario che con il provvedimento che ha dichiarato la propria incompetenza, ravvisando nella materia oggetto di lite una questione previdenziale. Da tale momento in poi devono ritenersi applicabili le norme che regolano il rito speciale, ivi inclusa quella che esclude la sospensione feriale dei termini processuali.
Occorre infatti richiamare a dare applicazione al disposto enunciato da Cass. n. 8723/2012 a tenore della quale “Ove il giudice, sia pure erroneamente, dichiari la propria incompetenza "ratione materiae" e fissi un termine per la riassunzione del processo dinanzi al giudice indicato come competente, essa deve avvenire con le forme e nei termini prescritti dalla legge per i procedimenti da celebrarsi dinanzi a quest'ultimo, costituendo detta dichiarazione di incompetenza una consapevole scelta circa il rito applicabile alla controversia. Se, pertanto, il primo giudice abbia erroneamente qualificato la controversia come agraria e fissato un termine per la riassunzione dinanzi alla competente sezione specializzata, tale termine non sarà soggetto alla sospensione feriale, a prescindere dal fatto che nella specie la controversia rientrasse effettivamente tra quelle agrarie.”
Come evidenziato in parte motiva dalla Corte, “Il principio applicabile alla fattispecie è nel senso che nei casi di mutamento da giudizio ordinario a giudizio speciale e viceversa - la scelta del rito applicabile va effettuata con riguardo alla qualificazione che il giudice, a torto o a ragione, abbia esplicitamente od implicitamente assegnato alla procedura a cui si riferiscono gli atti da compiere. Pertanto, se una causa soggetta al rito speciale del lavoro od a quello applicabile alla materia agraria sia stata iniziata nelle forme ordinarie, essa è indubbiamente regolata sotto ogni aspetto dal rito ordinario. E viceversa. Ma ciò vale finché non intervenga in termini espliciti una diversa qualificazione (giusta o sbagliata che sia), come avviene nel caso in cui il giudice adito si dichiari incompetente, indicando come competente altro giudice. In tal caso il rito applicabile agli atti da compiere per la prosecuzione della controversia è quello di cui alla nuova qualificazione, senza che vi sia luogo a distinguere fra atti prodromici all'inizio del muovo processo ed atti appartenenti alla nuova fase, come propone la ricorrente incidentale, sulla base pagina 5 di 7 della sentenza n. 24412/2008: distinzione che da un lato contraddice ai principi per cui il rito applicabile va individuato sulla base di quanto il giudice adito affermi circa la propria competenza;
dall'altro lato si presta a creare confusione ed incertezze circa gli atti da ritenere 11 prodromici ed introduttivi, quindi soggetti al rito del processo a quo, ed atti da ritenere invece parte della nuova fase, soggetti al rito del giudice ad quem. Volta che il giudice si pronunci con provvedimento definitivo sulla competenza, il relativo giudizio rimane fermo e deve essere rispettato, finché non venga riformato in sede di impugnazione. Nel frattempo, il rito applicabile non può che essere quello che caratterizza il processo da riassumere davanti al giudice dichiarato competente, a cominciare dall'atto introduttivo del giudizio secondo il nuovo rito, cioè dall'atto di riassunzione: nel caso di specie, si tratta del rito applicabile alle controversie agrarie, per le quali non è prevista la sospensione feriale dei termini processuali. Tali principi sono stati più volte anche esplicitamente enunciati. Con riferimento ad un caso uguale ed opposto a quello in esame, si è specificato che "Il principio di ultrattività del rito postula che il giudice abbia trattato la causa secondo il rito erroneamente adottato e, non avendo formulato alcun rilievo al riguardo, abbia implicitamente ritenuto che il rito in concreto seguito sia quello prescritto, con la conseguenza che il giudizio deve proseguire nelle stesse forme. Tale principio non opera, invece, nella diversa ipotesi in cui il giudice, dichiarandosi incompetente, abbia escluso che la 12 controversia rientri tra quelle per le quali é previsto il rito adottato, il quale, pertanto, non può essere seguito, dovendosi, in applicazione del principio dell'apparenza del diritto, applicare il rito previsto in relazione alla qualificazione data dal giudice alla controversia (Cass. civ. Sez. 2, 21 maggio 2010 n. 12524, la quale ha affermato che, avendo il giudice del lavoro dichiarato - con la declaratoria della propria incompetenza - che la causa non rientrava tra quelle previste dall'art. 409 cod. proc. civ., alla stessa doveva applicarsi la sospensione feriale dei termini per la riassunzione). Ed ancora "ove una controversia in materia di lavoro sia erroneamente trattata fino alla conclusione con il rito ordinario, trova applicazione il principio dell'apparenza o dell'affidamento, per il quale la scelta fra i mezzi, i termini ed il regime di impugnazione astrattamente esperibili va compiuta in base al tipo di procedimento effettivamente svoltosi, a prescindere dalla congruenza delle relative forme rispetto alla materia controversa" (Cass. civ. Sez. Lav. 23 aprile 2010 n. 9694 che, in relazione ad una controversia in materia di lavoro erroneamente trattata con il rito ordinario anche in grado di appello, ha ritenuto applicabile la sospensione feriale al termine per sentenza di primo grado). 1'impugnazione della 13 Analogo principio si desume da Cass. civ.
Sez. Lav. 9 febbraio 2009 n. 3192; Cass. civ. Sez. 3, 7 ottobre 2010 n. 20811 ed altre. Ed infine, nel senso che pagina 6 di 7 il regime dell'impugnazione del provvedimento che ha deciso la controversia deve essere individuato con riferimento alla “......... forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta...", Cass. civ. S.U. 11 gennaio 2011 n. 390, che ha ritenuto soggetta ad appello e non a ricorso immediato per cassazione, perché emanata all'esito di un procedimento svoltosi completamente nelle forme di un ordinario procedimento civile contenzioso, la sentenza emessa dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo per somme relative a prestazioni giudiziali civili
(sentenza in linea di principio inappellabile, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 794 del 1942). La dichiarazione della propria incompetenza, competente dovendosi ritenere una sezione specializzata, costituisce per l'appunto una consapevole scelta del giudice circa il rito applicabile alla controversia.”
3.
La particolarità della questione e l'esistenza di contrasti giurisprudenziali giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) dichiara estinto il giudizio per tardiva riassunzione;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 30/07/2025 .
Il Giudice
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 622/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
[...] Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 30 luglio 2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, è comparso tramite collegamento da remoto l'avv. Nannini per parte ricorrente;
è presente via collegamento l'avv. Cogoni per parte resistente
è presente via collegamento l'avv. Matranga per parte resistente . CP_2 CP_1
Gli stessi discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Verbale chiuso ad ore 16.40.
Il Giudice dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 622/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NANNINI ENRICO, elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI 70 47121 FORLI presso il difensore avv. NANNINI ENRICO
RICORRENTE contro (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. CO MA, elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_1
SAN LUCIFERO 95 09127 CAGLIARI presso il difensore avv. CO MA (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 micili ZALE MARTIRI D'UNGHERIA 1 47122 FORLI' presso il difensore avv. MATRANGA FRANCESCO
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1. pagina 2 di 7 Con ordinanza del 16 maggio 2024, comunicata al ricorrente il 17 maggio 2024, ed emessa nell'ambito del giudizio promosso da nei confronti di e il Giudice Parte_1 CP_1 CP_2
di Pace di ha dichiarato la propria incompetenza per materia a favore del Tribunale in CP_1
funzione di giudice del lavoro competente per territorio, assegnando a parte ricorrente il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio davanti al giudice competente.
Con ricorso in riassunzione depositato il 10 settembre 2024 ha riassunto Parte_1
davanti al Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, il giudizio promosso innanzi al Giudice di pace nei confronti dell' e dell' , chiedendo l'accoglimento delle Controparte_3 CP_1
seguenti conclusioni:
“- In via preliminare e di rito, dichiarare ritualmente riassunto il giudizio distinto al n. 7461/2023 Giudice di
Pace di Dott. Guglielmo;
CP_1
- Sempre in via preliminare disporre, in via provvisoria ed in atte-sa della decisione nel merito, l'immediata sospensione della esecutorietà della cartella esattoriale n. 04520020000138076000, notificata al signor Parte_1
dall' in data 30 agosto 2002, in cui gli si contestavano supposte irregolarità contributive Controparte_3
per euro 8.713,17# oltre che l'immediata sospensione della esecutorietà dell'intimazione di pagamento n. CP_1
045-2022-90022384-88/000, notificata in data 20 ottobre 2023, limitatamente alla parte in cui si intima il pagamento della citata cartella n. 04520020000138076000;
- Nel merito, per tutte le ragioni espresse in parte motiva dichiara-re la nullità/invalidità/inefficacia della cartella esattoriale n. 04520020000138076000, notificata al signor dall' in data 30 Parte_1 Controparte_3
agosto 2002, oltre che dell'intimazione di pagamento n. 045-2022-90022384-88/000, notificata in data 20 ottobre 2023, limitatamente alla parte in cui si intima il pagamento della citata cartella n.
04520020000138076000, per intervenuta prescrizione del credito ivi esposto, celebratasi tra la data di notificazione del titolo (30 agosto 2022) e quella di notifica dell'intimazione al suo pagamento (20 ottobre 2023)”.
Si è costituito in giudizio eccependo il proprio difetto di Controparte_4
legittimazione passiva nonché l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 50 c.p.c. per tardiva riassunzione della causa davanti al giudice competente per materia e contestando nel merito le deduzioni difensive di parte ricorrente poste a fondamento del ricorso. pagina 3 di 7 Si è costituito in giudizio eccependo l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 50 c.p.c. per CP_1
tardiva riassunzione della causa davanti al giudice competente per materia.
2.
Per il combinato disposto dell'art. 3 della legge 742/1969 e dell'art. 92 del R.D. 12/1941 la sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 1 della legge 742/1969 non si applica alle cause civili di opposizione all'esecuzione nonché alle cause in materia di previdenza e assistenza obbligatoria.
Ed infatti, da un lato, secondo quanto disposto dall'art. 1 l. 742/1969, “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”; tuttavia, a mente dell'art. 3 l. 742/1969, “In materia civile, l'articolo 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, nonché alle controversie previste dagli articoli 429 e 459 del codice di procedura civile.
Parimenti, secondo quanto disposto dall'art. 92 R.D. 12/1941, “Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.”
Nel caso di specie la causa verte in materia previdenziale e ha ad oggetto l'opposizione all'esecuzione attivata dall'agente incaricato del recupero del credito vantato da . CP_1
Posto che il ricorso in riassunzione risulta tardivo, in quanto depositato oltre il termine di tre mesi dalla data di emissione dell'ordinanza con la quale il giudice a quo ha rimesso le parti al Giudice del lavoro (ordinanza comunicata in data 17.05.2024 – riassunzione con ricorso depositato il
10.09.2025, quindi oltre il termine fissato dal giudice di tre mesi), facendo applicazione del disposto di cui all'art. 50 c.p.c., deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per tardiva riassunzione. pagina 4 di 7 L'eccezione sollevata dalle parti resistenti di tardività della riassunzione del ricorso – con conseguente estinzione del giudizio – risulta quindi fondata.
Non può peraltro essere condivisa la tesi prospettata dal ricorrente, secondo cui la causa sarebbe iniziata con rito ordinario innanzi al Giudice di pace, soggetto alla sospensione feriale dei termini, e solo dopo la riassunzione si sarebbe instaurato il procedimento previdenziale. La natura della controversia è stata accertata dal Giudice ordinario che con il provvedimento che ha dichiarato la propria incompetenza, ravvisando nella materia oggetto di lite una questione previdenziale. Da tale momento in poi devono ritenersi applicabili le norme che regolano il rito speciale, ivi inclusa quella che esclude la sospensione feriale dei termini processuali.
Occorre infatti richiamare a dare applicazione al disposto enunciato da Cass. n. 8723/2012 a tenore della quale “Ove il giudice, sia pure erroneamente, dichiari la propria incompetenza "ratione materiae" e fissi un termine per la riassunzione del processo dinanzi al giudice indicato come competente, essa deve avvenire con le forme e nei termini prescritti dalla legge per i procedimenti da celebrarsi dinanzi a quest'ultimo, costituendo detta dichiarazione di incompetenza una consapevole scelta circa il rito applicabile alla controversia. Se, pertanto, il primo giudice abbia erroneamente qualificato la controversia come agraria e fissato un termine per la riassunzione dinanzi alla competente sezione specializzata, tale termine non sarà soggetto alla sospensione feriale, a prescindere dal fatto che nella specie la controversia rientrasse effettivamente tra quelle agrarie.”
Come evidenziato in parte motiva dalla Corte, “Il principio applicabile alla fattispecie è nel senso che nei casi di mutamento da giudizio ordinario a giudizio speciale e viceversa - la scelta del rito applicabile va effettuata con riguardo alla qualificazione che il giudice, a torto o a ragione, abbia esplicitamente od implicitamente assegnato alla procedura a cui si riferiscono gli atti da compiere. Pertanto, se una causa soggetta al rito speciale del lavoro od a quello applicabile alla materia agraria sia stata iniziata nelle forme ordinarie, essa è indubbiamente regolata sotto ogni aspetto dal rito ordinario. E viceversa. Ma ciò vale finché non intervenga in termini espliciti una diversa qualificazione (giusta o sbagliata che sia), come avviene nel caso in cui il giudice adito si dichiari incompetente, indicando come competente altro giudice. In tal caso il rito applicabile agli atti da compiere per la prosecuzione della controversia è quello di cui alla nuova qualificazione, senza che vi sia luogo a distinguere fra atti prodromici all'inizio del muovo processo ed atti appartenenti alla nuova fase, come propone la ricorrente incidentale, sulla base pagina 5 di 7 della sentenza n. 24412/2008: distinzione che da un lato contraddice ai principi per cui il rito applicabile va individuato sulla base di quanto il giudice adito affermi circa la propria competenza;
dall'altro lato si presta a creare confusione ed incertezze circa gli atti da ritenere 11 prodromici ed introduttivi, quindi soggetti al rito del processo a quo, ed atti da ritenere invece parte della nuova fase, soggetti al rito del giudice ad quem. Volta che il giudice si pronunci con provvedimento definitivo sulla competenza, il relativo giudizio rimane fermo e deve essere rispettato, finché non venga riformato in sede di impugnazione. Nel frattempo, il rito applicabile non può che essere quello che caratterizza il processo da riassumere davanti al giudice dichiarato competente, a cominciare dall'atto introduttivo del giudizio secondo il nuovo rito, cioè dall'atto di riassunzione: nel caso di specie, si tratta del rito applicabile alle controversie agrarie, per le quali non è prevista la sospensione feriale dei termini processuali. Tali principi sono stati più volte anche esplicitamente enunciati. Con riferimento ad un caso uguale ed opposto a quello in esame, si è specificato che "Il principio di ultrattività del rito postula che il giudice abbia trattato la causa secondo il rito erroneamente adottato e, non avendo formulato alcun rilievo al riguardo, abbia implicitamente ritenuto che il rito in concreto seguito sia quello prescritto, con la conseguenza che il giudizio deve proseguire nelle stesse forme. Tale principio non opera, invece, nella diversa ipotesi in cui il giudice, dichiarandosi incompetente, abbia escluso che la 12 controversia rientri tra quelle per le quali é previsto il rito adottato, il quale, pertanto, non può essere seguito, dovendosi, in applicazione del principio dell'apparenza del diritto, applicare il rito previsto in relazione alla qualificazione data dal giudice alla controversia (Cass. civ. Sez. 2, 21 maggio 2010 n. 12524, la quale ha affermato che, avendo il giudice del lavoro dichiarato - con la declaratoria della propria incompetenza - che la causa non rientrava tra quelle previste dall'art. 409 cod. proc. civ., alla stessa doveva applicarsi la sospensione feriale dei termini per la riassunzione). Ed ancora "ove una controversia in materia di lavoro sia erroneamente trattata fino alla conclusione con il rito ordinario, trova applicazione il principio dell'apparenza o dell'affidamento, per il quale la scelta fra i mezzi, i termini ed il regime di impugnazione astrattamente esperibili va compiuta in base al tipo di procedimento effettivamente svoltosi, a prescindere dalla congruenza delle relative forme rispetto alla materia controversa" (Cass. civ. Sez. Lav. 23 aprile 2010 n. 9694 che, in relazione ad una controversia in materia di lavoro erroneamente trattata con il rito ordinario anche in grado di appello, ha ritenuto applicabile la sospensione feriale al termine per sentenza di primo grado). 1'impugnazione della 13 Analogo principio si desume da Cass. civ.
Sez. Lav. 9 febbraio 2009 n. 3192; Cass. civ. Sez. 3, 7 ottobre 2010 n. 20811 ed altre. Ed infine, nel senso che pagina 6 di 7 il regime dell'impugnazione del provvedimento che ha deciso la controversia deve essere individuato con riferimento alla “......... forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta...", Cass. civ. S.U. 11 gennaio 2011 n. 390, che ha ritenuto soggetta ad appello e non a ricorso immediato per cassazione, perché emanata all'esito di un procedimento svoltosi completamente nelle forme di un ordinario procedimento civile contenzioso, la sentenza emessa dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo per somme relative a prestazioni giudiziali civili
(sentenza in linea di principio inappellabile, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 794 del 1942). La dichiarazione della propria incompetenza, competente dovendosi ritenere una sezione specializzata, costituisce per l'appunto una consapevole scelta del giudice circa il rito applicabile alla controversia.”
3.
La particolarità della questione e l'esistenza di contrasti giurisprudenziali giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) dichiara estinto il giudizio per tardiva riassunzione;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 30/07/2025 .
Il Giudice
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
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